Studio n. 2393
SEMPLIFICAZIONE
DELLE CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE
E ATTIVITÀ
NOTARILE
Premessa. Con l’entrata in vigore, in data 23 febbraio 1999,
del D.P.R. n. 403/98, contenente il regolamento di attuazione degli articoli
1-3 della legge n. 127/97 (c.d. Bassanini-bis),
si è posto il problema relativo all’impatto delle norme in esso previste
sull’attività notarile, non risultando infatti direttamente affrontate
questioni di interesse prettamente notarile, che quindi necessitano di un
approfondimento specifico, per corrispondere così alle esigenze di chiarimenti
pratici ed applicativi in materia manifestate da Consigli Notarili e notai.
1. La semplificazione delle certificazioni
amministrative ai sensi della nuova normativa.
Il regolamento di attuazione dei primi tre articoli
della legge Bassanini-bis, come del
resto la stessa legge n. 127 del 1997, non ha in realtà apportato nulla di
nuovo al nostro ordinamento: infatti la semplificazione delle certificazioni
amministrative, ossia la possibilità per il cittadino di sostituire determinati
certificati (1) con apposite
dichiarazioni, era stata introdotta già dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968,
le cui disposizioni, tuttavia, erano rimaste per lo più inattuate in concreto.
Con il D.P.R. n. 403/98 si è perciò prevista
unicamente una estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive,
dato che:
- l’art. 1, rispetto alle ipotesi contenute
originariamente nell’art. 2 della legge n. 15/68 (2), ha ampliato notevolmente i casi di dichiarazioni sostitutive
di certificazioni (3);
- l’art. 2 ha esteso invece le dichiarazioni
sostitutive degli atti di notorietà ex
art. 4 della legge n. 15/68 (4)
anche a stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il
dichiarante abbia diretta conoscenza ed ha stabilito, fra l’altro, che tale
dichiarazione sostitutiva può riguardare anche la conoscenza del fatto che la
copia di una pubblicazione è conforme all’originale.
La differenza fra le due categorie descritte può
essere così sintetizzata:
- le dichiarazioni sostitutive di certificazioni
consentono all’interessato di sostituire, a tutti gli effetti ed a titolo
definitivo, certificazioni amministrative relative a fatti, stati e qualità
risultanti da registri custoditi dalla pubblica amministrazione attraverso una
propria dichiarazione corredata da semplice sottoscrizione (5);
- le dichiarazioni sostitutive di atti notori
comprovano anch’esse a titolo definitivo i dati in esse contenuti ed evitano
all’interessato di dar luogo al procedimento necessario per la formazione
dell’atto di notorietà (il quale comporterebbe, in base all’art. 30 della legge
n. 241/90, fra l’altro, la presenza necessaria di due testimoni), ma
necessitano non soltanto della sottoscrizione dell’interessato, bensì anche
dell’ulteriore autenticazione della sottoscrizione ai sensi dell’art. 4 della
legge n. 15/68, da espletare osservando le modalità dell’art. 20 della legge
medesima (6).
2. Applicazione del regolamento n. 403/98 e
attività demandate ai Consigli Notarili.
a) Iscrizione dei praticanti notai negli
appositi Registri presso i Consigli Notarili.
Sulla base della definizione di pubblica
amministrazione contenuta nel D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2 (7) - espressamente richiamata anche
dall’art. 3, commi 3 e 5, della legge n. 127/97 - le norme
sull’autocertificazione sono da considerarsi applicabili anche nei confronti
dei Consigli Notarili, per ciò che concerne la documentazione da allegare ai
fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti notai, essendo ormai
pacificamente ammesso sia che i Collegi Notarili abbiano natura di enti
pubblici (8), sia che i Consigli
Notarili abbiano la veste di organi dei predetti collegi (9).
Pertanto, conformemente al dettato dell’art. 1,
comma 1, del regolamento n. 403/98, sono ora oggetto di autocertificazione un
insieme di stati, fatti e qualità personali – ulteriori, come si è visto,
rispetto sia ai casi previsti dall’art. 2 della legge n. 15/68 (10), sia agli altri previsti dalle
leggi -, fra i quali di particolare rilevanza per l’iscrizione dei praticanti
notai presso i Registri dei Collegi Notarili risultano:
- i titoli di studio conseguiti (art. 1, comma 1,
lettera a));
- il non aver riportato condanne penali (art. 1,
comma 1, lettera g));
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato
contenuti nei registri dello stato civile (art. 1, comma 1, lettera i)).
Qualche perplessità desta però la formulazione di
cui alla lettera g), del comma 1,
dell’art. 1, poc’anzi richiamata, in quanto non appare chiaro cosa debba
intendersi per “condanne penali”: condanne per sentenze passate in giudicato,
nel qual caso sarebbe autocertificabile soltanto il Certificato generale del
Casellario Giudiziale, oppure qualsiasi tipo di sentenza, per cui anche gli
altri certificati normalmente richiesti - carichi pendenti presso il Tribunale,
presso la Pretura Circondariale e presso il Tribunale dei Minorenni - sarebbero
sostituibili con una dichiarazione di parte?
Deve propendersi per una interpretazione in senso
ampio dell’espressione “condanna penale”, dato lo scopo di semplificazione
della legge in esame, assunto suffragato dal fatto che, per esempio, nel bando
di concorso per la copertura di posti di giudice onorario aggregato (G.O.A.)
presso le sezioni stralcio dei tribunali ordinari (11), è espressamente previsto che la domanda contenga
dichiarazioni concernenti:
- le condanne eventualmente riportate e i
procedimenti penali od amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza
o di prevenzione pendenti a suo carico, nonché l’esistenza di qualsiasi
precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziario a norma dell’art.
686 c.p.p. (art. 3, comma 6, n. 4);
- l’assenza di misure di prevenzione o di sicurezza
in atto nei suoi confronti. (art. 3, comma 6, n. 5);
- l’assenza di precedenti disciplinari, anche se non
definitivi, a suo carico (art. 3, comma 6, n. 6).
Sempre aderendo a tale interpretazione estensiva,
devono ritenersi oggetto di autocertificazione anche le dichiarazioni relative
al non aver riportato una prima condanna penale con non menzione della condanna
stessa, ai sensi dell’articolo 175 c.p. (12),
nel certificato del casellario giudiziale a seguito di apposita decisione del
giudice al riguardo.
Ciò per evitare che un praticante incorra nella
sanzione di aver dichiarato il falso, in quanto, essendo stato condannato con
beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale, dichiari di non aver riportato condanne penali, ritenendo
erroneamente di non doverlo dichiarare, appunto per il fatto che gli era stata
concessa la non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale.
Un ulteriore aspetto problematico potrebbe esser
costituito dall’autocertificabilità o meno da parte del praticante notaio della
dichiarazione di essere di buona condotta morale e civile, prevista dall’art.
6, comma 1, n. 1, del regolamento notarile.
La questione è, tuttavia, da ritenersi superata, in
quanto se in dottrina si è giunti alla conclusione che il Consiglio Notarile
sia tenuto a richiedere d’ufficio il certificato di buona condotta e che, nelle
more dell’acquisizione, l’iscrizione nel registro dei praticanti possa comunque
avvenire - anche tenendo conto di una dichiarazione del notaio presso cui il
praticante intende effettuare la pratica - con effetti immediati e fatti salvi
gli effetti contrari di un futuro certificato negativo emesso nei confronti del
richiedente (13), il Ministero
dell’Interno si è poi pronunciato sul punto con una circolare del 1993 (14), le cui conclusioni sono state
condivise anche dal Consiglio Nazionale del Notariato (15).
Con tale circolare il Ministero invitava infatti
tutti i Prefetti a comunicare ai rispettivi uffici comunali, onde evitare una
disparità di trattamento degli utenti, quanto segue:
- che con la legge n. 732 del 23 ottobre 1984 era
stata abolita la richiesta e l’accertamento del requisito della buona condotta
per l’accesso ai pubblici impieghi, abrogato il n. 3 del primo comma dell’art.
2 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato (approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), nonché ogni
altra disposizione incompatibile con quanto previsto dalla suddetta legge;
- che con l’art. 64 della legge n. 142/90 erano
stati, fra l’altro, abrogati l’art. 7 del T.U. delle leggi comunali e
provinciali del 1934 (R.D. 3 marzo 1934, n. 383) e l’art. 15, n. 8 del T.U.
delle leggi comunali e provinciali del 1915 (R.D. 4 febbraio 1915, n. 148), che
prevedevano la competenza al rilascio in capo al podestà (e dunque, poi, al
sindaco).
Alla luce del nuovo contesto normativo il Ministero
affermava dunque che ogni altra norma legislativa e regolamentare facente
riferimento al possesso del requisito della buona condotta era da considerarsi
implicitamente abrogata: di conseguenza, anche l’allegazione del certificato di
buona condotta, ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti notai,
risultava così non più necessaria, risolvendo così gli inconvenienti dovuti
alla richiesta di un certificato ormai obsoleto, oltre che di difficile
rilascio sia dal punto di vista “materiale” che da quello del suo contenuto.
b) Iscrizione dei notai di prima nomina e per
trasferimento presso i ruoli dei Consigli Notarili.
Nell’ambito delle formalità e dei documenti
richiesti ai notai, sia di prima nomina che a seguito di trasferimento, per
iscriversi a ruolo, non sembra ravvisabile un loro inserimento nelle
prescrizioni relative all’autocertificazione.
3. Conseguenze dell’applicazione del
regolamento n. 403/98 sull’attività notarile.
a) Abrogazioni disposte dall’art. 13 del
regolamento.
L’art. 13 del regolamento dispone l’abrogazione, fra
l’altro:
- dell’articolo 27 della legge n. 15/68, che
escludeva l’autocertificazione per i documenti necessari alla celebrazione del
matrimonio e per i concorsi per le carriere statali;
- dell’art. 3 della legge n. 15/68, concernente le
dichiarazioni temporaneamente sostitutive, le quali pertanto non esistono più;
- dell’art. 20-bis
della legge n. 15/68, sulla necessità di testimoni nei casi di impedimento del
singolo a ricorrere all’autocertificazione;
- del comma 4 dell’art. 26 della legge n. 15/68,
concernente l’ammonimento orale del pubblico ufficiale, non avente quindi ora
più ragion d’essere, in quanto la corrispondente formula (ad es. “consapevole
delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 26 della legge 15/1968, richiamato dall’art. 6, comma 2 (16), del D.P.R. 403/1998) è ormai
inserita – ai sensi dell’art. 6, comma 3 del regolamento - nei moduli
predisposti dalle singole amministrazioni.
Da più parti è stata sollevata la questione relativa
al valore di tali abrogazioni, ossia al fatto che siano da considerarsi
assolute oppure valide soltanto con riferimento ad articoli specifici del
regolamento stesso.
Di per sé il rilievo è facilmente superabile
basandosi sulla lettera della norma che le prevede (ossia l’art. 13 del
regolamento), in quanto in essa si utilizza una struttura verbale diversa nei
commi 1-4 rispetto a quella contenuta nel comma 5: mentre nel primo caso,
infatti, è presente l’inciso “in riferimento all’articolo ... oppure alla
disposizione dell’articolo ... è abrogato l’articolo ...”, nel secondo, al
contrario, si parla di abrogazione tout
court.
Pertanto deve ritenersi che tali abrogazioni operino
unicamente con riferimento alle specifiche norme richiamate e non in senso
assoluto.
Ma qual è la ragione del porsi un simile
interrogativo, che a prima vista parrebbe meramente cavilloso?
Deve tenersi presente che il problema è stato posto
specificamente in relazione agli effetti sull’attività notarile
dell’abrogazione del comma 4 dell’art. 26 della legge n. 15/68, in base al
quale “il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono
esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l’atto
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a
verità”.
Considerando, dunque, l’abrogazione nel senso
“relativo” prima esplicato, si avrà che il comma 4 dell’art. 26 è abrogato, ma
solo in riferimento alla citata disposizione di cui all’art. 6, comma 2 (17) del regolamento, il che significa
che nell’autocertificazione non è necessaria da parte del pubblico ufficiale:
- né l’ammonizione, perché essa è inserita
automaticamente nel modello prestampato da ogni singola pubblica
amministrazione,
- né l’autentica della sottoscrizione del
dichiarante, in quanto già con l’art. 3, comma 10, della legge n. 127/97, era
stato abrogato l’art. 2, comma 2, della legge n. 15/68, concernente l’autentica
delle sottoscrizioni nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni appunto (18).
Di conseguenza, ai sensi dell’art. 7, comma 4 (19) del regolamento n. 403/98 - il
quale richiama espressamente l’art. 3, comma 11, della legge n. 127/97, come
modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191 (20) - per la presentazione e la validità dell’autocertificazione
basterà semplicemente avere con sé un documento di identità in corso di
validità ed allegare ad essa una fotocopia del documento medesimo.
Ovviamente, nel caso in cui non si utilizzasse il
modulo prestampato e si effettuasse un’autocertificazione priva della formula
relativa alla consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni
non corrispondenti al vero, il pubblico ufficiale ricevente dovrà effettuare
l’ammonizione e farla inserire per iscritto dal dichiarante.
Si richiama, inoltre, l’attenzione sulla presenza di
due norme, per così dire, di chiusura, ossia il comma 1 dell’art. 11 del
regolamento in esame, che prevede a carico delle pubbliche amministrazioni
procedenti lo svolgimento di idonei controlli anche a campione, onde verificare
il contenuto delle dichiarazioni sostitutive, ed il comma 3 dello stesso
articolo, contenente invece la seguente prescrizione: “Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal
controllo di cui al comma 1 (21)
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera”.
In base alle considerazioni sin qui svolte appare chiaro
che, per tutto ciò che non rientra nell’autocertificazione, la necessità
dell’ammonizione e dell’autentica della sottoscrizione del dichiarante
continuano ad essere viceversa pienamente operanti, non essendovi stata affatto
un’abrogazione tout court delle norme
che le riguardano.
b) Atti notarili e documentazione da allegare
ad essi (in particolare, estratto di morte per la pubblicazione dei testamenti,
nonché estratto dell’atto di matrimonio per le convenzioni matrimoniali ed ove
sia richiesto dalle parti o dalla legge).
E’ opportuno, infine, affrontare il problema se
tutto l’impianto del regolamento sia applicabile o meno all’atto notarile e,
ben più a monte, se anche il notaio sia parte della pubblica amministrazione
come è intesa nel testo legislativo de
quo.
Per comprendere il contenuto del concetto di
pubblica amministrazione, è utile richiamare ancora una volta la definizione
delineata all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29: “Per
amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato,
ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed
associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case
popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale”.
Tale definizione è stata, peraltro, espressamente
richiamata anche dalla legge n. 127/97, all’interno dell’art. 3, commi 3 e 5.
Ora in questa elencazione non sono, né potrebbero
essere ricompresi i notai, i quali sono sì pubblici ufficiali, ma non sono da
considerarsi assolutamente parte della pubblica amministrazione: così si
esprime anche una parte della dottrina, affermando il non svolgimento di una
funzione amministrativa da parte del notaio e l’estraneità di quest’ultimo
rispetto all’apparato amministrativo (22).
Inoltre, la circolare del Ministero dell’Interno n.
2 del 2 febbraio 1999 ribadisce sul punto ciò che era già stato enunciato
nell’art. 1 della legge n. 15/68, ossia il fatto che quest’ultima “si applica
esclusivamente nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino e, salve
specifiche eccezioni ammesse dalla legge, tale rapporto si svolge in base ad
una istanza scritta rivolta dal cittadino ad una pubblica amministrazione - nel
cui ambito sono da ricomprendersi anche i gestori di pubblici servizi - per
ottenere l’emissione di un provvedimento amministrativo di qualsiasi specie. Ne
consegue che le dichiarazioni in questione possono essere rese solo in tale
contesto (con l’istanza o, successivamente, a completamento di un’istanza già
presentata). Coerentemente l’art. 6, comma 3, del D.P.R. prevede che le
amministrazioni, nel predisporre i moduli delle istanze ad esse rivolte,
predispongano le formule e le relative dichiarazioni sostitutive”.
Si ribadisce, dunque, che gli articoli 1-3 della
legge Bassanini-bis ed il loro
regolamento di attuazione rilevano soltanto nei rapporti fra cittadini e
pubblica amministrazione (23),
nonché - e ciò interessa in particolare dal punto di vista notarile -
limitatamente all’emissione di un provvedimento amministrativo.
Pertanto, questo esclude senza ombra di dubbio che
le disposizioni in esame possano estendersi agli atti notarili, in quanto essi
non sono provvedimenti amministrativi, né sono destinati alla pubblica
amministrazione e, anche nel caso in cui una delle parti intervenienti
nell’atto notarile fosse una pubblica amministrazione, essa opererebbe nello
svolgimento della sua attività di natura privatistica e non pubblicistica.
Per quanto concerne i dubbi palesati da più uffici
comunali circa il diritto del cittadino di richiedere gli estratti degli atti
di stato civile che lo riguardano, deve constatarsi come anche in tal caso alla
base vi sia stata un’errata interpretazione delle norme del regolamento n.
403/98, quali, fra l’altro, l’art. 2, il quale estende l’autocertificabilità
anche al contenuto dei certificati e degli estratti dei registri dello stato
civile e di quelli demografici, ma sempre in ipotesi in cui sono i comuni
nell’ambito dei procedimenti di loro competenza a richiederli.
Comunque essi sono definitivamente chiariti
all’interno della Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 22 febbraio
1999 (24), avente ad oggetto il
regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni
amministrative, circolare che, all’art. 4, così dispone sul punto: “...
Inoltre, come del resto è logico, i privati possono legittimamente richiedere
tutti gli estratti degli atti che li riguardano direttamente anche quando gli
stessi si riferiscono ai procedimenti di cambiamento dello stato civile (25) per i quali si può pure procedere
all’acquisizione d’ufficio. E ciò vale anche per i terzi, qualora essi siano
titolari di un interesse giuridicamente tutelato che legittima il loro diritto
di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, salva comunque l’osservanza delle disposizioni di cui alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati personali”.
In relazione poi alla disposizione contenuta all’art.
9, comma 1 del regolamento (“Gli estratti degli atti di stato civile sono
richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di
stato civile e, ove formati o tenuti da amministrazioni pubbliche o da altre
autorità dello stato, vengono acquisiti d’ufficio”), la circolare ha inteso
precisare che essa “si riferisce ai casi in cui siano le pubbliche
amministrazioni a richiedere i certificati da acquisire per estratto …”.
Peraltro occorre aver presente che il divieto
imposto - ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge n. 127/97, nonché dell’art.
3, comma 3 del regolamento n. 403/98 - agli ufficiali di stato civile di
richiedere l’esibizione dei certificati aventi il contenuto di cui agli art. 1
e 2 del regolamento in esame non significa affatto che ora non sia più
possibile al cittadino presentare spontaneamente gli atti di stato civile in
suo possesso, anzi tutt’altro (26),
in quanto con tale presentazione egli agevola lo snellimento delle procedure,
la certezza giuridica dei dati, etc.
Di conseguenza, tenendo conto di queste specifiche
delucidazioni, deve ritenersi del tutto inammissibile che un Ufficiale di Stato
civile si rifiuti di rilasciare ad un cittadino, che per qualsiasi ragione lo
richiedesse, l’estratto dell’atto di morte richiesto dall’art. 620, III comma
c.c. ai fini della pubblicazione di un testamento olografo oppure l’estratto
dell’atto di matrimonio attestante il regime patrimoniale dei coniugi e le sue
eventuali modifiche (artt. 162-163 c.c.) e ciò non soltanto per i motivi
indicati nella circolare stessa, bensì e soprattutto per il fatto che il
notaio, essendo tenuto ad accertare l’avvenuto decesso del de cuius oppure l’effettivo stato patrimoniale delle parti
contraenti innanzi a lui, deve essere in grado di poterlo fare con strumenti
idonei e dotati già in sé di certezza, non potendo ritenersi sufficiente a tal
fine una mera autocertificazione delle parti stesse.
Senza dimenticare, infine, che la giurisprudenza più
recente (anche se in sentenze precedenti all’entrata in vigore del regolamento
n. 403/98, ma nello spirito degli importanti cambiamenti apportati dalla legge
n. 127/97), a proposito dell’ambito specifico di validità ed applicazione delle
dichiarazioni sostitutive di atto notorio previste dall’art. 4 della legge n.
15/68, si è pronunciata più volte:
- affermandone sì l’attitudine certificativa e
probatoria, fino a contraria risultanza, ma solo nei confronti della pubblica
amministrazione ed in determinate attività o procedure amministrative,
- negandone, però, al contempo, in difetto di
diversa e specifica previsione di legge, il valore probatorio, neanche
indiziario, nell’ambito del giudizio civile caratterizzato dal principio
dell’onere della prova,
- sul presupposto che “la parte non può derivare
elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell’onere di
cui all’art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni” (27).
_______________
(1) Per certificati si intendono
dichiarazioni di conoscenza di qualità personali di un soggetto, o della
titolarità di status, capacità o
diritti, o dell’esistenza di rapporti giuridici. Essi sono rilasciati in base a
constatazioni dirette della pubblica amministrazione o alle risultanze di atti
in suo possesso: G. Landi - G. Potenza, Manuale
di diritto amministrativo, Milano, 1997, X ediz., p. 222.
(2) Ipotesi che erano limitate
a: data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento di diritti
politici, stato di celibe, coniugato o vedovo, stato di famiglia, esistenza in
vita, nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente,
posizione agli effetti degli obblighi militari, iscrizione in albi o elenchi
tenuti dalla pubblica amministrazione.
(3) L’elenco di cui all’art. 1,
comma 1 del regolamento comprende: a)
titoli di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo
di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualificazione tecnica; b) situazione
reddituale o economica; assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l’indicazione dell’ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale,
della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe
tributaria e inerente all’interessato; c)
stato disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di
studente o di casalinga; d) qualità
di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili; e) iscrizione
presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; f) tutte le posizioni relative
all’adempimento degli obblighi militari; g)
di non aver riportato condanne penali; h)
qualità di vivenza a carico; i)
tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello
stato civile. In base poi al comma 2 vengono prescritte ipotesi obbligatorie di
autocertificazioni, in caso di certificati, estratti e attestati necessari per
l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all’università, per quelli
da presentare agli uffici della motorizzazione civile, per i certificati e gli
estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti
dai comuni nell’ambito di procedimenti di loro competenza.
(4) Il testo dell’articolo 4
della legge n. 15/68 è il seguente: “ L’atto di notorietà concernente fatti,
stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell’interessato è
sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al
funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco,
il quale provvede all’autenticazione della sottoscrizione con l’osservanza
delle modalità di cui all’art. 20 […]”.
(5) Ai sensi dell’art. 3, comma
1, del regolamento n. 403/98 “le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1
dell’articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all’istanza e
sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto”.
(6) Il testo dell’articolo 20
prevede che: “La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l’autenticazione sia
prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un
notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco.
L’autenticazione deve essere redatta di seguito alla
sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale,
che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le
modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il
proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma
per esteso ed il timbro dell’ufficio.
Per l’autenticazione delle firme apposte sui margini
dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria
firma”.
(9) “Per amministrazioni
pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende
ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le
province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le
istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli
enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni,
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.
(10) G. Landi - G. Potenza, Manuale di diritto amministrativo, cit.,
p. 406; A. Morello, L’organizzazione
notarile in Italia, in Atti del IX
Congresso Internazionale del Notariato Latino, Savona, 1967, p. 31 ss.
(11) G. Casu, Certificato di buona condotta, in
Falzone-Alibrandi, Dizionario
Enciclopedico del Notariato, vol. IV Agg., Roma, 1993, p. 120.
(12) V., supra, nota 2.
(11) Bando contenuto nel D.M.G.G.
del 23 dicembre 1998, pubblicato in G.U., IV Serie speciale, n. 100, del 29
dicembre 1998. Si consideri, inoltre, che gli stessi Consigli degli Ordini forensi
hanno inteso l’inciso nel medesimo modo, come emerge dal modulo di
autocertificazione predisposto per l’iscrizione al registro dei praticanti
avvocati presso il Consiglio dell’Ordine di Roma.
(12) L’articolo 175 c.p. sancisce
che “Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a
due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione di lire, il
giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, può
ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condotta nel certificato
del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati non per ragione di
diritto elettorale.
La non menzione della condanna può altresì essere
concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a
due anni e una pena pecuniaria, che, ragguagliata a norma dell’articolo 135 e
cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della
libertà personale per un tempo superiore a trenta mesi.
Se il condannato commette successivamente un delitto,
l’ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato”.
(13) G. Casu, Certificato di buona condotta, cit., p.
122.
(14) Circolare MIACEL del 1993,
n. 9, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica.
(15) Circolare CNN del 5 agosto
1993.
(16) Il comma 2 dispone: “Le
singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle
dichiarazioni indicate al comma 1, che gli interessati hanno facoltà di
utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le
amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste
dall’articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo può contenere anche
l’informativa di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675”.
(17) V. nota precedente.
(18) Il testo del comma 2
abrogato era il seguente: “La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere
autenticata con le modalità di cui all’art. 20”.
L’art. 20 della legge n. 15/68, invece, prescrive:
“La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica
amministrazione può essere autenticata, ove l’autenticazione sia prescritta,
dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
L’autenticazione deve essere redatta di seguito alla
sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale,
che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le
modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il
proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma
per esteso ed il timbro dell’ufficio.
Per l’autenticazione delle firme apposte sui margini
dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria
firma”.
(19) Con il comma 4 dell’art. 7
si sancisce che “Nei casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce
informazioni relative a stati, fatti e qualità personali attraverso
l’esibizione da parte dell’interessato di un documento di riconoscimento in
corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l’acquisizione
della copia fotostatica del documento stesso, ancorché non autenticata, secondo
le modalità previste dall’articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.
127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191”.
(20) Il comma 11 dell’art. 3
della legge n. 127/97 prevede che “La sottoscrizione di istanze da produrre
agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia
fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.
L’istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere
inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di
cui all’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
(21) Il comma 1 del medesimo
articolo prescrive idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
(22) M. Nigro, Il notaio nel diritto pubblico, in Riv. not., 1979, p. 1172.
(23) In dottrina la delimitazione
dei soggetti destinatari delle autocertificazioni alla pubblica amministrazione
(con esclusione dei soggetti privati - anche se esercenti pubbliche funzioni -
e dell’autorità giudiziaria) era stata elaborata già in relazione alla legge n.
15/68: cfr. M. Bombardelli, Autocertificazione,
cit., p. 5.
(24) Circolare n.
1/50-FG-40/97/U887, pubblicata in G.U., Serie generale, n. 46, del 25 febbraio
1999.
(25) La circolare del Ministero,
all’art. 3, ricorda che “nei cambiamenti di stato civile rientrano la celebrazione
e lo scioglimento del matrimonio, le variazioni di cittadinanza e i mutamenti
di filiazione per effetto di adozione - ordinaria e speciale - o di
riconoscimento o disconoscimento del relativo status”.
(26) Come affermato dall’art. 9
della legge n. 15/68 e ribadito nella Circolare del Ministero di Grazia e
Giustizia del 22 febbraio 1999 più volte richiamata.
(27) Cass. Sez. Un., 14-10-1998,
n. 10153; cfr., anche Cass. II, 29-05-1998, n. 5312: “Le dichiarazioni
sostitutive degli atti di notorietà rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.
15 hanno attitudine certificativa e probatoria nei confronti della P.A., ma
sono prive di efficacia in sede giurisdizionale nelle liti fra privati”.