Studio n. 1146
CONDONO EDILIZIO E
RIDUZIONE DELL'OBLAZIONE PER ABUSO DI NECESSITa’
Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 27 giugno 1996
1.
Premessa. I commi 13° e seguenti
dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 stabiliscono, in materia di
condono edilizio, un'oblazione ridotta per favorire l'abitazione principale.
Contemporaneamente, peraltro, apposita norma (comma 15°) prevede che se
l'immobile sanato sia trasferito, con atto inter
vivos a titolo oneroso, a terzi
entro i dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 724 (legge
entrata in vigore il 1° gennaio 1995), occorre versare la differenza tra
l'oblazione ridotta e l'oblazione normalmente dovuta.
Questo
il testo delle norme richiamate.
"Per
le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio
abitativo, la misura dell'oblazione è ridotta percentualmente in relazione ai
limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo
quanto previsto dalla tabella D allegata alla presente legge." (comma
13°).
"Per
l'applicazione della riduzione dell'oblazione è in ogni caso richiesto che
l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale del possessore
dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela
entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, e che vi sia
convivenza da almeno due anni; è necessario inoltre che le opere abusive
risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma 1 del
presente articolo. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di
presentazione di più di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso
soggetto" (comma 14°).
"Ove
l'immobile sanato...venga trasferito, con atto inter vivos a titolo oneroso a terzi, entro dieci anni a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuta la differenza
tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai
sensi del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura legale. La ricevuta
del versamento della somma eccedente deve essere allegata a pena di nullità
all'atto di trasferimento dell'immobile" (comma 15°, ultima parte).
Scopo
dell'agevolazione è quello di assecondare le esigenze di prima abitazione e, ad
evitare che lo scopo per il quale è stata concessa l'agevolazione sia
immediatamente tradito con la cessione dell'abitazione stessa, la legge impone
sostanzialmente un periodo di collegamento tra l'appartamento sanato e colui
che ha goduto dell'agevolazione. Se ciò non accade, essa si preoccupa di recuperare
lo sconto agevolativo acquisito, stabilendo che il recupero deve avvenire se
l'appartamento sia ceduto a terzi, pena la nullità dell'atto di trasferimento
posto in essere.
2.
Fattispecie problematiche. Sono sorti
vari problemi sull'interpretazione di questa norma agevolativa. O, meglio,
sono sorti vari problemi sul concetto di "terzo" che impone al
notaio di valutare se la norma sia applicata, ad evitare la nullità dell'atto
traslativo.
Le
fattispecie che sono state prospettate possono essere così riassunte:
a)
può reputarsi "terzo" il promittente acquirente di contratto preliminare
dell'alloggio condonato con oblazione ridotta per prima abitazione?
b)
può reputarsi "terzo" il socio prenotatario di cooperativa edilizia,
non ancora titolare della proprietà sull'alloggio, allorquando l'oblazione
ridotta sia stata richiesta dalla cooperativa, evidentemente a vantaggio dei
singoli soci?
c)
può in ogni caso ritenersi non "terzo" un familiare di colui che abbia
condonato e quindi ritenere che qualunque atto di trasferimento tra i familiari
entro il grado previsto dall'art. 39 comma 14° della legge 724 non dia luogo a
negozio giuridico a favore di "terzi"?
3.
Metodo di analisi. Per risolvere
tutti i predetti problemi, ed altri analoghi che possono scaturire dalla
prassi, è indispensabile individuare il concetto di "terzo", che fa
nascere l'obbligo di corrispondere la parte di oblazione non versata, pena la
nullità.
Terzo
è colui che è estraneo alla vicenda agevolativa, perché la parola
"terzo" presuppone estraneità ad un fatto da individuare. Tutta
l'attenzione va pertanto concentrata sull'esatta catalogazione delle
fattispecie che danno luogo all'agevolazione in discorso, per dedurne che sia
terzo colui che non sia stato protagonista della fattispecie agevolativa
stessa.
4.
Fattispecie agevolativa. Può essere
così sintetizzata:
a)
l'opera abusiva deve risultare adibita ad abitazione principale di un soggetto;
b)
il soggetto che può usufruirne deve essere possessore dell'immobile, oppure
familiare entro il terzo grado o affine entro il secondo grado, purché con il
possessore vi sia convivenza da almeno due anni;
c)
la riduzione dell'oblazione spetta per una sola richiesta di sanatoria.
Ognuna
di queste disposizioni va analizzata partitamente.
5.
Tipo di abuso. La legge non
stabilisce che l'abuso debba essere di una dimensione determinata, né pretende,
come pretendeva la norma che stabiliva analoga agevolazione ai sensi dell'art.
34 della legge 47 del 1985, che debba necessariamente trattarsi di abuso
primario concernente la totale mancanza di concessione (cfr. in tal senso, ma
con specifico riferimento alle disposizioni citate della legge 47, Circ. Min.
Lavori Pubblici 17 giugno 1995, n. 2241).
Pertanto
può affermarsi che l'abuso qui considerato possa consistere, oltre che in abuso
primario, anche in abuso secondario, quali ampliamenti, od interventi sul
patrimonio edilizio esistente, non importa di quale ampiezza o categoria.
Vi
è da chiedersi se, interpretata in tal modo, la norma su questa fattispecie di
nullità sia in contrasto con l'affermazione, più volte ribadita dal Consiglio
nazionale del notariato, e fatta propria dallo stesso Ministero dei lavori
pubblici nella sopra citata circolare, che ai fini della commerciabilità del
bene abusivo rilevano soltanto gli abusi maggiori, vale a dire quelli
identificabili come mancanza di concessione o come assoluta difformità, non
certamente gli abusi minori.
A
ben vedere, peraltro, non sembra esservi contraddizione tra le due
affermazioni, trattandosi di situazioni che operano su piani distinti: il piano
della commerciabilità (e la nullità che vi si riferisce) attiene agli abusi
maggiori, in quanto mira ad evitare che la possibilità di porre in essere un
valido negozio giuridico costituisca strumento di utilità per chi ha realizzato
un abuso edilizio non sanato; la nullità che attiene all'abuso di necessità,
invece, mira ad impedire che chiunque abbia usufruito di un'agevolazione per
esigenze abitative tradisca dette esigenze speculando con una rivendita
immediata del bene. Essa, pertanto, opera chiaramente su un piano diverso
rispetto all'abusivismo edilizio; in una logica di agevolazione concessa e
successivamente tradita, che la nullità mira appunto a salvaguardare con una
sorta di vincolo giuridico. Sotto questo aspetto conta più l'avere ottenuto
l'agevolazione che il tipo di abuso commesso e si comprende pertanto come
l'entità dell'abuso sia in tal caso ininfluente.
6.
Rapporto del soggetto con il bene
abusivo. La legge stabilisce il rapporto del soggetto con il bene abusivo
con la parola "possesso". Chi ha diritto all'agevolazione deve
"possedere" il bene. Che significa? E' risaputo che la parola
possesso include tutti i rapporti di fatto con il bene che abbiano come punto
di riferimento la proprietà oppure un diritto reale limitato (ex art. 1140 cod.
civ.). Certamente pertanto rientrano nella norma, oltre ai proprietari, anche
gli usufruttuari, i nudi proprietari, i titolari di un diritto di abitazione,
gli enfiteuti.
Vi
è da chiedersi se possano usufruire dell'agevolazione i titolari di un rapporto
di detenzione, ancorché qualificato, come il rapporto di locazione. Alla
domanda potrebbe rispondersi affermativamente sulla base del rilievo che se il
locatario abbia realizzato un abuso nell'alloggio locato; se egli, in quanto
interessato, può presentare domanda di condono; infine se non può negarsi che
l'alloggio locato costituisca per lui prima abitazione; per tutti questi motivi
non gli possa essere preclusa la eventualità di usufruire dell'oblazione ridotta
per abuso di necessità.
Non sembra in contrasto con detta conclusione
il rilievo che la legge prevede che un soggetto possa godere dell'agevolazione
una sola volta, sul presupposto logico che non è possibile che un soggetto
abbia più d'una "abitazione principale". Ancorché l'espressione
"possessore" possa interpretarsi come prevista per creare un rapporto
di fatto così qualificato tra un soggetto e l'alloggio, da impedire il pericolo
che un soggetto usufruisca più volte dell'agevolazione, sembra sufficiente
ostacolo a tale evenienza la norma per cui l'agevolazione non può essere
concessa più volte a favore dello stesso soggetto neppure per una pluralità di
richieste di sanatoria presentate dallo stesso soggetto.
Si
ritiene pertanto di affermare che il termine "possessore" sia stato
previsto dal legislatore non in senso tecnico-giuridico, cioè nel significato
codicistico, ma come espressione intesa ad individuare un soggetto diverso dal
titolare del diritto, in linea del resto con la norma per cui l'istanza di
condono può essere presentata da chiunque vi abbia interesse.
In
conclusione, si può affermare che abbia diritto a godere dell'agevolazione
chiunque si trovi in un rapporto di effettiva abitazione con il bene, a
qualunque titolo ciò avvenga (proprietà, titolarità di un diritto reale
limitato, possesso in senso stretto, detenzione), o comunque connessa ad un
interesse che ne legittima la richiesta di concessione.
7.
Concetto di abitazione principale. La
legge stabilisce che l'agevolazione spetta per l'abitazione principale del
possessore o di un familiare con lui convivente da almeno due anni. La duplice
fattispecie ha una propria giustificazione. In primo luogo si prende in
considerazione la posizione del possessore dell'alloggio: è questi che deve
abitare nell'unità nella quale è stato realizzato l'abuso. Infatti la legge
utilizza l'espressione "risulti adibita ad abitazione principale", il
che significa che nel momento in cui si attiva il procedimento di sanatoria
l'abuso deve riguardare alloggio già abitato dal soggetto che gode
dell'agevolazione in discorso.
Vi
è da chiedersi se sia consentito, al di là del tenore letterale della norma,
far rientrare in questa anche l'ipotesi che si tratti di violazione edilizia
posta in essere in alloggio non ancora abitato, ma che la sanatoria sia propria
chiesta in previsione della futura abitazione dell'alloggio stesso da parte di
colui che ha realizzato l'abuso edilizio. La risposta non può essere che affermativa,
perché non vi è motivo per trattare diversamente l'ipotesi della effettiva
abitazione dell'alloggio abusivo da quella della futura utilizzabilità di esso.
Tanto più che l'espressione "adibita ad abitazione" si presta ad
essere interpretata sia nel senso di effettiva abitazione, sia nel senso di
destinazione fin d'ora del bene a prima abitazione futura. Si supponga il caso
di un soggetto che, scrupoloso, pur avendo realizzato un manufatto abusivo,
attenda, per abitarlo, di impostare il procedimento di sanatoria: non vi è
alcun motivo per trattare questo soggetto in modo più drastico rispetto a colui
che abbia realizzato l'abuso edilizio e si sia installato nell'abitazione
senza attendere di instaurare la procedura di condono.
Appurato
che non sia indispensabile abitare effettivamente l'alloggio in cui è stato
realizzato l'abuso, si tratta di individuare il concetto di "abitazione
principale". Esso significa che deve trattarsi di prima casa, cioè di
abitazione concretamente utilizzata come prima casa, con esclusione pertanto di
tutte le seconde case, siano esse ubicate in luoghi di villeggiatura, oppure
nello stesso o in altro comune. La legge ha inteso favorire l'abuso di necessità,
cioè realizzato per dotarsi di prima abitazione, oppure realizzato in alloggio
abitato dal soggetto con rapporto possessorio.
La
norma privilegia l'utilizzazione come prima casa di colui che la possiede; in
alternativa, favorisce anche l'ipotesi che la prima abitazione concerna non il
possessore, ma un parente (nei gradi previsti) del possessore stesso. Si vuole,
in altre parole, favorire non solo colui che possieda l'alloggio come prima
casa, ma anche colui che, pur non possedendola, di fatto la utilizzi come prima
casa, usufruendone come parente del titolare del vero possessore. Per dare un
significato alla fattispecie normativa occorre precisare che la presenza del
parente, non possessore, si giustifica perché è egli che utilizza il manufatto
abusivo come prima casa, ancorché non ne abbia il possesso.
Questa
norma conforta ulteriormente la soluzione data più sopra sull'esigenza che il
beneficiario sia, in linea di principio, possessore del manufatto; infatti la
fattispecie del parente presuppone che questi, pur abitando l'alloggio (di qui
l'esigenza che avvenga con riferimento a lui la valutazione che si tratti di
prima casa), non ne sia possessore. L'avere favorito in tal caso il parente
non possessore, dimostra che intento del legislatore è stato quello di favorire
in linea di principio chi abbia un rapporto abitativo con la costruzione.
8.
Momento dell'agevolazione. Concetto di
"terzo". Per stabilire se spetti la riduzione occorre tener conto
del momento in cui viene presentata la domanda di condono; è in questo momento
che occorre possedere tutte le caratteristiche che consentono l'agevolazione:
in tale momento occorre essere possessori oppure parenti entro i gradi
previsti dalla norma (e conviventi) con il possessore dell'immobile sanato e
adibito (o da adibire) a prima abitazione.
Impostata
la pratica di condono ed ottenuta l'agevolazione per autocertificazione, tale
momento deve rappresentare la base di valutazione per stabilire chi sia
"terzo" e chi non lo sia. Evidentemente sono terzi tutti coloro che
non hanno presentato domanda di condono, oppure non siano parenti a vantaggio
dei quali è stata presentata domanda di condono. Il discorso è conseguenziale:
se determinati soggetti hanno ricevuto un beneficio, sono terzi tutti coloro
che non abbiano ricevuto lo stesso beneficio.
E
qui una prima riflessione: occorre accertarsi se i soggetti che hanno ricevuto
l'agevolazione ne avessero diritto? Certamente no, perché la legge ritiene
ormai chiusa la fattispecie dell'agevolazione, preoccupandosi di tracciare una
barriera insormontabile soltanto per coloro che si disfino della casa di
abitazione cedendola, in ciò dimostrando di non avere esigenze abitative che
hanno giustificato l'agevolazione. La procedura di agevolazione attinente al
condono edilizio ne seguirà le sorti, alla stessa stregua di tutti i possibili
vizi del procedimento stesso. Che l'abuso sia stato realizzato oltre o entro i
termini di legge, che la tipologia di abuso sia stata correttamente individuata
o meno, che la misura dell'oblazione sia stata calcolata o meno in modo
congruo, infine che si avesse o meno diritto all'applicazione dell'agevolazione
per l'abuso di necessità, sono tutte circostanze che non incidono sulla norma
in discorso, la quale ha una sola preoccupazione, che colui che ha goduto
dell'agevolazione la perda se l'acquisto oneroso del manufatto abusivo avvenga
a favore di terzi.
Una
seconda riflessione attiene al problema se nella fattispecie in discorso sia
rilevante lo stesso grado di abusivismo che inerisce ai problemi della
commerciabilità del bene. La risposta è che qui non si tratta di commerciabilità
o meno del manufatto abusivo, ma soltanto della nullità dell'atto di
trasferimento a titolo oneroso allorquando l'acquirente del bene sia persona
diversa da colui che ha usufruito in partenza del beneficio dell'oblazione
ridotta per abuso di necessità. Il problema si pone pertanto per tutti gli
abusi che abbiano goduto dell'agevolazione, qualunque ne sia stata l'ampiezza.
9.
Conclusioni. Dopo le precedenti
riflessioni, possono ricavarsi le conclusioni concernenti i problemi sollevati
dalla prassi.
a)
Può reputarsi "terzo" il promittente acquirente di contratto preliminare
dell'alloggio assentito con oblazione ridotta per prima abitazione? Certamente
no se il promittente acquirente sia stato immesso nel possesso del bene nelle
more del definitivo e in tale veste egli abbia instaurato la domanda di
condono con richiesta di agevolazione per prima abitazione. Non va dimenticato
che il possesso presuppone un collegamento di fatto tra un soggetto ed un bene,
che può realizzarsi pienamente nell'ipotesi considerata. Evidentemente se il
soggetto futuro acquirente sia rimasto estraneo al collegamento possessorio
con il bene, egli a rigore non avrebbe potuto presentare domanda di condono
agevolata; ma se, malgrado ciò, l'abbia fatto ed abbia pagato la relativa
oblazione ridotta, certamente avendo egli impostato la pratica di condono non
può ritenersi terzo ai fini della norma in discorso.
b)
Può reputarsi "terzo" il socio prenotatario di cooperativa edilizia,
formalmente non ancora titolare della proprietà sull'alloggio, allorquando
l'oblazione ridotta sia stata richiesta dalla cooperativa, evidentemente a vantaggio
dei singoli soci? Va ricordato ancora, come si desume dall'art. 31, 3° comma
della legge 47, che la domanda di condono può essere presentata, oltre che dal
proprietario del manufatto sul quale è avvenuta la violazione edilizia, anche
"da ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria".
Il riferimento di questa norma alle procedure che caratterizzano l'assegnazione
di alloggio di cooperativa edilizia è stato autorevolmente avallato dalla
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 17 giugno 1995, n. 2241/UL, la
quale espressamente recita che potrà presentare istanza di condono "il
socio di una cooperativa che abbia avuto l'assegnazione provvisoria".
Pertanto può affermarsi che i prenotatari immessi nel possesso del bene, oppure
i prenotatari parenti di persone immesse nel possesso del bene, hanno le
caratteristiche soggettive stabilite dalla legge per godere dell'agevolazione.
Infatti
con attinenza al concetto di possesso, appare plausibile ritenere che
rientrino in esso anche i rapporti concernenti i prenotatari, a patto beninteso
che questi siano stati immessi nell'effettivo possesso dell'appartamento loro
assegnato. Ed appare del tutto ininfluente che la domanda di condono sia stata
presentata dalla cooperativa edilizia, perché questa, se ha usufruito
dell'agevolazione lo ha fatto non per se stessa, ma in nome e per conto dei
propri soci, effettivi destinatari degli alloggi costruiti. Si può, in altre parole,
affermare che la cooperativa abbia agito in nome e per conto dei soci futuri
utilizzatori di prima abitazione e, pertanto ha una giustificazione plausibile
che essa abbia ottenuto la riduzione dell'oblazione. Ciò posto, non vi è motivo
per ritenere gli effettivi assegnatari degli alloggi come terzi ai fini del
discorso sin qui condotto.
c)
Può ritenersi non "terzo" un familiare di colui che abbia condonato e
quindi ritenere che qualunque atto di trasferimento tra i familiari entro il
grado previsto dall'art. 39 comma 14° della legge 724 non dia luogo a negozio
giuridico a favore di "terzi"? La risposta deriva dall'impostazione
data al problema di fondo: se l'istanza di condono agevolato è stata impostata
da uno dei familiari che convivono con il possessore del bene, è soltanto
questi “non terzo”, mentre tutti gli altri familiari, ancorché conviventi con
il possessore, ancorché per essi si tratti di prima abitazione, debbono
ritenersi "terzi".
In
sostanza vige in modo rigoroso il criterio che siano “terzi” tutti coloro che
non abbiano instaurato il procedimento di sanatoria con il beneficio
dell'oblazione ridotta per necessità abitativa. Si può solo affermare che, se
non risulti la personalizzazione della pratica di condono agevolata a favore di
un parente individuato, è come se la procedura fosse stata instaurata a vantaggio
di uno qualsiasi dei parenti che ne rivestissero i requisiti soggettivi, per
cui si potrà sempre affermare che il parente agevolato sia stato quello che
successivamente sia divenuto acquirente dell'alloggio.
In
altre parole, per stabilire se sia considerato "terzo" il figlio
acquirente di appartamento condonato dal padre come prima abitazione, occorre
distinguere: se il padre ha condonato come possessore di prima abitazione, il
figlio deve ritenersi "terzo", perché il beneficiario è il padre; se
il padre ha condonato come possessore, ma riferendo la prima abitazione al
figlio con lui convivente, in tal caso il figlio non può ritenersi
"terzo", perché il beneficio è stato ottenuto a suo vantaggio.