Studio n. 1183
POTERI DI ROGITO DEI FUNZIONARI DEGLI IACP
Approvato dalla Commissione Studi del
Consiglio Nazionale del Notariato
il 30 gennaio 1996
E' stato prospettato il
problema se sia legittima la dismissione del patrimonio degli IACP ai sensi
della legge 24 dicembre 1993, n. 560, realizzata con la stipula degli atti di
assegnazione da parte di funzionario dell'ente in forma pubblica amministrativa.
La risposta va
affrontata su un duplice versante: a) da una parte accertare quale sia la
normativa in materia; b) da un'altra parte identificare la sfera operativa
della normativa stessa.
Viene in primo luogo in
considerazione l'art. 151, 3° comma del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, recante
il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica. Detta
norma dispone che "gli IACP possono stipulare in forma pubblica
amministrativa i contratti di costruzione, di assegnazione degli alloggi con
patto di futura vendita, di mutuo, di affitto, destinando a riceverli ed a
conservarli un proprio funzionario, mediante ordinanza del capo
dell'istituto".
Va anche riportato
l'ultimo comma dell'art. 151 in discorso, il quale dispone che qualora gli IACP
"per la stipulazione dei loro atti di assegnazione di appartamenti, di
mutuo edilizio individuale nonché di riscatto, ricorressero all'opera dei
notai" gli onorari notarili sono ridotti.
Viene anche in
considerazione l'art. 153 stesso testo unico, il quale, dopo aver stabilito al
primo comma che gli IACP costruiscono case popolari "da cedersi in
proprietà o da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita nei limiti
ed ai sensi dell'art. 38", prevede, al secondo comma, la norma seguente:
"la stipula di tutti i contratti relativi alla costruzione nonché di
quelli di affitto e di vendita delle case ivi compresi gli atti derivanti
dall'applicazione dell'art. 39, può essere effettuata in forma pubblica
amministrativa etc."
Prima domanda: queste norme sono ancora in vigore? La
risposta è affermativa, per i motivi seguenti.
L'art. 151 e l'art. 153
del testo unico del 1938 furono una prima volta abrogati dall'art. 7 del R.D. 3
giugno 1940, n. 1344, unitamente all'abrogazione di una serie di norme
prevedenti la forma pubblica amministrativa, nella sostanza attribuendosi ai
notai le stipule relative, ma contemporaneamente stabilendosi una riduzione di
onorario.
Successivamente, con la
legge Tupini (legge 2 luglio 1949, n. 408, art. 8, ultimo comma) fu abrogato
l'art. 7 del R.D. n. 1344 del 1940 e si dispose che "riprendono vigore gli
artt. 151 e segg." del testo unico del 1938.
In definitiva, per
effetto dei provvedimenti legislativi predetti il testo degli artt. 151 e 153
del R.D. n. 1165 del 1938 deve ritenersi tuttora in vigore, con una duplice
possibilità: gli atti ivi previsti possono essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un
funzionario dell'IACP; ove ricevuti da notaio essi danno luogo all'onorario
ridotto.
Va premesso che è
opinione comune, ex art. 2699 cod. civ., che soltanto il notaio è il pubblico
ufficiale istituzionalmente competente a formare atti pubblici di contenuto
negoziale. Ciò si ricava dall'art. 2699 cod. civ., secondo il quale l'autore
dell'atto pubblico è il notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato; in
questo quadro, l'art. 1 della legge notarile del 1913 individua nella figura
del notaio il pubblico ufficiale appositamente istituito per documentare gli
atti negoziali,
Da tale normativa
discende con estrema chiarezza che la competenza del notaio è istituzionale,
mentre quella di diverse figure di pubblici ufficiali in materia di
documentazione negoziale deve essere espressamente prevista dalla legge, e
questa è da interpretarsi come una eccezione a quel principio di portata
generale, per cui non è consentita alcuna estensione analogica oltre che
interpretazione estensiva.
Conseguentemente
allorquando sia chiamato alla competenza di stipula un funzionario della
pubblica amministrazione, occorre: a) che esso sia chiamato a tale competenza
da apposita disposizione di legge; b) che la competenza di rogito non operi
oltre i limitati confini in cui essa è stata espressamente prevista; c) che,
trattandosi di norme eccezionali, esse non possano essere interpretate
estensivamente al di fuori del proprio ambito.
Si tratta ora di
applicare questa premessa al nostro caso.
L'art. 151 della legge
del 1938 elenca una tipologia di atti ben precisa: contratti di costruzione,
assegnazione degli alloggi con patto di futura vendita, mutuo, affitto. Escluso
che operino per il nostro caso i primi e gli ultimi tipi di contratto elencati
(contratti di costruzione e affitto) tutto il discorso, per accertare se l'art.
151 sia applicabile ai negozi di trasferimento previsti dalla legge 560 del
1993, si riduce a valutare se vi rientri il contratto di assegnazione con patto
di futura vendita.
Va messo in evidenza
che un conto è il contratto di assegnazione con patto di futura vendita, un
conto il trasferimento della proprietà dell'alloggio che si verifica con gli
atti presi in considerazione dalla legge 560 del 1993 che mira alla dismissione
del patrimonio immobiliare degli IACP. Secondo l'opinione più comune, il
contratto di assegnazione con patto di futura vendita costituisce una
fattispecie complessa, caratterizzata da una duplicità di rapporti distinti
(vera e propria locazione da una parte, promessa od opzione di vendita
dall'altra parte); e vi è sufficiente accordo nel ritenere che in questo
contratto la proprietà non si trasferisce automaticamente, ma pretende apposita
manifestazione negoziale, soltanto a partire dalla quale il trasferimento si
realizza (v. sostanzialmente in questo senso, da ultimo, Cass. 10 settembre
1993, n. 9468; Cass. 1 luglio 1992, n. 8095).
A conclusione parziale
del discorso sin qui fatto, si può affermare che proprio la tipologia di atti
presa in considerazione dall'art. 151 del testo unico del 1938 appare estranea
alla tipologia negoziale considerata dalla legge 560 del 1993, salve le
ulteriori considerazioni che saranno svolte più avanti.
Questo articolo parla
di "contratti relativi alla costruzione nonché ..quelli di affitto e di
vendita delle case, ivi compresi quelli gli atti derivanti dall'applicazione
dell'art. 39". La norma, prevista al secondo comma, è da leggersi in
stretta correlazione con il primo comma, che parla di "case popolari da
cedersi in proprietà o da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita
nei limiti ed ai sensi dell'art. 38". Tutto il fenomeno del trasferimento
degli alloggi, insomma, ancorché per tipologia negoziale sia comprensivo della
vendita, va letto in collegamento con l'art. 38, che parla di "case
popolari da vendersi a singoli privati...a favore dello stesso inquilino o dei
suoi eredi".
Questo articolo si
caratterizza soprattutto perché esso s'incentra sull'attività istituzionale
degli IACP, tanto è vero che gli atti di trasferimento di questi beni godevano
di agevolazioni fiscali espressamente previste dallo stesso art. 153: esenzione
dall'imposta di bollo; imposta fissa di registro; imposte fisse catastali ed
ipotecaria.
La legge 24 dicembre
1993, n. 560 nel disporre la vendita degli immobili di edilizia residenziale
pubblica da parte di vari enti, tra cui gli IACP, ha senz'altro tenuto presente
lo scopo di rivitalizzare l'attività istituzionale e pubblicistica di questi
enti in ordine alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale
pubblica, tanto è vero che il ricavato di tali vendite deve essere reinvestito
(comma 14) per una quota consistente in tale attività.
Però è altrettanto
evidente che lo smobilizzo di tale patrimonio esce fuori dell'attività normale
di questi enti, la quale si svolge in un iter tipico che va
dall'acquisto dell'area, al finanziamento a carico o con il contributo dello
Stato, alla costruzione ed infine all'assegnazione degli alloggi a soggetti
aventi particolari requisiti, i quali appunto giustificano l'intervento dello
Stato nella delicata materia del diritto all'abitazione e che connotano di un
carattere pubblicistico questo momento conclusivo del trasferimento di
proprietà.
E' a questo iter tradizionale
e connaturato agli interessi pubblici tutelati da questi enti che si commette
la particolare previsione della stipula in forma pubblica amministrativa
consentita dagli artt. 151 e 153 del testo unico del 1938. Non va infatti
dimenticato che le assegnazioni in proprietà degli alloggi costruiti da questi
enti edilizi pubblici rappresentano, nella sostanza, uno dei filoni per
consentire la realizzazione delle finalità pubblicistiche dell'ente senza
tradire i vincoli che caratterizzano la natura di patrimonio indisponibile
propria dei beni di cui l'ente è titolare.
E va opportunamente
posto in rilievo che allorquando l'ente cede i propri beni per soddisfare
l'interesse pubblico di consentire il diritto di abitazione a soggetti
appartenenti ai ceti meno abbienti, l'ente edilizio deve tener conto dei
soggetti destinatari, gli interessi dei quali assurgono agli interessi cui
l'azione dell'ente deve essere preordinata.
E va sottolineato che
mentre la forma pubblica amministrativa è uno strumento documentale a favore di
enti pubblici o dello Stato, per consentire ad essi di perseguire le proprie
finalità facendo utilizzazione di strumentazione documentale privatistica; e,
pertanto, mentre connotato essenziale e strutturale della forma pubblica
amministrativa è che il funzionario dell'ente agisce per far ottenere all'ente
stesso il soddisfacimento di finalità istituzionali ben individuate, la vendita
degli alloggi prevista dalla legge 560 del 1993 non ha tali obiettivi. Essa
cioè non opera sul binario dell'ordinaria attività dell'IACP, ma rappresenta
uno strumento straordinario per garantire all'IACP un determinato beneficio
economico. Trattasi insomma non di attività ordinaria, ma di attività
straordinaria. Prova ne sia che la vendita degli appartamenti non avviene
indispensabilmente a favore di determinati beneficiari: infatti gli attuali
assegnatari dell'alloggio hanno titolo di preferenza per l'acquisto di esso, ma
a patto che intendano realizzare
l'acquisto stesso ed a patto che si trovino in determinate condizioni. In caso
contrario la cessione dell'alloggio può avvenire a favore di chiunque, il che
dimostra che l'ente opera in ambito del tutto estraneo alla propria sfera di
attività istituzionale
Quanto sopra è stato
affermato anche da un parere del Consiglio di Stato (Parere 15 novembre 1967,
n. 3373, in Cons. Stato, 1968, I, pag. 737) il quale ha dichiarato che
la forma pubblica amministrativa è concessa agli IACP perché "strettamente
connessa con le attività proprie degli enti cui la legge è diretta", a
dimostrazione del fatto che una funzione pubblica può essere realizzata
soltanto per finalità pubbliche e non per il perseguimento di un mero interesse
economico.
Nel caso della legge
560 del 1993 siamo in una situazione sostanzialmente diversa, nella quale
l'interesse prevalente è quello dello smobilizzo del patrimonio edilizio (anche
non abitativo) di questi enti, mentre gli interessi degli assegnatari, cioè dei
soggetti dotati di particolari requisiti, sono solo indirettamente tutelati, in
casi di particolare bisogno.
In altri termini,
questi enti offrono sul mercato il loro patrimonio immobiliare per realizzare
una loro peculiare esigenza finanziaria, al pari di un normale operatore
economico e fuori del ciclo tipico di operatività degli IACP, con comuni atti
di compravendita, per cui non sussistono le particolari esigenze che
giustificano la forma pubblica amministrativa. mentre invece rilevano le
diverse esigenze che richiedono la imparzialità e la specializzazione
professionale del documentatore negoziale.
Da parte di qualche
IACP si richiama, per sostenere l'applicabilità della forma pubblica amministrativa,
anche l'art. 25 della legge n. 468 del 1978. Detto richiamo può essere così
sintetizzato: l'art. 25 della citata legge n. 468 ha esteso a determinati enti
pubblici (fra i quali, per effetto del D.P.C.P.S. 2 luglio 1983, anche gli
IACP) alcune norme sulla contabilità di Stato; poiché l'art. 93 del R.D. 23
maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, prevede la forma pubblica
amministrativa per i contratti dello Stato, dovrebbe ritenersi che per questa
strada anche gli istituti autonomi case popolari possano utilizzare detto
strumento con la stessa ampiezza con la quale ad esso possono rivolgersi gli
uffici dello Stato.
Se il significato del
richiamo all'art. 25 della legge 468 del 1978 è quello precedente, le
conclusioni non possono accettarsi, perché l'art. 25 citato non estende agli
IACP tutta la normativa sulla contabilità di Stato, ma obbliga soltanto ad
"adeguare il sistema della contabilità e i relativi bilanci a quello
annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione
della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed
evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli
stessi. al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti
il settore pubblico". Trattasi, infatti, come è facile desumere dalla
norma riprodotta integralmente, di norma intesa alla normalizzazione dei conti
degli enti pubblici sulla falsariga dei conti statali, non di norma intesa ad
estendere agli enti pubblici "tutte" le norme sulla contabilità di
stato: di una siffatta estensione non vi è infatti alcuna traccia nella legge
citata, tutta impostata sulle scritture contabili e non sul procedimento operativo
amministrativo degli enti interessati.
A conclusione di quanto
precede occorre concludere che per effetto del richiamo dell'art. 25 della
legge 468 l'art. 93 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 non trova applicazione per
gli IACP; e che pertanto neppure per questa strada può giustificarsi la forma
pubblica amministrativa per i contratti previsti dalla legge 560 del 1993.
Quanto affermato finora
comporta una duplice conseguenza: l'atto pubblico realizzato in forma pubblica
amministrativa da funzionario incompetente è nullo sul piano documentale, cioè
è carente sotto il profilo dell'idoneità del titolo ai sensi dell'art. 2657
codice civile, il che determina:
a) che si tratterebbe
di scrittura privata non autenticata (si avrebbe cioè soltanto la possibilità
della conversione dell'atto pubblico in scrittura privata semplice) per effetto
dell'art. 2701 codice civile),
b) che la trascrizione
della compravendita non può avvenire e comporterebbe, se avvenuta, la nullità
della trascrizione;
c) che pertanto il
conservatore, di fronte ad atto pubblico realizzato da pubblico ufficiale
incompetente, dovrebbe rifiutare la formalità;
d) che si
verificherebbe un ampio danno per le parti, che non si avvantaggerebbero di
tutti gli effetti della pubblicità immobiliare, con possibilità di un tentativo
di ristoro nei confronti dell'ente pubblico edilizio.