TESTO UNICO
SULL’EDILIZIA. PRIME RIFLESSIONI
Approvato
dalla Commissione Studi l’11 dicembre 2001
I. Generalità
1. Modalità del procedimento utilizzato e valore
delle singole norme
Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale unitamente al Decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378 e al
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379. La circostanza
esige una spiegazione.
Il meccanismo normativo posto in essere trova la sua
fonte nell’art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, che ha disegnato il seguente
schema operativo: un decreto legislativo individuante le disposizioni di legge
ancora in vigore; un regolamento individuante le norme delegificate aventi
stretta attinenza con un determinato procedimento amministrativo; infine un
testo unico comprensivo di entrambe le norme: quelle legislative conservate in
vigore e quelle delegificate tradotte in norme regolamentari.
Con questo complesso procedimento si è voluto
evitare che si prestassero a valutazioni disomogenee norme di valore primario e
norme di valore secondario (norme di legge e norme regolamentari). Il sistema
prevede che il testo unico le comprenda entrambe, con la precisa evidenziazione
che si tratta di norme di legge oppure di norme regolamentari.
Di più, il testo unico prevede un coordinamento
formale di tutte le norme, con un tessuto che abbia coerenza logica e che, ad
un tempo, individui le norme abrogate e le norme rimaste in vigore.
Questo risultato lo si è ottenuto sulla base
dell’art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, coordinata con l’art. 1 della
legge 21 novembre 2000, n. 340.
2. Sintesi del testo unico
Non va dimenticato che il testo unico costituisce
una sintesi di un complesso di valutazioni (leggi operanti, leggi da
delegificare, leggi da conservare, leggi da riorganizzare), concernenti norme
contenute nelle seguenti disposizioni legislative:
- legge 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. legge
urbanistica);
- legge 28 gennaio 1977, n. 10 (c.d. legge
Bucalossi);
- legge 28 febbraio 1985, n. 47 (legge sul condono
edilizio);
- decreto-legge 23 gennaio 1982, n 9, convertito con
legge 25 marzo 1982, n. 94 (che ha previsto per la prima volta la dichiarazione
inizio attività);
- decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito
con legge 4 dicembre 1993, n. 493.
Trattasi, come ognun vede, di norme di stretta
competenza edilizia, non aventi cioè attinenza con il diritto urbanistico,
ancorché inserite in testi legislativi prevalentemente destinati a disciplinare
la materia urbanistica. Ed infatti non è senza motivo che il testo unico è
stato denominato come testo unico sull’edilizia, senza alcun riferimento alla
materia urbanistica.
Ed infatti la più recente dottrina non ha mancato di
sottolineare che con il testo unico, per la prima volta, il diritto edilizio,
finora relegato ad una posizione ancillare rispetto al diritto urbanistico, si
svincola da quest’ultimo, acquistando una sua autonoma collocazione nel
panorama legislativo (1).
Il testo unico ha una sua struttura organica,
ripartendosi nella Parte I, che concerne il vero e proprio diritto edilizio e
nella Parte II, concernente la normativa tecnica per l’edilizia (anche questa
ripartita in modo omogeneo).
La parte I che è quella che interessa soprattutto
gli operatori giuridici, ubbidisce ad una ripartizione razionale:
- norme iniziali, caratterizzate per la definizione
degli interventi edilizi e la previsione della struttura comunale che deve
governare il settore (sportello unico per l’edilizia) (Titolo I);
- norme attinenti ai titoli abilitativi (Titolo II),
fra le quali spiccano quelle concernenti il permesso di costruire (Capo II,
anch’esso distribuito in: a) norme
qualificatorie; b) contributo
concessorio; c) procedimento);
- norme attinenti all’agibilità degli edifici
(Titolo III);
- norme attinenti alla vigilanza e alle sanzioni
(Titolo IV).
In definitiva, il testo unico riprende in esame
tutta la normativa edilizia, finora sparsa in numerose leggi, spesso spezzoni
di norme diverse, e la ricompone in modo appropriato, nella sostanza
conservando larghi aspetti della legge Bucalossi e della legge sul condono
edilizio, ricomponendole in un quadro più ampio e addivenendo alle seguenti
puntualizzazioni.
3. Modificazioni maggiori rispetto al passato
Le modificazioni di maggiore interesse possono
essere così sintetizzate.
a)
Provvedimenti abilitativi. La normativa parte dal basso, facendo chiarezza sulla casistica dei
vari interventi edilizi, offrendone la definizione ed arricchendo questa
definizione, ai fini di un migliore chiarimento, con una casistica
esemplificativa.
Si riprende, in questo modo, il discorso già
iniziato con la legge 457 del 1978, la quale all’art. 31 già stabiliva la
definizione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Questa definizione contenuta nella legge 457 del 1978 viene sostanzialmente
mantenuta nel testo unico, ove, per la prima volta, viene indicata la definizione
di un nuovo intervento edilizio, quello dell’ "intervento di nuova
costruzione", molto importante, come si vedrà appena appresso, ai fini
della commerciabilità dei fabbricati.
Una volta individuata la tipologia degli interventi
edilizi, si passa all’indicazione dei provvedimenti abilitativi che li
riguardano, individuati attraverso una tripartizione:
a) interventi edilizi che non
richiedono alcun provvedimento;
b) interventi edilizi che
richiedono il permesso di costruire;
c) interventi edilizi che
richiedono la denuncia di inizio attività.
Quale è la novità rispetto al passato?
Le opere che non richiedono alcun provvedimento
(l’edilizia libera) sono ora indicate in apposito articolo (art. 6), che vi
include gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi per eliminare
le barriere architettoniche, le opere temporanee per la ricerca nel sottosuolo.
In precedenza gli interventi edilizi che non richiedevano alcun provvedimento
abilitativo erano disciplinati nell'art. 26 della legge 47 del 1985, che li
qualificava come "opere interne".
La concessione edilizia viene ormai definita come
permesso di costruire, scelta terminologica suggerita dal Consiglio di Stato (2) per rendere l’espressione in
sintonia con quanto aveva precisato la Corte costituzionale a proposito della
legge Bucalossi (3): lo ius aedificandi non discende
dall’autorità pubblica che lo concede, ma è connaturato con il diritto di
proprietà del singolo, il quale peraltro può esercitarlo solo salvaguardando i
limiti imposti dal legislatore per assecondare quella che viene definita come
funzione sociale della proprietà.
L’istituto della denuncia di inizio di attività o
autodenuncia (la c.d. DIA) nasce, con attinenza al settore edilizio, con il
D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493; ma
da strumento eccezionale rispetto alla concessione edilizia, viene fatto
assurgere, con il testo unico, a strumento concorrente e di pari dignità con il
permesso di costruire, delimitato in stretta correlazione con il tipo di attività
costruttiva.
Fra i due titoli di abilitazione vi è peraltro un
rapporto tale da far ritenere che si sia verificata una sorta di inversione di
tendenza rispetto al passato. Nel passato, con la legge Bucalossi, la
concessione edilizia veniva individuata come lo strumento abilitativo
principale, che coinvolgeva l’attività costruttiva sostanzialmente senza alcun
limite: la legge parlava di "ogni attività comportante trasformazione
edilizia del territorio" e concludeva con la frase: "la esecuzione
delle opere è subordinata a concessione" (art. 1 legge n. 10 del 1977).
Soltanto in seguito questo ampio quadro di
interventi edilizi per il quale occorreva la concessione edilizia inizia a
sfaldarsi: in un primo tempo prevedendosi l’autorizzazione per le manutenzioni
straordinarie (con la legge 5 agosto 1978, n. 457) e per il restauro e il
risanamento conservativo (con il DL. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con L.
25 marzo 1982, n. 94); in un secondo tempo prevedendosi la denuncia di inizio
attività (con il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con L. 4 dicembre
1993, n. 493, ulteriormente ampliato con la legge n. 662 del 1996).
In questo modo, incamminata sulla strada di un
naturale esaurimento l’autorizzazione edilizia, per effetto dell’introduzione
nell’ordinamento giuridico del meccanismo della denuncia di inizio attività (la
dottrina infatti (4) riteneva
fungibili tra loro denuncia di inizio attività e autorizzazione) i due
strumenti abilitativi a regime potevano così riassumersi: la concessione
edilizia in linea di principio; la denuncia di inizio attività in via di
eccezione. Ed infatti mentre la legge non stabiliva i singoli interventi
edilizi assentiti con la concessione, si limitava a prevedere i casi
eccezionali (prevalentemente consistenti in interventi edilizi di minore
portata) per i quali la concessione non era necessaria, ma occorreva la
denuncia di inizio attività.
Con il testo unico, si ripete, si verifica una sorta
di inversione di tendenza: gli interventi edilizi che richiedono il permesso di
costruire sono stabiliti in modo tassativo (non più in via generica); tutti gli
altri interventi edilizi richiedono la denuncia di inizio attività.
L’avere indicato espressamente in che cosa si
sostanzia l’intervento edilizio di nuova costruzione, l’avere indicato che esso
richiede il permesso di costruire, l’avere infine stabilito la nullità
dell’atto se per autocertificazione della parte non sono indicati gli estremi
del permesso di costruire, dovrebbero rendere più chiara e definibile la
materia della commerciabilità degli edifici.
In questo modo si ha uno stretto rapporto di
identificazione tra il tipo di intervento edilizio e il tipo di strumento
abilitativo, perché viene d’un sol colpo spazzata via la minutaglia degli
interventi assentibili con la denuncia di inizio attività, che anche ad una
lettura superficiale appariva caratterizzata da un’elencazione improvvisata.
Va sottolineato anche un altro punto. La denuncia di
inizio attività era già prevista dalla legge 662 del 1996 come strumento per le
varianti a concessione edilizia già rilasciata che non incidessero sui
parametri urbanistici e sulle volumetrie. Il testo unico conferma questa
disposizione, ma aggiunge altra norma per la quale, nel caso di variante, la
denuncia di inizio attività costituisce "parte integrante del procedimento
relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale" (art. 22,
2° comma T.U.). Per effetto di questa norma, in sostanza, permesso di costruire
e denuncia di inizio attività si saldano insieme e formano un tutt’uno, ma
evidentemente ciò varrà soltanto ai fini del completamento, sul piano
prettamente amministrativo, del provvedimento principale, non ai fini della
commerciabilità, per la quale ultima occorrerà tener conto soltanto del
permesso di costruire.
b)
Soppressione della commissione edilizia. La commissione edilizia era ritenuta
organismo consultivo di carattere tecnico che trovava la sua fonte nell’art.
33, n. 1 della legge urbanistica (legge n. 1150 del 1942), che ne imponeva
l’istituzione da parte del regolamento edilizio del quale ogni Comune doveva
dotarsi.
La commissione edilizia esprimeva pareri
obbligatori, ancorché non vincolanti, e per un certo periodo la comunicazione
di questo parere all’interessato equivaleva, per la giurisprudenza, ad un sostanziale
provvedimento di assentimento (5).
Poi si inizia a ridurre la portata di questa comunicazione del parere della
commissione edilizia allorquando detto parere risultasse condizionato
all’avveramento di determinate attività poste a carico del richiedente (6). E ancora in seguito senza
specifico riferimento a determinate condizioni (7).
Finché si è pervenuti a negare del tutto
l’assimilazione tra parere della commissione edilizia e concessione edilizia (8).
Certamente la commissione edilizia, costituendo
passaggio obbligato della procedura per il rilascio del provvedimento
abilitativo, costituiva un intralcio alla speditezza della procedura. E non
poteva porsi in discussione la forte valenza del suo contenuto, dato che essa
finiva per costituire la vera valutazione tecnica dell’assentibilità dell’opera
programmata, tenuto conto di tutta la normativa urbanistica che vi si riferiva.
La soppressione della commissione edilizia era
peraltro auspicata per corrispondere a quel processo di distinzione tra competenze
degli organi politici e competenze degli organi amministrativi che aveva
contrassegnato l’ultimo periodo della produzione legislativa, considerato che
la commissione edilizia risultava in larga misura costituita da componenti del
consiglio comunale.
Nel testo unico la commissione edilizia non è in
linea di principio prevista, ma la sua eventuale istituzione viene lasciata
alla discrezione di ogni Comune, peraltro con l’indicazione precisa degli
interventi da sottoporre al suo preventivo parere. Infatti la norma (art. 4, 2°
comma T.U.) non sopprime espressamente la commissione edilizia, ma si limita a
stabilire che nel caso in cui il Comune intenda istituire la commissione
edilizia, il regolamento deve indicare gli interventi sottoposti al suo preventivo
parere.
In questo modo: a)
l’istituzione della commissione edilizia diviene facoltativa; b) ove prevista, essa non può
interloquire su tutto, ma soltanto su fattispecie espressamente previste.
c) Sportello
unico. Lo
sportello unico (art. 5 T.U.) rappresenta una struttura organizzativa interna
del Comune, nella quale si assommano tutte le competenze in materia edilizia,
dal ricevimento delle domande, all’emanazione dei provvedimenti, alla
sollecitazione delle altre autorità al rilascio di pareri (vincoli artistici,
ambientali, idrogeologici, sanitari, sismici, etc.).
Trattasi certamente di uno strumento che, dal punto
di vista del cittadino, semplifica il rapporto con la pubblica amministrazione
e, dal punto di vista di quest’ultima, crea un’indubbia specializzazione, che è
motivo di produttività e di snellezza burocratica.
d) Certificato
di agibilità.
Il termine "certificato di agibilità" è stato utilizzato come termine
onnicomprensivo, riferibile sia al vecchio certificato di abitabilità (che
valeva per le costruzioni destinate ad abitazione), che al vecchio certificato
di agibilità (che valeva per le unità immobiliari diverse dalle abitazioni).
Ma, a parte questa distinzione, in passato con il
termine certificato di abitabilità si indicava anche l’attitudine dell’immobile
alle specifiche destinazioni d’uso, mentre con il termine certificato di
agibilità si indicava l’attitudine dell’immobile alla stabilità e alla
sicurezza. Proprio ad evitare questa dissonanza di funzione legata al termine,
allo scopo di semplificare e di ridurre ad unità la portata del certificato in
discorso, il legislatore ha scelto il termine "certificato di
agibilità".
Le norme che prevedono il certificato di agibilità
(artt. 24 e segg. del testo unico) nella sostanza riproducono la normativa
esistente e si limitano ad occuparsi del procedimento, dell’individuazione del
soggetto tenuto a richiedere il certificato, degli scopi del certificato:
attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico.
Il testo unico ha il vantaggio di avere coordinato
in pochi articoli la sparsa normativa in tema di certificato di agibilità, ma
non reca una riga sull’incidenza di questo documento in ordine alla
contrattazione. L’unico chiarimento, sul piano delle sanzioni, appare quello
concernente la definitiva e chiara degradazione della vecchia sanzione penale a
sanzione amministrativa.
In proposito in passato si discuteva prevalentemente
sul punto se il reato previsto dall’art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265 che costituiva la norma originaria prevedente il certificato di
abitabilità, fosse venuto meno, per effetto dell’abrogazione del primo comma
dell’art. 221 operata dall’art. 5 del D.P.R. n. 425 del 1994.
In merito la Cassazione penale, dopo alcune timide
incertezze (9), aveva imboccato la
strada di ritenere tuttora esistente il reato già disciplinato dall’art. 221
predetto, sulla base della considerazione che l’abrogazione prevista da citato
D.P.R. n. 425 non riguardava gli elementi costitutivi del reato di abitazione
dell’alloggio senza certificato di abitabilità, bensì incideva soltanto sulla
fase procedimentale necessaria per ottenere detto certificato (10).
L'incertezza interpretativa può ritenersi ormai
definitivamente risolta dall’art. 24, 3° comma del testo unico, per il quale la
mancata presentazione della domanda intesa a chiedere il rilascio del
certificato di agibilità comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da lire quindicimila a lire novecentomila.
I riflessi che la compravendita di alloggio privo
del certificato di abitabilità ha sugli effetti del contratto posto in essere
sono stati oggetto di una nutrita giurisprudenza pervenuta in Cassazione, la
quale peraltro appare abbastanza disorientata nelle conclusioni, forse in
stretta correlazione con la diversità fattuale delle fattispecie concrete
portate alla sua attenzione.
Su un punto, peraltro, la giurisprudenza appare
concorde: nell’affermazione che se le parti non hanno fissato alcuna clausola
pattizia atta a stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l’obbligo di
curare l’ottenimento del certificato di abitabilità, l’obbligo di consegnare il
certificato di abitabilità esiste in capo all’alienante. Detto in altre parole,
nel silenzio pattizio, l’obbligo sorge in capo al venditore (11).
Le parti possono peraltro convenire che sia
l’acquirente ad assumere l’impegno di richiedere il certificato di abitabilità
ed adoperarsi per conseguirlo. In tal caso l’alienante non ne risponde. E’
stato infatti chiarito che le parti possono consensualmente accettare di
negoziare il bene senza allegazione del certificato di abitabilità, perché la
consegna di un appartamento in assenza del predetto certificato può soddisfare
notevoli interessi dell’acquirente (12).
Su un altro punto la Cassazione ha acquisito
sufficiente concordia: nell’affermare che il mancato rilascio del certificato
di abitabilità si sostanzia in un inadempimento del contratto posto in essere,
che determina le ordinarie conseguenze sanzionatorie: azione di adempimento o
azione di risoluzione, accompagnate dal risarcimento danni (13).
Quanto alle implicazioni di questa tematica sul
comportamento professionale del notaio, si ricorda che la Cassazione ha
affermato che "il notaio, il quale non sia stato esonerato dalle parti
dall'obbligo di assicurare utilmente gli effetti del negozio che è stato
chiamato a stipulare, è tenuto, secondo le specifiche norme della legge
professionale che gli impongono di non formare atti invalidi, ad assicurarsi
circa l'esistenza di tutte le condizioni necessarie a garantire ai contraenti
l'esatta produzione di tutti gli effetti giuridici che essi si propongono di
conseguire"; e che pertanto "deve considerarsi legittimo il rifiuto
del notaio di stipulare un atto di compravendita immobiliare qualora manchi il
certificato di abitabilità dell'immobile; in quanto questa è un requisito
sostanziale della cosa da trasferirsi, incidente sulla prestazione oggettiva
del negozio" (14).
Si intuisce come in questo modo la Cassazione finisca
per confondere attività funzionale del notaio (che comporta come barriera
invalicabile l’art. 28, n. 1 legge notarile) e attività professionale del
notaio (che deve prestare tutto il suo bagaglio di cognizioni
tecnico-giuridiche per soddisfare senza intoppi e senza vizi negoziali o
incertezze l’intento negoziale delle parti). Solo un atto invalido in modo
pieno determina la violazione dell’art. 28, n. 1 legge notarile, dopo il
recente mutamento d’indirizzo della Cassazione (15), mentre la semplice annullabilità o l’inefficacia, e quindi i
vizi che determinano queste conseguenze sanzionatorie, non debbono impedire al
notaio di ricevere l’atto, ma gli impongono solo una preventiva informazione
delle parti perché valutino se rientra nel loro interesse stipulare l’atto
anche in presenza di detti vizi.
In definitiva, il certificato di agibilità
(analogamente a quanto accadeva in passato per il certificato di abitabilità)
non influisce sotto alcun profilo sulla validità dell'atto posto in essere.
Esso può avere riflessi sulla responsabilità contrattuale dei contraenti tra
loro, a seconda che non se ne faccia menzione in atto (in tal caso
responsabilità per danni del dante causa) o che sia individuato tra i
contraenti il soggetto tenuto ad acquisire la prescritta documentazione (che in
tal caso ne risponderà contrattualmente).
4. Rapporti tra testo unico e legge 47 del 1985
La legge n. 47 del 1985 era strutturata in modo da
ricomprendere una duplice serie di norme: una prima serie (capo I) attinente al
controllo dell’attività urbanistico-edilizia e alle relative sanzioni; una
seconda serie (capo IV) attinente al procedimento di sanatoria. La prima serie
di norme (capo I) è stata tutta inserita nel testo unico e contestualmente sono
state abrogate, a partire dalla data di entrata in vigore del testo unico (16), le corrispondenti norme della
legge 47. La seconda serie di norme (capo IV), tutta incentrata nel
procedimento di sanatoria, è stata mantenuta in vigore, trattandosi di una
serie destinata ad esaurirsi man mano che il fenomeno del condono edilizio avrà
definitivamente concluso il suo iter.
Dalla data di entrata in vigore del Testo Unico,
pertanto, occorrerà comparare entrambe le serie di norme: quella del testo
unico come normativa a regime, sostanzialmente modellata sulla stessa struttura
normativa prevista dalla legge 47 del 1985; quella sul condono edilizio come
normativa a esaurimento, continuando a fare riferimento agli art. 31 e segg.
della legge 47 del 1985, articoli, questi ultimi, che continueranno a disciplinare
tutte le fattispecie di sanatoria, sia per la fase amministrativa attinente al
procedimento di condono, sia per la fase negoziale attinente alla
commercializzazione dei fabbricati abusivi condonati.
Va menzionata, peraltro, una sorta di sfasatura
temporale in ordine al collegamento tra norma a regime e norma di sanatoria,
soprattutto in stretto riferimento alla commercializzazione dei fabbricati.
Si ricorderà che le norme concernenti questa
tematica erano l’art. 17 della legge 47 come norma a regime e l’art. 40 stessa
legge come norma eccezionale e provvisoria per gli edifici abusivi. Il rapporto
tra queste due norme era così strutturato:
a) l’art. 17 si applicava alla
commercializzazione di edifici la cui costruzione fosse iniziata dopo l’entrata
in vigore della legge 47: cioè dal 17 marzo 1985 in poi;
b) l’art. 40 non faceva
distinzioni e trovava applicazione sia per le costruzioni condonate che per
tutte le altre: infatti vi si parlava di "estremi della licenza o della
concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria". In
questo modo si poteva in teoria dubitare sulla ragion d’essere dell’art. 17
della legge 47, norma ripetitiva dell’art. 40, il quale ultimo peraltro finiva
per abbracciare tutta le gamma delle possibili situazioni. Per evitare di dover
ritenere inutile l’art. 17 si affermava che questa norma valesse per le nuove
costruzioni (iniziate dal 17 marzo 1985 in poi), mentre l’art. 40 valesse per
le vecchie costruzioni (iniziate cioè anteriormente alla predetta data).
In questo modo, nella sostanza, il coordinamento tra
le due norme veniva risolto alla luce della vetustà delle costruzioni: per le
nuove l’art 17, per le vecchie l’art. 40.
Riaperti i termini del secondo condono con il
decreto legge 26 luglio 1994, n. 468, la vetustà della costruzione non ha più
funzionato come unico elemento di differenziazione tra le due norme, perché
edifici costruiti successivamente al 17 marzo 1985 (che quindi avrebbero dovuto
essere disciplinati dall’art. 17 della legge), rientravano, ove abusivi, nel
secondo condono e quindi venivano disciplinati o dal solo art. 40, oppure
dall’art. 40 in collegamento con le norme successive (legge 724 del 1994 e
legge 662 del 1996).
Occorreva pertanto individuare un altro criterio
distintivo o quantomeno coordinare il criterio della vetustà della costruzione
con altro criterio di razionalità. Su questa base si poteva sostenere:
a) che tutte le costruzioni
regolarmente assentite dovessero essere disciplinate dall’art. 17 oppure
dall’art. 40 a seconda del tempo di costruzione;
b) che tutte le costruzioni
non regolarmente assentite ma condonate, oppure le costruzioni ante '67,
dovessero essere disciplinate dall’art. 40 e norme successive.
Il testo unico, non potendo delegificare la norma
contenuta nell’art. 17 della legge 47, trattandosi di norma non procedimentale,
si è limitato a riprodurla integralmente, senza dar modo di risolvere il
problema predetto.
Anche se, va detto di passaggio, trattasi di
problema che non pone complicazioni applicative, data la sostanziale
ripetitività tra le due norme considerate, per cui applicando l’una o l’altra
indifferentemente si rispetta sostanzialmente il dettato normativo.
Sempre su questo piano terminologico, malgrado
l'art. 46 testo unico parli di "permesso di costruire" per le
costruzioni iniziate dal 17 marzo 1985, non vi è alcun dubbio che dette
costruzioni avranno come titolo abilitativo la concessione edilizia dal 17
marzo 1985 alla data di entrata in vigore del Testo Unico. Data peraltro la
sostanziale assimilabilità dei due istituti, non appare dubbio che essi possano
essere qualificati (e conseguentemente inseriti in atto) indifferentemente
utilizzando l'uno o l'altro termine.
II. Fabbricati
1. Implicazioni sulla commercializzazione
Nella sostanza il testo unico, ai fini della
commerciabilità dei fabbricati non sembra aver portato alcuna modifica di
rilievo.
Per i fabbricati le norme applicabili sono il
vecchio art. 17, divenuto art. 46 nel testo unico, e continua a trovare
applicazione l’art. 40 della legge 47 e norme successive, norme tutte rimaste
in vigore.
L’unico punto meritevole di attenzione è il
seguente: la norma contenuta nell’art. 46 testo unico richiede il
"permesso di costruire", per cui, facendo applicazione di questa
norma, occorrerebbe pretendere gli estremi di questo permesso, ai fini della
commerciabilità, tutte le volte che l’attività edilizia pretenda come titolo
abilitativo il permesso di costruire. Nessun dubbio, infatti, che la risposta
esatta debba ritenersi quella affermativa allorquando si tratti di attività
edilizia qualificabile come "intervento di nuova costruzione" (dato
l’art. 10, 1° comma del testo unico, che prevede il permesso di costruire per
gli "interventi di nuova costruzione").
Il dubbio potrebbe sorgere per gli "interventi
di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliare,
modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero
che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A comportino
mutamento di destinazione d’uso", interventi tutti che richiedono il
permesso di costruire (art. 10, 1° comma lettera c). Cioè per questi interventi
di ristrutturazione edilizia, richiedenti il permesso di costruire, considerato
che, ai sensi dell’art. 46 testo unico, ogni abitazione che preveda a monte il
permesso di costruire sembrerebbe richiedere, ai fini della commerciabilità, la
dichiarazione degli estremi di tale permesso, si potrebbe affermare che essi,
al pari degli interventi di nuova costruzione, rientrino nel disposto dell’art.
46 testo unico?
La risposta va data nettamente in senso negativo. In
primo luogo non va dimenticato che anche l'art. 17 della legge 47 prevedeva la
concessione ad edificare, comprensiva questa di tutta una serie di interventi
edilizi anche minori, ma era evidente che gli interventi edilizi successivi a
quello di prima edificazione, ancorché per essi fosse necessaria la concessione
edilizia, erano estranei alla portata applicativa dell'art. 17.
Vale la pena di ricordare che il tenore letterale ed
il senso complessivo degli artt. 17 e 40 della legge 47 erano univocamente
indirizzati a stabilire la concessione edilizia (al singolare), titolo
abilitativo della realizzazione del manufatto, quale unico elemento
indispensabile per legittimare la valida circolazione giuridica dello stesso.
Questa conclusione circa l'ininfluenza, ai fini del
disposto dell'art. 17 della legge 47 del 1985, degli interventi edilizi non
primari, ancorché richiedenti la concessione edilizia, la si ricavava anche da
un'argomentazione sistematica e di collegamento tra più disposizioni della
stessa legge: infatti nella sua prima formulazione l'art. 17, 2° comma della
legge 47 sembrava richiamarsi a più ipotesi di abusivismo dipendenti dalla
mancanza di concessione e assoggettati alla sanzione pecuniaria (17); con la legge di conversione del
decreto legge n. 146 del1985 (legge 21 giugno 1985, n. 298), la norma fu in
parte modificata, prevedendosi soltanto "il caso in cui sia prevista ai
sensi dell'articolo 11 l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria,
etc.". In questo modo il riferimento veniva effettuato esclusivamente
all'art. 11 della legge 47, il quale articolo, stabilendo l'annullamento della
concessione con l'applicazione di una sanzione pecuniaria, chiaramente faceva
riferimento soltanto all'attività edilizia assentibile con concessione. Dal che
la conclusione che il primo comma dell'art. 17 della legge 47 intendesse fare
riferimento solo alla commercializzazione di unità immobiliari richiedenti la
prima concessione.
Alla base della conclusione in discorso vi era la
seguente riflessione sostanziale: esservi una certa congruenza nel pretendere
soltanto la concessione iniziale, cioè quella di prima edificazione, perché la
sua mancanza determina la sanzione amministrativa della demolizione del bene;
quindi, si concludeva, ai fini della commercializzazione interessa che il bene
sia negoziato con riferimento alla concessione o licenza iniziale, senza alcun
riferimento a concessioni parziali o ad autorizzazioni successive (18).
Che questa fosse l'esatta conclusione cui pervenire
lo si poteva agevolmente ricavare anche dalla legge n. 662 del 1996, la quale,
nel riscrivere le modalità redazionali degli atti concernenti beni assoggettati
a condono edilizio, faceva riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati
"costruiti senza concessione edilizia", con chiaro richiamo all'abuso
primario o di prima edificazione.
Il rinvio a quest'ultima disposizione contenuta
nella legge 662 del 1996, la cui vigenza è espressamente prevista dal testo
unico, appare in ogni caso decisiva, trattandosi di disposizione espressa in
termini generali e tale da risolvere ogni dubbio circa la identificazione e
l'incidenza dell'abusivismo edilizio sul commercio giuridico dei fabbricati.
Deve pertanto ritenersi quanto segue: perché si
abbia nullità ai sensi dell'art. 46 del testo unico (e quindi perché si abbiano
problemi di commerciabilità) occorre la presenza di un duplice requisito: a) che l'opera realizzata rappresenti
un'unità immobiliare ben definita ed identificata; b) che il bene non sia stato assentito con provvedimento del Comune
di prima edificazione (con conseguente ininfluenza di attività di
ristrutturazione su un bene regolarmente assentito in precedenza).
2. Tipologia negoziale
L'art. 46 del Testo Unico non fa che richiamarsi a
quello che già era desumibile dall’art. 17 della legge 47 del 1985, quanto: a) alla tipologia degli atti compresi
nella norma; b) agli atti
espressamente esclusi dalla norma stessa; c)
agli atti esclusi, ancorché non in modo espresso, perché contrastanti con la
tipologia di atti inclusi nella norma stessa.
Deve pertanto trattarsi:
- di atti inter
vivos;
- di atti costitutivi o traslativi di diritti reali
o aventi contenuto divisorio.
Il tutto con:
- esclusione definitiva degli atti costitutivi o
modificativi di diritti reali di garanzia o di servitù;
- esclusione provvisoria degli atti derivanti da
procedure esecutive individuali o concorsuali.
Resta peraltro estraneo alla fattispecie normativa
in discorso il contratto preliminare, salva l’ipotesi che si instauri azione
giudiziale per la conclusione del contratto definitivo ex art. 2932 c.c.
Ed evidentemente andrebbero qui ripetuti tutti i
discorsi già sviluppati in dottrina in ordine:
- al contratto di vendita con riserva di proprietà
(cui si ritiene debba essere applicato l’art. 46, trattandosi di negozio a
formazione progressiva negli effetti, ma destinato comunque a produrre effetti
reali col semplice adempimento degli effetti negoziali assunti);
- all’acquisto per accessione (per il quale
l’inapplicabilità della norma deriva dal fatto che essa concerne solo gli atti
a titolo derivativo e non quelli a titolo originario);
- alla costituzione di fondo patrimoniale (per il
quale l’inapplicabilità della norma deriva dall’eventualità che con il fondo si
sia voluto soltanto creare il vincolo reale a favore della famiglia, senza
alcun trasferimento di diritto reale sul bene);
- alla vendita di cosa altrui (per la quale
l’applicabilità della norma viene fatta derivare dal fatto che essa norma trova
applicazione non nel monumento in cui viene trasferito il diritto reale, bensì
nel momento in cui viene posto in essere un atto destinato a trasferire il
diritto reale).
3. Documentazione negoziale
L’art. 46 stabilisce la nullità dell’atto ove dallo
stesso non risulti "per dichiarazione dell’alienante gli estremi del
permesso di costruire o del permesso in sanatoria".
L’articolo recita che la dichiarazione "deve
risultare dall’atto" e prevede, al pari degli artt. 17 e 40 della legge 47
del 1985, la certificazione di parte come strumento alternativo alla
documentazione del comune: il tutto allo scopo di conformare il bene negoziato
sul piano urbanistico, cioè allo scopo di dare all’oggetto negoziato quel
crisma di idoneità urbanistica che giustifica la sua negoziazione. Si è detto
altra volta che "l’invalidità negoziale concernente bene abusivo non
condonato nasce dall’esigenza di attribuire al bene assentito o sanato la
qualificazione di bene in regola con la normativa urbanistico-edilizia e
pertanto di bene degno di essere ritenuto meritevole di tutela" e che
"l’alloggio non assentito o non sanato non è un alloggio degno di questo
nome, ma soltanto un ammasso di calce, di ferro, di legno, di cemento" (19).
Disponendo le prescrizioni previste dall’art. 46 del
testo unico, il legislatore non ha voluto tanto garantire l’interesse del
singolo acquirente del bene, quanto garantire che il bene-costruzione o il
bene-manufatto abbia una determinata conformazione urbanistica e con ciò si
spiega la sanzione così forte della nullità, sanzione appunto intesa a
soddisfare l’interesse generale che questi beni siano commercializzati soltanto
se idonei sul piano urbanistico ad essere ritenuti beni abitabili.
Per la verità l’articolo 46 parla di
"dichiarazione dell’alienante", presumibilmente individuando nel
soggetto più informato (il proprietario del bene alienato) la persona più
adatta ad effettuare la dichiarazione avente attinenza con l’unità immobiliare
negoziata. Ma non sembra che questa sia l’unica soluzione possibile.
Intanto l’espressione "dichiarazione
dell’alienante" non può essere interpretata in modo rigoroso, specie
considerando che il negozio posto in essere potrebbe consistere in un atto di
divisione, nel qual caso non esiste un soggetto alienante, ma semmai un
soggetto condividente. Infatti, in modo più preciso, l’art. 30, commi 3° e 4°
del testo unico, a proposito della commercializzazione dei terreni, parla
rispettivamente di dichiarazione di vigenza e di dichiarazione sostitutiva del
certificato di destinazione urbanistica non rilasciato dal Comune per inerzia,
con l’espressione, riferita al soggetto che deve emettere la dichiarazione,
"dell’alienante o di uno dei condividenti".
Poiché l’interesse protetto non è l’interesse di parte,
bensì un interesse generale che va ben oltre l’interesse dei contraenti,
apparirebbe incongruo affermare che soltanto una delle parti contrattuali sia
tenuta ad effettuare la dichiarazione, sembrando più razionale stabilirla a
carico indifferentemente dell'uno o dell'altro contraente.
L’individuazione del soggetto tenuto alla
dichiarazione ha fatto concentrare l’attenzione sui negozi a formazione
progressiva e in particolare sulla donazione per atti separati.
La donazione può infatti assumere la configurazione
di negozio a formazione progressiva qualora l’atto di disposizione del donante
sia disgiunto dall’accettazione, potendo questa intervenire a distanza di tempo
e perfezionandosi in tal caso l’atto con la notificazione dell’accettazione
stessa al donante (art. 782, 2° comma c.c.). Infatti a norma dell’art. 782, 2°
comma cod. civ. l’accettazione della donazione, ove fatta con atto pubblico
posteriore, è idonea a determinare il perfezionamento del contratto solo con la
notificazione al donante dell’atto di accettazione (20).
Quanto affermato più sopra in relazione al tipo
d’interesse protetto porta alla conclusione che l’interesse protetto inerisce
al bene, che si vuole garantire nella sua commerciabilità, inerenza che, una
volta esistente, non viene a perdere la sua ragion d’essere se la dichiarazione
di parte sia presentata prima o dopo, purché afferente al bene negoziato.
Insomma, la legge può essere applicata in qualunque momento dell’iter formativo
del negozio.
D’altro canto, solo sulla base di eccessivo
formalismo si potrebbe affermare che un'attestazione presentata al momento
della dichiarazione di donazione non possa valere anche ai fini della
dichiarazione di accettazione.
In conclusione la certificazione prevista prima
dall’art. 17 della legge 47 ed ora dall’art. 46 del testo unico sull’edilizia,
può essere indifferentemente effettuata al momento della dichiarazione di
donazione (da parte del donante) o al momento dell’accettazione (da parte del
donante o dell’accettante): in entrambi i casi l’intero atto di donazione deve
ritenersi ossequiente in pieno al disposto della legge.
4. Commerciabilità e vincoli
L’art. 46 del testo unico, conformemente all’art. 17
della legge 47, non si preoccupa di inserire nella documentazione necessaria ai
fini della commerciabilità della costruzione, il parere sui vincoli previsti
dall'art. 32, 3° comma della legge 47, mentre la tematica dei vincoli è
prevista come indispensabile, ai fini della validità del negozio concernente la
costruzione, per la commerciabilità dei beni assoggettati alla procedura di
sanatoria disciplinata dagli artt. 31 e ss. della legge 47 del 1985.
Si comprende perché il testo unico, che non si
occupa più del procedimento di sanatoria, ma esclusivamente dell’attività
edilizia a regime, non contenga più norme che determinino l’interferenza dei
vincoli sulla commerciabilità delle unità immobiliari. Infatti il parere sui
vincoli, nella fase fisiologica dell’edilizia, deve precedere il permesso di
costruire e condizionarne gli effetti.
Il vincolo, infatti, oltre che sull’opera abusiva,
incide anche sul procedimento inteso ad assentire la prima costruzione.
L’esistenza del vincolo infatti condiziona sempre il provvedimento di
assentimento iniziale della costruzione, nel senso che la mancanza del parere,
oppure il parere negativo sul vincolo, impedisce al Comune di rilasciare il
provvedimento richiesto traducendosi il difetto, secondo alcuni nel vizio di
annullabilità del provvedimento di assentimento, secondo altri nel vizio
d’inefficacia di esso (21).
Poiché il testo unico si preoccupa solo di
disciplinare la negoziazione dei beni sulla base di un permesso di costruire
esistente, oppure sulla base di un permesso in sanatoria definito come
accertamento di conformità (c.d. sanatoria a regime) ma esistente prima
dell’atto, non vi è alcun dubbio che entrambi questi provvedimenti
presuppongono l’esistenza di un parere positivo dell’autorità preposta al
vincolo. Conseguentemente il parere sul vincolo non potrà più avere, come
invece aveva nel procedimento di condono, una rilevanza documentale autonoma
nella fase di negoziazione del bene.
Può peraltro accadere che il permesso di costruire
sia rilasciato malgrado l'inesistenza di un parere sul vincolo, parere invece
necessario. La situazione più frequente che può verificarsi può essere quella
dell'ufficio comunale che rilasci il permesso di costruire disconoscendo in
piena buona fede l'esistenza del vincolo.
Che accade in tal caso? Non vi è alcun dubbio che se
le parti asseriscono l'esistenza del permesso di costruire, l'atto può essere
ricevuto. Ma non vi è altrettanto dubbio che il bene è pur sempre a rischio,
perché il permesso di costruire rilasciato senza parere sul vincolo può in
futuro essere impugnato, traducendosi la violazione della norma in un vizio
urbanistico del bene, che potrebbe avere determinate conseguenze negative.
Pertanto l'unica conclusione potrebbe essere quella del notaio che manifesta
alle parti il problema, invitandole a rinviare l'atto, fermo restando che se le
parti insistono e si assumono tutta la responsabilità della situazione l'atto
va stipulato.
Detto in altre parole: nella fattispecie non vi sono
ostacoli alla commerciabilità del bene, ma soltanto vizi oggettivi del bene,
che possono influire sulla responsabilità delle parti in ordine agli effetti
del contratto posto in essere. E di tutto ciò un notaio attento deve dare
informazione.
5. Atto di conferma
L’art. 46 del testo unico, in perfetta conformità
con quanto disponeva l’art. 17 della legge 47 e in piena consonanza con quanto
continua a disporre l’art. 40 stessa legge, stabilisce il c.d. "atto di
conferma". Nella sostanza la norma può essere così sintetizzata: se la
mancata indicazione nell’atto dei documenti necessari ai fini della validità
del negozio posto in essere non è dovuta all’effettiva inesistenza della
documentazione richiesta (se, cioè, i documenti esistevano, ma nell’atto non
sono stati dichiarati) l’atto nullo può essere confermato mediante atto
successivo che abbia la stessa forma del precedente e contenente l’omessa
documentazione, a cura anche di una sola delle parti contraenti.
Del resto è stato altra volta chiarito che questa
norma si preoccupa di ovviare ad errore o dimenticanza in sede di stipula
dell’atto precedente ed ha di mira la corretta circolazione del bene (22).
Si verifica, insomma, una dissociazione concettuale
tra regolarità dell’oggetto e regolarità della strumentazione negoziale
utilizzata: l’irregolarità del primo non determina la necessaria irregolarità
del secondo, e l’irregolarità del secondo non viene automaticamente superata
dalla regolarità del primo. Ciò significa che, a fronte di un manufatto
abusivo, per il quale peraltro esistono le indicazioni documentali richieste
dalla legge, occorre concludere che, almeno in prima battuta, cioè fino al
momento in cui sia dimostrata la falsità della dichiarazione di parte, l'atto
posto in essere avente per oggetto detto manufatto deve ritenersi valido. Ma in
modo più consistente ciò significa che l'atto posto in essere è nullo, per
carenza della documentazione di legge, ancorché si tratti di bene legittimo sul
piano della regolarità urbanistica e comunque di bene assentito dalla pubblica
Amministrazione.
Di recente la Cassazione ha portato la sua
attenzione sull’atto di conferma, stabilendo che secondo la legge sul condono
edilizio "l’irregolarità del bene non rileva di per sé, ma solo in quanto
preclude la conferma dell’atto. Simmetricamente, la regolarità del bene sotto
il profilo urbanistico non rileva in sé, ma solo in quanto consente la conferma
dell’atto" (23).
Letta a sé, avulsa dal resto, questa affermazione
sembrerebbe avallare l’opinione che la regolarità formale del bene sia un
interesse che vive di luce riflessa derivata dall’atto di conferma. E se fosse
questa l’esatta conclusione, essa apparirebbe del tutto anomala nel nostro
ordinamento, perché non si può attribuire ad un atto di conferma, strumento
residuale di tutta eccezionalità, il compito precipuo di disegnare il connotato
essenziale dell’interesse protetto da una norma determinata.
Quello che conta, infatti, al di là
dell’imprecisione lessicale desumibile dalla motivazione della sentenza in
rassegna, è l’affermazione sostanziale della Suprema Corte (questa sì corretta)
che il meccanismo tracciato dal legislatore (nullità – atto di conferma)
dimostra che suo precipuo intento è stato quello di valutare la concreta ed
oggettiva esistenza dell’interesse protetto: se la regolarità urbanistica del
bene esiste, la nullità per la sua mancata indicazione in atto non costituisce
vizio definitivo, ma vizio provvisorio, sanabile con l’atto di conferma, e ciò
basta per far ritenere la nullità vizio formale e non già vizio sostanziale.
Il problema della differenza tra atto di conferma ed
atto di convalida è stato esaminato dalla dottrina prevalentemente in
correlazione con il combinato disposto degli artt. 590, 799, e 1423 codice
civile e parte della dottrina perviene alla conclusione, per quanto può
interessare il nostro caso, che nella conferma gli effetti dipendono dall'atto
di conferma, mentre nella convalida gli effetti dipendono dall'atto da
convalidare, il che porta alla conclusione che mentre l'atto di conferma può
essere, a seconda dei casi, ritenuto meritevole di pubblicità immobiliare, non
va invece necessariamente trascritto l'atto di convalida, operando, sul piano
degli effetti della pubblicità immobiliare, l'avvenuta precedente trascrizione
dell'atto convalidato e provvisoriamente invalido (24).
Ad evitare, peraltro, che la nullità dell'atto
precedente si perda nel nulla e ritenendo, quindi, più confacente alla sua
natura di atto nullo e quindi improduttivo di effetti nei confronti di
chiunque, non si può sostenere che la sua riviviscenza, per effetto dell'atto
di conferma, vada a detrimento dei terzi. Pertanto si condivide sul piano
sostanziale l'affermazione che la conferma determini la reviviscenza dell'atto
fra le parti, senza peraltro che ciò comporti danni per i terzi.
Alla luce della riflessione che precede si può
ritenere appagante l'affermazione che conferma ed atto nullo costituiscono una
fattispecie complessa e che gli effetti della trascrizione di entrambi gli atti
operano ex art. 2644 c.c. soltanto a
far data dalla trascrizione dell'atto di conferma, con priorità dell'acquisto
del terzo che abbia provveduto alla trascrizione del proprio acquisto prima
della trascrizione dell'atto di conferma (25).
Ma non va dimenticato che alcune conservatorie dei
registri immobiliari consentono che l'atto di conferma vada annotato a margine
della trascrizione dell'atto precedente; se si accoglie questa soluzione non vi
è alcun dubbio che, eseguita l'annotazione, le trascrizioni già compiute hanno
effetto secondo il loro ordine rispettivo, come recita l'art. 2655, 3° comma
c.c..
Come va strutturato l’atto di conferma? Insomma,
occorre o meno la dichiarazione espressa che si intende convalidare l’atto
nullo, come accadrebbe se a questa fattispecie venisse applicato l’art. 1444
c.c. sulla convalida del negozio annullabile (26)? Mi pare peraltro eccessivo porsi questo problema , perché
nella legge 47 siamo del tutto al di fuori della fattispecie di convalida del
negozio annullabile.
L’unico profilo della convalida del negozio
annullabile che potrebbe essere utilizzato è quello degli effetti della
convalida, che, saldandosi con il negozio annullabile, ma operativo, cancella ex tunc il difetto negoziale. Ma qui il
discorso è reso più semplice dal fatto che il negozio annullabile è un negozio
che nasce difettoso, ma che produce regolarmente tutti gli effetti di un
negozio valido. Pertanto, eliminando con la convalida il difetto negoziale
caratterizzato dal vizio di annullabilità, si elimina la possibilità di
aggredire il negozio rendendo operativo il vizio, ma nulla avviene in ordine
agli effetti negoziali, che continuano ad essere produttivi ex tunc, sin dall’inizio, come se il
vizio non esistesse, e fermo quanto si è sopra affermato sulla tutela dei
terzi.
6. Denuncia inizio attività e commerciabilità
L’art. 46 menziona soltanto il permesso di costruire
come ipotesi della quale tener conto ai fini della commerciabilità degli
edifici e pertanto se ne dovrebbe ricavare la conclusione che soltanto le
costruzioni che richiedono il permesso di costruire meritino attenzione ai fini
della nullità negoziale disciplinata dalla norma.
Peraltro non va dimenticato che l’art. 137 del testo
unico afferma espressamente che il secondo comma dell'art. 9 della legge 24
marzo 1989, n. 122 (c.d. legge Tognoli), è sostituito dal seguente:
"l'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta
a denuncia di inizio attività".
Ciò comporta che il c.d. parcheggio Tognoli, ai fini
della commerciabilità, ancorché debba andare di passo con l'unità abitativa cui
esso accede come pertinenza necessitata, va negoziato, pur trattandosi di unità
immobiliare nuova, con la denuncia di inizio attività. Trattasi certamente di
un'eccezione alla regola che per le singole unità immobiliari prevede il
permesso di costruire (27); ma,
ancorché si tratti di norma eccezionale, di essa va tenuto conto.
Si pone pertanto il problema di come correlare la
denuncia di inizio attività con l'art. 46 del testo unico, che prevede solo il
permesso di costruire. Evidentemente per analogia, riproducendo in atto (o, per
quanto sopra previsto, in allegato) per dichiarazione di parte, quanto serve ad
identificare gli estremi della denuncia di inizio attività (28).
Per individuare correttamente quali siano gli
elementi dei quali tener conto per comprovare l'esistenza della denuncia di
inizio attività si può fare riferimento all'art. 23, 5 comma del testo unico,
il quale dispone: "la sussistenza del titolo è provata con la copia della
denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della
denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione
del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente
necessari". Occorre peraltro precisare che questa documentazione non è
richiesta ai fini della commerciabilità, bensì ai fini amministrativi intesi a
comprovare (si pensi all'ipotesi di un controllo dell'autorità avvenuto in
loco) che effettivamente il procedimento di inizio attività è stato
regolarmente instaurato e portato a buon fine. Nel nostro caso, vale a dire ai
fini della commerciabilità, sul presupposto che è sufficiente la dichiarazione
di parte, per analogia con il permesso di costruire, occorrerà che la
dichiarazione attesti gli estremi della denuncia con le indicazioni della data
di trasmissione al Comune.
La denuncia di inizio attività è alternativa al
permesso di costruire e quindi, ai fini della commerciabilità, sembra
necessario riconoscere a questo strumento pari dignità. Se per il permesso di
costruire la legge prescrive l'indicazione degli estremi del provvedimento, non
vi è motivo per ritenere che debba pretendersi, per l'analogo strumento della
denuncia di inizio attività, una documentazione più rigorosa.
D'altro canto non va dimenticato che in tutta questa
materia la falsità o meno della dichiarazione del privato non inciderà mai
sull'invalidità del negozio posto in essere, ma potrà determinare eventualmente
conseguenze sanzionatorie che tocchino il vizio oggettivo del bene, effetto del
vizio della procedura amministrativa instaurata, e che determineranno
conseguenze sanzionatorie nei confronti della pubblica amministrazione.
7. Giudizio di conformità
La soluzione, apparentemente di chiusura, cui si è
alla fine del punto 5 pervenuti, non deve far concludere che, chiusi ormai i
termini per il condono, si determinerà una gran massa di unità immobiliari
incommerciabili, dato che il fenomeno dell'abusivismo potrà purtroppo
continuare ad essere esercitato.
Vi è quella sorta di scialuppa di salvataggio
offerta dal legislatore con il c.d. accertamento di conformità, che sintetizza
con una formula, la norma contenuta nell'art. 36 del testo unico, interamente
riproduttiva della norma già contenuta nell'art. 13 della legge 47 del 1985.
Trattasi di uno strumento a regime, che per il vero
in costanza di legge 47, a procedimento di sanatoria aperto, non aveva dato
luogo a particolari discussioni. Ma è inevitabile affermare che, a condono
chiuso, sarà questo strumento cui sarà indispensabile ricorrere per superare
situazioni di incommerciabilità per la mancanza del permesso di costruire.
Sembra giunto pertanto il momento di dedicare una
particolare attenzione a questo meccanismo. Con questa norma la legge 47 ha
previsto una sorta di sanatoria a regime, che potremmo definire
"virtuosa". Si tratta di una sanatoria di abusi edilizi che può
intervenire senza limiti di tempo e senza limiti dimensionali dell’opera
abusiva realizzata, ma assoggettata ad un elemento rigoroso: l’opera eseguita
deve essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti. In tal caso il
contributo concessorio è stabilito in misura doppia a titolo di oblazione, ma
la dottrina precisa che corrisposto questo contributo non va versato il
contributo concessorio ordinario.
La norma recita testualmente (29), al primo comma: "In caso di interventi realizzati in
assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, fino alla scadenza
dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e
comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il
permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello
stesso, sia al momento della presentazione della domanda".
Il richiamo all'art. 31, 3° comma concerne la
fattispecie della costruzione priva di permesso di costruire o realizzata in
totale difformità dal permesso di costruire; il richiamo all'art. 33, 1° comma
attiene alla ristrutturazione edilizia realizzata con identica carenza di
provvedimento abilitativo; infine il richiamo all'art. 34, 1° comma concerne le
variazioni essenziali prive di provvedimento abilitativo. In tutti questi casi
vi è l'ordine di demolizione, che va eseguito entro un certo termine, trascorso
il quale provvede il Comune.
Il primo problema che pone la norma è il seguente:
essa norma trova applicazione soltanto se vi sia stata, da parte del Comune,
l'ingiunzione al privato di provvedere alla demolizione o alla rimozione
dell'opera abusiva, oppure anche nell'ipotesi che manchi del tutto un
provvedimento ingiuntivo da parte dell'ente locale? Si propende per questa
seconda soluzione, perché sarebbe del tutto incongruo che la legge consentisse
la sanatoria a regime soltanto quando la pubblica amministrazione abbia
constatato l'abusivismo e intenda eliminarlo con un provvedimento
amministrativo di rimozione e non lo prevedesse invece nel caso in cui il
Comune non si sia reso conto della realizzazione di un'opera abusiva, o, pur
resosene conto, non abbia ancora provveduto a disporre formalmente la
demolizione. Infatti se questa fosse la corretta interpretazione della norma,
una sanatoria, che rappresenta un vantaggio per il privato, non verrebbe
riconosciuta per un atteggiamento d'inerzia della pubblica amministrazione.
L'interpretazione corretta della norma appare invece
la seguente: la sanatoria è consentita fino al momento in cui non debba essere
eseguito un provvedimento comunale d'ingiunzione alla rimozione dell'opera, sia
che il provvedimento vi sia stato (ma non si sia ancora concluso il termine per
consentire al privato di provvedere alla demolizione), sia che il provvedimento
d'ingiunzione non sia stato ancora notificato.
Che sia questa l’interpretazione corretta della
norma lo si ricava anche dalla parte della disposizione per cui la richiesta di
sanatoria può essere presentata "comunque fino all’irrogazione delle
sanzioni amministrative", il che rende la sanatoria possibile per tutta la
fase d’inerzia della pubblica amministrazione nell’imposizione di queste
sanzioni.
Un secondo problema è il seguente: la sanatoria a
regime in discorso, se esistono le condizioni di legge, è un diritto
dell’interessato, oppure una facoltà dell’amministrazione? La risposta al
quesito è nel primo senso. La dottrina infatti è d’accordo nell’affermare che,
come costituiva un diritto dell’interessato ottenere la concessione edilizia,
così costituiva un suo diritto ottenere la concessione in sanatoria (30).
Pertanto l’espressione utilizzata dal legislatore
"possono ottenere il permesso in sanatoria" non significa che la
pubblica amministrazione ha il potere discrezionale di concedere o di negare
detto permesso, ma soltanto che la persona interessata ha la facoltà di
richiederlo, fermo restando che se è stata attivata l’istanza di sanatoria, ad
essa va data risposta in senso affermativo o in senso negativo, ma solo
motivando in base al contrasto o meno alla strumentazione urbanistica ed
edilizia (31).
In ordine alla persona legittimata a proporre
l’istanza di sanatoria, l’art. 36 del testo unico modifica in parte la norma
contenuta nell’art. 13 della legge 47 del 1985: quest’ultima menzionava
soltanto "il responsabile dell’abuso", per cui la dottrina si
interrogava sul dubbio se l’istanza di sanatoria potesse essere presentata
soltanto dal responsabile dell’abuso, o anche dal suo eventuale avente causa
(l’acquirente, colui che fosse divenuto proprietario del bene in base ad
usucapione, ad esempio) e concludeva in questo secondo senso, applicando per
analogia l’art. 31 della legge 47 (32).
L’art. 36 del teso unico risolve espressamente il
problema, attribuendo la facoltà di presentazione dell’istanza di sanatoria al
responsabile dell’abuso e all’attuale proprietario, con una estensione del
tutto plausibile, perché può accadere che nel frattempo il bene abbia subito
determinate vicende negoziali.
L’opera non deve essere in contrasto con la
strumentazione urbanistica ed edilizia. L’art. 13 della legge 47 del 1985
utilizzava l’espressione "conformità con gli strumenti urbanistici
generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati",
dando luogo a tutta una serie di dubbi interpretativi: si discuteva se
l’espressione "non in contrasto con" risultasse meno forte
dell’espressione "in conformità con"; si discuteva se il riferimento
agli strumenti urbanistici coinvolgesse anche la normativa urbanistica (ad es.
il regolamento edilizio comunale) (33).
Il nuovo testo chiarisce che deve trattarsi di
"disciplina urbanistica ed edilizia", evidentemente con formula
onnicomprensiva ed utilizza la parola "vigente" per significare che
non basta che una normativa sia stata adottata se essa non sia ancora
produttiva di effetti per il mancato completamento dell’iter amministrativo
necessario per la sua operatività.
L’art. 36 testo unico non risolve il problema, che
si poneva sub art. 13 della legge 47 del 1985, se il pagamento del contributo
concessorio in misura doppia escludesse automaticamente l’obbligo di un
aggiuntivo versamento dell’ordinario contributo concessorio. Non sembra che vi
siano motivi per discostarsi dalla soluzione, accolta in dottrina, della non
necessità di un ulteriore versamento, avendo la misura doppia lo scopo di
ricomprendere anche una parte dell’ordinario contributo concessorio dovuto per
la costruzione (34).
Gli effetti del permesso in sanatoria sono gli
stessi del permesso di costruire ordinario ed è evidente che, ai fini della
validità dell’atto, occorre che dall’atto stesso risultino, per dichiarazione
di parte, gli estremi del permesso in sanatoria, desunti dal provvedimento
firmato dal dirigente del Comune oppure dal responsabile del settore di
competenza.
Si pone peraltro il problema di stabilire che accade
allorquando il funzionario competente non emetta il provvedimento entro i
sessanta giorni dalla richiesta di sanatoria. L’art. 36, ultimo comma, dispone
che, decorsi i 60 giorni "la richiesta si intende rifiutata". La
norma precedente utilizzava l’espressione "la richiesta si intende
respinta".
Sotto il vigore dell’art. 13 della legge 47 del 1985
si discuteva sul valore di questa mancata risposta, del valore di questo silenzio:
doveva qualificarsi come silenzio-provvedimento (considerandolo quindi negativo
nel merito), oppure come silenzio-inerzia della Pubblica amministrazione
(considerandolo quindi come un non provvedimento, senza alcuna determinazione
di merito)?
Il dubbio non era soltanto teorico, perché con la
prima soluzione (silenzio-provvedimento) si affermava che la pubblica
amministrazione, intervenuto il silenzio, non potesse più provvedere per
accogliere o respingere l’istanza, essendosi essa già espressa in senso
negativo; con la seconda soluzione, invece, si affermava che la pubblica
amministrazione potesse successivamente intervenire in qualunque momento, non
avendo essa assunto ancora determinazioni di contenuto.
La giurisprudenza amministrativa si esprimeva per
l’una o per l’altra di dette conclusioni, mentre la giurisprudenza della
cassazione penale propendeva per la soluzione del silenzio come mancato
provvedimento, senza interferenze di merito (35).
La soluzione accolta dal testo unico sembra seguire
la strada del silenzio come mancato provvedimento, cioè quella del silenzio che
per se stesso è neutro, privo di significato e quindi non rapportabile ad un
provvedimento negativo di concessione della sanatoria. Non vi è alcun dubbio
che in questo modo il silenzio della pubblica amministrazione non è esaustivo e
che, pertanto, viene lasciata aperta la strada per ottenere il provvedimento di
sanatoria.
Ai fini della commerciabilità, poi, questo silenzio
non potrà mai essere utilizzato, perché in sua presenza è come se la pubblica
amministrazione non abbia ancora deciso, fermo restando che la commerciabilità
del bene rimarrà sospesa per tutto il tempo in cui la pubblica amministrazione
non avrà deciso, o per provvedimento proprio, o per determinazione del giudice
amministrativo.
Infine un ultimo problema: gli effetti della
sanatoria in discorso decorrono dalla data del provvedimento (ex nunc) oppure dalla data dell’abuso (ex tunc)? Si condivide l’opinione,
espressa da una parte della dottrina (36)
che gli effetti si verifichino ex nunc,
per la prevalente considerazione che non potrebbe essere retrodatato un
provvedimento il quale deve tener conto non solo della normativa in essere al
momento dell’abuso, ma anche della normativa successiva, fino al momento in cui
viene presentata domanda di sanatoria.
III. Terreni
Il testo unico, anche ai fini della commerciabilità
dei terreni, non sembra aver portato alcuna modifica di rilievo.
Per i terreni continua a valere l’art. 18 della
legge 47, ormai numerato come art. 30 del testo unico, ma lasciato
sostanzialmente intatto.
L’art. 30 del testo unico, in perfetta sintonia con
l’art. 18 della legge n. 47 del 1985, si occupa della lottizzazione abusiva,
della quale dà la definizione al primo comma, e della commercializzazione dei
terreni, interamente impostata sull’allegazione del certificato di destinazione
urbanistica.
1. Certificato di destinazione urbanistica
1.1. Concetto
Il certificato di destinazione urbanistica è un
documento, rilasciato dal Comune, che riassume, in relazione ad un determinato
terreno, le regole urbanistiche che governano la sua utilizzabilità, allo scopo
di identificarne il regime di edificabilità o inedificabilità, cioè a dire la
natura urbanistica dell’area interessata.
Trattasi, pertanto, di uno strumento di conoscenza
sull’utilizzabilità edificatoria di un terreno, di un’area, di una zona
determinata.
1.2. Origine
Il certificato di destinazione urbanistica non nasce
con la legge n. 47 del 1985 sul condono edilizio, bensì con una legge
precedente (la legge 2 marzo 1982, n. 94, art. 8, comma 9), la quale prevedeva
il certificato di destinazione urbanistica come documento necessario per
favorire colui che intendesse costruire senza provvedimento concessorio, ma
utilizzando il silenzio-assenso, limitatamente alle costruzioni nei Comuni con
popolazione superiore ai 30 mila abitanti. Nella sostanza si voleva, in tal
modo, far sì che chi intendeva provvedere autonomamente alla realizzazione di
un programma edilizio, dovesse conoscere le regole urbanistiche ed edilizie
concernenti la costruzione nella zona interessata, allo scopo di conformarvisi.
Successivamente il certificato di destinazione
urbanistica è stato utilizzato non ai fini dell’edificazione, ma proprio per
evitare l’edificazione a rischio: più in funzione preventiva che in funzione
conclusiva; più in vista di una edificazione non legittimamente programmata che
per assecondare un’attività costruttiva ben determinata.
Non vi è alcun dubbio che il contenuto del
certificato ha un valore conoscitivo per l’acquirente, perché gli consente di
valutare se la proprietà o l’altro diritto reale che egli si accinge a
realizzare sul bene potrà esplicarsi senza vincoli urbanistici o meno. Ma
affermare che sia stato questo l’unico scopo di questo documento appare
eccessivo: allorquando la legge prevede la sanzione della nullità, essa ha di
mira la tutela non di un interesse privato, ma di un interesse generale; non
può il legislatore, prevedendo la nullità, avere inteso tutelare soltanto
l’interesse dell’acquirente. Più plausibilmente l’intento è stato quello di
evitare la realizzazione del reato di lottizzazione abusiva ed allora la
nullità trova una sua precisa giustificazione.
La stessa giurisprudenza, infatti, avalla questa
conclusione, quando afferma che l'allegazione del certificato di destinazione
urbanistica si innesta nel quadro di un meccanismo "rigorosamente formale
volto alla tutela dell'interesse generale alla difesa dell'equilibrio del
territorio dai danni connessi alla speculazione edilizia non meno che alla
protezione degli interessi individuali dell'acquirente" (37).
1.3 Competenza al rilascio del certificato di
destinazione urbanistica
L’art. 30 del testo unico, risolvendo precedenti
incertezze, prescrive che il certificato di destinazione urbanistica "deve
essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale".
In precedenza la norma prevedeva il rilascio da
parte del sindaco e, dopo il travaso delle competenze amministrative dal
sindaco al dirigente, si discuteva se il certificato di destinazione
urbanistica potesse essere rilasciato dal sindaco o dal dirigente. In
definitiva, in ordine alla competenza alla firma del certificato di
destinazione urbanistica si concentrava gran parte della discussione che aveva
coinvolto la tematica dell’individuazione del soggetto che può rappresentare
gli enti locali nell’attività negoziale (38).
Non vi è alcun dubbio che ormai il problema non ha
più ragion d’essere, dopo la chiara formulazione normativa che prevede la
competenza del dirigente o del responsabile dell’ufficio competente. Ma si può
continuare a sostenere che il certificato firmato dal sindaco sia tuttora
valido.
1.4. Inerzia del Comune nel rilascio
Il certificato di destinazione urbanistica deve
essere rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio
comunale "entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione
della relativa domanda" (art. 30, 3° comma prima parte). "In caso di
mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere
sostituito da una dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti
attestante l’avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione
urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati,
ovvero l’inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento
urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi" (art. 30, 4°
comma).
La legge però si è preoccupata anche di un’inerzia
protratta nel tempo ed ha avallato uno strumento alternativo al certificato
mancato: ha concesso al privato la possibilità di porre in essere un surrogato
del certificato, surrogato nel senso che esso possa essere utilizzato con la
stessa validità del certificato: la dichiarazione di parte che riassuma nella
certificazione quanto avrebbe dovuto riassumere la PA nel certificato mancato.
L’essere ricorso il legislatore alla certificazione,
ha reso necessario individuare il soggetto autore della stessa, previsto,
analogamente all’omologa norma stabilita per la commercializzazione dei
fabbricati, nell’alienante o in uno dei condividenti: in questo modo viene
attribuita al presumibile soggetto più informato il compito di documentarsi e
di riassumere il contenuto della pregressa informazione in un documento
destinato a prendere il posto di un documento ufficiale rilasciato dalla PA. Ma
contemporaneamente questo compito di autocertificare un elemento essenziale del
contratto si incardina nei doveri contrattuali della parte dichiarante, che ne
involgono appieno la relativa responsabilità.
Poiché la legge non prevede alcun termine tra la
data della richiesta del certificato di destinazione urbanistica e la data
della stipula, non ha nell’economia della norma in discorso alcuna rilevanza la
data della richiesta del certificato di destinazione urbanistica. Essenziale è,
ai fini della commerciabilità, che la richiesta sia stata inoltrata e che il
Comune non abbia ancora risposto, a nulla rilevando la reiterazione della
richiesta, posto che comunque la dichiarazione che viene effettuata per mancato
rilascio del certificato di destinazione urbanistica non ha alcun collegamento
temporale con la richiesta del certificato di destinazione urbanistica, ma deve
fare riferimento al momento della stipulazione dell’atto.
2. Tipologia degli atti
Anche per la negoziazione dei terreni il legislatore
utilizza analogo meccanismo utilizzato per la negoziazione dei fabbricati:
stabilisce una regola (art. 30, secondo comma del testo unico) e prevede delle
eccezioni (art. 30, ultimo comma).
La regola è che tutti gli atti costitutivi o
modificativi di diritti reali, purché atti tra vivi, richiedono l’allegazione
del certificato di destinazione urbanistica. L’eccezione è che non vi sono
tenuti, oltre agli atti mortis causa,
le divisioni ereditarie, le donazioni tra coniugi o tra parenti in linea retta,
gli atti concernenti i diritti reali di garanzia e le servitù.
Per la commercializzazione dei terreni vale quanto è
stato più sopra indicato per la commercializzazione dei fabbricati in ordine
alla tipologia negoziale presa in considerazione dall’art. 30 del testo unico.
Quindi trovano nel nostro caso piena applicazione
tutte le considerazioni svolte in precedenza in ordine: al contratto
preliminare (39), ai negozi a
formazione progressiva, alla vendita di cosa altrui, alla costituzione di fondo
patrimoniale, alla vendita con riserva della proprietà, all'acquisto per
accessione.
E’ stato espressamente affermato che la norma sulla
nullità concernente i terreni non trova applicazione per gli atti giuridici
processuali (40). L’affermazione è
esatta, ancorché la norma sui terreni non riproduca l’analoga norma prevista
per i fabbricati, vale a dire l’esclusione espressa dalla normativa degli
"atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o
concorsuali", come espressamente dispone l’art. 46, ultimo comma del testo
unico. Non è necessario prevedere una norma siffatta, perché apparirebbe
impensabile ipotizzare una fattispecie di lottizzazione abusiva nel contesto di
una procedura giudiziaria. In tal caso, insomma, ai fini del trasferimento
coattivo del terreno, non occorre il ricorso al certificato di destinazione
urbanistica.
Tuttavia simile certificato, ai fini della procedura
esecutiva, è stato previsto dagli artt. 1 e segg. della legge 3 agosto 1998, n.
302, recante norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai
notai. Sorge pertanto il problema delle motivazioni che hanno giustificato
questo documento, previsto espressamente in sede di esecuzione espropriativa ed
invece non previsto né nell’art. 18 della legge 47 del 1985, né nel
corrispondente art. 30 del testo unico. L’avere previsto questo certificato in
una norma di rito non può avere altro significato che quello di fornire del
bene da porre in vendita il massimo di descrizione, allo scopo di individuarne
la concreta utilizzabilità, che serve certamente: al giudice per stabilire se
procedere o meno alla procedura di vendita coattiva; al perito per disporre di
elementi utili per valutare il valore del bene; all’aspirante aggiudicatario
per giudicare la convenienza o meno di procedere all’acquisizione del bene. In
questo modo, insomma, le finalità del certificato di destinazione urbanistica
appaiono tutte proiettate alla convenienza della procedura e non certamente
allo scopo di evitare il reato di lottizzazione abusiva.
3. Terreni pertinenza di costruzioni
L’art. 30, secondo comma ultima parte recita che
"le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i
terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio
urbano, purché la superficie complessiva dell’area di pertinenza medesima sia
inferiore a 5.000 metri quadrati".
La norma ha dato luogo a non pochi problemi. Va
subito avvertito che essa, nella formulazione originaria dell’art. 18 della legge
47 del 1985 non era prevista: è stata inserita dalla legge 21 giugno 1985, n.
298, legge di conversione del D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
La norma per se stessa ha una precisa
giustificazione: se un terreno costituisce pertinenza di un fabbricato, sul
presupposto che la pertinenza è regolata secondo la disciplina concernente il
bene principale, non vi è alcun dubbio che il terreno-pertinenza debba essere
trattato come un fabbricato e non come un terreno: il bene principale assorbe
la disciplina del bene secondario e la fa propria. Ciò vorrebbe dire che il
terreno-pertinenza di un edificio deve essere trattato come un edificio e
quindi assoggettato non all’articolo 30 del testo unico, bensì all’articolo 46
dello stesso testo unico.
Ma questa conclusione abbisogna di ulteriori
approfondimenti. La norma intende escludere il certificato di destinazione
urbanistica allorquando il terreno sia negoziato come pertinenza di una
costruzione. Peraltro secondo l'opinione di una dottrina maggioritaria,
supportata dalla giurisprudenza della Suprema Corte (41), il rapporto pertinenziale si scioglie allorquando il bene sia
negoziato separatamente dal bene principale, perché secondo questa opinione
perché si abbia rapporto pertinenziale occorre che il titolare del bene principale
sia anche titolare del bene secondario. Per consentire pertanto alla norma di
eccezione la sua operatività è giocoforza, sulla base della predetta opinione,
concludere che occorre in ogni caso la commercializzazione contestuale del
fabbricato con la porzione di terreno unito al primo da un rapporto
pertinenziale.
La legge parla di pertinenza "di edifici
censiti nel nuovo catasto edilizio urbano", espressione che sembrerebbe
avallare la conclusione che occorra il censimento catastale all’urbano del
fabbricato cui il terreno è asservito. Ma va da sé che non si richiede
necessariamente l'avvenuto accatastamento, apparendo sufficiente anche la
presentazione della denuncia catastale.
A seguito dell’istituzione del nuovo catasto dei
fabbricati, che ha sostituito il vecchio catasto edilizio urbano, per effetto
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, tenuto
conto della norma per la quale anche i fabbricati rurali che abbiano conservato
la ruralità debbono essere iscritti nel nuovo catasto dei fabbricati, ci si può
chiedere se il discrimine creato dall’espressione "edifici censiti nel
nuovo catasto edilizio urbano" abbia ancora ragion d’essere. E non va
dimenticato che il testo unico non modifica per nulla, sul punto, l’espressione
contenuta nell’art. 18 della legge 47, mostrando di disinteressarsi del
problema o di non averlo per nulla avvertito. Deve rispondersi, come è stato
con adeguata valutazione già fatto (42),
nel senso che la norma deve continuare ad essere applicata nella sua
letteralità, dato il suo scopo di evitare accertamenti di fatto: anche per
tutti i fabbricati rurali, purché censiti nel nuovo catasto fabbricati, la
norma di eccezione dovrà continuare ad essere ritenuta applicabile.
La norma in discorso reca peraltro una limitazione
alla sua operatività: essa dispone che l’allegazione del certificato di
destinazione urbanistica non occorre "purché la superficie complessiva
dell’area di pertinenza ... sia inferiore ai 5.000 metri quadri". Ciò
significa, evidentemente, che un terreno superiore a detta dimensione, se
pertinenza, non cessa di svolgere il suo ruolo di cosa a servizio di un’altra,
fermo restando, peraltro, che in tal caso non opera l’eccezione della mancata
necessaria allegazione del certificato di destinazione urbanistica.
In altre parole: occorre, per l’operatività della
norma, che il terreno negoziato abbia un duplice requisito: a) deve costituire pertinenza di un
fabbricato; b) deve rivestire una
dimensione non superiore al valore previsto dalla norma, equivalente a
mezz’ettaro.
4. Dichiarazione di vigenza
L’art. 30, terzo comma ultima parte prescrive che il
certificato di destinazione urbanistica "conserva validità per un anno
dalla data del rilascio se, per dichiarazioni dell’alienante o di uno dei
condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti
urbanistici". In questo modo, nella sostanza, si ricorre ad una
dichiarazione di parte (c.d. autodichiarazione di vigenza) per attribuire
validità ad un certificato che, diversamente, non ne avrebbe alcuna, se non,
presumibilmente, limitatamente al giorno in cui esso è stato emesso.
Che valore attribuire a questa dichiarazione di
vigenza? Prima che sul problema intervenisse la Cassazione (43) la dottrina, probabilmente sulla base dell’avvertenza che non
poteva riconoscersi, ad una dichiarazione proveniente dal privato, il valore di
determinare la validità di un certificato proveniente dalla pubblica
amministrazione, era portata ad attribuire scarso rilievo a questa
dichiarazione: o nel senso che si criticava l’avere incardinato sul privato un
onere eccessivo, presumibilmente superiore alle sue normali possibilità (44); o nel senso che si riteneva
sufficiente l’intervenuta dichiarazione di conformità, a prescindere dalla sua
veridicità, per salvare la validità dell'atto e comunque per non attribuire al
dichiarante il falso alcuna responsabilità di ordine penale (45); o infine nel senso che se mancava
la certificazione, ma in concreto le modifiche degli strumenti urbanistici non
erano avvenute, si riteneva che non operasse la nullità, in questo modo dando
alla dichiarazione il significato di semplice supporto in vista dell’esigenza
consistente nel fatto che gli strumenti urbanistici non fossero mutati (46).
Una dottrina si prendeva carico di questa
"deminutio" del rilievo della certificazione di conformità e
perveniva alla conclusione che la dichiarazione fosse solo un elemento che
impediva la nullità dell'atto qualora il certificato di destinazione
urbanistica non fosse più conforme alle prescrizioni urbanistiche, che nel
frattempo avessero subito variazioni; per cui la sua funzione fosse quella di
esonerare l'acquirente e gli altri condividenti dall'onere di accertare la
rispondenza del certificato agli strumenti attuali (47).
Peraltro di recente è intervenuta sul problema la
Cassazione, che ha così stabilito (48):
"in materia di validità degli atti di alienazione o divisione di immobili,
l’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, prescrivendo, sotto pena di
nullità, l’allegazione del certificato di destinazione urbanistica e stabilendo
che lo stesso conserva validità per un anno dalla data del rilascio se, per
dichiarazione dell’alienante o condividente, non siano intervenute
modificazioni degli strumenti urbanistici, configura tale dichiarazione come
elemento essenziale di validità del certificato fino alla scadenza del detto
termine – da considerare perentorio – di un anno, con esclusione della sua
fungibilità da una situazione di fatto di reale conformità del contenuto del
certificato dell’effettiva destinazione urbanistica dell’area. Ne consegue che
la carenza della dichiarazione integra una situazione del tutto equivalente a
quella di mancata allegazione del certificato ed ugualmente sanzionata con la
nullità dell’atto, senza che rilevi in contrario l’essere stato questo
stipulato a fini di cessione al demanio dello Stato di terreni per i quali sia
stata intrapresa procedura espropriativa e, quindi, a fini di sostituzione
della medesima".
In questo modo la Cassazione, attribuendo alla dichiarazione
di vigenza il connotato di elemento essenziale del certificato, accredita
l’opinione che tutte le volte che sia richiesto il certificato, questo non può
andare disgiunto dalla dichiarazione di vigenza. Nel caso di specie, peraltro,
si poteva dubitare che si richiedesse il certificato di destinazione
urbanistica, perché i trasferimenti afferenti a procedura espropriativa
appaiono estranei alla sfera di applicabilità della norma in discorso.
5. Atto di sanatoria per i terreni
Ci si è chiesti se, analogamente a quanto avviene
per la commercializzazione dei fabbricati, anche per la commercializzazione dei
terreni sia consentita la conferma dell’atto nullo, per non avere allegato il
certificato di destinazione urbanistica pur esistente al momento dell’atto. Nel
silenzio del legislatore, si è risposto che le disposizioni che stabiliscono la
possibilità di ricorrere ad atti, anche unilaterali, di conferma di precedente
atto nullo sono eccezionali e di stretta interpretazione. Di qui
l’inapplicabilità dell’atto di conferma per la negoziazione dei terreni (49).
Ma si può anche affermare che se si ammettesse
questa conferma, non si saprebbe quale ruolo attribuire alla dichiarazione di
vigenza proveniente dal dante causa, specie dopo che la giurisprudenza della
Cassazione ha riconosciuto alla dichiarazione di vigenza il connotato di
elemento essenziale del certificato di destinazione urbanistica. Passato il
momento dell’atto, nel quale la dichiarazione di vigenza avrebbe una sua
precisa ragion d'essere, non si saprebbe come coordinare una dichiarazione di
vigenza avvenuta ex post con un atto
compiuto ex ante.
6. Sanzione della nullità
L'art. 30, secondo comma, del testo unico recita che
"gli atti sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici
registri immobiliari" ove non sia allegato il certificato di destinazione
urbanistica.
Che si tratti di nullità vera e propria, senza
ulteriori specificazioni, risulta chiaro dal dettato normativo, che non
utilizza formule atte a ridurre la portata di questa sanzione civilistica. Ed
infatti la giurisprudenza civile dichiara il carattere assoluto di tale
nullità, la sua rilevabilità d'ufficio, la sua deducibilità da chiunque vi
abbia interesse (50).
Ed infatti la giurisprudenza ha anche precisato che
mentre doveva riconoscersi carattere relativo alla nullità prevista dall'art.
31, quarto comma della legge n. 1150 del 1942, come modificato dall'art. 10
della legge 765 del 1967 (nullità ove dall'atto non risultasse la dichiarazione
dell'acquirente di avere conoscenza della lottizzazione abusiva), deve
riconoscersi invece carattere assoluto alla nullità posta dalla norma in
discorso (51).
Ed altra sentenza ha chiarito che l'allegazione del
certificato di destinazione urbanistica "costituisce non una condizione di
efficacia, ma un requisito di validità dei negozi traslativi dei terreni" (52).
IV.
Responsabilità del notaio
L'art. 47 del testo unico riproduce, con qualche
leggera modifica, l'art. 21 della legge n. 47 del 1985.
Esso consiste in due commi, nel primo dei quali si
individuano i confini della responsabilità disciplinare notarile per
l'inosservanza delle norme previste dagli artt. 30 e 46 del testo unico,
rispettivamente concernenti il trasferimento dei terreni e il trasferimento dei
fabbricati; nel secondo comma si stabilisce una norma che potrebbe
rappresentare l'altra faccia della medaglia, con precipuo riferimento al
trasferimento dei terreni, disponendo la mancanza di responsabilità del notaio
che faccia pedissequa osservanza delle norme contenute nell'art. 30 del testo
unico.
Prima di tentare un'analisi più approfondita della
norma, non va dimenticato che essa, a partire dalla data della sua entrata in
vigore comporterà la contemporanea abrogazione dell'art. 21 della legge n. 47
del 1985. Niente di strano in tutto ciò: trasfusa una norma nell'altra, la
prima non ha più ragion d'essere e viene abrogata.
Tuttavia ci si è dimenticati di valutare che l'art.
21 veniva richiamato anche dall'art. 40, 4° comma della legge 47 del 1985,
norma quest'ultima non soppressa. Abrogato l'art. 21 della legge 47, che valore
va attribuito a questa norma per effetto del richiamo espresso ad essa da parte
dell'art. 40 della legge 47, che dispone: "si applica in ogni caso il
disposto del … primo comma dell'art. 21"?
Certamente, a partire dalla data di entrata in
vigore del Testo Unico, l'art. 21 non sarà più in vigore e pertanto il richiamo
ad essa norma apparirà privo di contenuto normativo. Ma è evidente che lo
stesso parallelismo tra l'art. 17 e l'art. 40 della legge 47 dovrebbe indurre
l'interprete a ritenere applicabile quel riferimento non più all'art. 21 della
legge 47, ormai abrogato, bensì all'omologo art. 47 del testo unico, norma in
tutto riproduttiva del tenore della norma ormai abrogata e sola norma ormai applicabile.
L'art. 47, primo comma appare norma fin troppo
avvia, perché nella sostanza essa può essere espressa nella seguente
costruzione logica: la violazione degli artt. 30 e 46 del testo unico dà luogo
a nullità; poiché l'atto nullo è un atto espressamente vietato dalla legge, in
tal caso sarebbe automaticamente violato l'art. 28 n. 1 della legge notarile e
come naturale conseguenza sanzionatoria sul piano disciplinare ne deriverebbe
la pena della sospensione disciplinare.
Soprattutto quando la giurisprudenza, dopo un lungo
processo di affinamento, è pervenuta alla conclusione che i vizi dell'atto
notarile che danno luogo alla violazione dell'art. 28 n. 1 legge notarile non
sono il vizio di inefficacia, né quello di annullabilità, ma soltanto il vizio
di nullità (53), ancorché l'art. 47
1° comma non fosse stato formulato, la norma dell'art. 28 n. 1 legge notarile
avrebbe certamente trovato applicazione per un atto nullo perché privo delle
prescrizioni previste per la negoziazione dei fabbricati (ora art. 46 testo
unico) e per la negoziazione dei terreni (ora art. 30 testo unico).
Questa ripetitività della norma è stata del resto
evidenziata dalla dottrina, la quale non ha mancato di affermare che il primo
comma della norma in esame non ha rilevanza normativa, perché essa avrebbe
dovuto trovare applicazione anche senza questo articolo (54).
Ma presumibilmente il primo comma dell'articolo in
discorso va letto in stretto collegamento con il secondo comma dello stesso
articolo, ove si dice che il notaio che ottempera a tutte le prescrizioni di
legge previste per la cessione o la divisione dei terreni è "esonerato da
responsabilità" e, se effettua la trasmissione dell'atto al sindaco, non è
tenuto all'obbligo di rapporto. In questo secondo comma è chiaro l'intento del
legislatore di volere affrancare il notaio, ligio all'osservanza delle
formalità previste per la negoziazione dei terreni, da qualunque responsabilità
afferente al reato di lottizzazione abusiva.
Da questa prospettiva tutta la norma acquista una sua
ragion d'essere: il primo comma ribadisce la sanzione della sospensione
disciplinare per costringere il notaio a rispettare il contenuto di queste
norme, ma il secondo comma puntualizza che il notaio che abbia osservato dette
norme non incorre in sanzioni penali. Ciò evidentemente allorquando la condotta
del notaio sia valutata con circoscritta limitazione all'attività di rogito, e
fermo restando che la sua responsabilità per il reato di lottizzazione abusiva
potrebbe venire in considerazione per altra strada, cioè per il compimento di
ulteriore attività che possa inquadrarsi nel disposto del primo comma dell'art.
30, che identifica il reato di lottizzazione abusiva, circostanza, questa, che
potrebbe prospettarsi soltanto in casi limite difficilmente verificabili nella
realtà quotidiana.
Ma il primo comma dell'art. 47, oltre rappresentare
una sorta di rovescio della medaglia dell'esonero da responsabilità previsto
nel secondo comma, ha anche un'altra funzione, rappresentata dall'espressione
"e non convalidabile". In definitiva con questa espressione si è
voluto affermare che non basta che l'atto posto in essere sia nullo (per
mancata osservanza delle disposizioni di legge) per dar luogo alla sanzione
disciplinare derivante dal combinato disposto dell'art. 28 n. 1 e dell’art. 138
legge notarile, ma che occorre anche che la nullità determinata non sia
convalidabile.
Qual è il significato di questa espressione. O,
meglio, come gioca questa espressione nel definire la responsabilità del
notaio?
Questo problema è assurto alle cronache giudiziarie.
Inquisito disciplinarmente un notaio per avere questi ricevuto un atto privo
della documentazione prevista a pena di nullità per il trasferimento dei
fabbricati, la Corte d’appello (55)
aveva condannato il notaio per violazione dell’art. 28 n. 1 legge notarile,
ancorché nel caso di specie il notaio avesse ricevuto l’atto di convalida
previsto dalla normativa sul condono edilizio. La corte d’appello, in questo
modo, riteneva che la nullità dell’atto, una volta realizzata, automaticamente
comportasse la violazione dell’art. 28 n. 1 legge notarile senza che la
successiva convalida interferisse sulla responsabilità notarile.
La Cassazione ha invece ritenuto erronea la
conclusione della Corte di merito, proprio per effetto della formula "non
è convalidabile" inserita nell’art. 21 della legge 47. La Suprema Corte ha
così argomentato: l’espressione "non convalidabile" prevista
dall’art. 21 della legge 47 "opera evidentemente da restrittore
dell’ampiezza teorica di previsione degli illeciti disciplinari di cui si
occupa e, perciò, la interpretazione della disposizione sanzionatoria combinata
che ne dipende non può che essere tendenzialmente favorevole a riconoscergli
pregnante portata ermeneutica" (56).
Si può prospettare anche il problema se, ai fini
dell’esonero da responsabilità del notaio, sia sufficiente l’astratta
convalidabilità dell’atto nullo, oppure occorra che sia stato concretamente
posto in essere l’atto di convalidazione.
Interpretata sul piano formale, la norma sembrerebbe
applicabile per il solo fatto di trovarsi in presenza di un atto astrattamente
convalidabile, a prescindere dalla sua effettiva convalidazione. Peraltro, per
scagionare il notaio inquisito per violazione dell’art. 28 n. 1 legge notarile
occorrerebbe fornire la prova che l’atto era convalidabile, cioè che al momento
dell’atto nullo esisteva la documentazione erroneamente non riportata in atto.
Se si tiene conto di ciò, e soprattutto se si tiene conto del fatto che con
l’art. 28 n. 1 legge notarile si vuole evitare che il notaio si presti ad
effettuare attività di rogito priva di effetti per l’esistenza della nullità,
non vi è alcun dubbio che, prima della sentenza di condanna disciplinare
occorrerebbe provare che è stato posto in essere un atto di convalida che ha
sostanzialmente sanato l’atto nullo, cancellando la precedente nullità; e,
quindi, riconoscendo posizione fisiologica all’attività del notaio. Se manca
questo risultato, apparirebbe ben strano continuare a mantenere nullo l’atto
precedente e continuare a valutarlo come privo di effetto e, malgrado ciò,
impedire la responsabilità del notaio.
(1) Cfr. in questo senso V. MAZZARELLI, Il testo unico in materia edilizia: quel che resta dell’urbanistica, in
Giornale di dir. amm., 2001, 775, la
quale ha affermato che "per la prima volta l’edilizia è stata configurata
come materia a sé stante, e non in posizione ancillare rispetto
all’urbanistica".
(2) Nel suo parere n. 3/2001 del 2 aprile 2001.
(3) V. Corte Cost. 30 gennaio 1980, n. 5, in Foro it., 1980, I, 604, con nota di U. MORELLO, Il problema del "giusto" indennizzo ai proprietari di aree espropriate, in Rass. Avv. Stato, 1980, I, 486, con nota di G. ALBISINNI, La concessione ad aedificandum; in Riv. giur. ed., 1980, I, 1, con nota di T. PECCERILLO, Una sentenza antistorica.
(4) Cfr. F. SALVIA-F. TERESI, Diritto urbanistico, Padova, 1998, pag. 221.
(5) V. Cons. Stato 7 giugno 1983, n. 216; Cons. Stato 23 marzo 1985, n. 167, che parla di espressione implicita della volontà dell’amministrazione di rilasciare la concessione.
(6) Cfr. Cons. Stato 15 gennaio 1987, n. 4; Cons. Stato 21 dicembre 1989, n. 849.
(7) V. Cons. Stato 6 ottobre 1990, n. 710, il quale afferma che "il parere favorevole della commissione edilizia non equivale a rilascio di concessione edilizia nel caso in cui vi sia stata semplice trasmissione del parere stesso nell’ambito della ripartizione al dirigente della commissione per gli ulteriori atti di competenza, in quanto ciò non rappresenta un atto di valutazione positiva da parte del sindaco".
(8) Con Cons. Stato 18 aprile 1990, n. 82, per il quale "a seguito dell’introduzione delle regole formali degli artt. 4 e 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è possibile equiparare la comunicazione del parere della commissione edilizia al rilascio della concessione"; l’opinione di questa decisione è stata pedissequamente seguita da altre: Cons. Stato 8 settembre 1992, n. 775; Cons. Stato 16 settembre 1993, n. 895, in Cons. Stato, 1993, I, 1107; Cons. Stato 5 settembre 1994, n. 958, in Foro amm., 1994; I, 1456; Cons. Stato 16 dicembre 1994, n. 1512, in Foro amm., 1994, I, 2826; Cons. Stato 19 febbraio 1996, n. 211; da ultimo Cons. Stato 29 settembre 1999, n. 1205.
(9) Cfr. Cass. pen. 27 gennaio 1996, n. 812.
(10) Cass. pen. 30 giugno 1995, n. 1758, per la quale l'art. 4 del d.p.r. 22 aprile 1994 n. 425 doveva interpretarsi come se avesse abrogato il secondo comma dell'art. 221 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, modificando alcuni aspetti del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del certificato di abitabilità adeguandoli ai criteri semplificativi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, ma non avesse abrogato il primo comma dello stesso articolo e non avesse in alcun modo inciso sul regime sanzionatorio previsto a carico del proprietario che utilizzasse l'edificio o parte di esso a fini abitativi senza aver preventivamente conseguito la licenza dell'autorità competente; in senso analogo v. Cass. pen. 3 aprile 1995, n. 3471; Cass. pen. 27 ottobre 1995, n. 11272, in Arch. loc. e cond., 1996, 370; Cass. pen. 10 gennaio 1996, n. 3704, in Dir. e giur. agr. e amb., 1998, II, 306, con nota di PIRONE; Cass. pen. 24 febbraio 1996, n. 120, in Cass. pen., 1996, 2770, con nota di GARGIULO; Cass. pen. 19 settembre 1997, n. 923, in Riv. giur. ed., 1998, I, 1074; Cass. pen. 9 febbraio 1998, n. 1502; Cass. pen. 28 gennaio 1998, n. 503, in Arch. nuova proc. pen., 1998, 713; Cass. pen. 24 maggio 1999, n. 1388.
(11) Cfr., per tutte, Cass. 4 novembre 1995, n. 11521, in Corr. giur., 1996, 168, con nota di VANNIVELLI; Cass. 26 gennaio 1995, n. 953; Cass. 17 dicembre 1993, n. 12507, in Giur. it., 1995, I, 1, 490, con nota di BELLARdINI.
(12) Così Cass. 17 gennaio 1978, n. 201, in Foro it., 1978, I, 2245, con nota di SCANNICCHIO.
(13) Così Cass. 29 marzo 1995, n. 3687; Cass. 23 febbraio 1994, n. 1781, in Riv. not., 1994, 1156; Cass. 17 dicembre 1993, n. 12507, cit.
(14) Cass. 23 marzo 1978, n. 1426, in Arch. civ., 1978, 738.
(15) Cfr. Cass. 4 novembre 1998, n. 11071, in Riv. not., 1999, 1015; Cass. 3 agosto 1998, n. 7602, in Vita not., 1998, I, 1767; Cass. 4 maggio 1998, n. 4441, in Riv. not., 1998, 717; Cass. 11 novembre 1997, n. 11128, in Riv. not., 1998, 493.
(16) Ma presumibilmente tale termine sarà prorogato al 30 giugno 2002 per effetto di un emendamento apportato in sede di conversione in legge del D.L. 23 novembre 2001, n. 411, da un ramo del Parlamento (Senato), in data 13 dicembre 2001.
(17) La norma era così formulata: "nei casi in cui sia prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, ma non il rilascio della concessione in sanatoria, agli atti di cui al primo comma deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima".
(18) G. BARALIS – P. FERRERO – D. PODETTI, Prime considerazioni sulla commerciabilità degli immobili dopo la legge 28 febbraio 1985, n. 47, in Riv. not., 1985, pag. 527 e segg. affrontano il problema con ampiezza di argomentazioni, circoscrivendo il discorso all’ambito entro il quale dovrebbe operare la nullità prevista dalla legge 47. Perviene ad identica conclusione, per altra strada S. TONDO, Commento all'art. 21, in Abusivismo edilizio: condono e nuove sanzioni, a cura di A. PREDIERI, 1985, passim, il quale ha affermato che l’art. 17 della legge 47 andava esaminato in collegamento con l’art. 15 della legge Bucalossi e da ciò desumendo: a) che la norma trovasse applicazione solo per unità abitative, escluse pertanto costruzioni non qualificabili come unità abitative (ad es. un muro maestro, un’opera edilizia interna); b) che la norma trovasse applicazione solo per la mancanza di concessione, e quindi non per la mancanza di autorizzazione; c) che la norma trovasse applicazione solo per la mancanza di concessione a fini edificatori; in una parola, dovesse trattarsi di mancanza di concessione necessaria per una "nuova costruzione". In questo modo si condivideva l’affermazione che dovesse trattarsi di abuso primario.
(19) Così Consiglio Nazionale del Notariato, Circolare 3 febbraio 1997, dal titolo Condono edilizio e commerciabilità dell’edificio abusivo dopo la legge collegata alla finanziaria 1997, Roma, 1997, pag. 10.
(20) Così Cass. 18 dicembre 1975, n. 4153, in Giur. it., 1976, I, 1, 1913.
(21) Cfr. per tutti MIGLIARESE, Nullaosta amministrativa, in Enc. giuridica, Roma, 1990, pag. 3.
(22) Così G. CASU-N. RAITI, Nuovo condono edilizio e commerciabilità del manufatto abusivo, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Condono edilizio. Circolari, studi e riflessioni del Notariato, Milano, 1999, pag. 276.
(23) Così Cass. 15 giugno 2000, n. 8147, in Vita. not., 2000, I, 1433 e in Riv. not., 2001, pag. 142 e segg.
(24) Così F. GAZZONI, L'attribuzione patrimoniale mediante conferma, Milano, 1974, pag. 283 e segg.; nello stesso senso v. M. FRANZONI, in Commentario Scialoja e Branca, sub art. 1423, Bologna-Roma, 1998, pag. 189 e segg.
(25) Cfr. G. BARALIS – P. FERRERO – D. PODETTI, Prime considerazioni sulla commerciabilità degli immobili dopo la legge 28 febbraio 1985, n. 47, cit., pag. 550, i quali così concludono: "convalida e negozio nullo vanno considerati nel loro insieme; … l'effetto dispositivo non si collega né all'atto nullo (che trascritto da solo produce gli effetti di cui all'art. 2652 c.c.) né alla conferma, ma al collegamento degli stessi; la trascrizione, quindi, dovrà farsi congiuntamente per l'atto nullo e la conferma, con l'ovvia intesa che gli effetti della trascrizione avranno data dal momento della pubblicità congiunta degli stessi".
(26) Così sostanzialmente C. DONISI, Abusivismo edilizio e invalidità negoziale, cit., pag. 63, nota 21.
(27) E salva in ogni caso l'ipotesi in cui una legge regionale di una Regione a statuto speciale preveda la denuncia di inizio attività anche per le prime costruzioni. Questa possibilità esiste ai sensi dell'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha conservato la piena autonomia legislativa delle Regioni a statuto speciale.
(28) L'art. 23 del testo unico ha così disposto in ordine alla denuncia di inizio attività:
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio di attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
(29) L'intera norma è del seguente tenore:
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
(30) Cfr. in tal senso A. FIALE, Diritto urbanistico, VII Edizione, 1997, pag. 477, che la qualifica come atto dovuto; e vedi ivi dottrina citata.
(31) V. TAR Piemonte 2 febbraio 1989, n. 116, in Riv. giur. ed., 1989, I, 576, per il quale "in sede di diniego al rilascio di una concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985, l’Amministrazione deve compiutamente motivare l’effettivo contrasto, ostativo al rilascio della sanatoria, tra l’opera realizzata e gli strumenti urbanistici vigenti, non già limitarsi a mere petizioni di principio che non forniscono né al cittadino né al giudice un qualsivoglia elemento dal quale desumere la correttezza o comunque la completezza del giudizio operato dall’Amministrazione stessa".
(32) V. A. de ROBERTO, Commento all’art. 13, in Abusivismo edilizio: condono e nuove sanzioni, a cura di A. PREDIERI, Milano, 1985, pag. 203.
(33) Cfr. per tutti questi problemi A. FIALE, Diritto urbanistico, cit., pag. 472.
(34) Così A. FIALE, Diritto urbanistico, cit., pag. 473.
(35) Cfr. Cass. pen. 11 novembre 1993, in Mass. Cass. pen., 1994, fasc. 3, 50; Cas. pen. 20 febbraio 1990, in Riv. giur. ed., 1991, I, 1176, le quali affermano che il silenzio non fa venir meno il potere decisorio della pubblica amministrazione.
(36) Così A. FIALE, Diritto urbanistico, cit., pag. 475, il quale richiama la norma generale per la quale i provvedimenti amministrativi sono irretroattivi.
(37) Cfr. Cass. 15 dicembre 1997, n. 12650, in Foro it., 1998, I, 3630.
(38) Il problema si era posto con l’entrata in vigore della legge sulle autonomie locali (legge 142/1990), la quale per gli enti locali operava una prima distinzione tra compiti politici e di coordinamento (affidati al sindaco) e compiti amministrativi (affidati ai dirigenti dei Comuni). Sulla spinta di una tendenza interpretativa intesa a circoscrivere la funzione di rappresentanza dei dirigenti nei confronti di quella del sindaco, si continuava a riconoscere a quest’ultimo ampiezza di poteri. E addirittura si affermava che per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica il sindaco è l’unica autorità competente ad effettuarlo, perché in materia di assetto del territorio giocano interessi che vanno talvolta ben oltre l’ambito della sfera di competenze del singolo ente locale, sia sul piano territoriale, sia sul piano della qualificazione degli interessi stessi (Consiglio Nazionale del Notariato, Nota 3 luglio 1992).
Successivamente la legislazione generale era mutata e questa conclusione era stata in parte corretta. Con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nell’intento di razionalizzare l’organizzazione delle amministrazioni pubbliche, ivi compresa quella degli enti locali, si era accentuata la distinzione tra organi di direzione politica e organi chiamati ad espletare compiti amministrativi. Tant’è che tutta la portata della distinzione era stata riassunta con l’espressione che "ai dirigenti degli enti spettano gli atti di gestione"(così TAR Lazio 1 giugno 1994, n. 1215, in Trib. amm. reg., 1994, I, 2388; TAR Umbria 6 febbraio 1995, n. 18, in Trib. amm. reg., 1995, I, 1758), vale a dire tutta l’ordinaria amministrazione, nella quale è giocoforza far rientrare tutta l’attività certificativa e quindi anche il rilascio del certificato di destinazione urbanistica.
Ciò aveva indotto a rivedere la precedente posizione ed a concludere che il certificato di destinazione urbanistica potesse essere rilasciato indifferentemente dal sindaco, da un dirigente, da altro impiegato del Comune addetto al servizio (così N. RAITI, Autorità competente alla sottoscrizione del certificato di destinazione urbanistica, in Studi e materiali, V, Milano, 1998, pag. 137 e segg.).
Successivamente ancora, con l’avvento delle numerose leggi Bassanini (legge n. 59 del 1997; n. 127 del 1997 e n. 191 del 1998), il problema si era riproposto, soprattutto per un’interpretazione restrittiva che ne aveva dato il Ministero dell’interno, autorità notoriamente favorevole all’organizzazione burocratica degli enti locali, il quale aveva affermato che la legge Bassanini, con l’espressione "attribuiti", prevista dall’art. 6, 2° comma della legge 1271997, aveva inteso prevedere "poteri propri ed esclusivi" dei dirigenti e ne aveva tratto la conseguenza che "l’esercizio degli stessi da parte di un soggetto diverso determina l’incompetenza assoluta ad esercitarli" (così Ministero dell’interno, Circolare n. 1/97 del 15 luglio 1997, in Il Sole-24 Ore del 22 luglio 1997).
L’opinione ministeriale era stata contestata e si era pertanto confermata la conclusione adottata in precedenza, sulla competenza al rilascio del certificato di destinazione urbanistica, indifferentemente, del sindaco, del dirigente, del funzionario addetto al settore (così G. CASU, Legge Bassanini e competenza al rilascio del certificato di destinazione urbanistica, in Studi e materiali, vol. V, Milano, 1998, pag. 643 e segg.).
Il problema si era riproposto di recente per effetto dell’art. 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale, nel modificare l’art. 3 della legge 3 febbraio 1993, n. 29 sui rapporti in generale tra indirizzo politico e indirizzo amministrativo di tutte le pubbliche amministrazioni, aveva così disposto: "ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati". La norma era stata interpretata in modo rigoroso dal Ministero dell’interno, come se essa stabilisse che soltanto i dirigenti possono compiere atti di amministrazione dell’ente; il Ministero, in altre parole, aveva interpretato l’espressione "esclusiva responsabilità" come "esclusiva competenza" (così Ministero dell’interno, Circolare 10 ottobre 1998, n. 4/1998, in Gazzetta Ufficiale, n. 248 del 23 ottobre 1998). Ma questa norma veniva da taluno interpretata come un forte tentativo di responsabilizzare i dirigenti, alcuni dei quali sempre titubanti ad assumere decisamente effettivi compiti manageriali allo scopo di modernizzare il comportamento della burocrazia.
Su tutta questa tematica v. con ampiezza di riferimenti bibliografici e di argomentazioni adeguate, tutte intese a definire l'influenza sulla validità del negozio posto in essere di eventuali vizi attinenti al procedimento creativo della volontà negoziale della pubblica amministrazione, CACCAVALE, L'attività negoziale degli enti locali tra competenze degli organi politici e competenze dell'apparato burocratico, in Studi e materiali, vol. VI, Milano, 2001, pag. 531 e ss.
(39) Che la norma sull’obbligo di allegare il certificato di destinazione urbanistica al negozio che ha per oggetto un terreno non trovi applicazione per il contratto preliminare, che ha effetto obbligatorio, è stato espressamente sottolineato da Cass. 2 aprile 1996, n. 3028, in Foro it., 1996, I, 2036. La quale ha anche chiarito che la norma non trova applicazione neppure per i contratti ad effetto reale conclusi anteriormente all'entrata in vigore della norma stessa "in quanto i requisiti di validità dei contratti sono regolati dalla legge del tempo in cui vengono conclusi".
E discorso analogo a quello previsto per la commercializzazione dei fabbricati la giurisprudenza ha sviluppato anche per la commercializzazione dei terreni, quando ha affermato che, fermo restando che la norma sull'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica non trova applicazione per i contratti preliminari, l'esigenza dell'allegazione del predetto certificato sorge invece per la sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo: così Cass. 9 luglio 1994, n. 6493, in Vita not., 1995, I, 280.
(40) Cfr. BARALIS – P. FERRERO – D. PODETTI, Prime considerazioni sulla commerciabilità degli immobili dopo la legge 28 febbraio 1985, n. 47, cit., pag. 554.
(41) Per la dottrina cfr. per tutti DE MARTINO, De beni in generale, Bologna-Roma, 1976, pag. 38; per la giurisprudenza v. Cass. 28 giugno 1974, n. 1930; Cass. 5 dicembre 1988, n. 6581, in Giur. agr. it., 1989, II, 292.
(42) Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Nota n. 2556 del 28 ottobre 1999.
(43) Cfr. Cass. 23 ottobre 1992, n. 11568, in Riv. not., 1992, 1511.
(44) Così TONDO, Op. cit., pag. 256.
(45) Sempre TONDO, Op. cit., pag. 256.
(46) Così BARALIS – P. FERRERO – D. PODETTI, Prime considerazioni sulla commerciabilità degli immobili dopo la legge 28 febbraio 1985, n. 47, cit pag. 564.
(47) Cfr. CARDARELLI, La L. 28 febbraio 1985, n. 47, nei suoi riflessi sull'attività notarile, in Riv. not., 1986, 351, nota 161; l'opinione è raccolta come plausibile da SANTARCANGELO, La dichiarazione di vigenza del certificato di destinazione urbanistica, in Studi e materiali, vol. III, Milano, 1992, pag. 129.
(48) Cass. 23 ottobre 1992, n. 11568, cit.
(49) Così CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Nota 3400 del 21 maggio 2001.
(50) V. Cass. 2 aprile 2001, n. 4811.
(51) Cfr. Cass. 17 agosto 1999, n. 8685, in Vita not., 1999, I, 1385.
(52) V. Cass. 28 settembre 1994, n. 7893, in Vita not., 1995, I, 837.
(53) La Cassazione, con ripetute decisioni da valutarsi ormai come indirizzo consolidato, afferma che l’art. 28, n. 1 legge notarile concerne soltanto vizi di nullità: Cass. 11 novembre 1997, n. 11128, in Riv. not., 1998, 493; Cass. 19 febbraio 1998, n. 1766, in Riv. not., 1998, 704; Cass. 7 aprile 1998, n. 3560, in Riv. not., 1999, 181; Cass. 4 maggio 1998, n. 4441, in Riv. not., 1998, 717; Cass. 3 agosto 1998, n. 7602, in Vita not., 1998, 1767; Cass. 4 novembre 1998, n. 11071, in Riv. not., 1999, 1015; Cass. 26 febbraio 2000, n. 238, in Riv. not., 2000, 979; Cass. 12 aprile 2000, n. 467, in Riv. not., 2000, 1430; Cass. 1 settembre 2000, n. 11497; da ultimo Cass. 1 febbraio 2001, n. 1394, in Riv. not., 2001, 892, la quale, nel confermare detto indirizzo, precisa che può trattarsi anche di nullità di carattere formale, oltre che evidentemente di nullità di carattere sostanziale.
(54) V. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (Est. S. Santangelo), Prime note sulla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Condono edilizio), in Studi e materiali, vol. I, Milano, 1986, pag. 468, il quale afferma che "la logica della conferma del divieto di ricevimento e dell'applicazione dell'art. 28 legge notarile risiede unicamente nella volontà di dissuadere il notaio dall'avvicinarsi in qualunque modo alla contrattazione avente ad oggetto immobili abusivi". Effettua, di passaggio, analogo rilievo A. CATAUDELLA, Nullità "formale" e nullità "sostanziale" nella normativa sul condono edilizio, cit., pag. 508, nota 57; analogamente v. S. TONDO, Commento all'art. 21, in Abusivismo edilizio: condono e nuove sanzioni, cit., pag. 310.
(55) App. L’Aquila 30 luglio 1991.
(56) Così Cass. 2 novembre 1992, n. 11862, in Giur. it., 1994, I, 1, 653, con nota favorevole di I. TOZZI.