Studio n. 777
La Commissione Studi del Consiglio Nazionale
del Notariato
il 21
maggio 1994 ha deliberato di inserirlo nella Sezione "Materiali"
1. Tematiche d'interesse notarile.
Il tema dell'uso civico ha affascinato soprattutto
gli storici del diritto, mentre gli studiosi del diritto vigente se n'erano
occupati finora soltanto di passaggio, prevalentemente sul versante del diritto
pubblico, alla ricerca dell'esatta collocazione sistematica del godimento
collettivo a favore delle popolazioni che potevano invocare l'uso civico. Solo
di recente è stata data maggiore consistenza alla trattazione della materia,
con opere monografiche di vasto respiro.
A fronte di una dottrina che ha stentato a decollare,
vi è stata una giurisprudenza della Suprema Corte piuttosto vasta, a partire
dal momento dell'entrata in vigore
della legge del 1927, giurisprudenza sul cui rigore e ripetitività è stato
nella sostanza costruito un grosso ostacolo alla liquidazione dell'uso civico
nelle campagne.
E qui va fatta una riflessione iniziale: l'uso
civico era nato per dare sostentamento vitale alle popolazioni, in un momento
storico nel quale la terra rappresentava l'unico elemento dal quale le
popolazioni potevano ricavare i prodotti necessari per la sopravvivenza.
Attualmente questa giustificazione ha perso quasi del tutto la sua ragion
d'essere: si sopravvive, nella attuale società, non più con la terra, ma con
tutta una serie di fonti di reddito che pongono la terra agli ultimi posti. La
complessità della attuale società, e soprattutto le caratteristiche della
società industriale, sono andate evidenziando una pluralità di situazioni che
snaturano quasi del tutto la funzione vitale del bene-terra.
Su questo tema s'impone una seconda riflessione: è
risaputo che il modo migliore di coltivare la terra è quello di garantirsi con
una porzione di terra adeguata allo scopo della coltivazione e, ancora, che la
terra va coltivata da un'impresa adeguata nella dimensione e nell'organizzazione,
caratteristiche, queste, che presuppongono un godimento solitario della terra e
non un godimento collettivo.
Di qui il tentativo di superamento dell'uso civico
da un lato sul piano dei fatti e da un altro lato sul piano delle modifiche
legislative: sotto il primo aspetto si è verificata nel territorio tutta una
serie di possessi illegittimi, di utilizzazioni del terreno soggetto ad uso
civico per finalità in contrasto con l'uso stesso (finalità turistiche,
insediamenti abitativi, impianti sportivi o ricreativi), il che ha posto il
problema di come sanare queste situazioni realizzate senza il rispetto delle
rigorose procedure previste dal legislatore del 1927; sotto il secondo aspetto
si è assistito ad una legislazione regionale che tentava con timidi approcci di
dare assetto legislativo definitivo a situazioni in contrasto con la legge del
1927[1]
e, soprattutto, ad una serie di progetti di legge, rimasti incompiuti perché
non tradotti in legge, che ad un esame di sintesi appaiono tutti ispirati non a
fare chiarezza definitiva sull'uso civico, ma prevalentemente a perpetuare la
legge del 1927 con aggiustamenti per determinate situazioni (profilo di
utilizzazione del patrimonio sul piano edilizio, utilizzazione separata del
territorio da parte di soggetti singoli, sistemazioni di atti giuridici redatti
in precedenza ma nella sostanza privi di effetti perché nulli).
A fronte di tutto ciò si è verificato un forte
tentativo di resistenza da parte soprattutto di alcuni commissari di uso
civico, che hanno voluto porre un argine allo sfaldamento di fatto dell'uso
civico, riscoprendo in esso altri valori della collettività, come quello della salvaguardia dell'ambiente; di qui da
un lato l'inserimento dei terreni soggetti ad uso civico nel decreto Galasso
sui beni ambientali; da un altro lato la previsione dell'uso civico come
vincolo ostativo alla sanatoria degli abusivismi edilizi.
Si è in questo modo verificata una sorta di
inversione logica nella giustificazione delle finalità dell'uso civico: questo
era nato e si era mantenuto per primarie esigenze di vita della popolazione,
quando questa traeva dalla terra i frutti del proprio sostentamento. Ai nostri
giorni, quando la popolazione non ha più questa necessità, si vuole
giustificare l'uso civico in chiave di mantenimento dell'ambiente naturale,
attribuendo a questo mantenimento il valore di un bene della collettività in
contrasto con le deturpazioni ambientali dell'uomo. Il vizio logico si
evidenzia riflettendo che in questo modo la funzione del terreno di uso civico
come bene per la collettività viene completamente capovolto: non più bene
produttivo di ricchezza, ma bene inteso a tutelare valori ideali; in altre
parole, mentre prima il terreno poteva dare frutti per la popolazione indigene
a patto che venisse concretamente sfruttato, ora si ritiene che interesse della
popolazione sia quello che il terreno resti assolutamente incolto. In tutto ciò
vi è certamente un salto logico.
Infatti, mentre allorquando l'uso civico veniva
considerato come strumento di sopravvivenza, si intuiva il collegamento
stretto esistente tra terreno soggetto ad uso civico e popolazione del luogo
(nel senso cioè che il terreno poteva soddisfare l'esigenza di sopravvivenza
se rapportato allo stretto numero delle persone del luogo); allorquando invece
l'uso civico venga considerato nella prospettiva di tutela dell'ambiente,
viene effettuato uno spostamento dalla collettività del Comune del luogo a
tutta la collettività nazionale. In altre parole, è come se il terreno non serva
più soltanto alla popolazione del luogo, ma all'intera collettività nazionale,
cioè a tutti coloro che, passando per quel terreno, potrebbero essere
soddisfatti nell'esigenza di mirare un paesaggio bucolico.
O, in altre parole ancora, si sposta l'esigenza
soddisfattiva del terreno: dalla necessità di sua utilizzazione per intenti
produttivi agricoli, si passerebbe alla necessità di assicurarne rigorosamente
l'inerzia produttiva, cioè la massima immobilità sul piano della trasformazione
economica del bene-terra.
Al notariato la materia interessa sotto un triplice
profilo:
a) l'uso civico è un grosso ostacolo per la
commerciabilità dei terreni agricoli e pertanto al notaio interessa
individuarne l'esistenza: quando su un terreno si ha uso civico? Su quale base
è possibile al notaio, che opera sempre sul piano della rigorosa documentazione
giuridica, riconoscere se un terreno è soggetto ad uso civico? Esistono
archivi consultabili dal pubblico in grado di dare risposte concrete ed
immediate a questo problema? Non a caso questo è uno dei nodi ai quali ha
tentato di porre rimedio una certa legislazione regionale;
b) da un altro lato, una volta identificata
l'esistenza di un uso civico, stabilirne le conseguenze sul piano della
commerciabilità del bene. Usa dirsi che il terreno soggetto ad uso civico ha la
stessa disciplina vincolata del demanio: si parla cioè di incommerciabilità, di
imprescrittibilità, di inusucapibilità, di divieto di mutamento di
destinazione. Che senso ha una affermazione del genere? Quali sono le basi
legislative che la supportano? E' essa espressione di inquadramento dottrinale
o giurisprudenziale? Quale la portata concreta di essa?
c) Infine, sul presupposto che tutta la
disciplina legislativa concernente gli usi civici è basata sulla legge n. 1766
del 1927, sul pedissequo regolamento n. 332 del 1928 e su scarse altre
discipline legislative, l'individuazione, nell'ambito di questo complesso di
norme, di settori caratterizzati da eccezioni ai divieti previsti dalla
disciplina propria dei beni demaniali. In altre parole, nell'ambito delle leggi
predette, esistono aspetti particolari dai quali poter desumere che il rigore
sul piano della commerciabilità dei beni soggetti ad uso civico venga meno?
Quali le linee interpretative che di questi settori ha dato la dottrina e la
giurisprudenza? Quali i riflessi comportamentali per l'attività del notaio?
Cioè. ai fini della negoziabilità degli atti aventi per oggetto i terreni
soggetti ad uso civico, quali gli ambiti operativi e le precauzioni che il
notaio deve osservare?
2. Riconoscibilità degli usi civici.
Il primo problema che si pone è come sia possibile
riconoscere l'esistenza di usi civici su un terreno agricolo.
Per il vero nell'ambito della regione Lazio si è
seguita, almeno per un certo tempo, la strada di rimediare
con alcuni marchingegni, posti in essere sul piano amministrativo: in primo
luogo con una circolare del commissario per gli usi civici del Lazio,[2]
il quale invitò i comuni a rilasciare l'annotazione dell'esistenza di usi civici
sul certificato di destinazione urbanistica; esso costringeva il privato che volesse
cedere il proprio terreno agricolo:
a) a chiedere al comune il CDU;
b) a chiedere alla regione dichiarazione
sull'esistenza su quel terreno di eventuali usi civici.
La regione provvedeva:
a) a rilasciare una dichiarazione per l'intero
territorio comunale, se su questo comune fosse stata effettuata la c.d.
verifica, cioè l'accertamento da parte di un tecnico specialistico, nominato
dal commissario per gli usi civici, dell'intero territorio del comune;
b) a rilasciare, in caso contrario, una
dichiarazione che valesse per l'esclusivo terreno indicato, identificato con i
dati catastali.
Va subito detto che questa prassi appariva, ad
alcuni notai, estremamente lineare, perché offriva uno strumento documentale
sufficientemente affidabile per conoscere se su un determinato terreno
esistessero o meno usi civici. Va peraltro detto che qualche altro notaio
riteneva questa procedura un ostacolo operativo, perché essa ritardava enormemente
i tempi di stipula e pertanto non mancava una prassi intesa a disconoscere la
certificazione sul CDU dell'uso civico, fra l'altro con uno studio avallato
dallo stesso Consiglio nazionale del notariato.
Sostituito il commissario degli usi civici che aveva
ideato la precedente procedura, il successore aveva evidenziato come gli
assessorati agli usi civici potessero rilasciare certificazione sull'esistenza
degli usi stessi soltanto ai comuni interessati ma esclusivamente per finalità
di carattere urbanistico (cioè come strumento di analisi territoriale per la
corretta predisposizione dello strumento urbanistico con natura di atto
ricognitivo documentale).[3]
Ulteriore difficoltà ai fini dell'individuazione
dell'uso civico era data dal fatto che, trattandosi di diritti
imprescrittibili, cioè mai estinguibili per usucapione di alcuni soggetti o
per non uso, appariva difficile individuare una fonte sicura di esistenza dei
predetti diritti. Infatti neppure l'assessorato agli usi civici, né il
commissario agli usi civici poteva dire con certezza che l'uso civico non esistesse.
Si badi: non che l'uso civico fosse esistente, perché questa dichiarazione
poteva essere fatta dal commissario per gli usi civici in base a pronuncia
giurisdizionale già fatta, oppure dalla regione sulla base delle risultanze
documentali in suo possesso. Ma che l'uso civico fosse inesistente: al massimo
dette autorità potevano dichiarare che l'uso civico non fosse stato mai
dichiarato, ma non escludere a priori che qualunque cittadino si levasse per
chiederne la verificazione e documentarne l'esistenza sulla base di
documentazione sino allora sconosciuta.
In definitiva, nel silenzio della documentazione
acquisita si poteva soltanto dire che fino ad una certa data non sussisteva
documentazione in grado di dimostrare l'esistenza di uso civico, non
documentazione in grado di dimostrarne l'esistenza in assoluto; salve
evidentemente, per quanto si è più sopra precisato, le pronunce del commissario
per gli usi civici.
Occorreva cioè affermare, e si deve continuare ad
affermare che non esistono archivi documentali in grado di offrire una prova
assoluta (a parte sentenze dei commissari) dell'esistenza di usi civici. E si
deve altresì ribadire che nessuna certificazione sostitutiva appare idonea a
rispondere al problema qui considerato, per, si ripete, la caratteristica
essenziale dell'uso civico di essere refrattario ad estinzione per non uso e di
poter essere identificato soltanto a seguito di pronuncia giurisdizionale del
commissario.
Prova ne sia che quasi tutti i progetti di legge
tendenti a modificare la vigente normativa in materia di usi civici si
preoccupano, in modo particolare, di creare un catasto dei terreni soggetti ad
uso civico o comunque di perpetuarne l'esistenza per il tramite di aggiornati
archivi tenuti dalla regione, dai comuni o da uffici statali.
3. Inalienabilità e sua giustificazione.
Si afferma comunemente che il terreno soggetto ad
uso civico sia inalienabile, inusucapibile e immodificabile nella sua
destinazione ad uso civico.
L'affermazione che precede trova la sua fonte in
alcune norme della legge del 1927: l'art. 12, 2° comma, per cui i Comuni e le
associazioni non possono, senza autorizzazione dell'autorità preposta, alienare
i terreni soggetti a categoria a) (boschi e pascoli permanenti) o mutarne la
destinazione; l'art. 21, ultimo comma, per cui le unità fondiarie ivi previste
"prima dell'affrancazione non potranno essere divise, alienate, o cedute
per qualsiasi titolo"; infine l'art. 9, ultimo comma, per il quale se non
avviene la legittimazione, le terre vanno restituite al Comune, o
all'associazione o alla frazione del Comune "a qualunque epoca l'occupazione
di esse rimonti", norma dalla quale si è desunta l'imprescrittibilità del
diritto di uso civico, desumendosene l'inusucapibilità del terreno soggetto ad
uso civico.
Trattasi, peraltro, di norme di limitata portata,
talvolta costruite come eccezione alla regola del divieto di alienazione,
nessuna delle quali prevede espressamente la nullità dell'atto compiuto in
contrasto con tali prescrizioni.
Di qui lo sforzo interpretativo per dare un supporto
dogmatico ai divieti previsti dalle norme citate, allo scopo di offrire una
ricostruzione appagante ed in grado di superare la scarsezza delle norme
interessate.
In primo luogo si è affermato, soprattutto dalla
precedente dottrina,[4]
che gli usi civici dovessero essere riguardati come demani; ma poi si è
chiarito che questa assimilazione era soltanto di carattere formale, dovuta al
fatto che l'uso civico nello Stato napoletano era qualificato, ma soltanto su
un piano di stretta formulazione superficiale, demanio. Infatti la
giurisprudenza, che in un primo tempo si era accodata a detta assimilazione,
forse sulla base del brocardo "ubi feuda ibi demania" (formula intesa
ad affermare che la preesistenza di una popolazione e la costituzione di un
feudo erano elementi sufficienti a denotare l'esistenza di un terreno soggetto
ad uso civico), successivamente aveva ritenuto che gli usi civici avessero
natura pubblicistica determinante non un'equiparazione, bensì un avvicinamento
del regime dei beni di uso civico al regime dei beni demaniali. [5]
E' pertanto da ritenersi che il termine
"demanio" costituisca espressione riassuntiva per qualificare la
disciplina dell'incommerciabilità, che del resto trovasi disciplinata
dall'art. 823 cod. civ. per il demanio pubblico, per il quale i beni del
demanio "sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a
favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li
riguardano".
Gli interpreti hanno seguito varie strade per dare
consistenza e fondamento giuridico all'incommerciabilità del terreno soggetto
ad uso civico.
Da una parte hanno parlato di terre in dominio
collettivo, la cui negoziazione presupponeva l'assenso di tutti i cives,
ipotesi irrealizzabile perché il principio si fondava sul criterio del
"nemine discrepante", nel senso cioè che nessun membro della
collettività civica nel momento negoziale poteva mancare, né essere di
contrario avviso;[6] ed altresì
perché al Comune e all'associazione agraria veniva riconosciuta non
rappresentanza negoziale della collettività, ma soltanto la qualificazione di
centro d'imputazione per il godimento collettivo delle terre e per l'inizio di
determinate procedure tutte intese alla conservazione degli usi civici.
Da un'altra parte hanno affermato trattarsi di
nullità per impossibilità giuridica dell'oggetto, evidentemente facendo leva su
una sorta di fondamento di demanialità dell'oggetto stesso[7].
Da un'altra parte ancora si è parlato di vendita di
cosa altrui, sul presupposto del dominio collettivo sul terreno, coinvolgente
tutti i cives come comunità e come singoli.
E non è mancato, proprio sulla base della
riflessione che precede, chi ha parlato non di nullità, bensì di inefficacia
dell'atto nei confronti della collettività dei cives.[8]
E' questa una tesi singolare, il cui intento è certamente quello di salvaguardare
gli atti notarili posti in essere malgrado l'esistenza di uso civico, e pertanto
quello di escludere per il notaio l'applicazione dell'art. 28 legge notarile
(sulla base del rilievo che soltanto l'atto nullo, come ritiene una diffusa
dottrina soprattutto di parte notarile, è tale da rendere applicabile l'art. 28
legge notarile); ma una tale teoria dimentica di valutare l'interesse dei
soggetti che hanno stipulato l'atto notarile, soggetti che vedrebbero gli
effetti negoziali posti in essere, in costante bilico dell'incertezza che
accompagna la negoziazione del terreno di uso civico; in altre parole, sul
piano delle certezze negoziali, quali prospettive potrebbero garantire i notai
appellandosi al principio dell'inefficacia dell'atto nei confronti dei
soggetti titolari dell'uso civico, soggetti che costituiscono un'intera collettività?
La giurisprudenza della Cassazione sembra
prevalentemente orientata a ritenere che l'atto in violazione delle norme della
legge del 1927 sugli usi civici sia nullo per impossibilità dell'oggetto, ciò
per l'incommerciabilità del terreno soggetto ad uso civico ed afferma che un
atto del genere sia nullo insanabilmente in tutti i casi, senza possibilità di
sanatoria. Volendo in questo modo trovare un punto di riferimento normativo nel
codice civile, può affermarsi che la norma applicabile sia l'art. 1418, 2.°
comma del cod. civ., per il quale produce nullità del contratto la mancanza
nell'oggetto di uno dei requisiti previsti dall'art. 1345, vale a dire il
requisito della possibilità giuridica.[9]
4. Finalità della legge del 1927.
Una volta precisato che i punti cruciali della
tematica dell'uso civico per i notai sono quello della corretta individuazione
della loro esistenza e quello della qualificazione come nullità dell'atto di
trasferimento del terreno di uso civico, vanno ora individuate le fattispecie
che gli interpreti sono portati a qualificare come fattispecie di eccezione
alla regola che il terreno assoggettato ad uso civico non è suscettibile di
negoziazione giuridica. E per fare ciò occorre partire da determinate premesse
che riguardano le leggi fondamentali in materia, che sono la legge 16 giugno
1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici e il pedissequo regolamento di
esecuzione, approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.
Detti provvedimenti legislativi, tuttora in vigore e
che rappresentano il fondamento normativo sul quale soprattutto la
giurisprudenza ha costruito la tematica dei vincoli imposti dal legislatore
per gli usi civici, aveva di mira non la sopravvivenza degli usi civici, ma la
loro liquidazione. Essa era strutturata in modo da rispettare le seguenti
regole:
a) gli usi civici dovevano essere distinti in
usi civici su terre private e usi civici su terre di dominio della
collettività;
b) gli usi civici su terre private dovevano
essere assoggettati a liquidazione, sotto forma o della fissazione di un
canone atto a compensare il diritto di uso civico non più esercitato a favore
della popolazione, oppure con il distacco di una parte del terreno, da
destinare al Comune (si parlava in tal caso di liquidazione con distacco o
scorporo). Soltanto in via eccezionale, per le provincie ex pontificie (Ancona,
Ascoli Piceno, Bologna, Ferrara, Forlì, Macerata, Perugia, Pesaro, Ravenna,
Roma), si prevedeva la c.d. liquidazione invertita: cioè tutto il terreno
veniva trasferito alla collettività, mentre a vantaggio del proprietario privato
veniva stabilito un canone compensativo;
c) gli usi civici su terre di dominio della
collettività (si parla usualmente di terre "di natura civica" o di
"demani civici") dovevano essere regolati nel modo seguente:
- nelle terre utilizzabili come bosco o come
pascolo permanente, l'uso civico era destinato a durare indefinitamente
(eccezionalmente questi beni potevano essere utilizzati diversamente od
alienati dietro autorizzazione amministrativa);
- nelle terre utilizzabili a coltura agraria il
fondo agricolo era destinato ad essere quotizzato, cioè ripartito per quote ed
assegnato alle famiglie di coltivatori diretti del Comune, a titolo di
enfiteusi, con obbligo di migliorie e di pagamento di un canone che poteva
essere affrancato: il terreno diveniva di proprietà privata e poteva essere
commercializzato soltanto a seguito di affrancazione del canone (pertanto nel
tempo questi terreni erano destinati ad essere liberati dall'uso civico, in
evidente sintonia con le nuove esigenze di ancorare le terre a chi le
coltivasse effettivamente, ricavandone il massimo di produttività).
Apparentemente semplice, l'operazione di
liquidazione degli usi civici è divenuta difficoltosa da una parte per la
complessità dei riscontri affidati ai tecnici incaricati di effettuare le
perizie, da un'altra parte per la scarsezza degli apparati burocratici
destinati alla bisogna, una volta di pieno dominio di commissari per gli usi
civici (ad un tempo giudici ed apparati amministrativi); e successivamente,
dopo il decentramento burocratico realizzato con il D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, con un frazionamento di compiti tra commissario per gli usi civici e le
Regioni.
5. Attività negoziale su terreni privati soggetti ad
uso civico.
Prima preoccupazione del notaio deve essere quella
di distinguere i terreni di proprietà privata da quelli di proprietà
collettiva (appartengano questi al Comune, alla università agraria, ad altra
associazione di coltivatori, all'intera collettività civica). Come pervenire
alla classificazione dei terreni di proprietà privata assoggettati ad uso
civico? E' stato dichiarato che l'allibramento delle terre comunali nel catasto
onciario è sicuro indice della loro demanialità[10].
Le terre private gravate da uso civico possono
trovarsi in una delle seguenti situazioni:
a) procedura di
liquidazione dell'uso civico non ancora iniziata o tuttora in corso;
b) procedura di liquidazione dell'uso civico
già conclusa o con lo scorporo di una parte del terreno a favore del Comune,
oppure con l'imposizione al privato proprietario di un canone a favore del
Comune, canone che può essere affrancato o meno, fermo restando che
l'estinzione dell'uso civico e la piena privatizzazione del fondo agricolo
potrà aversi soltanto con l'affrancazione del canone, mediante il versamento,
in unica soluzione, di una somma pari a venti volte l'importo del canone
stesso.
Nell'ipotesi sub a) l'uso civico non è stato ancora
liquidato, ma trattandosi di terreno di dominio privato, il terreno stesso è
commerciabile, poiché nessuna norma né della legge del 1927, né del regolamento
del 1928 ne prevede l'inalienabilità. E' peraltro chiaro che l'alienazione del
terreno, pur valida sul piano civilistico, non sarà tale da estinguere gli usi
civici, che continueranno ad insistere sul fondo, limitandone il dominio, ma
non impedendo l'esercizio di facoltà, come la facoltà di alienazione, che
possono convivere con l'utilizzazione del fondo per gli usi della collettività
locale. I notai vengono consigliati in tal caso di far emergere dal testo del
rogito gli usi civici gravanti sul terreno;[11]ciò
a dimostrazione dell'esigenza di informare la parte acquirente delle
limitazioni cui essa va incontro con l'atto di acquisto.
In questo caso si assiste ad un fenomeno molto
simile al diritto reale limitato su terreno altrui, ancorché soltanto di
recente la dottrina sia pervenuta ad una simile conclusione, mentre in passato
l'uso civico insistente sul terreno privato veniva qualificato come attinente
al diritto dominicale, alla stessa stregua di un condominio con facoltà
differenziate, analogo alla comunione di diritto germanico.[12]
Tende comunque a farsi strada, sulla base del
superamento dei "miti" che hanno per tanto tempo contornato la
trattazione degli usi civici, l'opinione che l'uso civico, sia nella sua
dimensione di uso civico su terreno alieno, sia nella sua forma più impegnativa
di uso civico su terreno della collettività, non attenga ad un diritto di
dominio, bensì ad un diritto di uso: in ogni caso, cioè, l'uso civico sarebbe
caratterizzato dalle utilità del terreno, ancorché fatte assurgere a nesso
stretto con la res che tali utilità garantisce; è come se l'utilità del terreno
sia stata considerata alla stessa stregua della proprietà del terreno stesso.[13]
Nell'ipotesi sub b) se si è verificata
l'affrancazione, con il pagamento della somma pari a venti volte il canone di
natura enfiteutica, il terreno può considerarsi del tutto liberato dagli usi
civici, con la conseguenza che in tal caso il terreno sarebbe alienabile,
suscettibile di utilizzazione diversa (anche edilizia) ed assoggettato a tutte
le norme codicistiche che disciplinano il privato dominio.
Se invece l'affrancazione non si è ancora
verificata, il bene, pur trasferibile, deve ancora ritenersi assoggettato ad
uso civico e sarebbe opportuno, sul piano del più lineare esercizio della
professione notarile, che il notaio indicasse l'esistenza degli usi civici in
atto, per informarne adeguatamente soprattutto la parte acquirente.
Va in proposito sottolineato che la legge del 1927
(art. 7) parla di "canone di natura enfiteutica", espressione che,
peraltro, secondo l'opinione della giurisprudenza, non significa "canone
enfiteutico", [14]
tant'è che da parte della dottrina si ritiene che non trovi applicazione la
disciplina codicistica: ad es. l'art. 972 (infatti il mancato pagamento del
canone non dà luogo a devoluzione), l'art. 960 (non sussiste l'obbligo di
migliorare il fondo proprio dell'enfiteuta), l'art. 970 (non sussiste la
prescrizione per non uso ventennale prevista per il diritto dell'enfiteuta).[15]
Resta da chiarire un ultimo punto: che accade se il
privato abbia costruito un fabbricato sul proprio terreno assoggettato ad uso
civico, nella fase in cui l'uso civico non sia stato ancora liquidato e il bene
non sia stato affrancato da esso? Si può in linea di massima rispondere che se
la costruzione sia avvenuta su una parte delimitata del fondo, in modo da non
pregiudicare l'esercizio dell'uso civico, il manufatto possa legittimamente
essere negoziato. Il problema si sposta sotto il profilo della legge 47 del
1985 sul condono edilizio, tenuto conto dell'art. 4 che fa obbligo al sindaco
di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi allorquando la
costruzione sia avvenuta su area disciplinata dalla legge del 1927 (e bisogna
ora aggiungere anche il richiamo al vincolo paesaggistico previsto dalla legge
22 giugno 1939, n. 1497, per effetto del richiamo che ne fa l'art. 1 della
legge 8 agosto 1985, n. 431: c.d. Decreto Galasso).
Soltanto per le costruzioni ultimate entro il 1°
ottobre 1983 ed oggetto di procedimento di sanatoria, dopo la legge 13 marzo
1988, n. 68, che ha convertito in legge il D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, è stata
prevista la possibilità di superare il vincolo di uso civico, attribuendo ai
soggetti pubblici proprietari del terreno di uso civico il compito di concedere
la disponibilità dell'uso del suolo; la norma appare congegnata in modo da
ricomprendere in essa l'ipotesi che l'uso civico cada su area di proprietà del
Comune o di altro ente pubblico, non l'ipotesi che cada su terreno di proprietà
dei privati, dal che si può desumere che la norma sulla concedibilità della
sanatoria potesse verificarsi regolarmente nel caso di terreno privato.
Apparirebbe infatti incongruo, da parte del legislatore, consentire l'assenso
all'utilizzazione edificatoria di terreno di uso civico di proprietà pubblica e
non consentire analogo assenso per terreno di proprietà privata.
In ogni caso va sottolineato che, per quanto attiene
al versante degli usi civici, non può affermarsi, in linea di principio, che vi
sia un divieto di utilizzazione edificatoria del terreno di proprietà privata
se possa dimostrarsi che l'utilizzabilità di esso per uso civico sia
garantita.
6. Attività negoziale su
terreni di proprietà pubblica (terre di natura civica o demani civici).
Una stima effettuata qualche anno fa sui terreni di
natura civica assoggettati ad uso civico ha dato il risultato che i terreni
predetti rappresentano un decimo circa dell'intero territorio nazionale (oltre
tre milioni di ettari), e sono caratterizzati dai cinque sesti di proprietà
del Comune e dal restante sesto di proprietà delle Comunità agrarie.[16]
Si parla in questo caso di beni collettivi, di
terreni cioè appartenenti all'intera collettività, cioè agli abitanti del luogo,
sia come gruppo che come singoli. Va chiarito che la collettività non
costituisce un soggetto giuridico e che i beni appartengono ai singoli, che ne
sono comproprietari.[17]
Peraltro il Comune, o l'associazione agraria, non ha un dominio sul bene, ma si
limita a rappresentare la comunità di abitanti locale e ad esercitare, per
conto della relativa popolazione, una serie di poteri e di facoltà
caratterizzati prevalentemente da una regolamentazione del relativo esercizio,
ma in qualche misura aventi attinenza con l'utilizzazione del dominio. In
questi ultimi casi, peraltro, è prevista la concorrente presenza di altri
organi pubblici (prima il Ministero dell'agricoltura e successivamente, con il
decentramento delle funzioni statuali, le Regioni, il cui scopo è quello di
rappresentare al massimo livello pubblicistico le istanze della popolazione, in
analogia all'abrogato potere regio).
Ricordato che le terre civiche sono incommerciabili,
imprescrittibili e insuscettibili di mutamento di destinazione, per quanto più
sopra affermato; precisato che su questa linea si è posto l'indirizzo costante
della giurisprudenza della Suprema Corte, sulla base di una serie di
riflessioni non sempre perspicue sul piano dei concetti, e certamente rigorose
nell'interpretazione della scarna normativa recata dalla legge del 1927; si
tratta ora di passare in rassegna le fattispecie eccezionali che giustificano
la commerciabilità dei beni in discorso, fattispecie che possono essere così
riassunte: a) legittimazione; b) assegnazione a categoria e successiva
autorizzazione amministrativa; c) quotizzazione ed affrancazione; d)
conciliazione.
Per un verso o per l'altro ognuna di queste
fattispecie si sostanzia in un procedimento che ha come risultato l'emanazione
di un provvedimento amministrativo finale, per effetto del quale il bene da
proprietà collettiva si trasforma in proprietà privata: si parla di bene
demaniale che si trasforma in bene allodiale, cioè in proprietà privata.
a) Legittimazione.
La legittimazione è disciplinata dagli artt. 9 e 10
della legge n. 1766 del 1927 e dagli artt. 25 e 26 del relativo regolamento
adottato con R.D. n. 332 del 1928. essa presuppone il possesso di terre civiche
abusivo, dovuto ad occupazione abusiva contro ogni logica, oppure ad
occupazione a seguito di atto formale di alienazione peraltro non legittima e
comportante la nullità dell'acquisto.
Trattasi certamente di un meccanismo di acquisizione
della proprietà solitaria del bene civico contro ogni logica giuridica, se non
quella di privilegiare in qualche modo chi di fatto utilizza la terra,
ricavando da essa, per il tramite di una coltura creativa di migliorie
agrarie, un effettivo beneficio. Prova ne sia che una dottrina parla
espressamente di espropriazione del bene collettivo, legittimata da un'estesa
applicazione di uno strumento creato dal legislatore del 1927 come eccezione ad
una regola diversa, e in pratica estesosi ampiamente prevalentemente per
inerzia dei commissari per gli usi civici che, anziché utilizzarlo in
consonanza con l'interesse generale e, sotto questo aspetto, ritenerlo come
espressione di un provvedimento discrezionale della pubblica autorità, l'hanno
applicato indefettibilmente per assecondare l'interesse dei privati illegittimi
possessori.[18]
Il relativo procedimento avviene nel modo seguente:
si fa una perizia istruttoria, che, previo riscontro da parte del Commissario
per gli usi civici, va pubblicata in Comune; successivamente si ha l'ordinanza
di legittimazione di competenza del commissario per gli usi civici; il
provvedimento di legittimazione del commissario va approvato dal Ministero di
grazia e giustizia sentita la Regione.[19]
La procedura di legittimazione ha rappresentato un
punto nodale nella diatriba tra Stato e Regioni sull'interpretazione da dare al
D.P.R. n. 616 del 1977 sul trasferimento alle Regioni di determinate funzioni
statali, ma può affermarsi che la tesi prevalsa sia quella che tutta la
competenza debba ritenersi ripartita come segue. Vi è una prima fase, di
spettanza del commissario per gli usi civici, che si conclude con ordinanza; vi
è una seconda fase, che si ripartisce tra Regione (che si esprime con un
parere) e Stato (già Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'agricoltura ed ora soltanto decreto del Ministero di grazia e giustizia).[20]
Ancorché non si manchi di precisare che tutta la
fase preparatoria dell'ordinanza commissariale debba ormai ritenersi attribuita
alla regione, che dovrà trasferirla al commissario per gli usi civici soltanto
per consentirgli di emettere ordinanza.[21]
Condizioni per disporre la legittimazione sono: che
il possesso del terreno duri almeno da dieci anni, che la zona occupata non
interrompa la continuità del terreno, infine che l'occupatore vi abbia
apportato sostanziali e permanenti migliorie, circostanza, quest'ultima, che
viene ritenuta sussistere soltanto con riferimento a miglioramenti di natura
stabile e obbiettiva, tali da aumentare la capacità di reddito del fondo.[22]E
non manca legislazione regionale per la quale le migliorie degne di considerazione
possono essere attinenti soltanto a miglioramenti agrari.[23]
Si afferma solitamente che la legittimazione non
rappresenti un diritto del possessore abusivo che si trovi nelle condizioni di
legge per poterne usufruire, perché la valutazione discrezionale da parte del
commissario per gli usi civici e della pubblica amministrazione nel concedere
la legittimazione testimoniano sull'esistenza di una semplice aspettativa da
parte del privato, fermo restando, come più volte sostenuto dal Consiglio di Stato,
che la pubblica amministrazione nel diniego della richiesta di legittimazione
deve motivare il provvedimento negativo.[24]
Una volta ottenuta la legittimazione, sorge a favore
del possessore abusivo un diritto soggettivo di natura privatistica, mentre i
beni perdono la natura di beni assoggettati a proprietà collettiva ed il
diritto di uso civico degrada, secondo l'interpretazione della giurisprudenza,
al rango di diritto affievolito.[25]
E' stato anche chiarito che il provvedimento commissariale di legittimazione
delle occupazioni abusive "conferisce al destinatario la titolarità di un
diritto soggettivo perfetto di natura reale sul terreno che ne è oggetto,
costituendone titolo legittimo di proprietà e di possesso".[26]
Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere
che la legittimazione determini il venir meno dell'uso civico e, in primo
luogo, il venir meno dell'inalienabilità del terreno, tant'è che appare
ricorrente, specie nella giurisprudenza, la considerazione della legittimazione
come ipotesi radicale di cessazione dell'uso civico e di riacquisto della
commerciabilità dei terreni che vi erano assoggettati.[27]
Non mancano, in giurisprudenza, lineari applicazioni
della costruzione che precede, come quella che il terreno acquistato per
legittimazione non deve ritenersi sottratto ad esecuzione immobiliare;[28]o
l'altra che il terreno oggetto di possesso abusivo, in attesa della
legittimazione, può essere oggetto di preliminare di vendita condizionato al
sopravvenire della legittimazione, perché, ha chiarito la Cassazione, "ove
la condizione non si verifichi, l'impegno di vendere viene caducato, mentre,
nel caso opposto, non può farsi questione di incommerciabilità della res, ormai
appartenente al legittimato;" [29]
o ancora l'altra che il possessore destinatario della legittimazione, divenendo
proprietario, perde l'originaria veste di conduttore di contratto di locazione,
con il conseguente venir meno a suo carico dell'obbligo di restituzione del
bene che avesse per ipotesi ricevuto in locazione da parte del concedente.[30]
b) Assegnazione a categoria
e successiva autorizzazione amministrativa.
La disciplina sull'utilizzazione e sulla
disponibilità delle terre c.d. civiche, cioè appartenenti alla collettività
civica, spesso sinteticamente qualificate dagli interpreti come "demanio
civico", è normativamente stabilita dagli artt. 11 e segg. della legge
1766 del 1927. Essa può essere così sintetizzata: i terreni utilizzabili come
bosco o pascolo sono destinati a restare di proprietà collettiva, mentre i terreni
utilizzabili per la coltura agraria sono destinati ad essere ripartiti tra i
coltivatori locali e successivamente a divenire proprietà privata dei singoli
assegnatari.
Per avere un'idea dell'ampiezza del fenomeno e della
sua articolazione, si ricorda che, a fronte di un patrimonio di terreni di uso
civico calcolato nella misura di circa 3 milioni di ettaro, localizzati nel 40
per cento dei Comuni italiani, poco più di un quinto (circa 700 mila ettari) è
costituito da terreni suscettibili di coltura agraria.[31]
1. Assegnazione a categoria.
Data la divaricazione di disciplina che si verifica
tra le due categorie di terreno di uso civico, si comprende come sia importante
la c.d. "assegnazione a categoria", cioè il provvedimento
amministrativo che determina l'inserimento del terreno in una o nell'altra
disciplina. Sia dottrina che giurisprudenza danno infatti massimo risalto al
provvedimento stesso, che solitamente si avvale di un piano tecnico di massima,
seguito da un piano specifico sempre di carattere tecnico (ma appare consentito
effettuare l'assegnazione a categoria anche senza piano tecnico allorquando
risulti da sicuri elementi a quale delle due categorie debba essere assegnato
il terreno: ex art. 37 regolamento n. 332 del 1928) e che si conclude con un
provvedimento in precedenza di competenza
del commissario per gli usi civici ed attualmente di competenza della
Regione.
Fino all'assegnazione a categoria il bene appartiene
alla collettività e pertanto il divieto di alienazione, l'imprescrittibilità e
il divieto di mutamento di destinazione del bene appaiono più rigorosi. Con
l'assegnazione a categoria il regime del bene si biforca: i boschi e i pascoli
continuano ad appartenere alla collettività e l'ente esponenziale della
collettività stessa (Comune nella stragrande maggioranza dei casi) potrà
alienarli soltanto con autorizzazione della Regione (in precedenza
ministeriale); i terreni suscettibili di coltura agraria saranno assegnati in
enfiteusi e potranno, dopo l'affrancazione, essere alienati dall'assegnatario.
Si comprende pertanto il rigore interpretativo della
massima contenuta in Cass. 22 novembre 1990, n. 11265, per la quale "il
contratto con il quale il Comune alieni un terreno incluso nel demanio di uso
civico è affetto da nullità per impossibilità giuridica dell'oggetto, ove non
sia stato in precedenza reso formale atto di determinazione della categoria di
appartenenza del bene, considerato che, in difetto di tale atto, quel demanio
civico resta soggetto a vincolo d'indisponibilità, non derogabile in forza del
mero provvedimento (regionale o ministeriale) di autorizzazione alla
vendita".[32]
Si assiste, peraltro, ad un tentativo di
ammorbidimento della funzione costitutiva che si è ritenuto avere il
provvedimento di assegnazione a categoria nella procedura di alienazione del
bene civico: da una parte affermandosi che l'assegnazione a categoria è
indispensabile soltanto quando il bene non sia ontologicamente classificabile
in una delle due categorie previste dall'art. 12 della legge del 1927, perché
in caso contrario l'assegnazione a
categoria rappresenta un mero atto di accertamento dichiarativo la cui mancanza
produce soltanto un vizio formale dell'autorizzazione ad alienare;[33]da
un'altra parte affermandosi che la mancata assegnazione a categoria,
sostanziandosi in un provvedimento parziale di procedimento amministrativo, pur
determinando la nullità della vendita,
possa essere convalidata con provvedimento successivo, specialmente ora
che la convalida, secondo i principi del diritto amministrativo, verrebbe ad
essere adottata dalla stessa autorità (la regione) competente ad emettere il
provvedimento di assegnazione[34]
(si ricorderà che nel passato il provvedimento di assegnazione a categoria era
di competenza del commissario per gli usi civici, mentre il provvedimento di
autorizzazione era di competenza del Ministero dell'agricoltura).
Se fosse esatta quest'opinione, se ne potrebbe
ricavare il seguente principio: una volta mancante l'assegnazione a categoria,
con la conseguente nullità dell'atto di alienazione posto in essere malgrado la
sua mancanza, la nullità negoziale che in via rigoristica ne ricava la
Cassazione, potrebbe essere superata con il seguente procedimento logico: la
mancanza di assegnazione, sostanziandosi nella carenza procedimentale di un
provvedimento amministrativo, determina l'annullabilità del provvedimento
autorizzativo, che a sua volta determina la nullità dell'atto di alienazione
posto in essere senza il rispetto delle norme eccezionali che giustificano il
passaggio del bene collettivo a bene allodiale. Se peraltro, in via successiva,
l'autorità amministrativa competente (la regione) ricreando l'assegnazione a
categoria ex post convalidasse la precedente autorizzazione, sul presupposto
che la convalida opera sempre ex tunc, la nullità verrebbe a perdere ex tunc il
meccanismo invalido che l'ha determinata, riacquistando la sua validità con
effetto dall'atto precedente.
Non si deve pensare che in questo modo si avrebbe
una convalida di atto nullo in ipotesi non prevista dalla legge, perché,
come ha chiarito la Corte
Costituzionale,[35] la
convalidazione "non tanto determina la convalida del negozio autorizzato,
quanto rimuove retroattivamente la ragione d'invalidità del negozio, il quale
risulta non già convalidato, bensì stipulato validamente fin
dall'origine". Non per niente detta sentenza della Corte Costituzionale è
stata commentata con una nota dal seguente titolo: "Alienabilità delle
terre civiche: la Corte Costituzionale fa un passo avanti".[36]
Sulla falsariga dell'orientamento estensivo predetto
si è mossa qualche Regione, disponendo la possibilità di convalida delle
autorizzazioni all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a
categoria, lasciando il consiglio regionale libero di valutare discrezionalmente
l'inerenza ad interesse pubblico dell'opportunità di concedere la convalida, e
purché la convalida riguardasse atti di alienazione stipulati in precedenza
entro una certa data (così art. 7 legge regionale Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25).
Mentre altre regioni sembrano sottovalutare
l'esigenza di preventiva assegnazione a categoria, caricando la facoltà di
alienazione del terreno civico su normative di piano regolatore o comunque
edilizio: stabiliscono, cioè, che la regione può autorizzare la cessione di
terreno civico allorquando esso sia in sintonia con un'utilizzazione
edificatoria prevista e consentita da normativa edilizia di piano .[37]
2. Autorizzazione
amministrativa.
Con riferimento ai terreni di categoria a) (boschi e
pascoli) la legge del 1927 (art. 12) stabilisce che i Comuni e le associazioni
non potranno, senza autorizzazione ministeriale (ora regionale)
"alienarli o mutarne la destinazione". La dottrina si è interrogata
sulla stranezza di questa norma che, proprio per i beni di categoria a)
destinata a restare in proprietà collettiva, prevede una possibilità ancorché
limitata di alienazione.[38]
Ma non sembra che detta norma pecchi d'incongruità, se si pensi che, a fronte
di una categoria di beni votata alla proprietà collettiva, e quindi
disciplinata in termini di rigorosa inalienabilità, la legge del 1927 si è
opportunamente preoccupata di introdurre eccezioni a tale disciplina.
Nel suo rigore interpretativo la giurisprudenza
della Cassazione ha affermato che l'autorizzazione all'alienazione possa
avvenire soltanto per il contratto di compravendita, come può desumersi anche
dall'art. 24 della legge n. 1766 del 1927, che parla di "prezzo di vendita
dei terreni dichiarati alienabili", e non riguardi né il contratto di
enfiteusi,[39] né il
trasferimento di diritti reali limitati.[40]
La giurisprudenza ha anche chiarito che
l'autorizzazione non possa perfezionare una vendita già fatta, ma debba essere
preventiva;[41] la
giurisprudenza collega tecnicamente questa conclusione al rilievo che l'autorizzazione
costituisce strumento necessario per la "sdemanializzazione" del
bene. Se peraltro si segue l'impostazione data dalla Corte Costituzionale,
secondo la quale appare possibile, senza intaccare i principi codicistici sulla
nullità dell'atto, convalidare ex post un atto carente di autorizzazione con
un'autorizzazione successiva, sembra che il rigore giurisprudenziale possa
essere in qualche misura ridotto. Si potrebbe, per questa strada, verificare
quanto si è verificato per la carenza di autorizzazione all'acquisto ex art. 17
cod. civ., che la giurisprudenza ha qualificato come condizione di efficacia
dell'atto negoziale, come tale suscettibile di essere recuperata con
autorizzazione successiva, rivestente efficacia ex tunc.[42]
Va da sé che in tanto appare possibile muoversi per questa strada in quanto si abbandoni l'opinione
giurisprudenziale che collega la natura dell'uso civico alla natura di bene
demaniale.
Il procedimento per ottenere l'autorizzazione alla
vendita del bene era strutturato, nell'impianto della legge del 1927, in modo
da coinvolgere il Comune (autorità richiedente l'autorizzazione), il
commissario per gli usi civici (autorità preposta alla valutazione degli
aspetti tecnico-giuridici della richiesta e a corredarla di un proprio
parere), il Ministero dell'agricoltura, che poteva esprimersi con piena
discrezionalità, tanto che si affermava che i cittadini non avessero in
proposito diritti soggettivi, ma soltanto interessi legittimi.[43]
Attualmente è da ritenersi che il procedimento sia
tutto impostato in capo alla Regione, cui spetta concedere l'autorizzazione
sulla base della richiesta del Comune o della associazione o università
agraria. Infatti molte regioni hanno legiferato in materia, stabilendo da un
lato la ripartizione della competenza in proposito tra gli organi e gli uffici
regionali, e, da un altro lato, ampliando compiti autorizzativi ben oltre gli
stretti confini segnati dalla legge del 1927.
In difetto di autorizzazione l'atto è nullo
radicalmente, come comunemente affermato in giurisprudenza;[44]
mentre la dottrina ha tentato di dare giustificazione sistematica a detta
regola, ravvisando nell'autorizzazione ministeriale il successore
dell'istituto analogo del potere sovrano, cui veniva riconosciuta la facoltà
di sintetizzare racchiudendola, la decisione dell'intera collettività di cives,
e pertanto riconoscendo all'autorizzazione stessa un valore costitutivo che sarebbe
apparso strano con riferimento ad un comune provvedimento autorizzativo della
pubblica amministrazione secondo le regole generali del diritto pubblico.[45]
c) Quotizzazione ed affrancazione.
La c.d. quotizzazione, cioè la ripartizione dei
terreni del demanio civico assegnati a coltura agricola (categoria b) fra i
coltivatori diretti del luogo, con obbligo di migliorie e l'imposizione di un
canone, determina la creazione di un diritto soggettivo, in capo al
coltivatore, qualificabile come enfiteusi. Peraltro fino all'affrancazione del
canone enfiteutico il bene non è alienabile dall'assegnatario.
Quanto precede è la sintetica disciplina desumibile
dagli artt. 13 ("i terreni indicati alla lettera b dell'art. 11 sono
destinati ad essere ripartiti...fra le famiglie dei coltivatori diretti del
Comune o della frazione..."), 19 ("l'assegnazione delle unità fondiarie
risultanti dalla ripartizione è fatta a titolo di enfiteusi, con l'obbligo
delle migliorie..."), 21 ("non sarà ammessa l'affrancazione se non
quando le migliorie saranno state eseguite...Prima dell'affrancazione le unità
suddette non potranno essere divise, alienate, o cedute per qualsiasi
titolo") della legge n. 1766 del 1927.
Va subito affermato che la c.d. quotizzazione si è
dimostrata inadeguata allo scopo cui essa mirava e sostanzialmente
improduttiva, sia per la lunghezza del procedimento che la riguarda, sia perché
a seguito del trasferimento alle Regioni delle funzioni proprie dello Stato
alcune Regioni ne hanno bloccato la concretizzazione, sia infine perché,
probabilmente, il fenomeno della quotizzazione è stato in larga misura
superato dall'istituto della legittimazione del possesso illegittimo.[46]
La giurisprudenza della Cassazione ha statuito con
il consueto rigore utilizzato in questa materia, che il bene assegnato in
enfiteusi non cessa di essere "bene demaniale", fino all'affrancazione
del canone e che pertanto qualsiasi negozio giuridico con effetti reali, prima
dell'affrancazione, debba considerarsi nullo di pieno diritto. La Cassazione ha
collegato questa nullità con le finalità pubblicistiche che intende perseguire
la legge di liquidazione degli usi civici ("miglioramento delle terre ed
incremento della produzione agricola nazionale"), il che postula che non
possa effettuarsi l'affrancazione fino a che non siano accertati i
miglioramenti agrari sul fondo; e determina altresì che soltanto dopo l'affrancazione
l'enfiteuta diventi proprietario pieno e che il fondo da demaniale si trasformi
in "allodiale".[47]
Tuttavia la giurisprudenza apre una porta per
mitigare la rigidità della nullità: dire che l'atto sia nullo per
incommerciabilità dell'oggetto non significa affermare che non sia consentito
un negozio di natura obbligatoria e non reale, come la vendita di cosa altrui,
allorquando il negozio non abbia come effetto un trasferimento immediato. Ad
avviso della Suprema Corte, cioè, la vendita obbligatoria non rientra fra le
cessioni o alienazioni previste dall'art. 21 della legge del 1927, cioè tra le
disposizioni a carattere reale immediato, "le quali solo contrastano con
il sistema della legge e con gli scopi di essa". [48]
Sempre su questa direttrice, la Cassazione ha anche
disposto che il preliminare di vendita del fondo è valido anche prima
dell'affrancazione, che il passaggio del possesso al terzo in tal caso è
consentito e che in tale ipotesi le migliorie possono essere realizzate dal
terzo con beneficio per l'assegnatario. [49]
E la dottrina si è preoccupata di mantenere aperta
questa porta di mitigazione dell'interpretazione rigorosa della precedente
giurisprudenza sulla base della seguente riflessione: se si ha un contratto di
cessione obbligatoria del fondo assoggettato ad uso civico, il contratto non
prende in considerazione il rapporto di enfiteusi creato in capo
all'assegnatario, bensì quello che sarà il futuro rapporto dominicale di
proprietà piena sul bene, rapporto che allorquando, a far data
dall'affrancazione, verrà regolarmente costituito, fin da tale data sarà
regolarmente commerciabile e pertanto non assoggettabile ai vincoli negoziali
concernenti il "bene demaniale". Di qui la conclusione che il
contratto con effetti obbligatori posto in essere tra l'enfiteuta e il terzo,
anche nella fase di passaggio dall'assegnazione in enfiteusi all'affrancazione,
non appare invalido perché non urta contro il principio dell'incommerciabilità
del bene. [50]
La dottrina si è spinta ben oltre dette conclusioni:
sulla base del rilievo che la legge del 1927 si limita a stabilire un divieto
negoziale, ma non ne precisa le conseguenze sanzionatorie allorquando un
soggetto non vi si adegui, si è chiesta se il divieto sancito dall'art. 21
della legge 1766 non possa essere considerato in maniera differente dalla
nullità: ed ha affermato, ancorché come ipotesi ricostruttiva da approfondire
ulteriormente, che potrebbe parlarsi di inefficacia; ha ritenuto, cioè,
l'espressione contenuta nell'art. 21 predetto "espressione neutra, che può
tradursi tanto nella nullità quanto nella temporanea inefficacia o
nell'inefficacia sospesa; o in mera inopponibilità dell'atto al concedente,
ferma restando la produzione del vincolo negoziale dell'irrevocabilità del
consenso per i soggetti dell'atto di autonomia privata".[51]
Altra dottrina mostra di essere più rigorosa, in
sintonia con il vecchio orientamento della giurisprudenza e fa discendere tale
rigore dalla considerazione che l'enfiteusi non sarebbe istituto di diritto
privato, bensì istituto di diritto pubblico: "il rapporto a carattere
reale dell'assegnatario verso il fondo è tuttavia retto da regime
amministrativo, come rapporto concessorio avente ad oggetto l'utilizzazione di
un bene pubblico".[52]
Ciò comporta, evidentemente, che il bene non possa costituire oggetto di
negoziazione senza chiamare in causa la pubblica amministrazione; ma a ben
vedere, allorquando i privati abbiano l'avvertenza di negoziare non gli aspetti
pubblicistici del rapporto, bensì quelli privatistici, rinviando l'effetto
della contrattazione al momento successivo nel quale il bene diventerà di
proprietà privata, si può affermare che neppure questa rigorosa impostazione
dottrinale sia in contrasto con la dottrina più possibilista sopra esposta.
In conclusione, data la ben nota prudenza operativa
del notaio, si suggerisce a questo di attenersi alla rigorosa interpretazione
giurisprudenziale e di prestarsi eventualmente a ricevere attività negoziale
soltanto nell'ipotesi che il negozio abbia effetti obbligatori, mirando a
chiarire in atto che di tali effetti si tratta, allo scopo di non impingere in
modo diretto contro il divieto dell'art. 21 più volte citato.
Quanto alla procedura per realizzare
l'affrancazione, né la legge del 1927, né il regolamento del 1928 ne parlano,
limitandosi essi a stabilire che l'affrancazione può essere richiesta soltanto
dopo che l'autorità (prima, l'ispettorato agrario provinciale ed ora la
corrispondente autorità regionale) abbia accertato l'esistenza di miglioramenti
agrari in linea con le previsioni del piano tecnico varato.
d) Conciliazione.
L'art. 29 della legge 1766 del 1927 stabilisce che
in ogni fase del procedimento potrà essere promosso, sia d'ufficio che per
iniziativa delle parti, un esperimento di conciliazione.
La legge non chiarisce gli effetti della
conciliazione, ma la giurisprudenza afferma che essa converte in bene
allodiale, in favore del conciliato o legittimario, il bene demaniale;[53]e
la qualifica atto di disposizione dei diritti controversi con immediata
efficacia una volta intervenuta l'approvazione prevista dalla legge.[54]
La dottrina, a sua volta, esprime l'avviso che la
conciliazione, nella sostanza, è un contratto di diritto privato che si
instaura tra il singolo ed una collettività rappresentata dal Comune,
contratto sottoposto alla condizione sospensiva dell'approvazione dell'autorità
superiore (prima il commissario per gli usi civici ed oggi, è da ritenersi, la
regione); e precisa che l'efficacia della conciliazione omologata viene
equiparata alla sentenza o ad una decisione definitiva, alla stessa stregua
della transazione.[55]
Nel testo della legge del 1927 la conciliazione
doveva essere omologata dal commissario per gli usi civici e sottoposta ad
approvazione ministeriale. Dopo il trasferimento delle competenze statuali alle
regioni oggi si discute se la conciliazione non debba intendersi interamente
trasferita alle regioni, ad evitare un controllo della regione su un organo
dello Stato, quale continua ad essere il commissario per gli usi civici. [56]
6. Legislazione regionale.
Prima di concludere va dato conto del fatto che
numerose regioni, dopo il trasferimento alle regioni delle funzioni statuali
per effetto del D.P.R. n. 616 del 1977, hanno legiferato in materia di usi civici.
Va peraltro subito anticipato che le leggi regionali si sono concentrate
prevalentemente nell'individuazione degli organi competenti a decidere in
materia.
Tuttavia non sono mancate leggi regionali che, da un
lato, hanno ampliato la sfera dell'autorizzazione, estendendola anche ai
fenomeni di utilizzazione edilizia del terreno soggetto di uso civico; e,
dall'altro lato, hanno ampliato entro certi limiti i vincoli
d'incommerciabilità del bene.
Meritano un'attenzione particolare, sotto il primo
punto di vista, la legge regionale del Lazio 3 gennaio 1986, n. 1, intitolata
appunto "regime urbanistico dei terreni di uso civico"; e, sotto il
secondo punto di vista, la legge regionale Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, che
agli artt. 4 e seguenti disciplina la commerciabilità dei beni civici.
La legge regionale del Lazio n. 1 del 1986 si muove
sulla falsariga delle seguenti riflessioni, esposte dall'allora commissario per
gli usi civici del Lazio in un convegno di studi:[57]
si parte dalla constatazione che molte terre civiche, site specialmente in zona
contigua agli abitati, hanno subito utilizzazione edificatoria, talvolta per
scopi speculativi, ma molte volte per la costruzione della prima casa, e
talvolta altresì con ricomprensione dell'area in piani regolatori o con costruzione
regolarmente assentita dal sindaco; per rilevare che l'unico modo di collegare
la legge 47 sul condono edilizio con i vincoli di uso civico è quello di sanare
l'abuso e di autorizzare l'alienazione della costruzione avvenuta su terreno
civico, caricando sul prezzo d'acquisto l'imposizione di un prezzo adeguato dal
quale ricavare l'acquisto di altro terreno sul quale trasferire l'uso civico
esistente sul terreno alienato.
Su questa impostazione, la legge regionale Lazio n.
1 del 1986 prevede che la giunta regionale possa autorizzare l'alienazione di
terreni di proprietà collettiva quando questi abbiano acquistato carattere e
destinazione edificatoria in conformità al piano regolatore o altro strumento
edilizio; l'alienazione può avvenire al valore venale dell'area che tenga
conto dell'incremento di valore derivante dalla destinazione edificatoria, con
il sistema del pubblico incanto o con attribuzione della proprietà di singoli
lotti agli utenti, che si obblighino a destinare il lotto all'edificazione
della prima casa ovvero alla edificazione di manufatti artigianali necessari
per lo svolgimento della propria attività. In alternativa alla cessione della
proprietà è prevista la concessione del diritto ad edificare (artt. 5-7 legge
regionale predetta).
Della legge regionale dell'Abruzzo 3 marzo 1988, n.
25 merita richiamare brevemente l'art. 6, che disciplina la materia dei
mutamenti di destinazione e dell'alienazione delle terre civiche. Detta norma
stabilisce, per un verso, che l'alienazione possa avvenire soltanto se non sia
possibile realizzare il mutamento di destinazione del bene civico; amplia, per
un altro verso, le ipotesi di interesse pubblico che possono giustificare il
mutamento di destinazione, stabilendo che esso può andare oltre l'ambito
prettamente agrario previsto dall'art. 41 del regolamento n. 332 del 1928, per
interessare, genericamente: "finalità pubbliche o di interesse pubblico,
tenendo conto anche dei piani paesistici o di assetto del territorio"
(con chiaro riferimento ad un'utilizzazione edificatoria del terreno).
Detto articolo, poi, prescrive che nel contratto di
alienazione deve essere contenuta la clausola di retrocessione delle terre
all'alienante se l'opera per la quale la cessione viene autorizzata non venga
eseguita, nonché il diritto di prelazione a favore dell'alienante stesso.
Si pone subito un problema: il notaio deve tener
conto di questa legislazione regionale che, in qualche misura, viene ad
incidere, modificandone la trama, sulla legge dello Stato? E ciò sotto un
duplice profilo: ne deve tener conto anche se sorga il dubbio che la legge
regionale si ponga in contrasto con qualche principio generale desumibile
dalla legislazione nazionale, tradendo in tal modo (sempre sul piano del
dubbio) l'art. 117 della Costituzione e peccando pertanto d'illegittimità
costituzionale? O, sotto altro profilo, apparirebbe giustificata questa
legislazione regionale anche se venisse ad incidere sulla validità dei negozi
giuridici, materia notoriamente di stretta appartenenza dello Stato, per le
sue implicazioni che vanno ben oltre l'ambito regionale?
Va subito detto che il notaio non dovrebbe
preoccuparsi di approfondire questi dubbi, perché la legge regionale, ancorché
incostituzionale, deve essere applicata fino a che l'incostituzionalità non ne
sia dichiarata dalla Corte Costituzionale, sempre con effetti ex post. Il
notaio, cioè, può sicuramente impostare i propri atti facendo stretta
osservanza anche delle leggi regionali.
7. Conclusioni e suggerimenti per il notaio.
Prima preoccupazione del notaio appare quella di
accertare se si tratti di bene sottoposto a vincolo di uso civico. E' da
ritenersi che a tal fine rappresentino una sorta di campanello d'allarme
determinate locuzioni, come "livello", "università agraria",
"collettività agricola".
Una volta accertato che ci si trovi di fronte a
terreno sul quale insiste uso civico, compito del notaio appare quello di
stabilire se il terreno sia di proprietà privata, oppure di proprietà pubblica.
Evidentemente a tale fine giocherà un ruolo decisivo l'intestazione catastale
del bene, perché i beni pubblici o sono di proprietà di una collettività
rappresentata dal Comune, o da una frazione, oppure appartengono ad una
associazione agraria (qualificata o meno come "università agraria") e
pertanto l'intestazione catastale appare indicativa.
Trattandosi di bene di proprietà privata, il notaio
potrà sempre stipulare atti concernenti detto bene, ma avrà l'accortezza di
accertare se l'uso civico sia stato estinto o meno, preoccupandosi di
informarne le parti e di corredare il contenuto dell'atto con clausole
adeguate.
Trattandosi di bene di proprietà pubblica, appare
opportuno che il notaio si attenga alle seguenti regole:
- fino all'assegnazione a categoria il bene è
ritenuto assolutamente incommerciabile ;
- dopo l'assegnazione a categoria a) (boschi e
pascoli) il bene è destinato per sempre a restare di proprietà pubblica, salva
la compravendita per esigenze di pubblico interesse, opportunamente adottata
dal comune ed approvata dalle regione;
- dopo l'assegnazione a categoria b) (coltura
agraria) il bene è posseduto in enfiteusi dal singolo, che peraltro potrà
alienarlo soltanto dopo l'affrancazione del canone enfiteutico; ferma soltanto
in tal caso l'ipotesi di preliminare di vendita o di vendita ad effetti
obbligatori, sulla base di nuove tendenze giurisprudenziali assecondate dalla
dottrina.
- il bene comunque, anche cioè prima
dell'assegnazione a categoria, è commerciabile nell'ipotesi di legittimazione
da parte del possessore abusivo;
- analogamente il bene è commerciabile a
seguito di procedimento di conciliazione.
[1] V. in proposito, sul progressivo abbandono dell'esercizio degli usi civici come conseguenza della riduzione a dimensioni modestissime delle economi familiari di produzione per il consumo sul quale era fondato l'uso civico e, conseguentemente, sul tentativo di sostituzione della legislazione regionale alla troppo drastica legislazione nazionale racchiusa nella legge 1766 del 1927, Corte Costituzionale 30 dicembre 1991, n. 511, in Le regioni, 1992, 1566.
[2] V. Regione Lazio, Assessorato Agricoltura e foreste, Diritti collettivi ed usi civici, Circolari n. 2490 del 3 maggio 1988; n. 2361 del 22 aprile 1988; n. 53-5 dell'11 giugno 1990.
[3] V. Nota Regione Lazio, Assessorato Agricoltura e Foreste, prot. 61483 del 3 febbraio 1993.
[4] Vedila citata da PETRONIO, voce "Usi civici", Enc. diritto, vol. XLV, 1992, pag. 949 e segg.; questo Autore, per il vero, afferma che costituisce un mito che l'assimilazione tra usi civici e demanio si sia verificata sotto la legislazione napoletana preunitaria, mentre in effetti, soltanto con una legge unitaria del 1894 avrebbe iniziato a prender corpo la teoria della sostanziale demanialità dell'uso civico: v. a pag. 951.
[5] V. Cass. 12 dicembre 1953, n. 3690, in Giur. Cass. civ., 1953, V, 396 con nota di CERVATI; Cass. 30 marzo 1951, n. 698, ivi, 1951, I, 650; Cass. 5 gennaio 1950, n. 51, ivi, 1950, II, 1215; Cass. 12 ottobre 1948, n. 1739, ivi, 1948, III, 354. V. peraltro Cass. 8 novembre 1983, n. 6589, che parla di "perdita della natura di beni demaniali", mostrando in questo modo di assimilare in modo totale i beni soggetti ad uso civico ai beni demaniali. V. anche Cass. 28 settembre 1977, n. 4120, che parla di "conoscenza della demanialità". V. infine Cass. 15 giugno 1974, n. 1750 che parla, per la legittimazione, di "trasformazione del demanio in allodio".
[6] Afferma espressamente che, spettando la titolarità dei diritti di uso civico alla popolazione, occorresse la deliberazione di tutti i cittadini riuniti in pubblica assemblea, nemine discrepante, affinché la popolazione non si privasse dei suoi secolari diritti senza un'apprezzabile contropartita, Cass. 11 febbraio 1974, n. 387, in Giur. it., 1974, I, 1, 1910. L'opinione è comunemente seguita in dottrina: v. per tutti PETRONIO, Op. cit., pag. 940; CERULLI IRELLI, Proprietà pubblica e diritti collettivi, Padova 1983, pag. 383.
[7] V. per tutte Cass. 28 novembre 1977, n. 4120, in Giust. civ., 1978, I, 967.
[8] Cfr. in questo senso ANDRINI, Usi civici ed attività notarile, in Vita not., 1991, 802 e segg.
[9] Si muove sulla base della predetta considerazione di carattere dogmatico DI SALVO, Forme di sanatoria delle occupazioni dei terreni del demanio civico, in Nuovo dir. agr., 1990, pag. 119.
[10] V. in questo senso Comm. Usi Civici Napoli, senza data, in Boll. Usi civici, 1947, II, 120.
[11] Così Nota Assessorato Agricoltura e foreste Regione Lazio, 11 giugno 1990, prot. 3375.
[12] V. su questi concetti v. CERULLI IRELLI, Proprietà pubblica, cit., pag. 228 e segg.; detto Autore cita, a sostegno della vecchia dottrina che l'uso civico su terre private dovesse considerarsi come "proprietà frazionaria o divisa, cioè come due distinte piene proprietà, due quote senz'altro dominicali: l'una in capo al soggetto già titolare formale del dominio, l'altra alla popolazione e, per essa, all'ente esponenziale: comune o associazione agraria": FILOMUSI GUELFI, Diritti reali, Roma, 1902, pag. 129; FERRARA, Tracce della comunione di diritto germanico nel diritto italiano, in Riv. dir. civ., 1909, pag. 498. E lo stesso Autore cita, a sostegno di analoga opinione della giurisprudenza, in modo particolare, Cass. Roma, 22 gennaio 1907, in Riv. un., 1907, I, pag. 161. Mentre a sostegno dell'opinione, più recente, che l'uso civico su terre aliene vada riguardato alla stessa stregua di un diritto reale di godimento, sempre lo stesso Autore cita CANNADA BARTOLI, Natura giuridica del provvedimento di liquidazione degli usi civici mediante compensi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1967, pag. 535; nello stesso senso v. GIANNINI, Sull'esistenza degli usi civici di caccia, in Riv. dir. sportivo, 1950, 101 e ss.; SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo ,vol. II, Napoli 1984, pag. 728.
[13] V. in questo senso PETRONIO, voce Usi civici, Enc. diritto, vol. XLV, 1992, pag. 952, il quale ne trae un'interessante riflessione in ordine alla portata dell'assegnazione a categoria ai fini della alienabilità, come si vedrà più avanti.
[14] V. in questo senso Cons. Stato, 21 ottobre 1953, n. 852; App. Roma, Sez. Usi civici, 12 dicembre 1950, in Giur. compl. cass. civ., 1951, I, 801, con nota di JANNITTI PIROMALLO.
[15] V. in questo senso JANNITTI PIROMALLO, Natura giuridica dei canoni demaniali, in Giur. compl. cass. civ., 1951, I, 801; sostanzialmente nello stesso senso v. CERULLI IRELLI, Proprietà pubblica, cit., pag. 245, il quale peraltro afferma che ciò non esclude che il canone debba essere rivalutato, ad impedire un danno per i diritti delle popolazioni.
[16] V. in tal senso VENZI, La problematica economica della gestione delle terre soggette ad uso civico, in REGIONE LAZIO, Terre collettive e usi civici tra Stato e Regione, Atti del Convegno organizzato a Fiuggi nei giorni 25-27 ottobre 1985, Roma, 1985, pag. 225 e segg., che riporta una tabella sulla consistenza della proprietà collettiva in Italia dovuta a MEDICI, Proprietà collettive, demani, usi civici, in Rivista di economia agraria, 1948.
[17] V. in tal senso CERULLI IRELLI, Op. cit., pag. 302 e segg.
[18] V. in questo senso CERVATI, Appunti circa la legittimazione delle terre d'uso civico, in Riv. dir. agrario, 1963, 294 e segg.
[19] Il provvedimento ministeriale (decreto) rappresenta la sostituzione dell'originario decreto del Capo dello Stato, dopo che la competenza del Capo dello Stato è stata fortemente ridotta, ed attribuita ai vari Ministeri, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 13: v. in tal senso PETRONIO, voce "Usi civici", Enc. diritto, cit., pag. 935, nt. 41. Invece la competenza del Ministero di grazia e giustizia è subentrata a quella del Ministero dell'agricoltura, dopo la soppressione di quest'ultimo per effetto della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che ha riordinato le competenze regionali e statali in materia agricola e forestale, creando il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed attribuendo appunto al Ministero di grazia e giustizia "le competenze in materia di commissariati agli usi civici...in attesa del riordino generale della materia degli usi civici" (art. 5).
[20] Cfr. art. 66 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 che reca la seguente norma: "l'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata."
[21] V. in questo senso ESPOSITO, Intesa ed atto di approvazione nel procedimento di legittimazione di terre di uso civico, in Foro amm., 1990, II, 803. L'opinione di questa dottrina era stata favorita da Corte Costituzionale 10 ottobre 1979, n. 121, in Giur. cost., 1979, I, 837, la quale aveva riconosciuto come legittimo alla regione Campania il potere di conferire l'incarico di dirigere l'ufficio amministrativo del commissariato per gli usi civici ad un funzionario della regione. Ed era stata in qualche misura supportata dalle riflessioni di altra dottrina: DE MARTIN, Sui limiti ingiustificati alle competenze delle regioni ordinarie in tema di legittimazioni delle occupazioni di terre di uso civico, in Le regioni, 1988, 1724; LETTERA, Usi civici ed uso produttivo delle terre pubbliche, in Nuovo dir. agr., 1986, 25. Da ultimo questa conclusione appare accolta anche dalla giurisprudenza della Cassazione, che di recente ha stabilito che dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 616 del 1977, le legittimazioni sono state sottratte alla potestà commissariale e devolute alle Regioni (Cass. 10 dicembre 1993, n. 12158).
[22] In tal senso v. ROMANO CASTELLANA, Legittimazione delle abusive occupazioni di terre d'uso civico, in Riv. dir. agr., 1950, I, 208.
[23] Cfr. in questo significato legge regionale Campania 17 marzo 1981, n. 11 (art. 4).
[24] Vedila citata in PETRONIO, Op. cit., pag. 939, nt. 72.
[25] Cfr. Cass. 8 novembre 1983, n. 6589.
[26] Così espressamente Cass. 23 giugno 1993, n. 6940.
[27] V. per la giurisprudenza, Cass. 8 novembre 1983, n. 6589; Cass. 15 giugno 1974, n. 1750, in Giust. civ., Mass., 1974, 785, la quale fa un confronto tra la fattispecie della legittimazione e quella dell'assegnazione per riparto, che si vedrà più avanti, proprio facendo leva sulla distinta commerciabilità del terreno soggetto ad uso civico; Cass. 8 maggio 1973, n. 1234, in Giust. civ., 1973, I, 705, la quale chiarisce che il divieto di alienazione delle terre quotizzate, stabilito dall'art. 21 della legge n. 1766 del 1927 "non è applicabile ai terreni trasformati da demaniali in allodiali per effetto della legittimazione delle occupazioni attuata ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 1766 del 1927". V. per la dottrina PETRONIO, Op. cit., pag. 939; CERULLI IRELLI, Op. cit., pag. 354; CERVATI, Appunti, op. cit.
[28] Come afferma espressamente Cass. 15 giugno 1974, n. 1750, cit.
[29] Così Cass. 8 maggio 1973, n. 1234, in Giust. civ., 1973, I, 705.
[30] V. Cass. 23 giugno 1993, n. 6940.
[31] Notizie in questo sono state fornite da VENZI, La problematica economica, cit., pag. 226.
[32] Vedila riportata in Foro it., 1990, I, 3396; nello stesso senso v. Cass. 10 novembre 1980, n. 6017, in che parla di "immobili inalienabili per difetto della preventiva assegnazione a categoria".
[33] Così espressamente Corte Costituzionale 25 maggio 1992, n. 221, in Le regioni, 1993, 457.
[34] V. in tal senso Corte Costituzionale 25 maggio 1992, n. 221, cit.
[35] Corte Costituzionale 25 maggio 1992, n. 221, cit.; Corte Costituzionale 27 maggio 1992, n. 237, in Giur. comm., 1992, 1826 e segg., commentata da GATTAMELATA, Legislazioni regionali e Corte costituzionale: verso una gestione differente dei terreni di uso civico, ivi, 1993, 4419.
[36] Si esprime in questo modo MARTINI, in Le regioni, 1993, 450 e segg.
[37] V. legge regionale Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, che autorizza l'alienazione per finalità pubbliche tenendo conto dei piani paesaggistici o di assetto del territorio (art. 6); legge regionale Campania 17 marzo 1981, n. 11, che prevede l'alienazione per i suoli edificatori utilizzati per insediamenti residenziali o produttivi (art. 10); legge regionale Lazio 3 gennaio 1986, n. 1, che prevede l'autorizzazione da parte della giunta regionale per l'alienazione di terreni che abbiano acquistato carattere e destinazione edificatoria in conformità al piano regolatore vigente (art. 5); legge regionale Lombardia 24 maggio 1985, n. 52, che stabilisce l'alienabilità a condizione che gli strumenti urbanistici prevedano diversa destinazione del terreno (art. 4); legge regionale Umbria 17 gennaio 1984, n. 1, che prevede l'alienazione qualora i terreni abbiano perso l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale sulla base degli strumenti urbanistici adottati dai Comuni interessati (art. 5).
[38] Cfr. PETRONIO, Op. cit., pag. 940, nt. 81.
[39] Vedi la precedente giurisprudenza, sintetizzata da FLORE-SINISCALCHI-TAMBURRINO, Rassegna di giurisprudenza sugli usi civici, Milano, 1956, pag. 62 e segg.; cui adde Cass., Sez. Unite, 14 marzo 1959, n. 759, in Riv. dir. agr., 1959, II, 149.
[40] In tal senso Cass. 12 dicembre 1953, n. 3690, in Giur. compl. cass. civ., 1953, VI, 561, con nota di CERVATI, A proposito dei demani di uso civico e della loro incommerciabilità.
[41] V. Cass. 20 dicembre 1940, n. 3117, in Sett. Cass., 1941, 240; Cass., Sez Unite, 14 marzo 1959, n. 759, in Riv. dir. agr., 1959, II, 149.
[42] V. per questi concetti Cass. 16 novembre 1962, n. 12280; Cass. 24 gennaio 1992, n. 810; Cass. 10 dicembre 1977, n. 5350; Cass. 4 giugno 1976, n. 2027, in Giur. it., 1978, I,1,657.
[43] Cfr. Cass. 6 giugno 1950, n. 1424, in Foro it., 1951, I, 1069; Cons. Stato, 12 febbraio 1949, in Riv. amm., 1949, 340.
[44] Cass., Sez. Unite, 14 marzo 1959, n. 759, in Riv. dir. agr., cit.
[45] V. in questo senso CERULLI IRELLI, Op. cit., pag. 383.
[46] Cfr. in questo senso PETRONIO, Op. cit., pag. 941; CERULLI IRELLI, Op. cit., pag. 370.
[47] Cfr. in questo senso Cass. 7 maggio 1968, n. 1404, in Foro it. 1968, I, col. 1440, con nota di GROSSI.
[48] V. in tal senso Cass. 7 maggio 1968, n. 1404, cit., in termini generali sull'inapplicabilità del divieto previsto dall'art. 21 della legge 1766 del 1927 per i negozi giuridici con effetti obbligatori ed in ispecie sull'inapplicabilità del divieto ivi previsto alla vendita di cosa altrui. Per la verità soltanto di recente la Suprema Corte è andata di contrario avviso, nel senso risultante dal testo, mentre in passato essa aveva ritenuto con rigore la nullità dell'atto di cessione avvenuto prima dell'affrancazione: v. in quest'ultimo senso Cass. 30 agosto 1960, n. 2400, in Foro it., Rep., 1960, voce "Diritti promiscui", n. 29; Cass. 10 ottobre 1957, n. 3728, ivi, 1957, voce cit., n.42.
[49] V. Cass. 4 agosto 1979, n. 4536, la quale afferma che anche nel caso ipotizzato è garantita la realizzazione del miglioramento del fondo perseguita dalla legge del 1927.
[50] Cfr. in questo senso RESCIGNO, Parere al Consiglio notarile di Roma in data 27 novembre 1985, per quanto ne consta ancora inedito.
[51] Così espressamente RESCIGNO, cit.
[52] Così CERULLI IRELLI, Op. cit., pag. 372.
[53] Così Cass. 12 aprile 1933, n. 1267, in Foro it., Mass., 1933, col. 279; v. anche Cass. 23 luglio 1966, n. 2006, in Giur. it., 1968, I, 1, 100.
[54] Si esprime in tal senso Cass. 3 febbraio 1962, n. 210, in Giust. civ., 1962, 656.
[55] V. in tal senso ZACCAGNINI-PALATIELLO, Gli usi civici, Napoli, 1984, pag. 198. Di analoga opinione è la giurisprudenza, la quale afferma che la conciliazione avviene tra il proprietario (evidentemente in fattispecie di conciliazione nata in un procedimento di liquidazione di usi civici su terreno privato) e la collettività, rappresentata appunto dal Comune:cfr. Cass. 2 febbraio 1962, n. 210, cit.
[56] V. in tal senso PETRONIO, Op. cit., pag. 947, nt. 150.
[57] Così FEDERICO, Usi civici e
sanatoria degli abusi edilizi, in REGIONE LAZIO, Terre collettive e usi civici tra Stato e Regione, cit., pag. 163 e
segg.