Studio n. 420
TEMPESTIVITÀ della
domanda in concessione in
sanatoria inviata
tramite servizio postale
Approvato dal Consiglio Nazionale del
Notariato il 30 marzo 1995
A partire dai primi
anni settanta una serie di interventi legislativi regolamenta in maniera
particolare il problema del rispetto dei termini decadenziali nell’ipotesi in
cui istanze o denunce alla P.A. siano inviate a mezzo del servizio postale.
1) In materia di I.V.A. provvede l’art. 37
comma terzo DPR 26.10.1972, n. 633.
2) In materia di dichiarazione dei redditi
provvede l’art. 164 DPR 29.5.1982, n. 655.
3) In materia successoria provvede l’articolo
28 comma primo T.U. 31.10.1990, n. 346 - si noti che il DPR 26.10.1972, n. 637,
pur contemporaneo alla introduzione dell’imposta sul valore aggiunto, taceva in
proposito -.
4) In materia di comunicazione alla Pubblica
sicurezza provvede l’art. 12, comma terzo D.L. 21.3.1978, n. 59.
5) In materia di semplificazione di procedure
per i ricorsi amministrativi l’art. 2 DPR 24 novembre 1971 n. 1199.
6) In materia di concorsi pubblici l’art. 4
secondo comma DPR 9 maggio 1994 n. 487.
7) In materia di controllo delle
partecipazioni e degli atti compiuti con società di gruppo, per le imprese e
gli enti assicurativi, l’art. 9 comma 5° legge 9 gennaio 1991 n. 20.
8) In materia di acceleramento di procedure
di liquidazione di pensioni l’art. 6 comma 5° legge 8 agosto 1991 n. 274.
9) In materia di disciplina delle modalità
d’iscrizione nel registro dei revisori contabili l’art. 6 1° comma DPR 20
novembre 1992 n. 474.
10) In materia di rilascio dell’autorizzazione
per il commercio su aree pubbliche l’art. 2 3° comma D.M. 4 giugno 1993 n. 248.
L’elenco è volutamente
eterogeneo (se ne capirà in seguito la ragione) e non è esaustivo.
La regolamentazione
particolare consiste nel fissare il principio che la data di consegna
all’ufficio postale della raccomandata che contiene la dichiarazione, l’istanza
o la denuncia costituisce punto di riferimento iniziale per conteggiare il
rispetto dei termini di legge.
In simmetria a tale
sviluppo legislativo vi è la tendenza da parte della P.A. e della
giurisprudenza di permettere che l’interessato inoltri domande, istanze,
denunce .... alla P.A., a mezzo del servizio postale, anche laddove la lettera
della legge sembra rigorosamente pretendere la presentazione personale della
domanda ... (v. per l’imposta di registro in tema di denuncia ex art. 18 DPR
634/1972, Comm. centr., 2.2.1994, n.
422 in Riv. not. 1994, p. 804; per le
istanze di cui all’art. 45 L. 30.12.1991, n. 413, v. Ris. dir. AA. GG. e Cont.
trib., n. III-6-0287 in data 8.6.1994, in Gazz. not., 1994, p. 1144).
Ad un esame
approfondito ci si rende conto che le due ipotesi sono ben diverse: nella prima
si tratta di derogare al principio di diritto comune che vuole che l’efficacia
dell’atto sia sincrona alla conoscenza o conoscibilità dello stesso da parte
del destinatario - art. 1334 c.c. -; nessuna deroga al diritto comune, invece
per la seconda. Si tratta infine di derogare, senza nessuna contropartita o
contrappeso per la P. A. (come invece avviene in tema di notifica a mezzo posta
nel processo tributario ex art. 32 DPR 1972/636 - ora art. 16 ult. comma D.lgs.
31.12.1992, n. 546, - v. BRUZZONE, Orientamenti
..., in Dir. e prat. trib., 1994,
II, p. 907), a ragioni di rigore nei confronti degli interessati e di
efficientismo a favore della P.A. stessa, dato che fra l’inoltro della
corrispondenza e la ricezione concreta da parte dell’ufficio pubblico può
passare un lasso di tempo non irrilevante (v. art. 36 comma terzo DPR
29.5.1982, n. 655), senza contare le ipotesi di disservizio. Si tenga presente
che le esigenze di rigore preindicate sono evidenti laddove esiste un termine
perentorio a favore della P.A. e lo sono ancor più laddove, in ragione di altro
termine perentorio collegato con il primo, segue - o può seguire - un
provvedimento espresso o tacito da parte della P.A. - come nel nostro caso -.
E’ certo che le ragioni di rigore sarebbero soddisfatte se si riuscisse a
rintracciare, per tali ipotesi, un meccanismo, per così dire, di bilanciamento
che in qualche maniera salvaguardasse gli interessi della P. A..
Nella seconda
fattispecie, al contrario, sono tutelate le ragioni pratiche degli interessati,
ma nel contempo si tutela l’efficienza del servizio pubblico, evitando
congestioni e ritardi presso determinati uffici, senza che siano lesi i tempi a
favore della P.A. perché il rischio della ritardata consegna (o degli
smarrimenti) è pur sempre a carico del mittente.
Risulta già chiaro
dall’esposizione prima fatta come il secondo benigno indirizzo sia, in linea di
massima si badi (inaccoglibile, ad es., nel caso di cui all’art. 6 L.
27.10.1988, n. 470) da condividere, mentre l’accoglimento del primo sia
problematico.
In buona sostanza si
tratta di individuare delle ragioni che convincano della derogabilità del
diritto comune per il quale è la data di arrivo del plico postale contenente la
dichiarazione, ecc.... alla pubblica amministrazione che fa fede per il
rispetto dei termini (v. esemplarmente in quest’ultimo senso l’art. 75, comma
quarto R.D. 23.5.1924, n. 827).
Dalla serie di testi
normativi che abbiamo citato si può estrapolare il principio (non risulta
chiaro, fra l’altro, se si debba trattare di analogia legis o iuris) per il
quale in tutte le dichiarazioni, ecc.... alla pubblica amministrazione - in
particolare in materia di condono edilizio - il termine finale da conteggiare è
quello di consegna del plico all’ufficio postale?
Non pare per le
seguenti ragioni:
In primo luogo non
rientrano nell’ambito del nostro problema i casi in cui l’istanza, domanda,
ecc... si colloca in un contesto normativo in cui la legge non pone un termine
perentorio a favore della P.A. per l’invio (v. la fattispecie di cui al numero
10).
Neppure, ci sembra, può
essere indicativa la materia dei ricorsi gerarchici in quanto si incardina pur
sempre, anche se indirettamente, nell’ambito del processo amministrativo e cioè
in una zona che costituisce davvero diritto speciale.
Ciò premesso
osserviamo:
a) Potrebbe, forse, dirsi che esiste un
principio implicito volto a imporre il valore della data di consegna del plico
postale contenente l’istanza, ma esso rigorosamente vale allorché si tratti di
fattispecie “innocue” per la P.A.; diversamente tornerà a valere il principio
di diritto comune quando tale meccanismo possa danneggiare, per le ragioni
sopra esposte, la P.A..
Le perplessità di cui
sopra sono dovute al fatto che, anche alla stregua dello stesso diritto
speciale, non pare sicura l’esistenza del predetto principio implicito. Infatti
il DPR 29.5.1982, n. 655 (regolamento di esecuzione del codice postale) riporta
nella sezione III, composta dal solo art. 164, la disposizione, già vista,
circa la rilevanza della data di invio per le sole dichiarazioni dei redditi.
All’art .42, poi, fissa il principio che sino a quando non sia stata effettuata
la consegna al destinatario, il mittente può chiedere la restituzione della
corrispondenza inviata. A nostro parere le due norme, poste in un testo che
regola in maniera generale i problemi connessi all’invio della corrispondenza,
paiono rendere anomala la rilevanza della data di invio. La prima in base ad un
ragionamento “a contrario”; la seconda sembra portare ad inferire che se il
mittente conserva i suoi diritti sulla corrispondenza sino a che non sia pervenuta
al destinatario, è più coerente pensare che sia rilevante, ai fini di fissare
il momento della presentazione della stessa al destinatario, la data di arrivo.
Alla stregua delle due norme sembrerebbe, quindi, che le ipotesi normative in
cui rileva la data di partenza siano speciali o addirittura eccezionali.
b) Se davvero si dovesse seguire la tendenza
“liberale” per il nostro caso e le ipotesi simili, bisognerebbe pur sempre
spiegare perché in molti recenti interventi normativi di spiccata importanza il
legislatore abbia taciuto in proposito (oltre alla materia del condono, qui si
citano, esemplificativamente, le ipotesi di cui all’art. 13 DPR 30.5.1989, n.
223 in tema di segnalazioni anagrafiche della popolazione residente; art. 15
regolamento attuativo della legge 580/1993 istitutiva del registro delle
imprese).
c) Salvo la materia dei concorsi pubblici e
le fattispecie di cui ai punti 8 e 9), tutte le discipline di “favor” sopra
indicate riguardano casi in cui l’interessato è obbligato a presentare denunce,
istanze .... e mai ipotesi in cui la presentazione è un mero onere.
Probabilmente ha, o meglio potrebbe avere, un senso agevolare chi è obbligato;
molto meno senso agevolare ulteriormente chi deve attivarsi per ottenere un
risultato già a sé favorevole.
d) Sembra prevalere in dottrina la tesi per
cui, quando si bilanciano in maniera eguale le ragioni a favore
dell’”argumentum a contrario” con quelle a favore dell’”argomentum a simili” -
dato e non concesso che così sia -, debba prevalere il primo (cfr. in tal
senso, CONTE, Saggio sulla completezza
degli ordinamenti giuridici, Torino, 1962, p. 64 e ss.; GUELI, Il diritto “singolare” e il sistema
giuridico, Milano, 1942, p. 115 in nota; contra, FERRARA sen., Trattato di dir. civ. it., I, Torino,
1921, p. 224).
e) L’art. 34 del testo unificato della V
commissione permanente della Camera e l’art. 34 del disegno di legge approvato
il 22 marzo 1984 alla Camera prevedevano espressamente la possibilità di
inoltro per plico raccomandato con ricevuta di ritorno e la rilevanza della
data del timbro postale al fine del rispetto del termine. Tale meccanismo è
sparito in sede di approvazione finale. L’argomento tratto dai lavori
preparatori quindi, conduce a respingere la tesi “liberale” (Analoghe
conclusioni in CHIEPPA- IOANNUCCI, Abusivismo
edilizio, condono e nuove sanzioni, Roma, 1985, p. 486).
f) In realtà, e si tratta di un
approfondimento di quanto esposto ai punti a) e b), il sistema nel senso più
ampio della parola non offre un modello coerente nei vari settori in cui si
articola l’incontro tra P.A. e privato (fiscale, urbanistico, anagrafico ....).
Ogni settore, può dirsi, è ispirato a principi propri senza che possa estrarsi
un principio o una tendenza che serva da orientamento per gli altri settori. E’
questa, si badi, l’autorevolissima conclusione della Corte costituzionale
(sentenza 121 del 26.4.1985 in Boll.
trib. 1985, p. 1245; ordinanza 485 del 10.12.1987, ivi, 1988, p. 154) che
seppure nell’ambito del diritto tributario, ha negato che il principio che equipara
la data di invio - a mezzo posta - alla presentazione costituisca un parametro
di ragionevolezza ai fini del giudizio di costituzionalità.
In conclusione: non
esistono argomenti veramente convincenti per escludere, oltre i casi di legge,
il principio che fa fede, per il computo dei termini, la data di arrivo del
plico postale e ciò vale in particolare per il plico contenente l’istanza di
condono.
Non è qui possibile dar
conto del punto di vista giurisprudenziale e amministrativo in tutto il campo
di azione della Pubblica Amministrazione, stante la vastità del settore; ci
limitiamo ad osservare, a mo’ di campione, che nel campo dell’imposizione
fiscale indiretta la conclusione sopra assunta è quella sicuramente
predominante (cfr. per tutti, Comm. centr.
6.12.1986, n. 9456 in Boll. trib.
1987, p. 1658-1660 con ampia informazione in nota).
Si tenga presente, come
osservazione finale, che in materia si impone la prudenza in ragione delle
gravissime conseguenze collegate ad un’istanza non rispettosa del termine di
legge.