Studio n.
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SANATORIA
PER POSTA
Approvato dal Consiglio Nazionale del
Notariato il 12 gennaio 1989
Ai sensi dell'art. 35 co. 1 della L. 2.2.1985. n. 47, così come
modificato, da ultimo, dal D.L. 2.1.1988, convertito nella L. 13.3.1988. n. 2,
"la domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria deve essere
presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 giugno 1987
... (omissis)". Ci si interroga se siano da considerarsi tempestivamente
presentate, a norma del citato art. 35, le domande che, anziche` essere state
direttamente consegnate al competente ufficio del comune, siano state spedite
al comune stesso a mezzo del servizio postale entro il termine perentorio del
30 giugno 1987, ma siano poi pervenute a destinazione in data successiva (come
risulta dal timbro del protocollo in arrivo apposto dagli uffici comunali). E'
necessario risolvere un problema pregiudiziale, rispetto al quesito principale.
Sono ricevibili, a norma dell'art. 35 co. 1 L. 47/85, le domande
spedite per posta e non direttamente consegnate al comune? Per rispondere a
quest'ultimo interrogativo, e` necessario stabilire se l'attività della
presentazione comprenda, in generale, tra le sue possibili modalità di
esplicazione, anche quella della spedizione postale. Innanzitutto bisogna
premettere che le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria sono
atti di impulso privato di iniziativa del procedimento amministrativo, e in
particolare rientrano nella categoria delle istanze, con le quali il privato
richiede alla Pubblica Amministrazione l'emissione di un provvedimento (oltre
alle istanze, altri atti privati di iniziativa sono i ricorsi, con cui si
richiede un riesame di legittimità o di merito di atti ritenuti lesivi di diritti
o interessi legittimi, e le denunce). Si tratta pertanto di atti recettizi, in
quanto producono i loro effetti tipici (in ordine all'iniziativa del
procedimento che ne consegue) soltanto se e quando vengono portati a conoscenza
(presentati) dell'ente o dell'organo destinatario.
L'attività (materiale) della presentazione consiste, appunto, nel
portare questi atti alla conoscenza dei loro destinatari, i quali potranno in
tal modo dare corso al procedimento finalizzato all'emissione del provvedimento
piu` opportuno. Questa attività, peraltro, può seguire modalità diverse:
l'importante e` che esse siano idonee a realizzare il fine dell'attività
medesima, sopra evidenziato. Spesso sono le norme positive, a contemplare
diverse possibili alternative, in ordine alle modalità di presentazione (cfr.
gli artt. 2 co. 2 e 9 co. 2 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, sulla
"semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi"; l'art. 2 co. 3 del D.P.R. 28.10.1970, n. 1077, sul
"riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato";
gli artt. 17 e 22 del D.P.R. 26.10.1972, n. 636, sulla revisione
della disciplina del contenzioso tributario: tutte norme sulle
quali si avrà l'occasione di tornare). Le norme citate contemplano, accanto
alla presentazione "diretta", cioe` quella che si esplica mediante la
consegna dell'atto di iniziativa all'organo od ufficio destinatario, anche
quella a mezzo del servizio postale. Anche in assenza di espresse disposizioni
di legge in tal senso, la stessa giurisprudenza ha riconosciuto la ricevibilità
di istanze o domande presentate a mezzo del servizio postale, anziche`
direttamente (cfr. Cons. Stato, IV, 27.7.1972, n. 759, che, dichiarando
irricevibile la domanda di cui all'art. 4 della legge 8.3.1968, n. 221, pervenuta
all'ufficio del medico provinciale oltre il termine di legge, ammette
implicitamente la spedizione della domanda stessa a mezzo posta, nonostante la
norma citata nulla disponga in merito. Giova richiamare, in questo contesto, un
principio generale dell'ordinamento, che appare significativo anche per la
materia in esame che, pur non avendo natura processuale, ha sicuramente i
caratteri del procedimento amministrativo; si tratta del principio espresso dal
combinato disposto dagli artt. 121 e 156, co. 2 c.p.c. dal quale emerge la
piena efficacia degli atti posti in essere nella forma piu` idonea al loro
scopo, o che, comunque, tale scopo abbiano raggiunto, nonostante l'inosservanza
delle forme prescritte.
Ne emerge, in conclusione, il principio generale - applicabile a
tutti gli atti privati di iniziativa dei procedimenti amministrativi, in
mancanza di un espresso e specifico divieto normativo - che per la rituale
presentazione degli atti stessi non occorra la personale produzione a cura
dell'interessato, bensì sia valida, comunque, la spedizione per plico postale.
Detta conclusione appare confermata dalla circolare del ministero dei Lavori
Pubblici, n. 3357/25 del 31.7.1985, secondo la quale la "domanda può
pervenire al comune anche per posta, attraverso plico raccomandato con avviso
di ricevimento". Si tratta di una circolare che, pur essendo ovviamente
priva di qualsiasi efficacia normativa, assume un indubbio valore
interpretativo. Va precisato, peraltro, che detta circolare nulla dice circa il
problema principale, che ci si accinge ad affrontare. Risolta positivamente la
questione circa la ricevibilità delle domande ex art. 35 co. 1 spedite a mezzo
del servizio postale, si pone ora il secondo quesito: ai fini della
tempestività della presentazione della domanda, si ha comunque riguardo alla
data della sua ricezione da parte del comune, ovvero assume rilevanza decisiva
la data della spedizione? Come si e` già sottolineato, l'attività di
presentazione consiste nel portare l'istanza od il ricorso alla conoscenza
dell'ente o dell'organo pubblico competenti a riceverli.
Ciò vale anche per la domanda di sanatoria. Anch'essa e` un atto
ricettizio, destinato - per realizzare i propri effetti - ad essere conosciuto,
quindi ad essere valutato dal comune. La considerazione della natura recettizia
della domanda e della funzione propria dell'attività di presentazione porta a
ritenere che, in mancanza di previsioni normative in materia, l'attività della
presentazione si perfezioni soltanto con la ricezione della domanda da parte
del comune, in quanto soltanto al momento della ricezione il comune viene a
conoscenza dell'esistenza dell'atto e può predisporre (nei 24 mesi successivi)
quanto necessario per procedere alla valutazione del suo contenuto e provvedere
di conseguenza. Al momento della spedizione postale, pur nella forma della
raccomandata con avviso di ricevimento, il comune ignora l'esistenza della
domanda, che pertanto in nessun modo può essere considerata come presentata
all'ente destinatario, finche` non gli sia effettivamente pervenuta.
Numerose sono le disposizioni legislative che, in deroga ai
principi ora esposti, considerano come tempestivamente presentati i ricorsi o
le domande, purche` spediti entro il termine fissato. In materia di
amministrazione attiva, cfr. l'art. 2 del D.P.R. 1077/1970, secondo il quale
"le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante". In materia di ricorsi amministrativi, cfr. l'art. 2 del
D.P.R. 1199/1971, secondo il quale il "ricorso e` presentato ...
direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ... (omissis).
Quando il ricorso e` inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale
data di presentazione". Il carattere eccezionale delle norme citate, che
sono pertanto insuscettibili di applicazione analogica, emerge da numerose
pronunce della giurisprudenza, non solo amministrativa. Il Consiglio di Stato,
IV sez., con la sent. n. 759 del 27.7.72, in relazione alla presentazione
dell'istanza di cui all'art. 4 della L. 8.3.1968, n. 221 - sulle cui modalità
la legge nulla dispone - ha confermato che "il termine perentorio (nel
caso, per la presentazione della richiesta dell'indennità di residenza da parte
di un farmacista va riguardato con riferimento al momento del ricevimento
dell'atto da parte del destinatario, e non anche a quello di spedizione ...
(omissis).
Legittimamente, pertanto, viene dichiarata irricevibile la domanda
pervenuta all'ufficio del medico provinciale oltre il termine indicato".
Dell'art. 2 del D.P.R. 1077/1970 si sono occupati il TAR Sicilia
(sez. Catania), 21.1.1981, n. 36, ed il TAR Campania (sez. Salerno), 4.9.1985,
n. 266, i quali, escludendo espressamente l'esistenza di un generale principio
circa l'equipollenza tra la spedizione per posta della domanda e la sua
presentazione ad una pubblica amministrazione, si sono pronunciati sulla inapplicabilità
della norma in questione ai concorsi banditi da enti pubblici diversi dallo
Stato, i quali non l'abbiano formalmente recepita nei singoli bandi. Dell'art.
2 del D.P.R. 1199/1971 si e` occupata la stessa Corte Costituzionale
(26.4.1985, n. 121), la quale ha riconosciuto valore di disciplina generale, in
materia di ricorsi amministrativi, all'intera disciplina del D.P.R. in
questione (applicabile anche ai procedimenti riguardanti enti diversi dallo
Stato).
Non appare peraltro possibile estenderne l'applicazione al di
fuori dei ricorsi amministrativi, essendo questa una materia cui si
riconnettono esigenze peculiari, che esprimono a loro volta principi
particolari e non generalizzabili. Tanto che l'applicazione di tali principi,
ed in particolare di quello sull'assimilazione della spedizione alla
presentazione, e` stata ripetutamente negata dalla Commissione Tributaria
Centrale per quanto riguarda il contenzioso tributario, avente natura
giurisdizionale (nonostante gli artt. 17 e 22 del D.P.R. 636/72 ammettano
espressamente la spedizione per posta del ricorso); un'eccezione in tale linea
interpretativa e` però data dalla pronuncia della Comm. Trib. Centr., Sez. X, 10.7.1985, n. 6622.