Studio n. 3321
ANCORA IN TEMA DI SEMPLIFICAZIONE DELLE
CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE
Approvato dal Consiglio Nazionale il 29
marzo 2001
Premessa. A due anni
dall'ultima regolamentazione del processo di semplificazione delle
certificazioni amministrative (attraverso il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403
(1)), il Governo ha inteso tornare nuovamente sull'applicazione delle
dichiarazioni sostitutive all'interno della legge n. 240 del 24 novembre 2000
(2), nonché, più specificamente, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (3).
Come si ricorderà, il
processo di semplificazione delle certificazioni amministrative aveva già avuto
ripercussioni sull'attività notarile in seguito all'entrata in vigore del
D.P.R. n. 403/1998 (4). Pertanto, si rende opportuno esaminare le ulteriori
novità apportate dal recente Testo Unico (D.P.R. n. 445/2000), per evidenziarne
gli aspetti di maggiore interesse dal punto di vista notarile.
1. Disamina della nuova disciplina introdotta
dal Testo Unico (D.P.R. n. 445/2000).
a) Definizioni. L'impronta e le finalità di
semplificazione e chiarificazione insite nel D.P.R. n. 445/2000 emergono
immediatamente dall'art. 1, nel quale si procede a definire importanti concetti
giuridici, quali documento amministrativo, informatico, di riconoscimento,
d'identità, d'identità elettronico, etc.
In particolare,
interessano le definizioni di:
I) certificato:
documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di
ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali
e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari di funzioni pubbliche (art. 1, lett. f);
II) dichiarazione
sostitutiva di certificazione: documento, sottoscritto dall'interessato,
prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla lettera f (art. 1, lett.
g);
III) dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà: documento sottoscritto dall'interessato,
concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di
questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico (art. 1, lett. h);
IV) autenticazione di
sottoscrizione: attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la
sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identità della persona che sottoscrive (art. 1, lett. i);
V) firma digitale:
risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di
chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al
sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza
e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici (art. 1, lett. n).
L'esigenza di fare
chiarezza anche in riferimento a cosa sia da reputarsi "documento" è
alla base dell'art. 35, comma 2, del T.U., elencante tutti i documenti da
ritenersi equipollenti al documento d'identità (ossia alla carta d'identità):
passaporto, patente di guida e nautica, libretto di pensione, patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, nonché tessere
di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
b) Soggetti. In relazione ai destinatari
delle dichiarazioni sostitutive, l'art. 2 del T.U. (5) amplia le categorie di
soggetti implicati, perché aggiunge i privati - limitando però l'utilizzabilità
delle autocertificazioni al caso in cui essi vi abbiano manifestato il proprio
consenso, configurando quindi una facoltà e non un obbligo - accanto agli
organi della P.A. nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e
in quelli con l'utenza, tenuti, per contro, obbligatoriamente ad accettarle.
Occorre ricordare, tuttavia, che tale estensione dell'impiego delle
autocertificazioni "ai privati che vi consentono" era già stata
introdotta dall'art. 2 della legge n. 340/2000 (6).
Per quanto attiene,
invece, ai soggetti che possono avvalersi delle autocertificazioni, l'art. 3
sancisce l'applicabilità del T.U. ai cittadini italiani e dell'Unione Europea,
alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche
amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale
in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.
L'elemento di novità
riguarda i cittadini di Stati non appartenenti all'U.E., in quanto il D.P.R. n.
403/1998 aveva ricollegato l'applicabilità delle autocertificazioni al criterio
della residenza in Italia, sostituito ora nel T.U. da quello del regolare
permesso di soggiorno in Italia (7). Viene inoltre inserita una norma per
garantire anche in tale ambito il rispetto del principio di reciprocità (8).
c) Dichiarazioni sostitutive. Il nuovo
provvedimento legislativo conferma l'esistenza di due categorie di
dichiarazioni sostitutive, entrambe aventi la stessa validità temporale degli
atti che sostituiscono (art. 48, comma 1, T.U.), nonché esenti dall'imposta di
bollo (art. 37 T.U.):
I) dichiarazioni
sostitutive di certificazioni (art. 46 T.U.);
II) dichiarazioni
sostitutive di atti di notorietà (art. 47 T.U.).
L'art. 46 T.U. elenca
tutto ciò che può essere oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazioni
rese e sottoscritte dall'interessato (9).
Per i certificati
medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o
brevetti rimane ferma l'esclusione dell'autocertificazione (art. 49 T.U., che
riprende integralmente l'art. 10 del D.P.R. n. 403/1998).
In via residuale, per
tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non previsti espressamente
dall'art. 46 e purché non sussista specifica eccezione di legge, subentra
l'applicabilità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art.
47 T.U., da rendere e sottoscrivere seguendo le modalità di cui all'art. 38 del
T.U. (10).
Vi è tuttavia qui
un'importante innovazione nel segno della semplificazione: dall'art. 21 T.U.
(11) viene infatti eliminato anche per le dichiarazioni sostitutive dell'atto
di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai
gestori di servizi pubblici, il requisito dell'autentica ex art. 4 della legge
n. 15/1968, così da rimuovere la disparità esistente rispetto alle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Quindi, mentre in precedenza
unicamente per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni bastava la
semplice sottoscrizione da parte dell'interessato, necessitando invece le
dichiarazioni sostitutive di atti notori (12) anche dell'ulteriore requisito
dell'autenticazione della sottoscrizione (prevista dall'art. 4 della legge n.
15/1968 e da espletare osservando le modalità ex art. 20 della legge medesima
(13)), ora anche per queste ultime l'unico requisito richiesto è la mera
sottoscrizione da parte dell'interessato fatta in presenza del dipendente
addetto oppure fatta non in sua presenza ma allegando copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità dell'interessato (art. 38, comma 3
T.U.).
L'autenticazione è del
pari esclusa per la sottoscrizione delle domande per partecipare a concorsi o
selezioni per l'assunzione a qualsiasi titolo nella P.A., nonché ad esami per
il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali (art. 39 T.U.).
Per contro,
l'autenticazione permane ove le istanze o le dichiarazioni sostitutive di atto
di notorietà siano presentate a soggetti diversi rispetto agli organi della
P.A. o ai gestori di pubblici servizi oppure ove siano presentate a questi
ultimi, ma al fine specifico della riscossione da parte di terzi di benefici
economici: l'autentica è demandata a notai, cancellieri, segretari comunali,
dipendenti addetti a ricevere la documentazione o altri dipendenti autorizzati
dal Sindaco (art. 21, comma 2, T.U.).
Sempre in riferimento
alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 T.U., l'art. 19
prevede che essa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una P.A., la copia di una pubblicazione
ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale.
Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della
copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai
privati.
E' stata confermata la
facoltà di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di notorietà rese
nell'interesse proprio, ma riguardanti "anche stati, qualità personali e
fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza"
(art. 47, comma 3 del T.U.; cfr. art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 403/1998).
Viene ribadita,
infine, la possibilità di servirsi anche del fax e delle vie telematiche per
l'invio di tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla P.A. e ai
gestori o esercenti pubblici servizi (art. 38, comma 1, del T.U., che riprende
il comma 3 dell'art. 7 del D.P.R. n. 403/1998).
d) Moduli. Ciascuna amministrazione e
ciascun gestore o esercente un pubblico servizio deve predisporre specifici
moduli per le autocertificazioni, in modo da agevolare gli aventi diritto, i
quali peraltro rimangono sempre liberi di avvalersene oppure no.
L'art. 48, comma, 2
del T.U. (al pari dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 403/1998) concerne
l'inserimento del richiamo all'informativa ex art. 10 della legge n. 675/1996
sul trattamento dei dati personali nei moduli che ogni amministrazione è tenuta
a predisporre. L'elemento nuovo è dato qui dall'obbligatorietà di tale
menzione, al contrario prima solo facoltativa ai sensi del D.P.R. n. 403/1998,
come emerge dalle forme verbali usate (norma attuale: "le amministrazioni
inseriscono l'informativa ..."; norma precedente: "il modulo può
contenere anche l'informativa ...").
Sempre il comma 2
demanda alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di inserire nei moduli
predisposti il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del T.U.,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci in esso indicate.
Pertanto, con
specifico riferimento alla modulistica da approntare da parte dei Consigli
Notarili per le iscrizioni nei rispettivi Albi e Registri, basterà aggiornare i
moduli già definiti all'entrata in vigore del D.P.R. n. 403/1998, tra l'altro
sostituendo il richiamo alle sanzioni penali ex art. 76 T.U. e non più ex art.
26 della legge n. 15/1968. Quanto all'informativa per il trattamento dei dati
personali, nonostante la sua facoltatività in passato, essa era già stata inclusa
nei moduli, per cui non vi sono innovazioni al riguardo se non nel richiamo
alla nuova norma che la contempla (ossia l'art. 48, comma 2 del T.U.).
e) Controlli e sanzioni. La disciplina del
controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui artt. 46 e 47
è rimasta sostanzialmente identica al passato: la parte ricevente è tenuta ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano
dubbi (art. 71, comma 1, T.U., analogo all'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 403/1998).
Cambiamenti rilevanti
sono da riconoscere nelle modalità dei controlli relativi alle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni ex art. 46: l'art. 71, comma 2, mantiene la
preesistente possibilità di richiedere, anche attraverso strumenti informatici
e telematici, conferma scritta all'amministrazione certificante della
corrispondenza di quanto dichiarato nelle autocertificazioni con le risultanze
dei registri in suo possesso (nello stesso senso, in passato, l'art. 11, comma
2, del D.P.R. n. 403/1998), ma vi aggiunge l'acquisibilità d'ufficio, vale a
dire effettuata direttamente dall'amministrazione procedente consultando per
via telematica gli archivi dell'amministrazione certificante (a seguito di
apposita e circoscritta autorizzazione da parte di quest'ultima (14)).
Ulteriore aspetto
innovativo è la previsione della sanabilità delle irregolarità o delle
omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, di cui il funzionario
competente a ricevere la documentazione deve dare notizia all'interessato per
consentirgli la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione, onde
evitare che il procedimento si arresti (art. 71, comma 3, T.U.).
L'obbligo di fornire
conferma scritta è parimenti creato nei confronti dei controlli richiesti
all'amministrazione certificante (la quale anche in tal caso risponde sotto
forma di "conferma scritta") dai privati che abbiano consentito ad
accettare le dichiarazioni sostitutive (art. 71, comma 4, T.U.).
Permane, invece, la
decadenza dai benefici maturati dal dichiarante conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U., come
già il comma 3 dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/1998), nonché la previsione di
sanzioni penali a suo carico in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o
di uso di atti falsi, ex art. 76 del T.U. (15) (che sostituisce, ampliandolo,
il precedente art. 26 della legge n. 15/68 disciplinante la fattispecie).
All'art. 74 del T.U.
(16) si ribadisce inoltre la configurabilità, in capo al personale degli organi
della P.A. nonché a quello dei gestori e degli esercenti pubblici servizi, del
reato di violazione dei doveri d'ufficio (estendendone peraltro la portata
rispetto all'art. 7, comma 5, del D.P.R. n. 403/1998), ove vengano rifiutate le
dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47 presentate dagli aventi
diritto.
Dello stesso titolo di
reato il personale risponde ove non provveda entro 30 giorni a dare seguito
alle richieste di controllo, cui è tenuto in base alle disposizioni del T.U. medesimo
(art. 72, comma 2).
f) Impedimenti. L'art. 4, comma 1, del
T.U., segue alla lettera il precedente art. 4 del D.P.R. n. 403/1998: è il
pubblico ufficiale a raccogliere la dichiarazione di chi non sa o non può
firmare, previo accertamento dell'identità del dichiarante, attestando che
"la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un
impedimento a sottoscrivere". Anche in tal caso si ha una norma nel segno
della semplificazione: non vi è più alcun accenno infatti alla necessità della
presenza di due testimoni e della conseguenza autenticazione delle loro
sottoscrizioni, come previsto in precedenza dall'art. 20-bis della legge n.
15/1968.
Ci si è interrogati
circa la qualificazione giuridica di una simile dichiarazione sostitutiva, ove
essa sia raccolta da un notaio. Non risultano elementi ostativi al considerarla
alla stregua di un verbale di constatazione (17), in cui il notaio, dopo aver
accertato l'identità del soggetto, riporta il contenuto della dichiarazione di
quest'ultimo e la firma, attestando del pari quale sia la causa ostativa alla
sottoscrizione.
Una significativa
novità si ha in materia di impedimenti temporanei connessi a motivi di salute,
tali da impedire la sottoscrizione e la dichiarazione da parte del diretto interessato:
l'art. 4, comma 2, del T.U. autorizza in tal caso il coniuge, o in sua assenza,
i figli, o in loro mancanza, altro parente in linea retta o collaterale fino al
III grado, a rendere innanzi al pubblico ufficiale, previo accertamento
dell'identità del dichiarante, la dichiarazione in luogo del congiunto
impossibilitato a farlo, ad eccezione però delle dichiarazioni in materia
fiscale escluse esplicitamente dal successivo comma 3.
Immutato il regime per
la rappresentanza legale (art. 5 T.U.): la sottoscrizione degli atti relativi
al rappresentato spetta al genitore esercente la potestà, o al tutore, o
all'interessato stesso con l'assistenza del curatore, a seconda se si è in
presenza di potestà dei genitori, di tutela o di curatela.
2. Norme abrogate dal T.U. Conformemente ai
criteri delineati dalla legge delega (18), gli artt. 77 e 78 sono dedicati ad
elencare, rispettivamente, tutte le norme da considerarsi abrogate a partire
dal 7 marzo 2001 e tutte quelle ancora vigenti. Dall'art. 77 sono, tra l'altro,
abrogati:
a) la legge n. 15/1968
(19);
b) l'art. 2, commi 3,
4, 7, 9, 10 e l'art. 3, commi 1, 4, 5, e 11 (come sostituito dall'art. 2, comma
10 della legge n. 191/1998) della legge n. 127/1997;
c) l'art. 2, comma 11
della legge n. 191/1998;
d) gli artt. 2 e 3
della legge n. 340/2000;
e) il D.P.R. n.
403/1998.
3. Norme richiamanti la figura del notaio.
Accenniamo ora ad un gruppo di norme del T.U., nelle quali vi è un esplicito
riferimento alla figura del notaio.
All'art. 7, comma 1,
si stabilisce che anche gli atti ricevuti dai notai (al pari dei decreti, di
tutti gli altri atti pubblici e delle certificazioni) "sono redatti, anche
promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione
nel tempo". Il comma 2 detta alcune regole da rispettare nella stesura
degli atti pubblici (20).
L'art. 13 prevede che
"I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla
legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia
obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti
informatici in conformità alle disposizioni del presente testo unico e secondo
le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2".
Nell'art. 18 si
disciplinano le copie autentiche, alla redazione delle quali è chiaramente
autorizzato anche il notaio.
Il comma 2 dell'art.
21 (Autenticazione delle sottoscrizioni) include il notaio tra i soggetti cui è
consentita l'autenticazione delle sottoscrizioni di istanze o di dichiarazioni
sostitutive di atti di notorietà, nell'ipotesi in cui tali istanze o
dichiarazioni sostitutive non abbiano come destinatari gli organi della P.A.,
né i gestori di servizi pubblici (oppure che siano sì presentate loro, ma al
fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici) (21).
Anche l'art. 31 (Atti
non soggetti a legalizzazione) va evidentemente riferito ai notai nella loro
qualità di pubblici ufficiali, dal momento che esclude la legalizzazione delle
firme dei pubblici funzionari o dei pubblici ufficiali "su atti,
certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati".
Di estrema rilevanza
per l'attività notarile sono peraltro anche gli articoli 10, 11, 20 e 24 del
Testo Unico in esame, relativi al documento informatico (sulla cui
regolamentazione nel T.U. non possiamo, tuttavia, soffermarci in questa sede).
Con l'art. 10 viene
statuito che il documento informatico sottoscritto con firma digitale e redatto
in conformità di regole tecniche fissate nel testo unico medesimo (22),
soddisfa il requisito legale della forma scritta, ha efficacia probatoria ai
sensi dell'art. 2712 c.c. (riproduzioni meccaniche), nonché efficacia di
scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c. (ossia fa piena prova fino a
querela di falso della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha
sottoscritta), nonché soddisfa l'obbligo previsto dagli artt. 2214 ss. c.c. e
da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare in materia di
copie di atti.
L'art. 11, invece,
conferisce ai contratti stipulati con strumenti informatici o per via
telematica mediante l'uso della firma digitale, secondo le disposizioni del
testo unico stesso, piena validità e rilevanza a tutti gli effetti di legge,
estendendo a tali contratti l'applicazione della normativa sui contratti
negoziati fuori dai locali commerciali (d. lgs. 15 gennaio 1992, n. 50).
L'art. 20 riguarda le
copie di atti e documenti informatici. Desta particolare interesse il comma 3,
che chiama il notaio (nonché ogni altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato)
ad autenticare la conformità all'originale delle copie su supporto informatico
di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non
informatico: grazie all'autentica, che si sostanzia in una dichiarazione
allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di
cui all'art. 8, comma 2 del T.U. (23), le copie autenticate sono idonee a
sostituire i rispettivi originali.
Da ultimo, l'art. 24
concerne la firma digitale autenticata da notaio (o da altro pubblico ufficiale
autorizzato). Di maggior rilievo sono i commi 1, 2 e 3. Il comma 1 sancisce che
la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dai soggetti poc'anzi
indicati, si ha per riconosciuta, ai sensi dell'art. 2703 c.c. (quindi al pari
della sottoscrizione di scrittura privata autenticata da notaio o altro
pubblico ufficiale autorizzato). Al comma 2 vengono indicate le modalità per
procedere all'autenticazione, mentre, ai sensi del comma 3, l'apposizione della
firma digitale da parte del pubblico ufficiale viene ad integrare e sostituire
"ad ogni fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi comunque previsti".
4. Testo Unico e attività notarile.
Procedendo oltre nell'esame della nuova disciplina, occorre analizzare se fra i
destinatari del processo di semplificazione delle certificazioni amministrative
vadano ricompresi anche i notai.
A tal proposito ci sia
consentito richiamare le conclusioni raggiunte in un precedente studio (24)
relativo al D.P.R. n. 403/1998 ora abrogato: si era sostenuto che le norme in
esso contenute rilevavano soltanto nei rapporti fra cittadini e pubblica
amministrazione, nonché limitatamente all'emissione di un provvedimento
amministrativo. Ebbene, alla luce dell'attuale regolamentazione queste
affermazioni sono ancora condivisibili?
Risulta evidente che,
partendo proprio dai soggetti tenuti ad accettare le dichiarazioni sostitutive
nominati specificamente nel T.U., anche in conseguenza dell'entrata in vigore
di quest'ultimo sia da escludere la presenza del notaio tra le categorie
indicate dal legislatore: il notaio non è un "organo della pubblica
amministrazione", né è "parte della pubblica amministrazione"
(25), opinione su cui la stessa dottrina e concorde, affermando il non
svolgimento di una funzione amministrativa da parte del notaio e l'estraneità
di quest'ultimo rispetto all'apparato amministrativo.
Né tanto meno il
notaio può presentare analogie con i gestori o gli esercenti un pubblico
servizio (26), già espressamente menzionati dall'art. 3 della legge n. 127/1997
per equipararli alle pubbliche amministrazioni ai fini dell'obbligo di
accettazione delle autocertificazioni e ora
richiamati al medesimo scopo nel T.U. de quo.
Stando così le cose
potremmo confermare la precedente tesi volta a respingere nettamente che le
disposizioni ricordate siano estensibili agli adempimenti richiesti ai fini di
una corretta redazione degli atti notarili, tesi motivata dal fatto che tali
atti non sono provvedimenti amministrativi, né sono destinati alla pubblica
amministrazione, tenendo conto che, anche ove una delle parti intervenienti
fosse una pubblica amministrazione, essa opererebbe nello svolgimento della sua
attività di natura privatistica e non pubblicistica.
Tuttavia, abbiamo già
evidenziato che, rispetto alla normativa precedente, nel D.P.R. n. 445/2000
l'utilizzazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di
notorietà è estesa anche "ai privati che vi consentano": implica
questo che il notaio sia tenuto obbligatoriamente ad accettare in caso di accordo
tra le parti negoziali o per richiesta di una sola le rispettive dichiarazioni
sostitutive e che quindi vada ricompreso nel concetto di "privato"?
Riteniamo che anche in
tal caso occorra dare risposta negativa, tenendo conto della natura della
funzione del notaio (il quale non sempre o non soltanto è un pubblico
ufficiale, ma anche libero professionista), nonché, maggiormente, della sua
qualità di garante imparziale degli interessi delle parti, dei terzi e, più in
generale, della collettività (27).
Si tenga infine
presente che, se pur si volesse far rientrare la figura del notaio nel concetto
di privato tout court (di cui sono esempi, le banche, le scuole non pubbliche,
la Chiesa cattolica, etc.), comunque questo non farebbe scaturire affatto nei
suoi confronti un obbligo di accettare le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46
e 47, poiché, lo si ribadisce ancora una volta, la recente normativa dà
semplicemente facoltà ai privati di servirsene (art. 2 T.U.).
E su questa scia,
proprio per la minor garanzia di cui fruiscono i privati accettando le
autocertificazioni, non avendo strumenti diretti per l'accertamento della
veridicità delle dichiarazioni loro presentate (tant'è che l'art. 71, comma 4,
li ammette a richiedere all'amministrazione competente al rilascio della relativa
certificazione un'apposita "conferma scritta" della corrispondenza
tra quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive e le risultanze dei dati
custoditi nei pubblici archivi), il T.U. implica per i privati un trattamento
difforme rispetto alla regola generale sull'eliminazione dell'autenticazione
delle sottoscrizioni, poiché sancisce28 che essi, una volta optato per
l'autocertificazione, debbano comunque far autenticare da un pubblico ufficiale
le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
In materia di
autenticazione ci si è altresì chiesti se l'abrogazione della legge n. 15/1968
abbia comportato anche quella della legge 11 maggio 1971, n. 390 ad essa
direttamente collegata29. Il dubbio riguarda in particolare l'art. 1 della legge
n. 390/1971, che così recita: "L'autenticazione delle sottoscrizioni delle
dichiarazioni sostitutive e dell'atto di notorietà, nonché quella delle copie
conformi di atti e documenti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, da
qualsiasi pubblico ufficiale siano effettuate, si intendono esenti dalle
formalità dell'iscrizione a repertorio e della registrazione".
Ora, poiché
nell'elenco delle norme abrogate dal T.U. non c'è alcuna allusione esplicita
alla legge n. 390/1971, l'esenzione dalle formalità di iscrizione a repertorio
e di registrazione deve reputarsi tuttora vigente, anche perché sarebbe
alquanto incongruo aver ammesso tale esenzione in passato quando la disciplina
delle autentiche era di ben più larga applicazione, per inserirla ora ove è
divenuta una mera ipotesi residuale da applicarsi unicamente (in base al
combinato disposto dei richiamati articoli 21, comma 2 e 38 del T.U.) nei
confronti delle dichiarazioni sostitutive aventi come destinatari i privati che
vi abbiano consentito.
In conclusione,
sull'ulteriore problema dell'eliminazione dell'ammonizione prevista dall'art.
26 della legge n. 15/1968, ora sostituita dal "richiamo" ex art. 76
T.U. circa le conseguenze penali derivanti da eventuali dichiarazioni mendaci,
da formazione o da uso di atti falsi, è da ritenersi l'equivalenza dei termini
"ammonizione" e "richiamo", per cui non vi sono modifiche
sostanziali da sottolinearsi, se non la necessaria sostituzione nella formula
della nuova norma sanzionatrice30.
NOTE
(1)
Regolamento di attuazione degli articoli 1-3 della legge n. 127/1997 (o
Bassanini-bis) in materia di semplificazione delle certificazione
amministrative, ora abrogato.
(2)
Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999 (in G.U.
24-11-2000, n. 275).
(3)
Contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (in G.U. 20-02-2001 n. 42 - s.o. n.
30), entrato in vigore il 7 marzo 2001. La delega all'emanazione del Testo
Unico è stata conferita al Governo dall'art. 7, comma 2 - come modificato
dall'art. 1, comma 6, lettera e) della legge n. 240/2000 - della legge 8 marzo
1999, n. 50 (Delegificazione e Testi unici di norme concernenti procedimenti
amministrativi - Legge di semplificazione 1998, o Bassanini-quater, pubblicata
in G.U. 09-03-1999, n. 56).
(4)
Su cui si rinvia al nostro precedente studio, Semplificazione delle
certificazioni amministrative e attività notarile, n. 2393 del 18 maggio 1999.
(5)
Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la
tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da
parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la
produzione di atti e documenti agli organi della P.A. nonché ai gestori di
pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati
che vi consentono. Le norme concernenti i documenti informatici e la firma
digitale, contenute nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra privati
come previsto dall'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(6)
L'art. 2 così disponeva: Gli strumenti di semplificazione di cui alla legge 4
gennaio 1968, n. 15, agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
come modificati dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e alle
relative disposizioni regolamentari di attuazione, possono essere utilizzati
anche nei rapporti tra privati che vi consentano. In tal caso l'amministrazione
competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di
appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato
corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso
l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. In relazione alle
modalità del controllo della P.A. delle autocertificazioni presentate ai
privati che hanno acconsentito alla presentazione di un'autocertificazione, si
veda l'art. 71, comma 4, del T.U.
(7)
V., art. 3, comma 2 del T.U.: I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
(8)
Art. 3, commi 3 e 4 del T.U.: 3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel
territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante. 4. Al di
fuori dei casi previsti ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i
fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua
italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la
conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
(9)
Vale a dire: data e luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei
diritto civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo, o stato libero;
stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente; iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni; appartenenza a ordini professionali; titolo di
studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica, anche ai fini della
concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; stato
di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di
studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di
tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo; tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello
stato di servizio; di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di
essere sottoposto a procedimenti penali; qualità di vivenza a carico; tutti i
dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato
civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver
presentato domanda di concordato.
(10)
L'art. 38 del T.U. dispone che: 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare
alla P.A. o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate
anche per fax o via telematica. 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per
via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando
il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta
di identità elettronica. 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto
di notorietà da produrre agli organi della P.A. o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia
fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia
fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta
facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(11)
L'art. 21 così dispone: 1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi
istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli
organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è
garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3, 2. Se l'istanza o la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà presentata a soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di
terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la
documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso,
l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico
ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le
modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio
nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il
timbro dell'ufficio.
(12)
Si ricorda che lo scopo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà,
le quali comprovano a titolo definitivo i dati in esse contenuti al pari delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, è di evitare all'interessato di
dar luogo al procedimento necessario per la formazione dell'atto di notorietà,
che comporterebbe, in base all'art. 30 della legge n. 241/90, fra l'altro, la
presenza necessaria di due testimoni.
(13)
Il testo dell'articolo 20 della legge n. 15/1968, ora abrogata, prevedeva che:
1. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica
amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta,
dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
2. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e
consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la
sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identità della persona che sottoscrive. 3. Il pubblico ufficiale che
autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo
della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché
apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. 4. Per
l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è
sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.
(14)
Come previsto dall'art. 43, comma 2, del T.U.: Fermo restando il divieto di
accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o
verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante
interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal d. lgs. 11 maggio 1999, n.
135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un
gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante,
finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al
controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per
l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati
i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei
dati personali ai sensi della normativa vigente.
(15)
L'art. 76 del T.U. sancisce quanto segue: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale
ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad
un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professioni o arte,
il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai
pubblici uffici o dalla professione e arte.
Le
norme penali di riferimento sono l'art. 495 (falsa attestazione o dichiarazione
a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri),
496 (false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali, proprie o
altrui), 482 (falsità materiale commessa dal privato) e 489 (uso di atto falso)
del codice penale.
(16)
Art. 74: 1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a
norma delle disposizioni del presente testo unico. 2. Costituiscono altresì
violazioni dei doveri d'ufficio: a) la richiesta di certificati o di atti di
notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'art. 43, ci sia l'obbligo del
dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva; b) il rifiuto da parte
del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali
e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; c) la
richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato
civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini
della formazione dell'atto di nascita.
(17)
Sulle problematiche afferenti al verbale di constatazione, cfr. G. CASU,
Verbalizzazione di giochi a premio redatta da notaio, in CNN, Studi e
Materiali, V/2, 1995-1997, Milano, 1998, 537 ss.
(18)
Criteri fissati dall'art. 7, comma 2, lettere c), d), e), f) della legge n.
50/99.
(19)
Sull'abrogazione della legge n. 15/1968, cfr. A. RUOTOLO, Riflessi
dell'abrogazione della legge 15/1968, studio del CNN n. 3278, approvato il 7
marzo 2001.
(20) Art. 7 del
T.U.: 1. I decreti, gli atti
ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono
redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la
conservazione nel tempo. 2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non
deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o
abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua
straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al
testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.
(21)
Per il testo dell'art. 21 del T.U., v., supra, nota 11.
(22)
Tali regole tecniche sono contenute all'art. 8 (relativo documento informatico)
e all'art. 9 (relativo al documento informatico delle pubbliche
amministrazioni) del T.U. In particolare, la definizione delle regole tecniche
viene demandata, dal comma 2 dell'art. 8, ad un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti l'AIPA e il Garante per la protezione
dei dati personali.
(23)
Su cui, v., nota precedente.
(24)
Sullo studio richiamato, v., supra, nota 4.
(25)
Per il concetto di pubblica amministrazione, si veda la definizione ex art. 1,
comma 2, del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29: "Per amministrazioni
pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende
ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le
province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le
istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli
enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni,
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale", definizione
espressamente richiamata anche dalla legge n. 127/97, all'interno dell'art. 3,
commi 3 e 5.
(26)
Vale a dire aziende titolari di concessioni di servizi pubblici relativi al
trasporto, all'erogazione di energia, al servizio postale, alle reti
telefoniche, etc. (ad esempio, Enel, Ferrovie dello Stato, Poste, Telecom,
etc.).
(27)
Sulla funzione notarile, cfr., M. DI FABIO, Manuale di notariato, Milano, 1981,
p. 79 ss., con ampi riferimenti per la letteratura sul punto.
(28)
All'art. 21, comma 2, del T.U.: Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o
a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici
economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario
comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro
dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è
redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica,
attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di
identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome,
cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro
dell'ufficio.
(29)
Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio, n. 15, contenente norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di
firme.
(30)
Più specificamente sul tema: A. RUOTOLO, Riflessi dell'abrogazione della legge
15/1968, cit. (v., supra, nota 19); nonché G. CASU, Formalità
dell'autocertificazione, studio del CNN n. 1780 del 23 giugno 1998.