RIFLESSI
DELL’ABROGAZIONE DELLA LEGGE 15/1968
Il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, in G.U. 20 febbraio 2001, supplemento ordinario n. 30/L), in
vigore dal 7 marzo 2001, dispone, fra l’altro, l’abrogazione della legge 4
gennaio 1968, n. 15, con ciò implicando alcune importanti conseguenze sulle
modalità redazionali delle dichiarazioni inserite nell’atto notarile ai sensi
della disposizione oggi venuta meno.
Di tutta evidenza è la mancata riproduzione, nella
disciplina relativa alle sanzioni penali (art. 76 del T.U.) della disposizione
contenuta nel comma 4 dell’art. 26 della legge 15/1968, la quale stabiliva che
"il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono
esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l’atto
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a
verità".
Ricordiamo come sul punto l’opinione espressa dal
Consiglio Nazionale del Notariato fosse stata nel senso di ritenere sì
necessario l’ammonimento, il quale era stabilito come obbligatorio da norma di
legge, ma che di esso non ne fosse essenziale una documentazione nell’atto
autenticato o nella formula dell’autentica: in altre parole, che dell’avvenuto
ammonimento non ne era necessaria la menzione (C.N.N., note 26 gennaio 1996, n,
208; 29 settembre 1995, n. 2409; 26 giugno 1995, n. 1746; 23 giugno 1995, n.
1748; G. CASU, Formalità
dell’autocertificazione, studio n. 1780 del 23 giugno 1998).
Peraltro, funzione dell’ammonimento, come ha
affermato la Cassazione (Cass. pen., Sez. 5, 2 giugno 1995, n. 6474), è quella
di "un mero richiamo volto a prevenire la commissione del falso, non già
un requisito di validità dell’atto svolto", con la conclusione che
"risponde del reato di cui all’art. 483 cod. pen. il privato che dichiari
il falso nella suddetta circostanza, pur se la dichiarazione non sia stata
preceduta dall’avvertimento del pubblico ufficiale che la riceve".
Pertanto, per far scattare il meccanismo penale, non
è determinante l’ammonimento, ma il fatto di sottoscrivere la dichiarazione e
di sottoporla all’autentica del pubblico ufficiale (CASU, op. cit.).
Dell’ammonimento previsto dal comma 4 dell’art. 26
della legge 15/1968 oggi, nella disposizione del testo unico relativa alle
sanzioni penali, non v’è più traccia.
Il riferimento all’ammonimento è tuttavia presente
in due disposizioni del testo unico.
Di esso, infatti, si fa menzione nel comma 4
dell’art.3.
L’art. 3 del testo unico, nell’individuare i
soggetti ai quali si applica il testo unico, distingue fra:
a) i cittadini italiani e
dell’Unione europea, le persone giuridiche, le società di persone, le pubbliche
amministrazioni e gli enti, le associazioni e i comitati aventi sede legale in
Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, per i quali le norme trovano
comunque applicazione (art. 3, comma 1);
b) i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione ma regolarmente soggiornanti in Italia, che possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell’immigrazione e la condizione dello straniero (art. 3, comma 2);
c) i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato
che, fuori dall’ipotesi sopra contemplate, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle
stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il
Paese di provenienza del dichiarante (art. 3, comma 3).
Infine, fuori dalle ipotesi di cui sopra, le qualità
personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che
ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle
conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri (art. 3,
comma 4).
L’obbligo di procedere all’ammonimento risulta
pertanto espressamente previsto per l’autorità consolare italiana.
Dell’ammonimento inoltre si fa menzione all’art. 48,
inerente alla modulistica predisposta dalle singole amministrazioni e relativa
alle dichiarazioni sostitutive – per la quale è previsto l’inserimento del
richiamo alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del testo unico per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate.
La norma in questione costituisce l’integrale
riproduzione di quanto disposto dall’art. 6 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403,
(recante Regolamento di attuazione degli
articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative), il quale aveva stabilito, al comma 2,
appunto la predisposizione, da parte delle singole amministrazioni, di moduli
necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive con l’inserimento
del richiamo alle sanzioni penali contemplate dall’art. 26 della legge 15/1968.
Proprio con riferimento all’art. 6, comma 2, era
stata prevista l’abrogazione del comma 4 dell’art. 26 della legge 15/1968 (art.
13 del D.P.R. 403/1998): abrogazione che deve pertanto intendersi limitata alle
sole dichiarazioni rese attraverso moduli e alle c.d. autocertificazioni e che
non appare viceversa estensibile alle ipotesi di dichiarazione resa davanti a
pubblico ufficiale (sul punto M. E. D’ORIO, Semplificazione
delle certificazioni amministrative ed attività notarile, studio n. 2393
del 18 maggio 1999).
È difficile, allo stato attuale, stabilire quali
siano le ragioni della omessa riproduzione del comma 4 dell’art. 26 della legge
15/1968, che imponeva l’ammonimento a tutti i pubblici ufficiali, nell’art. 76
del testo unico.
Per quanto sopra, infatti, emerge come non vi sia
stata una totale eliminazione dell’ammonimento dal sistema.
Può ipotizzarsi che la ratio dell’art. 48, che prevede il "richiamo"
(sostanzialmente identico all’ammonimento) delle conseguenze penali del falso
nella modulistica predisposta dalla amministrazione, sia connessa al fatto che
– trattandosi di dichiarazioni rese attraverso moduli prestampati – talvolta
non vi sia la contestuale presenza del pubblico ufficiale o dell’incaricato –
che procedono all’ammonimento – al momento in cui avviene la dichiarazione (ciò
a meno di non voler far rientrare nella "modulistica predisposta dalle
singole amministrazioni" anche la formula notarile prevista per queste
dichiarazioni).
Il che, tuttavia, starebbe a significare che la
mancata riproduzione del comma 4 dell’art. 26 nel testo unico può esser dovuta
a due soli motivi: dimenticanza del legislatore o il fatto che il legislatore
stesso dia per scontato che il pubblico ufficiale, quando i dichiaranti sono
presenti, procede naturalmente all’ammonimento (e ciò spiegherebbe il perché
dell’art. 3, comma 2, del testo unico che prevede l’ammonimento da parte del
console).
Ciò, tuttavia, implicherebbe in capo al pubblico
ufficiale la sussistenza di un obbligo non (più) previsto dall’ordinamento e
perciò non sanzionabile.
Se così fosse, il problema, verosimilmente, sarà
risolto con un’integrazione del testo unico. Allo stato attuale, si può
tuttavia affermare che il procedere al "richiamo" delle sanzioni
penali di cui all’art. 76 del testo unico - in luogo dell’ammonimento (del
quale non era e non è necessaria un’espressa menzione in atto e che, si
ribadisce, non è elemento costitutivo della fattispecie di reato) - costituisce
pur sempre un comportamento prudenziale che non comporta alcun aggravio di
attività per il professionista.
In estrema sintesi: a stretto rigore l’ammonimento
oggi non è più necessario per le autentiche di dichiarazioni rese davanti a
pubblico ufficiale, ma neppure appare esser vietato. Procedere comunque al
richiamo delle sanzioni penali (che dovrà avvenire ai sensi del D. P.R.
445/2000, artt. 3 e 76 e non più ai sensi della legge 15/1968, abrogata dal
testo unico) appare tuttavia in linea con la finalità di rendere edotte le
parti e, dunque, in questa ipotesi, il dichiarante, della particolare valenza
della dichiarazione e della eventuale responsabilità che ne può derivare.