Studio n. 293
GLI SPAZI A PARCHEGGIO NELLA LEGGE 6
AGOSTO 1967, N. 765
Approvato dal Consiglio Nazionale del
Notariato il 14 settembre 1990
1. Premessa.
Nel nostro ordinamento
gli spazi destinati a parcheggio privato possono dividersi in tre categorie:
a) parcheggi c.d.
"liberi";
b) parcheggi ai sensi
della l. 6 agosto 1967 n. 765 (legge "ponte");
c) parcheggi ai sensi
della l. 24 marzo 1989 n. 122 (legge Tognoli).
a) I parcheggi liberi
sono costituiti da quelle aree che vengono destinate a parcheggio
indipendentemente da un obbligo di legge.
Possono consistere in
aree destinate al servizio di edifici la cui licenza di costruzione sia stata
rilasciata in data anteriore all'1 settembre 1967, ovvero di edifici
preesistenti ristrutturati successivamente a quella data, essendo pacifico che
l'obbligo di destinazione a parcheggio riguarda soltanto le nuove costruzioni e
non anche le ristrutturazioni. Rientrano in queste categorie anche tutte le
aree destinate a parcheggio oltre gli standars previsti dalla legge.
I parcheggi liberi non
sono pertanto soggetti ad alcun vincolo e sono liberamente alienabili, al pari
di qualsiasi bene di proprietà privata.
b) I parcheggi
previsti dalla legge "ponte" sono costituiti da quegli spazi che
devono essere necessariamente destinati a parcheggio per gli edifici la cui
licenza di costruzione sia stata rilasciata dopo l'1 settembre 1967, data di
entrata in vigore della l. 6 agosto 1967 n. 765, che all'art. 18 ha aggiunto
l'articolo 41 sexies alla l. 17 agosto 1942 n. 1150.
A questi spazi ed in
particolare al problema della loro alienabilità e della titolarità del diritto
di uso, e` dedicato il presente studio.
c) I parcheggi ai
sensi della legge Tognoli, sono quelli che i proprietari di edifici già costruiti
possono realizzare per destinarli al servizio delle singole unità immobiliari.
Essi sono affetti da un vincolo inderogabile di destinazione e non possono
essere alienati separatamente dall'unità immobiliare al cui servizio sono
inderogabilmente destinati.
Sono questi, quindi,
gli spazi a parcheggio meno "disponibili" per la contrattazione
privata.
2. La legge 6 agosto
1967, n. 765.
Il complesso quadro
normativo sopra delineato, nel quale il notaio e` chiamato ad operare, in
particolare per gli spazi disciplinati dalla legge "ponte" rende
necessaria una riflessione sul contenuto e la portata della loro disciplina,
anche alla luce della nota sentenza del 18 luglio 1989 n. 3363, nella quale le
SS.UU. della Cassazione hanno affermato i seguenti principi relativi alla
utilizzazione e alla circolazione di tali spazi e che incidono sull'attività
notarile:
- la libera
alienabilità del diritto di proprietà, indipendentemente dalla titolarità del
diritto di utilizzazione;
- l'assoluta
immodificabilità del vincolo di destinazione;
- il diritto esclusivo
di utilizzazione da parte di coloro che (proprietari o inquilini) dimorano
abitualmente nell'edificio di cui gli spazi costituiscono pertinenze.
Il Consiglio Nazionale
del Notariato condivide senza riserve i primi due principi, ma non il terzo per
le argomentazioni che seguono.
La legge
"ponte" ha prescritto che "nelle nuove costruzioni ed anche
nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati
appositi spazi di parcheggio in misura non inferiore ad un metro quadrato per
ogni venti metri cubi di costruzione" (1), rapporto successivamente
aumentato ad un metro quadrato di parcheggio per ogni dieci metri cubi di
costruzione (2).
Tale vincolo sussiste,
ovviamente, solo quando la costruzione sia stata effettuata in forza di licenza
rilasciata dopo l'entrata in vigore della legge "ponte" e non
riguarda i fabbricati costruiti in forza di licenza rilasciata prima (3). Nelle
"nuove costruzioni" si ricomprendono quindi le ricostruzioni, ma non
gli ampliamenti, le sopraelevazioni e le ristrutturazioni, ne` le costruzioni
eseguite in virtu` di proroghe o varianti di licenze anteriori (4).
Per "spazi per
parcheggi" devono intendersi gli spazi necessari tanto alla sosta, quanto
alla manovra ed all'accesso dei veicoli (5). Peraltro, nulla stabilendo la
norma in ordine alla loro localizzazione, la prescrizione può essere
soddisfatta sia mettendo a disposizione meri spazi esterni all'edificio, sia
ricavando autorimesse collettive o individuali (6) nel sottosuolo o nei locali
al piano terreno dell'edificio (7), sia promiscuamente e in aree che non
formino parte del lotto edificato (8).
La ratio della norma
va ricercata nell'esigenza di ridurre, nei centri abitati, l'ingombro delle vie
pubbliche causato da sosta, parcheggio o manovre di veicoli in corrispondenza
degli edifici (9) ed applicandosi a tutti gli edifici, sia in presenza che in
assenza di strumenti urbanistici (10), che possono prevedere misure maggiori,
ma non inferiori a quelle fissate dal legislatore (11).
La disposizione in
esame costituisce, secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza,
anzitutto una "norma di azione", rivolta alla pubblica
amministrazione, con la conseguenza che la destinazione degli spazi a parcheggi
e` condizione per il rilascio della licenza o della concessione ad edificare, a
pena di illegittimità del provvedimento (12). Ma, secondo una giurisprudenza
autorevole, la disposizione in esame costituirebbe altresi` "norma di
relazione", diretta a regolamentare anche i rapporti tra i privati (13),
sui quali il vincolo a parcheggio, di natura pubblicistica, inciderebbe in
misura gravemente limitativa (14).
La Corte di Cassazione
in particolare nella nota sentenza a SS.UU. del 18 luglio 1989 n. 3363, oltre
ad affermare i principi, ampiamente condivisi, della alienabilità del diritto
di proprietà dell'area separatamente dall'edificio e della immodificabilità del
vincolo di destinazione, ha anche affermato che gli spazi riservati a
parcheggio ex lege "ponte" devono essere necessariamente utilizzati
dai proprietari o dagli inquilini degli appartamenti dell'edificio cui
ineriscono, in quanto la loro funzione consiste nel consentire il parcheggio a
coloro i quali vi dimorano abitualmente (funzione che resterebbe frustrata
qualora venissero utilizzati da terzi). In altre parole, il vincolo di
destinazione a parcheggio crea un collegamento soggettivo inderogabile tra gli
utilizzatori della costruzione e quelli dello spazio che vi accede, vincolo che
si sostanzia in un rapporto di natura reale, probabilmente riconducibile
nell'ambito dei limiti legali alla proprietà posti nell'interesse pubblico. Ne
consegue che sotto il profilo oggettivo, lo spazio e` destinato quale
pertinenza a servizio della costruzione e, sotto il profilo soggettivo, solo
chi può legittimamente utilizzare la costruzione può altrettanto legittimamente
utilizzare lo spazio a parcheggio. Pertanto il proprietario dello spazio che
non sia anche proprietario della costruzione, deve sopportarne l'uso da parte
di quest'ultimo o di chi, comunque sia titolare di altro diritto sull'edificio
(inquilino) (15), escludendosi in ogni caso (e la Cassazione e` stata molto
chiara su questo punto) qualsiasi servitu` o altro vincolo che trasformi l'area
a parcheggio pubblico.
Secondo altri la norma
in esame pone soltanto un vincolo oggettivo di destinazione a parcheggio delle
aree, di cui non indica gli utilizzatori. Trattasi quindi non di una norma
attributiva di diritti a determinati soggetti, ma prescrittiva di un vincolo di
scopo, che non determina la nullità dei negozi dispositivi, ma la illiceità di
una funzione diversa da quella stabilita dalla legge (16).
A favore di questa
seconda opinione militano sia la lettera, che la ratio della norma:
- quanto alla lettera,
si limita a stabilire che "Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di
pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi
per parcheggi", senza precisare che "devono essere riservati a favore
dell'edificio";
- quanto alla ratio,
se e` quella di alleggerire il traffico veicolare delle strade urbane, e`
evidente che e` meglio soddisfatta consentendo a chiunque l'uso delle zone a
parcheggio piuttosto che riservarlo ai soli abitanti dell'edificio. E' infatti
indifferente, ai fini della pianificazione urbanistica, che l'ingombro delle
strade sia causato dai condomini di un fabbricato piuttosto che di un altro,
ciò che interesse e` che le auto in sosta non aumentino di numero (17).
Inoltre, ammettendo un uso esclusivo a favore di un edificio, ben può
verificarsi che qualche abitante dello stesso sia sfornito di autoveicolo e,
quindi, il relativo spazio rimanga inutilizzato (18).
La verità e` che la
norma, lungi dal voler porre un diritto soggettivo a favore di alcuno, vuol semplicemente
definire uno standard urbanistico per regolamentare l'attività di costruzione,
stabilendo quanta parte della costruzione o dell'area ad essa pertinente deve
essere destinata a parcheggio. Ciò e` confermato dal raffronto con l'art.
41-quinquies della l. 17 agosto 1942 n. 1150, che pone il principio che in
tutti i Comuni, nella formazione o revisione degli strumenti urbanistici,
devono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza tra fabbricati, nonche` rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti industriali e produttivi e spazi pubblici riservati alle attività
collettive, ovvero a verde pubblico o parcheggi. Ne consegue che i Piani
Regolatori dovranno prevedere spazi per parcheggi pubblici, che si aggiungono a
quelli privati previsti per ciascun edificio. Pertanto, la norma esplica la sua
azione essenzialmente nel momento del rilascio della concessione, in quanto il
progetto può essere approvato solo se risultino osservati tutti gli standars.
Venendo alla l. 28
febbraio 1985 n. 47, l'art. 26, quinto comma espressamente qualifica gli spazi
a parcheggio in oggetto come pertinenze delle costruzioni, ai sensi degli
artt., 817, 818 e 819 del codice civile (19). Questa disposizione, come si
rileva dai lavori preparatori, fu introdotta per risolvere normativamente il
contrasto giurisprudenziale della disciplina degli spazi in oggetto (20), piu`
volte segnalato anche da questo Consiglio, riconoscendo loro il regime
giuridico proprio delle pertinenze, compresa la possibilità di una circolazione
separata rispetto al bene al quale ineriscono. Gli spazi a parcheggio, quindi,
al pari di ogni altra pertinenza civilistica, pur conservando la propria
individualità e autonomia sono posti a servizio dell'edificio cui accedono al
fine di renderne possibile una migliore utilizzazione. Siamo quindi in presenza
di una sorta di "pertinenze ex lege", che hanno la loro origine non
in un atto di destinazione del proprietario, ma nella volontà stessa del
legislatore (21). Ne consegue che nel silenzio del titolo gli spazi a
parcheggio si trasferiscono ex lege unitamente alla porzione di fabbricato cui
accedono. E secondo la stessa dottrina (22), salvo diversa disposizione del
titolo, gli spazi a parcheggio a servizio di un edificio condominiale,
rientrano addirittura tra le cose condominiali ai sensi dell'art. 1117 c.c.
Tali pertinenze, però,
al fine di rispondere all'interesse pubblico alla piu` razionale pianificazione
e alla maggiore vivibilità dei centri urbani, sono affette anche da un vincolo
di destinazione di carattere pubblicistico, che le rende urbanisticamente
inscindibili rispetto all'edificio principale, nel senso di non poter mai
essere destinate ad altro uso ovvero a servizio di un altro edificio ai fini
del rilascio della concessione ad edificare. Ciò non comporta però, in alcun
modo, la necessità dell'appartenenza allo stesso proprietario, ovvero la loro
utilizzazione esclusivamente da parte dei condomini.
Trattasi, quindi, di
un vincolo di destinazione oggettivo che i privati non possono rimuovere in
quanto di natura pubblicistica e come tale prevalente sulla loro autonomia
contrattuale, che può dispiegarsi fino a quando non vanifichi, anche soltanto
di fatto, lo scopo che sottende al vincolo. Non vi e` quindi incompatibilità
tra il regime pubblicistico del vincolo urbanistico e quello privatistico della
pertinenza, in quanto il primo comprime, ma non annulla il secondo! E l'art.
26, quinto comma, della l. 28 febbraio 1985, n. 47, richiamando per gli spazi a
parcheggio previsti dalla legge ponte, il regime delle pertinenze contenuto
negli articoli 817, 818 e 819 del codice civile, ha inequivocabilmente
confermato, anche per tali spazi, detta compatibilità, dando ragione alla tesi
di chi ritiene che le vicende attinenti alla proprietà del bene e alla
titolarità del diritto di utilizzazione non incidono sulla stabilità del
vincolo oggettivo di destinazione a parcheggio; ne` tanto meno sulla sua
permanente rispondenza all'interesse della collettività e che i centri urbani
siano dotati di aree a parcheggio in quantità sempre piu` adeguata alle
esigenze del traffico veicolare (23).
Tale assunto trova
oggi un ancor piu` inequivoco sostegno normativo nell'art. 8 della l. 24 marzo
1989 n. 122 (legge Tognoli) (24) che, a differenza della legge
"ponte", identifica espressamente nei proprietari delle unità
immobiliari a favore delle quali si vogliono costruire i parcheggi beneficiari
della disposizione (25).
Inoltre, il
legislatore ha sentito la necessità di stabilire espressamente il divieto di
cessione separata, sanzionando con la nullità gli atti che la comportino. Ora,
se il divieto di circolazione separata e la nullità degli atti fossero stati
una conseguenza necessaria del vincolo di destinazione, da qualsiasi legge imposto
alle aree a servizio dell'edificio, non sarebbe stato necessario riaffermarlo
con la legge Tognoli (26). Piuttosto tale riaffermazione fa ricavare, a
contrario, che le zone destinate a parcheggio ai sensi di altre leggi, sono
cedibili liberamente e senza limiti soggettivi in ordine al loro uso, salvo che
non sia di volta in volta diversamente previsto.
Ne` si può sostenere
che la legge Tognoli non abbia tenuto presente le aree a parcheggio previste
dalla legge "ponte", perche` nell'art. 2 e` stato aumentato il
rapporto tra cubatura dell'edificio e superficie a parcheggio previsto appunto
da tale legge: se il legislatore, conscio delle non sopite controversie
interpretative, avesse voluto pronunciarsi definitivamente nel senso della
incommerciabilità e/o della non utilizzabilità degli spazi a parcheggio da
parte di soggetti estranei all'edificio, avrebbe colto l'occasione proprio
della legge Tognoli per estendere il divieto posto per i parcheggi da essa
previsti a tutti i parcheggi obbligatori. Il che non ha fatto!
Le conclusioni cui
siamo teste` pervenuti in ordine alla "oggettività" del vincolo di
destinazione ex lege "ponte" degli spazi a parcheggio, non
coincidono, come abbiamo visto, con l'orientamento manifestato dal Supremo
Collegio che, tra l'altro, in alcune particolari ipotesi di concreto assetto di
tali spazi, comporta conseguenze che il legislatore non può aver voluto.
E cosi`, mentre e`
certo che nessun problema comportano sia l'uso comune e indifferenziato degli
spazi da parte di tutti i condomini (le cui modalità possono essere anche
disciplinate nel regolamento di condominio) (27), sia l'attribuzione esclusiva
dell'uso di distinte porzioni di spazi per parcheggio ai diversi condomini, sia
la coesistenza, anch'essa legittima, di spazi esclusivi e spazi ad uso comune,
problemi non lievi sorgono, invece, nel caso di spazi per parcheggio realizzati
nei limiti dello standard, ma in eccedenza rispetto alle unità abitative (che
non potrebbero comunque essere utilizzati da terzi estranei al condominio) (28)
o in numero inferiore alle unità abitative (29) (che lascerebbe qualche
condomino privo di parcheggio).
Infatti, la piu` volte
citata sentenza delle SS.UU., sembrerebbe non ammettere qualsiasi assetto che
escluda anche un solo condomino dal loro uso (30).
E ciò, evidentemente,
sottovalutando il criterio scelto dal legislatore per la determinazione
quantitativa degli spazi per parcheggio, individuato in un rapporto tra metri
quadrati di parcheggio e metri cubi di costruzione, senza alcun riferimento al
numero ed alla configurazione delle singole unità immobiliari in cui può essere
suddivisa la costruzione stessa. Ora, indipendentemente da qualsiasi giudizio
sulla razionalità di un tale criterio, e` chiaro che esso costituisce in ogni
caso un indice della non necessarietà dell'abbinamento: singola unità
immobiliare - area di parcheggio. Infatti, se il legislatore avesse voluto
disporre, inderogabilmente che ad ogni appartamento - o altra unità immobiliare
- fosse sempre abbinato l'uso di almeno un posto auto, avrebbe scelto un
diverso criterio di determinazione, non legato unicamente al volume dell'intera
costruzione.
E cosi`, non lievi
problemi possono sorgere nella ipotesi di spazi a parcheggio eccedenti il
limite dello standard, in ordine alla utilizzabilità da parte di estranei al
condominio (31) degli spazi eccedenti qualora, in base alla concessione
edilizia, siano compresi indistintamente in una piu` ampia zona destinata a
parcheggio.
3. Le sanzioni.
La normativa
urbanistica, tutte le volte in cui ha profilato la nullità degli atti, lo ha
fatto con previsioni esplicite (32): la prima forma di nullità negoziale venne,
infatti, introdotta dalle legge "ponte" per gli atti di compravendita
di terreni abusivamente lottizzati carenti della dichiarazione di scienza
dell'acquirente, che venne ripresa dieci anni dopo dalla l. 28 gennaio 1977
n.10 (legge Bucalossi) per gli atti aventi ad oggetto edifici abusivamente
costruiti, privi dell'analoga dichiarazione. La l. 28 febbraio 1985 n. 47 ha previsto
poi le ben note ipotesi di nullità per gli atti nei quali vengano omesse
determinate dichiarazioni o allegazioni relative alla situazione urbanistica
del bene.
La legge
"ponte" nessuna sanzione espressa, sul piano civilistico, ha previsto
invece per gli atti che in qualche modo violino le prescrizioni in in materia
di spazi a parcheggio e se si ritiene, come noi riteniamo, che essa si limita a
porre degli standards urbanistici, appare obiettivamente una forzatura farne
scaturire forme di nullità virtuale. D'altro canto, la stessa Suprema Corte,
nella piu` volte citata sentenza, ha sottolineato una sorta di
"incompatibilità tra nullità totale del contratto e finalità del
vincolo", affermando il principio che la eventuale nullità della singola
clausola contrattuale in contrasto con la normativa in oggetto, e` sanzionata
con la sua automatica sostituzione - ai sensi dell'art. 1419 co. 2 c.c. - con
la disciplina legale, indipendentemente dall'importanza o essenzialità che la
clausola stessa abbia nella stipulazione del contratto.
Da quanto sopra emerge
che i casi di nullità totale dell'atto sono limitati alle ipotesi, non certo
frequenti, di contratto che per sua intrinseca natura non consente in alcun
modo l'utilizzazione degli spazi secondo la destinazione legale (si pensi, ad
esempio, ad una costituzione di diritto di uso sugli spazi per una destinazione
diversa dal parcheggio o, per chi condivide l'orientamento della Cassazione,
esclusivamente a favore di soggetti estranei al condominio); si avrebbe invece
soltanto nullità della clausola (sostitutiva dalla disciplina legale ex art.
1419, co. 2) qualora il venditore, indipendentemente dalla riserva della
proprietà dello spazio (in se` legittima anche per il Supremo Collegio) riservi
per se` o per terzi anche la facoltà di adibirlo ad uso diverso, quale deposito
di materiali o altro. Qualora invece nell'atto non vi sia menzione
dell'esistenza, della situazione giuridica e/o del trasferimento dell'area o
del box, si può ritenere - come già rilevato (vedi sopra pp. 108-110) - che si
trasferiscano ex lege unitamente all'unità immobiliare, in proprietà esclusiva
se risulti comunque aliunde un vincolo pertinenziale specifico ovvero quale
parte condominiale ex art. 1117 c.c., con conseguente uso comune.
L'aver cosi`
circoscritto i casi di nullità non esclude, ovviamente, che una vendita o un
qualsiasi altro atto che provochi una diversa attribuzione della proprietà del
fabbricato e degli spazi per parcheggio, possa andare incontro ad altre forme
di invalidità, quali l'annullamento per errore sulla qualità dell'oggetto del
contratto (art. 1429 n.2), ovvero la risoluzione per mancanza delle qualità
promesse (artt. 1497 c.c.)
Sarà pertanto
opportuno e professionalmente corretto che il notaio richiami sempre l'attenzione
delle parti sulla eventuale esistenza del vincolo di destinazione e sulle sue
conseguenze, invitandole ad effettuare, magari con l'ausilio di tecnici
esperti, tutti gli opportuni accertamenti. Naturalmente la possibilità di una
corretta valutazione della situazione giuridica del bene passa necessariamente
attraverso la possibilità di una sicura individuazione sia dell'esistenza del
rapporto tra il fabbricato e lo spazio adibito a parcheggio che vi accede sia,
nell'ambito di questo, delle aree "libere" e di quelle vincolate ex
lege "ponte". E per questa individuazione occorrerà innanzitutto fare
riferimento alla concessione (o licenza) ed i relativi elaborati, in modo tale
da pervenire, per quanto possibile, alla determinazione degli spazi, tenendo
presente che, nel computo dello standard, la prassi "amministrativa"
tende a comprendere in modo indifferenziato spazi scoperti e coperti e perfino
box e vani chiusi, come nel caso esaminato dalle SS.UU. (33). Peraltro
concessioni ed elaborati grafici, già non sempre reperibili ne` di facile
lettura anche per tecnici esperti, non consentiranno ugualmente, in molti casi,
di risolvere il problema, soprattutto allorquando l'area destinata a parcheggio
non abbia costituito oggetto di atto di asservimento a favore del Comune,
regolarmente trascritto e contenente l'individuazione grafica dell'area.
Il Consiglio Nazionale
del Notariato non può, quindi, a conclusione di queste note, non esprimere il
suo vivo auspicio a che il legislatore riesamini e risolva, con la massima
tempestività, la delicata problematica connessa alla necessità della messa a
punto una volta per tutte di una forma di pubblicità sicura ed affidabile di
tutti quegli atti amministrativi o comunque ad essi connessi, che incidono
sulla circolazione immobiliare.
NOTE:
(1)
Art. 18, 1, 6 agosto 1967, n. 765, che ha aggiunto l'articolo 41-sexies alla
legge urbanistica 17 agosto 1942 n.1150.
(2)
L'art. 2 della l. 24 marzo 1989, n. 122, ha sostituito l'art. 41-sexies della
l. 17 agosto 1942, n. 1150, con il seguente: "Art. 41-sexies - Nelle nuove
costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono
essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un
metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione".
(3)
Cons. di Stato 3 gennaio 1984, in Riv. giur. edil., 1984, I, 542.
(4)
Circolare Ministero LL.PP. del 28 ottobre 1968, n. 3210.
(5)
Circolare Ministeriale n. 3210/68, cit.
(6)
Circolare Ministeriale n. 3210/68, cit.
(7)
Cass., 20 marzo 1989, n. 1390, inedita.
(8)
Cons. Stato, 8 marzo 1974, n. 220, in Cons. Stato, 1974, I, 435; Cons. Stato,
14 marzo 1972, n. 172, in Cons. Stato, 1972, 398.
(9)
Cass., 17 dicembre 1984, n. 6600, in Riv. not., 1985, 173.
(10)
Circolare Ministeriale n. 3210/68, cit.
(11)
Circolare Ministeriale n. 3210/68, cit.
(12)
Per tutti, vedi Cons. Stato, 6 luglio 1973, n. 605, in Cons. Stato, 1973, I,
1066; Cass. 3 gennaio 1984, n. 1, in Rep. Foro it. 1984, voce Edilizia
urbanistica, n. 295; Cass., 7 agosto 1981, n. 4890 e Cass. 18 dicembre 1981, n.
6714, entrambe in Riv. not., 1981, II, 1123; Cass., 2 gennaio 1982, n. 483, in
Foro it., 1982, I, 1049.
(13)
Cass. 16 novembre 1978, n. 5300, in Foro it., 1979, I, 1520; Cass. 24 aprile
1981, n. 2452, in Riv. not., 1981, II, 1122; Cass., 15 ottobre 1982, n. 5344,
in Riv. not., 1982, II, 1089; Cass. 9 maggio 1983, n. 3179, in Foro it., 1983,
I, 1581.
Questo
indirizzo e` stato ribadito dalle tre sentenze della Cassazione nn.
6600/6601/6602 del 1984 (per tutte, vedi Cass., 17 dicembre 1984, n. 6600, in
Riv. not., 1985, II, 151, in quanto la motivazione delle tre sentenze e`
identica), cui ha fatto eco Cass., Sez. Unite, 18 luglio 1989, n. 3363, in Riv.
not., 1989, 711, la quale ha negato ogni carattere interpretativo alla
disposizione dell'art. 26, quinto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
(14)
In un primo tempo, la giurisprudenza ha sostenuto che la titolarità e l'uso
degli spazi a parcheggio rimane nella disponibilità delle parti (Cass., 16
dicembre 1978 n. 5300, in Foro it. 1979, I, 1520; Cass. 24 aprile 1981 n.2452,
in Riv. not., 1981, 1122; Cass., 9 maggio 1983, n. 3179, in Foro it., 1983, I,
1581).
Successivamente
si e` decisamente orientata nel sostenere che la legge crea un collegamento
diretto ed inscindibile tra la proprietà dell'edificio e l'area ad essa
asservita (Cass., 7 agosto 1981, n. 4890, e 18 dicembre 1981, n. 6714, in Riv.
not., 1981, 1123): il vincolo a parcheggio e` posto da una norma imperativa
inderogabile nei rapporti di diritto privato, come tale qualificata
dall'interesse pubblicistico tutelato. L'art. 26 della l. 28 febbraio 1985 n.
47 ha stabilito che gli spazi riservati a parcheggio costituiscono pertinenze.
Coordinando tale norma con quella in esame, la Cassazione ha riconosciuto all'art.
26 "una limitata funzione interpretativa, ad esplicitazione testuale di un
principio giuridico che, come quello della negoziabilità separata degli spazi,
doveva ritenersi già acquisito dall'ordinamento, con l'unico limite costituito
dalla permanenza del vincolo reale di destinazione che la nuova norma ha
lasciato inalterato" (Cass., Sez. Unite, 18 luglio 1989, n. 3363, in Riv.
not., 1989, 710 cit.).
(15)
Cass., 18 dicembre 1981, n. 3370, in Riv. not., 1988, 1317. Pertanto su di esse
hanno il diritto di uso i proprietari degli appartamenti e anche gli inquilini
(Cass., 7 agosto 1981, n. 4980 in Giur. it., 1982, I, 1, c.1078; Cass., 25
gennaio 1982, n. 483, in Foro it., 1982, I, c. 1049).
(16)
IRTI, Riserva di spazi a parcheggi nelle nuove costruzioni, in Giust. civ.,
1983, II, 44.
(17)
MORELLO, Il problema dei parcheggi al servizio dei nuovi condomini, in Vita
not., 1985, I, 515.
(18)
ALIANELLO, Le aree per parcheggi: l'art. 18 della legge del 1967, n. 765 ed
autonomia contrattuale secondo la giurisprudenza, in Giur. it., 1985, I, 1,
1057.
(19)
La norma richiamata cosi` dispone: "Gli spazi di cui all'art. 18 della l.
6 agosto 1967, n. 765, costituiscono pertinenze ai sensi e per gli effetti
degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile".
(20)
Come dimostra ampiamente D'AMICO, Il problema delle aree a parcheggio, nota a
Cass., 29 febbraio 1988, n. 2129 e Cass., 6 maggio 1988, n. 3370, in Riv. not.,
1988, p. 1332.
(21)
LUMINOSO, Spazi destinati a parcheggio, regime delle pertinenze e disciplina
del condominio, in Riv. giur. sarda, 1989, I, p. 71, il quale richiama le c.d.
pertinenze navali e aeronautiche come significativi precedenti di pertinenze ex
lege.
(22)
LUMINOSO, op. cit., p. 75, secondo il quale le aree destinate a parcheggio
vanno in pratica incluse nell'elencazione dei beni di proprietà comune
contenuta nell'art. 1117 c.c., salvo che nel titolo la proprietà esclusiva non
venga riservata all'originario proprietario dello stabile o venga attribuita ad
una o piu` persone determinate, siano o meno condomini.
(23)
IRTI, op. cit., p. 44.
(24)
L'art. 9 della legge recita testualmente: "I proprietari di immobili
possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano
terreno degli edifici parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità
immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti
edilizi vigenti.
I
parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti
separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati dal vincolo
pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli":
(25)
IEVA-VASSALLI, Spazi destinati a parcheggio: brevi riflessioni alla luce della
legge Tognoli, in Riv. not., 1989, p. 373.
(26)
IEVA-VASSALLI, op. cit., p. 380 e ss.
(27)
Cfr. Cass. 10 gennaio 1990, n. 9, in Corriere giur., 1990, p. 455.
(28)
Qualora non si segua l'orientamento della Cassazione, e si ritenga che non
soltanto la proprietà degli spazi a parcheggio, ma anche il loro uso possa
spettare a terzi, nessun ostacolo vi e` all'attribuzione dell'uso stesso ad
estranei al condominio.
(29)
Ciò e` senza dubbio tecnicamente possibile, soprattutto con riferimento allo
standard in vigore prima della l. 24 marzo 1989 n. 122 (1 mq. di spazio per
parcheggio per ogni 20 mc. di costruzione), da calcolarsi, secondo il Consiglio
di Stato (8 settembre 1990 n. 743) con riferimento ai soli vani abitabili.
(30)
Nel senso della liceità di una regolamentazione convenzionale che attribuisca a
qualcuno soltanto dei condomini l'uso dei parcheggi, vedi Trib. Milano 12
febbraio 1987, in Foro it. 1988, I, 283 e Pretura Modougno 29 maggio 1987, in
Arch. locaz., 1988, 159 con nota di ZERILLI.
(31)
LUMINOSO, op. cit., p. 71, nota 34.
(32)
TONDO, in A. PREDIERI, Abusivismo edilizio: condono e nuove sanzioni, Roma
1985, p. 368.
(33)
Cfr. Cons. di Stato, 8 marzo 1974, n. 220.