Studio n. 734
MUTAMENTO DI DESTINAZIONE
SENZA OPERE
E LEGISLAZIONE REGIONALE
Approvato dalla Commissione
Studi del Consiglio Nazionale del Notariato
il 22 marzo 1994
L'art. 25, ult. co. della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 demanda alle leggi regionali di regolamentare le
destinazioni d'uso degli immobili "nonché dei casi in cui per la
variazione di uso sia richiesta la preventiva autorizzazione del sindaco".
Una recente sentenza della
Corte Costituzionale (n. 498 del 31 dicembre 1993), ribadendo quanto già
affermato dalla stessa Corte in altra occasione (sentenza n. 73 dell'11
febbraio 1991), ha stabilito che l'ultimo comma dell'art. 25 della legge
47/1985 contiene una norma di principio: appunto quella che ogni mutamento di
destinazione non accompagnato da opere edilizie (la Corte parla di
"mutamento di destinazione non connessa con modifiche strutturali
dell'immobile") non richiede concessione edilizia .
Si comprende l'importanza
della decisione della Corte Costituzionale: se è norma di principio il criterio
che il mutamento di destinazione d'uso, privo di opere, non va assentito con
concessione edilizia, è giocoforza concludere che il notaio non deve
preoccuparsi del mutamento di destinazione privo di opere, perché al limite
esso mutamento richiederà l'autorizzazione comunale, mai comunque un
provvedimento (concessorio) che rappresenta l'unico atto amministrativo del
quale il notaio deve tener conto ai fini della commerciabilità del fabbricato,
ai sensi degli artt. 17 e 41 della legge 47/1985.
E' peraltro accaduto che
alcune leggi regionali abbiano superato il limite della predetta norma di
principio ed abbiano preteso la concessione edilizia anche nel caso di
mutamento di destinazione d'uso privo di opere: così è stato per la legge
regionale del Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (art. 76, comma 1, punto 2), la
quale assoggettava ad autorizzazione onerosa i mutamenti di destinazione d'uso
senza opere (norma che è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 73
del 1991 sopra citata, per contrasto con l'art. 117 Cost.); così è stato per la
legge regionale del Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, che esigeva la concessione
edilizia per i mutamenti di destinazione d'uso relativi ad immobili di volume
non inferiore a 700 metri cubi (norma che è stata implicitamente abrogata
dall'art. 25 della legge 47/1985, come precisato da sentenza della Corte
Costituzionale n. 499 del 1993, sopra citata).
Come ha chiarito la sentenza
della Corte Costituzionale n. 499 del 1993, allorquando una legge regionale sia
in contrasto con una legge dello Stato che stabilisca una norma di principio e
detta legge regionale sia precedente alla legge statale, la sopravvenienza di
quest'ultima deve interpretarsi come abrogativa della legge regionale (da
questa conclusione la Corte Costituzionale ha tratto la conseguenza che non
fosse ammissibile un giudizio di costituzionalità di una legge regionale che,
appunto, doveva ormai ritenersi implicitamente abrogata dalla legge 47 del 1985
sul condono edilizio).
Ma che accade se una legge
regionale, in contrasto con una norma statale di principio, sia emanata
successivamente alla norma statale di principio? E' opinione della dottrina[1]
che il rapporto tra norme regionali e norme statali debba essere trattato
secondo i principi generali in materia di norme che si sovrappongono nel tempo:
trattandosi di norme in entrambi i casi di rango superiore, la norma regionale
successiva, ancorché in contrasto con il principio generale contenuto in una
legge statale, non può ritenersi automaticamente abrogata, ma ne deve essere
espressamente dichiarata l'abrogazione, o per effetto di una pronuncia della
Corte Costituzionale, oppure per effetto di norma successiva regionale o
statale.
In altre parole, allorquando
il notaio si trovi di fronte ad una legge regionale che sia in contrasto con il
principio desumibile dall'art. 25, ult. co. legge 47, deve tener conto della
vigenza di essa legge fino al momento in cui la legge regionale sia abrogata da
una legge successiva (della stessa Regione o statale), oppure dichiarata
incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale.
Della conclusione che
precede occorre darsi carico, sulla base del rilievo che, mentre alcune leggi
regionali risultano perfettamente in linea con il principio desumibile
dall'art. 25 legge 47 più volte citata (è il caso, ad esempio, della legge
regionale dell'Umbria 18 dicembre 1987, n. 55), altre leggi regionali non lo
sono (è il caso, ad esempio, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 8
novembre 1988, n. 46 e della legge regionale del Lazio 2 luglio 1987, n. 36, le
quali entrambe prevedono che la destinazione d'uso privo di opere in
determinati casi debba essere assentito con concessione edilizia).