Studio n. 4560
SORTE
DELLE PROCURE RILASCIATE DA SCIP A INPDAI
Approvato dalla Commissione studi del Consiglio Nazionale del
Notariato
il 1° luglio 2003
Premessa
L’art. 42, 1° comma, (Confluenza dell'INPDAI
nell'INPS) della legge 12 dicembre 2002, n. 289 [Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003)] stabilisce che, “Con effetto dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per
i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre
1953, n. 967, è soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferite
all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla
medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti
i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti
pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La
suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'àmbito del fondo pensioni lavoratori dipendenti”.
La norma prevede, quindi, la confluenza delle
strutture e delle funzioni dell'INPDAI nell'INPS con effetto dal 1° gennaio
2003.
L’INPS è pertanto subentrato nei rapporti attivi e
passivi già facenti capo all’INPDAI ed i dirigenti titolari di posizioni
assicurative nonché i titolari di trattamenti
pensionistici risultano automaticamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti (F.P.L.D.).
Si è, così, realizzata una vicenda “costitutiva-estintiva” contraddistinta dalla soppressione giuridica dell’ente e dal trapasso ad altro ente delle
competenze e funzioni (così: R. GALLI, Corso di diritto amministrativo,
vol. I, Padova, 2000, 276). In tema di soppressione di enti
pubblici la giurisprudenza di legittimità ha osservato che la successione si
attua in modo diverso a seconda che la legge o l'atto amministrativo che hanno
disposto la soppressione abbiano considerato il permanere delle finalità
dell'ente soppresso ed il loro trasferimento ad altro ente, unitamente al
passaggio, sia pure parziale delle strutture e del complesso delle posizioni
giuridiche già facenti capo al primo ente, ovvero abbiano disposto la soppressione
"previa liquidazione". Nel primo caso deve ritenersi che la
successione si attui in universum ius, con la
conseguenza che tutti i rapporti giuridici che facevano capo all'ente soppresso
passano all'ente subentrante, mentre, nel secondo caso, deve ritenersi che la
successione avvenga a titolo particolare, limitata ai soli beni che residuino
alla procedura di liquidazione, con la conseguenza che l'ente liquidatore non
solo non si sostituisce nella titolarità della sfera giuridica originaria, ma
non assume neppure alcuna diretta responsabilità patrimoniale per le
obbligazioni contratte dall'ente estinto che già risultassero
all'atto della liquidazione (così: Cass., sez. III,
18 gennaio 2002, n. 535 in C.e.d., rv. 551660; sez. I, 7 marzo 1995, n. 2660, ibidem, rv.
490972).
È evidente, come, nel caso di specie, si rientri nella
prima ipotesi, cioè quella del trasferimento ad altro
ente (l’INPS) delle finalità, delle funzioni, delle strutture e del complesso
delle posizioni giuridiche già facenti capo all’ente soppresso (l’INPDAI).
Che cosa ne è allora delle
procure speciali che la Società "S.C.I.P. -
Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l." ha rilasciato all’INPDAI in forza
dell’apposito contratto disciplinante le
attività di gestione, regolarizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare
già dell’INPDAI e successivamente trasferito alla S.C.I.P.
con Decreto del 30 novembre 2001, che la società e l’ente hanno sottoscritto in
data 19 dicembre 2001?
Il riscontro va svolto non solo e non tanto sul piano
delle norme codicistiche che disciplinano le cause di estinzione del potere di rappresentanza e del potere gestorio, ma piuttosto in termini più generali, comparando
il fenomeno qui esaminato con istituti analoghi, a ciò aggiungendo opportune
integrazioni riguardanti peculiarità della fattispecie in esame attinente come
già detto ad enti pubblici previdenziali.
SIMMETRIA CON IL FENOMENO DELLA SUCCESSIONE PER
INCORPORAZIONE
Nel caso di specie, infatti, si
verifica un fenomeno assai simile a quello della fusione per
incorporazione fra società, realizzandosi anche qui l’assorbimento di una o più
organizzazioni autonome in altra organizzazione preesistente che continua a
sussistere, assumendo nuove dimensioni (incorporazione)" (Ferri, Le società, in Tratt. Vassalli, X, 3, Torino, 1987, 980; Id., Fusione
di società, in Enc, giur.,
XIV, Roma, 1989, 1).
Ebbene, anche in questo caso, analogamente a quanto
avviene per il fenomeno della fusione per incorporazione, che implica comunque una continuità della società risultante dalla
fusione, è possibile rinvenire siffatta caratteristica (come emerge
testualmente dalla norma su menzionata, che dispone il trasferimento di tutte
le strutture e le funzioni).
Nella ricostruzione del fenomeno della fusione sono state
profilate diverse opinioni:
a) secondo l’orientamento
prevalente in giurisprudenza (Cass. 22 settembre 1997, n. 9349, in Studium juris,
1998, 191; Cass. I, 27 gennaio 1994, n. 833, in Giur. Comm., 1996, II, 470;
Cass. 5 luglio 1993, n. 7321, in Banca Borsa, 1994, II, 503) e che
riprende l’insegnamento tradizionale della dottrina (Quatraro, La fusione: profili e natura giuridica, in Dir. fall., 1994,
376; Graziani, Diritto delle
società, Napoli, 1963, 521; Visentini,
La fusione fra società, Roma, 1942, 37; Pettarin, Acquisizione, fusione e scissione di società,
Milano, 1992, 73 ss.; Salafia, Responsabilità illimitata dei soci nella fusione
eterogenea, in Società, 1993, 1033) con la fusione si verificherebbe
un fenomeno successorio a carattere universale, connotato dunque
dall’estinzione delle società che si fondono (nell’ipotesi della fusione in
senso stretto o propriamente detta) ovvero dell’incorporata o incorporante,
nelle cui posizioni giuridiche subentra integralmente la nuova società
risultante dalla fusione o quella incorporante, sulla scorta di principi
analoghi a quelli che regolano, nel campo delle persone fisiche, la successione
a titolo universale mortis causa. Un
argomento a sostegno di tale ricostruzione dovrebbe ricavarsi dall’art. 2504-bis,
che prevede il subingresso della società risultante
dalla fusione nei diritti e negli obblighi delle società partecipanti alla
stessa e che espressamente qualifica queste ultime come "estinte".
b) secondo una tesi
minoritaria la fusione avrebbe natura successoria a carattere particolare,
ritenendo che l’estinzione debba essere considerata non causa o presupposto ma
effetto della fusione stessa (Santoro
Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1986,
95).
c) secondo un orientamento più
recente, nella fusione si ravvisa una modificazione ed integrazione dell’atto
costitutivo o dei preesistenti contratti sociali. Il che, peraltro, meglio si
concilierebbe, rispetto all’insegnamento tradizionale, con la permanenza dei
precedenti rapporti sociali e col carattere e lo scopo essenzialmente dinamico
dell’istituto della fusione che i soggetti interessati nell’operazione
utilizzano non tanto per estinguere i rapporti in essere al momento della
fusione stessa, quanto piuttosto per concentrare ed accrescere le potenzialità
operative delle rispettive imprese, atteso che l’unificazione dei patrimoni e
delle strutture organizzative impone l’integrazione
reciproca dei contratti preesistenti per la disciplina di tutti i rapporti
pertinenti alle società partecipanti al procedimento in discorso (Corapi, Gli statuti delle società
per azioni, Milano, 1971, 306; Di Sabato, Manuale delle società, Torino,
1996, 758; Santagata, La
fusione tra società, Napoli, 1964, 63; Salerno
Cardillo, Fusione delle società: successione universale o
modificazione statutaria?, in Vita not.,
1987, 472; Serra, La
trasformazione e la fusione delle società, in Tratt.
Rescigno, 17, Torino, 1985, 336; Simonetto,
Della trasformazione e fusione delle società, in Comm.
Scialoja-Branca, sub artt.
2498-2510, Bologna-Roma, 1976, 208; Tantini, Trasformazione e fusione
delle società, in Tratt. Galgano,
VIII, Padova, 1985, 282).
d) una ulteriore
dottrina, infine, afferma la fusione è una modifica dell’atto costitutivo, pur
non disconoscendone, al contempo, gli effetti estintivi e successori, in
ossequio al disposto dell’art. 2504 bis (Cottino,
Diritto commerciale, I, 2, Padova, 1987, 641; Campobasso, Diritto commerciale, II, Torino, 1995,
550. Per queste, e le precedenti citazioni, R. Schiavelli – R. Lener, sub art.
2501, in Codice civile ipertestuale, a cura di Bonilini
– Confortini –
Granelli, Torino, 2002, 4119).
Non vi è alcun dubbio che, rapportando queste
conclusioni alla successione tra enti pubblici, fenomeno spesso disciplinato
dal nostro legislatore, le ultime due opinioni dottrinali appaiono le più
rigorose e le più aderenti alla fattispecie in esame, per le seguenti
motivazioni.
In primo luogo perché allorquando per legge un ente
pubblico subentra ad altro ente pubblico, il primo continua ad esercitare nel
settore di specifica competenza le funzioni pubbliche che venivano
esercitate dall'ente soppresso, trattandosi di funzioni omogenee, la cui
esplicazione deve continuare ad essere assicurata, nell'interesse della
collettività; circostanza, questa, confermata dalle disposizioni contenute
nella legge in questione.
In secondo luogo perché non vi è alcun dubbio che
tutto il patrimonio (attivo e passivo) dell'ente soppresso viene ad essere
trasmesso all'ente che lo sostituisce ed è risaputo che nel patrimonio
rientrano non soltanto i beni e le situazioni caratterizzate da rilevanza
economica, ma anche tutti i rapporti giuridici che facevano capo all'ente
pubblico soppresso.
Pertanto la conservazione del rapporto gestorio derivante da contratto è confermata dalla
sussistenza di due circostanze: la prima consistente nel fatto che testualmente
tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso sono trasferiti all'ente
che lo assorbe; la seconda consistente nella continuità funzionale dell'ente assorbente,
il che giustifica la permanenza in capo a quest'ultimo
dei rapporti giuridici di natura contrattuale posti in essere
con l'ente soppresso, ivi compresi quelli derivanti da un affidamento di
particolari operazioni a quell'ente in vista della
sua specifica organizzazione e della composizione del suo patrimonio, ma
soprattutto delle sue funzioni; requisiti tutti che si rinvengono nell'ente
successore al punto tale da poter affermare che quest'ultimo
conserva l'identità funzionale ed economica dell'ente soppresso, assorbendolo
nella sua struttura organizzativa.
Ciò vale soprattutto in connessione con le funzioni
attinenti alla gestione di un patrimonio pubblico, che riceve da parte dello
stesso legislatore un'identica qualificazione nell'ambito del processo delle
dismissioni.