Studio n. 326
LA DICHIARAZIONE DI VIGENZA DEL
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE
URBANISTICA
Approvato dal Consiglio Nazionale del
Notariato il 1 febbraio 1991
La legge sul condono
edilizio prescrive che il certificato di destinazione urbanistica
"conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per
dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute
modificazioni degli strumenti urbanistici" (art. 18 co. 3).
E' sorta questione
circa le conseguenze della mancanza della dichiarazione.
In dottrina risultano
avanzate varie opinioni.
1) secondo un'opinione
puramente formalistica, e` l'allegazione del certificato a rendere valido
l'atto e non già la sua sostanziale corrispondenza a vero (1): pertanto la
totale o parziale difformità del certificato non comporta di per se stessa
nullità dell'atto (2). Se si segue questa opinione, l'atto e` sempre valido
quando e` stato allegato il certificato di destinazione urbanistica, anche se
non e` stata resa alcuna dichiarazione. Tuttavia questa opinione non può essere
seguita, perche` viene a svuotare di ogni contenuto la portata normativa: il
legislatore ha disposto che il certificato conserva validità per un anno se via
sia la dichiarazione dell'alienante, mentre seguendo questa posizione
formalistica il certificato conserva in ogni caso validità per un anno.
2) Secondo un'altra
corrente di pensiero, la dichiarazione sarebbe un presupposto di validità del
certificato. Se si segue questa opinione, bisogna concludere che la mancanza
della dichiarazione determina in ogni caso la nullità dell'atto in quanto
questo e` stato stipulato sulla base di un certificato non valido. Neppure
questa tesi può essere seguita; infatti appare strano che la validità di un
certificato sia subordinata ad una dichiarazione; d'altra parte, se così fosse,
dalla mancanza di dichiarazione dovrebbe intervenire sempre l'invalidità
dell'atto, mentre la legge la dispone solo per la mancata allegazione del
certificato (3).
3) Secondo
un'ulteriore corrente di pensiero, la dichiarazione sarebbe un presupposto di
efficacia del certificato. Se si segue questa opinione, bisogna concludere che
in mancanza della dichiarazione l'atto e` valido, ma inefficace: esso non
produce effetti traslativi, ma può essere integrato da un successivo atto
contenente la dichiarazione che attribuisce efficacia al primo atto.
Anche in questo caso
si può obiettare come appaia ben strano che l'efficacia di un certificato
rilasciato dalla pubblica amministrazione sia subordinata ad una dichiarazione
del privato.
4) Secondo
un'ulteriore opinione, la dichiarazione svolge esclusivamente la funzione di
fissare la responsabilità del dichiarante, ma non impedisce l'invalidità
dell'atto se nel frattempo sono intervenute modifiche negli strumenti urbanistici
(4). Se si segue questa opinione bisogna concludere che e` onere
dell'acquirente o dei condividenti controllare che non siano intervenute tali
modifiche. La tesi e` sconfessata dalla stessa lettera della legge, la quale
non dice che il certificato conserva validità per un anno se non sono
intervenute modifiche, ma dice che esso conserva validità per un anno se
"per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti" non sono
intervenute modifiche.
5) Secondo un'altra
opinione, la dichiarazione e` solo un elemento che impedisce la nullità
dell'atto qualora il certificato di destinazione urbanistica non fosse più
conforme alle prescrizioni urbanistiche, che nel frattempo abbiano subito
variazioni (5): la sua funzione, quindi, sarebbe di esonerare l'acquirente e
gli altri condividenti dall'onere di accertare la rispondenza del certificato
agli strumenti attuali.
Si afferma che questa
opinione e` quella che, se pure nell'incertezza causata dalla contorta
formulazione normativa, sembra meglio cogliere la portata della disposizione.
Il legislatore vuole evitare che all'atto sia allegato un certificato il cui
contenuto non sia più rispondente alle prescrizioni urbanistiche e tuttavia
vuole anche evitare che tutta la responsabilità cada sull'acquirente o sugli
altri condividenti, altrimenti costoro, pur in presenza di un certificato di
data recentissima, avrebbero l'onere di accertare se non sono intervenute
modifiche, altrimenti l'atto sarebbe nullo. Per evitare ciò, il legislatore fa
salva la validità del certificato non più rispondente alla situazione reale,
purche` vi sia una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti che
se ne assuma la responsabilità.
Partendo da queste
premesse, esaminiamo gli effetti dell'omissione della dichiarazione, tenendo
presente tutte le opinioni sopra riferite.
Esclusa la tesi che
subordina la stessa validità del certificato alla presenza della dichiarazione
(n. 2) tutte le altre opinioni concordano nel ritenere che, se non sono
intervenute modifiche delle prescrizioni urbanistiche riportate nel
certificato, l'atto e` valido pur in mancanza della dichiarazione (6). Esso può
essere trascritto esibendo al conservatore la prova che non sono intervenute le
modifiche (ad esempio un certificato in data successiva all'atto contenente le
stesse prescrizioni di quello allegato all'atto ovvero un atto aggiuntivo
portante allegato il certificato).
Più incerta si
presenta la situazione se sono intervenute modifiche delle prescrizioni
contenute nel certificato. In questo caso, infatti, mentre parte della dottrina
ritiene che il certificato sia egualmente valido (7), altra parte della
dottrina ritiene che l'atto e` nullo perché il certificato ha perso la sua
validità (8) e, quindi, e` come se fosse stato stipulato senza certificato.
NOTE
(1)
MENGOLI, Compravendita immobiliare e normativa urbanistica, Milano 1990, p.
406.
(2)
MENGOLI, Compravendita immobiliare, cit., p. 407.
(3)
SANTARCANGELO, Condono edilizio, Milano 1991, 237.
(4)
BARALIS-FERRERO-PODETTI, Prime considerazioni sulla commerciabilità degli
immobili dopo la l. 28 febbraio 1985, n. 47, in Riv. Not., 1985, p. 564.
(5)
CARDARELLI, La l. 28 febbraio 1985, n. 47, nei suoi riflessi sull'attività
notarile, in Riv. not., 1986, p. 351, nota 161.
(6)
A queste conclusioni pervengono non solo gli assertori della tesi qui accolta
(CARDARELLI, La l. 28 febbraio 1985, n. 47, cit. p. 350), ma anche gli
assertori della teoria formalistica indicata al n. 1) (MENGOLI, Compravendita
immobiliare, cit., p. 407), della teoria sostanzialistica indicata al n.4)
(BARALIS-FERRERO-PODETTI, Prime considerazioni sulla commerciabilità degli
immobili, cit., p. 564) e della teoria dell'efficacia esposta al n.3.
(7)
Tesi n. 1 e n. 3.
(8)
Tesi n. 4 e n. 5.