Studio n. 292

 

COMPETENZA DI ROGITO DEI SEGRETARI COMUNALI

 

 

 

Il problema che si pone e` se il segretario comunale sia competente a ricevere in forma pubblica amministrativa atti di vendita allorquando parte alienante sia il Comune.

 

A) La numerosa giurisprudenza che si e` occupata del problema, con riguardo specifico agli atti di donazione ricevuti dal segretario comunale, ma con osservazioni di carattere generale valevoli anche per altri casi, e` giunta alle seguenti conclusioni.

 

1. La competenza di rogito del segretario comunale, prevista dagli art. 87 e 88 della legge comunale e provinciale (T.U. n. 383 del 1934), diversamente da quella prevista per l'ufficiale rogante dalla legge di contabilità generale dello Stato, e` da ritenersi eccezionale rispetto alla regola della competenza istituzionale del notaio. Da ciò discende che le norme che la prevedono debbono interpretarsi restrittivamente. In tal senso e` la giurisprudenza della Cassazione (Cass. 18.2.1955, n. 470; Cass. 17.7.1957, n. 2983; Cass. 17.4.1958, n. 1218; Cass. 7.3.1960, n. 416; Cass. 25.11.1960, n. 3136, Cass. 10.8.1962, n. 2540; Cass. 15.2.1963, n. 329) ed altresì quella del Cons. di Stato (sez. I, parere n. 392/83 del 13.5; Cons. Stato sez. IV, 13.2.1989, n. 79; TAR Toscana, 27.3.1981, n. 153; TAR Emilia-Romagna, 12.7.1986, n. 409). Le argomentazioni a sostegno di questa opinione sono fondate sulla formula dell'art. 2699 c.c., che distingue la funzione del notaio da quella degli altri pubblici ufficiali, che possono ricevere atti pubblici ufficiali solo se espressamente "autorizzati" dalla legge.

 

2. Prima conseguenza della premessa di cui al punto precedente e` che il segretario comunale e` autorizzato a ricevere atti pubblici solo per le fattispecie negoziali espressamente elencate negli art. 87 e 89 T.U. n. 383/1934 (tutta la giurisprudenza sopra citata e` di questo avviso). Argomento a favore di questa tesi e` il fatto che il legislatore ha ampliato, nel tempo, l'elenco dei negozi previsti, ma sempre di volta in volta con modificazioni specifiche. Alla luce di questo criterio di e` ritenuto che il segretario comunale non sia competente a ricevere: -atti di donazione (tutta la giurisprudenza citata si esprime pacificamente in tal senso); - atti di particolare complessità come la transazione (TAR Toscana, 27.3.1981, n. 153); - le convenzioni urbanistiche ex lege n. 10/1977 (Cons. Stato, parere n. 392/1983); -atti che non siano caratterizzati da una funzione commutativa (tutta la giurisprudenza della Cassazione sopra citata).

 

3. Seconda conseguenza e` che deve trattarsi di negozi giuridici per i quali sia consentito il sistema dell'asta pubblica (anche sotto questo riflesso la giurisprudenza della Cass. esclude le donazioni, non suscettibili di rientrare in un procedimento d'asta).

 

4. Deve trattarsi infine di atti ricevuti "nell'esclusivo interesse del Comune" (art. 98 T.U. 1934). Questa espressione, mentre in un primo tempo era stata intesa dalla Cass. con riferimento "ai vantaggi diretti ed immediati che l'Amministrazione Comunale intende conseguire con l'atto" (Cass. 18.2.1955, n. 470) e quindi con attinenza all'interesse derivante dalla prestazione negoziale; successivamente, con un mutamento di indirizza di cui la stessa Cass. dà atto, e` stata intesa nel senso di "interesse del Comune a risparmiare le spese del rogito", giacche`, si e` rilevato, gli atti previsti sono atti commutativi e pertanto non avrebbe senso logico parlare di "esclusivo interesse" dell'Amministrazione nel significato attribuito all'espressione dalla sentenza del 1955, quando nell'atto commutativo sussiste sempre anche un interesse della parte privata. Il mutamento di indirizzo si ha con Cass. 17.7.1957, n. 2983 ("... le ragioni così addotte... ad un più attento esame della questione non sembrano troppo esatte") la quale precisa che l'"esclusivo interesse" va riferito non alle fattispecie negoziali elencate tassativamente, ma al rogito (rogato nell'interesse dell'Amministrazione Comunale) e conclude con la seguente puntualizzazione: "La disposizione dell'art. 89 h un fine squisitamente economico, nel senso cioe` che la legge ha voluto esonerare le amministrazioni comunali dal carico delle spese, che la rogazione degli stessi atti a mezzo di notai comporterebbe...". Dopo questa sentenza, la Cass. non ha più mutato parere; anzi le successive sentenze ribadiscono pedissequamente l'impostazione data dalla sentenza n. 2983 del 1957 (Cass. 17.4.1958, n. 1218; Cass. 7.3.1960, n. 416; Cass. 25.11.1960, n. 3166; Cass. 10.8.1962, n. 2540). Va precisato che, dopo le citate sentenze, la Cass. non si e` più dovuta occupare del problema.

 

5. Ulteriore corollario della portata tassativa delle norme qui considerate e` che la funzione di rogito del segretario comunale rappresenta una facoltà e non un obbligo per l'amministrazione interessata (TAR Toscana 27.3.1981, n. 151; Cons. Stato 13.2.1989, n. 79) e che la predetta funzione di rogito non e` esclusiva (TAR Emilia-Romagna 12.7.1986, n. 409).

 

B) Le conclusioni che si possono trarre in ordine al problema se il segretario comunale sia competente a ricevere l'atto di vendita del bene del Comune sono chiare alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale predetta.

 

1. L'atto di vendita e` negozio che può essere agevolmente fatto rientrare nel termine "alienazioni" contenuto nell'art. 87 della legge comunale e provinciale.

 

2. Non sembra peraltro che la vendita caratterizzata dal Comune come parte alienante abbia in se` l'ulteriore requisito dell'"esclusivo interesse del Comune", stante il disposto dell'art. 1475 c.c. per cui "le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non e` stato pattuito diversamente". La giurisprudenza della Cass. ha dato una giustificazione razionale alla propria interpretazione della norma in discorso: il segretario comunale non e`, come invece e` il notaio, un ufficiale rogante super partes; per giustificarne l'opera, pertanto, occorre un interesse specifico e prevalente dell'Amministrazione Pubblica in cui egli opera; e non si può costringere il privato, che sostenesse per ipotesi le spese di rogito, ad utilizzare il segretario quando con più frutto può essere richiesta in tal caso l'opera del notaio. In altre parole: il fondamento della facoltà di rogito e` la terzietà, la estraneità rispetto agli interessi negoziati.

L'ordinamento consente che la terzietà sia vulnerata, ma a patto che vi sia la giustificazione di un interesse contrapposto che deve prevalere: appunto l'interesse economico dell'amministrazione comunale al risparmio delle spese dell'atto.