Studio n. 1251
AUTORITÀ COMPETENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Approvato dalla Commissione Studi del
Consiglio Nazionale del Notariato
il 30 gennaio 1996
Si
è posto il problema se il certificato di destinazione urbanistica, prescritto
dall'art. 18 della legge n. 47 del 1985 sul condono edilizio, debba
necessariamente essere firmato dal sindaco, come stabilisce detto articolo, o
possa essere firmato anche da un funzionario del Comune.
L'art. 18, 3° comma
della legge 47 stabilisce che "il certificato di destinazione urbanistica
deve essere rilasciato dal sindaco entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla presentazione della relativa domanda".
Altra volta il
Consiglio nazionale (Nota del 3 luglio 1992) aveva espresso l'avviso che il
certificato di destinazione urbanistica dovesse necessariamente essere rilasciato
dal sindaco ed aveva motivato questa conclusione alla luce degli interessi che
detto certificato appariva destinato a salvaguardare, interessi che, per essere
generali, potevano anche evadere dalla competenza territoriale del Comune.
Tutto il discorso contenuto nel precedente studio (il quale concerneva non
soltanto il certificato di destinazione urbanistica, ma anche la concessione
edilizia, anch'essa prevista di competenza del sindaco ai sensi degli artt. 1 e
2 della legge Bucalossi 28 gennaio 1977, n. 10) era stato sviluppato alla luce
della legge 142 del 1990 sulle autonomie locali e concludeva nel senso della
competenza sindacale obbligatoria perché il sindaco veniva considerato come
autorità a sé, non come rappresentante del Comune.
Il discorso va ora
affrontato ex novo alla luce del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, il quale, nel razionalizzare l'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche (ivi compresi anche gli enti locali) ha stabilito una netta
distinzione tra compiti "politici" affidati agli organi di direzione
politica degli enti pubblici interessati, e compiti "amministrativi",
affidati al personale organico degli enti stessi.
Il punto focale è
rappresentato dall'art. 3 del predetto decreto legislativo, il quale dispone
che "gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi ed i programmi
da adottare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione
amministrativa alle direttive generali impartite" (primo comma); e che
"ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa,
compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane e strumentali e di controllo" (secondo comma).
Per effetto di questa
norma ai dirigenti spettano gli "atti di gestione" (così TAR Lazio 1
giugno 1994, n. 1215, in Trib. amm. reg., 1994, I, 2388; TAR Emilia Romagna
19 agosto 1994, n. 488, in Trib. amm. reg., 1994, I, 3681; TAR Umbria 6
febbraio 1995, n. 18, in Trib. amm. reg., 1995, I, 1758), nei quali
rientra tutta l'ordinaria amministrazione, nella quale va certamente compresa
ogni attività attinente a certificazioni desunte da documenti, atti, registri
in possesso dell'ente locale.
La novità derivante
dalla legge del 1993, rispetto alla legge del 1990, sta nel fatto che la prima,
trattandosi di legge generale che spazia per tutti i settori della pubblica
amministrazione, comprendendo nel suo interno non soltanto quanto attiene agli
enti locali, ma anche quanto attiene alla amministrazione generale dello Stato,
finisce per rendere marginale il problema se il sindaco debba ritenersi,
allorquando rilascia il certificato di destinazione urbanistica, ufficiale di
governo oppure capo dell'amministrazione comunale: comunque egli agisca, vale
il criterio di distribuzione di competenze stabilito dal decreto legislativo
del 1993: competenze politiche alle autorità politiche, competenze
amministrative agli organismi burocratici dell'intera pubblica amministrazione.
Con le riflessioni che
precedono perde tutto il suo valore l'argomento di fondo sul quale appariva
basata la conclusione sostenuta in precedenza.
E qui va fatta una
riflessione che potrebbe contribuire a mutare, sotto un diverso riflesso, le
conclusioni del precedente studio, impostato sulla legge 142 del 1990 sulle
autonomie locali. L'art. 18 della legge 47 stabilisce che il certificato di
destinazione urbanistica deve essere "rilasciato dal sindaco". Il
termine "rilasciato" non significa
necessariamente che il certificato predetto debba essere
"firmato" dal sindaco, ma potrebbe avere il duplice significato di
documento sottoscritto dal sindaco, oppure di documento "deciso" dal
sindaco.
Si profila così un modo
significativo d'interpretare queste norme: esse intendono non tanto stabilire
sul piano documentale chi debba firmare un documento, quanto indicare l'autorità
dalla quale debba scaturire lo stesso documento. La legge vuole precisare chi
può decidere di concretizzare il documento, non chi debba materialmente
sottoscriverlo.
In altre parole, se
regolamenti interni o regole organizzative interne, non importa se orali o
scritte, stabiliscano che un certo documento debba essere sottoscritto da un
funzionario (sia esso dirigente, oppure un tecnico di grado inferiore) deve
ritenersi che detto documento provenga regolarmente dal sindaco oppure
dall'ente comunale, perché in tale caso, per il tramite di una normativa
interna anche non scritta, l'ente o il sindaco si esprimono per il tramite
della persona preposta, la quale, in quanto organo della persona giuridica di
diritto pubblico, esprime regolarmente quest'ultima.
In definitiva, re
melius perpensa, sembra che possa agevolmente ritenersi che il certificato
di destinazione urbanistica possa essere regolarmente sottoscritto da un
funzionario a ciò regolarmente autorizzato. Ed è altresì da ritenere che, per
l'inerenza propria di un funzionario al Comune cui appartiene, un documento
firmato dallo stesso funzionario debba ritenersi formalmente ineccepibile in
linea di principio e salvo prova contraria.