Studio n. 324
DOMANDA DI CONDONO EDILIZIO E SILENZIO
ASSENSO
Approvato dal Consiglio Nazionale del
Notariato il 1 febbraio 1991
Non sembra potersi
dubitare che l'allegazione della domanda di condono non sia piu` necessaria una
volta che l'ipotesi normativa del silenzio-assenso si sia realizzata.
Invero l'allegazione
della domanda di condono viene considerata dall'art. 40 della Legge 28.2.1985
n. 47 come alternativa alla menzione degli estremi della licenza o della
concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi
dell'art. 13; ciò allo scopo di consentire una circolazione
"provvisoria" (cioe` fondata sulla domanda di sanatoria) in mancanza
(e in attesa) della concessione in sanatoria, che, ponendo termine al periodo
di provvisoria commerciabilità del bene renda definitiva la legittimità
dell'immobile rispetto alla normativa urbanistico-edilizia.
Poiche` l'art. 35/12
della detta legge prevede che, decorso il termine di ventiquattro mesi dalla
presentazione della domanda di condono e verificatesi le altre condizioni
previste dalla stessa norma, la domanda di sanatoria si intende accolta, se ne
deduce che l'allegazione della domanda di condono non sia a questo punto piu`
necessaria, in quanto, per effetto del "silenzio-assenso" della P.A.
la concessione in sanatoria si deve considerare "rilasciata" a tutti
gli effetti. Si ricorda inoltre che il D.L. 12 gennaio 1988 n. 68, ha stabilito
che, trascorsi trentasei mesi, si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o
al rimborso spettanti in conseguenza a domande di sanatoria presentate ai sensi
della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
Tuttavia la questione,
che appare semplice e non discutibile nelle indicate sue linee essenziali, si
propone di tutt'altra complessità nella sua pratica applicazione, perche` non
sempre risulta agevole determinare con certezza se si sia, ovvero quando non si
sia, effettivamente verificato il c.d. "silenzio-assenso" in ordine
ad un determinato fabbricato.
La problematica
commessa e` stata oggetto di approfondita trattazione in un precedente studio
del Consiglio Nazionale del Notariato (1), per cui si rinvia ad una sua lettura
sia per una piu` generale individuazione sistematica della fattispecie, sia per
la casistica in essa delineata. In questa sede non resta che concludere
sull'argomento, ribadendo l'assunto iniziale; con l'avvertimento tuttavia, che,
in caso di incertezza sul se e sul quando possa considerarsi verificata la
ipotesi del silenzio-assenso, sia preferibile l'allegazione della domanda di condono,
come anche suggerito nello studio del Consiglio Nazionale del Notariato sopra
richiamato.
In ogni caso e`
opportuno ricordare che la avvenuta formazione del silenzio-assenso dovrà
risultare dall'atto "per dichiarazione del venditore" e tale dichiarazione
dovrà contenere altresì: - gli estremi della domanda di condono (data di
presentazione e numero di protocollo del Comune), sia al fine di rendere
possibile il calcolo dei giorni trascorsi per la formazione dello stesso
"silenzio-assenso", sia perche` tali estremi debbono considerarsi
sostitutivi di quelli della concessione in sanatoria; - la menzione
dell'avvenuto adempimento di tutte le condizioni richieste in proposito dalla
legge; - la menzione dell'inesistenza di fatti o atti impeditivi al compimento
della fattispecie.
Nel piu` volte
richiamato studio del Consiglio Nazionale del Notariato si fa rilevare in
proposito che, trattandosi pur sempre di dichiarazioni su "estremi"
che il notaio deve ricevere "per dichiarazioni dell'alienante" (art.
40/2), si deve ritenere che la eventuale nullità del contratto derivante dalla
"falsità" delle dichiarazioni stesse, non potrà in alcun modo
coinvolgere le responsabilità del Notaio e non comporterà violazione dell'art.
28 n. 1 L.N.
NOTE
(1) Consiglio Nazionale
del Notariato "Tre studi sul condono edilizio" - 1988, pagg. 13 e
segg.