Studio n. 292
COMPETENZA DI ROGITO DEI SEGRETARI COMUNALI
Il problema che si
pone e` se il segretario comunale sia competente a ricevere in forma pubblica
amministrativa atti di vendita allorquando parte alienante sia il Comune.
A) La numerosa giurisprudenza
che si e` occupata del problema, con riguardo specifico agli atti di donazione
ricevuti dal segretario comunale, ma con osservazioni di carattere generale
valevoli anche per altri casi, e` giunta alle seguenti conclusioni.
1. La competenza di rogito
del segretario comunale, prevista dagli art. 87 e 88 della legge comunale e
provinciale (T.U. n. 383 del 1934), diversamente da quella prevista per
l'ufficiale rogante dalla legge di contabilità generale dello Stato, e` da
ritenersi eccezionale rispetto alla regola della competenza istituzionale del
notaio. Da ciò discende che le norme che la prevedono debbono interpretarsi
restrittivamente. In tal senso e` la giurisprudenza della Cassazione (Cass.
18.2.1955, n. 470; Cass. 17.7.1957, n. 2983; Cass. 17.4.1958, n. 1218; Cass.
7.3.1960, n. 416; Cass. 25.11.1960, n. 3136, Cass. 10.8.1962, n. 2540; Cass.
15.2.1963, n. 329) ed altresì quella del Cons. di Stato (sez. I, parere n.
392/83 del 13.5; Cons. Stato sez. IV, 13.2.1989, n. 79; TAR Toscana, 27.3.1981,
n. 153; TAR Emilia-Romagna, 12.7.1986, n. 409). Le argomentazioni a sostegno di
questa opinione sono fondate sulla formula dell'art. 2699 c.c., che distingue
la funzione del notaio da quella degli altri pubblici ufficiali, che possono
ricevere atti pubblici ufficiali solo se espressamente "autorizzati"
dalla legge.
2. Prima conseguenza
della premessa di cui al punto precedente e` che il segretario comunale e`
autorizzato a ricevere atti pubblici solo per le fattispecie negoziali
espressamente elencate negli art. 87 e 89 T.U. n. 383/1934 (tutta la
giurisprudenza sopra citata e` di questo avviso). Argomento a favore di questa
tesi e` il fatto che il legislatore ha ampliato, nel tempo, l'elenco dei negozi
previsti, ma sempre di volta in volta con modificazioni specifiche. Alla luce
di questo criterio di e` ritenuto che il segretario comunale non sia competente
a ricevere: -atti di donazione (tutta la giurisprudenza citata si esprime
pacificamente in tal senso); - atti di particolare complessità come la transazione
(TAR Toscana, 27.3.1981, n. 153); - le convenzioni urbanistiche ex lege n.
10/1977 (Cons. Stato, parere n. 392/1983); -atti che non siano caratterizzati
da una funzione commutativa (tutta la giurisprudenza della Cassazione sopra
citata).
3. Seconda conseguenza
e` che deve trattarsi di negozi giuridici per i quali sia consentito il sistema
dell'asta pubblica (anche sotto questo riflesso la giurisprudenza della Cass.
esclude le donazioni, non suscettibili di rientrare in un procedimento d'asta).
4. Deve trattarsi
infine di atti ricevuti "nell'esclusivo interesse del Comune" (art.
98 T.U. 1934). Questa espressione, mentre in un primo tempo era stata intesa
dalla Cass. con riferimento "ai vantaggi diretti ed immediati che
l'Amministrazione Comunale intende conseguire con l'atto" (Cass.
18.2.1955, n. 470) e quindi con attinenza all'interesse derivante dalla
prestazione negoziale; successivamente, con un mutamento di indirizza di cui la
stessa Cass. dà atto, e` stata intesa nel senso di "interesse del Comune a
risparmiare le spese del rogito", giacche`, si e` rilevato, gli atti
previsti sono atti commutativi e pertanto non avrebbe senso logico parlare di
"esclusivo interesse" dell'Amministrazione nel significato attribuito
all'espressione dalla sentenza del 1955, quando nell'atto commutativo sussiste
sempre anche un interesse della parte privata. Il mutamento di indirizzo si ha
con Cass. 17.7.1957, n. 2983 ("... le ragioni così addotte... ad un più
attento esame della questione non sembrano troppo esatte") la quale
precisa che l'"esclusivo interesse" va riferito non alle fattispecie
negoziali elencate tassativamente, ma al rogito (rogato nell'interesse
dell'Amministrazione Comunale) e conclude con la seguente puntualizzazione:
"La disposizione dell'art. 89 h un fine squisitamente economico, nel senso
cioe` che la legge ha voluto esonerare le amministrazioni comunali dal carico
delle spese, che la rogazione degli stessi atti a mezzo di notai
comporterebbe...". Dopo questa sentenza, la Cass. non ha più mutato parere;
anzi le successive sentenze ribadiscono pedissequamente l'impostazione data
dalla sentenza n. 2983 del 1957 (Cass. 17.4.1958, n. 1218; Cass. 7.3.1960, n.
416; Cass. 25.11.1960, n. 3166; Cass. 10.8.1962, n. 2540). Va precisato che,
dopo le citate sentenze, la Cass. non si e` più dovuta occupare del problema.
5. Ulteriore
corollario della portata tassativa delle norme qui considerate e` che la
funzione di rogito del segretario comunale rappresenta una facoltà e non un
obbligo per l'amministrazione interessata (TAR Toscana 27.3.1981, n. 151; Cons.
Stato 13.2.1989, n. 79) e che la predetta funzione di rogito non e` esclusiva
(TAR Emilia-Romagna 12.7.1986, n. 409).
B) Le conclusioni che
si possono trarre in ordine al problema se il segretario comunale sia
competente a ricevere l'atto di vendita del bene del Comune sono chiare alla
luce dell'interpretazione giurisprudenziale predetta.
1. L'atto di vendita
e` negozio che può essere agevolmente fatto rientrare nel termine
"alienazioni" contenuto nell'art. 87 della legge comunale e
provinciale.
2. Non sembra peraltro
che la vendita caratterizzata dal Comune come parte alienante abbia in se`
l'ulteriore requisito dell'"esclusivo interesse del Comune", stante
il disposto dell'art. 1475 c.c. per cui "le spese del contratto di vendita
e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non e` stato pattuito
diversamente". La giurisprudenza della Cass. ha dato una giustificazione
razionale alla propria interpretazione della norma in discorso: il segretario comunale
non e`, come invece e` il notaio, un ufficiale rogante super partes; per
giustificarne l'opera, pertanto, occorre un interesse specifico e prevalente
dell'Amministrazione Pubblica in cui egli opera; e non si può costringere il
privato, che sostenesse per ipotesi le spese di rogito, ad utilizzare il
segretario quando con più frutto può essere richiesta in tal caso l'opera del
notaio. In altre parole: il fondamento della facoltà di rogito e` la terzietà,
la estraneità rispetto agli interessi negoziati.
L'ordinamento consente
che la terzietà sia vulnerata, ma a patto che vi sia la giustificazione di un
interesse contrapposto che deve prevalere: appunto l'interesse economico
dell'amministrazione comunale al risparmio delle spese dell'atto.