Studio n. 2393

 

 

SEMPLIFICAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

E ATTIVITÀ NOTARILE

 

 

Approvato dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato

 il 18 maggio 1999

 

 

Premessa. Con l’entrata in vigore, in data 23 febbraio 1999, del D.P.R. n. 403/98, contenente il regolamento di attuazione degli articoli 1-3 della legge n. 127/97 (c.d. Bassanini-bis), si è posto il problema relativo all’impatto delle norme in esso previste sull’attività notarile, non risultando infatti direttamente affrontate questioni di interesse prettamente notarile, che quindi necessitano di un approfondimento specifico, per corrispondere così alle esigenze di chiarimenti pratici ed applicativi in materia manifestate da Consigli Notarili e notai.

 

1. La semplificazione delle certificazioni amministrative ai sensi della nuova normativa.

 

Il regolamento di attuazione dei primi tre articoli della legge Bassanini-bis, come del resto la stessa legge n. 127 del 1997, non ha in realtà apportato nulla di nuovo al nostro ordinamento: infatti la semplificazione delle certificazioni amministrative, ossia la possibilità per il cittadino di sostituire determinati certificati (1) con apposite dichiarazioni, era stata introdotta già dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968, le cui disposizioni, tuttavia, erano rimaste per lo più inattuate in concreto.

Con il D.P.R. n. 403/98 si è perciò prevista unicamente una estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, dato che:

 

- l’art. 1, rispetto alle ipotesi contenute originariamente nell’art. 2 della legge n. 15/68 (2), ha ampliato notevolmente i casi di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (3);

- l’art. 2 ha esteso invece le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà ex art. 4 della legge n. 15/68 (4) anche a stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza ed ha stabilito, fra l’altro, che tale dichiarazione sostitutiva può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all’originale.

 

La differenza fra le due categorie descritte può essere così sintetizzata:

 

- le dichiarazioni sostitutive di certificazioni consentono all’interessato di sostituire, a tutti gli effetti ed a titolo definitivo, certificazioni amministrative relative a fatti, stati e qualità risultanti da registri custoditi dalla pubblica amministrazione attraverso una propria dichiarazione corredata da semplice sottoscrizione (5);

- le dichiarazioni sostitutive di atti notori comprovano anch’esse a titolo definitivo i dati in esse contenuti ed evitano all’interessato di dar luogo al procedimento necessario per la formazione dell’atto di notorietà (il quale comporterebbe, in base all’art. 30 della legge n. 241/90, fra l’altro, la presenza necessaria di due testimoni), ma necessitano non soltanto della sottoscrizione dell’interessato, bensì anche dell’ulteriore autenticazione della sottoscrizione ai sensi dell’art. 4 della legge n. 15/68, da espletare osservando le modalità dell’art. 20 della legge medesima (6).

 

2. Applicazione del regolamento n. 403/98 e attività demandate ai Consigli Notarili.

 

a) Iscrizione dei praticanti notai negli appositi Registri presso i Consigli Notarili.

Sulla base della definizione di pubblica amministrazione contenuta nel D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2 (7) - espressamente richiamata anche dall’art. 3, commi 3 e 5, della legge n. 127/97 - le norme sull’autocertificazione sono da considerarsi applicabili anche nei confronti dei Consigli Notarili, per ciò che concerne la documentazione da allegare ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti notai, essendo ormai pacificamente ammesso sia che i Collegi Notarili abbiano natura di enti pubblici (8), sia che i Consigli Notarili abbiano la veste di organi dei predetti collegi (9).

Pertanto, conformemente al dettato dell’art. 1, comma 1, del regolamento n. 403/98, sono ora oggetto di autocertificazione un insieme di stati, fatti e qualità personali – ulteriori, come si è visto, rispetto sia ai casi previsti dall’art. 2 della legge n. 15/68 (10), sia agli altri previsti dalle leggi -, fra i quali di particolare rilevanza per l’iscrizione dei praticanti notai presso i Registri dei Collegi Notarili risultano:

- i titoli di studio conseguiti (art. 1, comma 1, lettera a));

- il non aver riportato condanne penali (art. 1, comma 1, lettera g));

- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile (art. 1, comma 1, lettera i)).

 

Qualche perplessità desta però la formulazione di cui alla lettera g), del comma 1, dell’art. 1, poc’anzi richiamata, in quanto non appare chiaro cosa debba intendersi per “condanne penali”: condanne per sentenze passate in giudicato, nel qual caso sarebbe autocertificabile soltanto il Certificato generale del Casellario Giudiziale, oppure qualsiasi tipo di sentenza, per cui anche gli altri certificati normalmente richiesti - carichi pendenti presso il Tribunale, presso la Pretura Circondariale e presso il Tribunale dei Minorenni - sarebbero sostituibili con una dichiarazione di parte?

 

Deve propendersi per una interpretazione in senso ampio dell’espressione “condanna penale”, dato lo scopo di semplificazione della legge in esame, assunto suffragato dal fatto che, per esempio, nel bando di concorso per la copertura di posti di giudice onorario aggregato (G.O.A.) presso le sezioni stralcio dei tribunali ordinari (11), è espressamente previsto che la domanda contenga dichiarazioni concernenti:

- le condanne eventualmente riportate e i procedimenti penali od amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti a suo carico, nonché l’esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziario a norma dell’art. 686 c.p.p. (art. 3, comma 6, n. 4);

- l’assenza di misure di prevenzione o di sicurezza in atto nei suoi confronti. (art. 3, comma 6, n. 5);

- l’assenza di precedenti disciplinari, anche se non definitivi, a suo carico (art. 3, comma 6, n. 6).

Sempre aderendo a tale interpretazione estensiva, devono ritenersi oggetto di autocertificazione anche le dichiarazioni relative al non aver riportato una prima condanna penale con non menzione della condanna stessa, ai sensi dell’articolo 175 c.p. (12), nel certificato del casellario giudiziale a seguito di apposita decisione del giudice al riguardo.

Ciò per evitare che un praticante incorra nella sanzione di aver dichiarato il falso, in quanto, essendo stato condannato con beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, dichiari di non aver riportato condanne penali, ritenendo erroneamente di non doverlo dichiarare, appunto per il fatto che gli era stata concessa la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

 

Un ulteriore aspetto problematico potrebbe esser costituito dall’autocertificabilità o meno da parte del praticante notaio della dichiarazione di essere di buona condotta morale e civile, prevista dall’art. 6, comma 1, n. 1, del regolamento notarile.

La questione è, tuttavia, da ritenersi superata, in quanto se in dottrina si è giunti alla conclusione che il Consiglio Notarile sia tenuto a richiedere d’ufficio il certificato di buona condotta e che, nelle more dell’acquisizione, l’iscrizione nel registro dei praticanti possa comunque avvenire - anche tenendo conto di una dichiarazione del notaio presso cui il praticante intende effettuare la pratica - con effetti immediati e fatti salvi gli effetti contrari di un futuro certificato negativo emesso nei confronti del richiedente (13), il Ministero dell’Interno si è poi pronunciato sul punto con una circolare del 1993 (14), le cui conclusioni sono state condivise anche dal Consiglio Nazionale del Notariato (15).

Con tale circolare il Ministero invitava infatti tutti i Prefetti a comunicare ai rispettivi uffici comunali, onde evitare una disparità di trattamento degli utenti, quanto segue:

- che con la legge n. 732 del 23 ottobre 1984 era stata abolita la richiesta e l’accertamento del requisito della buona condotta per l’accesso ai pubblici impieghi, abrogato il n. 3 del primo comma dell’art. 2 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), nonché ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dalla suddetta legge;

- che con l’art. 64 della legge n. 142/90 erano stati, fra l’altro, abrogati l’art. 7 del T.U. delle leggi comunali e provinciali del 1934 (R.D. 3 marzo 1934, n. 383) e l’art. 15, n. 8 del T.U. delle leggi comunali e provinciali del 1915 (R.D. 4 febbraio 1915, n. 148), che prevedevano la competenza al rilascio in capo al podestà (e dunque, poi, al sindaco).

 

Alla luce del nuovo contesto normativo il Ministero affermava dunque che ogni altra norma legislativa e regolamentare facente riferimento al possesso del requisito della buona condotta era da considerarsi implicitamente abrogata: di conseguenza, anche l’allegazione del certificato di buona condotta, ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti notai, risultava così non più necessaria, risolvendo così gli inconvenienti dovuti alla richiesta di un certificato ormai obsoleto, oltre che di difficile rilascio sia dal punto di vista “materiale” che da quello del suo contenuto.

 

b) Iscrizione dei notai di prima nomina e per trasferimento presso i ruoli dei Consigli Notarili.

Nell’ambito delle formalità e dei documenti richiesti ai notai, sia di prima nomina che a seguito di trasferimento, per iscriversi a ruolo, non sembra ravvisabile un loro inserimento nelle prescrizioni relative all’autocertificazione.

 

3. Conseguenze dell’applicazione del regolamento n. 403/98 sull’attività notarile.

 

a) Abrogazioni disposte dall’art. 13 del regolamento.

 

L’art. 13 del regolamento dispone l’abrogazione, fra l’altro:

- dell’articolo 27 della legge n. 15/68, che escludeva l’autocertificazione per i documenti necessari alla celebrazione del matrimonio e per i concorsi per le carriere statali;

- dell’art. 3 della legge n. 15/68, concernente le dichiarazioni temporaneamente sostitutive, le quali pertanto non esistono più;

- dell’art. 20-bis della legge n. 15/68, sulla necessità di testimoni nei casi di impedimento del singolo a ricorrere all’autocertificazione;

- del comma 4 dell’art. 26 della legge n. 15/68, concernente l’ammonimento orale del pubblico ufficiale, non avente quindi ora più ragion d’essere, in quanto la corrispondente formula (ad es. “consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 26 della legge 15/1968, richiamato dall’art. 6, comma 2 (16), del D.P.R. 403/1998) è ormai inserita – ai sensi dell’art. 6, comma 3 del regolamento - nei moduli predisposti dalle singole amministrazioni.

Da più parti è stata sollevata la questione relativa al valore di tali abrogazioni, ossia al fatto che siano da considerarsi assolute oppure valide soltanto con riferimento ad articoli specifici del regolamento stesso.

Di per sé il rilievo è facilmente superabile basandosi sulla lettera della norma che le prevede (ossia l’art. 13 del regolamento), in quanto in essa si utilizza una struttura verbale diversa nei commi 1-4 rispetto a quella contenuta nel comma 5: mentre nel primo caso, infatti, è presente l’inciso “in riferimento all’articolo ... oppure alla disposizione dell’articolo ... è abrogato l’articolo ...”, nel secondo, al contrario, si parla di abrogazione tout court.

Pertanto deve ritenersi che tali abrogazioni operino unicamente con riferimento alle specifiche norme richiamate e non in senso assoluto.

 

Ma qual è la ragione del porsi un simile interrogativo, che a prima vista parrebbe meramente cavilloso?

Deve tenersi presente che il problema è stato posto specificamente in relazione agli effetti sull’attività notarile dell’abrogazione del comma 4 dell’art. 26 della legge n. 15/68, in base al quale “il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l’atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità”.

Considerando, dunque, l’abrogazione nel senso “relativo” prima esplicato, si avrà che il comma 4 dell’art. 26 è abrogato, ma solo in riferimento alla citata disposizione di cui all’art. 6, comma 2 (17) del regolamento, il che significa che nell’autocertificazione non è necessaria da parte del pubblico ufficiale:

- né l’ammonizione, perché essa è inserita automaticamente nel modello prestampato da ogni singola pubblica amministrazione,

- né l’autentica della sottoscrizione del dichiarante, in quanto già con l’art. 3, comma 10, della legge n. 127/97, era stato abrogato l’art. 2, comma 2, della legge n. 15/68, concernente l’autentica delle sottoscrizioni nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni appunto (18).

 

Di conseguenza, ai sensi dell’art. 7, comma 4 (19) del regolamento n. 403/98 - il quale richiama espressamente l’art. 3, comma 11, della legge n. 127/97, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191 (20) - per la presentazione e la validità dell’autocertificazione basterà semplicemente avere con sé un documento di identità in corso di validità ed allegare ad essa una fotocopia del documento medesimo.

Ovviamente, nel caso in cui non si utilizzasse il modulo prestampato e si effettuasse un’autocertificazione priva della formula relativa alla consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, il pubblico ufficiale ricevente dovrà effettuare l’ammonizione e farla inserire per iscritto dal dichiarante.

Si richiama, inoltre, l’attenzione sulla presenza di due norme, per così dire, di chiusura, ossia il comma 1 dell’art. 11 del regolamento in esame, che prevede a carico delle pubbliche amministrazioni procedenti lo svolgimento di idonei controlli anche a campione, onde verificare il contenuto delle dichiarazioni sostitutive, ed il comma 3 dello stesso articolo, contenente invece la seguente prescrizione: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo di cui al comma 1 (21) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.

 

In base alle considerazioni sin qui svolte appare chiaro che, per tutto ciò che non rientra nell’autocertificazione, la necessità dell’ammonizione e dell’autentica della sottoscrizione del dichiarante continuano ad essere viceversa pienamente operanti, non essendovi stata affatto un’abrogazione tout court delle norme che le riguardano.

 

b) Atti notarili e documentazione da allegare ad essi (in particolare, estratto di morte per la pubblicazione dei testamenti, nonché estratto dell’atto di matrimonio per le convenzioni matrimoniali ed ove sia richiesto dalle parti o dalla legge).

 

E’ opportuno, infine, affrontare il problema se tutto l’impianto del regolamento sia applicabile o meno all’atto notarile e, ben più a monte, se anche il notaio sia parte della pubblica amministrazione come è intesa nel testo legislativo de quo.

Per comprendere il contenuto del concetto di pubblica amministrazione, è utile richiamare ancora una volta la definizione delineata all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.

Tale definizione è stata, peraltro, espressamente richiamata anche dalla legge n. 127/97, all’interno dell’art. 3, commi 3 e 5.

Ora in questa elencazione non sono, né potrebbero essere ricompresi i notai, i quali sono sì pubblici ufficiali, ma non sono da considerarsi assolutamente parte della pubblica amministrazione: così si esprime anche una parte della dottrina, affermando il non svolgimento di una funzione amministrativa da parte del notaio e l’estraneità di quest’ultimo rispetto all’apparato amministrativo (22).

Inoltre, la circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 2 febbraio 1999 ribadisce sul punto ciò che era già stato enunciato nell’art. 1 della legge n. 15/68, ossia il fatto che quest’ultima “si applica esclusivamente nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino e, salve specifiche eccezioni ammesse dalla legge, tale rapporto si svolge in base ad una istanza scritta rivolta dal cittadino ad una pubblica amministrazione - nel cui ambito sono da ricomprendersi anche i gestori di pubblici servizi - per ottenere l’emissione di un provvedimento amministrativo di qualsiasi specie. Ne consegue che le dichiarazioni in questione possono essere rese solo in tale contesto (con l’istanza o, successivamente, a completamento di un’istanza già presentata). Coerentemente l’art. 6, comma 3, del D.P.R. prevede che le amministrazioni, nel predisporre i moduli delle istanze ad esse rivolte, predispongano le formule e le relative dichiarazioni sostitutive”.

 

Si ribadisce, dunque, che gli articoli 1-3 della legge Bassanini-bis ed il loro regolamento di attuazione rilevano soltanto nei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione (23), nonché - e ciò interessa in particolare dal punto di vista notarile - limitatamente all’emissione di un provvedimento amministrativo.

Pertanto, questo esclude senza ombra di dubbio che le disposizioni in esame possano estendersi agli atti notarili, in quanto essi non sono provvedimenti amministrativi, né sono destinati alla pubblica amministrazione e, anche nel caso in cui una delle parti intervenienti nell’atto notarile fosse una pubblica amministrazione, essa opererebbe nello svolgimento della sua attività di natura privatistica e non pubblicistica.

Per quanto concerne i dubbi palesati da più uffici comunali circa il diritto del cittadino di richiedere gli estratti degli atti di stato civile che lo riguardano, deve constatarsi come anche in tal caso alla base vi sia stata un’errata interpretazione delle norme del regolamento n. 403/98, quali, fra l’altro, l’art. 2, il quale estende l’autocertificabilità anche al contenuto dei certificati e degli estratti dei registri dello stato civile e di quelli demografici, ma sempre in ipotesi in cui sono i comuni nell’ambito dei procedimenti di loro competenza a richiederli.

Comunque essi sono definitivamente chiariti all’interno della Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 22 febbraio 1999 (24), avente ad oggetto il regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative, circolare che, all’art. 4, così dispone sul punto: “... Inoltre, come del resto è logico, i privati possono legittimamente richiedere tutti gli estratti degli atti che li riguardano direttamente anche quando gli stessi si riferiscono ai procedimenti di cambiamento dello stato civile (25) per i quali si può pure procedere all’acquisizione d’ufficio. E ciò vale anche per i terzi, qualora essi siano titolari di un interesse giuridicamente tutelato che legittima il loro diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva comunque l’osservanza delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati personali”.

 

In relazione poi alla disposizione contenuta all’art. 9, comma 1 del regolamento (“Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti da amministrazioni pubbliche o da altre autorità dello stato, vengono acquisiti d’ufficio”), la circolare ha inteso precisare che essa “si riferisce ai casi in cui siano le pubbliche amministrazioni a richiedere i certificati da acquisire per estratto …”.

Peraltro occorre aver presente che il divieto imposto - ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge n. 127/97, nonché dell’art. 3, comma 3 del regolamento n. 403/98 - agli ufficiali di stato civile di richiedere l’esibizione dei certificati aventi il contenuto di cui agli art. 1 e 2 del regolamento in esame non significa affatto che ora non sia più possibile al cittadino presentare spontaneamente gli atti di stato civile in suo possesso, anzi tutt’altro (26), in quanto con tale presentazione egli agevola lo snellimento delle procedure, la certezza giuridica dei dati, etc.

Di conseguenza, tenendo conto di queste specifiche delucidazioni, deve ritenersi del tutto inammissibile che un Ufficiale di Stato civile si rifiuti di rilasciare ad un cittadino, che per qualsiasi ragione lo richiedesse, l’estratto dell’atto di morte richiesto dall’art. 620, III comma c.c. ai fini della pubblicazione di un testamento olografo oppure l’estratto dell’atto di matrimonio attestante il regime patrimoniale dei coniugi e le sue eventuali modifiche (artt. 162-163 c.c.) e ciò non soltanto per i motivi indicati nella circolare stessa, bensì e soprattutto per il fatto che il notaio, essendo tenuto ad accertare l’avvenuto decesso del de cuius oppure l’effettivo stato patrimoniale delle parti contraenti innanzi a lui, deve essere in grado di poterlo fare con strumenti idonei e dotati già in sé di certezza, non potendo ritenersi sufficiente a tal fine una mera autocertificazione delle parti stesse.

Senza dimenticare, infine, che la giurisprudenza più recente (anche se in sentenze precedenti all’entrata in vigore del regolamento n. 403/98, ma nello spirito degli importanti cambiamenti apportati dalla legge n. 127/97), a proposito dell’ambito specifico di validità ed applicazione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio previste dall’art. 4 della legge n. 15/68, si è pronunciata più volte:

- affermandone sì l’attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, ma solo nei confronti della pubblica amministrazione ed in determinate attività o procedure amministrative,

- negandone, però, al contempo, in difetto di diversa e specifica previsione di legge, il valore probatorio, neanche indiziario, nell’ambito del giudizio civile caratterizzato dal principio dell’onere della prova,

- sul presupposto che “la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni” (27).

 

 

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(1) Per certificati si intendono dichiarazioni di conoscenza di qualità personali di un soggetto, o della titolarità di status, capacità o diritti, o dell’esistenza di rapporti giuridici. Essi sono rilasciati in base a constatazioni dirette della pubblica amministrazione o alle risultanze di atti in suo possesso: G. Landi - G. Potenza, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 1997, X ediz., p. 222.

(2) Ipotesi che erano limitate a: data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento di diritti politici, stato di celibe, coniugato o vedovo, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente, posizione agli effetti degli obblighi militari, iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.

(3) L’elenco di cui all’art. 1, comma 1 del regolamento comprende: a) titoli di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; b) situazione reddituale o economica; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria e inerente all’interessato; c) stato disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga; d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; f) tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari; g) di non aver riportato condanne penali; h) qualità di vivenza a carico; i) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile. In base poi al comma 2 vengono prescritte ipotesi obbligatorie di autocertificazioni, in caso di certificati, estratti e attestati necessari per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all’università, per quelli da presentare agli uffici della motorizzazione civile, per i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell’ambito di procedimenti di loro competenza.

(4) Il testo dell’articolo 4 della legge n. 15/68 è il seguente: “ L’atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede all’autenticazione della sottoscrizione con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 20 […]”.

(5) Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del regolamento n. 403/98 “le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell’articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all’istanza e sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto”.

(6) Il testo dell’articolo 20 prevede che: “La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l’autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.

Per l’autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma”.

(9) “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.

(10) G. Landi - G. Potenza, Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 406; A. Morello, L’organizzazione notarile in Italia, in Atti del IX Congresso Internazionale del Notariato Latino, Savona, 1967, p. 31 ss.

(11) G. Casu, Certificato di buona condotta, in Falzone-Alibrandi, Dizionario Enciclopedico del Notariato, vol. IV Agg., Roma, 1993, p. 120.

(12) V., supra, nota 2.

(11) Bando contenuto nel D.M.G.G. del 23 dicembre 1998, pubblicato in G.U., IV Serie speciale, n. 100, del 29 dicembre 1998. Si consideri, inoltre, che gli stessi Consigli degli Ordini forensi hanno inteso l’inciso nel medesimo modo, come emerge dal modulo di autocertificazione predisposto per l’iscrizione al registro dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell’Ordine di Roma.

(12) L’articolo 175 c.p. sancisce che “Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione di lire, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condotta nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati non per ragione di diritto elettorale.

La non menzione della condanna può altresì essere concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni e una pena pecuniaria, che, ragguagliata a norma dell’articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo superiore a trenta mesi.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l’ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato”.

(13) G. Casu, Certificato di buona condotta, cit., p. 122.

(14) Circolare MIACEL del 1993, n. 9, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

(15) Circolare CNN del 5 agosto 1993.

(16) Il comma 2 dispone: “Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni indicate al comma 1, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall’articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo può contenere anche l’informativa di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675”.

(17) V. nota precedente.

(18) Il testo del comma 2 abrogato era il seguente: “La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all’art. 20”.

L’art. 20 della legge n. 15/68, invece, prescrive: “La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l’autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.

Per l’autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma”.

(19) Con il comma 4 dell’art. 7 si sancisce che “Nei casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, fatti e qualità personali attraverso l’esibizione da parte dell’interessato di un documento di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l’acquisizione della copia fotostatica del documento stesso, ancorché non autenticata, secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191”.

(20) Il comma 11 dell’art. 3 della legge n. 127/97 prevede che “La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L’istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

(21) Il comma 1 del medesimo articolo prescrive idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

(22) M. Nigro, Il notaio nel diritto pubblico, in Riv. not., 1979, p. 1172.

(23) In dottrina la delimitazione dei soggetti destinatari delle autocertificazioni alla pubblica amministrazione (con esclusione dei soggetti privati - anche se esercenti pubbliche funzioni - e dell’autorità giudiziaria) era stata elaborata già in relazione alla legge n. 15/68: cfr. M. Bombardelli, Autocertificazione, cit., p. 5.

(24) Circolare n. 1/50-FG-40/97/U887, pubblicata in G.U., Serie generale, n. 46, del 25 febbraio 1999.

(25) La circolare del Ministero, all’art. 3, ricorda che “nei cambiamenti di stato civile rientrano la celebrazione e lo scioglimento del matrimonio, le variazioni di cittadinanza e i mutamenti di filiazione per effetto di adozione - ordinaria e speciale - o di riconoscimento o disconoscimento del relativo status”.

(26) Come affermato dall’art. 9 della legge n. 15/68 e ribadito nella Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 22 febbraio 1999 più volte richiamata.

(27) Cass. Sez. Un., 14-10-1998, n. 10153; cfr., anche Cass. II, 29-05-1998, n. 5312: “Le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 hanno attitudine certificativa e probatoria nei confronti della P.A., ma sono prive di efficacia in sede giurisdizionale nelle liti fra privati”.