COMMISSIONE STUDI CIVILISTICI
Studio n. 3850
IL REGOLAMENTO PER LA REVISIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELL’ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE. CONSIDERAZIONI GENERALI E RIFLESSI SULL’ATTIVITÀ NOTARILE.
1. Lo stato
civile.
L’entrata in vigore del d.P.R.
3 novembre 2000, n. 396 (1) (in breve o.s.c.), ha
definitivamente permesso di adeguare alle modificate esigenze della organizzazione amministrativa anche un settore spesso
trascurato, ma di grandissimo rilievo sociale, che incide non solo nel diritto
delle persone e della famiglia, ma sui rapporti giuridici, più in generale e
quotidianamente. Infatti, con l’abrogazione del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 (la
cui eccezionale ultravigenza transitoria è oggi limitata, ai sensi del secondo
comma dell’art. 109 o.s.c.,
ad alcune norme specificamente individuate sino al tempo della emanazione del
decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 10 o.s.c. concernente la registrazione informatica degli atti
e la tenuta degli archivi), il legislatore del regolamento ha inteso svolgere
un’opera duplice: adeguare, innanzitutto, un dettato normativo ormai risalente
nel tempo alle sopravvenute esigenze sociali ed, in secondo luogo, semplificare
i tratti peculiari degli istituti nella redazione delle nuove norme (2). La
lettura dell’art. 2, comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (3) conferma
che tale fosse la volontà del legislatore delegante,
il quale, nel delineare le linee guida della disciplina emananda,
le individua, con brevi tratti, nella riduzione degli adempimenti gravanti sui
cittadini, nella introduzione di regole più semplici ed uniformi, nella
eliminazione delle fasi procedimentali troppo
complesse e nella riduzione dei registri dello stato civile.
Dalla lettura dei 110 articoli che compongono il
nuovo ordinamento, emerge immediatamente la scelta del legislatore di non
definire il concetto di “stato civile”. Né una tale definizione
è dato, peraltro, rinvenire nella normativa speciale previdente (4), né
dalla legislazione codicistica. Il codice civile del
1865, innovando al riguardo rispetto alla precedente impostazione di epoca napoleonica, inserisce la materia degli “atti dello
stato civile” nel libro delle persone e non ne tratta a proposito delle prove,
opzione positivamente confermata dal legislatore del 1942, il cui assetto
consta di alcuni articoli (dal 449 c.c. al 453 c.c. e l’art. 455) (5), la cui
vigenza permane in gran parte confermata anche a seguito della riforma. Si
tratta, in realtà, di norme cardine del sistema, che richiamano
le disposizioni speciali dell’ordinamento dello stato
civile, limitandosi a cristallizzare alcune regole essenziali circa la
pubblicità dei registri, la forza probatoria degli atti, la mancanza, la
distruzione e lo smarrimento dei registri, l’efficacia delle annotazioni a
margine di iscrizioni e trascrizioni e, da ultimo, l’efficacia della sentenza
di rettificazione. Nessuno di questi richiami appare superato dalla vigenza di
un nuovo ordinamento dello stato civile.
E’ stata, invero, la dottrina ad occuparsi di
precisare i contorni dogmatici dell’istituto. Un Autore ha definito “stato
civile” il “complesso di qualità esistenti nell’uomo o costituite dai rapporti
tra la sua individualità fisica e la individualità
fisica di altri aventi diritto” (6); un altro Autore ha affermato che con tale
termine si designa “la posizione che la persona fisica assume nell’ambito della
comunità statale e del nucleo familiare” (7). La non unicità di
impostazione ha condotto alcuni a ridurre, poi, lo status ad un rapporto
giuridico, altri piuttosto ad individuarne “la sintesi ideale di particolari
atteggiamenti che assumono talvolta intere categorie di rapporti sociali,
giuridicamente rilevanti” (8).
Analogo dubbio dogmatico anima anche la ricerca
della natura degli atti di stato civile. Un indirizzo
piuttosto risalente nel tempo ha affermato che essi hanno carattere “di atto amministrativo” (9), un altro ha sostenuto la loro riconducibilità alla volontaria giurisdizione (10), ed un
terzo, infine, ha considerato che essi rientrano “in un campo latamente giurisdizionale anche se la funzione è affidata
ad un organo amministrativo e anche se si prescinde da una controversia in
atto” (11). Dalla lettura delle norme del nuovo ordinamento dello stato civile
non è possibile naturalmente trarre elementi di chiarezza e di
univocità su questo punto. Può, tuttavia, segnalarsi al proposito, una
linea di tendenza che a far tempo dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (concernente le norme in
materia di istituzione del giudice unico) ha devoluto alcune competenze di
natura amministrativa già svolte dall’autorità giurisdizionale (Pretore) a
quella propriamente amministrativa (Prefetto o un suo delegato) (12). Già prima,
pertanto, dell’adozione del nuovo regolamento, si è assistito ad un
trasferimento di funzioni amministrative in materia di stato civile. Il
completamento del disegno avverrà invero di lì a poco. Una delle innovazioni
essenziali del nuovo Regolamento può certamente essere ravvisata, infatti, nel
passaggio di compiti dal Ministero della Giustizia al Ministero
dell’Interno. Il previgente art. 13 r.d. 1238/1939
sottoponeva alla vigilanza dei Procuratori della Repubblica gli ufficiali di stato civile, i quali dovevano, peraltro, uniformare la
loro attività pubblica alle istruzioni provenienti dal Ministero della
Giustizia. L’attuale art. 9 o.s.c. statuisce
esattamente che “L’ufficiale dello stato civile è tenuto ad uniformarsi alle
istruzioni che vengono impartite dal Ministero
dell’interno. La vigilanza sugli uffici dello stato civile spetta al Prefetto”
(13).
L’art. 10 o.s.c., 1° comma prevede, inoltre, che in ciascun “ ufficio dello
stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti
gli atti formati nel Comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti,
riguardanti la cittadinanza, la nascita i matrimoni e la morte”. Tale
disposizione, destinata ad entrare in vigore non appena siano determinate le
“modalità tecniche” per “l’iscrizione, la trascrizione, l’annotazione, la
trasmissione e la tenuta degli atti dello stato civile” – a tutt’oggi
non ancora stabilite con l’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri – e conseguentemente non ancora efficace, permette, tuttavia, di
svolgere qualche considerazione. Innanzitutto, che
l’introduzione dell’archivio informatico non inciderà in alcun modo sugli stati
personali oggetto dell’attività degli ufficiali di stato civile. Muterà
insomma, il mezzo e lo strumento dell’attività degli ufficiali suddetti, ma non
la loro funzione e neppure il richiamo ai tradizionali concetti di
“iscrizione”, “trascrizione” ed “annotazione”, ai quali il nuovo ordinamento
dello stato civile continua a fare riferimento. Si intende,
infatti, “iscrizione” l’attività dell’ufficiale di stato civile tesa alla
formazione di un “atto” inerente lo stato della persona , sulla base delle
dichiarazioni a lui direttamente effettuate dai dichiaranti, previa
verificazione dei presupposti di legge sui quali si fondano. Si reputa
“trascrizione” l’attività compiuta dall’ufficiale di stato civile diretta alla
registrazione di un atto proveniente da altro ufficiale dello stato civile che
lo ha direttamente ricevuto oppure da altra autorità a ciò legittimata. Si definisce,
infine, “annotazione” l’attività di modifica dello stato personale di un
soggetto per effetto di fatti o atti sopravvenuti nel tempo; la peculiarità di
tale istituto è rappresentata dal fatto che ad essa il
legislatore del codice civile ha dedicato specificamente l’art. 453 il quale
statuisce che “nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto nei registri
se non è disposta per legge ovvero se non è ordinata dall’autorità
giudiziaria”. Dalla lettura di tale disposizione, non abrogata e dunque tuttora
vigente, si può desumere innanzitutto il carattere
accessorio di tale forma di pubblicità rispetto alla iscrizione ed alla
trascrizione, e conseguentemente il fatto che la regolarità dell’annotazione
presuppone necessariamente, proprio in forza della sua complementarità, quella
dell’atto iscritto o trascritto al quale essa accede (14). Dalla lettura del
sopra menzionato art. 453 c.c. e dell’art. 450 c.c. si evince, inoltre, il
principio della tassatività degli atti dello stato civile in
relazione alla loro rispettiva iscrizione, trascrizione, o annotazione,
che può esser eseguita solo se espressamente prevista o prescritta
dall’autorità giudiziaria. Tale assunto, già indiscusso dalla dottrina che si è
occupata della materia al tempo dell’ordinamento previgente,
e che appare essere del tutto mantenuto integro dal nuovo assetto normativo,
riguarda non solo la tipicità degli atti oggetto della pubblicità presso i
registri dello stato civile nelle forme sin qui delineate,
ma anche il loro contenuto. Gli atti da iscrivere, trascrivere, annotare,
dunque non solo devono essere solo ed esclusivamente quelli che la legge
prevede e descrive, ma anche il loro contenuto non può che esser quello che la
legge prescrive in modo analitico (15).
La sostituzione dei registri cartacei con l’archivio
informatico non comporterà allora alcun mutamento, né nella qualificazione
giuridica dell’attività dell’ufficiale di stato civile, né della natura
pubblica dei registri medesimi, permanendo infatti la
vigenza del ricordato art. 450 c.c., né , da ultimo, del carattere della
pubblicità degli stati documentati, la cui natura dichiarativa non appare in
alcun modo esser stata oggetto di specifico intervento normativo. Deve però
segnalarsi che alla introduzione dell’archivio
informatico si accompagnerà l’entrata in vigore dell’art. 12 comma 9° o.s.c. il quale statuisce che “in caso di cambiamento di
residenza, gli atti conservati nel comune di provenienza devono essere
comunicati dall’ufficiale dello stato civile del comune di provenienza a quello
del comune dove la persona stabilisce la propria residenza, per la
trascrizione”. Tale norma che appare in linea con le ragioni di semplificazione
che hanno presieduto la emanazione del nuovo
ordinamento, attualmente non efficace, favorirà il cittadino nella richiesta di
estratti e certificati, anche se la sua vigenza è naturalmente condizionata
alla operatività degli archivi informatici (16).
In attesa della emanazione
delle norme regolamentari che permettano la entrata in vigore degli archivi informatici
a seguito della individuazione di idonei strumenti tecnici che garantiscano la
sicurezza e la inalterabilità degli atti compiuti dall’ufficiale di stato
civile, assicurandone la conservazione anche in ipotesi di eventi dannosi o
calamitosi (finalità di disaster recovery),
va ricordato ancora che il nuovo ordinamento, nel disciplinare la materia delle
pubblicazioni matrimoniali (già regolata dagli artt.
91-94 del r.d. 1939/1238), ha tralasciato di regolamentare il registro detto
“delle richieste di pubblicazione di matrimonio”; deve, allora, ritenersi che
tale registro a far tempo dall’entrata in vigore del
nuovo ordinamento non sia ormai più vigente (17).
2. Forma e
redazione degli atti di stato civile e potere di rifiuto.
Il principio di tipicità degli atti di stato civile concerne non solo gli atti che possono
essere iscritti, trascritti o annotati, ma anche il loro contenuto. L’art. 11 o.s.c. comma 1°, a tale riguardo, individua gli elementi
che costituiscono la base minima ed essenziale per tutti tali atti. Tale
assunto trova ulteriore rafforzamento nel 3° comma
dello stesso articolo 11 o.s.c. che statuisce inoltre
il divieto di enunciare negli atti di cui l’ufficiale di stato civile è
richiesto, “dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle stabilite o permesse
per ciascun atto”. Va segnalato a tale riguardo, allora, che la presenza dei
testimoni diviene necessaria solo ove la legge espressamente la richieda, così
come scompare l’obbligo di indicare la condizione di coloro che in tali atti compaiono
(18), non espressamente richiesto dalla suddetta disposizione. In tale ottica
va letto l’art. 12 o.s.c. che detta le modalità di
redazione degli atti.
Ai sensi del settimo comma di tale ultima norma, le
parti interessate possono farsi rappresentare da persona munita di procura
speciale risultante da una semplice scrittura privata, non autenticata, purché
non sia espressamente previsto che essa debba risultare
da atto pubblico. La norma innova dunque completamente la disciplina previdente
(19), la quale prevedeva piuttosto l’obbligo del rispetto della forma minima della scrittura privata autenticata, eccezion fatta per le
ipotesi nelle quali sussistesse l’obbligo espresso dell’atto pubblico. Oggi
invece non è più necessario – fatte salve appunto rare
fattispecie, quali ad esempio quella della procura di cui all’art. 111 c. c. per la celebrazione del matrimonio in caso di guerra, per i
militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle
forze armate - che il procuratore sia munito di procura speciale con
sottoscrizione autenticata. La delicatezza della materia avrebbe forse
richiesto maggiore prudenza nella statuizione di una siffatta disciplina.
L’esigenza di semplificare gli adempimenti al cittadino in occasione del suo contatto
con la macchina burocratica dello stato civile ha, invece, indotto il
legislatore a superare il principio statuito nell’art. 1392 c.c. secondo il
quale la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per
il contratto che il rappresentante deve concludere
(20).
Un esempio efficace di tale novità può rinvenirsi
nell’art. 96 c.c.. Tale ultima norma prevede che la
richiesta di pubblicazione possa essere effettuata da “ambedue gli sposi o da
persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico”. A tale riguardo, l’art.
50 o.s.c. disciplina specificamente la fattispecie di
richiesta di pubblicazione di matrimonio fatta da persona alla quale gli sposi abbiano concesso “speciale incarico” (21), rinviando
espressamente all’art. 12 comma 7 o.s.c. e
consentendo, pertanto, che l’incarico sia conferito in modo idoneo anche
mediante scrittura privata non autenticata. Ebbene, tale
eccezione subisce poi un’ulteriore ampliamento in ossequio alla libertà delle
forme, laddove è statuita nell’ultimo inciso dell’art. 50 o.s.c.,
addirittura la sufficienza di una mera dichiarazione orale del richiedente le
pubblicazioni, ove l’incarico speciale sia stato attribuito a chi “esercita la
potestà o la tutela”. Va da ultimo al riguardo precisato che alle procure
speciali per scrittura privata non autenticata, non si applicano comunque le disposizioni del d.P.
R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa (22).
Alla diminuzione delle difficoltà burocratiche per
il cittadino, meno oberato nei suoi rapporti con lo stato civile dall’obbligo
di rispettare anche dei vincoli formali, il nuovo ordinamento dello stato
civile ha tuttavia introdotto un generale potere dell’ufficiale addetto,
richiesto del compimento di un atto da parte di chiunque,
di formulare per iscritto il suo rifiuto, indicando contestualmente i motivi
che lo hanno indotto ad assumere quella decisione. L’art. 7 o.s.c., nell’attribuire all’ufficiale di stato civile una potestà
talmente ampia da non esser più legata alle singole fattispecie nelle quali il previgente ordinamento analiticamente lo permetteva (23),
ha inteso in uno garantire il buon andamento della pubblica amministrazione e
permettere un controllo di legittimità all’istante che abbia subito il rigetto
della sua richiesta. Maggiore libertà allora per il privato,
ma anche maggiore potere di verifica da parte della pubblica Amministrazione.
La vigente normativa, tuttavia, non ha soltanto fatto propri i suggerimenti
della dottrina e della giurisprudenza in merito alla configurazione di un
generale potere di rifiuto dell’atto richiesto, ma anche in
relazione alla disciplina espressa del rimedio concesso all’istante
nell’ipotesi in cui quest’ultimo reputi contra ius tale rigetto (24). Appare, infatti, oggi tipizzato lo strumento
di ricorso avverso il diniego ritenuto illegittimo
proprio nel giudizio di rettificazione, come sostenuto autorevolmente dalla
dottrina che si è occupata della questione. Ebbene, chi “intende opporsi a un rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere
in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una
annotazione o un altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui
circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato
l’atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito
l’adempimento”; tale istituto al quale il procuratore della Repubblica può
ricorrere in ogni tempo, disciplinato dagli articoli 95 e seguenti o.s.c. è appunto il giudizio di rettificazione degli atti
dello stato civile, in funzione nella fattispecie di opposizione al rifiuto. Né
il mancato richiamo espresso da parte del ricordato art. 95 o.s.c.
all’art. 7 o.s.c., né la sua
collocazione in una parte del nuovo ordinamento dello stato civile che concerne
la rettificazione degli atti che nulla ha a che fare con il rifiuto di un atto
da parte dell’ufficiale dello stato civile e la sua impugnazione, né, infine,
l’assenza di qualunque richiamo specifico nelle materie nelle quali in
precedenza era previsto (ad esempio in materia di riconoscimento di prole)
possono tuttavia diminuire la valenza generale del potere di rifiuto previsto
proprio in una delle norme di apertura del nuovo Regolamento (25).
3. Atti di
stato civile formati all’estero.
Particolare attenzione è dedicata dal nuovo
regolamento agli atti dello stato civile formati all’estero. Alla disciplina di
tale peculiare fattispecie, della quale già si occupavano specificamente gli
articoli 367 e 368 del codice civile del 1865 nonché
gli articoli 49, 50 e 51 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, è, infatti, riservato
uno specifico titolo, il IV (artt. 15-20), che tratta non solo dei detti atti relativi a cittadini
italiani, ma anche, ed è questa la principale novità, se riferiti a cittadini
stranieri (26). Invero, la legislazione in questa materia ha subito una positiva evoluzione proprio a causa del progressivo
affinamento delle tecniche di registrazione dello stato civile anche negli
altri Paesi ed a causa della necessità sempre crescente della diffusione delle
informazioni, in considerazione della continua circolazione delle persone.
Le tappe evolutive di tale disegno del legislatore
possono essere, con brevi tratti, individuate in modo preciso e netto. L’art.
67 del d.P. R. 5 gennaio 1967, n. 200, istitutivo
dello schedario degli italiani all’estero, pur rappresentativo di un’esigenza
assai avvertita, non ha trovato, in realtà, un suo spazio di efficacia
pratica. La legge 8 luglio 1977, n. 487, con la quale
è stato ratificata la Convenzione di Parigi del 12 settembre 1974, entrata in
vigore il 1° dicembre 1979, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il
libretto internazionale di famiglia, strumento in astratto particolarmente
utile in quanto rilasciabile dall’ufficiale dello stato civile per attestare il
luogo e la data di nascita, lo stato e la qualità personale del soggetto
richiedente, ma in concreto anch’esso scarsamente e raramente utilizzato. La
legge 27 ottobre 1988, n. 470 ed il regolamento di attuazione
approvato con il d.P. R. 6 settembre 1989, n. 323 con
la creazione delle Anagrafi dei cittadini
italiani residenti all’estero (in breve A.I.R.E), hanno rappresentato, poi,
la conferma di tale indirizzo di politica legislativa che ha trovato un saldo
punto di arrivo proprio nel d.P.
R. 3 novembre 200, n. 396 (27). Appare necessario, a questo punto, un esame
delle singole disposizioni che possono assumere
interesse dal punto di vista notarile, sia direttamente quale pubblico
ufficiale rogante, sia mediatamente al fine di richiedere alle parti o
predisporre la necessaria documentazione preliminare idonea alla stipula
dell’atto del quale il Notaio è richiesto.
L’art. 15 o.s.c. statuisce
che le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati o
deceduti all'estero sono rese all'autorità consolare, o secondo le norme
stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è
imposto dalla legge stessa. In questi casi copia dell'atto è
inviata senza indugio, a cura del dichiarante, all'autorità diplomatica o consolare.
Si tratta di norma sostanzialmente riproduttiva dell’art. 49 del r.d.
1238/1939, purtroppo nella pratica scarsamente applicata. Si ricorda, al
riguardo, che il concetto di “copia” va inteso in termini di particolare
rigore, con esclusione dell’ammissibilità della trasmissione di
estratti o documenti analoghi . Inoltre, la copia va legalizzata, a meno
di espressa norma convenzionale internazionale,
disponente in senso opposto.
Il matrimonio all'estero, quando gli sposi sono
entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino
italiano e l'altro è cittadino straniero, può essere celebrato innanzi
all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità
locale secondo le leggi del luogo. In quest'ultimo caso una copia dell'atto è
rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o consolare. L’art.
16 o.s.c. che in tal senso statuisce, in modo analogo
al previgente art. 50 r.d. 1238/1939, attribuisce
alla volontà dei nubendi la scelta delle modalità
della celebrazione, a differenza del criterio della “prevalenza” (della norma
locale) seguito per le dichiarazioni di morte e di nascita dal sopra ricordato
art. 15 o.s.c..
L’autorità diplomatica o consolare, a norma
dell’art. 17 o.s.c. deve poi trasmettere, ai fini
della trascrizione, copia degli atti e dei provvedimenti relativi
al cittadino italiano, formati all’estero. La prima novità della
disposizione de qua concerne
l’individuazione del soggetto destinatario di tale invio nell’ufficiale dello
stato civile “del comune in cui l’interessato ha o dichiara che intende
stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o, in mancanza, a quello del
comune di iscrizione o trascrizione dell’atto di nascita, ovvero se egli è nato
e residente all’estero, a quello del comune di nascita o di residenza della
madre o del padre di lui ovvero dell’avo materno o paterno”. Il destinatario
della trasmissione va, pertanto, individuato secondo i criteri che il Ministero
dell’Interno, nella circolare MIACEL 2/2001 (28), definisce in modo fantasioso
quali “a cascata”. La disciplina ora descritta sembra particolarmente incerta,
sia nell’interpretazione sia negli effetti che rischia
di determinare. Innanzitutto, va rilevato che il
secondo dei criteri suggeriti dalla norma è quello della “dichiarazione” da
parte dell’interessato di voler stabilire la propria residenza in un dato
luogo; ebbene, già la previsione di un siffatto metro è significativa del
rischio di svincolare l’archiviazione del dato di stato civile da un criterio
spaziale che sia evidentemente oggettivo e non sia affidato alla mera volontà
dell’interessato, sulla base del suo totale arbitrio e senza alcuna previsione
delle modalità di espressione anche formali di un siffatto atto di parte.
I richiami all’Anagrafe (rectius Anagrafi) degli italiani
residenti all’estero o al comune di nascita o di residenza proprio o degli avi
materni e paterni, nel presupposto che l’interessato sia nato
o risieda all’estero, rappresentano, inoltre, canoni ulteriori e residuali,
che, tuttavia, non solo rendono particolarmente difficile l’individuazione
dell’ufficiale di stato civile competente in modo univoco (potendo addirittura
verificarsi in astratto l’ipotesi di invio in tempi diversi di atti e
provvedimenti diversi a diversi ufficiali dello stato civile), ma non
consentono neppure un collegamento pacifico e chiaro fra i vari uffici, che ne
siano di volta in volta destinatari. Né appare inoltre risolto il problema
temporale: è preferibile, a tale proposito, in considerazione della natura
della pubblicità offerta dai registri dello stato civile, affermare che l’atto
o il provvedimento siano opponibili non dal giorno
della trasmissione da parte dell’autorità consolare, bensì evidentemente da
quello della trascrizione (29). E’ da segnalare positivamente anche che
l’obbligo di trasmissione concerne non solo gli “atti”, ma anche i
“provvedimenti”, che concernano il cittadino e siano
stati formati all’estero. Invero, da ultimo, va detto la norma in esame ha comunque, nonostante le suddette critiche, ottenuto il
raggiungimento di un obiettivo di notevole momento: eliminare la previsione del
tutto residuale che qualora il domicilio dell’interessato non fosse stato nel
territorio nazionale o non fosse noto gli atti di stato civile formati
all’estero venissero trasmessi all’ufficio di stato civile di Roma (30).
L’art. 19 o.s.c. statuisce
al primo comma che “su richiesta dei cittadini
stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi
risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero.
Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua
italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente
autorità straniera.” Il secondo comma prevede poi che
“possono altresì essere trascritti gli atti dei matrimoni celebrati fra
cittadini stranieri dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in
Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui
detta autorità appartiene”. Infine, il terzo comma prevede che “l'ufficiale
dello stato civile può rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a
richiesta degli interessati”. Ad una prima lettura la disposizione appare esser
invero la novità essenziale dell’intero titolo IV,
ammettendo finalmente la possibilità su espressa richiesta dell’interessato di
procedere alla “trascrizione” di atti di stato civile esteri, ma relativi a
cittadini stranieri residenti in Italia. E’ di tutta evidenza il rapporto relazionale
fra l’art. 19 o.s.c. e l’art. 17 o.s.c.. Quest’ultima norma, infatti, prevede un obbligo di
trasmissione degli atti e provvedimenti relativi al cittadino e formati
all’estero, all’ufficiale di stato civile competente sulla base dei canoni in
esso indicati, la prima disposizione piuttosto prevede una facoltà (“possono”)
dell’interessato, che sia cittadino straniero, purché residente in Italia.
Appare, al riguardo, di fondamentale importanza
ricostruire la portata di tale disposizione all’interno del sistema dell’ordinamento dello stato civile. La ricordata circolare
del Ministero dell’Interno MIACEL n. 2/2001 a tale proposito afferma che “tali
trascrizioni sono meramente riproduttive di atti
riguardanti i predetti cittadini stranieri formati secondo la loro legge
nazionale da autorità straniere”. E continua: “Esse hanno il solo scopo di
offrire agli interessati la possibilità di ottenere dagli uffici dello stato
civile italiani la copia integrale degli atti che li riguardano così come
formati all’estero”, concludendo che dette
trascrizioni, pur estranee all’ordinamento italiano, non possono contrastare
con quest’ultimo, né con l’ordine pubblico (31). Di tali atti, come trascritti
ai sensi dell’art. 19 o.s.c.,
secondo la suddetta circolare, potrà esser rilasciata copia integrale solo ai
titolari (e giammai ad altri), e l’ufficiale dello stato civile non potrà
neppure rilasciare alcuna certificazione (neppure all’interessato).
Il primo requisito richiesto dalla norma è, dunque,
rappresentato dalla regolare residenza in Italia dello straniero istante, il
quale dovrà accompagnare l’atto del quale chiede la trascrizione con la sua
traduzione e legalizzazione, se richiesta (32). A
differenza dell’art. 17 o.s.c. che consente la
trasmissione di “atti e provvedimenti”, la richiesta dello straniero
potrà riguardare inoltre solo ed esclusivamente “atti”. L’interpretazione
dell’art. 19 o.s.c. che deriva dalla ricordata
circolare del Ministero dell’Interno appare invero particolarmente riduttiva
della portata della medesima norma. Addirittura lo stesso termine
“trascrizione”- aderendo a tale impostazione - appare utilizzato dal
regolamento in modo improprio, atteso che nel caso in esame non si riferirebbe
al fenomeno dell’attribuzione di una valenza pubblicitaria ad un atto che si è
formato non alla presenza dell’ufficiale di stato civile, ma molto più
modestamente darebbe la possibilità allo straniero residente e solo a lui di
aver copia di un atto estero che lo riguarda, senza che lo stesso sia a terzi opponibile, benché appunto “trascritto” nei pubblici
registri.
Tale interpretazione, particolarmente rigorosa,
tanto da far sembrare del tutto irrilevante la trascrizione dei detti atti nel
nostro ordinamento da parte dello straniero, suscita qualche perplessità. La
richiesta di trascrizione tesa ad ottenere in fondo, secondo tale impostazione,
la mera possibilità successiva di copia conforme da parte dell’ufficiale di stato civile dell’atto estero trascritto, non sembra
costituire allora una novità copernicana nel sistema dello stato civile ormai
consolidato quale risultante dalle varie norme succedutesi nel tempo. La rara
dottrina che ha affrontato la questione, infatti,
dubita che ad una “trascrizione” sia pure di un atto estero, da parte di uno
straniero residente, non possano riconnettersi effetti di tipo pubblicitario e
che il terzo comma dell’art. 19 o.s.c., costituisca
invero il limite del potere del pubblico ufficiale che ha proceduto alla
trascrizione e contestualmente anche del diritto dello straniero. L’impiego del
termine “trascrizione” infatti richiama una funzione
pubblicitaria dell’atto, il cui inserimento nei registri dello stato civile può
sempre esser inibito, proprio in forza del generale potere di rifiuto di cui
all’art. 7 o.s.c.. “Trascrivere” un atto nei registri
di stato civile prelude poi alla possibilità di successive attività, ed in
specie alla possibilità di annotare ulteriori successivi atti di stato civile a
margine appunto del primo come trascritto. La facoltà del rilascio della copia dell’atto inserito nei registri solo all’interessato e non
ad altri (come disciplinata dal 3° comma) concerne non la pubblicità dell’atto
medesimo, bensì il mero fatto del rilascio stesso. Il riferimento alla
trascrizione dei matrimoni celebrati – anche solo fra stranieri – purché
dinanzi all’autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, già prevista
da alcune specifiche convenzioni internazionali, inserito nella medesima
disposizione dell’ordinamento ha un senso solo ove alla “trascrizione” si dia un
significato “pieno”. Insomma, sebbene non vi siano indizi che confermino la
correttezza dell’interpretazione riduttiva del Ministero dell’Interno,
la delicatezza della materia impone di affrontarla con prudenza.
L'autorità diplomatica o consolare che non è in
grado di ottenere dalle autorità locali copie degli atti di stato civile
formati all'estero, che devono essere trascritti in Italia, può rilasciare, ai
sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 200, dopo avere effettuato gli accertamenti
del caso, una certificazione sostitutiva della documentazione non potuta
acquisire che verrà trascritta presso i comuni italiani. L’art. 20 o.s.c. rappresenta una norma per così dire di chiusura del
sistema. I documenti provenienti dall’estero concernenti cittadini residenti in
Italia o all’estero, possono a loro richiesta esser trascritti. Alla mancanza
di documentazione negli Stati dovuta alla struttura amministrativa non
sufficientemente organizzata, fa da contraltare, insomma, la possibilità di
trascrivere presso i registri dello stato civile la certificazione sostitutiva
“della documentazione non potuta acquisire”. L’obbligatorietà
della trascrizione dei certificati suddetti, non lascia dubbi sulla loro riferibilità esclusiva ai cittadini italiani, coprendo un
margine che – sotto la vigenza della precedente normativa – aveva creato non
poche difficoltà per l’impossibilità di far emergere dai registri dello stato
civile atti, dei quali non fosse possibile ottener copia dalle autorità locali
straniere. Potranno in tal modo aver idonea pubblicità
atti prima destinati a restare estranei al nostro ordinamento.
4. L’accordo dei coniugi sulla legge applicabile e la sua emersione dai registri dello stato civile.
L’art. 30 della Legge 31 maggio 1995 n. 218 (33)
prevede, innanzitutto, che i rapporti patrimoniali fra
i coniugi siano regolati dalla legge che regola i rapporti personali dei
coniugi. Tale norma fa, insomma, riferimento ai canoni
dettati dall’art. 29 della stessa suddetta Legge che individua nella legge
nazionale comune il primo criterio al quale fare riferimento. Ove i
coniugi abbiano invece diverse cittadinanze o più cittadinanze
comuni, i loro rapporti personali e patrimoniali, in forza del richiamato
rinvio, saranno regolati dalla Legge dello Stato “nel quale la vita
matrimoniale è prevalentemente localizzata”. Non è questa la sede per
approfondire i dubbi che l’art. 29 ora ricordato ha
posto in dottrina, con riguardo al concetto del “rinvio indietro” e del “rinvio
altrove” ed al concetto di “prevalente localizzazione” (34). Basti ricordare
qui semplicemente che il richiamo ad una determinata norma nazionale, in forza
dei criteri dettati dall’art. 29 suddetto, non importa
automaticamente l’applicazione del regime stesso, dipendendo quest’ultima in
concreto dal diritto internazionale privato dell’ordinamento giuridico al quale
si è fatto riferimento (35), ed ancora che l’aver tralasciato di individuare un
canone oggettivo nella scelta dell’ordinamento di riferimento rinviando alla
“prevalente localizzazione della vita matrimoniale”, può importare talora la
non univocità nell’individuazione della norma in particolare applicabile alla
fattispecie (36).
E’ stato, al riguardo, proposto, per fugare dubbi
interpretativi in sede di stipula di un atto notarile, di ricorrere ad una
“dichiarazione”, che acclari quale sia la realmente
“prevalente localizzazione” (37). Tale dichiarazione, proveniente dai coniugi,
certo in concreto praticabile e forse anche auspicabile, sembra invero esser
troppo simile all’accordo di cui al cennato art. 30
L. 218/1995, e ripropone in realtà tutti i problemi di
contenuto e di forma ai quali tale ultima disposizione dà luogo. I coniugi,
infatti, naturalmente “possono convenire per iscritto che i loro rapporti
patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede”,
così come determinare il luogo nel quale si svolge prevalentemente la loro vita
familiare, dando luogo all’applicazione conseguente della legge nazionale
relativa. Ritengo, però, che lo statuto di entrambe le
“convenzioni” sia unico.
I coniugi possono, pertanto, regolare i loro
rapporti patrimoniali sulla base di quanto previsto
dal diritto internazionale privato per i loro rapporti personali, nonché
congiuntamente “dichiarare”, precisando la localizzazione prevalente della loro
vita familiare, disponendo mediatamente quale norma intendono applicare a tali
rapporti, ma possono soprattutto sottrarsi alla legge che sarebbe in tali
ultimi modi loro applicabile con un accordo scritto che rinvii alla legge dello
Stato di almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
La volontà delle parti, come nel caso della suddetta
“dichiarazione”, ha il pregio, insomma, di superare le incertezze ermeneutiche.
Non si tratta, tuttavia, di una volontà del tutto priva di legami, in quanto comunque la scelta coniugale dovrà rientrare nell’ambito
delle opzioni indicate dal citato art. 30.
E’ evidente che la stipula di un siffatto accordo,
la cui natura giuridica di convenzione matrimoniale appare del tutto evidente
(38), può esser stipulata in qualunque tempo durante la costanza del matrimonio
e anche anteriormente alla celebrazione del
matrimonio, sebbene in tal caso sia sospensivamente ad essa condizionata.
Nonostante l’art. 30 L. 218/1995 impieghi il termine “coniugi” e non nubendi, può, a tale proposito, agevolmente aderirsi alla impostazione dottrinale (39) che reputa l’accordo
stipulabile anche prima del matrimonio, ma in funzione dello stesso. L’opzione concorde dei coniugi è comunque valida – recita il
2° comma dell’art. 30 L. 1995/218 – solo se è considerata tale dalla legge
scelta o da quella del luogo in cui l’accordo è stipulato.
La dottrina si è interrogata sulla sorte degli
accordi stipulati dai coniugi per regolare i loro rapporti patrimoniali, in
ipotesi di venir meno della cittadinanza dello Stato o
della residenza nello Stato. Un indirizzo dottrinale (40) ha affermato che il
venir meno della convenzione sarebbe un effetto necessario, dal
momento che ogni accordo di tal fatta è sottoposto alla presupposizione,
ovverosia alla condizione implicita risolutiva della sussistenza nel tempo dei
criteri di collegamento, i quali costituiscono il fondamento ineludibile dell’atto di opzione. Tale orientamento trae
forza inoltre argomentando dall’art. 46, 2° comma, 1^
e 2^ parte, della L. 1995/218, che statuisce che “il soggetto della cui eredità
si tratta può sottoporre con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l’intera
successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se
al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato”. Le due
fattispecie, insomma, sarebbero sottoposte alla medesima regola della loro
dissoluzione non appena il criterio di connessione sia venuto
meno. L’accordo di scelta manterrebbe la sua efficacia sin
tanto che i canoni della cittadinanza e della residenza rimangano
immutati. D’altra parte, secondo tale orientamento, la perdita di efficacia dell’accordo avrebbe il pregio di rendere molto
più semplice l’individuazione della norma di rinvio, la cui ricerca sarebbe ben
difficile ove si dovesse risalire nel tempo (41). Infatti,
al venir meno della convenzione per difetto della connessione di cittadinanza o
residenza, riprenderebbero vigore i criteri generali di collegamento previsti
all’art. 30 della L. 1995/218.
E’ a tale proposito preferibile l’impostazione (42)
prevalente che reputa piuttosto che la scelta effettuata dai coniugi
concordemente ha l’effetto primario di ipostatizzare l’opzione
nel tempo. L’argomento ex art. 46 2° comma, 1^ e 2^
parte, della L. 1995/218, conduce, invero, a conclusioni diverse da quelle
sopra sostenute. Se infatti l’art. 30 della L.
1995/218 nulla dispone, evidentemente a differenza di quanto espressamente
disciplinato in materia di successione testamentaria, il mutare dei parametri
di collegamento posti in certo tempo a fondamento dell’accordo tra i coniugi,
non importa di conseguenza la caducazione della
convenzione medesima. L’adozione di un siffatto indirizzo è pertanto in linea
con la volontà dei coniugi di stabilizzare con una scelta chiara e ferma la
legge regolatrice dei loro rapporti patrimoniali. Il momento da considerare al
fine di determinare la correttezza del collegamento è dunque quello della
stipulazione dell’accordo, che è pertanto insensibile alle ulteriori
variazioni successive. Non costituisce infatti neppure
valido argomento in senso opposto la semplicità ermeneutica della soluzione
adottata poiché al contrario il canone al quale è ispirato l’art. 30 della L.
1995/218 è quello della prevalenza della scelta delle parti sui criteri legali.
Il pregio della convenzione di scelta della legge applicabile è senza dubbio quello non solo di
rendere immediatamente conoscibile la normativa di riferimento, impedendo il
rinvio al criterio fondato sulla “localizzazione prevalente della vita
matrimoniale”, ed escludendo l’applicazione dell’istituto del “rinvio”, ma di
cristallizzare e di stabilizzare i rapporti patrimoniali tra i coniugi sulla
base della loro volontà, in modo indipendente dalle variazioni di cittadinanza
e di residenza, sulla base del richiamo concreto all’una o all’altra, quale
esistente al tempo dell’accordo medesimo. Deve a questo punto essere rilevato che
l’accordo tra i coniugi sulla legge applicabile non si pone in contrasto con
l’art. 161 c.c., il quale statuisce che gli sposi non
possono “pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in
tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi,
ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali
intendono regolare questi loro rapporti”. A tale proposito, può innanzitutto escludersi che l’art. 161 c.c. sia stato
tacitamente abrogato dall’art. 30 della Legge 1995/218. Le due disposizioni
operano su piani ed in ipotesi diverse: la prima è norma di diritto interno e
consente la applicazione convenzionale di specifiche
norme straniere, espressamente richiamate e disciplina altresì la fattispecie
in cui sia prevista la prevalenza, legale o negoziale della legge italiana; la
seconda, sul piano del diritto internazionale privato, in virtù di un accordo
sulla scorta dei canoni di collegamento suddetti, permette l’applicazione di
un’intera disciplina optata (43).
Peculiare rilievo ha nell’esame della disciplina
dell’accordo tra i coniugi sulla disciplina applicabile la
forma di tale convenzione. L’art. 30 della Legge 1995/218 statuisce che il
criterio convenzionale di riferimento possa essere
scelto per iscritto ed è valido “se è considerato tale dalla legge scelta o da
quella del luogo in cui l’accordo è stato stipulato”. L’art. 69 del nuovo
ordinamento dello stato civile prevede all’art. 69 che “Negli atti di
matrimonio si fa annotazione: …… b) delle convenzioni matrimoniali, delle
relative modificazioni, delle sentenze di omologazione
di cui all’art. 163 c.c., delle sentenze di separazione giudiziale di cui
all’art. 193 codice civile e della scelta della legge applicabile ai sensi
dell’art. 30, comma 1°, della legge 31 maggio 1995, n. 218”. Il terzo comma
dell’art. 30 di quest’ultima legge dispone che “il regime dei rapporti
patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo
abbiano ignorato per loro colpa” ed ancora che “relativamente ai diritti reali
su beni immobili, l’opponibilità è limitata ai casi
in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge
dello Stato in cui i beni si trovano”.
E’, innanzitutto, evidente
dalla lettura coordinata delle suddette norme che si è in presenza di una
convenzione che deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio ai sensi
dell’art. 162, comma 4° del codice civile, sia nell’ipotesi in cui i coniugi
scelgano la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali sia nel caso in cui
essi modifichino l’opzione già fatta. E’ necessario tuttavia, a tale
considerazione, già rivelatrice della novità introdotta dall’art. 69 o.s.c., far seguire alcune
precisazioni. Ove tale accordo tra i coniugi sia rogato in Italia da un Notaio,
la forma dovrà necessariamente essere quella dell’atto pubblico con testimoni,
prevista per le convenzioni matrimoniali (art. 48 L.N.),
sia che esso riguardi cittadini italiani, sia cittadini stranieri, qualora la
legge scelta sia quella italiana. Qualora piuttosto la
convenzione matrimoniale sia stipulata all’estero fra un cittadino italiano ed
una straniera e concerna l’adozione del regime patrimoniale vigente colà,
l’accordo sarà valido se sarà rispettata la forma dell’atto in quel Paese
ritenuta idonea a attribuirgli validità. In ogni caso
la forma minima dell’atto scritto dovrà comunque
essere rispettata. La forma dell’accordo sarà considerata idonea insomma purché
sia rispettata quella prevista dalla legge scelta o da quella del luogo ove
l’accordo è stipulato, nel rispetto tuttavia del principio di salvaguardia degli atti giuridici (44).
Il regime della opponibilità della scelta dei coniugi della legge
applicabile discende, invece, dall’annotazione della convenzione a margine
dell’atto di matrimonio oppure dal rispetto delle forme di pubblicità per i
beni immobili previste in relazione al locus rei sitae. Deve, innanzitutto,
ricordarsi che il matrimonio può esser trascritto nei registri dello stato
civile quando sia celebrato in Italia, in ogni caso, e quando sia celebrato
all’estero, ove gli sposi siano entrambi cittadini italiani o uno di essi sia
cittadino italiano e l’altro sia cittadino straniero. Il matrimonio fra
stranieri residenti in Italia, celebrato all’estero è trascrivibile solo con il
peculiare statuto disciplinato dall’art. 19 o.s.c., che si è in precedenza descritto. Non è naturalmente
trascrivibile il matrimonio contratto all’estero tra cittadini stranieri non
residenti in Italia. L’obbligo dell’annotazione della scelta della legge
applicabile allora non pone difficoltà in caso di celebrazione del matrimonio
in Italia o all’estero tra cittadini italiani o qualora solo uno di essi coniugi sia cittadino italiano. La precedente trascrizione
dell’atto di matrimonio nei pubblici registri infatti,
ove anche la convenzione di scelta sia stata stipulata all’estero, ne permette
l’annotazione ai sensi del suddetto articolo 69 o.s.c.
(45).
Ove la convenzione di scelta sia
contratta fra coniugi non italiani, siano essi residenti o meno in Italia,
sorge il problema della opponibilità dell’accordo
stipulato. Il libretto di famiglia internazionale, istituito con la Convenzione
di Parigi del 12 settembre 1974 (legge 8 luglio 1977, n. 487), al quale si è
già fatto cenno, pur costituendo in tali ipotesi un utile strumento per la
pubblicità di siffatti accordi, è stato in pratica quasi mai utilizzato sino a
cadere in totale desuetudine.
Nessuna possibilità di inserimento
nei pubblici registri dello stato civile ha, innanzitutto, la dichiarazione di
scelta della legge applicabile effettuata anche all’estero da cittadini
stranieri non residenti, come emerge dalla lettura combinata dei citati
articoli 17 e 19 o.s.c. (46). In tal caso, è
necessario allora far discendere aliunde l’opponibilità ai terzi del regime optato: ove pertanto
oggetto dell’accordo siano beni mobili, ai sensi dell’art. 30, comma 3° della
Legge 1995/218, essa dipende dal fatto che i terzi ne abbiano
avuto conoscenza oppure che lo abbiano ignorato per loro colpa; ove piuttosto
siano oggetto della convenzione beni immobili, l’opponibilità
è subordinata piuttosto all’osservanza delle forme di pubblicità previste dalla
lex rei sitae. La dottrina
(47) che si è occupata della questione sia pure prima dell’entrata in vigore
del nuovo regolamento dello stato civile, nei riguardi
dei beni immobili, ha segnalato l’opportunità del deposito dell’accordo
stipulato all’estero ai sensi dell’art. 106, n. 4 della Legge Notarile, al fine
di poter esercitare gli adempimenti della pubblicità immobiliare. A tale
riguardo, la stessa dottrina ha ipotizzato, ove appunto non sia possibile
l’immediata e diretta trascrizione della convenzione, che tale accordo emerga a
seguito della idonea compilazione del cd. Quadro D
della nota di trascrizione.
Deve differenziarsi, invece, dalle precedenti
l’ipotesi nella quale la opzione sia stata stipulata
all’estero, tra cittadini stranieri, ma residenti in Italia. In tal caso, la
soluzione discende dalla interpretazione dell’art. 19 o.s.c. che si accoglie. Qualora si interpreti
siffatta norma nel senso rigoroso suggerito dalla circolare del Ministero
dell’Interno n. 2/2001 (48), secondo il quale la “trascrizione” degli atti
formati all’estero dei quali il cittadino straniero residente chiede
l’inserimento nei registri dello stato civile, non è una forma di pubblicità
dello status, ma solo uno strumento per ottenere copia autentica degli atti
iscritti, anche gli accordi fra cittadini stranieri, stipulati all’estero non
potranno essere in tal modo opponibili ai terzi. Infatti, al riguardo, accedendo a tale interpretazione, l’accordo tra i coniugi
sulla legge applicabile – atto soggetto ad annotazione ai sensi dell’art. 69 o.s.c.- non può esser “trascritto” ai sensi dell’art. 19 o.s.c.. Peraltro, il concetto stesso di “annotazione”
presuppone un atto principale al quale essa acceda e nel caso in esame, il
matrimonio potrebbe, addirittura, non esser “trascritto”. D’altronde, tuttavia,
anche in ipotesi in cui l’atto di matrimonio lo fosse stato preventivamente,
essendo tale attività non idonea a costituire pubblicità, come si è visto,
appare dubbio che ad esso possa farsi “annotazione” di
una convenzione di tal fatta.
Può, invece, proprio dalle conseguenze troppo rigide
derivanti dall’applicazione concreta dell’ermeneutica ministeriale, trarsi
probabilmente ulteriore ragione nell’interpretare il
termine “trascrizione” nell’impiego comune e conseguentemente ammettere
l’annotazione dell’accordo di scelta sulla legge applicabile quale stipulato
all’estero tra coniugi stranieri, ma residenti in Italia.
Resta infine da ricordare l’art. 18 o.s.c. che dispone che gli atti formati all'estero non
possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico. In questo caso,
bisognerà richiamare l’ordine pubblico interno oppure quello internazionale, in
base alla applicabilità o meno della legge italiana
(49). Deve tuttavia, al riguardo, precisarsi che la successione nel Regolamento
degli articoli 17 (Trasmissione di atti), 18 (Casi di intrascrivibilità), e 19 (Trascrizioni) non può indurre a
ritenere che la violazione dell’ordine pubblico quale limite all’inserimento
nei pubblici registri dello stato civile si applichi solo alle fattispecie
disciplinate dall’art. 17 o.s.c., sopra ricordato e non
piuttosto anche all’art. 19 o.s.c., che concernerebbe
piuttosto ipotesi per così dire di minor rango. La rilevanza del canone
dell’ordine pubblico che assurge a discrimine per
consentire l’accesso o meno di fattispecie formatesi all’estero, all’interno del
nostro ordinamento giuridico ha invece una portata generale e “onnicomprensiva”
(50), applicandosi pertanto sia alle trascrizioni di atti
di cui all’art. 17 o.s.c. sia alle trascrizioni di
cui all’art. 19 o.s.c., indipendentemente dalla
interpretazione sulla portata di quest’ultima disposizione come sopra ricordata
alla quale si aderisca. Il potere di rifiuto da parte dell’Ufficiale dello
stato civile sarà, dunque, legittimamente esercitato allorquando la
trascrizione ex art. 19 o.s.c. richiesta dallo straniero
residente in Italia configga con il principio dell’ordine pubblico, permettendo
l’esclusione dell’emersione dai registri dello stato civile di tutti quegli
atti che non sono ad esso conformi. L’impiego del
termine “trascritti” nell’art. 18 o.s.c. utilizzato tout court, sembra confermare tale impostazione.
Un’interpretazione siffatta, infine, – in linea con il divieto di
discriminazione per motivo della nazionalità, espressa dal Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero – permette la salvaguardia
della coerenza dell’ordinamento giuridico interno (attraverso il giudizio di
rispetto del suddetto principio dell’ordine pubblico) e la tutela
dell’interesse degli stranieri residenti a dare pubblicità “piena” in Italia
agli atti stranieri dello stato civile che li riguardano (51).
5.
Acquisizione diretta dei documenti, autocertificazione e legalizzazione.
Cenni.
Il testo normativo del Regolamento del nuovo stato
civile appare in linea con la semplificazione dei procedimenti amministrativi
già contenuta nella Legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel d.P.
R. 20 novembre 1998, n. 403 , ma soprattutto quale
delineata nel d.P. R. 28 dicembre 2000, n. 445,
contenente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (52), sebbene queste ultime
disposizioni non siano immediatamente applicabili alla
materia dello stato civile, salvo espresso e chiaro richiamo ad esse (53).
L’esigenza di snellire la formazione degli atti dello
stato civile è, senza dubbio, l’interesse che ha ispirato la statuizione
dell’art. 21 o.s.c. che prevede l’obbligo di
registrazione negli archivi di cui all’art. 10 o.s.c.
per l’ufficiale dello stato civile delle procure e degli altri documenti
prodotti dall’interessato, con l’espressa indicazione della loro provenienza ed
in particolare dell’amministrazione pubblica o del pubblico ufficiale che li
conserva. In tal modo, qualora i documenti per la formazione dell’atto siano,
appunto, immediatamente reperibili presso altra amministrazione spetterà
all’ufficiale di stato civile medesimo di procedere alla loro acquisizione.
Tali documenti sono – salvo espresso divieto – sostituibili con
“autocertificazioni”, ai sensi del suddetto d.P. R.
2000, n. 445 (54).
L’ultimo comma dell’art. 21 o.s.c.
statuisce, infine, che i documenti e gli atti dello stato civile formati
all’estero da autorità straniere devono essere legalizzati dall’autorità
diplomatica competente, a meno che non sia diversamente
disposto. La regolamentazione generale della materia che può
esser rinvenuta nell’art. 33 del citato d.P. R.
2000, n. 445, trova allora piena applicazione anche nella materia dello stato
civile. Al riguardo, la dottrina (55) ha affrontato il problema dello specifico
riferimento alla legalizzazione degli atti provenienti dall’estero nell’art. 19
o.s.c. a proposito della “trascrizione” di atti dello stato civile formati al di fuori del
territorio nazionale concernenti stranieri, atti i quali espressamente possono
essere presentati dallo straniero residente solo appunto se legalizzati “ove
prescritto”, e del rapporto di tale norma con l’art. 21 o.s.c.
comma 3 suddetto. Ebbene, dall’esame complessivo della
disciplina può evincersi con semplicità che tale ultima disposizione è
espressione di un generale obbligo di legalizzazione degli atti provenienti
dall’estero, indipendentemente da una specifica previsione normativa e da
qualsiasi riferimento al soggetto che tali atti riguardano.
6. Cittadinanza.
La cittadinanza costituisce un bene primario per la
persona fisica ed è il presupposto per la individuazione
della legge personale applicabile in materia di stato, capacità e diritto di
famiglia. Ha grande rilievo, poi, per l’esercizio dei
diritti politici e per l’applicazione delle norme destinate ai soli cives (56). Nei registri di cittadinanza si
iscrivono le dichiarazioni relative allo status civitatis
e si trascrivono, ai sensi dell’art. 24 o.s.c., i
decreti di concessione della cittadinanza italiana e quelli che ne dispongono
la perdita; le comunicazioni del sindaco, del Ministero dell'interno e
dell'autorità diplomatica o consolare sull'esito degli accertamenti e le
attestazioni del sindaco e dell'autorità diplomatica o consolare relative
all'acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana; i
decreti di inibizione al riacquisto della cittadinanza; i provvedimenti di
riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana di cui all'articolo
19 della legge 5 febbraio 1992, n. 91; le sentenze che accertano l'acquisto, la
perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.
Dalla lettura dell’art. 23 o.s.c.
sembra emergere, poi, una limitazione del potere di autocertificazione,
attribuito ai singoli, atteso che i richiedenti nelle dichiarazioni prodotte
all’ufficiale di stato civile che provvederà ad effettuare la relativa
iscrizione devono “indicare gli elementi di fatto” e “produrre gli atti in base
ai quali” ritengono “di poterle rendere” (57). Invero, il carattere generale
dell’art. 21 o.s.c., comma
3° induce a reputare sostituibile – nel rispetto dei limiti previsti dalla
legislazione speciale in materia ed in particolare degli articoli 46 e 47 del d.P. R. 2000, n. 445 – anche in questo
caso la documentazione necessaria con l’autocertificazione.
L’ufficiale dello stato civile non può, inoltre,
trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non è
prestato il giuramento di cui all’art. 10 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
La vera novità in tale ambito è, tuttavia, rappresentata dall’art. 27 o.s.c. che statuisce che “L'acquisto della cittadinanza
italiana ha effetto dal giorno successivo a quello in cui è stato prestato il
giuramento, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 15 della legge 5
febbraio 1992, n. 91, anche quando la trascrizione del decreto di concessione
avviene in data posteriore”. Tale disposizione ha, in effetti, cristallizzato
l’indirizzo prevalente della dottrina sul punto, risolvendo i dubbi che la
normativa precedente suscitava nell’interprete (58).
7. Le registrazioni relative agli atti di nascita: in particolare il cognome, il nome e la loro modificazione.
L’art. 6 del codice civile recita che ogni persona
ha diritto al nome che le è per legge attribuito e che
nel nome si comprendono il prenome ed il cognome. Dalla lettura di tale norma
emerge, come ha sostenuto autorevole dottrina, che “il diritto che al nome
corrisponde, è precisamente il diritto al nome” e aggiunge che “in tale espressione è implicato semplicemente lo strumento – nome
– del bene – identità personale – che è in effetti oggetto del diritto” (59).
Il diritto al nome è, insomma, espressione inalienabile dell’identità personale
dell’individuo. Il nuovo ordinamento dello stato civile ha inteso regolamentare
analiticamente ed in modo innovativo alcune fattispecie che sotto la vigenza
del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, avevano dato luogo a discordanti orientamenti
e soluzioni di tipo pratico.
Può, innanzitutto,
segnalarsi che permane la lacuna dell’assenza di una specifica norma che detti
la regola generale per l’attribuzione al figlio legittimo del cognome. Si
tratta, come è noto, di una carenza disciplinare
riferibile all’intera legislazione e non limitata alle norme in esame. A tale
proposito, è piuttosto naturalmente vigente una norma
consuetudinaria sulla cui base al figlio legittimo è attribuito il
cognome paterno (60). L’evoluzione della concezione che individua nel cognome
un elemento dell’identità personale ha trovato in
precedenza espressione nella sentenza della Corte Costituzionale del 3 febbraio
1994, n. 13, con la quale è stata sanzionata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 165 del r.d. 1939, n. 1238, nella parte in cui “non prevede che,
quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni
indipendenti dalla volontà del soggetto a cui si riferisce, comporti il
cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il
diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli, ove questo sia da
ritenersi acquisito come autonomo segno distintivo della sua identità
personale” (61). L’art. 95 o.s.c. 3° comma,
accogliendo tale indirizzo, statuisce in modo chiaro che “L'interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al
mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce
ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale”.
L’art. 33 o.s.c. dispone,
inoltre, che il figlio legittimato ha il cognome del padre, “ma egli, se
maggiore di età alla data della legittimazione, può
scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere
il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di
anteporre ad esso, a sua scelta, quello del genitore che lo ha legittimato”.
Tale norma, dalla quale discende implicitamente conferma alla suddetta
consuetudine di attribuzione del cognome paterno,
recepisce anch’essa un orientamento della Corte Costituzionale (sentenza del 23
luglio 1996, n. 297) (62), e va letta in senso estensivo, attribuendo eguale
facoltà anche al figlio legittimato dalla sola madre, al quale andrà attribuito
di diritto solo il cognome di quest’ultima. Analoga possibilità di scelta è
concessa anche al figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica
del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il
cognome deriva, nonché al figlio naturale di ignoti
riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o
contemporaneamente da entrambi (63). Le dichiarazioni, espressione delle suddette
facoltà, possono essere rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione
scritta e devono essere annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo. In
tale fattispecie, è chiaramente ribadito ancora una volta che il principio
della libertà delle forme, al quale si è già fatto richiamo ed al quale è ispirato il nuovo Regolamento dello Stato civile,
non impone il rispetto di alcuna forma sacramentale se non “la forma scritta”,
a meno che non si versi naturalmente nell’ipotesi di “dichiarazione” diretta
all’ufficiale dello stato civile. Forse, una maggiore cautela normativa in un
ambito così delicato non sarebbe stata fuori luogo (64).
Va, inoltre, rilevato che la nuova normativa ha riproposto l’atecnico termine
“nome” come riferito esattamente al “prenome”. L’attribuzione del prenome, ai
sensi dell’art. 29 o.s.c.,
spetta a colui che rende la dichiarazione di nascita ed in ipotesi di mancata
indicazione o di figlio di persone ignote all’ufficiale dello stato civile o
del direttore sanitario del centro di nascita (65). L’art. 34 o.s.c. apporta alcune interessanti modifiche all’art. 72
del r.d. 1939, n. 1238, che al primo corrisponde nella previgente
normativa. E’ mantenuto il divieto di “imporre al bambino lo stesso nome del
padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome,
nomi ridicoli o vergognosi.” Scompaiono nel contempo i divieti concernenti i nomi “contrari
all’ordine pubblico, al buon costume, al sentimento nazionale o religioso, o
che sono indicazione di località o in generale di denominazioni geografiche”
(66). Inoltre, i nomi stranieri imposti ai bambini aventi la cittadinanza
italiana devono essere “espressi in lettere
dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove
possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di
origine del nome”.
Ha rappresentato un problema di notevole importanza
la questione dei prenomi formati da più elementi (67). In una
molto conosciuta nota del Ministero di Grazia e Giustizia del 30
novembre 1967, si è sostenuta la tesi che in ipotesi di più prenomi imposti al
neonato, solo il primo avrebbe avuto il rilievo per la identificazione del
soggetto, eccezion fatta per le ipotesi di chiara volontà in senso di
imposizione di più prenomi oppure di assenza tra essi di segni di interpunzione
di qualsiasi genere. Una successiva circolare dello stesso Ministero del 25
marzo 1988 ha ribadito la linea di tendenza ora
delineata, allo scopo di determinare uniformità di applicazione del principio
ora espresso sul territorio dell’intera Repubblica. Pertanto, secondo tale
interpretazione all’epoca costante, in concreto, nelle certificazioni
anagrafiche avrebbero dovuto esser riportati tutti gli
elementi onomastici del prenome qualora nell’atto di nascita risultasse
l’indicazione “dà il nome”, e solo il primo ove in esso risultasse
l’indicazione specifica “dà i nomi” (68). Invero, a seguito di una nota del
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Torino, il quale ha sottolineato che il codice civile impone almeno un prenome,
ma non che il prenome debba essere solo uno, il Ministero di Grazia e
Giustizia, con una successiva circolare datata 3 novembre 1997, preso atto
dell’ambiguità del dato positivo, ha sostenuto, come ricorda la dottrina che si
è occupata specificamente della questione, “che non fosse necessaria né tanto
meno opportuna la variazione nelle certificazioni del prenome con il quale il
soggetto fosse stato precedentemente sempre indicato” (69).
L’art. 35 o.s.c. statuisce
inoltre che “il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può
essere composto da uno o da più elementi onomastici,
anche separati, non superiori a tre” ed aggiunge che in quest'ultimo caso,
tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei
certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di
anagrafe. Appare normativamente superata allora la vexata
quaestio della ammissibilità della individuazione tra
i prenomi imposti di elementi onomastici principali ed accessori e dei segni di
interpunzione tra i prenomi. A tale ultimo proposito, la presenza di virgole,
trattini ed altro, è oggi del tutto ininfluente al fine della formazione
dell’atto di nascita, tant’è che ove essa fosse stata
inserita o lo sia nei nuovi atti formati dopo l’entrata in vigore del nuovo
Regolamento, è del tutto improduttiva di qualunque effetto imposto (70). Il
Ministero dell’Interno (71) ha affrontato, poi, il problema specifico del dichiarante
che insista nel richiedere o l’indicazione di un
numero di prenomi superiore a tre o di un nome non corrispondente al sesso del
neonato, delineando la condotta a cui è tenuto l’ufficiale dello stato civile
dinanzi al verificarsi di una tale ipotesi. In tal caso, quest’ultimo non potrà
legittimamente rifiutare la formazione dell’atto, ai sensi dell’art. 7 o.s.c., bensì dovrà darne
comunicazione al Procuratore della Repubblica affinché promuova un giudizio di
rettificazione.
La ricordata circolare del Ministero dell’Interno,
si preoccupa inoltre, in linea con l’orientamento ministeriale immediatamente
antecedente l’approvazione del nuovo Regolamento, di inibire agli ufficiali
dello stato civile l’intervento “sulla situazione identificativa delle persone
cristallizzatasi nel tempo (ad esempio se una persona cui sono stati imposti
più nomi è stata sempre identificata con uno solo di essi
ed in tal modo gli sono sempre state rilasciate certificazioni, documenti o
estratti di stato civile, gli altri nomi non devono essere aggiunti)”. Tale
precisazione permette di salvaguardare la correttezza dell’identificazione
soggettiva dei comparenti in epoca anteriore all’entrata in vigore del nuovo
stato civile e con essa degli atti da essi stipulati,
rendendo, in presenza delle dette condizioni di fatto, inutile qualunque
rettifica o correzione dei dati anagrafici. A chiusura e completamento della
materia è stato introdotto l’art. 36 o.s.c., altra novità della disciplina dello stato civile, che in
linea con le precauzioni ora espresse, statuisce che “chi ha avuto attribuito
alla nascita, prima della data di entrata in vigore del nuovo regolamento, un
nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per
iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l'esatta
indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all'uso
fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti
per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di
anagrafe”.
E’ “dichiarante” o l’interessato o colui che esercita su di lui la potestà o la tutela. Tale
dichiarazione inoltre, può naturalmente essere effettuata solo ed
esclusivamente una volta e non può prevedere l’alterazione dell’ordine degli elementi
onomastici, alterazione possibile ovviamente solo con
la procedura di rettificazione anagrafica. In tal senso, afferma il Ministro
dell’Interno nella ricordata circolare, “il dichiarante potrà pertanto
richiedere l’indicazione del solo primo nome, ovvero
del primo seguito dal secondo, ovvero del primo seguito dal secondo e dal
terzo”. Non sarà, invece, possibile chiedere altre possibili combinazioni dei
tre nomi con il procedimento in esame, eccezion fatta per il caso in cui vi sia la prova documentale dell’uso costante ed ininterrotto
di un certo nome. Tale ultima opzione sarà tuttavia
ammessa con grande prudenza. La dichiarazione di cui all’art.
36 o.s.c. va resa in forma scritta. La
sottoscrizione della dichiarazione non è tuttavia soggetta ad autenticazione
ove presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento
di identità del sottoscrittore. L'istanza
e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via
telematica o a mezzo posta o via fax. La dichiarazione medesima è annotata,
senza altre formalità, nell'atto di nascita. La dottrina ha, al riguardo,
segnalato, infine, la peculiarità di un’annotazione all’atto di nascita che non
discende da un provvedimento o da un atto formale, ma da una mera dichiarazione
di parte e che tale procedura non è mai attivabile d’ufficio (72).
8. I cambiamenti e le modificazioni del nome e del cognome. Novità procedimentali.
L’art. 6 del Codice civile recita al terzo comma che
“non sono ammessi cambiamenti, aggiunte, o rettifiche al nome, se non nei casi
e con le formalità dalla legge indicati”. Si tratta,
insomma, dell’enunciazione chiara del principio dell’immodificabilità
del nome (73). Dalla lettura della norma emerge infatti
la volontà del legislatore di attribuire a ciascun soggetto un diritto al nome
che sia certo e soprattutto stabile, assoggettando a precise regole la sua
modificazione. La precedente normativa obbligava infatti
chiunque volesse cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome
a ricorrere al procedimento di rettificazione, al quale non erano previste
deroghe. Oggi invece, ben più agevolmente l’interessato può farne richiesta al
Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto della
provincia in cui egli risiede, esponendo le ragioni della domanda (art. 84 o.s.c.). La prima novità in siffatto ambito del nuovo
Regolamento dello stato civile è dettata, insomma, dall’esigenza ancora una
volta di semplificazione dei procedimenti amministrativi. L’art. 89 o.s.c. recita inoltre che “salvo quanto disposto per le
rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un
altro nome ovvero vuole cambiare, il cognome perché ridicolo o vergognoso o
perché rivela origine naturale deve farne domanda al prefetto della provincia del
luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è
situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al
quale la richiesta si riferisce”, ed al secondo comma che “nella domanda si
deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome
oppure il nome o il cognome che si intende assumere.”.
Possono, allora, distinguersi facilmente due
fattispecie del tutto autonome tra loro: la prima relativa alla richiesta di
cambiamento del cognome o di aggiunta al proprio di un
altro cognome devoluta alla competenza del Ministero dell’Interno (disciplinata
dagli articoli 84-87 o.s.c.); la seconda concernente
la domanda di cambiamento del nome, di aggiunta al proprio di un altro nome o
di mutamento del cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine
naturale attribuita alla competenza del Prefetto (disciplinata dagli articoli
88-92 o.s.c.). Può, a tale riguardo, segnalarsi che
la diversità tra cambiamento ed aggiunta di cognome, che dà luogo ad una
diversa competenza amministrativa, è stata ben delineata dal Consiglio di Stato
che ha affermato che il primo istituto riguarda un istante che ha uno scopo
negativo (la soppressione di un segno personale sgradito) ed il secondo un
richiedente che ha un fine di tipo positivo (la specificazione più esatta di un
segno distintivo) (74). La semplificazione di entrambi
i procedimenti permette agevolmente che essi possano essere iniziati
direttamente dall’interessato, senza l’assistenza necessaria di alcun legale
(75).
L’art. 89 o.s.c., a differenza dell’art. 84 o.s.c.,
non indica, tuttavia, quale requisito della domanda “le ragioni” della stessa.
E’ preferibile però affermare, sebbene la motivazione costituisca elemento
imprescindibile di quest’ultimo istituto, il cui rilievo sociale è chiaramente
ben più pregnante, che anche nelle fattispecie disciplinate dalla prima norma
citata sia opportuno che l’istante corredi la sua
richiesta con una specificazione minima delle “ragioni” che lo spingono a
proporla. Entrambe le norme non prevedono poi la produzione
documentale a corredo della richiesta avanzata (76). In nessun caso, può
essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza
storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del
richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si
trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza. Entrambi
i provvedimenti emanati dal Ministro dell’Interno e dal Prefetto hanno inoltre
carattere discrezionale e contro essi è ovviamente ammessa
la tutela giurisdizionale dell’interesse dell’istante. Non può in alcun caso
affermarsi, infatti, che sussista un diritto al cambiamento o alla
modificazione del segno distintivo da parte di quest’ultimo (77).
Non è più previsto, inoltre, l’inserimento per sunto
della domanda stessa sulla Gazzetta Ufficiale, che costituiva una tappa
obbligata del procedimento stesso come prima disciplinato. Recita, infatti,
l’art. 87 o.s.c. che “Chiunque crede di avervi
interesse può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di trenta
giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione”, con atto notificato
al Ministro dell'interno (78), al quale fa da contrappunto l’art. 91 o.s.c. per la fattispecie di cui all’art. 89 o.s.c. che così dispone: “chiunque
ne ha interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta
giorni dalla data dell'ultima affissione. L'opposizione si propone con atto
notificato al prefetto.” (79). Non sembra, tuttavia,
che la terminologia “chiunque crede di avervi interesse” e “chiunque ne ha
interesse” legittimi l’individuazione di due differenti categorie di soggetti
ai quali è concessa la facoltà di opposizione.
I decreti che autorizzano il cambiamento o la
modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su
richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di
matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato
il cognome. Gli effetti dei decreti rimangono, inoltre, sospesi fino
all'adempimento delle formalità di annotazione. Tale
caratteristica – che assume peculiare rilievo ed ha il pregio della novità –
permette una maggiore tutela del terzo ed assicura che l’idonea pubblicità del
cambiamento o dell’aggiunta si abbia solo con l’inserimento nei registri dello
stato civile. L’esigenza di semplificazione permette poi che per i membri di
una stessa famiglia l’autorità competente (Ministro dell’Interno o Prefetto)
possa provvedere con unico decreto (80). Resta salva la facoltà disciplinata
dall’art. 33 o.s.c. secondo comma per il figlio
maggiorenne che subisca il cambiamento o la modifica
del proprio cognome a seguito della variazione del cognome del genitore da cui
il cognome deriva di mantenere – fra l’altro – il cognome “portato
precedentemente” (81).
E’ evidente che la sottoposizione dell’efficacia dei
decreti emanati esclusivamente all’inserimento nei pubblici registri attraverso
l’annotazione, permette di abbreviare i tempi del procedimento, non costituendo infatti assolutamente la comunicazione dell’avvenuta
formalità al Procuratore della Repubblica o al Prefetto medesimo da parte
dell’ufficiale dello stato civile condizione di efficacia degli stessi (82).
Un’ultima considerazione merita l’art. 93 o.s.c. che dispone che “In tutti i casi di cambiamento di
nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine
naturale, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie
relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall'interessato
sono esenti da ogni tassa”. La prima lettura di tale disposizione lascia
intendere che solo per i procedimenti dinanzi al Prefetto (disciplinati dagli
articoli 89-92 o.s.c.), e nelle suddette limitate
ipotesi, è prevista la suddetta agevolazione fiscale. Invero,
da un esame più attento il richiamo al “capo” effettuato dalla ricordata norma,
sebbene il Regolamento sia diviso in “titoli”, sembra far propendere per
l’applicazione anche alle fattispecie di cui all’art. 84 o.s.c.
(compresa nello stesso titolo X recante la rubrica “Dei cambiamenti e delle
modificazioni del nome e del cognome”) dei benefici fiscali ora ricordati. La
circolare Miacel n. 9/2001 del giorno 11 luglio 2001
il Ministero dell’Interno ha affermato l’interpretazione restrittiva ora
ricordata dell’art. 93 o.s.c. (83). Ebbene, per
completezza deve ricordarsi che l’art. 9 comma 8 della Legge 23 dicembre 1999,
n. 488 dispone che “i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o
valore dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa ,
tassa o diritto di qualsiasi specie e natura nonché i procedimenti di
rettificazione dello stato civile, di cui all’art. 454 del Codice civile”, non
sono soggetti al pagamento del contributo unificato sostitutivo introdotto
dalla legge stessa (84). Dalla lettura combinata delle norme suddette emerge un
quadro normativo alquanto contraddittorio; emerge infatti
che solo i procedimenti amministrativi disciplinati dall’art. 84 o.s.c. ed i procedimenti ex art. 89 o.s.c.
di cambiamento del nome o di aggiunta del cognome, sono assoggettati ad
imposizione tributaria, laddove addirittura gli ordinari procedimenti di
rettificazione sono addirittura esenti dal contributo unificato sostitutivo.
Tale considerazione rende auspicabile un ripensamento dell’interpretazione
dell’art. 93 o.s.c. espressa dal Ministero
dell’Interno, con un’estensione dell’agevolazione anche alle ipotesi di cui
all’art. 84 o.s.c., peraltro
giustificata dall’assurdo effetto che la degradazione a procedimento
amministrativo di un procedimento in origine tipicamente rettificativi dinanzi
all’autorità giurisdizionale, porterebbe piuttosto un aggravio delle spese da
sostenere da parte dell’istante (85).
9. Il riconoscimento dei figli naturali. Forma e regime pubblicitario della dichiarazione nonché del consenso e dell’assenso al riconoscimento.
La dottrina ha inquadrato il riconoscimento del
figlio naturale nell’ambito dei negozi giuridici unilaterali solenni (86) e
precisamente dei negozi di tipo unipersonale. Il
succedersi nel tempo di nuove norme e di nuovi orientamenti della
giurisprudenza costituzionale e di legittimità avevano reso ormai necessario un
aggiornamento delle disposizioni dello stato civile
concernenti tale fattispecie. La lettura delle norme del Regolamento
approvato con d.P. R. 3 novembre 2000, n. 396 consente
oggi in tal modo di integrare le disposizioni del Codice civile in materia.
L’art. 42 o.s.c. statuisce
al primo comma che “chi intende riconoscere un figlio naturale davanti
all'ufficiale dello stato civile deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento
ai sensi di legge” ed al secondo comma che “per gli atti di riconoscimento che
riguardano figli incestuosi, deve essere prodotta copia del provvedimento di autorizzazione al riconoscimento.” L’art. 258 c.c.
dispone al primo comma che “il riconoscimento non produce effetti che riguardo
al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge ed al secondo
comma che “l’atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere
indicazioni relative all’altro genitore. Queste
indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.”
Ed ancora l’art. 44 o.s.c.
recita che “il riconoscimento di un figlio nascituro può essere fatto dal padre
o contestualmente a quello della gestante o dopo il riconoscimento di
quest'ultima e la prestazione del suo consenso, ai sensi dell'articolo 250,
terzo comma, del codice civile”.
Appaiono, dunque, chiariti in breve sia
l’anacronistico richiamo fatto dall’art. 83 del r.d. 1238/1939
all’obbligatorietà del rifiuto da parte dell’ufficiale dello stato civile del riconoscimento
del figlio adulterino, norma comunque secondo la
dottrina già “tacitamente” abrogata, sia il problema della possibilità di
effettuare il riconoscimento da parte del padre di un nascituro non ancora
riconosciuto dalla madre.
L’art. 254 c.c. dispone, inoltre, al primo comma che
“il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell’atto di nascita, oppure con
apposita dichiarazione posteriore alla nascita o al
concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice
tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di
esso” ed al secondo comma che “la domanda di legittimazione di un figlio
naturale presentata al giudice o la volontà di legittimarlo espressa dal
genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche
se la legittimazione non abbia luogo”. La forma del riconoscimento è prescritta
insomma ad substantiam, ma
nessuna formula sacramentale particolare è richiesta per la sua effettuazione,
purché dalla dichiarazione appaia evidente la volontà di colui che effettua il
riconoscimento “di costituire il rapporto giuridico di filiazione” (87). Colui che vuole riconoscere un figlio naturale deve, poi, ai
sensi del ricordato art. 43 o.s.c. dimostrare
all’ufficiale dello stato civile l’assenza di cause ostative ad esso; la
medesima norma non è in realtà reiterata per le ipotesi in cui il
riconoscimento assuma una diversa forma. E’ opportuno, tuttavia, che anche
nelle altre fattispecie, la delicatezza degli interessi in gioco induca colui che è legittimato a ricevere la dichiarazione, ed in
specie il Notaio, all’impiego di una particolare prudenza nel formalizzare una
siffatta dichiarazione, richiedendo al dichiarante le informazioni opportune
(88).
L’art. 250 c.c., comma
secondo statuisce che “il riconoscimento del figlio naturale non produce
effetto senza il suo assenso”. La stessa norma prevede, inoltre, che il
riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non possa avvenire
senza il consenso dell’altro genitore che lo abbia già riconosciuto, il quale
non lo può rifiutare ove “risponda all’interesse del figlio”. Il r.d. 1238/1939
non poteva tener conto né dell’assenso né del consenso suddetti, poiché
introdotti nell’ordinamento giuridico dalla riforma del diritto di famiglia,
tanto che si discuteva, al tempo della sua vigenza, circa l’ammissibilità per
l’ufficiale dello stato civile di ricevere una dichiarazione di riconoscimento
priva di essi, ove necessari. L’art. 45 o.s.c. ha affrontato e risolto tale questione, uniformemente
all’impostazione delle norme del codice civile, come novellate
dalla ultima citata riforma. “Il riconoscimento del figlio naturale che non ha
compiuto i sedici anni” – recita l’art. 45 o.s.c. –
“non può essere ricevuto dall'ufficiale dello stato civile in mancanza del
consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo o della sentenza del
tribunale per i minorenni che tiene luogo del consenso
mancante. Il consenso può essere manifestato, anteriormente
al riconoscimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto
pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo, oppure può
essere manifestato contestualmente al riconoscimento medesimo.” La circolare Miacel 2/2001 ha, al riguardo, precisato che affinché la
prestazione del consenso non violi l’art. 258 c.c. comma secondo che statuisce
che da parte del genitore che abbia effettuato per
primo il riconoscimento non siano date in atto formale indicazioni sull’altro
genitore, è necessario che “quest’ultimo manifesti preventivamente l’intento di
riconoscere anch’egli il detto figlio, dandone formalmente comunicazione al
genitore che ha riconosciuto per primo, il quale potrà a questo punto
legittimamente, prestare o negare il suo consenso” (89).
“Se il figlio ha compiuto i sedici anni,” - continua il secondo comma dell’art. 45 o.s.c. – “il riconoscimento è ricevuto dall'ufficiale dello
stato civile ma non produce effetto senza l'assenso di cui al secondo comma
dell'articolo 250 del codice civile e di ciò si fa menzione nell'atto di
riconoscimento. Se l'assenso è manifestato successivamente,
di esso è fatta annotazione nell'atto di riconoscimento iscritto”. Dall’esame
di siffatta norma e dal confronto del regime dell’assenso e del consenso
sembrerebbe potersi affermare che il primo possa
essere prestato solo dinanzi all’ufficiale dello stato civile. Tale
interpretazione apparirebbe confermata dall’esame dell’art. 28 o.s.c. lettera c) che dispone l’iscrizione negli archivi di
cui all’art. 10 o.s.c. degli “atti di
assenso prestati ai sensi dell’art. 250, secondo comma del codice
civile, se successivi al riconoscimento, ricevuti dall’ufficiale dello stato
civile” e dall’assenza di una specifica previsione sull’assenso in generale.
L’argomento letterale non sembra però sufficiente ad accettare una siffatta
impostazione rigida. Lo stesso art. 28 o.s.c. lettera
d) prevede, infatti, esclusivamente l’iscrizione degli atti di consenso ove
ricevuti dall’ufficiale dello stato civile, ma non vi è in dottrina e
giurisprudenza chi dubiti che esso possa esser palesato dinanzi a soggetti
diversi da quest’ultimo.
Un’interpretazione restrittiva è invece opportuno
seguire per quanto concerne la individuazione della
forma dell’atto di assenso. Nulla dispone al riguardo il
legislatore del Codice civile, né a tale scopo soccorre alcuna norma del nuovo
Regolamento dello stato civile. Può segnalarsi tuttavia che, sebbene sia in
dottrina ancora discusso (90), possano ragionevolmente applicarsi all’assenso
gli stessi vincoli formali espressamente definiti per il riconoscimento o per
il consenso. La peculiarità della materia e la necessità di una forma vincolata
dell’atto al quale l’assenso accede (la dichiarazione
di riconoscimento), conducono a ribadire che la deroga al principio della
libertà delle forme trova piena giustificazione. La unicità
della disposizione regolamentare che si occupa del consenso e dell’assenso
conferma poi l’impostazione più rigorosa. E’, dunque, conseguentemente da
escludere l’ammissibilità del ricorso alla scrittura privata autenticata.
In caso di riconoscimento
contenuto in un testamento, infine, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
dell’art. 45 o.s.c. si applicheranno con riguardo
solo al momento in cui si chiederà l'annotazione del riconoscimento nell'atto
di nascita.
Il Regolamento dello stato civile vigente in linea
con l’esigenza di semplificazione che lo anima ha infine conservato la
previsione dell’iscrizione del riconoscimento ricevuto direttamente
dall’ufficiale dello stato civile e dell’annotazione di tutte le altre forme di
riconoscimento. Scompare, pertanto, la fattispecie della trascrizione del
riconoscimento (già disciplinata dall’art. 85 r.d. 1238/1939), proprio per
evitare in concreto l’esistenza di un doppio regime di registrazione (91).
La dichiarazione di riconoscimento
di un figlio naturale, fatta a norma dell'articolo 254 del codice
civile, è dunque annotata nell'atto di nascita. Il pubblico ufficiale che ha
ricevuto una dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale
deve, nei venti giorni successivi, inviarne copia all'ufficiale dello stato
civile competente per l'annotazione. Se la dichiarazione è invece contenuta in
un testamento, la copia deve essere trasmessa dal notaio entro venti giorni
dalla pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto, o dal
passaggio del testamento pubblico dal fascicolo a repertorio speciale degli
atti di ultima volontà a quello generale degli atti
fra vivi. L'annotazione può essere chiesta all'ufficiale
dello stato civile da chiunque vi ha interesse. Se la persona riconosciuta
è sottoposta a tutela, l'ufficiale dello stato civile deve dare
notizia al giudice tutelare, nel termine di dieci giorni, dell'avvenuta
iscrizione o annotazione del riconoscimento.
10. Iscrizioni, trascrizioni e annotazioni all’atto di nascita. Individuazione delle caratteristiche di un sistema.
La semplificazione alla quale
è ispirata il nuovo Regolamento dello stato civile ha “degradato” numerose
fattispecie che avevano già avuto emersione dai registri nella vigenza della
precedente normativa attraverso il regime della “trascrizione” ad ipotesi di
mera “annotazione”. Basti pensare alle sentenze di rettificazione, al
riconoscimento dello stato civile, non effettuato
dinanzi all’ufficiale dello stato civile, alle sentenze in materia di azioni di
stato. Scompare altresì la distinzione fra “annotazioni in calce” ed
“annotazioni a margine”, sebbene in concreto non importasse
alcuna conseguenza non essendo l’errore di annotazione assistito dalla sanzione
della nullità. La tendenza alla diminuzione degli adempimenti burocratici
induce poi ad ammettere che l’annotazione possa essere richiesta anche
verbalmente dall’interessato (art. 49 o.s.c., quarto comma). Nessuna menzione invece, emerge
dall’elencazione di cui all’art. 49 o.s.c. ora
menzionato delle dichiarazioni di paternità e maternità naturale. La dottrina (92) che si è occupata del problema – in assenza di
qualsiasi indicazione amministrativa – ha affermato la possibilità della loro
annotazione argomentando dalla presenza nell’art. 48 o.s.c.
comma terzo di un espresso riferimento alla forma del loro inserimento nei
registri dello stato civile attraverso l’annotazione. Si tratta,
probabilmente di un difetto di coordinamento.
11. Le registrazioni relative agli atti di matrimonio. Profili di interesse notarile.
Il nuovo Regolamento dello stato civile tenendo
conto delle osservazioni provenienti dalla dottrina e dalla giurisprudenza e
delle norme approvate nel prosieguo di tempo, ha incrementato le fattispecie
assoggettate alla formalità dell’annotazione. Giova sottolineare
in questa sede esclusivamente alcune ipotesi di interesse notarile (93).
11.1. Incrementi oggettivi del fondo patrimoniale già costituito.
Il fondo patrimoniale, come recita l'art. 167 c.c., consiste nella imposizione convenzionale da parte di uno
dei coniugi o di entrambi o di un terzo di un vincolo in forza del quale
determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di
credito, sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia (ad sustinenda onera matrimonii).
Deve, innanzitutto, ricordarsi che il fondo
patrimoniale rappresenta essenzialmente un regime patrimoniale di tipo
complementare e non esclusivo (94). Esso, infatti, può coesistere con altri
regimi generali e particolari (95) e concerne solo determinati beni esattamente
individuati dagli stipulanti ed appartenenti alle categorie individuate dal
legislatore del codice civile nell’art. 167 c.c..
Le variazioni della consistenza immobiliare del
fondo patrimoniale hanno acceso numerose dispute in dottrina, con particolare
riguardo al regime della pubblicità di siffatti atti. I commi terzo e quarto
dell’art. 163 c.c. statuiscono rispettivamente che le “modifiche convenute e la
sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai
terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all’atto di matrimonio” e che
“l’annotazione deve essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni
matrimoniali ove sia richiesta a norma degli artt.
2643 ss.” c.c.. Tale
disciplina, introdotta dall’art. 44 della Legge 19 maggio 1975, n. 151,
rappresenta invero una delle novità di maggior rilievo previste dalla novella
sul diritto di famiglia, poiché ha radicalmente mutato il sistema pubblicitario
delle variazioni delle convenzioni matrimoniali. Dalla lettura del r.d. 1238/1939
(l’ormai abrogato ordinamento dello stato civile) non emergeva, infatti, alcuna
norma regolatrice della fattispecie, essendo, prima dell’entrata in vigore
della appena ricordata riforma, la pubblicità delle convenzioni matrimoniali
del tutto devoluta alla trascrizione o all’annotamento
della relativa formalità presso i Registri Immobiliari, competenti per
territorio.
E’ stato posto il problema se un tale atto
convenzionale, incidente esclusivamente sull’oggetto del fondo patrimoniale, debba allora essere solo trascritto o annotato nei Registri
Immobiliari oppure se debba esser piuttosto anche annotato a margine dell’atto
di matrimonio presso gli uffici dello Stato civile, per effetto
dell’applicazione della disciplina dettata per le modifiche delle convenzioni
matrimoniali dall’art. 163 c.c..
Un primo orientamento (96), ormai risalente nel
tempo, ha affermato che l’inserimento di nuovi beni nel fondo patrimoniale
importa sempre modifica della convenzione costitutiva dello stesso e
conseguente applicazione delle regole poste dal codice civile per tali
fattispecie.
Un successivo e contrapposto indirizzo
dottrinale (97) ha sostenuto invece che il fondo patrimoniale originario può
esser incrementato non solo con uno specifico atto diretto a tale scopo (che
sia munito dei requisiti formali di cui all’art. 163 c.c.), ma anche a mezzo di
più atti posti in essere da persona o persone diverse e che tali incrementi
rientrano nell’ambito “dell’originario fondo patrimoniale dando luogo ad
un’unica comunione”. La mera variazione in incremento dei beni che ne formano oggetto non costituisce, secondo tale impostazione,
modifica di convenzione patrimoniale.
Altra dottrina (98) ha rilevato, poi, che la
possibilità di un’alienazione dei beni del fondo patrimoniale senza alcun
intervento tutorio, mediante il mero consenso di entrambi
i coniugi, limita, in subiecta materia, il concetto
di modifica alle ipotesi di riduzione dei beni del fondo costituito da terzi o
sui quali beni i terzi si siano riservati la proprietà, e di sostituzione dei
beni del fondo. Secondo tale impostazione, l’art. 163 c.c. è applicabile
pertanto solo in siffatti casi. Non sembra infatti a
tale Autore (99) che possa considerarsi incremento di un fondo già esistente la
“destinazione ad esso di nuovi beni” e che si tratti, in tal caso, piuttosto
non “di incremento di un unico fondo” già esistente, ma di una vera e propria
“costituzione di fondo ulteriore”, con conseguente evidente esclusione
dell’applicazione dell’art. 163 c.c. ed anche della disciplina autorizzatoria prevista dall’art. 2 della Legge 10 aprile
1981, n. 142. Tale Autore ammette, dunque, la possibilità di una pluralità di
fondi e che tale ammissione non lede né “l’unità familiare” né nuoce ai terzi
di buona fede (100). Qualsiasi costituzione di fondo
patrimoniale successiva alla prima è, in ogni caso, secondo siffatta visione un
nuovo fondo patrimoniale, diverso dal precedente e da esso del tutto autonomo,
logicamente e giuridicamente.
Del tutto diversa, pur nella medesima ottica
di partenza, è la posizione di chi (101) sostiene, invece, che la convenzione
con la quale siano conferiti ulteriori beni nel fondo patrimoniale, vada
esclusivamente trascritta ex art. 2647, 2° comma, c.c. (che concerne la
trascrizione degli acquisti immobiliari che successivamente alla originaria
costituzione entrino a far parte del fondo patrimoniale già esistente (102)),
ma non debba essere annotata a margine dell’atto di matrimonio ai sensi
dell’art. 163, 3° comma, c.c. atteso che quest’ultima forma di pubblicità
attiene esclusivamente alla modifica delle convenzioni matrimoniali. L’effetto
di una tale impostazione dottrinale è diametralmente opposto, rispetto
all’indirizzo appena ricordato. Secondo tale Autore, infatti, dall’esame del
dato positivo può essere desunto che tutti i nuovi
apporti vanno a “confluire nell’originario fondo, dando luogo ad un unico
patrimonio separato” (103); non è dunque configurabile, secondo una tale
visione, la coesistenza di più fondi patrimoniali del tutto autonomi tra loro.
Un’autorevole tesi (104) individua, innanzitutto, nella fattispecie del semplice incremento del
fondo patrimoniale originario, un mero atto di gestione patrimoniale, che non
può assolutamente essere considerato, secondo tale impostazione, modifica “in
senso proprio” (105); un tale atto deve, allora, essere soltanto trascritto nei
registri immobiliari, se concerne beni immobili, ma non deve, invece, essere
mai annotato nei registri dello Stato civile. Da tale ipotesi deve essere
distinta la fattispecie nella quale l’attribuzione patrimoniale è rivolta
piuttosto essenzialmente alla costituzione di un fondo patrimoniale del tutto
nuovo, espressamente autonomo rispetto al precedente, ancora vigente (106). Non
sembra possano, in questo senso, porsi dei limiti all’autonomia delle parti,
nell’espressione della facoltà di scelta se costituire un nuovo fondo
patrimoniale o incrementare l’oggetto del fondo già esistente (107). Spetta,
infatti, di volta in volta alla valutazione esclusiva dei coniugi stabilire se
ampliare il fondo patrimoniale già costituito o dare origine ad un fondo
patrimoniale nuovo. Il pregio di tale opinione è evidente, poiché consente di
distinguere l’ipotesi dell’incremento oggettivo del fondo originario dalla
successiva costituzione di un fondo patrimoniale del tutto nuovo. Altrettanto
evidenti sono le conseguenze giuridiche che da tale impostazione discendono.
Ove il nuovo bene sia considerato mero incremento dell’originario fondo
patrimoniale, il terzo, non diviene parte costituente dell’originario fondo già
esistente ed il suo consenso non è così necessario per apportare qualsiasi
modifica all’atto costitutivo stesso (108). L’esclusione di un coniuge
dall’amministrazione (109), inoltre, vale anche per i nuovi apporti devoluti al
fondo patrimoniale ed ancora gli incrementi divengono possibili anche
allorquando non sia per legge consentita la
costituzione di un fondo nuovo (ad esempio nel caso di scioglimento del
matrimonio, durante la vita dei figli minori) (110). La disciplina
convenzionale del nuovo fondo patrimoniale che abbia avuto
origine successiva al primo, potrà, invero, essere del tutto autonoma rispetto
a quella del fondo già costituito. Al nuovo fondo patrimoniale si applicheranno
poi tutte le regole normative previste per la costituzione tout
court. I fondi patrimoniali in tal modo costituiti, del tutto reciprocamente
indipendenti, avranno la comune finalità della soddisfazione dei bisogni della famiglia.
Dalle considerazioni sin qui svolte emerge un primo
chiaro dato. Ad ambedue i coniugi spetta prestare il
consenso per la perfezione dell’atto di costituzione del fondo, da chiunque
provenga l’iniziativa diretta alla sua origine. Compete esclusivamente, allo
stesso modo, ai coniugi, ai quali sono devolute le funzioni amministrative del
patrimonio, anche prestare il consenso ai nuovi incrementi del fondo
originario, siano essi provenienti da parte di
entrambi o da parte di ciascuno di loro o anche da parte di soggetti a loro
estranei. Ai coniugi è devoluta, altresì, un’altra valutazione di opportunità, in relazione alle esigenze della famiglia
alla cui soddisfazione siffatti nuovi beni sono destinati: stabilire se, per
effetto dei nuovi apporti, vada incrementato l’originario fondo patrimoniale
oppure se sia addirittura preferibile la costituzione di un secondo fondo
patrimoniale del tutto autonomo dal precedente. Nessuna preclusione vi è infatti nella legge alla costituzione di una pluralità di
fondi patrimoniali: una siffatta scelta è attribuita all’autonomia negoziale
dei coniugi. In questo particolare senso, può affermarsi, allora, che gli
incrementi del fondo patrimoniale costituiscono atti di gestione del
patrimonio. E’, dunque, perfettamente possibile che i coniugi decidano
liberamente, in conformità al giudizio da loro espresso in ordine
agli interessi della famiglia, di optare o per la costituzione ex novo
di un fondo patrimoniale o per l’ampliamento dell’oggetto del primo fondo
ancora vigente.
Il quadro normativo prima delineato
si è di recente arricchito di un’altra disposizione. L’art. 69 lettera b) del d.p. r. 3 novembre 2000, n. 396 (111) lettera b) infatti nella parte in cui statuisce che debba farsi
annotazione negli atti di matrimonio delle convenzioni matrimoniali e “delle
relative modificazioni”, rappresenta una vera e propria novità. Siffatta
disposizione si pone, invero, in linea di continuità con il disposto dell’art.
163 c.c., sopra ricordato, disponendo che qualsiasi
“modificazione” della convenzione matrimoniale già stipulata debba essere
annotata a margine dell’atto di matrimonio.
Ebbene, l’ampliamento dell’originario fondo
patrimoniale è modificazione di un’originaria convenzione matrimoniale, in
quanto importa l’estensione del vincolo reale di destinazione da essa discendente in origine imposto solo su determinati beni
anche ai nuovi apporti patrimoniali. L’ampiezza del termine impiegato (112) e
la saldatura tra il dettato della nuova norma e la disciplina di cui all’art.
163 c.c. impongono l’annotamento
nei registri dello Stato civile dell’atto con il quale l’originario fondo
patrimoniale accoglie i nuovi apporti patrimoniali (113). Gli atti che non
attengono alla regolamentazione del regime originario del fondo patrimoniale
come costituito, ma si limitano ad ampliarne esclusivamente l’oggetto, sono
dunque, soggetti alla formalità della trascrizione dell’atto nei registri
immobiliari e alla diversa formalità dell’annotazione nell’atto di matrimonio
(114). Da tali ipotesi, vanno differenziate le
fattispecie nelle quali, invero, venga a costituirsi un fondo patrimoniale del
tutto nuovo (115).
In conclusione, appare essenziale al fine di
determinare lo statuto ed il regime pubblicitario dell’atto, interpretarlo
pienamente. Ove i coniugi si limitino ad incrementare i beni
oggetto del fondo patrimoniale al nuovo acquisto non si applicheranno le
norme necessarie per la sua costituzione ed il bene viene sottoposto alla
medesima disciplina del fondo patrimoniale al quale in virtù dello specifico
consenso accede. Tale atto di modificazione andrà trascritto presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari competente, ed annotato nei registri
dello stato civile (116).
Qualora, infine, i coniugi
intendano costituire un fondo patrimoniale nuovo, tale volontà non è certo
preclusa dall’esistenza pregressa di un altro fondo. La pluralità di fondi
patrimoniali appare del tutto perfettamente configurabile,
con la possibile differenziazione delle fattispecie l’una dall’altra per regime
convenzionale, parti ed oggetto specifico (117).
11.2 Le dichiarazioni di scelta dei coniugi della legge applicabile ai
loro rapporti patrimoniali ai sensi dell’articolo 30 comma 1 della Legge 31 maggio 1995, n. 218. Rinvio al paragrafo 4.
11.3 L’annotazione del ricorso di separazione personale e delle sentenze di separazione personale.
L’art. 69 o.s.c. lettera
b) ha dato finalmente soluzione chiara ad un problema che aveva per lungo tempo
impegnato la dottrina e la giurisprudenza. Con l’entrata in vigore del nuovo
Regolamento dello stato civile appare, infatti, superato qualunque dubbio circa
la possibilità di annotare direttamente le sentenze che pronunciano la
separazione personale dei coniugi o l'omologazione di quella consensuale.
Nulla, però, è previsto ancor oggi a proposito
dell’annotazione del ricorso proposto dai coniugi o da uno solo di essi diretto ad ottenere il suddetto provvedimento. E’ vero
che il previgente art. 133 del r.d. 9 luglio 1939, n.
1238 non disciplinava assolutamente la materia, ma è altrettanto vero che
neppure l’attuale art. 69 o.s.c.,
sopra ricordato, che anche ha previsto la possibilità di annotare le suddette
pronunce, non ha dettato alcuna norma al riguardo. Il principio della tipicità
delle annotazioni (art. 453 c.c.) sembra far desumere allora l’inammissibilità
di una siffatta formalità. Eppure appare evidente la
necessità di dare idonea pubblicità ad un atto che prelude lo scioglimento del
regime patrimoniale legale della comunione dei beni.
Il problema va allora ricostruito, sia pure con
brevi tratti, nella sua evoluzione storica. Il Ministero della Giustizia con
nota n. 1/50-FG10 (81) 3148 del 25 novembre 1981 dispose la soluzione di entrambe le questioni disponendo l’ammissibilità di
procedere all’annotazione della separazione personale omologata o disposta
giudizialmente solo a seguito di un provvedimento del Tribunale. Può, infatti,
derogarsi al principio della tipicità suddetto solo ove la richiesta di
procedere all’annotazione provenga dall’autorità giudiziaria. Con l’entrata in
vigore della Legge 6 marzo 1987, n. 74, che ha dettato
una peculiare disciplina per le ipotesi di scioglimento del matrimonio agli
effetti civili, lo stesso Ministero nella circolare n. 1/50-FG(88) 1145 del 14
settembre 1988 ha evidenziato la possibilità di estendere detta disciplina
anche alle fattispecie di separazione personale in forza di uno specifico
richiamo positivo, e di annotare, ma non di trascrivere, il ricordato ricorso,
atteso l’interesse a far sapere ai terzi che per il regime legale patrimoniale
era in corso una procedura che ne importava lo scioglimento (118).
La giurisprudenza che si è
occupata essenzialmente della questione della possibilità di annotare nell’atto
di matrimonio le sentenze che pronunciano la separazione personale dei coniugi
o l'omologazione di quella consensuale, ha assunto posizioni diametralmente opposte. Se un primo orientamento
ha considerato l’annotazione “un fatto dovuto” (119), un secondo indirizzo invece ha escluso tale possibilità, sia perché non prevista
da alcuna norma sia perché di scarso rilievo in concreto (120).
La soluzione relativa all’annotazione
della pronuncia o della omologazione della separazione consensuale, come si è
visto, discende oggi immediatamente dalla norma. Ebbene,
la mancata attuale soluzione formale del problema dell’annotazione del ricorso
in esame può condurre, invece, a due diverse soluzioni. La prima induce a
mantenere fermo il risultato dell’elaborazione sin qui descritta, innanzitutto per un’esigenza di tutela delle ragioni del
terzo. Militano a favore di tale impostazione innanzitutto
il dettato dell’art. 102 o.s.c., che consente le
annotazioni disposte per legge (nel caso de quo in forza del richiamo della
Legge 1987, n. 74 all’art. 4 della Legge 1970/898 e comunque ordinate
dall’autorità giudiziaria) e poi la previsione dell’art. 69 o.s.c.
lettera c) che consente l’annotazione dei ricorsi per la cessazione e lo
scioglimento degli effetti civili del matrimonio, ipotesi del tutto speculare a
quella in esame. Non sembra che la diversa impostazione negativa, fondata
essenzialmente sull’assenza di qualsiasi espressa previsione in senso
contrario, possa in realtà esser accolta. Va tenuto in conto, infatti, che già
in precedenza mancava qualsiasi disciplina del caso e che l’interesse
sottostante (salvaguardia del terzo di buona fede)
impone un’interpretazione rigorosa che lo tuteli. La funzione di garanzia
svolta dal Notaio in tale ambito permetterà la sollecitazione alle parti
dell’impiego di un siffatto strumento pubblicitario per giungere ad una
maggiore trasparenza dei rapporti contrattuali.
11.4 La riconciliazione dei coniugi.
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli
effetti della sentenza di separazione, senza l’intervento del giudice, con una
dichiarazione espressa o un comportamento non equivoco che sia
incompatibile con lo stato di separazione (121). L’art. 63 o.s.c.
lettera g) prevede l’iscrizione delle “dichiarazioni con le quali i coniugi
separati manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell'articolo 157 del
codice civile” e l’art. 69 o.s.c. lettera f) prevede
l’annotazione negli atti di matrimonio “delle dichiarazioni con le quali i
coniugi separati manifestano la loro riconciliazione”. Una siffatta previsione,
del tutto speculare a quella concernente le sentenze che pronunciano la
separazione personale dei coniugi o l’omologazione di quella consensuale,
consente per così dire di chiudere il sistema pubblicitario. Infatti,
attraverso l’iscrizione o l’annotazione di una siffatta dichiarazione si dà
emersione alla volontà delle parti di ricostituire la comunione legale o il
diverso regime che vigesse tra i coniugi prima della
separazione (122).
La dottrina (123) ha affrontato il problema
dell’individuazione del pubblico ufficiale competente a ricevere la
dichiarazione di riconciliazione dei coniugi già separati. La previsione
dell’art. 63 o.s.c., lettera
g) si riferisce indubbiamente all’ufficiale dello stato civile, competente per
esser quello del Comune ove fu celebrato il matrimonio o quello del Comune di
residenza (124). Nessun dubbio, atteso il tenore dell’art. 69
o.s.c. lettera f) poi della possibilità per il Notaio
di ricevere una siffatta dichiarazione. Nessun dato è poi possibile
rinvenire dall’esame della disciplina per poter stabilire in concreto la forma
che deve essere adottata per una tale dichiarazione ricevuta dal pubblico ufficiale.
Dalla sufficienza del comportamento concludente per dare rilievo giuridico
all’intento coniugale di ricostituire la comunione e dalla tendenza del nuovo
Regolamento a delineare un sistema ispirato alla
libertà delle forme, può desumersi l’assenza di qualsiasi vincolo in tal senso.
Del resto, già prima della novella dello stato civile, la dottrina (125) che si
era occupata della materia, aveva affermato l’idoneità agli effetti di cui
all’art. 157 c.c. della dichiarazione coniugale, sia orale sia nella forma
della scrittura privata, autenticata o meno nelle
sottoscrizioni, sia dell’atto pubblico. Un diverso inquadramento della
dichiarazione dei coniugi nell’alveo delle convenzioni
matrimoniali obbliga, invece, il pubblico ufficiale al rispetto della forma
prevista per queste ultime (126). Sebbene la prima impostazione appaia più
conforme al sistema e condivisibile, in attesa di un
chiarimento normativo del problema è opportuno per la delicatezza degli
interessi in gioco aderire alla tesi più rigorosa e prudente.
12. Le procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile e le correzioni
La prima caratteristica delle nuove procedure è
rappresentata senza dubbio dalla diminuzione evidente delle ipotesi devolute al
giudizio di rettificazione, nonché dalla notevole
semplificazione di quest’ultimo (127). A norma dell’art. 95 o.s.c. infatti “chi intende promuovere la rettificazione di un
atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o
la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente
registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di
ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione,
una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui
circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato
l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito
l'adempimento.” La tipizzazione delle fattispecie oggetto della rettificazione
consente indubbiamente di delineare i confini
dell’istituto in modo autonomo rispetto al cambiamento ed alla modificazione
del nome e del cognome e rispetto al procedimento di correzione. Tali ultime
due fattispecie, che rappresentano ipotesi che necessitano
certo una maggiore agilità e rapidità nella valutazione, un tempo ricondotte
nell’alveo del genus “rettificazione”, rappresentano
oggi, nel nuovo regolamento fattispecie dotate di loro autonomia giuridica. Il
procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di
rettificazione.
La domanda va presentata con ricorso al quale non va
allegato alcun documento. Il tribunale può, infatti, senza particolari
formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione
dell'ufficiale dello stato civile, ma deve, prima di provvedere, sentire il
procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il
parere del giudice tutelare. Altra novità, indice di una maggiore duttilità del
sistema ora delineato, è rappresentata dal fatto che sulla domanda il tribunale
provvede in camera di consiglio con decreto motivato al quale si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile nonché, per quanto riguarda i soggetti cui non può essere
opposto il decreto di rettificazione, l'articolo 455 del codice civile. E’
evidente la sostituzione ad un procedimento contenzioso, quale quello previgente, di un
procedimento di volontaria giurisdizione, in camera di consiglio, con chiaro
snellimento dell’iter procedurale (128). Attesa la nuova natura del giudizio di
rettificazione, appare in tale sede inammissibile qualsiasi azione di
cognizione (come le azioni di stato) (129). Il decreto
del tribunale, da ultimo va solo annotato per effetto della trasmissione
d’ufficio o della richiesta anche verbale di chiunque possa
avervi interesse, e non trascritto come accadeva in precedenza. Va, al
riguardo, segnalato che il procedimento de quo, di natura volontaria, non è
naturalmente coperto dal giudicato.
Nel caso di errori
materiali di scrittura, in cui egli sia incorso nella redazione degli atti,
l’ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia
interesse, provvede alla loro correzione mediante annotazione dandone contestualmente
avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato
registrato l'atto nonché agli interessati. La stessa procedura è impiegata nel
caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di
nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero da genitori
legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano
riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell'articolo 262, primo comma, del
codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso
spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato
nell'annotazione.
Avverso la correzione come effettuata,
il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre,
entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso
al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha
efficacia immediata. Il procedimento di correzione è stato delineato
in termini di particolare agilità. Deve però in ogni caso trattarsi di meri
errori ortografici o di scrittura, che mai incidono
sul contenuto dell’atto. Può segnalarsi che il nuovo procedimento di
correzione, come impartito dal Ministero dell’Interno nella circolare Miacel 2/2001,
più volte ricordata, può applicarsi anche agli errori commessi prima
dell’entrata in vigore del nuovo regolamento. Lo stesso procedimento si applica
anche a norma dell’art. 99 o.s.c. alla correzione
degli errori materiali di scrittura in cui sia incorsa l'autorità diplomatica o
consolare. In tal ultima ipotesi, provvede l'autorità medesima che ha commesso
l’errore (130), (131).
13. Collaboratori di giustizia e diritto al nome. Brevi cenni di interesse notarile.
La legge 13 febbraio 2001, n. 45 all’art. 10 ha
previsto la possibilità che nell’ambito dello speciale programma di protezione possa esser autorizzato con decreto del Ministero
dell’Interno di concerto con il Ministero della Giustizia, il cambiamento delle
generalità, garantendone la riservatezza anche nei confronti della stessa
pubblica amministrazione (132). Tale disposizione, quasi contemporanea alla riforma del Regolamento dello stato civile, appare
evidentemente del tutto indipendente da quest’ultima, atteso che nell’ipotesi
di collaboratori di giustizia si assiste in realtà ad un mutamento radicale
delle generalità dell’interessato e talora anche dei suoi familiari più
prossimi per gravi motivi di incolumità personale, con una necessaria cesura
netta quindi rispetto alla precedente identità, in modo tale che il rapporto
con quest’ultima non possa esser pubblicamente ricostruito. E’, a tale
riguardo, necessario distinguere due momenti temporalmente distinti :
a) soggetti
per i quali è stata avanzata proposta di ammissione
allo speciale programma di protezione; costoro (133), oltre ad informare
l’autorità competente compiutamente tra l’altro, circa il proprio “stato
civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla
legge, da pronunce dell’autorità o da negozi giuridici ”, devono altresì
designare “un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per gli
atti da compiersi” (134). Sino a quando il programma di protezione non è stato
sottoscritto l’aspirante collaboratore non può infatti
cambiare identità.
b) coloro che
sono stati ammessi al programma di protezione; in tal caso, è possibile che
l’interessato avanzi richiesta per il cambiamento
delle proprie generalità. Tale domanda, ove accolta con apposito
decreto emanato dall’autorità competente, fornisce nuovo cognome e nome, nuove
indicazioni del luogo e della data di nascita e degli altri dati dello stato
civile, nonché sanitari e fiscali (135). Successivamente
alla emanazione di tale provvedimento amministrativo di cambiamento delle
generalità, è fatto espresso divieto alla persona ammessa di usare le precedenti
generalità, “salvo autorizzazione della
commissione centrale per specifici atti o rapporti giuridici” (136). Il
decreto non ha poi alcun effetto sui rapporti di natura civile ed
amministrativa che si riferiscono a “fatti, atti o contratti verificatisi o
stipulati anteriormente alla data del provvedimento di
ammissione al programma di protezione. E’ allora evidente che eccezionalmente
il collaboratore di giustizia potrà intervenire negli atti notarili, con
generalità nuove rispetto a quelle attuali, che resteranno del
tutto sconosciute al Notaio rogante.
La delicatezza e la difficoltà concreta
dell’accertamento dell’identità personale del comparente emerge
da tale quadro in modo evidente. Il legislatore ha, tuttavia, introdotto una
norma di chiusura, rendendosi probabilmente conto del rischio al quale il
pubblico ufficiale è chiaramente esposto. L’art. 5 del decreto legislativo 29
marzo 1993, n. 119 sotto la rubrica “Esonero da responsabilità” infatti recita: “I pubblici ufficiali, ….., sono esonerati
da responsabilità penale, civile e disciplinare relativamente alla formazione
di atti, provvedimenti, compresi anche i titoli autorizzatori
o abilitativi alle trascrizioni, iscrizioni o annotazione di atti, …”.
(1) Il regolamento intitolato “Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma
12 della legge 15 maggio 1997, n. 127”, è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento ordinario n. 303 del 30 dicembre
2000 ed è entrato in vigore il 30 marzo 2001 (in tal senso, Circolare Miacel 2/2001).
(2) La dottrina che si è
occupata del nuovo ordinamento di stato civile è ormai abbastanza numerosa,
anche se può esser, con approssimativa sintesi, ricondotta da una parte ad un
alveo di cultori del diritto amministrativo, dall’altra ad un ambito di
interessi più strettamente riconducibili a quelli propri dei pratici del
settore. Sono espressione di tale primo indirizzo G. SABEONE, Revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato
civile in Nuove Leggi civ. commentate, 2001, n. 1-2, p. 24 e ss.; M. ARSI’ La riforma dell’ordinamento dello stato
civile in Giorn. Dir. Amm. 2001, n. 5, p. 461 e ss.
Costituiscono esempio del secondo S. ARENA La
circolare della Direzione Generale dell’Amministrazione Civile del Ministero
dell’Interno protocollo n. 00103663/15100-397 in data 11 luglio 2001. Disamina
e osservazioni in Stato civ. it. 2001, agosto, p. 579
(1^ parte) e Stato civ. it. 2001, settembre, p. 419 (2^
parte); ID Il nuovo Ordinamento dello stato civile- Particolari disposizioni
alle quali risulta direttamente interessato l’ufficiale dello stato civile
delegato in Stato civ. It. 2001, marzo, p. 163;
ID Registri dello stato civile: iscrizioni e trascrizioni secondo il nuovo
Ordinamento dello stato civile con particolare riferimento al regime
transitorio in Stato civ. It. 2001, maggio, p. 339; D.
BERLOCO Il nuovo Regolamento sullo stato civile in Stato
civ. it. 2001, aprile p. 267 (1^ parte) e 2001,
maggio, p. 350 (2^parte); R. PANOZZO Un primo confronto tra il R.D. 9 luglio
1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e il d.P.
R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione
e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2
comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127) in Stato civ
It. 2001, settembre, p. 662 (1^parte), in Stato civ. It. 2001,
ottobre p. 746, (2^parte), in Stato civ. It. 2001,
novembre p. 832 (3^parte) Rappresenta poi una sintesi dei due detti
approcci al d.P. R. 3 novembre
2000, n. 396 AAVV, Il nuovo ordinamento dello stato civile, a cura di P.
STANZIONE, Milano, 2001. Prestano, invece, una maggiore attenzione alle
problematiche squisitamente civilistiche del nuovo ordinamento di stato civile
A. M. BENEDETTI, Il nuovo regolamento di stato civile: le novità del d.P. R. 396/2000 in tema di matrimonio, in Familia, 2001, n. 3, p. 643 e ss.; e G. CALIENDO, Regolamento per la revisione
e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, in Famiglia e diritto,
2001, n. 2, p. 215 e ss.
(3) L’art. 2 comma 12 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 così recita: “…… il Governo adotta misure per la
revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile di cui al
regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sulla base dei seguenti criteri: a)
riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile; b) eliminazione o
riduzione delle fasi procedimentale che si svolgono
fra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione; c)
eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al
cittadino in materia di stato civile; d) revisione delle competenze e dei
procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato
civile; riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti; f)
regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso
diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attività anche riunendo in
un’unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa,
disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano
particolari procedure, fermo restando l’obbligo di porre in essere le procedure
stesse”.
(4) E’ del Concilio di Trento
la disposizione che pone a carico dei parroci l’obbligo di tenuta di registri
che raccolgano notizie intorno alle nascite, ai battesimi ai matrimoni e solo
in un secondo tempo anche alle morti. Un Autore (M. ARSI’ cit.
p. 461) ricorda tuttavia che la norma capostipite dell’istituto è da rinvenirsi
nell’art. 109 della Costituzione francese del 1791 secondo il quale “La
compilazione degli atti dello stato civile e la tenuta dei registri sono
esclusivamente di competenza delle autorità comunali.
Lo stato civile delle persone deve essere indipendente dalla loro credenza
religiosa”. La rivoluzione francese scioglie insomma la società dai vincoli che
la legano alla religione, stabilendo che è compito del potere legislativo
determinare le modalità attraverso le quali nascite, matrimoni e decessi avrebbero dovuto constare. Tale sistema è stato accolto dal
codice Napoleone che sotto la rubrica Atti dello stato civile del Titolo II del
Libro I disciplina la prova dello stato delle persone
In tal senso, G. AZZARITI Stato civile in Noviss. Dig. it. XVIII, Torino, 1971, p.
292.
(5) L’art. 110, comma 3°, o.s.c. ha abrogato tra l’altro le seguenti disposizioni del
codice civile: il secondo comma dell'articolo 93, il secondo e il terzo comma
dell'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 97, l'ultimo comma dell'articolo
100, il secondo comma dell'articolo 103, il primo comma dell'articolo 104, il
secondo comma dell'articolo 115, l'articolo 454.
(6) G. AZZARITI Stato civile,
cit. ivi, p. 293. Tale Autore differenzia dallo stato civile “l’altro complesso
di qualità che hanno influenza soltanto sulla capacità
dell’uomo stesso”.
(7) G. MARZIALE Stato civile
in Enc. Giur. Treccani, XXX,
Roma, 1993, p. 1 e s.; tale Autore, che trae la definizione sopra indicata
argomentando dall’art. 14 r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, sostenendo che “
sta ad indicare, più precisamente, la cittadinanza del soggetto e la sua
condizione familiare di coniuge e/o di figlio”.
(8) F. SCARDULLA Stato civile
in Enc. Dir. XVIII, Milano, 1990, p. 938, il quale
ricorda la posizione del Pugliatti che aveva
affermato che “mentre dal rapporto giuridico nascono (e non possono nascere
che) diritti relativi, dallo status (possono nascere e) di solito nascono
diritti assoluti, che si fanno valere erga omnes, e
perciò anche di fronte agli altri soggetti del rapporto” (S. Pugliatti Gli istituti di diritto civile, II, Milano, 1943,
p. 263) e la tesi del Falzea che ha osservato che lo
“status, come qualità personale che al soggetto deriva da una determinata
situazione complessa, trova nei confini di quest’ultima i limiti entro cui può
spaziare: è condizionata cioè alla fattispecie dalla
quale la situazione discende” (A: FALZEA La separazione personale, Milano, 1943,
p. 5
(9) G. Zanobini Corso di diritto
amministrativo, V, Milano, 1959, p310; M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo,
II, Milano, 1970, p. 997.
(10) G. CHIOVENDA Principi di
diritto processuale civile, Napoli, 1965, p. 321.
(11) L. FERRI Degli Atti dello
stato civile in Comm. del Cod. civ. Scialoja e
Branca, Bologna Roma, 1979, Art. 449-455, p. 44, il
quale precisa che l’attività del pubblico ufficiale, che è priva di
discrezionalità, si esplica in due forme:la
registrazione e la certificazione.
(12) Sul punto D. BERLOCO, Il
nuovo Regolamento sullo stato civile, cit. ivi, p. 268, in modo estremamente analitico.
(13) Sul punto cfr. Circolare
MIACEL n. 2/2001 pubblicata in Stato civ. it. 2001, aprile,
p. 282.
(14) G. CALIENDO, Regolamento
per la revisione e semplificazione dell’ordinamento
dello stato civile, in Famiglia e diritto, cit., ivi p. 216; F. SCARDULLA Stato
civile in Enc. Dir .XVIII, Milano, 1990, p. 938. Si
ricorda che principio generale per l’annotazione è altresì la sua opponibilità solo ove essa sia materialmente eseguita a
margine o in calce all’atto al quale inerisce. R. MUCCI Delle norme generali
relative alla formazione e alla archiviazione degli
atti e agli archivi dello stato civile in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato
civile cit., p. 38, sottolinea che il nuovo
regolamento dello stato civile ha “drasticamente ridotto le ipotesi di
trascrizione di atti”, “convertendo quelle soppresse in altrettante
annotazioni” ed aggiunge che la pubblicità degli stati civili, dichiarativa e
non costitutiva, serve per rendere opponibile erga omnes
gli stati documentati, assumendo per “certo ciò che enunciato nell’atto”
stesso; possono in tal senso tali atti esser qualificati quali “atti di certazione costitutivi di certezze legali”. Sul punto amplius M.C. ANDRINI Atti dello stato civile in Tratt. di dir. priv. Rescigno, 4, Tomo 3, Torino, 1997, 979, la quale segnala
che “a differenza che per altri tipi di atti pubblici
l’esigenza a cui si assolve con tale forma di documentazione esteriore
prescritta dalla legge (redazione da parte di un pubblico ufficiale e
inserzione in un pubblico registro) non è tanto quella della valutazione
normativa della rilevanza sociale dell’atto di autonomia privata, quanto quella
di garantire la certezza del suo contenuto” ed aggiunge che i registri
“assolvono certamente una funzione di pubblicità, accanto a quella probatoria
certificativi dell’esistenza dei fatti in essi rappresentati che viene
catalogata come funzione fidefacente”(p. 983). A.
PASSARELLI Stato civile in Digesto delle Discipline pubblicistiche, XV, Torino,
1999, p. 44, il quale afferma che gli atti di stato civile “non hanno di regola
efficacia costitutiva ma meramente ricognitiva e
perciò non incisiva sugli status e non si identificano sempre con il titolo in
mancanza del quale può farsi ricorso alla prova suppletiva” (p. 46).
(15) L. FERRI, Degli Atti dello
stato civile, cit. p. 47, il quale sottolinea che il
principio della tassatività degli atti relativo sia alle loro tipologie sa al
loro contenuto concerne non solo gli atti che il pubblico ufficiale forma
direttamente, ma anche la trascrizione e la annotazione di atti provenienti da
altri. Gli elenchi di atti da iscrivere, trascrivere e
da annotare, indicati nel previgente e nell’attuale
ordinamento sono rigidamente e rigorosamente tassativi.
(16) M. ARSI’, La riforma
dell’ordinamento dello stato civile, cit., p. 464
(17) R. MUCCI, Delle norme
generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e agli
archivi dello stato civile, cit. ivi, p. 37; A.M. BENEDETTI, Il nuovo
regolamento di stato civile: le novità del d.P. R.
396/2000 in tema di matrimonio, cit. p. 645.
(18) M. ARSI’, La riforma
dell’ordinamento dello stato civile, cit., p. 465.
(19) L’art. 47 del previgente ordinamento dello stato civile così recita: “Le
parti interessate, nei casi in cui non sono tenute a comparire personalmente
possono farsi rappresentare da persona munita di mandato speciale. Questo può risultare da scrittura privata autenticata, quando non è
espressamente stabilito che deve risultare da atto pubblico”
(20) E’ quasi unanime la
dottrina che si è occupata dell’art. 12 o.s.c. cfr.
G. CALIENDO in Regolamento per la revisione la
semplificazione dell’ordinamento dello stato civile cit. p. 217;
R. PANOZZO R. PANOZZO Un primo confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238
(Ordinamento dello stato civile) e il d.P. R.
3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione
e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2
comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127) in Stato civ
It. 2001, ottobre p. 747, il quale nell’analisi testuale del dettato normativo
affronta anche i problemi del coordinamento dell’art. 12 o.s.c.
con il d.P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia
di documentazione amministrativa. Afferma che la procura speciale di cui
all’art. 12 o.s.c. debba
essere autenticata nella sottoscrizione esclusivamente R. MUCCI Delle norme
generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e agli
archivi dello stato civile, cit. ivi, p. 48. Invero la
norma nel suo tenore letterale non lascia spazio a dubbi, dovendo esser
interpretata nel senso peraltro suggerito dalla circolare MIACEL n. 2/2001, la
quale peraltro esclude l’applicabilità alla procura medesima del citato d.P. R. 28 dicembre 2000, n. 445.
(21) L’art. 50 o.s.c. recita: “Se la richiesta della pubblicazione di
matrimonio è fatta a persona che, a termini dell’art. 96 del codice civile ne
ha avuto dagli sposi speciale incarico, questo deve risultare nei modi indicati
nell’art. 12 comma 7. Quando l’incarico è stato
conferito a chi esercita la potestà o la tutela, basta la semplice
dichiarazione orale del richiedente di aver ricevuto l’incarico”. A. M. BENEDETTI Il nuovo regolamento di stato civile: le novità del
d.P. R. 396/2000 in tema di matrimonio, cit.
p. 647, il quale afferma inoltre, che la procura per la richiesta delle
pubblicazioni non autenticata possa essere rilasciata dai nubendi
sia congiuntamente sia con atti separati purché “identici nel contenuto”, “per
espressa previsione dell’art. 96 c.c.. Nel sistema
delineato dal nuovo stato civile la richiesta di pubblicazioni va poi dai nubendi o dal loro procuratore presentata oralmente
all’ufficiale di stato civile, deve contenere le indicazioni di cui all’art. 51
o.s.c. tese ad escludere eventuali impedimenti alla
celebrazione delle nozze, non deve essere sorretta dalla documentazione
cartacea richiesta dall’art. 97 c.c. del codice civile (abrogato dall’art. 110 o.s.c.), né il dichiarante deve essere assistito da
testimoni idonei (dal momento che tale figura appare ormai relegata ad ipotesi
ben definite e limitate, come in sede di celebrazione, ai sensi dell’art. 64 o.s.c.).
(22) In tal senso, la circolare
MIACEL del Ministero dell’Interno 2/2001 pubblicata in Stato civ., 2000, aprile, p. 284. L’art. 50 o.s.c. così recita: “(Richiesta presentata da procuratore
speciale) 1. Se la richiesta della
pubblicazione di matrimonio è fatta da persona che, a termini dell'articolo 96
del codice civile ne ha avuto dagli sposi speciale incarico, questo deve
risultare nei modi indicati nell'articolo 12, comma 7. Quando l'incarico è
stato conferito a chi esercita la potestà o la tutela, basta la semplice
dichiarazione orale del richiedente di avere ricevuto l'incarico.”
(23) Sul punto L. FERRI, Degli
Atti dello stato civile, cit. p. 49, il quale rilevava che il documento nel quale è espresso il rifiuto debba assumere la forma del
certificato e debba contenere l’indicazione dei motivi per i quali esso è stato
formulato. Ancor prima dell’esistenza di una specifica norma avente contenuto
generale quest’ultimo Scrittore affermava che l’atto di rifiuto può “verificarsi in ogni settore dell’attività
dell’ufficiale di stato civile”.
(24) L. FERRI, Degli Atti dello
stato civile, cit. p. 50, il quale riteneva argomentando tale impostazione, che
il privato dinanzi ad un atto di rifiuto ha diritto “di sentir pronunciarsi
sulla questione il tribunale al quale può ricorrere” ed aggiungeva “si ritiene
“che la procedura sia la stessa di quella stessa dei giudizi di
rettificazione”.
(25) S. ARENA, Ancora in
margine al “rifiuto di atti” disciplinato dall’art. 7 del nuovo Regolamento
dello stato civile in Stato civ. 2001, novembre, p. 822, pur dubbiosamente; R.
MUCCI Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile, in Il nuovo
ordinamento dello stato civile cit., p. 26.
(26) D. BERLOCO, Il nuovo
Regolamento sullo stato civile, cit. p. 350, il quale ricorda
che la nota dell’allora Ministero di Grazia e Giustizia del 24 maggio
1989 n. 1/50/F.G./15 (89)806, già si esprimeva nel senso che gli atti dello
stato civile relativi a stranieri potessero essere trascritti od annotati solo
ove connessi ad atti iscritti o trascritti nei registri dello stato civile
italiano; al di fuori di tale ipotesi solo ove riferibili a cittadini italiani.
(27) A. PASSATELLI, Stato
civile cit. p. 49 e F. SALVO Stato civile in Novissimo Digesto Italiano,
Appendice, vol. VII, Torino, 1987, p. 539, affrontano gli
atti formati all’estero, prima dell’approvazione del nuovo regolamento,
con un’attenzione alla prospettiva storica. Dedica attenzione alla prospettiva
storica G.M. RICCIO Degli atti dello stato civile formati all’estero in AAVV Il
nuovo ordinamento dello stato civile cit., p. 51. Sul
libretto internazionale di famiglia cfr. M. Di Franco, Libretto internazionale
di famiglia, Novissimo Digesto, App. , vol. IV,
Torino, 1983, p. 932 ss.; A. De Caprariis,
Il libretto di famiglia internazionale e la sua possibile rilevanza nella
stipula di atti notarili, Vita Not.,
1979, p. 1106.
(28) In Stato civ.2001,aprile,
p. 282 e ss.. Sul punto
diffusamente cfr. G.M. RICCIO Degli atti dello stato civile formati all’estero
in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile cit.,
p. 64 e ss.; ); R. PANOZZO,
Un primo confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato
civile) e il d.P. R. 3 novembre 2000, n. 396
(Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge
15 maggio 1997, n. 127) in Stato civ. It. 2001, settembre,
p. 662 (2^parte), cit. p. 750-751. G. SABEONE, Revisione
e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile in Nuove Leggi civ.
commentate, 2001, n. 1-2, p. 24 e ss. afferma che i criteri di cui all’art. 17 o.s.c. sono “precisi”. Tale asserzione è evidentemente non
condivisibile proprio perché i detti canoni appaiono nel loro
complesso gravidi di incertezze.
(29) Sul punto R. PANOZZO, Un
primo confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato
civile) e il d.P. R. 3 novembre 2000, n. 396
(Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge
15 maggio 1997, n. 127) in Stato civ. It. 2001, ottobre
(2^parte), cit. p. 750-751.
(30) L’art. 51 r.d. 1238/1939
prevedeva altresì che gli atti dovessero esser trasmessi al Ministero degli
affari esteri per il successivo inoltro all’ufficio dello stato civile
competente.
(31) Sul punto la circolare
MIACEL 2/2001 afferma che gli atti dei quali è richiesta la trascrizione non possono
contrastare con l’ordine pubblico e pertanto sono fuori dalla portata dell’art.
18 o.s.c.. Tale affermazione è contraddittoria ed
incomprensibile : è proprio l’art. 18 o.s.c. a far
riferimento all’ardine pubblico! Cfr. R. PANOZZO Un primo
confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e
il d.P. R. 3 novembre 2000, n. 396
(Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge
15 maggio 1997, n. 127) in Stato civ. It. 2001, ottobre
(2^parte) p. 752.
(32) Dà voce alla
preoccupazione degli ufficiali dello stato civile che temono l’incremento di
richieste del tutto ingiustificate da parte di stranieri residenti parlando di
loro “capriccio”, G.M. RICCIO Degli atti dello stato civile formati all’estero
in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile cit., p. 72. Tale Autore
aggiunge che l’imprecisione del termine “traduzione” lascia aperta la
possibilità di accompagnare la richiesta di trascrizione con una traduzione che
non sia ufficiale.
(33) La norma così recita: “1.
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai
loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che
i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui
almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno
di essi risiede. 2. L’accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è
considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l’accordo è
stato stipulato. 3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da
una legge straniera è opponibile ai terzi solo se
questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l’opponibilità è limitata ai casi in cui siano state
rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i
beni si trovano”.
L’art. 64 o.s.c. inoltre
così recita : “2. Quando
contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano di
riconoscere figli naturali, la dichiarazione è inserita nell'atto stesso di
matrimonio. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione
dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai
sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.”
(34) E. CALO’ Rapporti
patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato in Notariato, 2001,
6, p. 611 e ss., il quale segnala con grande
approfondimento le perplessità che la materia suscita per il “gioco” dei
rinvii, richiamando in modo plastico “qualche gioco dell’Oca di infantile
memoria”; U. VILLANI I rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto
internazionale privato in Giustizia civile,1996, p.
445; M.C. ANDRINI L’autonomia negoziale dei coniugi nella riforma del diritto
internazionale privato con particolare riguardo alla modifica delle convenzioni
matrimoniali e dei patti conseguenti alla separazione personale in Vita
Notarile, 1996, 1, p. 3; ID. Atti dello stato civile in Tratt.
di dir. priv. Rescigno, 4,
Tomo 3, Torino, 1997, p. 1000-1001; I. VIARENGO Problemi di individuazione
della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e ruolo della
volontà delle parti in Riv. Not. 2000, 5, p. 1127; F.
SALERNO CARDILLO Regime patrimoniale tra i coniugi nel diritto internazionale
privato Milano, 1998, p. 19 e ss.;
ID. Rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto
internazionale privato e riflessi sull’attività notarile in Riv. Not. 1 p 996, p. 179; L. MILONE Il nuovo
diritto internazionale privato ed il Notaio in Vita Not.
1996, 2, p. 637; F. P. LOPS I rapporti patrimoniali tra coniugi in AAVV La condizione di reciprocità La riforma del sistema
italiano di diritto internazionale privato, a cura di M. IEVA, Milano, 2001, p.
169; M. DOGLIOTTI I rapporti familiari nel nuovo diritto internazionale privato
in Dir. pers. e fam.,1997,
p. 297.
Si segnala per l’estremo interesse dell’argomento de
iure condendo e per i riflessi che l’evoluzione
indicata potrà avere anche sui registri dello stato civile e sulla pubblicità
degli status E. CALO’ Le convivenze registrate nelle legislazioni dei Paesi
dell’Unione Europea in Riv. Not. 2000, 5, p. 1059 e amplius ID. Le convivenze registrate in Europa – verso un
secondo regime patrimoniale della famiglia – Commissione Studi
Unione Europea del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2000.
In generale sui rapporti di famiglia nel diritto
internazionale privato cfr. T. BALLARINO, Il nuovo diritto
internazionale privato della famiglia in Fam. e Dir. 1995, 5, p. 487 e G.
CONETTI, I rapporti di famiglia nella riforma del diritto
internazionale privato in Fam. e Dir. 1995, 4, p. 313.
(35) Amplius
in E. CALO’, Rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale
privato cit., p. 615 il quale con serie e condivisibili argomentazioni giunge a questo esito: “1) coniugi forniti di due
cittadinanze diverse, ma che siano anche cittadini italiani (esempio: Tizio è
francese, Tizia è svedese e ambedue sono cittadini italiani): prevale la cittadinanza
comune; 2) coniugi che abbiano due cittadinanze comuni, fra cui quella italiana
( esempio : Tizio e Tizia sono tutti e due sia francesi che italiani) : prevale
la cittadinanza dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente
localizzata; 3) coniugi che abbiano una cittadinanza in comune e uno dei due
possieda anche quella italiana (Tizio e Tizia sono francesi e Tizia è anche
italiana): prevale la cittadinanza comune.”
(36) Può rammentarsi che anche
nel nuovo Regolamento dello stato civile l’obbligo di trasmissione di atti e
provvedimenti formati all’estero difetta di oggettività nell’individuazione
dell’ufficiale di stato civile destinatario (art. 17). Analizza con grande
approfondimento i canoni per l’individuazione della prevalente localizzazione
della vita familiare ed i rapporti di essa con la
“residenza” I. VIARENGO, Problemi di individuazione
della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e ruolo della
volontà delle parti, cit., p. 1134-1140.
(37) In tal senso E. CALO’
Rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato cit., p.
615. In particolare, tra i quesiti che tale dichiarazione pone, si possono
evidenziare i seguenti: qual è la forma di tale “dichiarazione”? Va annotata
nei registri dello stato civile prima della stipula dell’atto
notarile al quale essa si riferisce? Va trascritta nei registri immobiliari,
ove necessario? Invero, ritengo che la “dichiarazione”
sulla localizzazione non sia altro che l’accordo dei coniugi sulla legge
applicabile e che essa contenga invece di un diretto richiamo dell’ordinamento
di riferimento per i rapporti patrimoniali, un richiamo indiretto, discendente
dall’individuazione della detta localizzazione e dall’applicazione conseguente
degli articoli 29 e 30 L. 218/1995. A tale “dichiarazione” si applicherà
necessariamente la disciplina dell’”accordo”. I. VIARENGO Problemi di individuazione della legge applicabile ai rapporti
patrimoniali tra i coniugi e ruolo della volontà delle parti, cit., p. 1145,
suggerisce il ricorso alla “dichiarazione” in ipotesi di variazione della localizzazione della vita familiare”.
(38) F. SALERNO CARDILLO,
Regime patrimoniale tra coniugi nel diritto internazionale privato, cit. p. 24.
(39) F. SALERNO CARDILLO,
Rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato e
riflessi sull’attività notarile, cit., p. 185.
(40) F. SALERNO CARDILLO,
Rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato e
riflessi sull’attività notarile cit., p. 194, il quale afferma che “la
convenzione di scelta perde efficacia”. L’Autore ha mutato tale orientamento
nell’opera successiva Regime patrimoniale tra i coniugi nel diritto
internazionale privato, cit., p. 23, nella quale
rileva che un’analisi più approfondita lo ha condotto a “ritenere che anche in
ipotesi di perdita della cittadinanza o modifica della residenza tali
convenzioni di scelta rimangano in vita” e ciò sulla base della prevalenza
della volontà coniugale, del tenore letterale della norma che privilegia la connessione di cittadinanza o di residenza al
tempo dell’opzione ed, infine, la diversa impostazione dell’istituto
disciplinato dall’art. 46 della Legge 1995/218.
(41) L. MILONE, Il nuovo
diritto internazionale privato ed il Notaio, cit., p. 654.
(42) In tal senso cfr. U.
VILLANI I rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale
privato, cit., p. 455-456; F. P. LOPS, I rapporti
patrimoniali tra coniugi in AAVV La condizione di
reciprocità La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato,
cit., p. 175; I. VIARENGO, Problemi di individuazione
della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e ruolo della
volontà delle parti, cit., p. 1145-1146 ; M.
DOGLIOTTI, I rapporti familiari nel nuovo diritto internazionale privato in
Dir. pers. e fam.,1997, p.
302; E. CALO’, Rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale
privato cit., p. 617, il quale trae conferma
dell’orientamento che afferma la stabilità dell’accordo dal fatto che nel
progetto di riforma del diritto internazionale privato i coniugi avrebbero
potuto stabilire la permanenza – con espressa disposizione - della convenzione
sulla legge applicabile anche in caso di mutamento della cittadinanza, della
residenza o del domicilio (art. 16, comma 5 del progetto) nonché
dal fatto che il dato comparativistico “più vicino” è
espressione di una linea di tendenza in tal senso.
Particolarmente delicato è il problema, logicamente
distinto da quello sin ora trattato del mutamento della legge applicabile; si
rinvia sul punto alla approfondita trattazione di I.
VIARENGO, Problemi di individuazione della legge
applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e ruolo della volontà delle
parti, cit, p. 1146-1148.
(43) F.P. LOPS I rapporti
patrimoniali tra coniugi in AAVV La condizione di reciprocità La riforma del
sistema italiano di diritto internazionale privato, cit., p. 175;
M. DOGLIOTTI, I rapporti familiari nel nuovo diritto internazionale privato in
Dir. pers. e
fam.,1997, p. 302; . U. VILLANI I rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo
diritto internazionale privato, cit., p. 455-456, il
quale affronta il rapporto fra le due norme segnalando l’ipotesi in cui i due
coniugi entrambi cittadini italiani, uno dei quali sia
residente all’estero, possono accordarsi per scegliere una legge diversa da
quella italiana. Segnala il carattere di “relitto storico” dell’art. 161 c.c., in uno con la “dubbia utilità”, qualora fosse applicabile
il diritto italiano, di ricorrere a tale disposizione che permette il riferimento
a norme straniere alle quali “non si è sottoposti, purché non generico, ma
concretamente riprodotto” il Calò in Rapporti patrimoniali fra coniugi nel
diritto internazionale privato, cit. p. 618.
(44) M.C. ANDRINI, L’autonomia
negoziale dei coniugi nella riforma del diritto internazionale privato con
particolare riguardo alla modifica delle convenzioni matrimoniali e dei patti
conseguenti alla separazione personale cit., p. 8; ID. Atti dello stato civile
in Tratt. Di dir. priv. Rescigno, 4, Tomo 3, Torino, 1997,
p. 1000-1001.
(45) E. CALO’, Rapporti
patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato cit., p. 619,
affrontando il problema della lettura combinata dell’art. 30 della Legge
1995/218 e dell’art. 19 o.s.c. afferma : “a) la nuova disciplina riguarda i soli stranieri
residenti, destinatari della nuova disciplina dello stato civile; b) la
pubblicità costituisce un onere a carico dei coniugi; c) una volta attuata tale
pubblicità, il regime (opponibilità, ecc.) è
evidentemente eguale a quello dei cittadini”.
(46) F. SALERNO CARDILLO,
Regime patrimoniale tra coniugi nel diritto internazionale privato, cit. p. 35;
ID. Rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale
privato e riflessi sull’attività notarile, cit., p.
201, il quale in entrambi i lavori auspica la
possibilità della trascrizione del matrimonio degli stranieri, celebrato
all’estero, individuando in attesa di tale modifica, parzialmente introdotta
dal nuovo ordinamento dello stato civile, l’emersione della scelta attraverso
la pubblicità immobiliare.
(47) F. SALERNO CARDILLO,
Rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato e
riflessi sull’attività notarile, cit., p. 201-208.
(48) Cfr. sul
punto par.3 retro.
(49) Sul punto diffusamente a
seguito dell’approvazione del Regolamento del nuovo stato civile E. CALO’,
Rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato cit., p.
619-622, nonché G.M. RICCIO Degli atti dello stato
civile formati all’estero in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile, cit.
p. 77 e ss..
(50) G.M. RICCIO, Degli atti
dello stato civile formati all’estero in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato
civile , cit. p. 77 rileva appunto la portata “onnicomprensiva” dell’art. 18 o.s.c..
(51) D. Lgs.
25 luglio 1998, n. 286. A commento del Testo Unico cfr. E. CALO’, La nuova
disciplina giuridica dello straniero Quaderno del Notariato n. 3, Milano, 2000;
con specifico riferimento al divieto di discriminazione per motivo della
nazionalità, sia pure in ambito sportivo E. CALO’, Sport e diritti fondamentali
in Corriere giuridico, 2002, n. 2, p. 225, a commento della ordinanza
del Tribunale di Pescara del 14 dicembre 2001. La linea prudenziale della
circolare MIACEL 2/2001, esclusiva di una pubblicità “piena” alle
“trascrizioni” di cui all’art. 19 o.s.c., può allora trovare riscontro anche disattendo tale
impostazione interpretativa, ma enfatizzando l’attribuzione al singolo
ufficiale di stato civile del generale potere di rifiuto a lui attribuito – a
differenza della pregressa normativa – di qualunque atto contrario all’ordine
pubblico. Non osta ad una siffatta interpretazione neppure il fatto che alcuni
atti dello stato civile concernenti cittadini stranieri residenti in Italia, a
norma dell’art. 69 o.s.c.,
che ha valenza generale, siano soggetti a mera annotazione e non a
trascrizione. Può a tale proposito ricordarsi che comunque
anche gli atti soggetti ad annotazione presuppongono un precedente atto questo
soggetto sì a trascrizione e destinato ad essere in prosieguo annotato a
seguito di sue modificazioni. Ad esempio, la richiesta di annotazione
di una convenzione matrimoniale formata all’estero, presuppone la pregressa
richiesta di trascrizione ai sensi dell’art. 19 o.s.c.
dell’atto di matrimonio, beninteso nell’ipotesi di cittadini entrambi
stranieri, ma residenti in Italia.
(52) M. D’ELOISE D’ORIO,
Semplificazione delle certificazioni amministrative e attività notarile in AAVV
Studi e materiali del Consiglio Nazionale del Notariato Milano, 2002, 6.1, p.
485, diffusamente sul punto.
(53) In tal senso dispone la
circolare Miacel n. 2/2001 del 26 marzo 2001, più
volte ricordata.
(54) G. SABEONE, Revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato
civile in Nuove Leggi civ. commentate, 2001, n. 1-2, cit.p.
28.
(55) C. ORREI, Dei documenti
che si presentano all’ufficiale dello stato civile in AAVV Il nuovo ordinamento
dello stato civile , cit., p. 95.
(56) A. PASSATELLI, Stato
civile in Digesto delle Discipline pubblicistiche, XV, cit.p.
50, il quale segnala i riflessi della cittadinanza sul diritto di asilo e le
questioni che possono nascere in relazione alla pluralità di status. Sul punto
cfr. G. SALITO Delle registrazioni relative alla
cittadinanza in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile , cit., p. 99 e ss., la quale afferma che
l’attività di certificazione compiuta dall’ufficiale dello stato civile ha
“funzione costitutiva” per gli atti di nascita, matrimonio e morte e
esclusivamente “recettiva” per gli atti riguardanti la “cittadinanza”.
(57) R. PANOZZO, Un primo
confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e
il d.P. R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per
la revisione e la semplificazione dell’ordinamento
dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n.
127) in Stato civ. It. 2001, ottobre p. 754; S. ARENA
Registri dello stato civile: iscrizioni e trascrizioni secondo il nuovo
Ordinamento dello stato civile con particolare riferimento al regime
transitorio in Stato civ. it., 2001 maggio p. 339 S. ARENA, La circolare della
Direzione Generale dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno
protocollo n. 00103663/15100-397 in data 11 luglio 2001. Disamina e
osservazioni in Stato civ. it. 2001, settembre p. 659.
(58) R. PANOZZO, Un primo
confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e
il d.P. R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per
la revisione e la semplificazione dell’ordinamento
dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n.
127) in Stato civ. It. 2001, novembre p. 832.
(59) A. DE CUPIS, I diritti
della personalità, Milano, 1982, p. 421 e ss., il
quale specifica il “diritto al nome come diritto al nome attribuito, e non come
diritto all’attribuzione del nome”. E’ utile ricordare, al riguardo, che l’art.
22 della Costituzione statuisce che “Nessuno può essere privato, per motivi
politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”.
(60) Tale assunto può desumersi
in modo indiretto dall’art. 237 c.c. che individua tra i fatti che devono in
ogni caso concorrere per il possesso di stato che “la persona abbia sempre
portato il cognome del padre che essa pretende di avere”, dall’art. 34 o.s.c. che vieta di imporre al figlio il prenome del padre
vivente ed infine dall’art. 262 c.c. che statuisce che in caso di
riconoscimento del figlio naturale effettuato da entrambi i genitori egli
assume il cognome del padre analitici. Sul punto diffusamente anche in relazione alle novità in materia più in generale: A.
MUSIO e F. NADDEO, Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli
atti di riconoscimento dei figli naturali in AAVV Il nuovo ordinamento dello
stato civile, cit. p. 163 e ss.;
D. BERLOCO, Il nuovo Regolamento sullo stato civile, in Stato
civ. it. maggio 2001, cit. p. 352;
O. VERDELLI, La nuova disciplina in materia di nomi e cognomi con riferimento
alla normativa introdotta dal D.P. R. 396/2000 ed alle
norme attuative contenute nella circolare MIACEL n.
2/2001 e nella circolare prot. n. 00103663/15100-397 dell’11 luglio 2001 – Direzione
Generale dell’Amministrazione Civile – Direzione Centrale delle Autonomie
(Servizio Enti Locali) in Stato civ. it. agosto 2001
p. 586 e ss.. Analizza le questioni in materia di
attribuzione del cognome in modo estremamente accurato R. PANOZZO, Un primo
confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e
il d.P. R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per
la revisione e la semplificazione dell’ordinamento
dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n.
127) in Stato civ. It. 2001, novembre (3^parte), p.
839.
(61) In Dir. fam. e pers.1994, p. 526.
(62) In Dir. fam. e pers. 1996, p. 473.
(63) Sussistono due
interpretazioni del secondo comma dell’art. 33 o.s.c.
Secondo un primo indirizzo il legittimato maggiorenne assume automaticamente il
cognome del legittimante, salvo la facoltà di riprendere l’originario cognome;
un altro orientamento afferma piuttosto che il legittimato continuerebbe a
mantenere il vecchio cognome salvo la facoltà di assumere il nuovo ( A. MUSIO e
F. NADDEO Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di
riconoscimento dei figli naturali in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato
civile, cit. p. 167-168).
(64) R. PANOZZO Un primo confronto
tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e il d.P. R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato
civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127) in
Stato civ. It. 2001, novembre, p. 840, il quale rileva che la lettera della
norma non richieda neppure l’autentica della firma apposta alla comunicazione,
né la fotocopia di un documento d’identità; segnala al riguardo i rischi derivanti ad esempio dalla dichiarazione
proveniente da un legittimato maggiorenne nato all’estero. Va sottolineato che le dichiarazioni di cui all’art. 33 o.s.c. vanno annotate sull’atto di nascita e non iscritte o
trascritte.
(65) Sul potere di scelta del
prenome in termini analitici A. MUSIO e F. NADDEO, Delle registrazioni relative
agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli naturali in AAVV
Il nuovo ordinamento dello stato civile, cit. p. 169.
(66) Sic art. 72 r.d. 1939, n.
1238. Sul punto cfr. R. PANOZZO, Un primo confronto tra il
R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e il d.P. R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato
civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127) in
Stato civ. It. 2001, novembre, p. 840. Si pensi ai
nomi “Asia” o “Italia”, peraltro abbastanza diffusi. M.
ARSI’, La riforma dell’ordinamento dello stato civile cit. p. 465.
L’art. 34 o.s.c. così recita rispettivamente ai commi
3 e 4: “ Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori
non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine
naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie
particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita è formato.” “Se
il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto
stabilito nel comma 1 o in violazione delle indicazioni del comma 2,
l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante
persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l'atto di
nascita e, informandone il dichiarante, ne dà
immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.”
(67) A. MUSIO e F. NADDEO Delle
registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei
figli naturali in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile, cit. p. 177, i quali rilevano che “i moduli ministeriali predisposti per
gli atti di nascita erano strutturati in modo da far risultare la volontà di
attribuire al neonato più nomi o un nome solo”.
(68) In tal senso G. CALIENDO
Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile, cit. p. 217.
(69) A. MUSIO e F. NADDEO Delle
registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei
figli naturali in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile, cit. p. 177,
per la narrazione storica della questione.
(70) R. PANOZZO Un primo
confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e
il d.P. R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per
la revisione e la semplificazione dell’ordinamento
dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n.
127) in Stato civ. It. 2001, novembre, p. 841, il quale esclude che la presenza
negli atti di nascita di segni di interpunzione tra i
prenomi possa dar luogo ad un giudizio di rettificazione. O.
VERCELLI La nuova disciplina in materia di nomi e cognomi con riferimento alla
normativa introdotta dal D.P. R. 396/2000 ed alle
norme attuative contenute nella circolare MIACEL n.
2/2001 e nella circolare prot. n. 00103663/15100-397 dell’11 luglio 2001 – Direzione
Generale dell’Amministrazione Civile – Direzione Centrale delle Autonomie
(Servizio Enti Locali) in Stato civ. it. agosto 2001
p. 586 e ss.; D. BERLOCO Il nuovo Regolamento sullo
stato civile in Stato civ.it.2001, maggio, p. 350 e ss..
(71) Circolare n.
00102161-15100/397 del 26 marzo 2001 della Direzione generale
dell’amministrazione civile del Ministero dell’Interno. Sul punto cfr. anche la circolare MIACEL del Ministero dell’Interno n.
9/2001 del giorno 11 luglio 2001, n. 00103663/15100-397.
(72) S. ARENA, L’articolo 36
del nuovo Ordinamento dello stato civile e la dichiarazione degli interessati
riguardante l’indicazione degli elementi del proprio nome negli estratti per
riassunto e nei certificati rilasciati dagli Uffici dello stato civile e di
anagrafe in Stato civ.it.2001, giugno p. 419.
(73) R. MARICONDA, Dei
cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome in Il nuovo
ordinamento dello stato civile cit. p. 317, la quale ricorda l’esistenza di tre
modi di acquisto del cognome: da fonte legale (nel
caso del figlio naturale), volontaria (nel caso ad esempio della legittimazione
per susseguente matrimonio) e giudiziale ( per effetto ad esempio della
dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale o della
legittimazione dei figli naturali per provvedimento del giudice). La stessa Autrice fa riferimento specifico agli strumenti di tutela
previsti dall’art. 7 del codice civile. Su quest’ultimo punto amplius A. DE CUPIS, I diritti della personalità cit., p. 527 e ss. La circolare del Ministero
della Giustizia del 16 marzo 2001 n. 1827 in Stato civ. it. 2001, aprile p. 287, afferma l’immediata applicabilità delle
nuove norme attesa l’inesistenza di una disciplina transitoria al riguardo. G.
SABEONE, Revisione e semplificazione dell’ordinamento
dello stato civile in Nuove Leggi civ. commentate, cit. p. 31 segnala inoltre
la riduzione dei termini relativi da 60 a 30 giorni rispetto alle norme del
precedente ordinamento. La circolare Miacel del
Ministero dell’Interno del giorno 11 luglio 2001 n. 9/2001 affronta infine i
peculiari problemi della individuazione della
competenza del Prefetto, in ipotesi di cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E., o residenti all’estero, anche per non aver mai
avuto residenza in Italia.
(74) Cons. di Stato sez. IV 16
marzo 1995, n. 145 in Foro Italiano 1995, III, p. 365. Sul
punto diffusamente R. MARICONDA Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome
e del cognome in Il nuovo ordinamento dello stato civile cit. p. 335.
(75) M. ARSI’ La riforma
dell’ordinamento dello stato civile in Giorn. Dir.
Amm. 2001, cit. p. 466.
(76) G. CALIENDO, Regolamento
per la revisione e semplificazione dell’ordinamento
dello stato civile, in Famiglia e diritto, cit. p. 218.
(77) R. MARICONDA Dei
cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome in Il nuovo
ordinamento dello stato civile cit. p. 335; O. VERCELLI La
nuova disciplina in materia di nomi e cognomi con riferimento alla normativa
introdotta dal D.P. R. 396/2000 ed alle norme attuative contenute nella circolare MIACEL n. 2/2001 e
nella circolare prot. n.
00103663/15100-397 dell’11 luglio 2001 – Direzione Generale
dell’Amministrazione Civile – Direzione Centrale delle Autonomie (Servizio Enti
Locali) in Stato civ. it, p. 589. Può, tuttavia,
precisarsi che nell’ipotesi disciplinata dagli artt.
89 – 92 o.s.c. la discrezionalità è talmente ridotta
da apparire addirittura evanescente.
(78) La documentazione per
l’emanazione del provvedimento di concessione da parte del Ministro
dell’Interno è prevista dall’art. 88 o.s.c. che così
recita: “Il richiedente, al fine della emanazione del decreto di concessione,
trascorso il suddetto termine, senza che sia stata fatta opposizione, presenta
alla prefettura competente per il successivo inoltro al Ministero:
a) un esemplare dell'avviso con la relazione che
attesta la eseguita affissione e la sua durata;
b) la prova delle eseguite notificazioni quando
queste sono state prescritte.
2. Il Ministro, accertata la regolarità delle
affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con
decreto. 3. Il decreto di concessione, nei casi in cui vi è stata
opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.”
(79) L’art. 92 o.s.c. così recita: “1. Trascorso il
termine di cui all'articolo 87, comma 1, il richiedente presenta al prefetto un
esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la
sua durata. 2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e
vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto”.
(80) O. VERCELLI La nuova
disciplina in materia di nomi e cognomi con riferimento alla normativa
introdotta dal D.P. R. 396/2000 ed alle norme attuative contenute nella circolare MIACEL n. 2/2001 e
nella circolare prot. n.
00103663/15100-397 dell’11 luglio 2001 – Direzione Generale
dell’Amministrazione Civile – Direzione Centrale delle Autonomie (Servizio Enti
Locali) in Stato civ. it., p. 590, il quale segnala analiticamente le novità in
materia di mutamento e di modificazione del nome e del cognome in relazione al
pregresso sistema. G. CALIENDO, Regolamento per la revisione
e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, in Famiglia e diritto,
cit. p. 219, il quale critica l’attribuzione del potere di annotazione
agli interessati ed aggiunge che a differenza dell’ordinamento abrogato, il
vigente Regolamento dello stato civile permette l’automatica attribuzione anche
ai figli maggiorenni,se espressamente richiesto , ai sensi del combinato
disposto degli articoli 94 e 33 o.s.c..
(81) G. CALIENDO, Regolamento
per la revisione e semplificazione dell’ordinamento
dello stato civile, in Famiglia e diritto, cit., p. 218 sul punto diffusamente.
(82) M. ARSI’ La riforma
dell’ordinamento dello stato civile in Giorn. Dir.
Amm., cit., p. 466, il quale al riguardo afferma
trattarsi di una “innovazione orizzontale”. G. SABEONE, Revisione
e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile in Nuove Leggi civ.
commentate, cit.p. 31, sottolinea che per i membri
dell’unica famiglia l’unico decreto sia preceduto da un’unica istruttoria.
(83) R. MARICONDA Dei
cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome in Il nuovo
ordinamento dello stato civile cit. p. 349-350, la quale
affronta altresì il problema dell’esenzione da ogni imposta; O. VERCELLI La
nuova disciplina in materia di nomi e cognomi con riferimento alla normativa
introdotta dal D.P. R. 396/2000 ed alle norme attuative contenute nella circolare MIACEL n. 2/2001 e
nella circolare prot. n.
00103663/15100-397 dell’11 luglio 2001 – Direzione Generale
dell’Amministrazione Civile – Direzione Centrale delle Autonomie (Servizio Enti
Locali) in Stato civ. it. cit. p. 589.
(84) Sul punto cfr. la circolare del Ministero Della Giustizia del 26 febbraio
2002 n. 1/2002, pubblicata su Il Sole 24 Ore del 28 febbraio 2002 n. 57, p. 22,
che non segnala l’avvenuta abrogazione dell’art. 454 c.c., per effetto
dell’art. 110 o.s.c..
(85) Si segnala il problema
della modificazione del nome nel diritto internazionale privato. Al riguardo si
rinvia allo studio di E. CALO’ Il nome nel diritto
internazionale privato, approvato dalla Commissione studi del Consiglio
Nazionale del Notariato oggi pubblicato in Studi e materiali 1998-2000, 6.2,
Milano, n. 2001, p. 993 e a R. MARICONDA Dei cambiamenti e delle modificazioni
del nome e del cognome in Il nuovo ordinamento dello stato civile cit. p. 351 e
ss..
(86) C.M. BIANCA Diritto civile
La famiglia. Le successioni. Milano, 1998, 2, p. 232.
(87) A. MUSIO e F. NADDEO Delle
registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei
figli naturali in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile, cit. p. 186-187, con particolare attenzione anche agli interessi in gioco
che l’ordinamento intende tutelare. M.L. ALLASIA Il
riconoscimento di figli naturali nel nuovo regolamento di stato civile alla
luce delle indicazioni della circolare MIACEL n. 2/2001 del 26 marzo
2001 in Stato civ.it. 2001, luglio, p. 512.
In generale sul problema del riconoscimento G.
MARZIALE Stato civile in Enc. Giur.
Treccani, cit. p. 6, ). A. PASSARELLI Stato civile in
Digesto delle Discipline pubblicistiche,cit. p. 51-53.
(88) A. MUSIO e F. NADDEO Delle
registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei
figli naturali in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile, cit. p. 189, in
cui è effettuata un’indagine attraverso le varie forme
di atto di riconoscimento, ove esso sia ricevuto dall’ufficiale dello stato
civile, dal giudice tutelare, da un pubblico ufficiale non titolare di funzioni
di stato civile (diverso dal Notaio, ipotesi questa non ammessa), dalle
autorità consolari e straniere, oppure ove esso sia contenuto in un atto di
battesimo (ipotesi controversa), in un atto di matrimonio concordatario
(ipotesi infine ammessa) o in un testamento. Non si segnala alcuna peculiarità
degna di menzione con riguardo alla forma dell’atto pubblico o del testamento
ricevuti da Notaio e si rinvia alle trattazioni al riguardo.
(89) La circolare più volte
citata è pubblicata in Stato civ. it.2001, aprile, p. 282 (in particolare p.
286 sul riconoscimento dei figli naturali).
(90) Sul punto diffusamente A.
MUSIO e F. NADDEO Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti
di riconoscimento dei figli naturali in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato
civile, cit. p. 204. La forma appare essenziale, secondo questi Autori, “per
garantire chiarezza e certezza di notizie che finiscono per incidere sullo
status dei soggetti”.
(91) A. MUSIO e F. NADDEO Delle
registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei
figli naturali in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile, cit. p. 192, i quali esprimono il timore che una siffatta disciplina abbia
in concreto diminuito i controlli. Sul punto cfr. anche
la circolare Miacel n. 9/2001 del giorno 11 luglio
2001. E’ critico nei confronti del Regolamento e nei confronti della citata
circolare nella materia S. ARENA La circolare della
Direzione Generale dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno
protocollo n. 00103663/15100-397 in data 11 luglio 2001. Disamina e
osservazioni in Stato civ. it. cit. p. 580, il quale segnala alcune preoccupanti omissioni ed in particolare
la questione del riconoscimento di prole straniera da parte di genitore
italiano. L’art. 49 o.s.c. lettera K) dispone
l’annotazione degli atti di riconoscimento in qualunque forma effettuati. Il
richiamo alla forma attiene invero all’atto e non alla sua provenienza, con
esclusione conseguente di tali fattispecie dall’inserimento nei registri dello
stato civile. Tale interpretazione appare invero troppo legata al dato formale
anche se il rilievo di siffatte ipotesi, dal punto di vista sociale, dovrebbe
indurre il Ministero dell’Interno a chiarire i dubbi al riguardo.
(92) S. ARENA La circolare
della Direzione Generale dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno
protocollo n. 00103663/15100-397 in data 11 luglio 2001. Disamina e osservazioni
in Stato civ. it. cit. 580. A. MUSIO e F. NADDEO Delle
registrazioni relative agli atti di nascita e agli
atti di riconoscimento dei figli naturali in AAVV Il nuovo ordinamento dello
stato civile, cit. p. 206. E’ opportuno a questo punto riportare il testo degli
articoli 28 e 49 o.s.c.,
concernenti rispettivamente ciò che si iscrive e trascrive (il primo) e ciò che
si annota (il secondo). L’art. 28 è del seguente tenore: “1. Negli archivi di
cui all’art. 10 si iscrivono: a) le dichiarazioni di
nascita rese direttamente all'ufficiale dello stato civile; b) gli atti di
riconoscimento di filiazione naturale ricevuti dall'ufficiale dello stato
civile a norma dell'articolo 254, primo comma, del codice civile; c) gli atti
di assenso prestati ai sensi dell'articolo 250, secondo comma, del codice
civile, se successivi al riconoscimento, ricevuti dall'ufficiale dello stato
civile; d) gli atti di consenso prestati ai sensi dell'articolo 250, terzo
comma, del codice civile, se anteriori al riconoscimento dell'altro genitore,
ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;e) i processi verbali di cui
all'articolo 38.
2. Nei medesimi archivi si trascrivono: a) le
dichiarazioni di nascita rese al direttore sanitario dell'ospedale o della casa
di cura in cui è avvenuta la nascita; b) gli atti di nascita ricevuti
all'estero; c) gli atti e i processi verbali relativi a nascite avvenute
durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario; d) gli atti di nascita
ricevuti dagli ufficiali designati per le operazioni eseguite dalle forze di
pace o di guerra; e) le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di
volontaria giurisdizione in materia di nascita; f) i decreti di cambiamento o
aggiunta di nome e cognome e i provvedimenti che revocano o annullano i decreti
medesimi; g) i provvedimenti in materia di adozione.
3. Negli archivi suddetti si iscrivono
anche gli atti che si sarebbero dovuti iscrivere o trascrivere e che vengono
formati per ordine del tribunale perché in precedenza omessi.”
L’art. 49 o.s.c. recita : “1. Negli atti di nascita si annotano: a) i provvedimenti
di adozione e di revoca; b) i provvedimenti di revoca
o di estinzione dell'affiliazione; c) le comunicazioni di apertura e di
chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale; d) i decreti
di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del
giudizio di interdizione o di inabilitazione; e) le sentenze di interdizione o
di inabilitazione e quelle di revoca; f) gli atti di matrimonio e le sentenze
dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio;g) le sentenze che pronunciano
la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio; h) i provvedimenti della corte di appello previsti nell'articolo 17
della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si pronuncia
l'annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un
ministro di culto; i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la
perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana; j) le
sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle che, a termini
dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di
cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte; k) gli atti
di riconoscimento di filiazione naturale, in qualunque forma effettuati; l) le
domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne è ordinata l'annotazione,
e le relative sentenze di rigetto; m) le sentenze che pronunciano la nullità o
l'annullamento dell'atto di riconoscimento; n) le legittimazioni per
susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice e le sentenze che
accolgono le relative impugnazioni; o) le sentenze che dichiarano o
disconoscono la filiazione legittima; p) i provvedimenti che determinano il
cambiamento o la modifica del nome o del cognome relativi alla persona cui
l'atto si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la modifica del
cognome relativi alla persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato il
cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si sia
avvalso della facoltà di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto;
q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo; r) gli atti di
morte; s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano l'atto già iscritto o
trascritto nei registri.
2. All'annotazione della legittimazione per
susseguente matrimonio provvede l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto
alla celebrazione del matrimonio o all'annotazione dell'atto di riconoscimento,
quando questo è successivo al matrimonio, se ha notizia dell'esistenza di figli
legittimati per effetto di detto matrimonio e
dell'avvenuto riconoscimento.
3. All'annotazione della legittimazione per
provvedimento del giudice, si provvede a richiesta del
procuratore della Repubblica o di chiunque vi abbia interesse.
4. Le annotazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono
essere richieste, anche verbalmente, dagli interessati.”
(93) Sul punto B. MEOLI Capo V:
della registrazione relativa agli atti di matrimonio in AAVV Il nuovo ordinamento
dello stato civile cit. p. 253 e ss..
L’art. 69 o.s.c. così recita “1. Negli atti di
matrimonio si fa annotazione: a) della trasmissione al ministro di culto della
comunicazione dell'avvenuta trascrizione dell'atto di matrimonio da lui
celebrato; b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni,
delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163
del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui
all'articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai
loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31
maggio 1995, n. 218; c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, e delle relative pronunce; d) delle sentenze,
anche straniere, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia
straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio; di quelle che dichiarano
efficace nello Stato la pronuncia dell'autorità ecclesiastica di nullità del
matrimonio; e di quelle che pronunciano la separazione personale dei coniugi o
l'omologazione di quella consensuale; e) delle sentenze con le quali si
pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio; f) delle
dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro
riconciliazione; g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta
di uno degli sposi e di quelle che dichiarano l'esistenza dello sposo di cui
era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte; h) dei
provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o
del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad uno degli
sposi; i) dei provvedimenti di rettificazione.”
(94) Si rinvia alle trattazioni
generali in materia, ed in particolare per tutte T. AULETTA Il fondo
patrimoniale Artt.167-171 in Il Codice Civile Commentario diretto da P.
SCHLESINGER , Milano, 1992, F. CORSI Il regime patrimoniale della famiglia, in
Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da A. CICU e F. MESSINEO ,
Milano, 1984, p. 83 e ss., V. DE
PAOLA Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale Milano 1996, Tomo III,
p. 22; F. CARRESI Del fondo patrimoniale in Commentario al Diritto
Italiano della famiglia a cura di G. CIAN, G. OPPO e A. TRABUCCHI, Padova 1992 , G. SANTARCANGELO La volontaria giurisdizione Milano,
1989, vol. IV, p. 603 e ss..
(95) Può coesistere con la
comunione legale, convenzionale, con la separazione dei beni (regimi generali)
e con il patrimonio familiare o la dote (ove già costituiti prima della novella
del 1975). Ritengo possa coesistere con un fondo patrimoniale sottoposto a
diverse regole convenzionali.
(96) A. FINOCCHIARO e M.
FINOCCHIARO Diritto di famiglia, Milano, 1984, III, p. 376 e ss.
(97) F. CARRESI Del fondo
patrimoniale in Commentario al Diritto Italiano della famiglia a cura di G.
CIAN, G. OPPO e A. TRABUCCHI, cit,
p. 54; F. CARRESI voce Fondo patrimoniale in Enc.
Giur. Treccani, XIV,Roma, 1989, p. 1; M. FRAGALI La Comunione Appendice in
Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da A. CICU e F. MESSINEO ,
Milano, 1977, p. 30, il quale afferma la possibilità di costituire un solo
fondo patrimoniale.
(98) F. CORSI Il regime
patrimoniale della famiglia, II, in Trattato di diritto civile e commerciale,
cit. p. 93. L’impostazione è condivisa anche da V. DE PAOLA Il diritto
patrimoniale della famiglia coniugale, cit. p. 103-104, il
quale afferma che è incontrovertibile che l’alienazione dei beni è soggetta alla
specifica disciplina dettata al riguardo dal legislatore (art. 169 c.c.) e non
dalle regole sulla modifica delle convenzioni matrimoniali.
(99) F. CORSI Il regime
patrimoniale della famiglia, II, in Trattato di diritto civile e commerciale,
cit. p. 94. Nello stesso senso V. DE PAOLA Il diritto
patrimoniale della famiglia coniugale, cit. p. 104, il quale sostiene
egualmente che gli atti diretti ad ampliare l’oggetto del fondo patrimoniale
sono soggetti alle regole di gestione e non alla “regolamentazione del regime”.
Quest’ultima affermazione è condivisa da T. AULETTA Il fondo patrimoniale
Artt.167-171, op. cit., p. 163, secondo il quale le
variazioni dei beni che compongono il fondo patrimoniale sono disciplinate
dalle “regole sull’amministrazione” e non da “quelle relative
alle modifiche ed ai mutamenti del regime convenzionale (artt.162 e 163
c.c.)” (p. 163).
(100) Sembra tuttavia che da una
simile impostazione discenda la esclusione della possibilità di incrementare il
fondo già costituito; l’unica configurazione possibile pare – secondo questo
Autore (F. CORSI Il regime patrimoniale della famiglia, II, in Trattato di
diritto civile e commerciale, cit. p. 94) - essere proprio
quella della proliferazione dei fondi patrimoniali Contra
V. DE PAOLA Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, cit. p. 104, il quale afferma che tutti i successivi incrementi
confluiscono nell’originario fondo patrimoniale.
(101) V. DE PAOLA Il diritto
patrimoniale della famiglia coniugale, op. cit. p.
104. In effetti, quest’ultimo Autore esclude l’applicazione alla fattispecie
dell’art. 163 c.c. e della Legge 1981, n. 142, come anche il
Corsi; entrambi reputano che l’incremento oggettivo del fondo
patrimoniale non sia modifica di una convenzione originaria; la differenza tra
le due impostazioni è però che il primo reputa che l’incremento del fondo
patrimoniale sia comunque sempre una ulteriore dotazione del fondo originario,
il secondo sostiene trattarsi in ogni caso di un nuovo ed indipendente fondo
patrimoniale. Invero, anche ove l’atto debba essere
considerato un nuovo fondo esso va annotato nei registri dello stato civile e
trascritto presso la competente Conservatoria.
(102) La norma (art. 2647, 2°
comma c.c. introdotta dall’art. 206 della L. 19 maggio 1975, n. 151) fa
riferimento al “patrimonio familiare” in luogo del “fondo patrimoniale”; è
tuttavia evidente l’errore del legislatore nel coordinamento della disciplina e
che il riferimento lessicale vada fatto senza alcun dubbio al nuovo istituto
introdotto dalla vigente riforma del diritto di famiglia.
(103) V. DE PAOLA Il diritto
patrimoniale della famiglia coniugale, op. cit. p. 104
(104) T. AULETTA Il fondo
patrimoniale Artt.167-171, op. cit., p. 163.
(105) T. AULETTA Il fondo
patrimoniale Artt.167-171, op. cit., p. 165.
(106) In entrambi i casi non è
necessario il consenso del terzo: nel caso dell’incremento del fondo
patrimoniale originario, perché si tratta di un atto di amministrazione
devoluto alla esclusiva competenza coniugale, nella seconda fattispecie perché il
nuovo fondo patrimoniale è del tutto autonomo dal precedente; sul punto T.
AULETTA Il fondo patrimoniale Artt.167-171, op. cit.,
p. 165.
(107) T. AULETTA Il fondo
patrimoniale Artt.167-171, op. cit., p. 166, ricorda
che la dottrina che ha affrontato il patrimonio familiare aveva
affermato la possibilità di costituire da parte di ciascuno dei coniugi
un patrimonio familiare con i propri beni, restando titolare esclusivo ed unico
amministratore, tanto che di norma se ambedue i coniugi prendevano l’iniziativa
di dare origine ad un patrimonio familiare due erano i diversi patrimoni dei
quali la famiglia poteva fruire.
(108) T. AULETTA Il fondo
patrimoniale Artt.167-171, op. cit., p. 165, il quale
afferma altresì che al nuovo acquisto non si applicano le formalità per la
costituzione del regime, onde detto acquisto può avvenire automaticamente,
secondo le regole successorie in caso di legato a favore del fondo. Tale
asserzione non è condivisibile, attesa comunque la
necessità di un’accettazione da parte dei coniugi. La configurazione della
fattispecie non muta se si tratta del fondo originario o delle modifiche a
quest’ultimo.
(109) Qualora sia siffatta
esclusione reputata possibile.
(110) T. AULETTA Il fondo
patrimoniale Artt.167-171, op. cit., p. 165. Una tale
opinione non è tuttavia condivisibile.
(111) Detto regolamento reca la
rubrica “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento
dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n.
127”, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
supplemento ordinario n. 303 del 30 dicembre 2000 ed è entrato in vigore il 30
marzo 2001 (in tal senso, Circolare Miacel 2/2001).
(112) Si ricordi che nell’art.
163 c.c. il legislatore usa il termine “modifiche”, laddove nell’art. 2 della
L. 1981, n. 142 ricorre al termine “mutamento”. Il nuovo termine
“modificazione” sembra abbracciare qualsiasi variazione apportata alla
precedente convenzione, anche se è probabile che al momento della redazione
della disposizione non siano stati riconnessi significati peculiari all’uso di
tale parola. E’ facile argomentare anche dall’uso dell’aggettivo “relative”
(nel senso di modificazioni relative alle convenzioni
tout court) il fatto che in ogni caso qualsiasi alterazione di una precedente
convenzione debba essere comunque annotata. Non vi è infine alcuna
contraddizione sistemica. La disciplina dell’art. 2 della L. 1981, n. 142 si
applica ai mutamenti convenzionali. E’ tuttavia ben possibile configurare
modifiche di una convenzione matrimoniale, che non richiedono
l’intervento tutorio (non implicando alcun mutamento), del tutto soggette alla
disciplina dell’art. 163 c.c. Ambedue tali situazioni giuridiche sono soggette
alla disciplina dell’art. 69 lettera b) del d.p. r. 3
novembre 2000, n. 396.
(113) La serietà di un tale
assunto emerge dal fatto che attraverso la lettura dell’estratto del
certificato di matrimonio è possibile evincere l’esistenza di una convenzione
modificativa, peraltro difficilmente rintracciabile qualora oggetto
dell’ampliamento fossero soltanto titoli di credito. E’ vero che i dati
desumibili dai registri dello stato civile sono ben scarni
(essendo escluso qualsiasi riferimento all’oggetto della convenzione) ma già il
mero fatto dell’annotamento è sufficiente a dare
emersione all’esistenza di un atto modificativo, altrimenti destinato
all’oblio. I terzi dall’indicazione del Notaio rogante potranno comunque reperire una copia dell’atto e conoscerne
agevolmente il contenuto esatto.
(114) V. DE PAOLA Il diritto patrimoniale
della famiglia coniugale, op. cit. p. 104, il quale
esclude che si rientri nel caso in esame nell’ipotesi di surrogazione di beni
del fondo. Nello stesso senso, G. GABRIELLI Patrimonio
familiare e fondo patrimoniale in Enc. Dir. Milano, 1982, p. 316 e T. AULETTA Il fondo patrimoniale
Artt.167-171, cit. p. 163-167.
(115) La disciplina applicabile
sarà naturalmente quella della costituzione del fondo patrimoniale e non quella
della modifica.
(116) [1] Tutte le convenzioni
che importino “modificazione” devono essere annotate; tale valutazione è
autonoma dalla disciplina applicabile alle convenzioni che implicano modifica o
mutamento di una precedente convenzione o regime patrimoniale
(117) Non appare esaustiva e del
tutto condivisibile la nota del Ministero della Giustizia in data 18 novembre
1997 prot.1/50/FG/92/97/3816 la quale si è limitata ad escludere tout court la
possibilità di annotare nei registri dello stato civile l’atto con cui si
incrementano i beni di un fondo già costituito, poiché non affronta il ben più
complesso problema dell’interpretazione dell’atto stesso.
(118) Sul punto diffusamente D.
BERLOCO Separazione personale dei coniugi – Annotazione del ricorso nell’atto
di matrimonio alla luce del nuovo Ordinamento dello stato civile in Stato civ.
it.2001, settembre , p. 672 e ss.,
il quale ricorda che le formule pubblicate con d.m.
22 maggio 1992 tengono conto di tale interpretazione ed in particolare la
formula “174 bis “annotazione di ricorso per la separazione personale fra i
coniugi”, la formula 175 bis “annotazione di separazione personale fra coniugi”
e la formula 176 bis “annotazione di rigetto della domanda di separazione
personale fra coniugio o di altro provvedimento che definisca il giudizio fuori
dal merito della domanda”. Ripercorre le tappe di tale
evoluzione anche R. CARAVAGLIOS Gli effetti della riforma dello stato civile
sulla pubblicità dei regimi patrimoniali della famiglia in Notariato, 2002, 1,
p. 85; D. FEOLA La pubblicità del regime patrimoniale dei
coniugi in AAVV Il diritto di famiglia, diretto da G. BONILINI e G.
CATTANEO, Torino, 1997, II, p. 422 (la quale ripercorre l’intera storia del
problema); A. M. BENEDETTI, Il nuovo regolamento di stato civile: le novità del
d.P. R. 396/2000 in tema di
matrimonio, in Familia, cit. p. 654; P. PITRONE Pubblicità immobiliare e rapporti patrimoniali tra
i coniugi: orientamenti giurisprudenziali in Riv. Not.
1989, p. 563; F. BOCCHINI Regime di pubblicità in AAVV La
comunione legale a cura di C.M. BIANCA, Milano, 1989; V. PANDOLFINI La
pubblicità dello scioglimento della comunione legale per effetto della
separazione personale dei coniugi in Giust. Civ. 2000, p. 65.
(119) In tal senso, Tribunale di
Firenze del 21 gennaio 1981 pubblicata in Dir. pers. e fam. 1984, p. 113; Tribunale di Monza del 22 maggio 1985
pubblicata in Dir. pers. e
fam. 1985, p. 974; Cass. Civ. sez.
I, 12 novembre 1998, n. 11418 in Nuova Giur. civ. comm. 1999, p. 637, con nota di
commento di S. MOSCA Lo scioglimento della comunione legale a seguito della
separazione personale dei coniugi e le ripercussioni dell’eventuale
riconciliazione sul loro regime patrimoniale, riportata anche in Giust. Civ. 1999, p. 1033, ed in
Foro It. 1999, I, 1953, con nota di A. NICOLUSSI
Riconciliazione e comunione dei beni, nonché in Fam. e dir. 1999, n. 3, p. 252,
ed in Riv. Not. 1999, 3, p. 686, con nota di M. FOCOSI Comunione legale e riconciliazione successiva alla
separazione personale dei coniugi ed infine in Notariato 1999, 2, p. 111, con
nota di G. ARICO’.
(120) In tal senso, sentenza del
Tribunale di Monza del giorno 8 marzo 1984, pubblicata in Dir. pers. e fam. 1984, p. 103, in Foro
It. 1985, I, 1202, in Giust. Civ.
1984, p. 3455; Corte di Appello di Genova decreto 22
novembre 1985 in Foro It.1986, I, 775 ed in Giur. It.
1987,II, 443.
(121) Fuoriescono dalla presente
trattazione sia l’individuazione della natura giuridica dell’atto di
riconciliazione, sia l’indagine sulla decorrenza degli effetti di un siffatto
atto ex nunc (come sembra preferibile) o ex tunc.
(122) R. CARAVAGLIOS Gli effetti
della riforma dello stato civile sulla pubblicità dei regimi patrimoniali della
famiglia cit. p. 92, nota 59; F. COSCIA Risolta dal nuovo Ordinamento dello
stato civile la questione della annotabilità
della riconciliazione dei coniugi separati in Stato civ. it. 2001,
ottobre p. 757. R. GATTUSO Riflessioni su
riconciliazione dei coniugi e regime patrimoniale in Vita Notarile1989, p. 644,
P. RESCIGNO Riconciliazione dei coniugi e regime patrimoniale in Dir. e Giur. 1986 p. 513, A. ZACCARIA La pubblicità
del regime patrimoniale della famiglia: le posizioni della dottrina in Riv.
Dir. civ. 1980 , II, p. 415 M. TAMBURELLO
Riconciliazione dei coniugi e regime patrimoniale della famiglia in Dir. pers. e fam. 1981, p. 579.
(123) R. CARAVAGLIOS Gli effetti
della riforma dello stato civile sulla pubblicità dei regimi patrimoniali della
famiglia cit. p. 92, il quale afferma che la dichiarazione di riconciliazione
può esser ricevuta dall’ufficiale dello stato civile o da “altro pubblico
ufficiale”. B. MEOLI Capo V: della registrazione relativa
agli atti di matrimonio in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile
cit., p. 282, afferma invece la competenza diretta dell’ufficiale dello stato
civile, tacendo qualsiasi richiamo ad altri pubblici ufficiali.
(124) Circolare MIACEL 2/2001
citata. Sul punto S. ARENA Registri dello stato
civile: iscrizioni e trascrizioni secondo il nuovo Ordinamento dello stato
civile con particolare riferimento al regime transitorio, cit. p. 339.
(125) M.C. ANDRINI Forma e pubblicità
delle convenzioni matrimoniali e degli accordi di separazione tra coniugi in Familia, 2001, 1, p. 33.
(126) D. FEOLA
La pubblicità del regime patrimoniale dei coniugi in AAVV Il diritto di
famiglia, diretto da G. BONILINI e G. CATTANEO, cit. p. 428-429 e A.
MORA Rassegna critica di tesi ed opinioni su alcuni aspetti della pubblicità
del regime patrimoniale tra i coniugi ed in particolare sull’errata annotazione
in Dir. fam. e pers. 1991,
p. 274, i quali subordinano l’efficacia della riconciliazione
erga omnes alla stipula di una apposita convenzione
matrimoniale soggetta al regime di forma e pubblicità di quelle ordinarie. E’
necessaria un’apposita convenzione matrimoniale
secondo F. CORSI Il regime patrimoniale della famiglia, in Trattato di diritto
civile e commerciale già diretto da A. CICU e F. MESSINEO , Milano, 1979, p.
179, tesi ribadita da A. CECCHERINI I rapporti patrimoniali nella crisi della
famiglia e nel fallimento Milano 1996, p. 157-158
(127) O. VERCELLI Cosa è
cambiato in materia di rettificazione degli atti di stato civile dopo l’entrata
in vigore del d.P. R. 396/2000 (Regolamento per la revisione e semplificazione dell’Ordinamento dello stato
civile, a norma dell’art. 12 comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127)
anche alla luce della recente circolare MIACEL 2/2001 in Stato civ.it.2001,
aprile, p. 261; D. BERLOCO Il nuovo regolamento sullo stato civile cit. p. 350;
G. M. RICCIO Delle procedure giudiziali di rettificazione relative
agli atti dello stato civile e delle correzioni in AAVV Il nuovo
ordinamento dello stato civile cit. p. 365 e ss., O. VERCELLI La nuova disciplina in
materia di nomi e cognomi con riferimento alla normativa introdotta dal D.P. R.
396/2000 ed alle norme attuative
contenute nella circolare MIACEL n. 2/2001 e nella circolare prot. n. 00103663/15100-397
dell’11 luglio 2001 – Direzione Generale dell’Amministrazione Civile –
Direzione Centrale delle Autonomie (Servizio Enti Locali), cit. p. 589, M. ARSI’ La riforma dell’ordinamento dello stato civile, cit.
p. 466, G. CALIENDO, Regolamento per la revisione e
semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, cit. p. 218-219, G.
SABEONE, Revisione e semplificazione dell’ordinamento
dello stato civile, cit. p. 33; A. JANNUZZI e P. LOREFICE
Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2002, p. 797.
(128) G. SABEONE, Revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato
civile, cit. p. 33-34, il quale delinea l’evoluzione
della natura giuridica del giudizio di rettificazione da contenziosa a
volontaria e segnala l’autonomia rispetto al procedimento in esame del giudizio
di rettificazione del sesso disciplinato dalla Legge 14 aprile 1982, n. 164.
(129) R. MARICONDA Differenza
tra la “correzione” per errore materiale di scrittura e la “rettificazione”
secondo il nuovo Ordinamento dello stato civile in Stato civ.it.2001, luglio p.
505
(130) L’art. 100 o.s.c. è anch’esso una norma di chiusura del sistema. Vale
la pena di ricordarlo, così recita: “ I tribunali della Repubblica sono
competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti
articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere,
trascritti in Italia, ed a provvedere per la cancellazione di quelli
indebitamente trascritti nonché per la formazione di
quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia, nei
casi in cui non sia utilizzabile la procedura di cui all'articolo 20. La
competenza spetta al tribunale nel cui circondario si sarebbe
dovuto registrare l'atto ovvero al tribunale per i minorenni che ha
pronunciato sull'adozione di minore straniero.”
(131) Si riportano di seguito
per comodità anche gli articoli 106 e 107 o.s.c.
concernenti gli estratti degli atti dello stato civile. Si rappresenta, al
riguardo, che per il rilascio dell’estratto per copia integrale non è più
necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica
. Art. 106 o.s.c.“
(Estratti per riassunto) 1. Gli estratti degli atti dello stato civile sono
rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell'atto stesso
e nelle relative annotazioni. Se nell'atto sono state fatte annotazioni o
apportate rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il testo
dell'atto, l'estratto è formato avuto riguardo alle annotazioni e alle
rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti
dell'atto modificate o integrate in base alle
annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime.”; Art.
107 “(Estratti per copia integrale) 1. Gli estratti degli atti dello stato
civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia
integrale soltanto quando ne è fatta espressa
richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.
2. L'estratto per copia integrale deve contenere: a)
la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all'articolo
10, compresi il numero e le firme appostevi; b) le singole annotazioni che si
trovano sull'atto originale; c) l'attestazione, da parte di chi rilascia
l'estratto, che la copia è conforme all'originale.”
Sul punto cfr. A. MONICA Degli estratti degli atti
dello stato civile e dei relativi certificati in in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile,.cit. p. 403 –404..
(132) Con tale norma il
legislatore ha novellato l’art. 15 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8
convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82. Si tratta di una
disciplina del tutto peculiare che affida al Governo il potere di emanare sulla
materia un decreto legislativo che regoli il procedimento del cambio di
generalità in modo autonomo rispetto alla normativa vigente dello stato civile.
(133) Art.
12 decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 convertito con modificazioni nella legge
15 marzo 1991, n. 82.
(134) Al collaboratore per il
quale sia stata accolta la domanda di protezione, e che non abbia cambiato
identità, può esser attribuito in via temporanea un documento di copertura. In
tal caso, in realtà non mutando le generalità le finalità di uso
del documento dovranno essere espressamente regolate da un apposito
provvedimento e l’utilizzazione al di fuori delle ipotesi autorizzate è punita
dalla legge penale (in tal senso art. 13 decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8
convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82).
(135) Il decreto legislativo 29
marzo 1993 n. 119 disciplina analiticamente l’intera materia del cambiamento
delle generalità da parte dei collaboratori di giustizia. Il d.m. 24 novembre 1994, n. 687 è il Regolamento recante le
norme per la formulazione del programma di protezione e disciplina
rispettivamente agli articoli 10 e 11 la documentazione relativa
al cambiamento delle generalità e l’individuazione dell’autorità
designata per le richieste di atti e certificati relativa alla nuova identità.
(136) Art.
6 decreto legislativo 29 marzo 1993 n. 119. Tale norma recita altresì che “gli
atti da annotarsi iscriversi o trascriversi nei registri dello stato civile
contenenti i dati relativi alle precedenti generalità,
continuano ad essere annotati, iscritti o trascritti sotto le precedenti
generalità”.