Studio n. 325
ALLEGAZIONE IN COPIA AUTENTICA DELLA
DOMANDA DI CONDONO EDILIZIO E DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Approvato
dal Consiglio Nazionale del Notariato il 1 febbraio 1991
1. Premessa.
Oggetto di questo
studio e` di individuare in quali termini sia possibile allegare ad un atto
copia autentica del certificato di destinazione urbanistica ovvero della
domanda di concessione in sanatoria.
2. Possibilità
di allegare copia del certificato di destinazione urbanistica.
L'art. 18 della legge
sul condono edilizio ha imposto che agli atti relativi ai terreni sia allegato
il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Sindaco.
Come già espresso in
un precedente studio (1) e come ribadito dalla dottrina (2), non e` necessario
che il certificato sia allegato in originale, potendo essere allegata anche una
copia autentica dello stesso.
Infatti le copie
autentiche fanno piena prova, come l'originale. Ne` l'allegazione di una copia
urta contro la funzione del certificato originale. La dottrina riconosce
pacificamente che esso svolge una funzione di informazione, sia nei confronti
dell'acquirente, sia nei confronti del sindaco a cui e` spedita la copia
dell'atto. Tale funzione e` egregiamente svolta anche da una copia autentica
del certificato, il cui contenuto fa fede come l'originale.
Venendosi ad esaminare
quali copie sono ammesse, possiamo dire che sicuramente e` allegabile la copia
autentica estratta da un notaio dall'originale allegato ad un precedente suo
atto, da lui conservato.
Infatti, se la copia
dell'atto pubblico fa piena fede come l'originale, la stessa efficacia ha la
copia di un allegato dell'atto. Ma altrettanto sicuramente e` possibile
allegare in luogo del certificato originale anche la copia autentica rilasciata
ai sensi della legge sulla documentazione amministrativa (l. 4 gennaio 1968, n.
15) in base alla semplice esibizione dell'originale (cioe` senza che
l'originale sia allegato ad un atto conservato da un notaio).
Infatti anche questa
copia ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui e` stata tratta.
Non e` richiesto che essa sia rilasciata da un notaio, ma può essere rilasciata
anche da altro pubblico ufficiale a ciò legittimato (cancelliere, segretario
comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco).
Invece, poiché la
legge prescrive che il certificato deve essere allegato all'atto, non e`
sufficiente il richiamo per relationem ad un altro certificato, anche se
allegato ad un precedente atto dello stesso notaio (3).
3. Le copie della
domanda di concessione in sanatoria.
La legge sul condono
edilizio ha prescritto che, in pendenza della procedura del rilascio di
concessione in sanatoria, agli atti deve essere allegata "copia per il
richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta
presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda
medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione" (art. 40,
secondo comma).
Per comprendere la
disposizione, bisogna ricordare che la domanda di concessione in sanatoria,
doveva essere compilata e presentata in tre esemplari, dei quali uno denominato
originale per il Comune, uno denominato copia per il Ministero dei Lavori
Pubblici ed uno recante l'indicazione "copia per il richiedente" sul
quale il Comune apponeva, quale ricevuta, gli estremi del giorno di
presentazione e del numero di protocollo. Ciascuno dei tre originali doveva
contenere gli stessi dati.
Il dettato legislativo
e` sicuramente osservato se all'atto e` allegato l'originale di tale
"copia per il richiedente". E' sufficiente che su tale copia siano
stati apposti dal Comune, al momento della presentazione, gli estremi della
data di presentazione e del protocollo: non c'e` bisogno di alcuna ulteriore
certificazione di conformità da parte del Comune all'originale a suo tempo
presentato, cioe` non e` necessario che il Comune certifichi che la copia per
il richiedente sia conforme a quella a suo tempo presentata (4). Infatti, come
già ribadito in un precedente studio, il richiedente stesso e` responsabile
della identità dei tre esemplari da lui esibiti, che possono essere tutti e tre
qualificati "originali" o "duplicati" dello stesso
documento (5).
Del resto, la
certificazione di conformità e` implicita per il semplice fatto che il Comune
vi ha apposto la certificazione dell'avvenuta presentazione (6).
La legge richiede, in
alternativa, che sia allegata la copia autentica di uno qualsiasi dei tre
esemplari in cui e` stata redatta la domanda. A tal fine, e` opportuno
esaminare distintamente le diverse fattispecie di piu` frequente ricorrenza.
1) La copia può essere
rilasciata dal Comune che la potrà estrarre dall'originale della domanda in suo
possesso ("originale per il Comune"). Altri Comuni appongono su tale
copia una certificazione attestante che si tratta di copia conforme alla
domanda a suo tempo presentata ed esistente presso il Comune, ma e` sicuramente
valida anche la copia autentica rilasciata ai sensi della legge sulla
documentazione amministrativa.
2) La copia può essere
rilasciata dal notaio che la estrae dall'esemplare denominato "Copia per
il richiedente" allegato ad un precedente suo atto da lui conservato. In
tal caso, infatti, sebbene denominato "Copia per il richiedente" si
tratta pur sempre di uno dei tre esemplari originali in cui doveva essere
presentata la domanda.
Pertanto il notaio
rilascia un copia autentica estratta da un originale e non già una copia di
copia la cui ammissibilità e` contrastata. E' chiaro che tale copia può essere
rilasciata solo dal notaio presso il quale e` depositato l'atto a cui e`
allegato l'originale.
3) La copia da
allegare all'atto può essere validamente ricavata, seguendo le norme sulla
documentazione amministrativa, da uno qualsiasi dei tre esemplari. Cosi` il
notaio, il cancelliere, il segretario comunale o altro funzionario incaricato
dal Sindaco possono rilasciare copia autentica dell'originale depositato presso
il Comune (s'intende, previo accesso agli uffici comunali e collazione della
copia con l'originale ivi presentato), ovvero copia autentica dell'esemplare
denominato "Copia per il richiedente", il quale sia stato ad essi
semplicemente esibito.
Infatti, come abbiamo
visto, non si tratta di una copia di copia (7).
4) Invece si discute
se costituisca valida allegazione quella della copia estratta da una precedente
copia.
La circolare
esplicativa della legge sulla documentazione amministrativa esclude, seppure
per implicito e con riferimento al rilascio di copia di copia di documento
depositato presso un notaio, la possibilità di rilasciare copia di copia (8).
Pertanto, sebbene non si condivide l'impostazione della circolare, per i motivi
che saranno esposti in seguito, non sembra prudente l'allegazione di una copia
autentica di altra copia non allegata ad atto notarile (si pensi alla copia
autentica rilasciata dal notaio non depositario al quale sia stata esibita non
uno dei tre originali della domanda, ma copia autentica della stessa rilasciata
dal segretario comunale, da altro notaio o in genere altro pubblico funzionario
a ciò autorizzato).
Invece e` da ritenere
che il notaio depositario di tale copia, essendo essa allegata ad un atto da
lui conservato, possa rilasciarne copia autentica. L'art. 2714 c.c. dispone che
le copie degli atti pubblici spedite da depositari pubblici autorizzati fanno
fede come l'originale. E' chiaro che tale fede e` attribuita non solo all'atto,
ma anche a tutti suoi allegati, siano essi originali o copie autentiche di
precedenti atti o documenti.
Inoltre, il fatto che
la copia sia allegata ad un atto conservato dal notaio impedisce il pericolo di
alterazione del documento da cui e` stata fatta copia. Infine,
un'interpretazione restrittiva secondo la quale la copia deve essere estratta
esclusivamente dall'originale e non già da altra copia autentica appare
riduttiva, in quanto anche in questo caso si assolve la funzione di
attestazione della conformità della copia, sebbene si tratti di attestazione
non diretta, ma indiretta, in quanto attuata attraverso un altro documento (la
precedente copia) la cui conformità esso stesso certificava. Pertanto si deve
ritenere che la copia autentica di una copia allegata ad un atto conservato
possa essere rilasciata, in quanto non rientri in quella inammissibilità della
copia di copia affermata dalla predetta circolare.
In ogni caso, e`
necessario che dall'originale o dalla copia allegata all'atto risultino gli
estremi dell'avvenuta presentazione.
Pertanto se la
presentazione e` avvenuta per posta, non sembra ammissibile fare la copia
dell'originale per il richiedente; se la presentazione e` avvenuta mediante
notifica ciò sarebbe consentito in quanto anche in questo caso si può ritenere
che la copia per il richiedente sia certificata conforme dalla relata di
notifica (9).
In conclusione
possiamo dire che all'atto, qualora non venga allegata la "copia per il
richiedente" deve essere allegata una copia autentica di uno qualsiasi dei
tre esemplari della domanda.
Tale copia può essere
rilasciata dal Comune, che la potrà estrarre dall'originale della domanda in suo
possesso ovvero dalla copia per il richiedente appositamente esibitagli; la
copia può essere rilasciata dal notaio presso il quale si trovi depositata in
allegato la "copia per il richiedente"; la copia può essere
rilasciata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad
estrarre copie autentiche dai documenti a lui esibiti (10).
Inoltre il notaio può
allegare all'atto copia autentica di una precedente copia autentica allegata ad
un atto conservato. Tale copia, ovviamente, sarà rilasciata solo dal notaio
depositario.
NOTE:
(1) CONSIGLIO
NAZIONALE DEL NOTARIATO, La l. 28 febbraio 1985, n. 47. Criteri applicativi, in
Supplemento al n. 1, gennaio 1987 del Notiziario del Consiglio Nazionale del
Notariato ed ora in Studi e Materiali a cura della Commissione studi, 2,
Giuffre`, Milano 1990.
(2) CARDARELLI, La l.
28 febbraio 1985, n. 47, nei suoi riflessi sull'attività notarile, in Riv.not.,
1986, p. 350; SANTARCANGELO, Condono edilizio, Nullità e formalità degli atti
tra vivi, Milano 1990.
(3)
SANTARCENGELO,Condono edilizio, p. 231.
(4) SANTARCANGELO,
Condono edilizio, p. 121.
(5) C.N.N., Criteri
applicativi, p. 40.
(6) DI FABIO, In tema
di copia conforme delle domande da allegare agli atti ex art. 40, comma 2, l.
28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, in Riv. not., 1986, p. 428,
fa notare che, dovendo ciascuno de tre originali contenere gli stessi dati, non
sarebbe possibile che il Comune rilasci al richiedente la "copia" a
lui destinata, apponendo il timbro a calendario con il numero di protocollo se
non previo controllo che, come previsto, ciascun esemplare contenga medesimi
atti.
(7) Secondo una parte
della dottrina, vi sarebbe una differenza tra copia conforme e copia autentica:
la copia conforme e` qualunque copia munita della certificazione di conformità,
la copia autentica e` la copia conforme nella quale la dichiarazione di
conformità e` correlata da un particolare nesso con l'artefice della
dichiarazione, quello di essere lui l'autore o il depositario dell'originale
(DI FABIO, In tema di copia conforme, cit., p. 425). Pertanto, se si seguisse
questa tesi, sarebbe autentica la copia estratta da un atto o allegato di atto
depositato presso il notaio, sarebbe conforme la copia di documento
semplicemente esibito al notaio. Quindi, la normativa sulla documentazione
amministrativa darebbe la possibilità di rilasciare copie conformi e non copie
autentiche.
La tesi e` sconfessata
dalla stessa lettera della legge sulla documentazione amministrativa la quale,
nel disciplinare il rilascio di copie autentiche, dispone: l'autenticazione
delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale e` stato emesso o
presso il quale e` depositato l'originale od al quale deve essere prodotto il
documento, nonche` da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro
funzionario incaricato dal Sindaco (art. 14, secondo comma). La prima parte
della norma disciplina l'autentica rilasciata "da un notaio, ecc...
", cioe` da qualunque altro pubblico ufficiale che non sia depositario del
documento, ma al quale l'originale viene semplicemente esibito.
(8) CIRCOLARE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 1968 n. 778/8/8/1, Istruzioni
per l'applicazione della l. 4 gennaio 1968, n. 15, recante "norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di
firme". Tale circolare recita testualmente: " L'autenticazione delle
copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale e` stato emesso
l'originale, da quello presso il quale esso e` stato conservato o depositato, o
da quello al quale deve essere prodotto il documento, nonche` da un notaio,
cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco,
anche se di Comune diverso da quello di residenza". "Ove l'atto
originale sia depositato presso un notaio, e` questi solo competente a
rilasciare la coppia autentica, non prevedendo la legge in esame né la
possibilità che altri pubblici ufficiali si rechino presso il suo archivio, né
la facoltà di rilasciare copia di copie, per cui continuano ad osservarsi le
speciali disposizioni vigenti".
(9) DI FABIO, In tema
di copia conforme, cit., pag. 427.
(10) SANTARCANGELO,
Condono edilizio, cit., pag. 121.