Studio n. 1490
Parcheggi della “legge
Tognoli” e loro
commerciabilità
Approvato dalla
Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato
il 10 dicembre 1996
1. La c.d. “legge
Tognoli” (legge 24 marzo 1989, n. 122) stabilisce che i proprietari di immobili
possono realizzare parcheggi nel sottosuolo o al piano terreno, con determinate
agevolazioni.[1]
E precisa (art. 9, 5° comma): “i parcheggi realizzati ai sensi del presente
articolo non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla
quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono
nulli”.
Questa la norma a
regime.
In tempo recente,
peraltro, alcuni decreti legge non convertiti hanno tentato di rendere meno
rigida la citata disposizione, stabilendo, in una prima fase, la possibilità di
alienare separatamente dall’alloggio il posto auto realizzato oltre lo standard
previsto dall’art. 41 sexies della legge urbanistica 17 agosto 1942, n.
1150 (introdotto dalla legge ponte 6 agosto 1967, n. 765); in una seconda fase,
la possibilità di cedere il parcheggio separatamente dall’alloggio, a favore
peraltro di soggetto “residente o dimorante nel territorio del Comune”. Pena sempre
la nullità dell’atto nell’ipotesi che la norma fosse stata violata. [2]
Questi decreti legge
non sono stati convertiti in legge (l’ultimo è il D.L. 31 gennaio 1995, n. 28).
Peraltro, nel convertire in legge un decreto legge in materia di trasporti (le
cui norme in precedenza erano state incluse nei decreti legge sui parcheggi più
volte reiterati) la legge di conversione ha disposto: “sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge” e
subito dopo un elenco di tutti i decreti legge esistenti in precedenza,
comprensivi di tutti i decreti legge che avevano in qualche misura
liberalizzato il commercio giuridico dei parcheggi rispetto alla legge
Tognoli).[3]
Il problema che ora si
pone è il seguente: qual è la sorte dei parcheggi Tognoli medio tempore negoziati
separatamente dall’appartamento cui erano uniti da vincolo pertinenziale
utilizzando le norme contenute nei decreti legge non convertiti e non più
reiterati, a favore di soggetti residenti o dimoranti nel Comune?
E qui sono possibili
tre soluzioni:
a) può ritenersi che il
parcheggio, dopo esserne uscito, rientri nella disciplina tracciata a regime
dalla legge Tognoli. Cioè può ragionarsi così: chi ha acquistato sulla base dei
decreti legge non convertiti ha acquistato validamente, ma essendo ora il bene
rientrato nel rapporto pertinenziale inscindibile tracciato dalla legge
Tognoli, esso bene non può più essere ceduto separatamente dall’alloggio cui in
origine era stato destinato come pertinenza.
b) Oppure può ritenersi
che l’alloggio sia ormai uscito dalla normativa della Tognoli, ma che debba
continuare a rispettare la normativa (transitoria e ormai decaduta) dei decreti
legge reiterati. In tal modo si dovrebbe concludere che i parcheggi in discorso
possano continuare ad essere ceduti separatamente dall’appartamento, ma
soltanto a soggetti residenti o dimoranti nel Comune (perpetuando così una
normativa ormai venuta meno).
c) Come ultima ipotesi,
si può ritenere che l’alloggio, uscito dalla normativa della Tognoli, venuta
meno la normativa transitoria recata dai decreti legge, viva ormai di vita
propria; abbia cioè acquisito uno “status” di neutralità che lo renda
indifferente ai vincoli alla commerciabilità previsti dalla Tognoli.
2. Il discorso va
affrontato sulla base della seguente progressione logica: a) configurazione
come pertinenza del parcheggio Tognoli ed individuazione della disciplina ad
esso applicabile, tenuto conto delle norme codicistiche e della legislazione
speciale; b) esame della disciplina recata dai decreti legge decaduti per
mancata conversione; c) incidenza della mancata conversione sulla disciplina
del bene; d) portata della legge che ha fatto salvi gli atti compiuti e i
rapporti creati sulla base dei decreti legge decaduti; e) conclusioni sui
quesiti prospettati.
3. I parcheggi della
legge Tognoli come pertinenze. Che i parcheggi della legge Tognoli
concretizzino vere e proprie pertinenze lo si può dedurre dal dato testuale
dell’art. 9 della legge 122 del 1989, che parla di “parcheggi da destinare a
pertinenze delle singole unità immobiliari”.
Ma il dettato normativo
è supportato da vari elementi, sulla base dei quali può affermarsi che i
parcheggi della Tognoli realizzino vere e proprie pertinenze:
a) in primo luogo il
netto rapporto di servizio tra due beni distinti. E’ infatti risaputo che il
rapporto pertinenziale va qualificato come rapporto reale (nel senso che esso
può essere fatto valere nei confronti di chiunque) [4]
che può verificarsi esclusivamente tra due beni, “dovendo le pertinenze servire
alla utilità della cosa e non anche a quella meramente personale del dominus
della stessa”;[5]
b) in secondo luogo la
circostanza che il parcheggio Tognoli può essere realizzato esclusivamente dal
proprietario dell’appartamento cui il posto auto deve servire da pertinenza,
nel rispetto della norma contenuta nell’art. 817, 2° comma cod. civ., per il
quale “la destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa
principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”.
Per la verità parte
della dottrina[6]
e la giurisprudenza [7]
ritengono che detta norma non esclude che occorra anche la volontà del titolare
del bene asservito, circostanza che nel nostro caso si applica alla perfezione,
sul rilievo che il proprietario dell’appartamento costruisce anche il
parcheggio, divenendone evidentemente proprietario. E sullo stesso piano si
muove l’altra fattispecie normativa prevista dall’art. 9 della legge Tognoli:
il Comune, proprietario dell’area da destinare a parcheggio, trasferisce il
diritto di superficie a soggetto che costruendo il parcheggio viene ad
acquisire su di esso proprietà superficiaria.
c) In terzo luogo usa
affermarsi che il vincolo pertinenziale ha come caratteristica strutturale di
costituire un vincolo duraturo, non transeunte, circostanza che nel nostro caso
si verifica per il vincolo d’inalienabilità separata dei due beni previsto
dalla legge Tognoli.
d) Infine la
circostanza che la realizzazione del vincolo pertinenziale (cioè la costruzione
del parcheggio Tognoli) richiede un atto di volontà del proprietario del bene
principale. La legge Tognoli, infatti, a differenza della legge ponte, non
impone la costruzione del parcheggio, ma si limita a favorirla.
4. Disciplina dei
parcheggi Tognoli. I parcheggi Tognoli, appena sorti, erano sottoposti
all’intera disciplina prevista dal codice civile sui parcheggi ed in
particolare alla norma per la quale gli atti e i rapporti giuridici che hanno
per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze.
L’unica eccezione
rispetto alla disciplina codicistica era quella dell’inapplicabilità dell’art.
818, 2° comma, per il quale “le pertinenze possono formare oggetto di separati
atti o rapporti giuridici”. Quest’ultima norma era nella sostanza inapplicabile
ai parcheggi Tognoli perché la legge 122 recitava che i parcheggi Tognoli non
potevano essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare cui erano legati da
vincolo pertinenziale.
Si tentava di spiegare
il significato di questo vincolo ponendo in risalto i vantaggi pubblicistici
che comportava il parcheggio Tognoli: l’autorizzazione gratuita in ogni caso;
richiesta di autorizzazione con silenzio-assenso qualora gli interventi edilizi
risultassero conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi
vigenti; maggioranza semplice per le deliberazioni condominiali; agevolazioni
tributarie IVA per le prestazioni aventi per oggetto la realizzazione delle
opere e degli interventi previsti dalla legge Tognoli. [8]
Nella sostanza il
parcheggio Tognoli nasceva come pertinenza vincolata per legge all’appartamento
per il quale era stato costruito, vincolo indissolubile e per volontà del
privato.
Il vincolo era a tal
punto ineliminabile che l’atto in violazione di esso vincolo era sanzionato con
la nullità, a testimonianza dell’interesse pubblico che la norma intendeva
garantire.
5. Disciplina dei
parcheggi Tognoli dopo i decreti legge non convertiti. I decreti legge non
convertiti avevano in parte modificato la legge Tognoli. Restava il vincolo
pertinenziale tra parcheggio ed appartamento, ma il legislatore operava su un
duplice fronte:
a) in un primo tempo
esso non eliminava il vincolo indissolubile tra i due beni creato dalla legge
Tognoli, ma si limitava a stabilire che i parcheggi Tognoli costruiti al di
fuori dello standard previsto dalla legge ponte potevano essere alienati
separatamente dall’appartamento. Ma allo stesso tempo il decreto legge
prevedeva che i parcheggi in discorso “non possono subire modificazioni nella
destinazione d’uso per un periodo di trenta anni decorrente dalla loro
realizzazione”.
Si intuisce la portata
di questa norma: poiché i parcheggi Tognoli si realizzavano dopo la costruzione
dell’appartamento, era da ritenere che essi (ad esclusione di costruzioni ante
legge ponte) risultassero tutti realizzati al di fuori dello standard
previsto dalla legge ponte, sul presupposto che la palazzina fosse stata dotata
di adeguati spazi a parcheggio nel rispetto della legge ponte. In altre parole,
per effetto di questa norma, diventava nella sostanza generale la possibilità
di cedere il parcheggio indipendentemente dall’alloggio. Si aveva quindi
un’apertura massima nella commercializzazione dei parcheggi Tognoli, temperata
da un duplice limite: 1) vincolo di destinazione a parcheggio per trenta anni;
2) obbligo di corrispondere il contributo concessorio per il parcheggio oltre
lo standard.
b) In un secondo tempo
fu stabilito che i parcheggi potessero cedersi separatamente dall’alloggio, ma
soltanto a favore di persone residenti o dimoranti nel Comune. Con una sorta di
contrappeso di questa norma che eliminava il vincolo pertinenziale, si
prevedevano: 1) la possibilità di realizzare il parcheggio Tognoli soltanto
entro lo standard previsto dalla legge ponte; 2) il vincolo di
destinazione d’uso definitiva come parcheggio, che pertanto non poteva in
nessun tempo conseguire destinazione diversa.
Non prevedendosi più la
realizzazione di parcheggi Tognoli oltre lo standard, non veniva
riprodotta la norma che in tal caso prevedeva il versamento del contributo
concessorio.
Va colto in sintesi lo
spirito di questi decreti legge. Per la legge Tognoli il legislatore ha
ritenuto di pervenire al risultato voluto con il vincolo pertinenziale
indissolubile: il collegamento stretto ed ineliminabile tra pertinenza e bene
principale rendeva inutile qualunque altro strumento per pervenire al divisato
programma che effettivamente il parcheggio assolvesse al suo compito. Il
legislatore era pervenuto direttamente all’effetto voluto prevedendo lo
strumento giuridico ritenuto il più adeguato per perseguirlo, dopo le note
polemiche interpretative concernenti il parcheggio previsto dalla legge ponte.
Successivamente il
legislatore, senza cambiare idea, l’ha in parte corretta: il vincolo
pertinenziale stretto nasceva tra parcheggio e alloggio, ma questo vincolo
poteva eliminarsi, a patto che continuasse la destinazione a parcheggio. In tal
caso il legislatore ha certamente ragionato così: conta prevalentemente
l’immodificabile destinazione d’uso a parcheggio, che in ogni caso impedisce
che il parcheggio sia distolto dalla sua destinazione iniziale, mentre conta
meno che questa destinazione sia utilizzata facendo leva sul vincolo
pertinenziale. Evidentemente venendo meno il vincolo pertinenziale tra
parcheggio ed alloggio per il cui il vincolo era sorto, si estingueva il
vincolo reale proprio del rapporto pertinenziale e forse è questo il motivo per
cui i comuni, prima di assentire la realizzazione del parcheggio pretendevano
l’atto unilaterale di vincolo, da trascrivere e da rendere in qualche misura
strumento di realità.
Resta comunque il fatto
che il legislatore ha ritenuto che il vincolo a parcheggio e la cedibilità del
parcheggio a persona residente o dimorante nel comune appariva sufficiente a
realizzare gli scopi d’interesse pubblico per il quale il parcheggio Tognoli
era sorto.
Va chiarito che per
effetto di questi decreti legge si poteva verificare una delle seguenti
situazioni:
a) il parcheggio nasce
sempre come pertinenza di un appartamento della palazzina ove esso è stato
costruito;
b) il parcheggio
continua a svolgere il suo ruolo di pertinenza del bene principale a favore del
quale è stato costruito, nell’ipotesi che nessun atto di cessione a soggetto
diverso dal titolare del bene principale sia stato effettuato (il decreto legge
infatti non costringeva alla vendita separata del parcheggio, ma la
facultizzava soltanto);
c) il parcheggio, nella
fase in cui operavano i decreti legge che consentivano la separazione del
vincolo pertinenziale e la cedibilità del parcheggio a favore di chiunque
purché si trattasse di parcheggio realizzato oltre lo standard previsto
dalla legge ponte, può esser stato ceduto a soggetto diverso dal titolare del
bene principale; in tal caso il vincolo pertinenziale originario viene sciolto,
si pagano i contributi concessori ordinari ed il parcheggio può essere
commercializzato come bene a sé, non più vincolato ad altro bene, fermo
restando il vincolo di destinazione a parcheggio che impedisce l’utilizzabilità
diversa di esso;
d) il parcheggio, nella
fase in cui operavano i decreti legge che consentivano la rottura del vincolo
pertinenziale, può essere stato ceduto a soggetto diverso dal titolare del bene
principale ma residente o domiciliato nel comune; in tal caso il vincolo
pertinenziale originario viene sciolto, il parcheggio può essere
commercializzato autonomamente, ma resta il vincolo di destinazione a
parcheggio e resta altresì la condizione che la commerciabilità separata del
bene può sempre avvenire soltanto a favore di residente o dimorante nel comune.
La cessione separata
del parcheggio, operata ai sensi delle ipotesi appena esaminate sub c) e sub d)
ha certamente determinato lo scioglimento del vincolo pertinenziale. La
dottrina, infatti, usa affermare che poiché il vincolo pertinenziale si fonda
sulla volontà del titolare, “l’atto di disposizione relativo alla pertinenza
(vendita, legato, locazione) separatamente dalla cosa principale, importa
cessazione del rapporto, giacché il titolare ha dimostrato in modo preciso
l’intenzione di far cessare il rapporto pertinenziale”.[9]
La stessa giurisprudenza afferma che la cessione separata della pertinenza
rispetto alla cosa principale determina il venir meno del vincolo
pertinenziale. [10]
Nel nostro caso è la
stessa legge che consente di scindere il vincolo pertinenziale per il passato
inscindibile e pertanto è da ritenersi che se il proprietario cede il
parcheggio a terzo il bene ceduto venga a perdere la sua funzione di bene
collegato da vincolo pertinenziale con l’appartamento. Anche in questo caso il
vincolo pertinenziale viene meno per effetto della volontà del proprietario dei
due beni, cui spetta utilizzare o meno la facoltà che il decreto legge gli ha
consentito. E tutto ciò in perfetta linea con la disciplina generale sulla
pertinenza.
6. Effetti della
mancata conversione dei decreti legge. La mancata conversione in legge dei
decreti legge, accompagnata dalla mancata operazione di salvezza degli atti e
dei rapporti sorti sulla base della disciplina ormai decaduta, avrebbe
determinato gli effetti seguenti:
a) perdita di efficacia
ex tunc (cioè fin dal momento della sua emanazione) del decreto legge
non convertito. Ciò sulla base dell’art. 77 Cost. che la stessa Corte
Costituzionale, nelle poche decisioni che hanno affrontato il problema, ha
dimostrato di voler interpretare in senso rigoroso e letterale;[11]
riconoscendo come unica eccezione a tale interpretazione l’ipotesi di
disposizioni penali più favorevoli al reo. [12]
E tutto ciò malgrado
una parte della dottrina abbia tentato di trovare correttivi contro
un’interpretazione troppo rigida della carta costituzionale, tentativi che peraltro
non sembrano aver dato i frutti sperati;[13]
b) con la caducazione ex
tunc delle norme dei decreti, applicazione rigorosa della normativa della
legge Tognoli. Cioè, sulla base di un’interpretazione rigorosa del testo
costituzionale, la mancata conversione avrebbe determinato la nullità dei
trasferimenti del parcheggio separati dal trasferimento dell’alloggio e il
ripristino del vincolo pertinenziale “blindato”. Al più si poteva sostenere che
il notaio che avesse posto in essere l’atto di trasferimento separato non era
suscettibile di contravvenzione disciplinare, sul presupposto che egli aveva
operato sulla base di norma allora in vigore; ma ciò facendo leva sull’aspetto
psicologico della contravvenzione disciplinare, cioè sul presupposto che al
notaio non poteva ascriversi alcun comportamento men che corretto sulla base
della normativa esistente al momento dell’atto.
7. Effetti della
salvezza degli atti posti in essere sulla base dei decreti legge non
convertiti. L’attenzione va adesso portata sulla legge che, nel convertire
il decreto legge sui trasporti, ha coinvolto nella norma che ha fatto salvi gli
atti e gli effetti prodotti dal decreto legge anche tutti i decreti legge non
convertiti aventi riferimento ai parcheggi.
Va fatta qui una
premessa. Il fatto che i decreti legge per un certo tempo abbiano recato in sé
due distinte discipline e il fatto che successivamente le due discipline siano
state distinte, non modifica la portata della legge di salvaguardia. Dato il
contenuto meramente formale di questa legge, essa trova chiaramente
applicazione sia per la parte dei decreti legge concernente i trasporti, sia
per la parte dei decreti legge concernente i parcheggi della Tognoli. Va
infatti chiarito che tutti i decreti legge richiamati dalla norma di
salvaguardia si riferiscono anche ai parcheggi.
Ciò posto va fatta
un’ulteriore riflessione. Decaduti i decreti legge la disciplina che li
concerneva non risulta più applicabile. Nell’ipotesi pertanto che, in costanza
dei decreti legge decaduti, il vincolo pertinenziale non sia stato sciolto
(cioè non si sia proceduto alla vendita separata del parcheggio rispetto
all’appartamento) nessun atto può ormai più essere fatto sulla base della
decaduta disciplina.
Il presupposto
dell’applicazione della norma di salvezza è pertanto quello che vi sia stato un
atto sulla base della disciplina venuta meno. Orbene in tal caso la norma di
legge di salvaguardia stabilisce che gli effetti sorti sulla base della
disciplina venuta meno conservano la propria efficacia. Che significa ciò? Vuol
dire che chi ha comprato il parcheggio separatamente dall’alloggio, purché
oltre lo standard (in una prima fase), oppure purché residente o
dimorante nel comune (in una seconda fase) ha comprato validamente. Ma se ha
comprato validamente la salvezza degli effetti realizzati significa anche che
il vincolo pertinenziale si è definitivamente sciolto, perché gli effetti del
negozio separato proprio a questo tendevano.
In altre parole, ora il
bene a parcheggio è definitivamente svincolato dal rapporto pertinenziale e
circola indipendentemente dall’appartamento.
8. Conclusioni. Dal discorso sin qui sviluppato si possono
trarre le varie conclusioni seguenti:
a) il bene circola
ormai separatamente dall’appartamento e può continuare ad essere negoziato come
bene autonomo. Non si può più affermare che il bene debba rientrare nel vincolo
pertinenziale, perché ciò sarebbe in contrasto con la volontà dei titolari dei
due beni, né si saprebbe su quali basi debba essere riaffermato il vincolo
pertinenziale, quando una legge ha tenuto fermi gli effetti della rottura del
vincolo.
Detto in altre parole:
l’atto che ha determinato la rottura del vincolo rappresenta l’effetto voluto
dal legislatore con i decreti legge non convertiti e detto effetto è stato
fatto salvo dal legislatore ordinario con la legge di salvaguardia. Se
l’avvenuta rottura deve mantenere intatto il suo effetto, occorre concludere
che non appare possibile ricostituire automaticamente il vincolo pertinenziale,
perché ciò significherebbe frustrare l’effetto creato dal decreto legge
decaduto.
b) Resta da vedere
quale possa essere la sorte di questo bene-parcheggio ormai commerciabile
separatamente dall’alloggio cui era destinato.
Non si può affermare
che detto bene possa essere ceduto soltanto a favore di soggetti residenti o
dimoranti nel comune, perché la norma che prevedeva detta facoltà ormai non è
più in vigore. Né si può dire che tale facoltà s’imprima come effetto del
negozio posto in essere perché ciò non accade. La condizione che il bene
potesse essere venduto a persona residente, infatti, non era condizione che
ineriva al bene sotto l’aspetto reale, ma era soltanto una condizione per
facultizzare il proprietario del bene assoggettato a vincolo di pertinenza a
sciogliere detto vincolo.
In altre parole il
requisito della residenza nel comune era requisito per la validità dell’atto,
ma non era disciplina che ineriva al bene e quindi non si saprebbe su quali
basi costruire un vincolo che più non esiste.
c) Il vincolo di
destinazione a parcheggio, invece, resta, perché esso inerisce al bene nella
sua entità di bene soggetto a vincoli urbanistici ed edilizi. In altre parole
si può fondatamente affermare che il vincolo di destinazione d’uso a parcheggio
continui a produrre i suoi effetti, poiché questi ultimi si sono incorporati
sul bene qualificandolo urbanisticamente in modo indelebile.
Insomma: il bene può
essere venduto a chiunque, non è indispensabile che sia venduto a soggetto
residente, ma la destinazione a parcheggio deve continuare.
Si ha in ciò una sorta
di compensazione che vale ad equilibrare il mutamento di regime giuridico che
entro certi limiti, pur nell’incertezza che governa il mutamento normativo che
si è verificato su questa tematica, consente che il bene continui ad assolvere
la funzione cui esso era destinato.
[1] Si riportano le norme più importanti della legge Tognoli:
“I proprietari di immobili
possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano
terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità
immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti
edilizi vigenti. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla
legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti
dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i
beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90
giorni (art. 9, primo comma legge 122 del 1989).
“L’esecuzione delle opere e
degli interventi previsti dal comma 1° è soggetta ad autorizzazione gratuita.
Qualora si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici ed ai
regolamenti edilizi vigenti, l’istanza per l’autorizzazione del sindaco ad
eseguire i lavori si intende accolta qualora il sindaco stesso non si pronunci
nel termine di 60 giorni dalla data della richiesta”. In tal caso il
richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro
inizio” (art. 9, 2° comma legge 122 del 1989).
[2] Per la prima fase v., da ultimo, l’art. 1, 6° comma del
D.L. 30 maggio 1994, n. 326, non convertito, il quale recitava: “Il comma 5
dell’art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 è sostituito dal seguente: 5. I
parcheggi realizzati ai sensi dell’art. 9, comma 1, del presente articolo, nei
limiti delle quantità di cui all’art. 41 sexies della legge 17 agosto
1942, n. 1150 e successive modificazioni, non possono essere ceduti separatamente
dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I
relativi atti di cessione sono nulli.”
Per la seconda fase v. da
ultimo l’art. 15 D.L. 31 gennaio 1995, n. 28, non convertito, il quale
modificava l’intero art. 9 della legge 122 del 1989 e al comma 4 di esso nuova
versione disponeva: “Gli atti di trasferimento dei parcheggi possono essere
disposti esclusivamente a favore di soggetti residenti o dimoranti nel
territorio del Comune. Gli atti di cessione a soggetti diversi sono nulli”.
[3] V. art. 1, 2° comma Legge 30 maggio 1995, n. 204, che così
dispone: “restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti-legge 6 agosto 1993, n. 281, 5 ottobre 1993, n. 399, 4 dicembre 1993,
n. 498, 2 febbraio 1994, n. 81, 31 marzo 1994, n. 220, 30 maggio 1994, n. 326,
30 luglio 1994, n. 475, 30 settembre 1994, n. 563, 30 novembre 1994, n. 660 e
31 gennaio 1995, n. 28.”
[4] In questo senso v. BIONDI, I beni, in Trattato di
diritto civile italiano, diretto da VASSALLI, Torino, 1956, pag. 123;
PESCATORE, Della proprietà, in Commentario del codice civile redatto
a cura di magistrati e docenti, UTET, 1968, pag. 69; DE MARTINO, Beni in
generale - Proprietà, in Commentario SCIALOJA e BRANCA,
Bologna-Roma, 1976, pag. 53.
[5] In tal senso v. Cass. 22 dicembre 1984, n. 6671, in Giur.
it., Mass., 1984, c. 1346.
[6] Cfr. BIONDI, Op. cit., pag. 131.
[7] V. Cass. 18 giugno 1951, n. 1592 , in Foro it., 1952,
I, 1389, con nota di LA TORRE.
[8] Cfr. IEVA, Gli spazi destinati a parcheggio nella legge
Tognoli e nella legge n. 765 del 1967: discipline e problematiche a confronto, in
La disciplina degli spazi per parcheggio, a cura di M. Ieva, Giuffrè,
1992, pag. 65 e segg.; IEVA, voce Condominio negli edifici, III, Parcheggio
(destinazione a), in Enc. giuridica, 1993, pagg. 2 e segg.
[9]Così espressamente BIONDI, Op. cit., pag. 137;
sostanzialmente sullo stesso piano si muove DE MARTINO, Op. cit., pag.
55.
[10]Cfr. in tal senso Cass. 29 maggio 1978, n. 2702; Cass. 15
giugno 1964, n. 1510, in Giust. civ., 1965, I, 1688; e, da ultimo, Cass.
2 marzo 1994,n. 2041 e Cass. 26 giugno 1989, n. 3103, per la quale il vincolo
pertinenziale viene meno anche nel caso che il proprietario dei due beni
(accessorio e principale) ceda a terzi il bene principale, riservandosi la
proprietà del bene accessorio.
[11]Cfr. Corte Cost. 11 ottobre 1983, n. 307, in Giur. cost.,
1983, pag. 1974.
[12]Cfr. per questa puntualizzazione VELLETTI - RUOTOLO, Decreti
legge non convertiti: riflessi sull’attività notarile, in CNN-Strumenti,
n. 20 del 1996.
[13] V. su tutto ciò VELLETTI - RUOTOLO, Op cit.