Studio n. 3718
IL RINVIO DELL’ENTRATA IN
VIGORE DEL TESTO UNICO SULL’EDILIZIA
Approvato dalla Commissione
Studi il 12 febbraio 2002
1. Panorama normativo
Abbiamo in primo luogo il testo unico adottato con
D.P.R. 6 giugno 2001, che doveva entrare in vigore il 1 gennaio 2002 (art.
138). Questo il testo della norma: "le disposizioni del presente testo
unico entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002".
Successivamente abbiamo la c.d. legge Lunardi o
legge obiettivo, legge 21 dicembre 2001, n. 443, entrata in vigore, sulla base
dell’ordinario vacatio legis, l’11 gennaio 2002, la quale ha recato
sostanziali modifiche alla disciplina del testo unico. Questa la norma che
interessa (art. 1, sesto comma): "In alternativa a concessioni e
autorizzazioni edilizie, a scelta dell’interessato, possono essere realizzati,
in base a semplice denunzia di inizio attività …. gli interventi ora sottoposti
a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che
contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e
costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal
consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi pani o di ricognizione
di quelli vigenti".
Infine abbiamo la legge 31 dicembre 2001, n. 463,
entrata in vigore il 10 gennaio 2002, che ha prorogato l’entrata in vigore del
testo unico al 30 giugno 2002. La norma (art. 5-bis) è così redatta: Il
termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, recante teso unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, è prorogato al 30 giugno 2002".
2. Perché questo rinvio dell’entrata in vigore del
testo unico?
Il rinvio è prevalentemente dovuto al fatto che la
c.d. legge Lunardi aveva capovolto fortemente la struttura normativa prevista
dal testo unico. Quali le modifiche essenziali recate dalla legge Lunardi? Ve
le riassumo, salvo a soffermarmi più diffusamente su di esse più avanti.
Per il testo unico il permesso di costruire era
l’unico provvedimento che legittimava le nuove costruzioni; la denuncia di
inizio attività (c.d. DIA) poteva valere soltanto per i parcheggi (discutibile
se per tutti i tipi di parcheggio o soltanto per i parcheggi c.d. Tognoli).
Per la legge Lunardi i due meccanismi (permesso di
costruire e DIA) erano fungibili: il costruttore poteva indifferentemente
utilizzare l’uno o l’altro. In questo modo evidentemente la DIA aveva una
legittimazione del tutto straordinaria, perché da strumento per i piccoli
interventi edilizi diveniva meccanismo e strumento anche per i grandi
interventi edilizi.
In questo modo buona parte del testo unico, che era
stato redatto con una logica sistemazione dei provvedimenti abilitativi
(appunto, permesso di costruire e DIA), sulla base di una razionale
catalogazione degli interventi edilizi (si partiva dalle nuove costruzioni, per
passare per la ristrutturazione edilizia, la ristrutturazione urbanistica, il
restauro e il risanamento conservativo) e che, soprattutto, tracciava una sorta
di gerarchia tra i vari titoli abilitativi, finiva per essere ritenuta del
tutto inapplicabile per effetto della legge Lunardi.
E si badi che questa gerarchia tra i vari titoli
abilitativi era stata delineata nel testo unico a ragion veduta, perché il
redattore del testo unico non aveva accolto la proposta delle regioni di
estendere a tutto il territorio nazionale, inserendola nel testo unico, la c.d.
"superDIA", cioè la possibilità di utilizzare la DIA anche per le
nuove costruzioni, già recepita in alcune legislazioni regionali.
Il testo unico, respingendo questa proposta, optava
per la priorità del provvedimento amministrativo formale per l’attività
edilizia di maggior rilievo, appunto per quella caratterizzata dalla tipologia
qualificabile come nuova costruzione.
Questa scelta esistente nel testo unico è stata
completamente annullata dalla legge Lunardi, come detto in precedenza. Ad
evitare, pertanto, che venisse applicato un testo unico subito destinato ad
essere fortemente modificato, si è deciso di rinviarne al 30 giugno 2002
l’entrata in vigore, ma lo si è fatto in ritardo, quando il testo unico era già
entrato in vigore.
Riassumendo infatti abbiamo:
- il 1° gennaio 2002 entra in vigore il testo unico;
- l’11 gennaio 2002 entra in vigore la legge
Lunardi;
- il 10 gennaio entra in vigore la norma che proroga
l’entrata in vigore del testo unico al 30 giugno 2002.
3. Perché il rinvio dell’entrata in vigore è
avvenuto a testo unico già operante?
Una caratteristica di colui che si sforza di
interpretare le norme è quella di tentare di proporne giustificazioni razionale
ex post, a norma già in essere. Insomma, chi cerca di interpretare una
norma, soprattutto se questa stride sul piano sistematico, cioè se crea
astrusità nel suo inserirsi nel sistema, non va alla ricerca dei motivi
effettivi che hanno spinto il legislatore a legiferare in questo modo, ma si
preoccupa di valutarla in vitro, ragionando sulla base dei principi
generali e di valutazioni fondate sulla congruità, sulla razionalità.
Percorrendo questa strada della razionalizzazione ex
post di norme apparentemente poco razionali, vediamo perché il legislatore
ha atteso a pubblicare la norma di rinvio dell’entrata in vigore del testo
unico sull’edilizia, quando già quest’ultimo era in vigore già da alcuni
giorni. Sarebbe stato più logico, infatti, pubblicare questa norma prima del 1°
gennaio 2002, allo scopo di impedire al testo unico di entrare in vigore e di
restarci solo per pochi giorni.
Forse è proponibile la seguente giustificazione
logica: il rinvio dell’entrata in vigore del testo unico abbisognava
dell’esistenza di una precedente riforma forte, che sconvolgesse dalle
fondamenta lo stesso testo unico. Occorreva pertanto attendere che la c.d.
legge Lunardi risultasse già approvata: di qui la proroga avvenuta appena dieci
giorni dopo la data di approvazione della legge Lunardi. Infatti la legge
Lunardi reca la data del 21 dicembre 2001, mentre la legge di proroga reca la
data del 31 dicembre 2001.
E che questo sia stato l’iter logico seguito dal
legislatore nel concatenarsi delle varie date lo dimostra un altro fatto:
mentre la proroga del testo unico è stata prevista dalla legge n. 463 del 31
dicembre 2001, invece l’impegno del Governo per la revisione del testo unico è
stata prevista dalla legge Lunardi, cioè proprio da quella legge che aveva
pesantemente modificato l’impalcatura logica sulla quale si reggeva il testo
unico.
Pertanto, solo dopo l’approvazione della legge
Lunardi, dato anche che quest’ultima imponeva la revisione del testo unico, si
è ritenuto opportuno stabilire che del testo unico venisse rinviata la data di
entrata in vigore.
E’ questa una logica ricostruttiva che avviene ex
post, dando per presupposto che in tutti i comportamenti del legislatore,
ed anche nella tempistica che il legislatore si è dato, esista una
giustificazione caratterizzata da razionalità.
4. Interpretazione della norma.
La norma recita: "il termine di entrata in vigore
… è prorogato al 30 giugno 2002".
La norma va letta in stretto collegamento con l’art.
138 del testo unico, che disponeva: "le disposizioni del presente testo
unico entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002". Per effetto di
detta disposizione, quest’ultima norma va ora letta nel modo seguente: "le
disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30
giugno 2002".
In altre parole, il significato della norma
contenente la proroga è quello di uno spostamento al 30 giugno 202 della data
del 1° gennaio 2002 comparente in precedenza.
Si potrebbe pensare: perché queste riflessioni, che
rischiano di apparire considerazioni ovvie e scontate e che potrebbero denotare
in chi le afferma quasi il gusto di ripetere con parole diverse concetti
uguali, più desiderio di elucubrazioni giuridiche che esigenze di netti e
semplici chiarimenti interpretativi?
Vi sarebbe il diritto di manifestare questi dubbi se
non esistesse una circostanza precisa: quella che il testo unico era
effettivamente entrato in vigore il 1° gennaio 2002 ed era rimasto in vigore
per alcuni giorni: dal 1° gennaio al 9 gennaio compreso. L’esistenza di questa
provvisoria operatività del testo unico per nove giorni ha posto il seguente
dilemma: la proroga si sostanzia in un rinvio dell’entrata in vigore dal 1°
gennaio al 30 giugno, oppure realizza una semplice sospensione dell’operatività
delle norme del testo unico dal 10 gennaio al 30 giugno 2002?
Se si accoglie la prima soluzione, occorre pervenire
alle seguenti conclusioni: a) la norma concernente la proroga opera
retroattivamente anche per il periodo dal 1° gennaio al 9 gennaio; b)
pertanto quella provvisoria operatività del testo unico viene meno anche per
detto periodo; c) conseguentemente, dopo la norma sulla proroga, è come
se il testo unico non fosse mai entrato in vigore. Questa la potremmo chiamare Soluzione
A.
Se si accoglie invece la seconda soluzione, occorre
pervenire alle seguenti conclusioni: a) le norme del testo unico sono
entrate in vigore effettivamente; b) la norma sulla proroga non ha
effetto retroattivo, ma si sostanzia in una norma che sospende l’operatività
del testo unico a partire dal 10 gennaio e fino al 30 giugno 2002; c)
pertanto il vigore del testo unico, per quei famosi nove giorni, non possono
essere successivamente posti in discussione e ritenuti come inesistenti. Questa
la potremmo chiamare Soluzione B.
5. Implicazioni concrete.
Va precisato che le considerazioni precedenti non
sono puramente teoriche, ma che esse hanno precisi risvolti pratici. Infatti
tutto il problema si riduce alla valutazione, a proroga avvenuta, di fatti e
situazioni createsi in costanza di provvisoria vigenza del testo unico, facendo
affidamento sulla disciplina contenuta nel testo unico.
Si possono ipotizzare le situazioni seguenti, fra le
varie possibili:
a) il testo unico presuppone l’abrogazione della
commissione edilizia, strumento indispensabile per la legittimità del
procedimento che si conclude con il rilascio della concessione edilizia. Che ne
è di un permesso di costruire (sostanzialmente concessione edilizia) rilasciato
nell’arco di quei famosi nove giorni di vigenza del testo unico senza passare
per il vaglio del parere della commissione edilizia? Non va dimenticato che il
testo unico ha soppresso la commissione edilizia come organo obbligatorio,
prevedendone la eventuale creazione con provvedimento ad hoc del Comune,
e con binari precisi di operatività.
Va in proposito ricordato che il preventivo parere
della commissione edilizia era condizione di legittimità del provvedimento
abilitativo (infatti il parere, ancorché non vincolante era obbligatorio), per
cui la mancanza del parere determinava l’illegittimità del provvedimento del
Comune e la sua impugnabilità innanzi al giudice amministrativo. Ciò perché la
commissione edilizia era un organo collegiale di carattere tecnico, composto da
tecnici urbanistici in grado di valutare la conformità del progetto costruttivo
alla normativa urbanistica esistente in quel territorio.
b) Altra ipotesi. Il testo unico prevede la
realizzabilità dei parcheggi Tognoli con lo strumento della denuncia d’inizio
attività, la DIA, mentre la legislazione precedente stabiliva la necessità
dell’autorizzazione gratuita.
Va ricordato, a questo proposito, che mentre il
posto auto "ponte" (o parcheggio obbligatorio) nasceva unitamente
alla costruzione cui esso accedeva, il posto auto Tognoli (o parcheggio
facoltativo) nasceva disgiuntamente dalla costruzione, perché sorgeva a
costruzione già esistente. Ebbene, la legge Tognoli prevedeva, tra le varie
agevolazioni previste per la realizzazione di questo parcheggio, le seguenti: a)
realizzabilità del parcheggio in deroga agli strumenti urbanistici, cioè la
possibilità di costruirli anche se le norme esistenti lo impedissero; b)
utilizzazione dello strumento abilitativo dell’autorizzazione edilizia
rilasciata gratuitamente.
Successivamente la legge n. 662 del 1996 ammise, in
linea generale, la possibilità di realizzare "parcheggi di
pertinenza" ricorrendo allo strumento della DIA. Questi parcheggi
realizzati ricorrendo alla DIA non erano assoggettati a vincoli di alienabilità
solo se congiunta con l’alienazione del bene principale (l’appartamento o il
locale commerciale), mentre per i parcheggi Tognoli questi vincoli esistevano.
Pertanto per distinguere i due tipi di parcheggio si riteneva che per i
parcheggi Tognoli valesse: a) o l’esistenza dell’autorizzazione
gratuita; b) oppure la realizzazione del parcheggio in difformità dagli
strumenti urbanistici.
Con il testo unico sull’edilizia l’esistenza
dell’autorizzazione gratuita per i parcheggi Tognoli è venuta meno e al suo
posto è stata prevista la DIA. Dal 10 gennaio siamo tornati all’autorizzazione
gratuita.
Se nell’arco di tempo di quei famosi nove giorni
viene attivata la DIA per la realizzazione del parcheggio, che accade? Va
ricordato che la DIA presuppone l’invio al Comune della denuncia di inizio
attività corredata dalla relazione di un tecnico che garantisce la conformità
della programmata opera agli strumenti urbanistici. Il Comune può contrapporsi
entro trenta giorni; se non interviene, il richiedente può iniziare l’opera
trascorso detto termine. Che accade nel nostro caso? Attivato il meccanismo
DIA, questo continua ad operare anche dopo il rinvio dell’entrata in vigore del
testo unico al 30 giugno 2002, oppure si blocca tutto e l’operazione resta
incompiuta?
c) Altra ipotesi ancora. Il testo unico prevede lo
sportello unico, cioè una struttura organizzativa interna del Comune, nella
quale si assommano tutte le competenze in materia edilizia, dal ricevimento
delle domande, all’emanazione dei provvedimenti, alla sollecitazione delle
altre autorità, al rilascio di pareri (vincoli artistici, ambientali,
idrogeologici, sanitari, sismici, etc.).
Ebbene, se un Comune, solerte, entro i nove giorni
di operatività del testo unico, ha provveduto alla realizzazione dello
sportello unico, questo va mantenuto, oppure va smantellato a seguito della norma
che ha abrogato l’entrata in vigore del testo unico?
Si comprende agevolmente come ognuno di questi
problemi vada risolto alla luce della soluzione accolta in ordine
all’interpretazione da dare al significato della proroga dell’entrata in vigore
del testo unico: se si accetta la soluzione A, occorrerebbe,
presumibilmente, trattare le fattispecie prospettate come fattispecie da
valutare alla luce di una normativa prima esistente e poi venuta meno
totalmente ex tunc; se si adotta la soluzione B, invece, probabilmente
le fattispecie andranno valutate come se la norma cui esse hanno fatto
riferimento non sia venuta meno del tutto, ma solo sospesa negli effetti, quasi
congelata, dopo il rinvio dell’entrata in vigore del testo unico.
In quest’ultimo caso, insomma (soluzione B),
le fattispecie in discorso vanno trattate alla luce dei principi generali che
governano la successione di norme nel tempo e presumibilmente decise sulla base
dei criteri del diritto quesito o del fatto compiuto. Nel caso della soluzione
A, invece, detti problemi andranno risolti sulla falsariga del criterio che
governa l’ipotesi del decreto legge non convertito: si ricorderà che la norma
costituzionale dispone che il decreto legge non convertito è considerato come
se mai avesse adottato una disciplina applicabile, a parte l’eventuale salvezza
di effetti disposta dalle così dette norme di salvaguardia.
6. Soluzione accolta.
La soluzione più plausibile, tra le due possibili,
appare la soluzione A, che comporta che la norma abbia effetto retroattivo.
Ciò peraltro non determina alcun contrasto con l’ordinamento giuridico. Infatti
l’irretroattività della legge non è un principio costituzionale, bensì un
principio generale applicabile nel silenzio della legge. Una legge pertanto può
disporre sulla sua retroattività ed in questo caso non è indispensabile che la
retroattività sia prevista in modo espresso, potendo essa risultare anche per
implicito, sulla base di un’interpretazione della norma, come altra volta ha
chiarito la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 14 maggio 1983, n. 3347;
particolarmente rilevante v. Cass. 24 ottobre 1989, n. 4344, in Giust. civ.,
1990, I, 994, con nota di GENGHINI, per la quale: "la norma dell’art. 11,
primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, nel sancire che la
legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, non detta un
principio inderogabile in tema di efficacia della legge nel tempo, ma si limita
ad indicare un canone interpretativo nel senso della normale irretroattività,
senza escludere che la legge possa avere efficacia retroattiva per sua stessa
previsione esplicita o implicita, secondo un’indagine che è riservata al
giudice di merito e che non può prescindere dall’intenzione del legislatore
quale manifestata dai lavori preparatori").
Escluso, pertanto, che possa costituire ostacolo
alla soluzione del problema la retroattività della norma, pare che questa
retroattività sia l’unica soluzione consentita del disposto normativo che
recita "il termine di entrata in vigore … è prorogato al 30 giugno
2002". Ecco perché il coordinamento tra l’art. 138 del testo unico e
l’art. 5-bis della legge 463 va fatto come se la norma in vigore fosse
la seguente: "le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a
decorrere dal 30 giugno 2002".
Questa conclusione la si ricava sulla base di un
duplice argomento, uno di ordine letterale, un altro di ordine sostanziale.
L’argomento di ordine letterale è il seguente: la
norma che prevede la proroga non recita che viene prorogata la disciplina del
testo unico, bensì che viene prorogato "il termine di entrata in
vigore" del testo unico. E poiché il termine di entrata in vigore è il 1°
gennaio 2002, questo termine ormai va letto come "30 giugno 2002". Si
può cogliere immediatamente, in questo modo, la portata retroattiva della norma
che ha stabilito la proroga.
L’argomento di ordine sostanziale è il seguente:
esiste un principio, elaborato dalla dottrina, per cui se una norma (che
chiameremo norma 2) abroga una norma precedente (che chiameremo norma 1), la
successiva abrogazione della norma 2 non determina la reviviscenza della norma
1. Detto in altro modo: l’abrogazione di una norma non la fa rivivere abrogando
la norma abrogatrice. Ciò significa che l’abrogazione è definitiva, salvo che
le leggi successive dispongano diversamente.
Ebbene, nel nostro caso, se si dovesse ritenere che
il testo unico sia entrato in vigore e tale vigore debba ritenersi conservato
almeno per i primi nove giorni dell’anno, occorrerebbe concludere che siano
state abrogate tutte le norme elencate nell’art. 136 de testo unico.
Il testo unico, infatti, conteneva una serie di
norme finali che stabilivano un elenco di norme abrogate (art. 136) ed un
elenco di norme rimaste in vigore (art. 137). Ebbene, se anche per un solo
giorno il testo unico dovesse ritenersi operativo, l’abrogazione delle predette
norme dovrebbe ormai ritenersi definitiva e quindi si verificherebbe che tutto
un settore dell’edilizia rimarrebbe scoperto e privo di disciplina fino al 30
giugno 2002.
Non disporremmo più di alcuni articoli della legge
Bucalossi (la legge n. 19 del 1977); non disporremmo più degli artt. 17 e 18
della legge sul condono edilizio (la legge n. 47 del 1985). Voi comprendete
bene cosa accadrebbe.
Fino al 30 giugno del 2002, mancando l’art. 17 della
legge n. 47 del 1985 (perché abrogata e ormai irrecuperabile) e mancando
altresì l’art. 46 del testo unico che ne ha preso le veci, per sei mesi la
contrattazione delle costruzioni sarebbe libera, priva di vincoli, priva della
sanzione della nullità, del tutto alla mercé degli speculatori e dei
costruttori abusivi, in spregio ai picchetti ben noti che il legislatore aveva
posto per evitare che la commercializzazione dei manufatti alimentasse la
speculazione edilizia.
E analogamente, fino al 30 giugno 2002, mancando
l’art. 18 della legge n. 47 del 1985 e non esistendo ancora, per effetto della
proroga in atto, l’art. 30 del testo unico che sostituirà detto articolo, la
compravendita dei terreni potrebbe avvenire senza l’osservanza delle norme
stabilite a pena di nullità: nessuna allegazione del certificato di
destinazione urbanistica; nessuna restrizione per la pubblicità immobiliare;
nessun obbligo di trasmettere copia dell’atto al Comune allorquando la
superficie del terreno ceduto sia inferiore ai 10mila metri quadrati.
Ad evitare questa abnorme e devastante conclusione,
occorre ritenere che, per effetto della proroga, il testo unico non sia mai
entrato in vigore; oppure che esso, in vigore per un certo periodo, abbia
successivamente perso questa operatività con effetto retroattivo.
7. Applicazione alle fattispecie prospettate.
Le situazioni sopra ipotizzate, alla luce della
soluzione accolta, andrebbero in qualche modo esaminate, per individuarne gli
effetti.
Intanto va chiarito che non potrà mai verificarsi,
per effetto dell’applicazione di una norma ritenuta esistente e in effetti
esistente per un limitato periodo, una conseguenza di carattere penale. Infatti
la legge penale non ha mai effetto retroattivo.
Tuttavia, se la conclusione è nel senso che il testo
unico non sia mai entrato in vigore, neppure per un istante, le fattispecie
ipotizzate potranno essere salvaguardate soltanto facendo riferimento a quanto
avviene per un decreto legge non convertito: esso apparentemente ha prodotto
effetti, ma la mancata conversione comporta il venir meno ex tunc
dell’apparente disciplina e quindi questi effetti successivamente non possono
essere riconosciuti dall’ordinamento giuridico come effetti da salvaguardare
sul piano del diritto.
Nelle ipotesi prospettate potrebbero essere poste in
essere, da parte del Comune, operazioni di composizione ragionevole, quali le
seguenti: congelamento dello sportello unico creato, in attesa della futura
operatività del testo unico; valutazione della denuncia di inizio attività come
richiesta di autorizzazione gratuita per il parcheggio Tognoli; congelamento
della concessione edilizia rilasciata senza il parere della commissione
edilizia, in attesa di acquisire questo parere.
Come ben si vede, si tratta di comportamenti
equilibrati da parte del Comune, i quali tengono conto da una parte della buona
fede di chi ha agito fidando sull’operatività di norme apparentemente
applicabili e, da un’altra parte, della constatazione che le supposte norme
effettivamente non esistevano.
Insomma, si tratta di salvaguardare chi ha agito in
buona fede sulla base di una norma che, ex post, deve essere considerata
come mai esistita. Nessun diritto del soggetto che ha agito, ma solo
aspettative legittime, da garantire con comportamenti di analoga portata.
8. Differenze sostanziali tra testo unico e legge
Lunardi che giustificano la proroga
Prima del testo unico, per effetto dell’introduzione
nell’ordinamento giuridico del meccanismo della denuncia di inizio attività (la
dottrina infatti riteneva fungibili tra loro denuncia di inizio attività e
autorizzazione), gli strumenti abilitativi a regime erano ridotti a due e
potevano così riassumersi: la concessione edilizia in linea di principio; la
denuncia di inizio attività in via di eccezione. Ed infatti mentre la legge non
stabiliva i singoli interventi edilizi assentiti con la concessione, si
limitava a prevedere i casi eccezionali (prevalentemente consistenti in
interventi edilizi di minore portata) per i quali la concessione non era necessaria,
ma occorreva la denuncia di inizio attività.
Con il testo unico si verifica una sorta di
inversione di tendenza: gli interventi edilizi che richiedono il permesso di
costruire sono stabiliti in modo tassativo (non più in via generica); tutti gli
altri interventi edilizi richiedono la denuncia di inizio attività.
In questo modo si ha uno stretto rapporto di
identificazione tra il tipo di intervento edilizio e il tipo di strumento
abilitativo, perché viene d’un sol colpo spazzata via la minutaglia degli interventi
assentibili con la denuncia di inizio attività, che anche ad una lettura
superficiale appariva caratterizzata da un’elencazione improvvisata.
Questo fino alla nuova norma introdotta dalla legge
Lunardi. Con questa legge, ripeto la legge n. 443 del 2001, si è creata una
profonda innovazione rispetto al testo unico. L’art. 1, sesto comma di questa
legge così dispone: "In alternativa a concessioni e autorizzazioni
edilizie, a scelta dell’interessato, possono essere realizzati, in base a semplice
denunzia di inizio attività … gli interventi ora sottoposti a concessione, se
sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise
disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede
di approvazione degli stessi pani o di ricognizione di quelli vigenti".
L’innovazione può essere così riassunta: mentre il
testo unico prevedeva in modo separato e distinto permesso di costruire e
denuncia di inizio attività, la legge 443 invece prevede i due istituti come
sostanzialmente fungibili: chi intende costruire può scegliere se dotarsi del
permesso di costruire, oppure della denuncia di inizio attività. Ciò vale per
tutti gli interventi edilizi richiedenti il permesso di costruire e ciò vale
evidentemente anche per il permesso di costruire richiesto per la prima
costruzione, cioè per quel tipo di intervento che incide sulla commerciabilità.
Le nuove norme stabiliscono che le regioni a statuto
ordinario potranno ridurre la portata di questa piena fungibilità, stabilendo
quali degli interventi edilizi siano assoggettati a permesso di costruire e
quali invece siano assoggettati a denuncia di inizio attività. Anche qui si
crea una differente disciplina rispetto al testo unico: quest'ultimo stabiliva
che le regioni a statuto ordinario potessero ampliare gli interventi edilizi
richiedenti il permesso di costruire, ma non gli interventi richiedenti la
denuncia di inizio attività. Le nuove norme in materia danno invece ampio campo
operativo alle regioni. Evidentemente si parla di regioni a statuto ordinario,
poiché le regioni a statuto speciale hanno in materia competenza primaria e
possono agire con ampia libertà legislativa.
In questo modo, attribuendosi al privato libertà di
scelta tra una sua autonoma iniziativa (denuncia di inizio attività) ed un
provvedimento formale del Comune (permesso di costruire), va da sé che il primo
strumento (la DIA) sarà presumibilmente più utilizzato. Infatti si comprende
benissimo come, quando tutte queste norme andranno a regime, e quando nel testo
unico sarà accolta in modo pieno la legge Lunardi, occorrerà sforzarsi di
ragionare, ai fini del commercio giuridico delle costruzioni, in termini di
DIA, perché questa rappresenterà presumibilmente, sul piano statistico, lo
strumento più utilizzato dai costruttori.
Perché, ci si chiederà? Ma certamente perché la
costruzione potrà essere iniziata più rapidamente rispetto ai tempi tecnici che
impongono la concessione edilizia o il permesso di costruire. Tanto più quando,
come accadeva, in passato, prima del testo unico sull'edilizia, quando era
comunque sempre necessario passare per il vaglio preventivo della commissione
edilizia.
Occorre pertanto convincersi che bisogna prendere
maggiore confidenza con questo meccanismo della DIA, sopirne le paure nei suoi
confronti e, soprattutto, sforzarsi di individuarne i connotati strutturali,
che valgano in qualche modo a nobilitarne l'utilizzazione.
A questo sforzo di rivitalizzazione della DIA gli
interpreti si stanno, ancorché ancora in via approssimativa, già accingendo,
con una serie di riflessioni che si possono così riassumere.
a) Così - è questa una prima riflessione - si tenta di
differenziare la DIA dallo strumento del silenzio assenso. La DIA non può
essere qualificata come silenzio assenso, perché nel silenzio assenso si ha una
sorta di provvedimento della pubblica amministrazione (sia pure non formale, ma
per fatti concludenti e sostanzialmente per la fictio iuris di
qualificare corrispondente ad un provvedimento affermativo il silenzio della
pubblica amministrazione protratto per un tempo determinato). Nella DIA la
pubblica amministrazione non provvede, neppure per fictio iuris, ma
svolge soltanto un compito di controllo sull'attività del privato, per
accertare se l'opera edilizia programmata rientri nella normativa urbanistica.
Si ha insomma un giudizio di conformità.
b) Ma – è questa la seconda riflessione – un giudizio
di conformità la pubblica amministrazione lo esercita anche nell'ipotesi che un
soggetto abbia costruito abusivamente, senza dotarsi di preventiva concessione
edilizia, e voglia sanare la costruzione, sul presupposto, peraltro, che questa
sia avvenuta senza contrasto con gli strumenti urbanistici.
Si ricorderà il c.d. condono a regime, già
disciplinato dall'art. 13 della legge 47 del 1985 ed ora regolato con maggiore
ampiezza dall'art. 36 del testo unico sull'edilizia. Ebbene, che cosa vi è di
diverso tra la fattispecie disciplinata da questa norma e il caso della DIA? In
entrambi i casi compito della pubblica amministrazione non è quello di
"provvedere", bensì quello di "controllare"; fermo restando
che nella DIA il controllo è preventivo rispetto all'inizio dell'opera, mentre
nella fattispecie di conformità disciplinata dall'ex art. 13 della legge
47 il controllo è successivo, ad opera realizzata.
Attenzione peraltro a non cadere su un possibile
equivoco: il c.d. accertamento di conformità presuppone, a monte, la
realizzazione di un abuso edilizio, cioè l’avvenuta costruzione senza strumento
abilitativo. Avvenuta la costruzione abusiva, questa può essere sanata ex
post se essa non è contraria agli strumenti urbanistici. Da ciò si potrebbe
ricavare la conclusione che sia inutile richiedere il provvedimento abilitativo
iniziale del Comune tutte le volte che la costruzione programmata sia conforme
agli strumenti urbanistici.
Niente di più inesatto, perché il Comune può agire
per abbattere la costruzione abusiva. Il meccanismo dell’azione possibile del
Comune è il seguente: avvenuto l’abuso vi è l’ordine di demolizione da parte
del Comune; se l’ordine resta ineseguito, l’area e la costruzione che vi accede
sono acquisite di diritto al patrimonio del Comune; allora il Comune procede
direttamente alla demolizione a spese dell’autore dell’abuso, salvo che no
ritenga di riciclare il bene abusivo per esigenze della collettività.
Soltanto se il Comune sia rimasto inerte e non abbia
attivato la procedura di demolizione si può ricorrere allo strumento
dell’accertamento di conformità, cioè alla c.d. sanatoria di diritto. Ma si
comprende come il ricorso a questo meccanismo va valutato in stretto
collegamento con il grado di efficienza del Comune interessato.
c) Ma – e questa è la terza riflessione – se il
compito della pubblica amministrazione si sposta dal compito provvedimentale al
compito di controllo, occorre riconoscere che la posizione del soggetto che
intende costruire è del tutto diversa da come l'aveva impostata la legge
Bucalossi prevedendo la concessione edilizia. Con la concessione edilizia
prevista dalla legge Bucalossi (legge n. 10 del 1977), infatti, si voleva
affermare che il diritto di costruire appartiene allo Stato, non al privato, il
quale privato può ottenerlo soltanto per effetto di provvedimento
amministrativo, appunto con la concessione edilizia. La Corte costituzionale,
con la sentenza n. 5 del 1980, ha bloccato questo tentativo ed ha affermato il
principio che lo Stato, nel prevedere la concessione edilizia rilasciata dai
Comuni, non trasferisce al privato un proprio diritto, ma glielo riconosce a
patto che il diritto di costruire (che appartiene sempre al privato come una
delle tante facoltà che caratterizzano il diritto di proprietà) non sia in
contrasto con determinati interessi generali, appunto trasfusi nella normativa
urbanistica.
Si comprende, pertanto, come la DIA si collochi
agevolmente e nella misura più ampia, nella direzione tracciata dalla Corte
costituzionale: se compito della pubblica amministrazione non è quello di
attribuire un diritto che il privato non ha, ma quello di controllare che il
privato, nell'esercitare il diritto che egli ha, lo eserciti rispettando le
norme, la conclusione è ovvia: se il privato rispetta le norme, la pubblica
amministrazione non può disconoscergli il diritto di costruire.
Tutto quindi si riduce al meccanismo necessario per
mettere a frutto questi concetti: o attribuire alla pubblica amministrazione il
compito di controllare la programmata attività edilizia con i tempi lunghi
imposti dalla burocrazia; oppure passare la mano al privato, dandogli ampio
mandato basato sull'autoresponsabilità (e con il conforto di una parere
tecnico), e attribuendo alla pubblica amministrazione solo il compito di
controllare in tempi brevi.
Il tutto condito dal presupposto che le norme
urbanistiche non siano generiche, ma specifiche, minuziose e così precise da
evitarne un'utilizzazione distorta.
Queste le linee strutturali che possono valere a
giustificare un meccanismo che si pone a pieno diritto nell'alveo di quella
direttrice che mira sempre più a qualificare il rapporto tra pubblica
amministrazione e privato non come un rapporto gerarchico o di tipo
autoritario, ma come un rapporto più caratterizzato dal consenso e dalla
parità.
Si dovrebbe in tal caso parlare di "costruzioni
libere"? Certamente no, perché la possibilità di ricorrere alla denuncia
di inizio attività è fortemente condizionata dalla circostanza che l'intervento
edilizio deve muoversi entro un binario molto stretto: deve esistere un piano
attuativo, cioè un piano particolareggiato, molto preciso su volumi e tipologie
di costruzione, tali da impedire che si fuoriesca dai confini tracciati dalla
normativa urbanistica; la pratica deve comunque essere supportata dal parere di
un tecnico che ne risponda, inteso a garantire che la normativa urbanistica non
sia contraria al programma costruttivo che si vuole realizzare; e infine la
Pubblica Amministrazione può intervenire nei trenta giorni vietando o
condizionandone la realizzazione.
Riducendo all’osso il rapporto esistente tra
permesso di costruire e denuncia di inizio attività, mi pare che tutto possa
ridursi alla maggiore rapidità di realizzazione della costruzione ricorrendo
alla denuncia di inizio attività. Avendo comunque ben presente che si deve
trattare di costruzione che, risultando in tutto conforme agli strumenti
urbanistici, qualora si fosse optato per il permesso di costruire, quest’ultimo
avrebbe dovuto comunque essere rilasciato. Tutto pertanto si riduce ai tempi
del meccanismo abilitativo.
Può peraltro accadere che la costruzione sia
avvenuta con la denuncia di inizio attività irregolarmente utilizzata, vale a
dire in contrasto con gli strumenti urbanistici: fidando ad esempio nel mancato
controllo della pubblica Amministrazione, oppure sulla base di relazioni
tecniche false o reticenti. Nessun dubbio che in tal caso sarà sempre
possibile, anche ex post, dimostrare la cattiva utilizzazione dello
strumento della denuncia di inizio attività e pertanto agire per la demolizione
dell’opera.
Pertanto il vero problema, soprattutto ai fini della
commerciabilità della costruzione realizzata, non è tanto quello di disporre o
meno di una denuncia di inizio attività fungibile con il permesso di costruire,
quanto quello di sapere come concretamente, nell’atto di trasferimento del
fabbricato assentito con lo strumento della denuncia di inizio attività, questo
strumento vada menzionato.
In proposito il testo unico tace, perché menziona
soltanto il permesso di costruire come provvedimento di assentimento a regime.
Ma sarà necessario che, nell'opera di coordinamento che il Governo sarà
costretto a realizzare per coordinare testo unico e legge Lunardi, sia chiarito
come va indicata in atto la dichiarazione di inizio attività.