Studio n. 508
TIPO DI ABUSO EDILIZIO E COMMERCIABILITA'
DEL BENE
Approvato
dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato
il
16 febbraio 1993
E' stato prospettato
il quesito se sia trasferibile un capannone industriale assentito come capannone
unico e concretamente realizzato come pluralita` di unita`, ancorche` nel
rigoroso rispetto delle dimensioni di cubatura e di superficie-indicate nella
concessione edilizia. Fermo restando che nel caso di specie la concessione
edilizia non manca, ma esiste soltanto una difformita` della costruzione
rispetto al provvedimento concessorio, si tratta di sapere se tale difformita`
consista in una difformita` totale (disciplinata dall'art. 7 della l. n. 47 del
1985), oppure in una variazione essenziale (disciplinata dall'art 8 della l. n.
47 del 1985), previo riscontro di ognuno di questi vizi sulla commerciabilita`
dell'immobile. Il discorso logico attraverso il quale potrebbe essere
sviluppata la risposta al quesito può essere caratterizzato dai seguenti
momenti:
a) accertare se esista
una differenza netta, quanto alla commerciabilita` dell'edificio, tra la
fattispecie della totale difformita` e quella della variazione essenziale;
b) acclarato che tale
differenza sussista, individuare l'esatto confine che consenta di distinguere
l'una fattispecie dall'altra, anche alla luce delle prime riflessioni della
giurisprudenza;
c) infine applicare
alla fattispecie prospettata le conclusioni riscontrate.
1. La l. 47 del 1985
utilizza tre ordini di sanzioni per combattere l'abusivismo edilizio: le
sanzioni penali, le sanzioni amministrative, le sanzioni civilistiche
(nullita`). Va subito precisato che detto triplice ordine di sanzioni opera in
modo più rigoroso per gli abusi edilizi più gravi e in modo meno rigoroso per
quelli meno gravi. Basta riflettere che gli abusi edilizi più gravi possono
essere così individuati: mancanza assoluta di concessione, totale difformita`,
variazione essenziale. La mancanza assoluta di concessione e` sancita in modo
espresso con tutti e tre gli ordini di sanzioni: penale ( arresto fino a due
anni e ammenda da 10 a 100 milioni: art. 20 let. b) l. n 47); amministrativa
(demolizione e acquisizione gratuita al patrimonio comunale: art. 7, co. 2,
stessa legge); civilistica (nullita` dell'atto: artt. 17 e 40 l. n. 47). La
totale difformita` e` equiparata alla mancanza assoluta di concessione ai fini
delle sanzioni penali e amministrative, ma la legge tace in ordine alla
sanzione civilistica della nullita`. La variazione essenziale e` equiparata
alla mancanza di concessione e alla totale difformita` per quanto attiene alla
sanzione amministrativa; ne differisce invece per quanto attiene alla sanzione
penale (si applica per essa l'ammenda fino a lire 20 milioni: art. 20 let. a)
l. n. 47); anche per essa la legge tace in relazione alla sanzione civilistica
della nullita`.
Il problema che si
pone e` pertanto quello di accertare se, al di la` del silenzio del
legislatore, i vizi di difformita` assoluta e di variazione essenziale abbiano
qualche rilievo ai fini della commerciabilita` del manufatto abusivo. Infatti
non sembra legittimo limitarsi ad alcune soltanto di queste sanzioni per
ricavarne una disciplina analoga nell'ipotesi di silenzio del legislatore,
perché il tipo di interesse pubblico che sottosta ad ognuna di queste sanzioni
diverge da un caso all'altro e quindi non e` possibile, sulla base della
equiparazione delle sanzioni scritte, ricavarne conseguenze anche per le
sanzioni non scritte.
2. Va qui svolta una
riflessione preliminare.
La nullita` prevista
per l'inosservanza delle prescrizioni degli artt. 17 e 40 della l. 47 e` stata
introdotta nel nostro ordinamento nell'intento di arginare l'abusivismo
edilizio, bloccando in partenza l'interesse degli speculatori abusivi con l'imposizione
dell'incommerciabilita` dell'immobile abusivamente realizzato. In definitiva e`
stato riscontrato che quest'argine fondato sulla incommerciabilita` del bene
urbanisticamente viziato appare di gran lunga più efficace rispetto agli altri
argini stabiliti sui piani penalistico ed amministrativo, per la ben nota
efficienza notarile e per il naturale rigore che caratterizza l'attivita` del
notaio. Ma si e` arrivati a coinvolgere il notaio soltanto per gradi, perché la
commerciabilita` dei beni immobili si muove in una logica del tutto diversa
rispetto a quelle dei piani penalistico ed amministrativo. Si e` avuto in un
primo tempo l'art. 15 della legge Bucalossi (n. 10 del 1977) che caricava la
validita` dell'atto su una dichiarazione dell'acquirente di essere a conoscenza
della mancanza di concessione: in questo modo l'atto con dichiarazione era
valido e dottrina e giurisprudenza si sforzavano di far derivare la nullita`
per altre strade, o sulla base dell'illiceita` dell'oggetto (1), o sulla base
della contrarieta` dell'atto al buon costume (2).
Detta norma, peraltro,
teneva ben distinta la sanzione della nullita` dell'atto dalle sanzioni di
altra natura. La l. 47 del 1985 ha percorso un'altra porzione di strada in
questa fase di avvicinamento, ma si e` fermata, anche perché le esigenze di
commerciabilita` del bene debbono tener conto di una tematica di tutt'altro
genere, alla fase più grave di abusivismo, cioe` alla mancanza della
concessione edilizia, sotto un duplice riflesso: da un lato perché la mancanza
della concessione esprime la speculazione edilizia al massimo livello e va
quindi perseguita per questa strada; da un altro lato perché la mancanza della
concessione appare circostanza facilmente riscontrabile da parte del notaio e
quindi in linea con il campo operativo proprio delle conoscenze di
quest'ultimo. Non per niente e` stato opportunamente chiarito che la l. 47
esprime la seguente impostazione di fondo:
"severita` delle
sanzioni ma anche chiara e facile circoscrivibilita` del loro ambito ed
immediata determinabilita` dei vizi" (3).
In altre parole si e`
avallata l'opinione che la l. 47 ha imposto un requisito formale minimo per la
validita` degli atti "anche perché per la sicurezza del traffico giuridico
la nullita` non deve essere criptica" (4).
3. Va ripetuto che la
legge tace in relazione all'applicabilita` ai vizi predetti della sanzione
civilistica della nullita` dell'atto che non rispetti le prescrizioni degli
artt. 17 e 40 della l. n. 47, per cui e` sorto in seno alla dottrina una
disputa in proposito. Va, di passaggio, affermato che l'occasione del quesito
giunge propizia per tentare di dare spessore argomentativo all'affermazione,
contenuta nella nota circolare bis del Consiglio Nazionale del Notariato in
materia di condono edilizio (5), che mentre la difformita` totale va trattata,
ai fini della commerciabilita`, alla stessa stregua dell'assenza di
concessione, ciò non accade per le variazioni essenziali. Detta circolare,
infatti, non approfondisce i motivi per i quali la totale difformita` debba
essere equiparata all'assenza di concessione e si limita ad offrire valutazioni
di massima e prudenziali "in attesa che la questione sia adeguatamente
svolta".
Orbene, considerato
che allo stato la giurisprudenza non risulta essersi ancora espressa in
materia, la dottrina può ripartirsi in due posizioni ben nette:
A) teoria della
nullita` formale, secondo la quale la nullita` in discorso non ha natura
sostanziale, ma soltanto formale, per cui unica preoccupazione del notaio e`
quella di riportare in atto gli estremi della concessione edilizia dichiarata
dalla parte o della documentazione alternativa stabilita dagli artt. 17 e 40
della l. n. 47 (6). Con la conseguente affermazione che l'atto notarile sarebbe
valido ancorche` la concessione mancasse del tutto o fossero falsi gli elementi
di essa dichiarati dalla parte;
B) teoria della
nullita` sostanziale, secondo la quale la strumentazione prevista dalla l. n.
47 sulla commerciabilita` dell'edificio ha lo scopo di garantire che il bene nasca
e si trasmetta nella contrattazione soltanto se privo di determinati caratteri
di abusivismo; per essa il notaio deve preoccuparsi non soltanto di acquisire
la documentazione prescritta, ma anche di accertare che la stessa sussista
effettivamente e si applichi concretamente all'immobile negoziato (7). Con la
conseguenza che l'atto sarebbe nullo non soltanto se mancassero le
dichiarazioni prescritte, ma anche se queste, pur esistenti, risultassero non
veritiere. E questa teoria può essere ulteriormente ripartita tra coloro per i
quali l'atto e` incommerciabile anche nell'ipotesi che l'abuso edilizio sia
particolarmente grave (difformita` totale) (8), e coloro per i quali l'atto e`
incommerciabile fino a ricomprendere la minor grave fattispecie di abuso consistente
in una variazione essenziale (9).
4. Se si aderisse alla
teoria della nullita` formale, evidentemente il problema sarebbe risolto in
radice, perché il notaio, di fronte all'esistenza delle prescrizioni formali
contenute nella l. 47, non dovrebbe preoccuparsi ne` se il manufatto realizzato
fosse in linea con il provvedimento concessorio, ne` se l'eventuale abuso
edilizio avesse superato determinati confini. Ma questa opinione, del resto
minoritaria in dottrina, non appare plausibile. Infatti essa e` basata sul
rilievo che le esigenze di tutela del commercio giuridico debbono sopravanzare
l'esigenza di garantire la regolarita` edilizia del bene e con ciò la l. 47 si
preoccuperebbe della tutela dell'acquirente (10). Ma questa opinione dimentica di
considerare che in tal modo si finisce per attribuire all'acquirente una tutela
solo formale e fittizia, data la possibilita` di aggredire il bene con le
sanzioni amministrative della demolizione e dell'acquisizione gratuita al
comune. Ma proprio questa evenienza denota che l'interesse maggiormente
protetto dalla l. 47 e` quello della regolarita` edilizia del manufatto e che
l'incommerciabilita` va quindi valutata come uno degli strumenti indiretti
posti a tutela di tale regolarita`, in aggiunta alle sanzioni penali e a quelle
amministrative. Ne` maggior pregio sembra rivestire l'altro argomento di detta
opinione, che fa leva sull'esigenza di dare al disposto formale della l. 47 una
giustificazione autonoma ed a se` stante, a prescindere dalla tutela dell'interesse
pubblico perseguito.
Così ragionando,
infatti, si finisce per valutare la normativa per schemi logici separati, senza
tentare la compenetrazione tra dati letterali e dati di ratio legislativa, che
rappresenta invece il procedimento più appropriato di ogni interpretazione di
testi legislativi. Ne` maggior frutto sembra potersi desumere da argomentazioni
di puro tenore letterale riscontrabili qua e la` nella normativa della l. 47
(11), sia perché si tratta di argomenti non convincenti, sia perché le formule
legislative possono essere utilizzate per argomenti esattamente contrari. Ed
altrettanto e` a dirsi per il rilievo che non si può imputare al notaio un
riscontro (appunto il grado del vizio di abusivita`) che presuppone valutazioni
tecniche al di fuori dell'ordinario ambito della sua competenza professionale:
l'argomento, ancorche` fondato, non esclude che proprio al notaio si sia voluto
affidare il compito di realizzare un filtro valutativo probabilmente più
efficace della capacita` d'intervento della pubblica amministrazione,
investendolo di riscontri che vanno ben oltre quello del puro dato formale.
Certamente più
interessante appare l'opinione (che parte dalla teoria della nullita` formale,
ma con accentuazioni che finiscono per sfociare sul piano della nullita`
sostanziale) secondo la quale occorre solo preoccuparsi che la concessione
edilizia o la documentazione alternativa, sia dichiarata in atto, ma sul
presupposto che concessione e documentazione vi sia stata effettivamente,
mostrando in tal modo di porre sullo stesso piano sia la mancanza di
concessione, sia l'esistenza di una concessione non veritiera, sia (pur con
qualche dubbio) la presenza di una difformita` totale (12). Scopo di questa
opinione appare non tanto quello di bloccare il commercio di manufatti con
dichiarazioni false, quanto quello di impedire che qualunque abuso edilizio,
anche di ordine infimo, possa essere ritenuto punitivo del commercio giuridico
del bene.
Gli scopi dell'autore
appaiono certamente degni di considerazione e probabilmente anche il risultato
cui egli perviene sembra fondarsi su convincenti argomenti. Resta soltanto il
dubbio sulla validita` della tesi di fondo sulla quale detto assunto appare
fondato:
ritenere cioe` che
scopo del legislatore, nel prescrivere gli adempimenti formali degli artt. 17 e
40 della l. 47, sia stato quello di caricare tutto sulla responsabilita`
dell'alienante dichiarante, in modo da ottenere per questa strada uno strumento
di conoscenze a favore dell'acquirente (messo nella condizione di valutare la
situazione urbanistica del bene acquistato) e della Pubblica Amministrazione
(messa nella condizione di intraprendere la procedura sanzionatoria in caso di
necessita`). Se questa e` la ragione giustificativa degli artt. 17 e 40 della l.
47, essa appare sbilanciata rispetto all'interesse perseguito: e` possibile
stabilire una sanzione di nullita` (sanzione applicabile soltanto per finalita`
di pubblico interesse) facendo esclusiva leva sulla dichiarazione di parte e
sulla responsabilita` (penale e civilistica) del soggetto maggiormente
responsabile? Oltre tutto quando e` risaputo che il deterrente della nullita`
negoziale appare l'elemento più consistente nello scoraggiare l'abusivismo
edilizio, proprio perché il bene non commerciabile appare incidere pesantemente
sull'interesse personale del titolare del bene stesso? (13) Non stupisce,
pertanto, che detta opinione, per evitare di attribuire alle prescrizioni in
discorso mero connotato formale fine a se` stesso, sia stata costretta a pretendere,
proprio per l'applicabilita` di esse norme, che la concessione sussista
effettivamente.
5. Sgombrato il campo
dalla teoria formalistica, va precisato che la stragrande maggioranza della
dottrina appare propensa ad accogliere la teoria della nullita` sostanziale,
pur con varie sfumature che sembra opportuno tentare di cogliere in rapida
sintesi. Alcuni autori si preoccupano di accertare il fondamento teorico
dell'affermazione, da loro accolta, che anche una effettiva assenza di
concessione (anche nell'ipotesi di dichiarazione non veritiera) da` luogo a
nullita`. E lo fanno scaturire dall'affermato intento del legislatore di
vietare il commercio di manufatti abusivi (14); o dai principi generali che
governano il commercio dei beni, giungendo alla conclusione che la mancanza di
provvedimento concessero determina una nullita` per impossibilita` giuridica
relativa dell'oggetto (15); oppure arrivano alla conclusione che gli artt. 17 e
40 della l. 47, per operare, abbisognano dell'effettiva esistenza della concessione
edilizia o dell'istanza di sanatoria, la cui mancanza impedisce alla norma
stessa di operare in tutta la sua concretezza (16). Altri autori percorrono il
terreno, più infido, del tipo di abuso atto a sanzionare il divieto di
commercializzazione del manufatto e mentre la stragrande maggioranza di essi
propende per ritenere incommerciabile soltanto l'edificio caratterizzato da
difformita` assoluta (17), non mancano autori, i quali sono propensi a ritenere
incommerciabile anche il bene viziato da parziale difformita` (18), o almeno da
variazione essenziale (19).
Chi propende per il
vizio anche di parziale c difformita` non oltrepassa peraltro la fattispecie
della variazione essenziale (20) e, tra le altre considerazioni, espone
l'esigenza di tutela dell'acquirente, che invece appare di scarsa
utilizzabilita` per confortare una sanzione, la nullita` appunto, che trova
usualmente la sua unica giustificazione nella tutela di un interesse generale.
Questa opinione, oltre
tutto, e` portata ad estendere i vizi di abuso edilizio sanciti da nullita` ben
oltre la prima edificazione, in misura tale da coinvolgere ogni successivo
intervento edilizio sull'esistente e quindi, ove accolta, finirebbe per mettere
del tutto in crisi il commercio giuridico del bene, costringendo il notaio a
riscontri tecnici esorbitanti dalla sua sfera di competenze. Salvo che non si
vogliano trattare i riscontri notarili alla stregue di un puro riscontro
documentale, in tale modo finendo per ridurre la portata canzonatoria della l.
47, pur essendo, essa teoria, partita dall'intento di ampliarla. L'autore,
invece, che estende la sfera della nullita` anche all'ipotesi di variazione
essenziale (21) lo fa sulla sostanziale affermazione che l'assoggettamento
dell'edificio in tal modo viziato alle predette sanzioni amministrative rende
l'edificio stesso in pratica non commerciabile, cioe` soggetto a tutti i
vincoli propri della mancanza di concessione. Ma anche questa opinione appare
in contrasto con il rilievo che se l'edificio privo di concessione e`
equiparato all'edificio caratterizzato da variazione essenziale ai fini delle
sanzioni amministrative (ex art. 7 l. 47), detta equiparazione non vale ai fini
delle sanzioni penali, giacche` la variazione essenziale e` sanzionata in modo
meno rigoroso rispetto alla mancanza di concessione, come più sopra e` stato
precisato. Se, cioe`, il fondamento di un'equiparazione nel trattamento
giuridico e` dato dalla sanzione cui due distinte fattispecie sono sottoposte,
sul presupposto che un'identica sanzione giuridica denota una pari gravita`
degna di sanzione civilistica, perché non estendere la logica di questo
ragionamento anche alle sanzioni penali, che forse più delle sanzioni
amministrative testimoniano dell'intensita` di contrasto di dette fattispecie
all'interesse generale?
E' forse sulla scorta
di questa sostanziale osservazione, ancorche` probabilmente non percepita in
modo pieno, che la stragrande maggioranza della dottrina si e` schierata a
favore della seguente soluzione: alla mancanza di concessione, sul piano della
sanzione civilistica della nullita`, sono equiparate la dichiarazione non
veritiera e la difformita` totale, circostanze tutte che danno luogo sia alla
più grave sanzione penale, sia alla sanzione amministrativa della demolizione e
dell'acquisizione gratuita del manufatto abusivo. Ma come giustificare per
queste ipotesi estensive il fatto di chiamare in causa l'opera di un
professionista caratterizzata da riscontri documentali e cartacei? La dottrina
ha offerto detta giustificazione affermando che la dichiarazione falsa e la
totale difformita` corrispondono entrambe, nella sostanza, ad una mancanza
totale del titolo concessero: nel primo caso ciò e` in re ipsa, perché la
fattispecie e` proprio fondata sulla falsa dichiarazione che equivale ad
effettiva inesistenza. Ma anche nel secondo caso si ha mancanza di concessione,
perché la dottrina (22) ha chiarito che la concessione non va riguardata in
astratto, ma con concreta inerenza ad un immobile determinato: se il bene sia
totalmente diverso dal provvedimento concessero, quest'ultimo non ha nessun
collegamento con il primo, il quale pertanto deve considerarsi costruito senza
concessione. Sul piano logico queste argomentazioni appaiono plausibili e sono
perfettamente in linea con il substrato di fondo della teoria sostanziale, che
fa leva sul rilievo che la documentazione richiesta per la validita` negoziale
dell'atto e` soltanto uno strumento giuridico per garantire che il bene sia
conforme agli strumenti urbanistici; sempre, però, sul presupposto che quanto
dichiarato corrisponda al vero nel duplice riflesso dell'esistenza della
concessione e dell'inerenza di essa al manufatto reato.
6. Assodato che
l'abuso edilizio che da` luogo a nullita` non e` quello della variazione
essenziale, bensì soltanto quello della totale difformita`, si tratta di
valutare quali siano i confini che consentano di distinguere entrambi i vizi.
Sovviene l'art. 7, co. 1 della l. n. 47, il quale dispone: "sono opere
eseguite in totale difformita` dalla concessione quelle che comportano la
realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per
caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello
oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i
limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte
di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. La
giurisprudenza della Cassazione penale ha avuto modo di recare un suo piccolo
contributo ai fini dell'illustrazione della predetta norma in due recenti
sentenze. Sul presupposto che l'art. 7 si possa riassumere in 2 distinte
fattispecie di totale difformita`, la prima consistente nell'integrale
diversita` e coinvolgente una prospettiva dell'intera opera ("organismo edilizio
integralmente diverso"); la seconda rapportabile anche a singoli aspetti
dell'opera realizzata ("esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti del
progetto ecc..."), la Cassazione si e` soffermata sia sulla prima che
sulla seconda fattispecie normativa.
Sulla prima ha
affermato che "la difformita` totale dalla concessione e` configurabile -
nel caso di diversa utilizzazione dell'organismo edilizio rispetto a quello
approvato - soltanto quando la diversita` concerna l'intero edificio e sia
accompagnata da trasformazioni tipologiche e planovolumetriche di tale entita`
da costituire stravolgimento complessivo dell'originario progetto, non più
riferibile all'immobile realizzato" (23). In questo modo la Cassazione
penale ha sostanzialmente enunciato il principio che l'utilizzazione del
manufatto, per essere totalmente diversa, non si può rapportare a singole
porzioni dell'immobile, perché in questo caso si avrebbe variazione essenziale,
ma deve riguardare l'intera costruzione. Sulla seconda fattispecie la Cassazione
penale ha così disposto: "Si ha totale difformita` dalla concessione
edilizia nel caso in cui vi sia eccedenza volumetrica, creazione di un
organismo edilizio o di parte di esso, rilevanza specifica dell'opera e sua
autonoma utilizzabilita`. Questi elementi devono, per dare luogo ad una delle
due ipotesi di difformita` legislativamente disciplinate, sussistere tutti
contemporaneamente. La rilevanza specifica va interpretata nel senso che non
ogni superamento dei limiti volumetrici configura il reato de quo, ma soltanto
quello che abbia una notevole consistenza.
All'uopo il giudice
deve avvalersi di un duplice criterio, e cioé sia di una valutazione assoluta
ed oggettiva, che di altra relativa alla struttura realizzata. L'autonoma
utilizzabilita` poi non vuol dire che il corpo eseguito sia fisicamente
separato, ma soltanto che dia luogo ad una eccedenza, la quale non si stemperi
nella globalita` dell'organismo, ma conduca alla creazione di una struttura
precisamente individua le e suscettibile di un uso indipendente, anche se
l'accesso allo stesso sia possibile esclusivamente attraverso lo stabile
principale" (con la conseguenza che si ha totale difformita` nella
trasformazione di un sottotetto in mansarda) (24). Altra sentenza ha disposto
che "la costruzione di un fabbricato più alto di 40 cm rispetto a quello
per il quale sia stata rilasciata la concessione non integra gli estremi della
totale difformita`", perché la fattispecie non rientra in nessuno dei casi
previsti dall'art. 7 in discorso (25). Il problema che si pone e` se la totale
difformita`, allorquando si verta nella seconda fattispecie esaminata,
coinvolga l'intera opera o meno.
La risposta non può
essere che affermativa, per dare un senso alla norma. L'esecuzione di volumi
eccessivi, tali da creare un organismo edilizio autonomo, viene ad incidere sul
fabbricato assentito sotto un duplice profilo: a) da un lato caratterizza
l'intera costruzione come totale difformita`, finendo per attrarre nel divieto
tutto il manufatto realizzato; b) da un altro lato può costituire essa stessa
costruzione distaccata che, presa individualmente, rientra certamente nel
divieto civilistico perché detta parte appare priva di concessione.
In definitiva si può
affermare che la parte di difformita` totale realizzata renda incommerciabile
l'intera costruzione, anche nelle parti regolarmente edificate, a meno che la
parte regolare non sia commercializzata come oggetto autonomo e staccato dalla
parte abusiva: si pensi ad una costruzione assentita come piano terreno, che
viene regolarmente edificata come tale, nel rispetto del progetto originario e
alla quale, in corso d'opera viene aggiunto un piano; se la costruzione viene
negoziata come oggetto unitario, l'abusivismo la travolge interamente; se
invece viene operata una ripartizione di essa in due oggetti distinti, e`
agevole affermare che la parte regolare possa essere legittimamente negoziata.
Non si allontana da questa costruzione la Cassazione penale, quando afferma che
"nell'ipotesi in cui la totale difformita` dell'opera edilizia dalla
concessione sia ben precisa e concretamente individuata in riferimento ad una
specifica parte dell'immobile, l'attivita` edilizia può proseguire per la
restante parte, che sia perfettamente legittima" (26).
In definitiva occorre
affermare che il concetto di difformita` totale non va preso alla lettera, nel
senso che tutta la costruzione debba essere necessariamente in contrasto con il
provvedimento concessero; e al contrario che una parziale difformita` debba
necessariamente dare luogo a vizio diverso. Occorre invece tener conto anche
della seconda fattispecie disciplinata dall'art. 7, che accomuna il vizio
parziale (purche` caratterizzato da aumento di volume, specifica rilevanza ed
utilizzabilita` autonoma) alla totale difformita`. Si e` tentato, in un
procedimento penale recente, di sviluppare il contrario concetto, ma la
Cassazione penale ha condiviso l'impostazione del testo, del resto in linea con
la norma di l., affermando espressamente: "ragionando in tal modo"
(cioe` nel senso qui contrastato) "una totale difformita` non si avrebbe
neppure nel caso in cui, autorizzato un piano, se ne costruiscano 8 o 10, posto
che certamente gli ultimi piani, quelli illegittimi, dovrebbero per forza di
cose insistere sulla parte autorizzata e giovarsi delle parti comuni
dell'edificio nella sua globalita`" (27). Ed infatti detta sentenza
conclude con la massima che la costruzione di vani mediante la chiusura di
terrazzi perimetrali non prevista in concessione edilizia costituisce difformita`
totale, attesa l'autonomia degli stessi.
7. Evidentemente se
soltanto la totale difformita` impinge nella sanzione di nullita`, compito del
notaio dovrebbe essere esclusivamente quello di valutare la sussistenza di
detto vizio; egli si dovrebbe disinteressare del tipo di vizio che non rivesta
le caratteristiche della totale difformita`, salvo che ai fini di un completo
supporto informativo alle parti anche in ordine alle conseguenze canzonatori
amministrative, allo scopo di offrire una prestazione d'opera professionale del
tutto ineccepibile. Se peraltro il notaio voglia corredare - ed e`, si ripete,
opportuno farlo - la sua prestazione d'opera della eventuale valutazione del
vizio come attinente ad una variazione essenziale, soccorre l'art. 8 della l. 47,
che stabilisce alcuni parametri entro i quali le Regioni debbono muoversi per
legiferare in materia. E' stato in proposito affermato (28) che la definizione
del concetto di variazione essenziale debba ritenersi subordinata
all'emanazione della legislazione regionale, ma da parte di altri e` stata
contesta questa conclusione, sul rilievo che l'art. 8 della l. 47 e` così
analitico da farlo ritenere applicabile a prescindere dalla produzione
legislativa regionale, la quale, comunque, deve attenersi ai modelli di
inquadramento tracciati dallo stesso art. 8 (29).
Tanto e` vero che le
poche Regioni che hanno legiferato in materia si sono limitate a riprodurre il
testo dell'art. 8, salvo a tentare una quantificazione dell'aumento consistente
della cubatura che appare, per il vero, l'unica parte dell'art. 8 suscettibile
di un gioco di calibratura (30). La scarsa giurisprudenza rinvenibile in
materia o si limita ad affrontare questioni procedurali, o ribadisce quanto
gia` risulta dal testo legislativo, salve soltanto scarse puntualizzazioni sul
concetto di "modifica sostanziale della localizzazione dell'edificio
nell'area di pertinenza" (31).
8. Si tratta ora di
concludere con attinenza alla fattispecie prospettata nel quesito; si ricorda
che la concessione edilizia concerneva un capannone industriale, mentre in
concreto erano stati realizzati vari capannoni distinti, nel rispetto della
cubatura, e in corpo unico. Evidentemente non ci troviamo di fronte ad una
totale difformita` per caratteristiche tipologiche (data l'identita` del tipo
realizzato rispetto al progetto), planovolumetriche (data l'identita` dei
valori dimensionali del manufatto realizzato), o di utilizzazione (giacche`
viene conservata l'utilizzazione a capannone industriale). Si tratta di vedere se
sia realizzata la seconda fattispecie di difformita` assoluta: certamente
sussistono gli elementi della specifica rilevanza e dell'autonoma
utilizzabilita`, ma si sa che questi debbono essere valutati contestualmente
all'esistenza di volumi edilizi in eccesso, circostanza, quest'ultima che nel
nostro caso non sussiste. Né, sotto altro profilo, sembra potersi affermare che
la fattispecie debba essere configurata come variazione essenziale, perché
nessuna delle fattispecie normative disciplinate dall'art. 8 della l. n. 47
sembra attagliarsi al nostro caso. Anzi sovviene il co. 2 dell'art. 8 della l.
n. 47, per il quale "non possono ritenersi comunque variazioni essenziali
quelle che incidono ... sulla distribuzione interna delle singole unita`
abitative", che sembra calzare al caso nostro per escludere in modo
espresso l'esistenza di variazione essenziale allorquando ci si limiti a
moltiplicare le unita` abitative.
Escluso, altresì, per
il disposto dell'art. 15, che la fattispecie prospettata rientri nel vizio di
"variante in corso d'opera, " non resta che applicare ad essa
l'ipotesi di "opera eseguita in parziale difformita`" prevista
dall'art. 12 della l. n. 47.
NOTE
(1)
Trib. Venezia 9.2.1978, in Rivista giuridica dell'edilizia, 1978, I, 531.
(2)
Donisi, Sulla circolazione giuridica dei fabbricati abusi, in Ricerche di
diritto civile, Napoli, 1979, 236.
(3)
Così espressamente Baralis-Ferrero-Podetti, Prime considerazioni sulla
commerciabilita` degli immobili dopo la l. 28.2.1985. n. 47. in Rivista del
notariato, 1985, 530.
(4)
Baralis-Ferrero-Podetti, op. cit., p. 527.
(5)
C.N.N., La l. 28 febbraio 1985, n. 47. Criteri applicativi, Roma, 1987, p. 24 e
ss.
(6)
V. A. Morello, La circolazione dei beni immobili e l'attivita` del notaio, in
Corriere Giuridico, 1985, 1159; Malaguti, La validita` degli atti di
disposizione di fabbricati alla luce della l. 28 febbraio 1985, n. 47, in
Rivista del Notariato, 1986, 434.
(7)
Baralis-Ferrero-Podetti, op. cit., p. 530; Bottaro, Legge di sanatoria
dell'abusivismo. Ruolo del notaio, in Rivista del Notariato, 1985, 840 e ss.;
Ruggiero, Abusi, sanzioni, sanatoria in materia edilizia, in Rivista del
Notariato, 1985, 361; Alpa, in Le nuove leggi civili commentate, 1985, 1086;
Giuliani, I controlli notarili nella negoziazione degli immobili abusivi, in
Rivista del Notariato, 1987, 294 e ss.; Cardarelli, La l. 28 febbraio 1985, n.
47 nei suoi riflessi sull'attivita` notarile, in Rivista del Notariato, 1986,
287 e ss.; Luminoso, I nuovi regimi di circolazione giuridica degli edifici,
dei terreni e degli spazi a parcheggio, in Quadrimestre, 1985, 332;
Salvestroni, Incommerciabilita` di beni e autonomia negoziale, in Rivista di
diritto commerciale, 1988, 498 e ss.; Donisi, Abusivismo edilizio e invalidita`
negoziale, Napoli, 1986, passim; Tondo, Commento all'art. 17 della l. n.
47/1985, in Abusivismo edilizio: condono e nuove sanzioni, a cura di A.
Predieri, Roma, 1985, 224; Cataudella, Nullita` formali e nullita` sostanziali
nella normativa sul condono edilizio, in Quadrimestre, 1986, 487 e ss.
(8)
Baralis-Ferrero-Podetti, op. cit.; Bottaro, op. cit.; Donisi, op. cit.; Tondo,
op. cit.
(9)
Cardarelli, op. cit.; Luminoso, op. cit.
(10)
A. Morello, op. cit., 1159.
(11)
Malaguti, op. cit., 435.
(12)
Checchini, Nullita` formale e nullita` sostanziale nell'alienazione di immobili
irregolari, in Rivista giuridica di urbanistica, 1986, 404 e ss.
(13)
Cfr. sostanzialmente in questo senso Donisi, op. cit. 11-12.
(14)
Bottaro, op. cit.
(15)
Donisi, op. cit., 98.
(16)
Così Checchini, op. cit., 404.
(17)
Baralis-Ferrero-Podetti, op. cit., 538; Bottaro, op. cit.; Giuliani, op. cit.;
C.N.N., op. cit.
(18)
Cardarelli; op. cit., 304.
(19)
Luminoso, op. cit., 332.
(20)
Cardarelli, op. cit., 294.
(21)
Luminoso, op. cit., 332.
(22)
Cataudella, op. cit., 496.
(23)
Cass. Pen., Sez. III, 5 maggio 1992, n. 5330.
(24)
Cass. Pen., Sez. III, 23 aprile 1990, n. 5899.
(25)
Cass. Pen., Sez. III, 1 luglio 1989, n. 9018.
(26)
Cass. Pen., Sez. III, 9 giugno 1989, n. 8211.
(27)
Cass. Pen., Sez. III, 8 maggio 1991, in Rivista giuridica dell'edilizia 1992,
1004.
(28)
C.N.N., op. cit.
(29)
Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 5 giugno 1986, n. 4918, in Rivista giuridica
dell'edilizia, 1988, 206.
(30)
Le Regioni che risultano avere utilizzato potere normativo per definire le
variazioni essenziali sono le seguenti: Emilia-Romagna (L.R. 8 novembre 1988,
n. 46); Friuli-Venezia Giulia (L.R. 3 dicembre 1985, n. 47); Lazio (L.R. 2
luglio 1987, n. 36); Liguria (L.R. 6 aprile 1987, n. 7); Marche (L.R. 18 giugno
1986, n. 14); Umbria (L.R. 18 dicembre 1987, n. 55). In tutti i casi
quantificano l'aumento consistente di cubatura o ricorrendo a valori fissi, o
ricorrendo a valori percentuali, calcolati in modo unitario, oppure in modo
differenziato in relazione alla dimensione del manufatto.
(31)
Ad es. il TAR Lombardia 2 maggio 1989, n. 192, in Rivista giuridica
dell'edilizia, 1989, ha affermato che si ha variazione essenziale allorquando
l'edificio sia stato traslato rispetto al progetto approvato di circa il 70%;
mentre Pretore di Pizzo Calabro, in Rivista di diritto penale, 1986, 815 ha
ritenuto che uno spostamento di cinque metri configuri soltanto mera variante
in corso d'opera.