COMMISSIONE STUDI CIVILISTICI

 

Studio n. 3850

 

IL REGOLAMENTO PER LA REVISIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELL’ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE. CONSIDERAZIONI GENERALI E RIFLESSI SULL’ATTIVITÀ NOTARILE.

 

Approvato dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato

 l’11 giugno 2002

 

 

1. Lo stato civile.

 

L’entrata in vigore del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (1) (in breve o.s.c.), ha definitivamente permesso di adeguare alle modificate esigenze della organizzazione amministrativa anche un settore spesso trascurato, ma di grandissimo rilievo sociale, che incide non solo nel diritto delle persone e della famiglia, ma sui rapporti giuridici, più in generale e quotidianamente. Infatti, con l’abrogazione del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 (la cui eccezionale ultravigenza transitoria è oggi limitata, ai sensi del secondo comma dell’art. 109 o.s.c., ad alcune norme specificamente individuate sino al tempo della emanazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 10 o.s.c. concernente la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi), il legislatore del regolamento ha inteso svolgere un’opera duplice: adeguare, innanzitutto, un dettato normativo ormai risalente nel tempo alle sopravvenute esigenze sociali ed, in secondo luogo, semplificare i tratti peculiari degli istituti nella redazione delle nuove norme (2). La lettura dell’art. 2, comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (3) conferma che tale fosse la volontà del legislatore delegante, il quale, nel delineare le linee guida della disciplina emananda, le individua, con brevi tratti, nella riduzione degli adempimenti gravanti sui cittadini, nella introduzione di regole più semplici ed uniformi, nella eliminazione delle fasi procedimentali troppo complesse e nella riduzione dei registri dello stato civile.

 

Dalla lettura dei 110 articoli che compongono il nuovo ordinamento, emerge immediatamente la scelta del legislatore di non definire il concetto di “stato civile”. Né una tale definizione è dato, peraltro, rinvenire nella normativa speciale previdente (4), né dalla legislazione codicistica. Il codice civile del 1865, innovando al riguardo rispetto alla precedente impostazione di epoca napoleonica, inserisce la materia degli “atti dello stato civile” nel libro delle persone e non ne tratta a proposito delle prove, opzione positivamente confermata dal legislatore del 1942, il cui assetto consta di alcuni articoli (dal 449 c.c. al 453 c.c. e l’art. 455) (5), la cui vigenza permane in gran parte confermata anche a seguito della riforma. Si tratta, in realtà, di norme cardine del sistema, che richiamano le disposizioni speciali dell’ordinamento dello stato civile, limitandosi a cristallizzare alcune regole essenziali circa la pubblicità dei registri, la forza probatoria degli atti, la mancanza, la distruzione e lo smarrimento dei registri, l’efficacia delle annotazioni a margine di iscrizioni e trascrizioni e, da ultimo, l’efficacia della sentenza di rettificazione. Nessuno di questi richiami appare superato dalla vigenza di un nuovo ordinamento dello stato civile.

E’ stata, invero, la dottrina ad occuparsi di precisare i contorni dogmatici dell’istituto. Un Autore ha definito “stato civile” il “complesso di qualità esistenti nell’uomo o costituite dai rapporti tra la sua individualità fisica e la individualità fisica di altri aventi diritto” (6); un altro Autore ha affermato che con tale termine si designa “la posizione che la persona fisica assume nell’ambito della comunità statale e del nucleo familiare” (7). La non unicità di impostazione ha condotto alcuni a ridurre, poi, lo status ad un rapporto giuridico, altri piuttosto ad individuarne “la sintesi ideale di particolari atteggiamenti che assumono talvolta intere categorie di rapporti sociali, giuridicamente rilevanti” (8).

 

Analogo dubbio dogmatico anima anche la ricerca della natura degli atti di stato civile. Un indirizzo piuttosto risalente nel tempo ha affermato che essi hanno carattere “di atto amministrativo” (9), un altro ha sostenuto la loro riconducibilità alla volontaria giurisdizione (10), ed un terzo, infine, ha considerato che essi rientrano “in un campo latamente giurisdizionale anche se la funzione è affidata ad un organo amministrativo e anche se si prescinde da una controversia in atto” (11). Dalla lettura delle norme del nuovo ordinamento dello stato civile non è possibile naturalmente trarre elementi di chiarezza e di univocità su questo punto. Può, tuttavia, segnalarsi al proposito, una linea di tendenza che a far tempo dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (concernente le norme in materia di istituzione del giudice unico) ha devoluto alcune competenze di natura amministrativa già svolte dall’autorità giurisdizionale (Pretore) a quella propriamente amministrativa (Prefetto o un suo delegato) (12). Già prima, pertanto, dell’adozione del nuovo regolamento, si è assistito ad un trasferimento di funzioni amministrative in materia di stato civile. Il completamento del disegno avverrà invero di lì a poco. Una delle innovazioni essenziali del nuovo Regolamento può certamente essere ravvisata, infatti, nel passaggio di compiti dal Ministero della Giustizia al Ministero dell’Interno. Il previgente art. 13 r.d. 1238/1939 sottoponeva alla vigilanza dei Procuratori della Repubblica gli ufficiali di stato civile, i quali dovevano, peraltro, uniformare la loro attività pubblica alle istruzioni provenienti dal Ministero della Giustizia. L’attuale art. 9 o.s.c. statuisce esattamente che “L’ufficiale dello stato civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell’interno. La vigilanza sugli uffici dello stato civile spetta al Prefetto” (13).

 

L’art. 10 o.s.c., 1° comma prevede, inoltre, che in ciascun “ ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel Comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita i matrimoni e la morte”. Tale disposizione, destinata ad entrare in vigore non appena siano determinate le “modalità tecniche” per “l’iscrizione, la trascrizione, l’annotazione, la trasmissione e la tenuta degli atti dello stato civile” – a tutt’oggi non ancora stabilite con l’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – e conseguentemente non ancora efficace, permette, tuttavia, di svolgere qualche considerazione. Innanzitutto, che l’introduzione dell’archivio informatico non inciderà in alcun modo sugli stati personali oggetto dell’attività degli ufficiali di stato civile. Muterà insomma, il mezzo e lo strumento dell’attività degli ufficiali suddetti, ma non la loro funzione e neppure il richiamo ai tradizionali concetti di “iscrizione”, “trascrizione” ed “annotazione”, ai quali il nuovo ordinamento dello stato civile continua a fare riferimento. Si intende, infatti, “iscrizione” l’attività dell’ufficiale di stato civile tesa alla formazione di un “atto” inerente lo stato della persona , sulla base delle dichiarazioni a lui direttamente effettuate dai dichiaranti, previa verificazione dei presupposti di legge sui quali si fondano. Si reputa “trascrizione” l’attività compiuta dall’ufficiale di stato civile diretta alla registrazione di un atto proveniente da altro ufficiale dello stato civile che lo ha direttamente ricevuto oppure da altra autorità a ciò legittimata. Si definisce, infine, “annotazione” l’attività di modifica dello stato personale di un soggetto per effetto di fatti o atti sopravvenuti nel tempo; la peculiarità di tale istituto è rappresentata dal fatto che ad essa il legislatore del codice civile ha dedicato specificamente l’art. 453 il quale statuisce che “nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto nei registri se non è disposta per legge ovvero se non è ordinata dall’autorità giudiziaria”. Dalla lettura di tale disposizione, non abrogata e dunque tuttora vigente, si può desumere innanzitutto il carattere accessorio di tale forma di pubblicità rispetto alla iscrizione ed alla trascrizione, e conseguentemente il fatto che la regolarità dell’annotazione presuppone necessariamente, proprio in forza della sua complementarità, quella dell’atto iscritto o trascritto al quale essa accede (14). Dalla lettura del sopra menzionato art. 453 c.c. e dell’art. 450 c.c. si evince, inoltre, il principio della tassatività degli atti dello stato civile in relazione alla loro rispettiva iscrizione, trascrizione, o annotazione, che può esser eseguita solo se espressamente prevista o prescritta dall’autorità giudiziaria. Tale assunto, già indiscusso dalla dottrina che si è occupata della materia al tempo dell’ordinamento previgente, e che appare essere del tutto mantenuto integro dal nuovo assetto normativo, riguarda non solo la tipicità degli atti oggetto della pubblicità presso i registri dello stato civile nelle forme sin qui delineate, ma anche il loro contenuto. Gli atti da iscrivere, trascrivere, annotare, dunque non solo devono essere solo ed esclusivamente quelli che la legge prevede e descrive, ma anche il loro contenuto non può che esser quello che la legge prescrive in modo analitico (15).

 

La sostituzione dei registri cartacei con l’archivio informatico non comporterà allora alcun mutamento, né nella qualificazione giuridica dell’attività dell’ufficiale di stato civile, né della natura pubblica dei registri medesimi, permanendo infatti la vigenza del ricordato art. 450 c.c., né , da ultimo, del carattere della pubblicità degli stati documentati, la cui natura dichiarativa non appare in alcun modo esser stata oggetto di specifico intervento normativo. Deve però segnalarsi che alla introduzione dell’archivio informatico si accompagnerà l’entrata in vigore dell’art. 12 comma 9° o.s.c. il quale statuisce che “in caso di cambiamento di residenza, gli atti conservati nel comune di provenienza devono essere comunicati dall’ufficiale dello stato civile del comune di provenienza a quello del comune dove la persona stabilisce la propria residenza, per la trascrizione”. Tale norma che appare in linea con le ragioni di semplificazione che hanno presieduto la emanazione del nuovo ordinamento, attualmente non efficace, favorirà il cittadino nella richiesta di estratti e certificati, anche se la sua vigenza è naturalmente condizionata alla operatività degli archivi informatici (16).

 

In attesa della emanazione delle norme regolamentari che permettano la entrata in vigore degli archivi informatici a seguito della individuazione di idonei strumenti tecnici che garantiscano la sicurezza e la inalterabilità degli atti compiuti dall’ufficiale di stato civile, assicurandone la conservazione anche in ipotesi di eventi dannosi o calamitosi (finalità di disaster recovery), va ricordato ancora che il nuovo ordinamento, nel disciplinare la materia delle pubblicazioni matrimoniali (già regolata dagli artt. 91-94 del r.d. 1939/1238), ha tralasciato di regolamentare il registro detto “delle richieste di pubblicazione di matrimonio”; deve, allora, ritenersi che tale registro a far tempo dall’entrata in vigore del nuovo ordinamento non sia ormai più vigente (17).

 

 

2. Forma e redazione degli atti di stato civile e potere di rifiuto.

 

Il principio di tipicità degli atti di stato civile concerne non solo gli atti che possono essere iscritti, trascritti o annotati, ma anche il loro contenuto. L’art. 11 o.s.c. comma 1°, a tale riguardo, individua gli elementi che costituiscono la base minima ed essenziale per tutti tali atti. Tale assunto trova ulteriore rafforzamento nel 3° comma dello stesso articolo 11 o.s.c. che statuisce inoltre il divieto di enunciare negli atti di cui l’ufficiale di stato civile è richiesto, “dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle stabilite o permesse per ciascun atto”. Va segnalato a tale riguardo, allora, che la presenza dei testimoni diviene necessaria solo ove la legge espressamente la richieda, così come scompare l’obbligo di indicare la condizione di coloro che in tali atti compaiono (18), non espressamente richiesto dalla suddetta disposizione. In tale ottica va letto l’art. 12 o.s.c. che detta le modalità di redazione degli atti.

 

Ai sensi del settimo comma di tale ultima norma, le parti interessate possono farsi rappresentare da persona munita di procura speciale risultante da una semplice scrittura privata, non autenticata, purché non sia espressamente previsto che essa debba risultare da atto pubblico. La norma innova dunque completamente la disciplina previdente (19), la quale prevedeva piuttosto l’obbligo del rispetto della forma minima della scrittura privata autenticata, eccezion fatta per le ipotesi nelle quali sussistesse l’obbligo espresso dell’atto pubblico. Oggi invece non è più necessario – fatte salve appunto rare fattispecie, quali ad esempio quella della procura di cui all’art. 111 c. c. per la celebrazione del matrimonio in caso di guerra, per i militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate - che il procuratore sia munito di procura speciale con sottoscrizione autenticata. La delicatezza della materia avrebbe forse richiesto maggiore prudenza nella statuizione di una siffatta disciplina. L’esigenza di semplificare gli adempimenti al cittadino in occasione del suo contatto con la macchina burocratica dello stato civile ha, invece, indotto il legislatore a superare il principio statuito nell’art. 1392 c.c. secondo il quale la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (20).

 

Un esempio efficace di tale novità può rinvenirsi nell’art. 96 c.c.. Tale ultima norma prevede che la richiesta di pubblicazione possa essere effettuata da “ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico”. A tale riguardo, l’art. 50 o.s.c. disciplina specificamente la fattispecie di richiesta di pubblicazione di matrimonio fatta da persona alla quale gli sposi abbiano concesso “speciale incarico” (21), rinviando espressamente all’art. 12 comma 7 o.s.c. e consentendo, pertanto, che l’incarico sia conferito in modo idoneo anche mediante scrittura privata non autenticata. Ebbene, tale eccezione subisce poi un’ulteriore ampliamento in ossequio alla libertà delle forme, laddove è statuita nell’ultimo inciso dell’art. 50 o.s.c., addirittura la sufficienza di una mera dichiarazione orale del richiedente le pubblicazioni, ove l’incarico speciale sia stato attribuito a chi “esercita la potestà o la tutela”. Va da ultimo al riguardo precisato che alle procure speciali per scrittura privata non autenticata, non si applicano comunque le disposizioni del d.P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa (22).

 

Alla diminuzione delle difficoltà burocratiche per il cittadino, meno oberato nei suoi rapporti con lo stato civile dall’obbligo di rispettare anche dei vincoli formali, il nuovo ordinamento dello stato civile ha tuttavia introdotto un generale potere dell’ufficiale addetto, richiesto del compimento di un atto da parte di chiunque, di formulare per iscritto il suo rifiuto, indicando contestualmente i motivi che lo hanno indotto ad assumere quella decisione. L’art. 7 o.s.c., nell’attribuire all’ufficiale di stato civile una potestà talmente ampia da non esser più legata alle singole fattispecie nelle quali il previgente ordinamento analiticamente lo permetteva (23), ha inteso in uno garantire il buon andamento della pubblica amministrazione e permettere un controllo di legittimità all’istante che abbia subito il rigetto della sua richiesta. Maggiore libertà allora per il privato, ma anche maggiore potere di verifica da parte della pubblica Amministrazione. La vigente normativa, tuttavia, non ha soltanto fatto propri i suggerimenti della dottrina e della giurisprudenza in merito alla configurazione di un generale potere di rifiuto dell’atto richiesto, ma anche in relazione alla disciplina espressa del rimedio concesso all’istante nell’ipotesi in cui quest’ultimo reputi contra ius tale rigetto (24). Appare, infatti, oggi tipizzato lo strumento di ricorso avverso il diniego ritenuto illegittimo proprio nel giudizio di rettificazione, come sostenuto autorevolmente dalla dottrina che si è occupata della questione. Ebbene, chi “intende opporsi a un rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o un altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l’atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento”; tale istituto al quale il procuratore della Repubblica può ricorrere in ogni tempo, disciplinato dagli articoli 95 e seguenti o.s.c. è appunto il giudizio di rettificazione degli atti dello stato civile, in funzione nella fattispecie di opposizione al rifiuto. Né il mancato richiamo espresso da parte del ricordato art. 95 o.s.c. all’art. 7 o.s.c., né la sua collocazione in una parte del nuovo ordinamento dello stato civile che concerne la rettificazione degli atti che nulla ha a che fare con il rifiuto di un atto da parte dell’ufficiale dello stato civile e la sua impugnazione, né, infine, l’assenza di qualunque richiamo specifico nelle materie nelle quali in precedenza era previsto (ad esempio in materia di riconoscimento di prole) possono tuttavia diminuire la valenza generale del potere di rifiuto previsto proprio in una delle norme di apertura del nuovo Regolamento (25).

 

 

3. Atti di stato civile formati all’estero.

 

Particolare attenzione è dedicata dal nuovo regolamento agli atti dello stato civile formati all’estero. Alla disciplina di tale peculiare fattispecie, della quale già si occupavano specificamente gli articoli 367 e 368 del codice civile del 1865 nonché gli articoli 49, 50 e 51 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, è, infatti, riservato uno specifico titolo, il IV (artt. 15-20), che tratta non solo dei detti atti relativi a cittadini italiani, ma anche, ed è questa la principale novità, se riferiti a cittadini stranieri (26). Invero, la legislazione in questa materia ha subito una positiva evoluzione proprio a causa del progressivo affinamento delle tecniche di registrazione dello stato civile anche negli altri Paesi ed a causa della necessità sempre crescente della diffusione delle informazioni, in considerazione della continua circolazione delle persone.

 

Le tappe evolutive di tale disegno del legislatore possono essere, con brevi tratti, individuate in modo preciso e netto. L’art. 67 del d.P. R. 5 gennaio 1967, n. 200, istitutivo dello schedario degli italiani all’estero, pur rappresentativo di un’esigenza assai avvertita, non ha trovato, in realtà, un suo spazio di efficacia pratica. La legge 8 luglio 1977, n. 487, con la quale è stato ratificata la Convenzione di Parigi del 12 settembre 1974, entrata in vigore il 1° dicembre 1979, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il libretto internazionale di famiglia, strumento in astratto particolarmente utile in quanto rilasciabile dall’ufficiale dello stato civile per attestare il luogo e la data di nascita, lo stato e la qualità personale del soggetto richiedente, ma in concreto anch’esso scarsamente e raramente utilizzato. La legge 27 ottobre 1988, n. 470 ed il regolamento di attuazione approvato con il d.P. R. 6 settembre 1989, n. 323 con la creazione delle Anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (in breve A.I.R.E), hanno rappresentato, poi, la conferma di tale indirizzo di politica legislativa che ha trovato un saldo punto di arrivo proprio nel d.P. R. 3 novembre 200, n. 396 (27). Appare necessario, a questo punto, un esame delle singole disposizioni che possono assumere interesse dal punto di vista notarile, sia direttamente quale pubblico ufficiale rogante, sia mediatamente al fine di richiedere alle parti o predisporre la necessaria documentazione preliminare idonea alla stipula dell’atto del quale il Notaio è richiesto.

 

L’art. 15 o.s.c. statuisce che le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati o deceduti all'estero sono rese all'autorità consolare, o secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa. In questi casi copia dell'atto è inviata senza indugio, a cura del dichiarante, all'autorità diplomatica o consolare. Si tratta di norma sostanzialmente riproduttiva dell’art. 49 del r.d. 1238/1939, purtroppo nella pratica scarsamente applicata. Si ricorda, al riguardo, che il concetto di “copia” va inteso in termini di particolare rigore, con esclusione dell’ammissibilità della trasmissione di estratti o documenti analoghi . Inoltre, la copia va legalizzata, a meno di espressa norma convenzionale internazionale, disponente in senso opposto.

 

Il matrimonio all'estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, può essere celebrato innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo. In quest'ultimo caso una copia dell'atto è rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o consolare. L’art. 16 o.s.c. che in tal senso statuisce, in modo analogo al previgente art. 50 r.d. 1238/1939, attribuisce alla volontà dei nubendi la scelta delle modalità della celebrazione, a differenza del criterio della “prevalenza” (della norma locale) seguito per le dichiarazioni di morte e di nascita dal sopra ricordato art. 15 o.s.c..

 

L’autorità diplomatica o consolare, a norma dell’art. 17 o.s.c. deve poi trasmettere, ai fini della trascrizione, copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano, formati all’estero. La prima novità della disposizione de qua concerne l’individuazione del soggetto destinatario di tale invio nell’ufficiale dello stato civile “del comune in cui l’interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell’atto di nascita, ovvero se egli è nato e residente all’estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui ovvero dell’avo materno o paterno”. Il destinatario della trasmissione va, pertanto, individuato secondo i criteri che il Ministero dell’Interno, nella circolare MIACEL 2/2001 (28), definisce in modo fantasioso quali “a cascata”. La disciplina ora descritta sembra particolarmente incerta, sia nell’interpretazione sia negli effetti che rischia di determinare. Innanzitutto, va rilevato che il secondo dei criteri suggeriti dalla norma è quello della “dichiarazione” da parte dell’interessato di voler stabilire la propria residenza in un dato luogo; ebbene, già la previsione di un siffatto metro è significativa del rischio di svincolare l’archiviazione del dato di stato civile da un criterio spaziale che sia evidentemente oggettivo e non sia affidato alla mera volontà dell’interessato, sulla base del suo totale arbitrio e senza alcuna previsione delle modalità di espressione anche formali di un siffatto atto di parte.

 

I richiami all’Anagrafe (rectius Anagrafi) degli italiani residenti all’estero o al comune di nascita o di residenza proprio o degli avi materni e paterni, nel presupposto che l’interessato sia nato o risieda all’estero, rappresentano, inoltre, canoni ulteriori e residuali, che, tuttavia, non solo rendono particolarmente difficile l’individuazione dell’ufficiale di stato civile competente in modo univoco (potendo addirittura verificarsi in astratto l’ipotesi di invio in tempi diversi di atti e provvedimenti diversi a diversi ufficiali dello stato civile), ma non consentono neppure un collegamento pacifico e chiaro fra i vari uffici, che ne siano di volta in volta destinatari. Né appare inoltre risolto il problema temporale: è preferibile, a tale proposito, in considerazione della natura della pubblicità offerta dai registri dello stato civile, affermare che l’atto o il provvedimento siano opponibili non dal giorno della trasmissione da parte dell’autorità consolare, bensì evidentemente da quello della trascrizione (29). E’ da segnalare positivamente anche che l’obbligo di trasmissione concerne non solo gli “atti”, ma anche i “provvedimenti”, che concernano il cittadino e siano stati formati all’estero. Invero, da ultimo, va detto la norma in esame ha comunque, nonostante le suddette critiche, ottenuto il raggiungimento di un obiettivo di notevole momento: eliminare la previsione del tutto residuale che qualora il domicilio dell’interessato non fosse stato nel territorio nazionale o non fosse noto gli atti di stato civile formati all’estero venissero trasmessi all’ufficio di stato civile di Roma (30).

 

L’art. 19 o.s.c. statuisce al primo comma che “su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera. Il secondo comma prevede poi che “possono altresì essere trascritti gli atti dei matrimoni celebrati fra cittadini stranieri dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta autorità appartiene”. Infine, il terzo comma prevede che “l'ufficiale dello stato civile può rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati”. Ad una prima lettura la disposizione appare esser invero la novità essenziale dell’intero titolo IV, ammettendo finalmente la possibilità su espressa richiesta dell’interessato di procedere alla “trascrizione” di atti di stato civile esteri, ma relativi a cittadini stranieri residenti in Italia. E’ di tutta evidenza il rapporto relazionale fra l’art. 19 o.s.c. e l’art. 17 o.s.c.. Quest’ultima norma, infatti, prevede un obbligo di trasmissione degli atti e provvedimenti relativi al cittadino e formati all’estero, all’ufficiale di stato civile competente sulla base dei canoni in esso indicati, la prima disposizione piuttosto prevede una facoltà (“possono”) dell’interessato, che sia cittadino straniero, purché residente in Italia.

 

Appare, al riguardo, di fondamentale importanza ricostruire la portata di tale disposizione all’interno del sistema dell’ordinamento dello stato civile. La ricordata circolare del Ministero dell’Interno MIACEL n. 2/2001 a tale proposito afferma che “tali trascrizioni sono meramente riproduttive di atti riguardanti i predetti cittadini stranieri formati secondo la loro legge nazionale da autorità straniere”. E continua: “Esse hanno il solo scopo di offrire agli interessati la possibilità di ottenere dagli uffici dello stato civile italiani la copia integrale degli atti che li riguardano così come formati all’estero”, concludendo che dette trascrizioni, pur estranee all’ordinamento italiano, non possono contrastare con quest’ultimo, né con l’ordine pubblico (31). Di tali atti, come trascritti ai sensi dell’art. 19 o.s.c., secondo la suddetta circolare, potrà esser rilasciata copia integrale solo ai titolari (e giammai ad altri), e l’ufficiale dello stato civile non potrà neppure rilasciare alcuna certificazione (neppure all’interessato).

 

Il primo requisito richiesto dalla norma è, dunque, rappresentato dalla regolare residenza in Italia dello straniero istante, il quale dovrà accompagnare l’atto del quale chiede la trascrizione con la sua traduzione e legalizzazione, se richiesta (32). A differenza dell’art. 17 o.s.c. che consente la trasmissione di “atti e provvedimenti”, la richiesta dello straniero potrà riguardare inoltre solo ed esclusivamente “atti”. L’interpretazione dell’art. 19 o.s.c. che deriva dalla ricordata circolare del Ministero dell’Interno appare invero particolarmente riduttiva della portata della medesima norma. Addirittura lo stesso termine “trascrizione”- aderendo a tale impostazione - appare utilizzato dal regolamento in modo improprio, atteso che nel caso in esame non si riferirebbe al fenomeno dell’attribuzione di una valenza pubblicitaria ad un atto che si è formato non alla presenza dell’ufficiale di stato civile, ma molto più modestamente darebbe la possibilità allo straniero residente e solo a lui di aver copia di un atto estero che lo riguarda, senza che lo stesso sia a terzi opponibile, benché appunto “trascritto” nei pubblici registri.

 

Tale interpretazione, particolarmente rigorosa, tanto da far sembrare del tutto irrilevante la trascrizione dei detti atti nel nostro ordinamento da parte dello straniero, suscita qualche perplessità. La richiesta di trascrizione tesa ad ottenere in fondo, secondo tale impostazione, la mera possibilità successiva di copia conforme da parte dell’ufficiale di stato civile dell’atto estero trascritto, non sembra costituire allora una novità copernicana nel sistema dello stato civile ormai consolidato quale risultante dalle varie norme succedutesi nel tempo. La rara dottrina che ha affrontato la questione, infatti, dubita che ad una “trascrizione” sia pure di un atto estero, da parte di uno straniero residente, non possano riconnettersi effetti di tipo pubblicitario e che il terzo comma dell’art. 19 o.s.c., costituisca invero il limite del potere del pubblico ufficiale che ha proceduto alla trascrizione e contestualmente anche del diritto dello straniero. L’impiego del termine “trascrizione” infatti richiama una funzione pubblicitaria dell’atto, il cui inserimento nei registri dello stato civile può sempre esser inibito, proprio in forza del generale potere di rifiuto di cui all’art. 7 o.s.c.. “Trascrivere” un atto nei registri di stato civile prelude poi alla possibilità di successive attività, ed in specie alla possibilità di annotare ulteriori successivi atti di stato civile a margine appunto del primo come trascritto. La facoltà del rilascio della copia dell’atto inserito nei registri solo all’interessato e non ad altri (come disciplinata dal 3° comma) concerne non la pubblicità dell’atto medesimo, bensì il mero fatto del rilascio stesso. Il riferimento alla trascrizione dei matrimoni celebrati – anche solo fra stranieri – purché dinanzi all’autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, già prevista da alcune specifiche convenzioni internazionali, inserito nella medesima disposizione dell’ordinamento ha un senso solo ove alla “trascrizione” si dia un significato “pieno”. Insomma, sebbene non vi siano indizi che confermino la correttezza dell’interpretazione riduttiva del Ministero dell’Interno, la delicatezza della materia impone di affrontarla con prudenza.

 

L'autorità diplomatica o consolare che non è in grado di ottenere dalle autorità locali copie degli atti di stato civile formati all'estero, che devono essere trascritti in Italia, può rilasciare, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dopo avere effettuato gli accertamenti del caso, una certificazione sostitutiva della documentazione non potuta acquisire che verrà trascritta presso i comuni italiani. L’art. 20 o.s.c. rappresenta una norma per così dire di chiusura del sistema. I documenti provenienti dall’estero concernenti cittadini residenti in Italia o all’estero, possono a loro richiesta esser trascritti. Alla mancanza di documentazione negli Stati dovuta alla struttura amministrativa non sufficientemente organizzata, fa da contraltare, insomma, la possibilità di trascrivere presso i registri dello stato civile la certificazione sostitutiva “della documentazione non potuta acquisire”. L’obbligatorietà della trascrizione dei certificati suddetti, non lascia dubbi sulla loro riferibilità esclusiva ai cittadini italiani, coprendo un margine che – sotto la vigenza della precedente normativa – aveva creato non poche difficoltà per l’impossibilità di far emergere dai registri dello stato civile atti, dei quali non fosse possibile ottener copia dalle autorità locali straniere. Potranno in tal modo aver idonea pubblicità atti prima destinati a restare estranei al nostro ordinamento.

 

 

4. L’accordo dei coniugi sulla legge applicabile e la sua emersione dai registri dello stato civile.

 

L’art. 30 della Legge 31 maggio 1995 n. 218 (33) prevede, innanzitutto, che i rapporti patrimoniali fra i coniugi siano regolati dalla legge che regola i rapporti personali dei coniugi. Tale norma fa, insomma, riferimento ai canoni dettati dall’art. 29 della stessa suddetta Legge che individua nella legge nazionale comune il primo criterio al quale fare riferimento. Ove i coniugi abbiano invece diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni, i loro rapporti personali e patrimoniali, in forza del richiamato rinvio, saranno regolati dalla Legge dello Stato “nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata”. Non è questa la sede per approfondire i dubbi che l’art. 29 ora ricordato ha posto in dottrina, con riguardo al concetto del “rinvio indietro” e del “rinvio altrove” ed al concetto di “prevalente localizzazione” (34). Basti ricordare qui semplicemente che il richiamo ad una determinata norma nazionale, in forza dei criteri dettati dall’art. 29 suddetto, non importa automaticamente l’applicazione del regime stesso, dipendendo quest’ultima in concreto dal diritto internazionale privato dell’ordinamento giuridico al quale si è fatto riferimento (35), ed ancora che l’aver tralasciato di individuare un canone oggettivo nella scelta dell’ordinamento di riferimento rinviando alla “prevalente localizzazione della vita matrimoniale”, può importare talora la non univocità nell’individuazione della norma in particolare applicabile alla fattispecie (36).

 

E’ stato, al riguardo, proposto, per fugare dubbi interpretativi in sede di stipula di un atto notarile, di ricorrere ad una “dichiarazione”, che acclari quale sia la realmente “prevalente localizzazione” (37). Tale dichiarazione, proveniente dai coniugi, certo in concreto praticabile e forse anche auspicabile, sembra invero esser troppo simile all’accordo di cui al cennato art. 30 L. 218/1995, e ripropone in realtà tutti i problemi di contenuto e di forma ai quali tale ultima disposizione dà luogo. I coniugi, infatti, naturalmente “possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede”, così come determinare il luogo nel quale si svolge prevalentemente la loro vita familiare, dando luogo all’applicazione conseguente della legge nazionale relativa. Ritengo, però, che lo statuto di entrambe le “convenzioni” sia unico.

 

I coniugi possono, pertanto, regolare i loro rapporti patrimoniali sulla base di quanto previsto dal diritto internazionale privato per i loro rapporti personali, nonché congiuntamente “dichiarare”, precisando la localizzazione prevalente della loro vita familiare, disponendo mediatamente quale norma intendono applicare a tali rapporti, ma possono soprattutto sottrarsi alla legge che sarebbe in tali ultimi modi loro applicabile con un accordo scritto che rinvii alla legge dello Stato di almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. La volontà delle parti, come nel caso della suddetta “dichiarazione”, ha il pregio, insomma, di superare le incertezze ermeneutiche. Non si tratta, tuttavia, di una volontà del tutto priva di legami, in quanto comunque la scelta coniugale dovrà rientrare nell’ambito delle opzioni indicate dal citato art. 30.

 

E’ evidente che la stipula di un siffatto accordo, la cui natura giuridica di convenzione matrimoniale appare del tutto evidente (38), può esser stipulata in qualunque tempo durante la costanza del matrimonio e anche anteriormente alla celebrazione del matrimonio, sebbene in tal caso sia sospensivamente ad essa condizionata. Nonostante l’art. 30 L. 218/1995 impieghi il termine “coniugi” e non nubendi, può, a tale proposito, agevolmente aderirsi alla impostazione dottrinale (39) che reputa l’accordo stipulabile anche prima del matrimonio, ma in funzione dello stesso. L’opzione concorde dei coniugi è comunque valida – recita il 2° comma dell’art. 30 L. 1995/218 – solo se è considerata tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l’accordo è stipulato.

 

La dottrina si è interrogata sulla sorte degli accordi stipulati dai coniugi per regolare i loro rapporti patrimoniali, in ipotesi di venir meno della cittadinanza dello Stato o della residenza nello Stato. Un indirizzo dottrinale (40) ha affermato che il venir meno della convenzione sarebbe un effetto necessario, dal momento che ogni accordo di tal fatta è sottoposto alla presupposizione, ovverosia alla condizione implicita risolutiva della sussistenza nel tempo dei criteri di collegamento, i quali costituiscono il fondamento ineludibile dell’atto di opzione. Tale orientamento trae forza inoltre argomentando dall’art. 46, 2° comma, 1^ e 2^ parte, della L. 1995/218, che statuisce che “il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l’intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato”. Le due fattispecie, insomma, sarebbero sottoposte alla medesima regola della loro dissoluzione non appena il criterio di connessione sia venuto meno. L’accordo di scelta manterrebbe la sua efficacia sin tanto che i canoni della cittadinanza e della residenza rimangano immutati. D’altra parte, secondo tale orientamento, la perdita di efficacia dell’accordo avrebbe il pregio di rendere molto più semplice l’individuazione della norma di rinvio, la cui ricerca sarebbe ben difficile ove si dovesse risalire nel tempo (41). Infatti, al venir meno della convenzione per difetto della connessione di cittadinanza o residenza, riprenderebbero vigore i criteri generali di collegamento previsti all’art. 30 della L. 1995/218.

 

E’ a tale proposito preferibile l’impostazione (42) prevalente che reputa piuttosto che la scelta effettuata dai coniugi concordemente ha l’effetto primario di ipostatizzare l’opzione nel tempo. L’argomento ex art. 46 2° comma, 1^ e 2^ parte, della L. 1995/218, conduce, invero, a conclusioni diverse da quelle sopra sostenute. Se infatti l’art. 30 della L. 1995/218 nulla dispone, evidentemente a differenza di quanto espressamente disciplinato in materia di successione testamentaria, il mutare dei parametri di collegamento posti in certo tempo a fondamento dell’accordo tra i coniugi, non importa di conseguenza la caducazione della convenzione medesima. L’adozione di un siffatto indirizzo è pertanto in linea con la volontà dei coniugi di stabilizzare con una scelta chiara e ferma la legge regolatrice dei loro rapporti patrimoniali. Il momento da considerare al fine di determinare la correttezza del collegamento è dunque quello della stipulazione dell’accordo, che è pertanto insensibile alle ulteriori variazioni successive. Non costituisce infatti neppure valido argomento in senso opposto la semplicità ermeneutica della soluzione adottata poiché al contrario il canone al quale è ispirato l’art. 30 della L. 1995/218 è quello della prevalenza della scelta delle parti sui criteri legali.

 

Il pregio della convenzione di scelta della legge applicabile è senza dubbio quello non solo di rendere immediatamente conoscibile la normativa di riferimento, impedendo il rinvio al criterio fondato sulla “localizzazione prevalente della vita matrimoniale”, ed escludendo l’applicazione dell’istituto del “rinvio”, ma di cristallizzare e di stabilizzare i rapporti patrimoniali tra i coniugi sulla base della loro volontà, in modo indipendente dalle variazioni di cittadinanza e di residenza, sulla base del richiamo concreto all’una o all’altra, quale esistente al tempo dell’accordo medesimo. Deve a questo punto essere rilevato che l’accordo tra i coniugi sulla legge applicabile non si pone in contrasto con l’art. 161 c.c., il quale statuisce che gli sposi non possono “pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti”. A tale proposito, può innanzitutto escludersi che l’art. 161 c.c. sia stato tacitamente abrogato dall’art. 30 della Legge 1995/218. Le due disposizioni operano su piani ed in ipotesi diverse: la prima è norma di diritto interno e consente la applicazione convenzionale di specifiche norme straniere, espressamente richiamate e disciplina altresì la fattispecie in cui sia prevista la prevalenza, legale o negoziale della legge italiana; la seconda, sul piano del diritto internazionale privato, in virtù di un accordo sulla scorta dei canoni di collegamento suddetti, permette l’applicazione di un’intera disciplina optata (43).

 

Peculiare rilievo ha nell’esame della disciplina dell’accordo tra i coniugi sulla disciplina applicabile la forma di tale convenzione. L’art. 30 della Legge 1995/218 statuisce che il criterio convenzionale di riferimento possa essere scelto per iscritto ed è valido “se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l’accordo è stato stipulato”. L’art. 69 del nuovo ordinamento dello stato civile prevede all’art. 69 che “Negli atti di matrimonio si fa annotazione: …… b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all’art. 163 c.c., delle sentenze di separazione giudiziale di cui all’art. 193 codice civile e della scelta della legge applicabile ai sensi dell’art. 30, comma 1°, della legge 31 maggio 1995, n. 218”. Il terzo comma dell’art. 30 di quest’ultima legge dispone che “il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa” ed ancora che “relativamente ai diritti reali su beni immobili, l’opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano”.

 

E’, innanzitutto, evidente dalla lettura coordinata delle suddette norme che si è in presenza di una convenzione che deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio ai sensi dell’art. 162, comma 4° del codice civile, sia nell’ipotesi in cui i coniugi scelgano la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali sia nel caso in cui essi modifichino l’opzione già fatta. E’ necessario tuttavia, a tale considerazione, già rivelatrice della novità introdotta dall’art. 69 o.s.c., far seguire alcune precisazioni. Ove tale accordo tra i coniugi sia rogato in Italia da un Notaio, la forma dovrà necessariamente essere quella dell’atto pubblico con testimoni, prevista per le convenzioni matrimoniali (art. 48 L.N.), sia che esso riguardi cittadini italiani, sia cittadini stranieri, qualora la legge scelta sia quella italiana. Qualora piuttosto la convenzione matrimoniale sia stipulata all’estero fra un cittadino italiano ed una straniera e concerna l’adozione del regime patrimoniale vigente colà, l’accordo sarà valido se sarà rispettata la forma dell’atto in quel Paese ritenuta idonea a attribuirgli validità. In ogni caso la forma minima dell’atto scritto dovrà comunque essere rispettata. La forma dell’accordo sarà considerata idonea insomma purché sia rispettata quella prevista dalla legge scelta o da quella del luogo ove l’accordo è stipulato, nel rispetto tuttavia del principio di salvaguardia degli atti giuridici (44).

 

Il regime della opponibilità della scelta dei coniugi della legge applicabile discende, invece, dall’annotazione della convenzione a margine dell’atto di matrimonio oppure dal rispetto delle forme di pubblicità per i beni immobili previste in relazione al locus rei sitae. Deve, innanzitutto, ricordarsi che il matrimonio può esser trascritto nei registri dello stato civile quando sia celebrato in Italia, in ogni caso, e quando sia celebrato all’estero, ove gli sposi siano entrambi cittadini italiani o uno di essi sia cittadino italiano e l’altro sia cittadino straniero. Il matrimonio fra stranieri residenti in Italia, celebrato all’estero è trascrivibile solo con il peculiare statuto disciplinato dall’art. 19 o.s.c., che si è in precedenza descritto. Non è naturalmente trascrivibile il matrimonio contratto all’estero tra cittadini stranieri non residenti in Italia. L’obbligo dell’annotazione della scelta della legge applicabile allora non pone difficoltà in caso di celebrazione del matrimonio in Italia o all’estero tra cittadini italiani o qualora solo uno di essi coniugi sia cittadino italiano. La precedente trascrizione dell’atto di matrimonio nei pubblici registri infatti, ove anche la convenzione di scelta sia stata stipulata all’estero, ne permette l’annotazione ai sensi del suddetto articolo 69 o.s.c. (45).

 

Ove la convenzione di scelta sia contratta fra coniugi non italiani, siano essi residenti o meno in Italia, sorge il problema della opponibilità dell’accordo stipulato. Il libretto di famiglia internazionale, istituito con la Convenzione di Parigi del 12 settembre 1974 (legge 8 luglio 1977, n. 487), al quale si è già fatto cenno, pur costituendo in tali ipotesi un utile strumento per la pubblicità di siffatti accordi, è stato in pratica quasi mai utilizzato sino a cadere in totale desuetudine.

 

Nessuna possibilità di inserimento nei pubblici registri dello stato civile ha, innanzitutto, la dichiarazione di scelta della legge applicabile effettuata anche all’estero da cittadini stranieri non residenti, come emerge dalla lettura combinata dei citati articoli 17 e 19 o.s.c. (46). In tal caso, è necessario allora far discendere aliunde l’opponibilità ai terzi del regime optato: ove pertanto oggetto dell’accordo siano beni mobili, ai sensi dell’art. 30, comma 3° della Legge 1995/218, essa dipende dal fatto che i terzi ne abbiano avuto conoscenza oppure che lo abbiano ignorato per loro colpa; ove piuttosto siano oggetto della convenzione beni immobili, l’opponibilità è subordinata piuttosto all’osservanza delle forme di pubblicità previste dalla lex rei sitae. La dottrina (47) che si è occupata della questione sia pure prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento dello stato civile, nei riguardi dei beni immobili, ha segnalato l’opportunità del deposito dell’accordo stipulato all’estero ai sensi dell’art. 106, n. 4 della Legge Notarile, al fine di poter esercitare gli adempimenti della pubblicità immobiliare. A tale riguardo, la stessa dottrina ha ipotizzato, ove appunto non sia possibile l’immediata e diretta trascrizione della convenzione, che tale accordo emerga a seguito della idonea compilazione del cd. Quadro D della nota di trascrizione.

 

Deve differenziarsi, invece, dalle precedenti l’ipotesi nella quale la opzione sia stata stipulata all’estero, tra cittadini stranieri, ma residenti in Italia. In tal caso, la soluzione discende dalla interpretazione dell’art. 19 o.s.c. che si accoglie. Qualora si interpreti siffatta norma nel senso rigoroso suggerito dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 2/2001 (48), secondo il quale la “trascrizione” degli atti formati all’estero dei quali il cittadino straniero residente chiede l’inserimento nei registri dello stato civile, non è una forma di pubblicità dello status, ma solo uno strumento per ottenere copia autentica degli atti iscritti, anche gli accordi fra cittadini stranieri, stipulati all’estero non potranno essere in tal modo opponibili ai terzi. Infatti, al riguardo, accedendo a tale interpretazione, l’accordo tra i coniugi sulla legge applicabile – atto soggetto ad annotazione ai sensi dell’art. 69 o.s.c.- non può esser “trascritto” ai sensi dell’art. 19 o.s.c.. Peraltro, il concetto stesso di “annotazione” presuppone un atto principale al quale essa acceda e nel caso in esame, il matrimonio potrebbe, addirittura, non esser “trascritto”. D’altronde, tuttavia, anche in ipotesi in cui l’atto di matrimonio lo fosse stato preventivamente, essendo tale attività non idonea a costituire pubblicità, come si è visto, appare dubbio che ad esso possa farsi “annotazione” di una convenzione di tal fatta.

 

Può, invece, proprio dalle conseguenze troppo rigide derivanti dall’applicazione concreta dell’ermeneutica ministeriale, trarsi probabilmente ulteriore ragione nell’interpretare il termine “trascrizione” nell’impiego comune e conseguentemente ammettere l’annotazione dell’accordo di scelta sulla legge applicabile quale stipulato all’estero tra coniugi stranieri, ma residenti in Italia.

 

Resta infine da ricordare l’art. 18 o.s.c. che dispone che gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico. In questo caso, bisognerà richiamare l’ordine pubblico interno oppure quello internazionale, in base alla applicabilità o meno della legge italiana (49). Deve tuttavia, al riguardo, precisarsi che la successione nel Regolamento degli articoli 17 (Trasmissione di atti), 18 (Casi di intrascrivibilità), e 19 (Trascrizioni) non può indurre a ritenere che la violazione dell’ordine pubblico quale limite all’inserimento nei pubblici registri dello stato civile si applichi solo alle fattispecie disciplinate dall’art. 17 o.s.c., sopra ricordato e non piuttosto anche all’art. 19 o.s.c., che concernerebbe piuttosto ipotesi per così dire di minor rango. La rilevanza del canone dell’ordine pubblico che assurge a discrimine per consentire l’accesso o meno di fattispecie formatesi all’estero, all’interno del nostro ordinamento giuridico ha invece una portata generale e “onnicomprensiva” (50), applicandosi pertanto sia alle trascrizioni di atti di cui all’art. 17 o.s.c. sia alle trascrizioni di cui all’art. 19 o.s.c., indipendentemente dalla interpretazione sulla portata di quest’ultima disposizione come sopra ricordata alla quale si aderisca. Il potere di rifiuto da parte dell’Ufficiale dello stato civile sarà, dunque, legittimamente esercitato allorquando la trascrizione ex art. 19 o.s.c. richiesta dallo straniero residente in Italia configga con il principio dell’ordine pubblico, permettendo l’esclusione dell’emersione dai registri dello stato civile di tutti quegli atti che non sono ad esso conformi. L’impiego del termine “trascritti” nell’art. 18 o.s.c. utilizzato tout court, sembra confermare tale impostazione. Un’interpretazione siffatta, infine, – in linea con il divieto di discriminazione per motivo della nazionalità, espressa dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – permette la salvaguardia della coerenza dell’ordinamento giuridico interno (attraverso il giudizio di rispetto del suddetto principio dell’ordine pubblico) e la tutela dell’interesse degli stranieri residenti a dare pubblicità “piena” in Italia agli atti stranieri dello stato civile che li riguardano (51).

 

 

5. Acquisizione diretta dei documenti, autocertificazione e legalizzazione. Cenni.

 

Il testo normativo del Regolamento del nuovo stato civile appare in linea con la semplificazione dei procedimenti amministrativi già contenuta nella Legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel d.P. R. 20 novembre 1998, n. 403 , ma soprattutto quale delineata nel d.P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (52), sebbene queste ultime disposizioni non siano immediatamente applicabili alla materia dello stato civile, salvo espresso e chiaro richiamo ad esse (53). L’esigenza di snellire la formazione degli atti dello stato civile è, senza dubbio, l’interesse che ha ispirato la statuizione dell’art. 21 o.s.c. che prevede l’obbligo di registrazione negli archivi di cui all’art. 10 o.s.c. per l’ufficiale dello stato civile delle procure e degli altri documenti prodotti dall’interessato, con l’espressa indicazione della loro provenienza ed in particolare dell’amministrazione pubblica o del pubblico ufficiale che li conserva. In tal modo, qualora i documenti per la formazione dell’atto siano, appunto, immediatamente reperibili presso altra amministrazione spetterà all’ufficiale di stato civile medesimo di procedere alla loro acquisizione. Tali documenti sono – salvo espresso divieto – sostituibili con “autocertificazioni”, ai sensi del suddetto d.P. R. 2000, n. 445 (54).

 

L’ultimo comma dell’art. 21 o.s.c. statuisce, infine, che i documenti e gli atti dello stato civile formati all’estero da autorità straniere devono essere legalizzati dall’autorità diplomatica competente, a meno che non sia diversamente disposto. La regolamentazione generale della materia che può esser rinvenuta nell’art. 33 del citato d.P. R. 2000, n. 445, trova allora piena applicazione anche nella materia dello stato civile. Al riguardo, la dottrina (55) ha affrontato il problema dello specifico riferimento alla legalizzazione degli atti provenienti dall’estero nell’art. 19 o.s.c. a proposito della “trascrizione” di atti dello stato civile formati al di fuori del territorio nazionale concernenti stranieri, atti i quali espressamente possono essere presentati dallo straniero residente solo appunto se legalizzati “ove prescritto”, e del rapporto di tale norma con l’art. 21 o.s.c. comma 3 suddetto. Ebbene, dall’esame complessivo della disciplina può evincersi con semplicità che tale ultima disposizione è espressione di un generale obbligo di legalizzazione degli atti provenienti dall’estero, indipendentemente da una specifica previsione normativa e da qualsiasi riferimento al soggetto che tali atti riguardano.

 

 

6. Cittadinanza.

 

La cittadinanza costituisce un bene primario per la persona fisica ed è il presupposto per la individuazione della legge personale applicabile in materia di stato, capacità e diritto di famiglia. Ha grande rilievo, poi, per l’esercizio dei diritti politici e per l’applicazione delle norme destinate ai soli cives (56). Nei registri di cittadinanza si iscrivono le dichiarazioni relative allo status civitatis e si trascrivono, ai sensi dell’art. 24 o.s.c., i decreti di concessione della cittadinanza italiana e quelli che ne dispongono la perdita; le comunicazioni del sindaco, del Ministero dell'interno e dell'autorità diplomatica o consolare sull'esito degli accertamenti e le attestazioni del sindaco e dell'autorità diplomatica o consolare relative all'acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana; i decreti di inibizione al riacquisto della cittadinanza; i provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana di cui all'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 91; le sentenze che accertano l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.

 

Dalla lettura dell’art. 23 o.s.c. sembra emergere, poi, una limitazione del potere di autocertificazione, attribuito ai singoli, atteso che i richiedenti nelle dichiarazioni prodotte all’ufficiale di stato civile che provvederà ad effettuare la relativa iscrizione devono “indicare gli elementi di fatto” e “produrre gli atti in base ai quali” ritengono “di poterle rendere” (57). Invero, il carattere generale dell’art. 21 o.s.c., comma 3° induce a reputare sostituibile – nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione speciale in materia ed in particolare degli articoli 46 e 47 del d.P. R. 2000, n. 445 – anche in questo caso la documentazione necessaria con l’autocertificazione.

 

L’ufficiale dello stato civile non può, inoltre, trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non è prestato il giuramento di cui all’art. 10 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91. La vera novità in tale ambito è, tuttavia, rappresentata dall’art. 27 o.s.c. che statuisce che “L'acquisto della cittadinanza italiana ha effetto dal giorno successivo a quello in cui è stato prestato il giuramento, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, anche quando la trascrizione del decreto di concessione avviene in data posteriore”. Tale disposizione ha, in effetti, cristallizzato l’indirizzo prevalente della dottrina sul punto, risolvendo i dubbi che la normativa precedente suscitava nell’interprete (58).

 

 

7. Le registrazioni relative agli atti di nascita: in particolare il cognome, il nome e la loro modificazione.

 

L’art. 6 del codice civile recita che ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito e che nel nome si comprendono il prenome ed il cognome. Dalla lettura di tale norma emerge, come ha sostenuto autorevole dottrina, che “il diritto che al nome corrisponde, è precisamente il diritto al nome” e aggiunge che “in tale espressione è implicato semplicemente lo strumento – nome – del bene – identità personale – che è in effetti oggetto del diritto” (59). Il diritto al nome è, insomma, espressione inalienabile dell’identità personale dell’individuo. Il nuovo ordinamento dello stato civile ha inteso regolamentare analiticamente ed in modo innovativo alcune fattispecie che sotto la vigenza del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, avevano dato luogo a discordanti orientamenti e soluzioni di tipo pratico.

 

Può, innanzitutto, segnalarsi che permane la lacuna dell’assenza di una specifica norma che detti la regola generale per l’attribuzione al figlio legittimo del cognome. Si tratta, come è noto, di una carenza disciplinare riferibile all’intera legislazione e non limitata alle norme in esame. A tale proposito, è piuttosto naturalmente vigente una norma consuetudinaria sulla cui base al figlio legittimo è attribuito il cognome paterno (60). L’evoluzione della concezione che individua nel cognome un elemento dell’identità personale ha trovato in precedenza espressione nella sentenza della Corte Costituzionale del 3 febbraio 1994, n. 13, con la quale è stata sanzionata l’illegittimità costituzionale dell’art. 165 del r.d. 1939, n. 1238, nella parte in cui “non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dalla volontà del soggetto a cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli, ove questo sia da ritenersi acquisito come autonomo segno distintivo della sua identità personale” (61). L’art. 95 o.s.c. 3° comma, accogliendo tale indirizzo, statuisce in modo chiaro che “L'interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale”.

 

L’art. 33 o.s.c. dispone, inoltre, che il figlio legittimato ha il cognome del padre, “ma egli, se maggiore di età alla data della legittimazione, può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, quello del genitore che lo ha legittimato”. Tale norma, dalla quale discende implicitamente conferma alla suddetta consuetudine di attribuzione del cognome paterno, recepisce anch’essa un orientamento della Corte Costituzionale (sentenza del 23 luglio 1996, n. 297) (62), e va letta in senso estensivo, attribuendo eguale facoltà anche al figlio legittimato dalla sola madre, al quale andrà attribuito di diritto solo il cognome di quest’ultima. Analoga possibilità di scelta è concessa anche al figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché al figlio naturale di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi (63). Le dichiarazioni, espressione delle suddette facoltà, possono essere rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta e devono essere annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo. In tale fattispecie, è chiaramente ribadito ancora una volta che il principio della libertà delle forme, al quale si è già fatto richiamo ed al quale è ispirato il nuovo Regolamento dello Stato civile, non impone il rispetto di alcuna forma sacramentale se non “la forma scritta”, a meno che non si versi naturalmente nell’ipotesi di “dichiarazione” diretta all’ufficiale dello stato civile. Forse, una maggiore cautela normativa in un ambito così delicato non sarebbe stata fuori luogo (64).

 

Va, inoltre, rilevato che la nuova normativa ha riproposto l’atecnico termine “nome” come riferito esattamente al “prenome”. L’attribuzione del prenome, ai sensi dell’art. 29 o.s.c., spetta a colui che rende la dichiarazione di nascita ed in ipotesi di mancata indicazione o di figlio di persone ignote all’ufficiale dello stato civile o del direttore sanitario del centro di nascita (65). L’art. 34 o.s.c. apporta alcune interessanti modifiche all’art. 72 del r.d. 1939, n. 1238, che al primo corrisponde nella previgente normativa. E’ mantenuto il divieto di “imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. Scompaiono nel contempo i divieti concernenti i nomi “contrari all’ordine pubblico, al buon costume, al sentimento nazionale o religioso, o che sono indicazione di località o in generale di denominazioni geografiche” (66). Inoltre, i nomi stranieri imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere “espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome”.

 

Ha rappresentato un problema di notevole importanza la questione dei prenomi formati da più elementi (67). In una molto conosciuta nota del Ministero di Grazia e Giustizia del 30 novembre 1967, si è sostenuta la tesi che in ipotesi di più prenomi imposti al neonato, solo il primo avrebbe avuto il rilievo per la identificazione del soggetto, eccezion fatta per le ipotesi di chiara volontà in senso di imposizione di più prenomi oppure di assenza tra essi di segni di interpunzione di qualsiasi genere. Una successiva circolare dello stesso Ministero del 25 marzo 1988 ha ribadito la linea di tendenza ora delineata, allo scopo di determinare uniformità di applicazione del principio ora espresso sul territorio dell’intera Repubblica. Pertanto, secondo tale interpretazione all’epoca costante, in concreto, nelle certificazioni anagrafiche avrebbero dovuto esser riportati tutti gli elementi onomastici del prenome qualora nell’atto di nascita risultasse l’indicazione “dà il nome”, e solo il primo ove in esso risultasse l’indicazione specifica “dà i nomi” (68). Invero, a seguito di una nota del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Torino, il quale ha sottolineato che il codice civile impone almeno un prenome, ma non che il prenome debba essere solo uno, il Ministero di Grazia e Giustizia, con una successiva circolare datata 3 novembre 1997, preso atto dell’ambiguità del dato positivo, ha sostenuto, come ricorda la dottrina che si è occupata specificamente della questione, “che non fosse necessaria né tanto meno opportuna la variazione nelle certificazioni del prenome con il quale il soggetto fosse stato precedentemente sempre indicato” (69).

 

L’art. 35 o.s.c. statuisce inoltre che “il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre” ed aggiunge che in quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe. Appare normativamente superata allora la vexata quaestio della ammissibilità della individuazione tra i prenomi imposti di elementi onomastici principali ed accessori e dei segni di interpunzione tra i prenomi. A tale ultimo proposito, la presenza di virgole, trattini ed altro, è oggi del tutto ininfluente al fine della formazione dell’atto di nascita, tant’è che ove essa fosse stata inserita o lo sia nei nuovi atti formati dopo l’entrata in vigore del nuovo Regolamento, è del tutto improduttiva di qualunque effetto imposto (70). Il Ministero dell’Interno (71) ha affrontato, poi, il problema specifico del dichiarante che insista nel richiedere o l’indicazione di un numero di prenomi superiore a tre o di un nome non corrispondente al sesso del neonato, delineando la condotta a cui è tenuto l’ufficiale dello stato civile dinanzi al verificarsi di una tale ipotesi. In tal caso, quest’ultimo non potrà legittimamente rifiutare la formazione dell’atto, ai sensi dell’art. 7 o.s.c., bensì dovrà darne comunicazione al Procuratore della Repubblica affinché promuova un giudizio di rettificazione.

 

La ricordata circolare del Ministero dell’Interno, si preoccupa inoltre, in linea con l’orientamento ministeriale immediatamente antecedente l’approvazione del nuovo Regolamento, di inibire agli ufficiali dello stato civile l’intervento “sulla situazione identificativa delle persone cristallizzatasi nel tempo (ad esempio se una persona cui sono stati imposti più nomi è stata sempre identificata con uno solo di essi ed in tal modo gli sono sempre state rilasciate certificazioni, documenti o estratti di stato civile, gli altri nomi non devono essere aggiunti)”. Tale precisazione permette di salvaguardare la correttezza dell’identificazione soggettiva dei comparenti in epoca anteriore all’entrata in vigore del nuovo stato civile e con essa degli atti da essi stipulati, rendendo, in presenza delle dette condizioni di fatto, inutile qualunque rettifica o correzione dei dati anagrafici. A chiusura e completamento della materia è stato introdotto l’art. 36 o.s.c., altra novità della disciplina dello stato civile, che in linea con le precauzioni ora espresse, statuisce che “chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del nuovo regolamento, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l'esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all'uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe”.

 

E’ “dichiarante” o l’interessato o colui che esercita su di lui la potestà o la tutela. Tale dichiarazione inoltre, può naturalmente essere effettuata solo ed esclusivamente una volta e non può prevedere l’alterazione dell’ordine degli elementi onomastici, alterazione possibile ovviamente solo con la procedura di rettificazione anagrafica. In tal senso, afferma il Ministro dell’Interno nella ricordata circolare, “il dichiarante potrà pertanto richiedere l’indicazione del solo primo nome, ovvero del primo seguito dal secondo, ovvero del primo seguito dal secondo e dal terzo”. Non sarà, invece, possibile chiedere altre possibili combinazioni dei tre nomi con il procedimento in esame, eccezion fatta per il caso in cui vi sia la prova documentale dell’uso costante ed ininterrotto di un certo nome. Tale ultima opzione sarà tuttavia ammessa con grande prudenza. La dichiarazione di cui all’art. 36 o.s.c. va resa in forma scritta. La sottoscrizione della dichiarazione non è tuttavia soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica o a mezzo posta o via fax. La dichiarazione medesima è annotata, senza altre formalità, nell'atto di nascita. La dottrina ha, al riguardo, segnalato, infine, la peculiarità di un’annotazione all’atto di nascita che non discende da un provvedimento o da un atto formale, ma da una mera dichiarazione di parte e che tale procedura non è mai attivabile d’ufficio (72).

 

 

8. I cambiamenti e le modificazioni del nome e del cognome. Novità procedimentali.

 

L’art. 6 del Codice civile recita al terzo comma che “non sono ammessi cambiamenti, aggiunte, o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati”. Si tratta, insomma, dell’enunciazione chiara del principio dell’immodificabilità del nome (73). Dalla lettura della norma emerge infatti la volontà del legislatore di attribuire a ciascun soggetto un diritto al nome che sia certo e soprattutto stabile, assoggettando a precise regole la sua modificazione. La precedente normativa obbligava infatti chiunque volesse cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome a ricorrere al procedimento di rettificazione, al quale non erano previste deroghe. Oggi invece, ben più agevolmente l’interessato può farne richiesta al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto della provincia in cui egli risiede, esponendo le ragioni della domanda (art. 84 o.s.c.). La prima novità in siffatto ambito del nuovo Regolamento dello stato civile è dettata, insomma, dall’esigenza ancora una volta di semplificazione dei procedimenti amministrativi. L’art. 89 o.s.c. recita inoltre che “salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare, il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce”, ed al secondo comma che “nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.”.

 

Possono, allora, distinguersi facilmente due fattispecie del tutto autonome tra loro: la prima relativa alla richiesta di cambiamento del cognome o di aggiunta al proprio di un altro cognome devoluta alla competenza del Ministero dell’Interno (disciplinata dagli articoli 84-87 o.s.c.); la seconda concernente la domanda di cambiamento del nome, di aggiunta al proprio di un altro nome o di mutamento del cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale attribuita alla competenza del Prefetto (disciplinata dagli articoli 88-92 o.s.c.). Può, a tale riguardo, segnalarsi che la diversità tra cambiamento ed aggiunta di cognome, che dà luogo ad una diversa competenza amministrativa, è stata ben delineata dal Consiglio di Stato che ha affermato che il primo istituto riguarda un istante che ha uno scopo negativo (la soppressione di un segno personale sgradito) ed il secondo un richiedente che ha un fine di tipo positivo (la specificazione più esatta di un segno distintivo) (74). La semplificazione di entrambi i procedimenti permette agevolmente che essi possano essere iniziati direttamente dall’interessato, senza l’assistenza necessaria di alcun legale (75).

 

L’art. 89 o.s.c., a differenza dell’art. 84 o.s.c., non indica, tuttavia, quale requisito della domanda “le ragioni” della stessa. E’ preferibile però affermare, sebbene la motivazione costituisca elemento imprescindibile di quest’ultimo istituto, il cui rilievo sociale è chiaramente ben più pregnante, che anche nelle fattispecie disciplinate dalla prima norma citata sia opportuno che l’istante corredi la sua richiesta con una specificazione minima delle “ragioni” che lo spingono a proporla. Entrambe le norme non prevedono poi la produzione documentale a corredo della richiesta avanzata (76). In nessun caso, può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza. Entrambi i provvedimenti emanati dal Ministro dell’Interno e dal Prefetto hanno inoltre carattere discrezionale e contro essi è ovviamente ammessa la tutela giurisdizionale dell’interesse dell’istante. Non può in alcun caso affermarsi, infatti, che sussista un diritto al cambiamento o alla modificazione del segno distintivo da parte di quest’ultimo (77).

 

Non è più previsto, inoltre, l’inserimento per sunto della domanda stessa sulla Gazzetta Ufficiale, che costituiva una tappa obbligata del procedimento stesso come prima disciplinato. Recita, infatti, l’art. 87 o.s.c. che “Chiunque crede di avervi interesse può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione”, con atto notificato al Ministro dell'interno (78), al quale fa da contrappunto l’art. 91 o.s.c. per la fattispecie di cui all’art. 89 o.s.c. che così dispone: “chiunque ne ha interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto. (79). Non sembra, tuttavia, che la terminologia “chiunque crede di avervi interesse” e “chiunque ne ha interesse” legittimi l’individuazione di due differenti categorie di soggetti ai quali è concessa la facoltà di opposizione.

 

I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. Gli effetti dei decreti rimangono, inoltre, sospesi fino all'adempimento delle formalità di annotazione. Tale caratteristica – che assume peculiare rilievo ed ha il pregio della novità – permette una maggiore tutela del terzo ed assicura che l’idonea pubblicità del cambiamento o dell’aggiunta si abbia solo con l’inserimento nei registri dello stato civile. L’esigenza di semplificazione permette poi che per i membri di una stessa famiglia l’autorità competente (Ministro dell’Interno o Prefetto) possa provvedere con unico decreto (80). Resta salva la facoltà disciplinata dall’art. 33 o.s.c. secondo comma per il figlio maggiorenne che subisca il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione del cognome del genitore da cui il cognome deriva di mantenere – fra l’altro – il cognome “portato precedentemente” (81).

 

E’ evidente che la sottoposizione dell’efficacia dei decreti emanati esclusivamente all’inserimento nei pubblici registri attraverso l’annotazione, permette di abbreviare i tempi del procedimento, non costituendo infatti assolutamente la comunicazione dell’avvenuta formalità al Procuratore della Repubblica o al Prefetto medesimo da parte dell’ufficiale dello stato civile condizione di efficacia degli stessi (82).

 

Un’ultima considerazione merita l’art. 93 o.s.c. che dispone che “In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall'interessato sono esenti da ogni tassa”. La prima lettura di tale disposizione lascia intendere che solo per i procedimenti dinanzi al Prefetto (disciplinati dagli articoli 89-92 o.s.c.), e nelle suddette limitate ipotesi, è prevista la suddetta agevolazione fiscale. Invero, da un esame più attento il richiamo al “capo” effettuato dalla ricordata norma, sebbene il Regolamento sia diviso in “titoli”, sembra far propendere per l’applicazione anche alle fattispecie di cui all’art. 84 o.s.c. (compresa nello stesso titolo X recante la rubrica “Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome”) dei benefici fiscali ora ricordati. La circolare Miacel n. 9/2001 del giorno 11 luglio 2001 il Ministero dell’Interno ha affermato l’interpretazione restrittiva ora ricordata dell’art. 93 o.s.c. (83). Ebbene, per completezza deve ricordarsi che l’art. 9 comma 8 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 dispone che “i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o valore dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa , tassa o diritto di qualsiasi specie e natura nonché i procedimenti di rettificazione dello stato civile, di cui all’art. 454 del Codice civile”, non sono soggetti al pagamento del contributo unificato sostitutivo introdotto dalla legge stessa (84). Dalla lettura combinata delle norme suddette emerge un quadro normativo alquanto contraddittorio; emerge infatti che solo i procedimenti amministrativi disciplinati dall’art. 84 o.s.c. ed i procedimenti ex art. 89 o.s.c. di cambiamento del nome o di aggiunta del cognome, sono assoggettati ad imposizione tributaria, laddove addirittura gli ordinari procedimenti di rettificazione sono addirittura esenti dal contributo unificato sostitutivo. Tale considerazione rende auspicabile un ripensamento dell’interpretazione dell’art. 93 o.s.c. espressa dal Ministero dell’Interno, con un’estensione dell’agevolazione anche alle ipotesi di cui all’art. 84 o.s.c., peraltro giustificata dall’assurdo effetto che la degradazione a procedimento amministrativo di un procedimento in origine tipicamente rettificativi dinanzi all’autorità giurisdizionale, porterebbe piuttosto un aggravio delle spese da sostenere da parte dell’istante (85).

 

 

9. Il riconoscimento dei figli naturali. Forma e regime pubblicitario della dichiarazione nonché del consenso e dell’assenso al riconoscimento.

 

 

La dottrina ha inquadrato il riconoscimento del figlio naturale nell’ambito dei negozi giuridici unilaterali solenni (86) e precisamente dei negozi di tipo unipersonale. Il succedersi nel tempo di nuove norme e di nuovi orientamenti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità avevano reso ormai necessario un aggiornamento delle disposizioni dello stato civile concernenti tale fattispecie. La lettura delle norme del Regolamento approvato con d.P. R. 3 novembre 2000, n. 396 consente oggi in tal modo di integrare le disposizioni del Codice civile in materia.

 

L’art. 42 o.s.c. statuisce al primo comma che “chi intende riconoscere un figlio naturale davanti all'ufficiale dello stato civile deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento ai sensi di legge” ed al secondo comma che “per gli atti di riconoscimento che riguardano figli incestuosi, deve essere prodotta copia del provvedimento di autorizzazione al riconoscimento.” L’art. 258 c.c. dispone al primo comma che “il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge ed al secondo comma che “l’atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all’altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto. Ed ancora l’art. 44 o.s.c. recita che “il riconoscimento di un figlio nascituro può essere fatto dal padre o contestualmente a quello della gestante o dopo il riconoscimento di quest'ultima e la prestazione del suo consenso, ai sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile”.

 

Appaiono, dunque, chiariti in breve sia l’anacronistico richiamo fatto dall’art. 83 del r.d. 1238/1939 all’obbligatorietà del rifiuto da parte dell’ufficiale dello stato civile del riconoscimento del figlio adulterino, norma comunque secondo la dottrina già “tacitamente” abrogata, sia il problema della possibilità di effettuare il riconoscimento da parte del padre di un nascituro non ancora riconosciuto dalla madre.

 

L’art. 254 c.c. dispone, inoltre, al primo comma che “il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell’atto di nascita, oppure con apposita dichiarazione posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di esso” ed al secondo comma che “la domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo”. La forma del riconoscimento è prescritta insomma ad substantiam, ma nessuna formula sacramentale particolare è richiesta per la sua effettuazione, purché dalla dichiarazione appaia evidente la volontà di colui che effettua il riconoscimento “di costituire il rapporto giuridico di filiazione” (87). Colui che vuole riconoscere un figlio naturale deve, poi, ai sensi del ricordato art. 43 o.s.c. dimostrare all’ufficiale dello stato civile l’assenza di cause ostative ad esso; la medesima norma non è in realtà reiterata per le ipotesi in cui il riconoscimento assuma una diversa forma. E’ opportuno, tuttavia, che anche nelle altre fattispecie, la delicatezza degli interessi in gioco induca colui che è legittimato a ricevere la dichiarazione, ed in specie il Notaio, all’impiego di una particolare prudenza nel formalizzare una siffatta dichiarazione, richiedendo al dichiarante le informazioni opportune (88).

 

L’art. 250 c.c., comma secondo statuisce che “il riconoscimento del figlio naturale non produce effetto senza il suo assenso”. La stessa norma prevede, inoltre, che il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non possa avvenire senza il consenso dell’altro genitore che lo abbia già riconosciuto, il quale non lo può rifiutare ove “risponda all’interesse del figlio”. Il r.d. 1238/1939 non poteva tener conto né dell’assenso né del consenso suddetti, poiché introdotti nell’ordinamento giuridico dalla riforma del diritto di famiglia, tanto che si discuteva, al tempo della sua vigenza, circa l’ammissibilità per l’ufficiale dello stato civile di ricevere una dichiarazione di riconoscimento priva di essi, ove necessari. L’art. 45 o.s.c. ha affrontato e risolto tale questione, uniformemente all’impostazione delle norme del codice civile, come novellate dalla ultima citata riforma. “Il riconoscimento del figlio naturale che non ha compiuto i sedici anni” – recita l’art. 45 o.s.c. – “non può essere ricevuto dall'ufficiale dello stato civile in mancanza del consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo o della sentenza del tribunale per i minorenni che tiene luogo del consenso mancante. Il consenso può essere manifestato, anteriormente al riconoscimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo, oppure può essere manifestato contestualmente al riconoscimento medesimo.” La circolare Miacel 2/2001 ha, al riguardo, precisato che affinché la prestazione del consenso non violi l’art. 258 c.c. comma secondo che statuisce che da parte del genitore che abbia effettuato per primo il riconoscimento non siano date in atto formale indicazioni sull’altro genitore, è necessario che “quest’ultimo manifesti preventivamente l’intento di riconoscere anch’egli il detto figlio, dandone formalmente comunicazione al genitore che ha riconosciuto per primo, il quale potrà a questo punto legittimamente, prestare o negare il suo consenso” (89).

 

“Se il figlio ha compiuto i sedici anni,” - continua il secondo comma dell’art. 45 o.s.c. – “il riconoscimento è ricevuto dall'ufficiale dello stato civile ma non produce effetto senza l'assenso di cui al secondo comma dell'articolo 250 del codice civile e di ciò si fa menzione nell'atto di riconoscimento. Se l'assenso è manifestato successivamente, di esso è fatta annotazione nell'atto di riconoscimento iscritto”. Dall’esame di siffatta norma e dal confronto del regime dell’assenso e del consenso sembrerebbe potersi affermare che il primo possa essere prestato solo dinanzi all’ufficiale dello stato civile. Tale interpretazione apparirebbe confermata dall’esame dell’art. 28 o.s.c. lettera c) che dispone l’iscrizione negli archivi di cui all’art. 10 o.s.c. degli “atti di assenso prestati ai sensi dell’art. 250, secondo comma del codice civile, se successivi al riconoscimento, ricevuti dall’ufficiale dello stato civile” e dall’assenza di una specifica previsione sull’assenso in generale. L’argomento letterale non sembra però sufficiente ad accettare una siffatta impostazione rigida. Lo stesso art. 28 o.s.c. lettera d) prevede, infatti, esclusivamente l’iscrizione degli atti di consenso ove ricevuti dall’ufficiale dello stato civile, ma non vi è in dottrina e giurisprudenza chi dubiti che esso possa esser palesato dinanzi a soggetti diversi da quest’ultimo.

 

Un’interpretazione restrittiva è invece opportuno seguire per quanto concerne la individuazione della forma dell’atto di assenso. Nulla dispone al riguardo il legislatore del Codice civile, né a tale scopo soccorre alcuna norma del nuovo Regolamento dello stato civile. Può segnalarsi tuttavia che, sebbene sia in dottrina ancora discusso (90), possano ragionevolmente applicarsi all’assenso gli stessi vincoli formali espressamente definiti per il riconoscimento o per il consenso. La peculiarità della materia e la necessità di una forma vincolata dell’atto al quale l’assenso accede (la dichiarazione di riconoscimento), conducono a ribadire che la deroga al principio della libertà delle forme trova piena giustificazione. La unicità della disposizione regolamentare che si occupa del consenso e dell’assenso conferma poi l’impostazione più rigorosa. E’, dunque, conseguentemente da escludere l’ammissibilità del ricorso alla scrittura privata autenticata.

 

In caso di riconoscimento contenuto in un testamento, infine, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 45 o.s.c. si applicheranno con riguardo solo al momento in cui si chiederà l'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita.

 

Il Regolamento dello stato civile vigente in linea con l’esigenza di semplificazione che lo anima ha infine conservato la previsione dell’iscrizione del riconoscimento ricevuto direttamente dall’ufficiale dello stato civile e dell’annotazione di tutte le altre forme di riconoscimento. Scompare, pertanto, la fattispecie della trascrizione del riconoscimento (già disciplinata dall’art. 85 r.d. 1238/1939), proprio per evitare in concreto l’esistenza di un doppio regime di registrazione (91).

 

La dichiarazione di riconoscimento di un figlio naturale, fatta a norma dell'articolo 254 del codice civile, è dunque annotata nell'atto di nascita. Il pubblico ufficiale che ha ricevuto una dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale deve, nei venti giorni successivi, inviarne copia all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione. Se la dichiarazione è invece contenuta in un testamento, la copia deve essere trasmessa dal notaio entro venti giorni dalla pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto, o dal passaggio del testamento pubblico dal fascicolo a repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti fra vivi. L'annotazione può essere chiesta all'ufficiale dello stato civile da chiunque vi ha interesse. Se la persona riconosciuta è sottoposta a tutela, l'ufficiale dello stato civile deve dare notizia al giudice tutelare, nel termine di dieci giorni, dell'avvenuta iscrizione o annotazione del riconoscimento.

 

 

10. Iscrizioni, trascrizioni e annotazioni all’atto di nascita. Individuazione delle caratteristiche di un sistema.

 

La semplificazione alla quale è ispirata il nuovo Regolamento dello stato civile ha “degradato” numerose fattispecie che avevano già avuto emersione dai registri nella vigenza della precedente normativa attraverso il regime della “trascrizione” ad ipotesi di mera “annotazione”. Basti pensare alle sentenze di rettificazione, al riconoscimento dello stato civile, non effettuato dinanzi all’ufficiale dello stato civile, alle sentenze in materia di azioni di stato. Scompare altresì la distinzione fra “annotazioni in calce” ed “annotazioni a margine”, sebbene in concreto non importasse alcuna conseguenza non essendo l’errore di annotazione assistito dalla sanzione della nullità. La tendenza alla diminuzione degli adempimenti burocratici induce poi ad ammettere che l’annotazione possa essere richiesta anche verbalmente dall’interessato (art. 49 o.s.c., quarto comma). Nessuna menzione invece, emerge dall’elencazione di cui all’art. 49 o.s.c. ora menzionato delle dichiarazioni di paternità e maternità naturale. La dottrina (92) che si è occupata del problema – in assenza di qualsiasi indicazione amministrativa – ha affermato la possibilità della loro annotazione argomentando dalla presenza nell’art. 48 o.s.c. comma terzo di un espresso riferimento alla forma del loro inserimento nei registri dello stato civile attraverso l’annotazione. Si tratta, probabilmente di un difetto di coordinamento.

 

 

11. Le registrazioni relative agli atti di matrimonio. Profili di interesse notarile.

 

Il nuovo Regolamento dello stato civile tenendo conto delle osservazioni provenienti dalla dottrina e dalla giurisprudenza e delle norme approvate nel prosieguo di tempo, ha incrementato le fattispecie assoggettate alla formalità dell’annotazione. Giova sottolineare in questa sede esclusivamente alcune ipotesi di interesse notarile (93).

 

11.1. Incrementi oggettivi del fondo patrimoniale già costituito.

 

Il fondo patrimoniale, come recita l'art. 167 c.c., consiste nella imposizione convenzionale da parte di uno dei coniugi o di entrambi o di un terzo di un vincolo in forza del quale determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia (ad sustinenda onera matrimonii). Deve, innanzitutto, ricordarsi che il fondo patrimoniale rappresenta essenzialmente un regime patrimoniale di tipo complementare e non esclusivo (94). Esso, infatti, può coesistere con altri regimi generali e particolari (95) e concerne solo determinati beni esattamente individuati dagli stipulanti ed appartenenti alle categorie individuate dal legislatore del codice civile nell’art. 167 c.c..

 

Le variazioni della consistenza immobiliare del fondo patrimoniale hanno acceso numerose dispute in dottrina, con particolare riguardo al regime della pubblicità di siffatti atti. I commi terzo e quarto dell’art. 163 c.c. statuiscono rispettivamente che le “modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all’atto di matrimonio” e che “l’annotazione deve essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove sia richiesta a norma degli artt. 2643 ss.” c.c.. Tale disciplina, introdotta dall’art. 44 della Legge 19 maggio 1975, n. 151, rappresenta invero una delle novità di maggior rilievo previste dalla novella sul diritto di famiglia, poiché ha radicalmente mutato il sistema pubblicitario delle variazioni delle convenzioni matrimoniali. Dalla lettura del r.d. 1238/1939 (l’ormai abrogato ordinamento dello stato civile) non emergeva, infatti, alcuna norma regolatrice della fattispecie, essendo, prima dell’entrata in vigore della appena ricordata riforma, la pubblicità delle convenzioni matrimoniali del tutto devoluta alla trascrizione o all’annotamento della relativa formalità presso i Registri Immobiliari, competenti per territorio.

 

E’ stato posto il problema se un tale atto convenzionale, incidente esclusivamente sull’oggetto del fondo patrimoniale, debba allora essere solo trascritto o annotato nei Registri Immobiliari oppure se debba esser piuttosto anche annotato a margine dell’atto di matrimonio presso gli uffici dello Stato civile, per effetto dell’applicazione della disciplina dettata per le modifiche delle convenzioni matrimoniali dall’art. 163 c.c..

 

Un primo orientamento (96), ormai risalente nel tempo, ha affermato che l’inserimento di nuovi beni nel fondo patrimoniale importa sempre modifica della convenzione costitutiva dello stesso e conseguente applicazione delle regole poste dal codice civile per tali fattispecie.

 

Un successivo e contrapposto indirizzo dottrinale (97) ha sostenuto invece che il fondo patrimoniale originario può esser incrementato non solo con uno specifico atto diretto a tale scopo (che sia munito dei requisiti formali di cui all’art. 163 c.c.), ma anche a mezzo di più atti posti in essere da persona o persone diverse e che tali incrementi rientrano nell’ambito “dell’originario fondo patrimoniale dando luogo ad un’unica comunione”. La mera variazione in incremento dei beni che ne formano oggetto non costituisce, secondo tale impostazione, modifica di convenzione patrimoniale.

 

Altra dottrina (98) ha rilevato, poi, che la possibilità di un’alienazione dei beni del fondo patrimoniale senza alcun intervento tutorio, mediante il mero consenso di entrambi i coniugi, limita, in subiecta materia, il concetto di modifica alle ipotesi di riduzione dei beni del fondo costituito da terzi o sui quali beni i terzi si siano riservati la proprietà, e di sostituzione dei beni del fondo. Secondo tale impostazione, l’art. 163 c.c. è applicabile pertanto solo in siffatti casi. Non sembra infatti a tale Autore (99) che possa considerarsi incremento di un fondo già esistente la “destinazione ad esso di nuovi beni” e che si tratti, in tal caso, piuttosto non “di incremento di un unico fondo” già esistente, ma di una vera e propria “costituzione di fondo ulteriore”, con conseguente evidente esclusione dell’applicazione dell’art. 163 c.c. ed anche della disciplina autorizzatoria prevista dall’art. 2 della Legge 10 aprile 1981, n. 142. Tale Autore ammette, dunque, la possibilità di una pluralità di fondi e che tale ammissione non lede né “l’unità familiare” né nuoce ai terzi di buona fede (100). Qualsiasi costituzione di fondo patrimoniale successiva alla prima è, in ogni caso, secondo siffatta visione un nuovo fondo patrimoniale, diverso dal precedente e da esso del tutto autonomo, logicamente e giuridicamente.

 

Del tutto diversa, pur nella medesima ottica di partenza, è la posizione di chi (101) sostiene, invece, che la convenzione con la quale siano conferiti ulteriori beni nel fondo patrimoniale, vada esclusivamente trascritta ex art. 2647, 2° comma, c.c. (che concerne la trascrizione degli acquisti immobiliari che successivamente alla originaria costituzione entrino a far parte del fondo patrimoniale già esistente (102)), ma non debba essere annotata a margine dell’atto di matrimonio ai sensi dell’art. 163, 3° comma, c.c. atteso che quest’ultima forma di pubblicità attiene esclusivamente alla modifica delle convenzioni matrimoniali. L’effetto di una tale impostazione dottrinale è diametralmente opposto, rispetto all’indirizzo appena ricordato. Secondo tale Autore, infatti, dall’esame del dato positivo può essere desunto che tutti i nuovi apporti vanno a “confluire nell’originario fondo, dando luogo ad un unico patrimonio separato” (103); non è dunque configurabile, secondo una tale visione, la coesistenza di più fondi patrimoniali del tutto autonomi tra loro.

 

Un’autorevole tesi (104) individua, innanzitutto, nella fattispecie del semplice incremento del fondo patrimoniale originario, un mero atto di gestione patrimoniale, che non può assolutamente essere considerato, secondo tale impostazione, modifica “in senso proprio” (105); un tale atto deve, allora, essere soltanto trascritto nei registri immobiliari, se concerne beni immobili, ma non deve, invece, essere mai annotato nei registri dello Stato civile. Da tale ipotesi deve essere distinta la fattispecie nella quale l’attribuzione patrimoniale è rivolta piuttosto essenzialmente alla costituzione di un fondo patrimoniale del tutto nuovo, espressamente autonomo rispetto al precedente, ancora vigente (106). Non sembra possano, in questo senso, porsi dei limiti all’autonomia delle parti, nell’espressione della facoltà di scelta se costituire un nuovo fondo patrimoniale o incrementare l’oggetto del fondo già esistente (107). Spetta, infatti, di volta in volta alla valutazione esclusiva dei coniugi stabilire se ampliare il fondo patrimoniale già costituito o dare origine ad un fondo patrimoniale nuovo. Il pregio di tale opinione è evidente, poiché consente di distinguere l’ipotesi dell’incremento oggettivo del fondo originario dalla successiva costituzione di un fondo patrimoniale del tutto nuovo. Altrettanto evidenti sono le conseguenze giuridiche che da tale impostazione discendono. Ove il nuovo bene sia considerato mero incremento dell’originario fondo patrimoniale, il terzo, non diviene parte costituente dell’originario fondo già esistente ed il suo consenso non è così necessario per apportare qualsiasi modifica all’atto costitutivo stesso (108). L’esclusione di un coniuge dall’amministrazione (109), inoltre, vale anche per i nuovi apporti devoluti al fondo patrimoniale ed ancora gli incrementi divengono possibili anche allorquando non sia per legge consentita la costituzione di un fondo nuovo (ad esempio nel caso di scioglimento del matrimonio, durante la vita dei figli minori) (110). La disciplina convenzionale del nuovo fondo patrimoniale che abbia avuto origine successiva al primo, potrà, invero, essere del tutto autonoma rispetto a quella del fondo già costituito. Al nuovo fondo patrimoniale si applicheranno poi tutte le regole normative previste per la costituzione tout court. I fondi patrimoniali in tal modo costituiti, del tutto reciprocamente indipendenti, avranno la comune finalità della soddisfazione dei bisogni della famiglia.

 

Dalle considerazioni sin qui svolte emerge un primo chiaro dato. Ad ambedue i coniugi spetta prestare il consenso per la perfezione dell’atto di costituzione del fondo, da chiunque provenga l’iniziativa diretta alla sua origine. Compete esclusivamente, allo stesso modo, ai coniugi, ai quali sono devolute le funzioni amministrative del patrimonio, anche prestare il consenso ai nuovi incrementi del fondo originario, siano essi provenienti da parte di entrambi o da parte di ciascuno di loro o anche da parte di soggetti a loro estranei. Ai coniugi è devoluta, altresì, un’altra valutazione di opportunità, in relazione alle esigenze della famiglia alla cui soddisfazione siffatti nuovi beni sono destinati: stabilire se, per effetto dei nuovi apporti, vada incrementato l’originario fondo patrimoniale oppure se sia addirittura preferibile la costituzione di un secondo fondo patrimoniale del tutto autonomo dal precedente. Nessuna preclusione vi è infatti nella legge alla costituzione di una pluralità di fondi patrimoniali: una siffatta scelta è attribuita all’autonomia negoziale dei coniugi. In questo particolare senso, può affermarsi, allora, che gli incrementi del fondo patrimoniale costituiscono atti di gestione del patrimonio. E’, dunque, perfettamente possibile che i coniugi decidano liberamente, in conformità al giudizio da loro espresso in ordine agli interessi della famiglia, di optare o per la costituzione ex novo di un fondo patrimoniale o per l’ampliamento dell’oggetto del primo fondo ancora vigente.

 

Il quadro normativo prima delineato si è di recente arricchito di un’altra disposizione. L’art. 69 lettera b) del d.p. r. 3 novembre 2000, n. 396 (111) lettera b) infatti nella parte in cui statuisce che debba farsi annotazione negli atti di matrimonio delle convenzioni matrimoniali e “delle relative modificazioni”, rappresenta una vera e propria novità. Siffatta disposizione si pone, invero, in linea di continuità con il disposto dell’art. 163 c.c., sopra ricordato, disponendo che qualsiasi “modificazione” della convenzione matrimoniale già stipulata debba essere annotata a margine dell’atto di matrimonio.

 

Ebbene, l’ampliamento dell’originario fondo patrimoniale è modificazione di un’originaria convenzione matrimoniale, in quanto importa l’estensione del vincolo reale di destinazione da essa discendente in origine imposto solo su determinati beni anche ai nuovi apporti patrimoniali. L’ampiezza del termine impiegato (112) e la saldatura tra il dettato della nuova norma e la disciplina di cui all’art. 163 c.c. impongono l’annotamento nei registri dello Stato civile dell’atto con il quale l’originario fondo patrimoniale accoglie i nuovi apporti patrimoniali (113). Gli atti che non attengono alla regolamentazione del regime originario del fondo patrimoniale come costituito, ma si limitano ad ampliarne esclusivamente l’oggetto, sono dunque, soggetti alla formalità della trascrizione dell’atto nei registri immobiliari e alla diversa formalità dell’annotazione nell’atto di matrimonio (114). Da tali ipotesi, vanno differenziate le fattispecie nelle quali, invero, venga a costituirsi un fondo patrimoniale del tutto nuovo (115).

 

In conclusione, appare essenziale al fine di determinare lo statuto ed il regime pubblicitario dell’atto, interpretarlo pienamente. Ove i coniugi si limitino ad incrementare i beni oggetto del fondo patrimoniale al nuovo acquisto non si applicheranno le norme necessarie per la sua costituzione ed il bene viene sottoposto alla medesima disciplina del fondo patrimoniale al quale in virtù dello specifico consenso accede. Tale atto di modificazione andrà trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, ed annotato nei registri dello stato civile (116).

 

Qualora, infine, i coniugi intendano costituire un fondo patrimoniale nuovo, tale volontà non è certo preclusa dall’esistenza pregressa di un altro fondo. La pluralità di fondi patrimoniali appare del tutto perfettamente configurabile, con la possibile differenziazione delle fattispecie l’una dall’altra per regime convenzionale, parti ed oggetto specifico (117).

 

11.2 Le dichiarazioni di scelta dei coniugi della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell’articolo 30 comma 1 della Legge 31 maggio 1995, n. 218. Rinvio al paragrafo 4.

 

11.3 L’annotazione del ricorso di separazione personale e delle sentenze di separazione personale.

 

L’art. 69 o.s.c. lettera b) ha dato finalmente soluzione chiara ad un problema che aveva per lungo tempo impegnato la dottrina e la giurisprudenza. Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento dello stato civile appare, infatti, superato qualunque dubbio circa la possibilità di annotare direttamente le sentenze che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l'omologazione di quella consensuale.

 

Nulla, però, è previsto ancor oggi a proposito dell’annotazione del ricorso proposto dai coniugi o da uno solo di essi diretto ad ottenere il suddetto provvedimento. E’ vero che il previgente art. 133 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 non disciplinava assolutamente la materia, ma è altrettanto vero che neppure l’attuale art. 69 o.s.c., sopra ricordato, che anche ha previsto la possibilità di annotare le suddette pronunce, non ha dettato alcuna norma al riguardo. Il principio della tipicità delle annotazioni (art. 453 c.c.) sembra far desumere allora l’inammissibilità di una siffatta formalità. Eppure appare evidente la necessità di dare idonea pubblicità ad un atto che prelude lo scioglimento del regime patrimoniale legale della comunione dei beni.

 

Il problema va allora ricostruito, sia pure con brevi tratti, nella sua evoluzione storica. Il Ministero della Giustizia con nota n. 1/50-FG10 (81) 3148 del 25 novembre 1981 dispose la soluzione di entrambe le questioni disponendo l’ammissibilità di procedere all’annotazione della separazione personale omologata o disposta giudizialmente solo a seguito di un provvedimento del Tribunale. Può, infatti, derogarsi al principio della tipicità suddetto solo ove la richiesta di procedere all’annotazione provenga dall’autorità giudiziaria. Con l’entrata in vigore della Legge 6 marzo 1987, n. 74, che ha dettato una peculiare disciplina per le ipotesi di scioglimento del matrimonio agli effetti civili, lo stesso Ministero nella circolare n. 1/50-FG(88) 1145 del 14 settembre 1988 ha evidenziato la possibilità di estendere detta disciplina anche alle fattispecie di separazione personale in forza di uno specifico richiamo positivo, e di annotare, ma non di trascrivere, il ricordato ricorso, atteso l’interesse a far sapere ai terzi che per il regime legale patrimoniale era in corso una procedura che ne importava lo scioglimento (118).

 

La giurisprudenza che si è occupata essenzialmente della questione della possibilità di annotare nell’atto di matrimonio le sentenze che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l'omologazione di quella consensuale, ha assunto posizioni diametralmente opposte. Se un primo orientamento ha considerato l’annotazione “un fatto dovuto” (119), un secondo indirizzo invece ha escluso tale possibilità, sia perché non prevista da alcuna norma sia perché di scarso rilievo in concreto (120).

 

La soluzione relativa all’annotazione della pronuncia o della omologazione della separazione consensuale, come si è visto, discende oggi immediatamente dalla norma. Ebbene, la mancata attuale soluzione formale del problema dell’annotazione del ricorso in esame può condurre, invece, a due diverse soluzioni. La prima induce a mantenere fermo il risultato dell’elaborazione sin qui descritta, innanzitutto per un’esigenza di tutela delle ragioni del terzo. Militano a favore di tale impostazione innanzitutto il dettato dell’art. 102 o.s.c., che consente le annotazioni disposte per legge (nel caso de quo in forza del richiamo della Legge 1987, n. 74 all’art. 4 della Legge 1970/898 e comunque ordinate dall’autorità giudiziaria) e poi la previsione dell’art. 69 o.s.c. lettera c) che consente l’annotazione dei ricorsi per la cessazione e lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, ipotesi del tutto speculare a quella in esame. Non sembra che la diversa impostazione negativa, fondata essenzialmente sull’assenza di qualsiasi espressa previsione in senso contrario, possa in realtà esser accolta. Va tenuto in conto, infatti, che già in precedenza mancava qualsiasi disciplina del caso e che l’interesse sottostante (salvaguardia del terzo di buona fede) impone un’interpretazione rigorosa che lo tuteli. La funzione di garanzia svolta dal Notaio in tale ambito permetterà la sollecitazione alle parti dell’impiego di un siffatto strumento pubblicitario per giungere ad una maggiore trasparenza dei rapporti contrattuali.

 

11.4 La riconciliazione dei coniugi.

 

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza l’intervento del giudice, con una dichiarazione espressa o un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione (121). L’art. 63 o.s.c. lettera g) prevede l’iscrizione delle “dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell'articolo 157 del codice civile” e l’art. 69 o.s.c. lettera f) prevede l’annotazione negli atti di matrimonio “delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione”. Una siffatta previsione, del tutto speculare a quella concernente le sentenze che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l’omologazione di quella consensuale, consente per così dire di chiudere il sistema pubblicitario. Infatti, attraverso l’iscrizione o l’annotazione di una siffatta dichiarazione si dà emersione alla volontà delle parti di ricostituire la comunione legale o il diverso regime che vigesse tra i coniugi prima della separazione (122).

 

La dottrina (123) ha affrontato il problema dell’individuazione del pubblico ufficiale competente a ricevere la dichiarazione di riconciliazione dei coniugi già separati. La previsione dell’art. 63 o.s.c., lettera g) si riferisce indubbiamente all’ufficiale dello stato civile, competente per esser quello del Comune ove fu celebrato il matrimonio o quello del Comune di residenza (124). Nessun dubbio, atteso il tenore dell’art. 69 o.s.c. lettera f) poi della possibilità per il Notaio di ricevere una siffatta dichiarazione. Nessun dato è poi possibile rinvenire dall’esame della disciplina per poter stabilire in concreto la forma che deve essere adottata per una tale dichiarazione ricevuta dal pubblico ufficiale. Dalla sufficienza del comportamento concludente per dare rilievo giuridico all’intento coniugale di ricostituire la comunione e dalla tendenza del nuovo Regolamento a delineare un sistema ispirato alla libertà delle forme, può desumersi l’assenza di qualsiasi vincolo in tal senso. Del resto, già prima della novella dello stato civile, la dottrina (125) che si era occupata della materia, aveva affermato l’idoneità agli effetti di cui all’art. 157 c.c. della dichiarazione coniugale, sia orale sia nella forma della scrittura privata, autenticata o meno nelle sottoscrizioni, sia dell’atto pubblico. Un diverso inquadramento della dichiarazione dei coniugi nell’alveo delle convenzioni matrimoniali obbliga, invece, il pubblico ufficiale al rispetto della forma prevista per queste ultime (126). Sebbene la prima impostazione appaia più conforme al sistema e condivisibile, in attesa di un chiarimento normativo del problema è opportuno per la delicatezza degli interessi in gioco aderire alla tesi più rigorosa e prudente.

 

 

12. Le procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile e le correzioni

 

La prima caratteristica delle nuove procedure è rappresentata senza dubbio dalla diminuzione evidente delle ipotesi devolute al giudizio di rettificazione, nonché dalla notevole semplificazione di quest’ultimo (127). A norma dell’art. 95 o.s.c. infatti “chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.” La tipizzazione delle fattispecie oggetto della rettificazione consente indubbiamente di delineare i confini dell’istituto in modo autonomo rispetto al cambiamento ed alla modificazione del nome e del cognome e rispetto al procedimento di correzione. Tali ultime due fattispecie, che rappresentano ipotesi che necessitano certo una maggiore agilità e rapidità nella valutazione, un tempo ricondotte nell’alveo del genus “rettificazione”, rappresentano oggi, nel nuovo regolamento fattispecie dotate di loro autonomia giuridica. Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di rettificazione.

 

La domanda va presentata con ricorso al quale non va allegato alcun documento. Il tribunale può, infatti, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile, ma deve, prima di provvedere, sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare. Altra novità, indice di una maggiore duttilità del sistema ora delineato, è rappresentata dal fatto che sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato al quale si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile nonché, per quanto riguarda i soggetti cui non può essere opposto il decreto di rettificazione, l'articolo 455 del codice civile. E’ evidente la sostituzione ad un procedimento contenzioso, quale quello previgente, di un procedimento di volontaria giurisdizione, in camera di consiglio, con chiaro snellimento dell’iter procedurale (128). Attesa la nuova natura del giudizio di rettificazione, appare in tale sede inammissibile qualsiasi azione di cognizione (come le azioni di stato) (129). Il decreto del tribunale, da ultimo va solo annotato per effetto della trasmissione d’ufficio o della richiesta anche verbale di chiunque possa avervi interesse, e non trascritto come accadeva in precedenza. Va, al riguardo, segnalato che il procedimento de quo, di natura volontaria, non è naturalmente coperto dal giudicato.

 

Nel caso di errori materiali di scrittura, in cui egli sia incorso nella redazione degli atti, l’ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, provvede alla loro correzione mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati. La stessa procedura è impiegata nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.

 

Avverso la correzione come effettuata, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata. Il procedimento di correzione è stato delineato in termini di particolare agilità. Deve però in ogni caso trattarsi di meri errori ortografici o di scrittura, che mai incidono sul contenuto dell’atto. Può segnalarsi che il nuovo procedimento di correzione, come impartito dal Ministero dell’Interno nella circolare Miacel 2/2001, più volte ricordata, può applicarsi anche agli errori commessi prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento. Lo stesso procedimento si applica anche a norma dell’art. 99 o.s.c. alla correzione degli errori materiali di scrittura in cui sia incorsa l'autorità diplomatica o consolare. In tal ultima ipotesi, provvede l'autorità medesima che ha commesso l’errore (130), (131).

 

 

13. Collaboratori di giustizia e diritto al nome. Brevi cenni di interesse notarile.

 

La legge 13 febbraio 2001, n. 45 all’art. 10 ha previsto la possibilità che nell’ambito dello speciale programma di protezione possa esser autorizzato con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero della Giustizia, il cambiamento delle generalità, garantendone la riservatezza anche nei confronti della stessa pubblica amministrazione (132). Tale disposizione, quasi contemporanea alla riforma del Regolamento dello stato civile, appare evidentemente del tutto indipendente da quest’ultima, atteso che nell’ipotesi di collaboratori di giustizia si assiste in realtà ad un mutamento radicale delle generalità dell’interessato e talora anche dei suoi familiari più prossimi per gravi motivi di incolumità personale, con una necessaria cesura netta quindi rispetto alla precedente identità, in modo tale che il rapporto con quest’ultima non possa esser pubblicamente ricostruito. E’, a tale riguardo, necessario distinguere due momenti temporalmente distinti :

 

a) soggetti per i quali è stata avanzata proposta di ammissione allo speciale programma di protezione; costoro (133), oltre ad informare l’autorità competente compiutamente tra l’altro, circa il proprio “stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce dell’autorità o da negozi giuridici ”, devono altresì designare “un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per gli atti da compiersi” (134). Sino a quando il programma di protezione non è stato sottoscritto l’aspirante collaboratore non può infatti cambiare identità.

 

b) coloro che sono stati ammessi al programma di protezione; in tal caso, è possibile che l’interessato avanzi richiesta per il cambiamento delle proprie generalità. Tale domanda, ove accolta con apposito decreto emanato dall’autorità competente, fornisce nuovo cognome e nome, nuove indicazioni del luogo e della data di nascita e degli altri dati dello stato civile, nonché sanitari e fiscali (135). Successivamente alla emanazione di tale provvedimento amministrativo di cambiamento delle generalità, è fatto espresso divieto alla persona ammessa di usare le precedenti generalità, “salvo autorizzazione della commissione centrale per specifici atti o rapporti giuridici” (136). Il decreto non ha poi alcun effetto sui rapporti di natura civile ed amministrativa che si riferiscono a “fatti, atti o contratti verificatisi o stipulati anteriormente alla data del provvedimento di ammissione al programma di protezione. E’ allora evidente che eccezionalmente il collaboratore di giustizia potrà intervenire negli atti notarili, con generalità nuove rispetto a quelle attuali, che resteranno del tutto sconosciute al Notaio rogante.

 

La delicatezza e la difficoltà concreta dell’accertamento dell’identità personale del comparente emerge da tale quadro in modo evidente. Il legislatore ha, tuttavia, introdotto una norma di chiusura, rendendosi probabilmente conto del rischio al quale il pubblico ufficiale è chiaramente esposto. L’art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 sotto la rubrica “Esonero da responsabilità” infatti recita: “I pubblici ufficiali, ….., sono esonerati da responsabilità penale, civile e disciplinare relativamente alla formazione di atti, provvedimenti, compresi anche i titoli autorizzatori o abilitativi alle trascrizioni, iscrizioni o annotazione di atti, …”.

 

 

NOTE

 

(1) Il regolamento intitolato “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127”, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento ordinario n. 303 del 30 dicembre 2000 ed è entrato in vigore il 30 marzo 2001 (in tal senso, Circolare Miacel 2/2001).

(2) La dottrina che si è occupata del nuovo ordinamento di stato civile è ormai abbastanza numerosa, anche se può esser, con approssimativa sintesi, ricondotta da una parte ad un alveo di cultori del diritto amministrativo, dall’altra ad un ambito di interessi più strettamente riconducibili a quelli propri dei pratici del settore. Sono espressione di tale primo indirizzo G. SABEONE, Revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile in Nuove Leggi civ. commentate, 2001, n. 1-2, p. 24 e ss.; M. ARSI’ La riforma dell’ordinamento dello stato civile in Giorn. Dir. Amm. 2001, n. 5, p. 461 e ss. Costituiscono esempio del secondo S. ARENA La circolare della Direzione Generale dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno protocollo n. 00103663/15100-397 in data 11 luglio 2001. Disamina e osservazioni in Stato civ. it. 2001, agosto, p. 579 (1^ parte) e Stato civ. it. 2001, settembre, p. 419 (2^ parte); ID Il nuovo Ordinamento dello stato civile- Particolari disposizioni alle quali risulta direttamente interessato l’ufficiale dello stato civile delegato in Stato civ. It. 2001, marzo, p. 163; ID Registri dello stato civile: iscrizioni e trascrizioni secondo il nuovo Ordinamento dello stato civile con particolare riferimento al regime transitorio in Stato civ. It. 2001, maggio, p. 339; D. BERLOCO Il nuovo Regolamento sullo stato civile in Stato civ. it. 2001, aprile p. 267 (1^ parte) e 2001, maggio, p. 350 (2^parte); R. PANOZZO Un primo confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e il d.P. R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127) in Stato civ It. 2001, settembre, p. 662 (1^parte), in Stato civ. It. 2001, ottobre p. 746, (2^parte), in Stato civ. It. 2001, novembre p. 832 (3^parte) Rappresenta poi una sintesi dei due detti approcci al d.P. R. 3 novembre 2000, n. 396 AAVV, Il nuovo ordinamento dello stato civile, a cura di P. STANZIONE, Milano, 2001. Prestano, invece, una maggiore attenzione alle problematiche squisitamente civilistiche del nuovo ordinamento di stato civile A. M. BENEDETTI, Il nuovo regolamento di stato civile: le novità del d.P. R. 396/2000 in tema di matrimonio, in Familia, 2001, n. 3, p. 643 e ss.; e G. CALIENDO, Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, in Famiglia e diritto, 2001, n. 2, p. 215 e ss.

(3) L’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127 così recita: “…… il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sulla base dei seguenti criteri: a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile; b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentale che si svolgono fra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione; c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile; d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile; riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti; f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività anche riunendo in un’unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l’obbligo di porre in essere le procedure stesse”.

(4) E’ del Concilio di Trento la disposizione che pone a carico dei parroci l’obbligo di tenuta di registri che raccolgano notizie intorno alle nascite, ai battesimi ai matrimoni e solo in un secondo tempo anche alle morti. Un Autore (M. ARSI’ cit. p. 461) ricorda tuttavia che la norma capostipite dell’istituto è da rinvenirsi nell’art. 109 della Costituzione francese del 1791 secondo il quale “La compilazione degli atti dello stato civile e la tenuta dei registri sono esclusivamente di competenza delle autorità comunali. Lo stato civile delle persone deve essere indipendente dalla loro credenza religiosa”. La rivoluzione francese scioglie insomma la società dai vincoli che la legano alla religione, stabilendo che è compito del potere legislativo determinare le modalità attraverso le quali nascite, matrimoni e decessi avrebbero dovuto constare. Tale sistema è stato accolto dal codice Napoleone che sotto la rubrica Atti dello stato civile del Titolo II del Libro I disciplina la prova dello stato delle persone In tal senso, G. AZZARITI Stato civile in Noviss. Dig. it. XVIII, Torino, 1971, p. 292.

(5) L’art. 110, comma 3°, o.s.c. ha abrogato tra l’altro le seguenti disposizioni del codice civile: il secondo comma dell'articolo 93, il secondo e il terzo comma dell'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 97, l'ultimo comma dell'articolo 100, il secondo comma dell'articolo 103, il primo comma dell'articolo 104, il secondo comma dell'articolo 115, l'articolo 454.

(6) G. AZZARITI Stato civile, cit. ivi, p. 293. Tale Autore differenzia dallo stato civile “l’altro complesso di qualità che hanno influenza soltanto sulla capacità dell’uomo stesso”.

(7) G. MARZIALE Stato civile in Enc. Giur. Treccani, XXX, Roma, 1993, p. 1 e s.; tale Autore, che trae la definizione sopra indicata argomentando dall’art. 14 r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, sostenendo che “ sta ad indicare, più precisamente, la cittadinanza del soggetto e la sua condizione familiare di coniuge e/o di figlio”.

(8) F. SCARDULLA Stato civile in Enc. Dir. XVIII, Milano, 1990, p. 938, il quale ricorda la posizione del Pugliatti che aveva affermato che “mentre dal rapporto giuridico nascono (e non possono nascere che) diritti relativi, dallo status (possono nascere e) di solito nascono diritti assoluti, che si fanno valere erga omnes, e perciò anche di fronte agli altri soggetti del rapporto” (S. Pugliatti Gli istituti di diritto civile, II, Milano, 1943, p. 263) e la tesi del Falzea che ha osservato che lo “status, come qualità personale che al soggetto deriva da una determinata situazione complessa, trova nei confini di quest’ultima i limiti entro cui può spaziare: è condizionata cioè alla fattispecie dalla quale la situazione discende” (A: FALZEA La separazione personale, Milano, 1943, p. 5

(9) G. Zanobini Corso di diritto amministrativo, V, Milano, 1959, p310; M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, II, Milano, 1970, p. 997.

(10) G. CHIOVENDA Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1965, p. 321.

(11) L. FERRI Degli Atti dello stato civile in Comm. del Cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna Roma, 1979, Art. 449-455, p. 44, il quale precisa che l’attività del pubblico ufficiale, che è priva di discrezionalità, si esplica in due forme:la registrazione e la certificazione.

(12) Sul punto D. BERLOCO, Il nuovo Regolamento sullo stato civile, cit. ivi, p. 268, in modo estremamente analitico.

(13) Sul punto cfr. Circolare MIACEL n. 2/2001 pubblicata in Stato civ. it. 2001, aprile, p. 282.

(14) G. CALIENDO, Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, in Famiglia e diritto, cit., ivi p. 216; F. SCARDULLA Stato civile in Enc. Dir .XVIII, Milano, 1990, p. 938. Si ricorda che principio generale per l’annotazione è altresì la sua opponibilità solo ove essa sia materialmente eseguita a margine o in calce all’atto al quale inerisce. R. MUCCI Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e agli archivi dello stato civile in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile cit., p. 38, sottolinea che il nuovo regolamento dello stato civile ha “drasticamente ridotto le ipotesi di trascrizione di atti”, “convertendo quelle soppresse in altrettante annotazioni” ed aggiunge che la pubblicità degli stati civili, dichiarativa e non costitutiva, serve per rendere opponibile erga omnes gli stati documentati, assumendo per “certo ciò che enunciato nell’atto” stesso; possono in tal senso tali atti esser qualificati quali “atti di certazione costitutivi di certezze legali”. Sul punto amplius M.C. ANDRINI Atti dello stato civile in Tratt. di dir. priv. Rescigno, 4, Tomo 3, Torino, 1997, 979, la quale segnala che “a differenza che per altri tipi di atti pubblici l’esigenza a cui si assolve con tale forma di documentazione esteriore prescritta dalla legge (redazione da parte di un pubblico ufficiale e inserzione in un pubblico registro) non è tanto quella della valutazione normativa della rilevanza sociale dell’atto di autonomia privata, quanto quella di garantire la certezza del suo contenuto” ed aggiunge che i registri “assolvono certamente una funzione di pubblicità, accanto a quella probatoria certificativi dell’esistenza dei fatti in essi rappresentati che viene catalogata come funzione fidefacente”(p. 983). A. PASSARELLI Stato civile in Digesto delle Discipline pubblicistiche, XV, Torino, 1999, p. 44, il quale afferma che gli atti di stato civile “non hanno di regola efficacia costitutiva ma meramente ricognitiva e perciò non incisiva sugli status e non si identificano sempre con il titolo in mancanza del quale può farsi ricorso alla prova suppletiva” (p. 46).

(15) L. FERRI, Degli Atti dello stato civile, cit. p. 47, il quale sottolinea che il principio della tassatività degli atti relativo sia alle loro tipologie sa al loro contenuto concerne non solo gli atti che il pubblico ufficiale forma direttamente, ma anche la trascrizione e la annotazione di atti provenienti da altri. Gli elenchi di atti da iscrivere, trascrivere e da annotare, indicati nel previgente e nell’attuale ordinamento sono rigidamente e rigorosamente tassativi.

(16) M. ARSI’, La riforma dell’ordinamento dello stato civile, cit., p. 464

(17) R. MUCCI, Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e agli archivi dello stato civile, cit. ivi, p. 37; A.M. BENEDETTI, Il nuovo regolamento di stato civile: le novità del d.P. R. 396/2000 in tema di matrimonio, cit. p. 645.

(18) M. ARSI’, La riforma dell’ordinamento dello stato civile, cit., p. 465.

(19) L’art. 47 del previgente ordinamento dello stato civile così recita: “Le parti interessate, nei casi in cui non sono tenute a comparire personalmente possono farsi rappresentare da persona munita di mandato speciale. Questo può risultare da scrittura privata autenticata, quando non è espressamente stabilito che deve risultare da atto pubblico”

(20) E’ quasi unanime la dottrina che si è occupata dell’art. 12 o.s.c. cfr. G. CALIENDO in Regolamento per la revisione la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile cit. p. 217; R. PANOZZO R. PANOZZO Un primo confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e il d.P. R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127) in Stato civ It. 2001, ottobre p. 747, il quale nell’analisi testuale del dettato normativo affronta anche i problemi del coordinamento dell’art. 12 o.s.c. con il d.P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa. Afferma che la procura speciale di cui all’art. 12 o.s.c. debba essere autenticata nella sottoscrizione esclusivamente R. MUCCI Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e agli archivi dello stato civile, cit. ivi, p. 48. Invero la norma nel suo tenore letterale non lascia spazio a dubbi, dovendo esser interpretata nel senso peraltro suggerito dalla circolare MIACEL n. 2/2001, la quale peraltro esclude l’applicabilità alla procura medesima del citato d.P. R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(21) L’art. 50 o.s.c. recita: “Se la richiesta della pubblicazione di matrimonio è fatta a persona che, a termini dell’art. 96 del codice civile ne ha avuto dagli sposi speciale incarico, questo deve risultare nei modi indicati nell’art. 12 comma 7. Quando l’incarico è stato conferito a chi esercita la potestà o la tutela, basta la semplice dichiarazione orale del richiedente di aver ricevuto l’incarico”. A. M. BENEDETTI Il nuovo regolamento di stato civile: le novità del d.P. R. 396/2000 in tema di matrimonio, cit. p. 647, il quale afferma inoltre, che la procura per la richiesta delle pubblicazioni non autenticata possa essere rilasciata dai nubendi sia congiuntamente sia con atti separati purché “identici nel contenuto”, “per espressa previsione dell’art. 96 c.c.. Nel sistema delineato dal nuovo stato civile la richiesta di pubblicazioni va poi dai nubendi o dal loro procuratore presentata oralmente all’ufficiale di stato civile, deve contenere le indicazioni di cui all’art. 51 o.s.c. tese ad escludere eventuali impedimenti alla celebrazione delle nozze, non deve essere sorretta dalla documentazione cartacea richiesta dall’art. 97 c.c. del codice civile (abrogato dall’art. 110 o.s.c.), né il dichiarante deve essere assistito da testimoni idonei (dal momento che tale figura appare ormai relegata ad ipotesi ben definite e limitate, come in sede di celebrazione, ai sensi dell’art. 64 o.s.c.).

(22) In tal senso, la circolare MIACEL del Ministero dell’Interno 2/2001 pubblicata in Stato civ., 2000, aprile, p. 284. L’art. 50 o.s.c. così recita: “(Richiesta presentata da procuratore speciale) 1. Se la richiesta della pubblicazione di matrimonio è fatta da persona che, a termini dell'articolo 96 del codice civile ne ha avuto dagli sposi speciale incarico, questo deve risultare nei modi indicati nell'articolo 12, comma 7. Quando l'incarico è stato conferito a chi esercita la potestà o la tutela, basta la semplice dichiarazione orale del richiedente di avere ricevuto l'incarico.

(23) Sul punto L. FERRI, Degli Atti dello stato civile, cit. p. 49, il quale rilevava che il documento nel quale è espresso il rifiuto debba assumere la forma del certificato e debba contenere l’indicazione dei motivi per i quali esso è stato formulato. Ancor prima dell’esistenza di una specifica norma avente contenuto generale quest’ultimo Scrittore affermava che l’atto di rifiuto può “verificarsi in ogni settore dell’attività dell’ufficiale di stato civile”.

(24) L. FERRI, Degli Atti dello stato civile, cit. p. 50, il quale riteneva argomentando tale impostazione, che il privato dinanzi ad un atto di rifiuto ha diritto “di sentir pronunciarsi sulla questione il tribunale al quale può ricorrere” ed aggiungeva “si ritiene “che la procedura sia la stessa di quella stessa dei giudizi di rettificazione”.

(25) S. ARENA, Ancora in margine al “rifiuto di atti” disciplinato dall’art. 7 del nuovo Regolamento dello stato civile in Stato civ. 2001, novembre, p. 822, pur dubbiosamente; R. MUCCI Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile, in Il nuovo ordinamento dello stato civile cit., p. 26.

(26) D. BERLOCO, Il nuovo Regolamento sullo stato civile, cit. p. 350, il quale ricorda che la nota dell’allora Ministero di Grazia e Giustizia del 24 maggio 1989 n. 1/50/F.G./15 (89)806, già si esprimeva nel senso che gli atti dello stato civile relativi a stranieri potessero essere trascritti od annotati solo ove connessi ad atti iscritti o trascritti nei registri dello stato civile italiano; al di fuori di tale ipotesi solo ove riferibili a cittadini italiani.

(27) A. PASSATELLI, Stato civile cit. p. 49 e F. SALVO Stato civile in Novissimo Digesto Italiano, Appendice, vol. VII, Torino, 1987, p. 539, affrontano gli atti formati all’estero, prima dell’approvazione del nuovo regolamento, con un’attenzione alla prospettiva storica. Dedica attenzione alla prospettiva storica G.M. RICCIO Degli atti dello stato civile formati all’estero in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile cit., p. 51. Sul libretto internazionale di famiglia cfr. M. Di Franco, Libretto internazionale di famiglia, Novissimo Digesto, App. , vol. IV, Torino, 1983, p. 932 ss.; A. De Caprariis, Il libretto di famiglia internazionale e la sua possibile rilevanza nella stipula di atti notarili, Vita Not., 1979, p. 1106.

(28) In Stato civ.2001,aprile, p. 282 e ss.. Sul punto diffusamente cfr. G.M. RICCIO Degli atti dello stato civile formati all’estero in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile cit., p. 64 e ss.; ); R. PANOZZO, Un primo confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e il d.P. R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127) in Stato civ. It. 2001, settembre, p. 662 (2^parte), cit. p. 750-751. G. SABEONE, Revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile in Nuove Leggi civ. commentate, 2001, n. 1-2, p. 24 e ss. afferma che i criteri di cui all’art. 17 o.s.c. sono “precisi”. Tale asserzione è evidentemente non condivisibile proprio perché i detti canoni appaiono nel loro complesso gravidi di incertezze.

(29) Sul punto R. PANOZZO, Un primo confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e il d.P. R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127) in Stato civ. It. 2001, ottobre (2^parte), cit. p. 750-751.

(30) L’art. 51 r.d. 1238/1939 prevedeva altresì che gli atti dovessero esser trasmessi al Ministero degli affari esteri per il successivo inoltro all’ufficio dello stato civile competente.

(31) Sul punto la circolare MIACEL 2/2001 afferma che gli atti dei quali è richiesta la trascrizione non possono contrastare con l’ordine pubblico e pertanto sono fuori dalla portata dell’art. 18 o.s.c.. Tale affermazione è contraddittoria ed incomprensibile : è proprio l’art. 18 o.s.c. a far riferimento all’ardine pubblico! Cfr. R. PANOZZO Un primo confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e il d.P. R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127) in Stato civ. It. 2001, ottobre (2^parte) p. 752.

(32) Dà voce alla preoccupazione degli ufficiali dello stato civile che temono l’incremento di richieste del tutto ingiustificate da parte di stranieri residenti parlando di loro “capriccio”, G.M. RICCIO Degli atti dello stato civile formati all’estero in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile cit., p. 72. Tale Autore aggiunge che l’imprecisione del termine “traduzione” lascia aperta la possibilità di accompagnare la richiesta di trascrizione con una traduzione che non sia ufficiale.

(33) La norma così recita: “1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. 2. L’accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l’accordo è stato stipulato. 3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l’opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano”.

L’art. 64 o.s.c. inoltre così recita : “2. Quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere figli naturali, la dichiarazione è inserita nell'atto stesso di matrimonio. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.

(34) E. CALO’ Rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato in Notariato, 2001, 6, p. 611 e ss., il quale segnala con grande approfondimento le perplessità che la materia suscita per il “gioco” dei rinvii, richiamando in modo plastico “qualche gioco dell’Oca di infantile memoria”; U. VILLANI I rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato in Giustizia civile,1996, p. 445; M.C. ANDRINI L’autonomia negoziale dei coniugi nella riforma del diritto internazionale privato con particolare riguardo alla modifica delle convenzioni matrimoniali e dei patti conseguenti alla separazione personale in Vita Notarile, 1996, 1, p. 3; ID. Atti dello stato civile in Tratt. di dir. priv. Rescigno, 4, Tomo 3, Torino, 1997, p. 1000-1001; I. VIARENGO Problemi di individuazione della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e ruolo della volontà delle parti in Riv. Not. 2000, 5, p. 1127; F. SALERNO CARDILLO Regime patrimoniale tra i coniugi nel diritto internazionale privato Milano, 1998, p. 19 e ss.; ID. Rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato e riflessi sull’attività notarile in Riv. Not. 1 p 996, p. 179; L. MILONE Il nuovo diritto internazionale privato ed il Notaio in Vita Not. 1996, 2, p. 637; F. P. LOPS I rapporti patrimoniali tra coniugi in AAVV La condizione di reciprocità La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, a cura di M. IEVA, Milano, 2001, p. 169; M. DOGLIOTTI I rapporti familiari nel nuovo diritto internazionale privato in Dir. pers. e fam.,1997, p. 297.

Si segnala per l’estremo interesse dell’argomento de iure condendo e per i riflessi che l’evoluzione indicata potrà avere anche sui registri dello stato civile e sulla pubblicità degli status E. CALO’ Le convivenze registrate nelle legislazioni dei Paesi dell’Unione Europea in Riv. Not. 2000, 5, p. 1059 e amplius ID. Le convivenze registrate in Europa – verso un secondo regime patrimoniale della famiglia – Commissione Studi Unione Europea del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2000.

In generale sui rapporti di famiglia nel diritto internazionale privato cfr. T. BALLARINO, Il nuovo diritto internazionale privato della famiglia in Fam. e Dir. 1995, 5, p. 487 e G. CONETTI, I rapporti di famiglia nella riforma del diritto internazionale privato in Fam. e Dir. 1995, 4, p. 313.

(35) Amplius in E. CALO’, Rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato cit., p. 615 il quale con serie e condivisibili argomentazioni giunge a questo esito: “1) coniugi forniti di due cittadinanze diverse, ma che siano anche cittadini italiani (esempio: Tizio è francese, Tizia è svedese e ambedue sono cittadini italiani): prevale la cittadinanza comune; 2) coniugi che abbiano due cittadinanze comuni, fra cui quella italiana ( esempio : Tizio e Tizia sono tutti e due sia francesi che italiani) : prevale la cittadinanza dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata; 3) coniugi che abbiano una cittadinanza in comune e uno dei due possieda anche quella italiana (Tizio e Tizia sono francesi e Tizia è anche italiana): prevale la cittadinanza comune.”

(36) Può rammentarsi che anche nel nuovo Regolamento dello stato civile l’obbligo di trasmissione di atti e provvedimenti formati all’estero difetta di oggettività nell’individuazione dell’ufficiale di stato civile destinatario (art. 17). Analizza con grande approfondimento i canoni per l’individuazione della prevalente localizzazione della vita familiare ed i rapporti di essa con la “residenza” I. VIARENGO, Problemi di individuazione della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e ruolo della volontà delle parti, cit., p. 1134-1140.

(37) In tal senso E. CALO’ Rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato cit., p. 615. In particolare, tra i quesiti che tale dichiarazione pone, si possono evidenziare i seguenti: qual è la forma di tale “dichiarazione”? Va annotata nei registri dello stato civile prima della stipula dell’atto notarile al quale essa si riferisce? Va trascritta nei registri immobiliari, ove necessario? Invero, ritengo che la “dichiarazione” sulla localizzazione non sia altro che l’accordo dei coniugi sulla legge applicabile e che essa contenga invece di un diretto richiamo dell’ordinamento di riferimento per i rapporti patrimoniali, un richiamo indiretto, discendente dall’individuazione della detta localizzazione e dall’applicazione conseguente degli articoli 29 e 30 L. 218/1995. A tale “dichiarazione” si applicherà necessariamente la disciplina dell’”accordo”. I. VIARENGO Problemi di individuazione della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e ruolo della volontà delle parti, cit., p. 1145, suggerisce il ricorso alla “dichiarazione” in ipotesi di variazione della localizzazione della vita familiare”.

(38) F. SALERNO CARDILLO, Regime patrimoniale tra coniugi nel diritto internazionale privato, cit. p. 24.

(39) F. SALERNO CARDILLO, Rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato e riflessi sull’attività notarile, cit., p. 185.

(40) F. SALERNO CARDILLO, Rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato e riflessi sull’attività notarile cit., p. 194, il quale afferma che “la convenzione di scelta perde efficacia”. L’Autore ha mutato tale orientamento nell’opera successiva Regime patrimoniale tra i coniugi nel diritto internazionale privato, cit., p. 23, nella quale rileva che un’analisi più approfondita lo ha condotto a “ritenere che anche in ipotesi di perdita della cittadinanza o modifica della residenza tali convenzioni di scelta rimangano in vita” e ciò sulla base della prevalenza della volontà coniugale, del tenore letterale della norma che privilegia la connessione di cittadinanza o di residenza al tempo dell’opzione ed, infine, la diversa impostazione dell’istituto disciplinato dall’art. 46 della Legge 1995/218.

(41) L. MILONE, Il nuovo diritto internazionale privato ed il Notaio, cit., p. 654.

(42) In tal senso cfr. U. VILLANI I rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato, cit., p. 455-456; F. P. LOPS, I rapporti patrimoniali tra coniugi in AAVV La condizione di reciprocità La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, cit., p. 175; I. VIARENGO, Problemi di individuazione della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e ruolo della volontà delle parti, cit., p. 1145-1146 ; M. DOGLIOTTI, I rapporti familiari nel nuovo diritto internazionale privato in Dir. pers. e fam.,1997, p. 302; E. CALO’, Rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato cit., p. 617, il quale trae conferma dell’orientamento che afferma la stabilità dell’accordo dal fatto che nel progetto di riforma del diritto internazionale privato i coniugi avrebbero potuto stabilire la permanenza – con espressa disposizione - della convenzione sulla legge applicabile anche in caso di mutamento della cittadinanza, della residenza o del domicilio (art. 16, comma 5 del progetto) nonché dal fatto che il dato comparativistico “più vicino” è espressione di una linea di tendenza in tal senso.

Particolarmente delicato è il problema, logicamente distinto da quello sin ora trattato del mutamento della legge applicabile; si rinvia sul punto alla approfondita trattazione di I. VIARENGO, Problemi di individuazione della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e ruolo della volontà delle parti, cit, p. 1146-1148.

(43) F.P. LOPS I rapporti patrimoniali tra coniugi in AAVV La condizione di reciprocità La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, cit., p. 175; M. DOGLIOTTI, I rapporti familiari nel nuovo diritto internazionale privato in Dir. pers. e fam.,1997, p. 302; . U. VILLANI I rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato, cit., p. 455-456, il quale affronta il rapporto fra le due norme segnalando l’ipotesi in cui i due coniugi entrambi cittadini italiani, uno dei quali sia residente all’estero, possono accordarsi per scegliere una legge diversa da quella italiana. Segnala il carattere di “relitto storico” dell’art. 161 c.c., in uno con la “dubbia utilità”, qualora fosse applicabile il diritto italiano, di ricorrere a tale disposizione che permette il riferimento a norme straniere alle quali “non si è sottoposti, purché non generico, ma concretamente riprodotto” il Calò in Rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato, cit. p. 618.

(44) M.C. ANDRINI, L’autonomia negoziale dei coniugi nella riforma del diritto internazionale privato con particolare riguardo alla modifica delle convenzioni matrimoniali e dei patti conseguenti alla separazione personale cit., p. 8; ID. Atti dello stato civile in Tratt. Di dir. priv. Rescigno, 4, Tomo 3, Torino, 1997, p. 1000-1001.

(45) E. CALO’, Rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato cit., p. 619, affrontando il problema della lettura combinata dell’art. 30 della Legge 1995/218 e dell’art. 19 o.s.c. afferma : “a) la nuova disciplina riguarda i soli stranieri residenti, destinatari della nuova disciplina dello stato civile; b) la pubblicità costituisce un onere a carico dei coniugi; c) una volta attuata tale pubblicità, il regime (opponibilità, ecc.) è evidentemente eguale a quello dei cittadini”.

(46) F. SALERNO CARDILLO, Regime patrimoniale tra coniugi nel diritto internazionale privato, cit. p. 35; ID. Rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato e riflessi sull’attività notarile, cit., p. 201, il quale in entrambi i lavori auspica la possibilità della trascrizione del matrimonio degli stranieri, celebrato all’estero, individuando in attesa di tale modifica, parzialmente introdotta dal nuovo ordinamento dello stato civile, l’emersione della scelta attraverso la pubblicità immobiliare.

(47) F. SALERNO CARDILLO, Rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato e riflessi sull’attività notarile, cit., p. 201-208.

(48) Cfr. sul punto par.3 retro.

(49) Sul punto diffusamente a seguito dell’approvazione del Regolamento del nuovo stato civile E. CALO’, Rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato cit., p. 619-622, nonché G.M. RICCIO Degli atti dello stato civile formati all’estero in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile, cit. p. 77 e ss..

(50) G.M. RICCIO, Degli atti dello stato civile formati all’estero in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile , cit. p. 77 rileva appunto la portata “onnicomprensiva” dell’art. 18 o.s.c..

(51) D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. A commento del Testo Unico cfr. E. CALO’, La nuova disciplina giuridica dello straniero Quaderno del Notariato n. 3, Milano, 2000; con specifico riferimento al divieto di discriminazione per motivo della nazionalità, sia pure in ambito sportivo E. CALO’, Sport e diritti fondamentali in Corriere giuridico, 2002, n. 2, p. 225, a commento della ordinanza del Tribunale di Pescara del 14 dicembre 2001. La linea prudenziale della circolare MIACEL 2/2001, esclusiva di una pubblicità “piena” alle “trascrizioni” di cui all’art. 19 o.s.c., può allora trovare riscontro anche disattendo tale impostazione interpretativa, ma enfatizzando l’attribuzione al singolo ufficiale di stato civile del generale potere di rifiuto a lui attribuito – a differenza della pregressa normativa – di qualunque atto contrario all’ordine pubblico. Non osta ad una siffatta interpretazione neppure il fatto che alcuni atti dello stato civile concernenti cittadini stranieri residenti in Italia, a norma dell’art. 69 o.s.c., che ha valenza generale, siano soggetti a mera annotazione e non a trascrizione. Può a tale proposito ricordarsi che comunque anche gli atti soggetti ad annotazione presuppongono un precedente atto questo soggetto sì a trascrizione e destinato ad essere in prosieguo annotato a seguito di sue modificazioni. Ad esempio, la richiesta di annotazione di una convenzione matrimoniale formata all’estero, presuppone la pregressa richiesta di trascrizione ai sensi dell’art. 19 o.s.c. dell’atto di matrimonio, beninteso nell’ipotesi di cittadini entrambi stranieri, ma residenti in Italia.

(52) M. D’ELOISE D’ORIO, Semplificazione delle certificazioni amministrative e attività notarile in AAVV Studi e materiali del Consiglio Nazionale del Notariato Milano, 2002, 6.1, p. 485, diffusamente sul punto.

(53) In tal senso dispone la circolare Miacel n. 2/2001 del 26 marzo 2001, più volte ricordata.

(54) G. SABEONE, Revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile in Nuove Leggi civ. commentate, 2001, n. 1-2, cit.p. 28.

(55) C. ORREI, Dei documenti che si presentano all’ufficiale dello stato civile in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile , cit., p. 95.

(56) A. PASSATELLI, Stato civile in Digesto delle Discipline pubblicistiche, XV, cit.p. 50, il quale segnala i riflessi della cittadinanza sul diritto di asilo e le questioni che possono nascere in relazione alla pluralità di status. Sul punto cfr. G. SALITO Delle registrazioni relative alla cittadinanza in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile , cit., p. 99 e ss., la quale afferma che l’attività di certificazione compiuta dall’ufficiale dello stato civile ha “funzione costitutiva” per gli atti di nascita, matrimonio e morte e esclusivamente “recettiva” per gli atti riguardanti la “cittadinanza”.

(57) R. PANOZZO, Un primo confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e il d.P. R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127) in Stato civ. It. 2001, ottobre p. 754; S. ARENA Registri dello stato civile: iscrizioni e trascrizioni secondo il nuovo Ordinamento dello stato civile con particolare riferimento al regime transitorio in Stato civ. it., 2001 maggio p. 339 S. ARENA, La circolare della Direzione Generale dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno protocollo n. 00103663/15100-397 in data 11 luglio 2001. Disamina e osservazioni in Stato civ. it. 2001, settembre p. 659.

(58) R. PANOZZO, Un primo confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e il d.P. R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127) in Stato civ. It. 2001, novembre p. 832.

(59) A. DE CUPIS, I diritti della personalità, Milano, 1982, p. 421 e ss., il quale specifica il “diritto al nome come diritto al nome attribuito, e non come diritto all’attribuzione del nome”. E’ utile ricordare, al riguardo, che l’art. 22 della Costituzione statuisce che “Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”.

(60) Tale assunto può desumersi in modo indiretto dall’art. 237 c.c. che individua tra i fatti che devono in ogni caso concorrere per il possesso di stato che “la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere”, dall’art. 34 o.s.c. che vieta di imporre al figlio il prenome del padre vivente ed infine dall’art. 262 c.c. che statuisce che in caso di riconoscimento del figlio naturale effettuato da entrambi i genitori egli assume il cognome del padre analitici. Sul punto diffusamente anche in relazione alle novità in materia più in generale: A. MUSIO e F. NADDEO, Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli naturali in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile, cit. p. 163 e ss.; D. BERLOCO, Il nuovo Regolamento sullo stato civile, in Stato civ. it. maggio 2001, cit. p. 352; O. VERDELLI, La nuova disciplina in materia di nomi e cognomi con riferimento alla normativa introdotta dal D.P. R. 396/2000 ed alle norme attuative contenute nella circolare MIACEL n. 2/2001 e nella circolare prot. n. 00103663/15100-397 dell’11 luglio 2001 – Direzione Generale dell’Amministrazione Civile – Direzione Centrale delle Autonomie (Servizio Enti Locali) in Stato civ. it. agosto 2001 p. 586 e ss.. Analizza le questioni in materia di attribuzione del cognome in modo estremamente accurato R. PANOZZO, Un primo confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e il d.P. R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127) in Stato civ. It. 2001, novembre (3^parte), p. 839.

(61) In Dir. fam. e pers.1994, p. 526.

(62) In Dir. fam. e pers. 1996, p. 473.

(63) Sussistono due interpretazioni del secondo comma dell’art. 33 o.s.c. Secondo un primo indirizzo il legittimato maggiorenne assume automaticamente il cognome del legittimante, salvo la facoltà di riprendere l’originario cognome; un altro orientamento afferma piuttosto che il legittimato continuerebbe a mantenere il vecchio cognome salvo la facoltà di assumere il nuovo ( A. MUSIO e F. NADDEO Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli naturali in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile, cit. p. 167-168).

(64) R. PANOZZO Un primo confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e il d.P. R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127) in Stato civ. It. 2001, novembre, p. 840, il quale rileva che la lettera della norma non richieda neppure l’autentica della firma apposta alla comunicazione, né la fotocopia di un documento d’identità; segnala al riguardo i rischi derivanti ad esempio dalla dichiarazione proveniente da un legittimato maggiorenne nato all’estero. Va sottolineato che le dichiarazioni di cui all’art. 33 o.s.c. vanno annotate sull’atto di nascita e non iscritte o trascritte.

(65) Sul potere di scelta del prenome in termini analitici A. MUSIO e F. NADDEO, Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli naturali in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile, cit. p. 169.

(66) Sic art. 72 r.d. 1939, n. 1238. Sul punto cfr. R. PANOZZO, Un primo confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e il d.P. R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127) in Stato civ. It. 2001, novembre, p. 840. Si pensi ai nomi “Asia” o “Italia”, peraltro abbastanza diffusi. M. ARSI’, La riforma dell’ordinamento dello stato civile cit. p. 465. L’art. 34 o.s.c. così recita rispettivamente ai commi 3 e 4: “ Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita è formato.” “Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma 1 o in violazione delle indicazioni del comma 2, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l'atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.”

(67) A. MUSIO e F. NADDEO Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli naturali in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile, cit. p. 177, i quali rilevano che “i moduli ministeriali predisposti per gli atti di nascita erano strutturati in modo da far risultare la volontà di attribuire al neonato più nomi o un nome solo”.

(68) In tal senso G. CALIENDO Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, cit. p. 217.

(69) A. MUSIO e F. NADDEO Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli naturali in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile, cit. p. 177, per la narrazione storica della questione.

(70) R. PANOZZO Un primo confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e il d.P. R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127) in Stato civ. It. 2001, novembre, p. 841, il quale esclude che la presenza negli atti di nascita di segni di interpunzione tra i prenomi possa dar luogo ad un giudizio di rettificazione. O. VERCELLI La nuova disciplina in materia di nomi e cognomi con riferimento alla normativa introdotta dal D.P. R. 396/2000 ed alle norme attuative contenute nella circolare MIACEL n. 2/2001 e nella circolare prot. n. 00103663/15100-397 dell’11 luglio 2001 – Direzione Generale dell’Amministrazione Civile – Direzione Centrale delle Autonomie (Servizio Enti Locali) in Stato civ. it. agosto 2001 p. 586 e ss.; D. BERLOCO Il nuovo Regolamento sullo stato civile in Stato civ.it.2001, maggio, p. 350 e ss..

(71) Circolare n. 00102161-15100/397 del 26 marzo 2001 della Direzione generale dell’amministrazione civile del Ministero dell’Interno. Sul punto cfr. anche la circolare MIACEL del Ministero dell’Interno n. 9/2001 del giorno 11 luglio 2001, n. 00103663/15100-397.

(72) S. ARENA, L’articolo 36 del nuovo Ordinamento dello stato civile e la dichiarazione degli interessati riguardante l’indicazione degli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli Uffici dello stato civile e di anagrafe in Stato civ.it.2001, giugno p. 419.

(73) R. MARICONDA, Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome in Il nuovo ordinamento dello stato civile cit. p. 317, la quale ricorda l’esistenza di tre modi di acquisto del cognome: da fonte legale (nel caso del figlio naturale), volontaria (nel caso ad esempio della legittimazione per susseguente matrimonio) e giudiziale ( per effetto ad esempio della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale o della legittimazione dei figli naturali per provvedimento del giudice). La stessa Autrice fa riferimento specifico agli strumenti di tutela previsti dall’art. 7 del codice civile. Su quest’ultimo punto amplius A. DE CUPIS, I diritti della personalità cit., p. 527 e ss. La circolare del Ministero della Giustizia del 16 marzo 2001 n. 1827 in Stato civ. it. 2001, aprile p. 287, afferma l’immediata applicabilità delle nuove norme attesa l’inesistenza di una disciplina transitoria al riguardo. G. SABEONE, Revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile in Nuove Leggi civ. commentate, cit. p. 31 segnala inoltre la riduzione dei termini relativi da 60 a 30 giorni rispetto alle norme del precedente ordinamento. La circolare Miacel del Ministero dell’Interno del giorno 11 luglio 2001 n. 9/2001 affronta infine i peculiari problemi della individuazione della competenza del Prefetto, in ipotesi di cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E., o residenti all’estero, anche per non aver mai avuto residenza in Italia.

(74) Cons. di Stato sez. IV 16 marzo 1995, n. 145 in Foro Italiano 1995, III, p. 365. Sul punto diffusamente R. MARICONDA Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome in Il nuovo ordinamento dello stato civile cit. p. 335.

(75) M. ARSI’ La riforma dell’ordinamento dello stato civile in Giorn. Dir. Amm. 2001, cit. p. 466.

(76) G. CALIENDO, Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, in Famiglia e diritto, cit. p. 218.

(77) R. MARICONDA Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome in Il nuovo ordinamento dello stato civile cit. p. 335; O. VERCELLI La nuova disciplina in materia di nomi e cognomi con riferimento alla normativa introdotta dal D.P. R. 396/2000 ed alle norme attuative contenute nella circolare MIACEL n. 2/2001 e nella circolare prot. n. 00103663/15100-397 dell’11 luglio 2001 – Direzione Generale dell’Amministrazione Civile – Direzione Centrale delle Autonomie (Servizio Enti Locali) in Stato civ. it, p. 589. Può, tuttavia, precisarsi che nell’ipotesi disciplinata dagli artt. 89 – 92 o.s.c. la discrezionalità è talmente ridotta da apparire addirittura evanescente.

(78) La documentazione per l’emanazione del provvedimento di concessione da parte del Ministro dell’Interno è prevista dall’art. 88 o.s.c. che così recita: “Il richiedente, al fine della emanazione del decreto di concessione, trascorso il suddetto termine, senza che sia stata fatta opposizione, presenta alla prefettura competente per il successivo inoltro al Ministero:

a) un esemplare dell'avviso con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata;

b) la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte.

2. Il Ministro, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto. 3. Il decreto di concessione, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.”

(79) L’art. 92 o.s.c. così recita: “1. Trascorso il termine di cui all'articolo 87, comma 1, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata. 2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto”.

(80) O. VERCELLI La nuova disciplina in materia di nomi e cognomi con riferimento alla normativa introdotta dal D.P. R. 396/2000 ed alle norme attuative contenute nella circolare MIACEL n. 2/2001 e nella circolare prot. n. 00103663/15100-397 dell’11 luglio 2001 – Direzione Generale dell’Amministrazione Civile – Direzione Centrale delle Autonomie (Servizio Enti Locali) in Stato civ. it., p. 590, il quale segnala analiticamente le novità in materia di mutamento e di modificazione del nome e del cognome in relazione al pregresso sistema. G. CALIENDO, Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, in Famiglia e diritto, cit. p. 219, il quale critica l’attribuzione del potere di annotazione agli interessati ed aggiunge che a differenza dell’ordinamento abrogato, il vigente Regolamento dello stato civile permette l’automatica attribuzione anche ai figli maggiorenni,se espressamente richiesto , ai sensi del combinato disposto degli articoli 94 e 33 o.s.c..

(81) G. CALIENDO, Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, in Famiglia e diritto, cit., p. 218 sul punto diffusamente.

(82) M. ARSI’ La riforma dell’ordinamento dello stato civile in Giorn. Dir. Amm., cit., p. 466, il quale al riguardo afferma trattarsi di una “innovazione orizzontale”. G. SABEONE, Revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile in Nuove Leggi civ. commentate, cit.p. 31, sottolinea che per i membri dell’unica famiglia l’unico decreto sia preceduto da un’unica istruttoria.

(83) R. MARICONDA Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome in Il nuovo ordinamento dello stato civile cit. p. 349-350, la quale affronta altresì il problema dell’esenzione da ogni imposta; O. VERCELLI La nuova disciplina in materia di nomi e cognomi con riferimento alla normativa introdotta dal D.P. R. 396/2000 ed alle norme attuative contenute nella circolare MIACEL n. 2/2001 e nella circolare prot. n. 00103663/15100-397 dell’11 luglio 2001 – Direzione Generale dell’Amministrazione Civile – Direzione Centrale delle Autonomie (Servizio Enti Locali) in Stato civ. it. cit. p. 589.

(84) Sul punto cfr. la circolare del Ministero Della Giustizia del 26 febbraio 2002 n. 1/2002, pubblicata su Il Sole 24 Ore del 28 febbraio 2002 n. 57, p. 22, che non segnala l’avvenuta abrogazione dell’art. 454 c.c., per effetto dell’art. 110 o.s.c..

(85) Si segnala il problema della modificazione del nome nel diritto internazionale privato. Al riguardo si rinvia allo studio di E. CALO’ Il nome nel diritto internazionale privato, approvato dalla Commissione studi del Consiglio Nazionale del Notariato oggi pubblicato in Studi e materiali 1998-2000, 6.2, Milano, n. 2001, p. 993 e a R. MARICONDA Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome in Il nuovo ordinamento dello stato civile cit. p. 351 e ss..

(86) C.M. BIANCA Diritto civile La famiglia. Le successioni. Milano, 1998, 2, p. 232.

(87) A. MUSIO e F. NADDEO Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli naturali in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile, cit. p. 186-187, con particolare attenzione anche agli interessi in gioco che l’ordinamento intende tutelare. M.L. ALLASIA Il riconoscimento di figli naturali nel nuovo regolamento di stato civile alla luce delle indicazioni della circolare MIACEL n. 2/2001 del 26 marzo 2001 in Stato civ.it. 2001, luglio, p. 512.

In generale sul problema del riconoscimento G. MARZIALE Stato civile in Enc. Giur. Treccani, cit. p. 6, ). A. PASSARELLI Stato civile in Digesto delle Discipline pubblicistiche,cit. p. 51-53.

(88) A. MUSIO e F. NADDEO Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli naturali in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile, cit. p. 189, in cui è effettuata un’indagine attraverso le varie forme di atto di riconoscimento, ove esso sia ricevuto dall’ufficiale dello stato civile, dal giudice tutelare, da un pubblico ufficiale non titolare di funzioni di stato civile (diverso dal Notaio, ipotesi questa non ammessa), dalle autorità consolari e straniere, oppure ove esso sia contenuto in un atto di battesimo (ipotesi controversa), in un atto di matrimonio concordatario (ipotesi infine ammessa) o in un testamento. Non si segnala alcuna peculiarità degna di menzione con riguardo alla forma dell’atto pubblico o del testamento ricevuti da Notaio e si rinvia alle trattazioni al riguardo.

(89) La circolare più volte citata è pubblicata in Stato civ. it.2001, aprile, p. 282 (in particolare p. 286 sul riconoscimento dei figli naturali).

(90) Sul punto diffusamente A. MUSIO e F. NADDEO Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli naturali in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile, cit. p. 204. La forma appare essenziale, secondo questi Autori, “per garantire chiarezza e certezza di notizie che finiscono per incidere sullo status dei soggetti”.

(91) A. MUSIO e F. NADDEO Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli naturali in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile, cit. p. 192, i quali esprimono il timore che una siffatta disciplina abbia in concreto diminuito i controlli. Sul punto cfr. anche la circolare Miacel n. 9/2001 del giorno 11 luglio 2001. E’ critico nei confronti del Regolamento e nei confronti della citata circolare nella materia S. ARENA La circolare della Direzione Generale dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno protocollo n. 00103663/15100-397 in data 11 luglio 2001. Disamina e osservazioni in Stato civ. it. cit. p. 580, il quale segnala alcune preoccupanti omissioni ed in particolare la questione del riconoscimento di prole straniera da parte di genitore italiano. L’art. 49 o.s.c. lettera K) dispone l’annotazione degli atti di riconoscimento in qualunque forma effettuati. Il richiamo alla forma attiene invero all’atto e non alla sua provenienza, con esclusione conseguente di tali fattispecie dall’inserimento nei registri dello stato civile. Tale interpretazione appare invero troppo legata al dato formale anche se il rilievo di siffatte ipotesi, dal punto di vista sociale, dovrebbe indurre il Ministero dell’Interno a chiarire i dubbi al riguardo.

(92) S. ARENA La circolare della Direzione Generale dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno protocollo n. 00103663/15100-397 in data 11 luglio 2001. Disamina e osservazioni in Stato civ. it. cit. 580. A. MUSIO e F. NADDEO Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli naturali in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile, cit. p. 206. E’ opportuno a questo punto riportare il testo degli articoli 28 e 49 o.s.c., concernenti rispettivamente ciò che si iscrive e trascrive (il primo) e ciò che si annota (il secondo). L’art. 28 è del seguente tenore: “1. Negli archivi di cui all’art. 10 si iscrivono: a) le dichiarazioni di nascita rese direttamente all'ufficiale dello stato civile; b) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale ricevuti dall'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 254, primo comma, del codice civile; c) gli atti di assenso prestati ai sensi dell'articolo 250, secondo comma, del codice civile, se successivi al riconoscimento, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile; d) gli atti di consenso prestati ai sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile, se anteriori al riconoscimento dell'altro genitore, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;e) i processi verbali di cui all'articolo 38.

2. Nei medesimi archivi si trascrivono: a) le dichiarazioni di nascita rese al direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita; b) gli atti di nascita ricevuti all'estero; c) gli atti e i processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario; d) gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati per le operazioni eseguite dalle forze di pace o di guerra; e) le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione in materia di nascita; f) i decreti di cambiamento o aggiunta di nome e cognome e i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi; g) i provvedimenti in materia di adozione.

3. Negli archivi suddetti si iscrivono anche gli atti che si sarebbero dovuti iscrivere o trascrivere e che vengono formati per ordine del tribunale perché in precedenza omessi.”

L’art. 49 o.s.c. recita : “1. Negli atti di nascita si annotano: a) i provvedimenti di adozione e di revoca; b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione; c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale; d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione; e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca; f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio;g) le sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; h) i provvedimenti della corte di appello previsti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto; i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana; j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle che, a termini dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte; k) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, in qualunque forma effettuati; l) le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne è ordinata l'annotazione, e le relative sentenze di rigetto; m) le sentenze che pronunciano la nullità o l'annullamento dell'atto di riconoscimento; n) le legittimazioni per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice e le sentenze che accolgono le relative impugnazioni; o) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima; p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del nome o del cognome relativi alla persona cui l'atto si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome relativi alla persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si sia avvalso della facoltà di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto; q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo; r) gli atti di morte; s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano l'atto già iscritto o trascritto nei registri.

2. All'annotazione della legittimazione per susseguente matrimonio provvede l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione del matrimonio o all'annotazione dell'atto di riconoscimento, quando questo è successivo al matrimonio, se ha notizia dell'esistenza di figli legittimati per effetto di detto matrimonio e dell'avvenuto riconoscimento.

3. All'annotazione della legittimazione per provvedimento del giudice, si provvede a richiesta del procuratore della Repubblica o di chiunque vi abbia interesse.

4. Le annotazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste, anche verbalmente, dagli interessati.

(93) Sul punto B. MEOLI Capo V: della registrazione relativa agli atti di matrimonio in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile cit. p. 253 e ss.. L’art. 69 o.s.c. così recita “1. Negli atti di matrimonio si fa annotazione: a) della trasmissione al ministro di culto della comunicazione dell'avvenuta trascrizione dell'atto di matrimonio da lui celebrato; b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all'articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218; c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e delle relative pronunce; d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia dell'autorità ecclesiastica di nullità del matrimonio; e di quelle che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l'omologazione di quella consensuale; e) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio; f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione; g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di uno degli sposi e di quelle che dichiarano l'esistenza dello sposo di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte; h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi; i) dei provvedimenti di rettificazione.”

(94) Si rinvia alle trattazioni generali in materia, ed in particolare per tutte T. AULETTA Il fondo patrimoniale Artt.167-171 in Il Codice Civile Commentario diretto da P. SCHLESINGER , Milano, 1992, F. CORSI Il regime patrimoniale della famiglia, in Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da A. CICU e F. MESSINEO , Milano, 1984, p. 83 e ss., V. DE PAOLA Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale Milano 1996, Tomo III, p. 22; F. CARRESI Del fondo patrimoniale in Commentario al Diritto Italiano della famiglia a cura di G. CIAN, G. OPPO e A. TRABUCCHI, Padova 1992 , G. SANTARCANGELO La volontaria giurisdizione Milano, 1989, vol. IV, p. 603 e ss..

(95) Può coesistere con la comunione legale, convenzionale, con la separazione dei beni (regimi generali) e con il patrimonio familiare o la dote (ove già costituiti prima della novella del 1975). Ritengo possa coesistere con un fondo patrimoniale sottoposto a diverse regole convenzionali.

(96) A. FINOCCHIARO e M. FINOCCHIARO Diritto di famiglia, Milano, 1984, III, p. 376 e ss.

(97) F. CARRESI Del fondo patrimoniale in Commentario al Diritto Italiano della famiglia a cura di G. CIAN, G. OPPO e A. TRABUCCHI, cit, p. 54; F. CARRESI voce Fondo patrimoniale in Enc. Giur. Treccani, XIV,Roma, 1989, p. 1; M. FRAGALI La Comunione Appendice in Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da A. CICU e F. MESSINEO , Milano, 1977, p. 30, il quale afferma la possibilità di costituire un solo fondo patrimoniale.

(98) F. CORSI Il regime patrimoniale della famiglia, II, in Trattato di diritto civile e commerciale, cit. p. 93. L’impostazione è condivisa anche da V. DE PAOLA Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, cit. p. 103-104, il quale afferma che è incontrovertibile che l’alienazione dei beni è soggetta alla specifica disciplina dettata al riguardo dal legislatore (art. 169 c.c.) e non dalle regole sulla modifica delle convenzioni matrimoniali.

(99) F. CORSI Il regime patrimoniale della famiglia, II, in Trattato di diritto civile e commerciale, cit. p. 94. Nello stesso senso V. DE PAOLA Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, cit. p. 104, il quale sostiene egualmente che gli atti diretti ad ampliare l’oggetto del fondo patrimoniale sono soggetti alle regole di gestione e non alla “regolamentazione del regime”. Quest’ultima affermazione è condivisa da T. AULETTA Il fondo patrimoniale Artt.167-171, op. cit., p. 163, secondo il quale le variazioni dei beni che compongono il fondo patrimoniale sono disciplinate dalle “regole sull’amministrazione” e non da “quelle relative alle modifiche ed ai mutamenti del regime convenzionale (artt.162 e 163 c.c.)” (p. 163).

(100) Sembra tuttavia che da una simile impostazione discenda la esclusione della possibilità di incrementare il fondo già costituito; l’unica configurazione possibile pare – secondo questo Autore (F. CORSI Il regime patrimoniale della famiglia, II, in Trattato di diritto civile e commerciale, cit. p. 94) - essere proprio quella della proliferazione dei fondi patrimoniali Contra V. DE PAOLA Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, cit. p. 104, il quale afferma che tutti i successivi incrementi confluiscono nell’originario fondo patrimoniale.

(101) V. DE PAOLA Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, op. cit. p. 104. In effetti, quest’ultimo Autore esclude l’applicazione alla fattispecie dell’art. 163 c.c. e della Legge 1981, n. 142, come anche il Corsi; entrambi reputano che l’incremento oggettivo del fondo patrimoniale non sia modifica di una convenzione originaria; la differenza tra le due impostazioni è però che il primo reputa che l’incremento del fondo patrimoniale sia comunque sempre una ulteriore dotazione del fondo originario, il secondo sostiene trattarsi in ogni caso di un nuovo ed indipendente fondo patrimoniale. Invero, anche ove l’atto debba essere considerato un nuovo fondo esso va annotato nei registri dello stato civile e trascritto presso la competente Conservatoria.

(102) La norma (art. 2647, 2° comma c.c. introdotta dall’art. 206 della L. 19 maggio 1975, n. 151) fa riferimento al “patrimonio familiare” in luogo del “fondo patrimoniale”; è tuttavia evidente l’errore del legislatore nel coordinamento della disciplina e che il riferimento lessicale vada fatto senza alcun dubbio al nuovo istituto introdotto dalla vigente riforma del diritto di famiglia.

(103) V. DE PAOLA Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, op. cit. p. 104

(104) T. AULETTA Il fondo patrimoniale Artt.167-171, op. cit., p. 163.

(105) T. AULETTA Il fondo patrimoniale Artt.167-171, op. cit., p. 165.

(106) In entrambi i casi non è necessario il consenso del terzo: nel caso dell’incremento del fondo patrimoniale originario, perché si tratta di un atto di amministrazione devoluto alla esclusiva competenza coniugale, nella seconda fattispecie perché il nuovo fondo patrimoniale è del tutto autonomo dal precedente; sul punto T. AULETTA Il fondo patrimoniale Artt.167-171, op. cit., p. 165.

(107) T. AULETTA Il fondo patrimoniale Artt.167-171, op. cit., p. 166, ricorda che la dottrina che ha affrontato il patrimonio familiare aveva affermato la possibilità di costituire da parte di ciascuno dei coniugi un patrimonio familiare con i propri beni, restando titolare esclusivo ed unico amministratore, tanto che di norma se ambedue i coniugi prendevano l’iniziativa di dare origine ad un patrimonio familiare due erano i diversi patrimoni dei quali la famiglia poteva fruire.

(108) T. AULETTA Il fondo patrimoniale Artt.167-171, op. cit., p. 165, il quale afferma altresì che al nuovo acquisto non si applicano le formalità per la costituzione del regime, onde detto acquisto può avvenire automaticamente, secondo le regole successorie in caso di legato a favore del fondo. Tale asserzione non è condivisibile, attesa comunque la necessità di un’accettazione da parte dei coniugi. La configurazione della fattispecie non muta se si tratta del fondo originario o delle modifiche a quest’ultimo.

(109) Qualora sia siffatta esclusione reputata possibile.

(110) T. AULETTA Il fondo patrimoniale Artt.167-171, op. cit., p. 165. Una tale opinione non è tuttavia condivisibile.

(111) Detto regolamento reca la rubrica “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127”, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento ordinario n. 303 del 30 dicembre 2000 ed è entrato in vigore il 30 marzo 2001 (in tal senso, Circolare Miacel 2/2001).

(112) Si ricordi che nell’art. 163 c.c. il legislatore usa il termine “modifiche”, laddove nell’art. 2 della L. 1981, n. 142 ricorre al termine “mutamento”. Il nuovo termine “modificazione” sembra abbracciare qualsiasi variazione apportata alla precedente convenzione, anche se è probabile che al momento della redazione della disposizione non siano stati riconnessi significati peculiari all’uso di tale parola. E’ facile argomentare anche dall’uso dell’aggettivo “relative” (nel senso di modificazioni relative alle convenzioni tout court) il fatto che in ogni caso qualsiasi alterazione di una precedente convenzione debba essere comunque annotata. Non vi è infine alcuna contraddizione sistemica. La disciplina dell’art. 2 della L. 1981, n. 142 si applica ai mutamenti convenzionali. E’ tuttavia ben possibile configurare modifiche di una convenzione matrimoniale, che non richiedono l’intervento tutorio (non implicando alcun mutamento), del tutto soggette alla disciplina dell’art. 163 c.c. Ambedue tali situazioni giuridiche sono soggette alla disciplina dell’art. 69 lettera b) del d.p. r. 3 novembre 2000, n. 396.

(113) La serietà di un tale assunto emerge dal fatto che attraverso la lettura dell’estratto del certificato di matrimonio è possibile evincere l’esistenza di una convenzione modificativa, peraltro difficilmente rintracciabile qualora oggetto dell’ampliamento fossero soltanto titoli di credito. E’ vero che i dati desumibili dai registri dello stato civile sono ben scarni (essendo escluso qualsiasi riferimento all’oggetto della convenzione) ma già il mero fatto dell’annotamento è sufficiente a dare emersione all’esistenza di un atto modificativo, altrimenti destinato all’oblio. I terzi dall’indicazione del Notaio rogante potranno comunque reperire una copia dell’atto e conoscerne agevolmente il contenuto esatto.

(114) V. DE PAOLA Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, op. cit. p. 104, il quale esclude che si rientri nel caso in esame nell’ipotesi di surrogazione di beni del fondo. Nello stesso senso, G. GABRIELLI Patrimonio familiare e fondo patrimoniale in Enc. Dir. Milano, 1982, p. 316 e T. AULETTA Il fondo patrimoniale Artt.167-171, cit. p. 163-167.

(115) La disciplina applicabile sarà naturalmente quella della costituzione del fondo patrimoniale e non quella della modifica.

(116) [1] Tutte le convenzioni che importino “modificazione” devono essere annotate; tale valutazione è autonoma dalla disciplina applicabile alle convenzioni che implicano modifica o mutamento di una precedente convenzione o regime patrimoniale

(117) Non appare esaustiva e del tutto condivisibile la nota del Ministero della Giustizia in data 18 novembre 1997 prot.1/50/FG/92/97/3816 la quale si è limitata ad escludere tout court la possibilità di annotare nei registri dello stato civile l’atto con cui si incrementano i beni di un fondo già costituito, poiché non affronta il ben più complesso problema dell’interpretazione dell’atto stesso.

(118) Sul punto diffusamente D. BERLOCO Separazione personale dei coniugi – Annotazione del ricorso nell’atto di matrimonio alla luce del nuovo Ordinamento dello stato civile in Stato civ. it.2001, settembre , p. 672 e ss., il quale ricorda che le formule pubblicate con d.m. 22 maggio 1992 tengono conto di tale interpretazione ed in particolare la formula “174 bis “annotazione di ricorso per la separazione personale fra i coniugi”, la formula 175 bis “annotazione di separazione personale fra coniugi” e la formula 176 bis “annotazione di rigetto della domanda di separazione personale fra coniugio o di altro provvedimento che definisca il giudizio fuori dal merito della domanda”. Ripercorre le tappe di tale evoluzione anche R. CARAVAGLIOS Gli effetti della riforma dello stato civile sulla pubblicità dei regimi patrimoniali della famiglia in Notariato, 2002, 1, p. 85; D. FEOLA La pubblicità del regime patrimoniale dei coniugi in AAVV Il diritto di famiglia, diretto da G. BONILINI e G. CATTANEO, Torino, 1997, II, p. 422 (la quale ripercorre l’intera storia del problema); A. M. BENEDETTI, Il nuovo regolamento di stato civile: le novità del d.P. R. 396/2000 in tema di matrimonio, in Familia, cit. p. 654; P. PITRONE Pubblicità immobiliare e rapporti patrimoniali tra i coniugi: orientamenti giurisprudenziali in Riv. Not. 1989, p. 563; F. BOCCHINI Regime di pubblicità in AAVV La comunione legale a cura di C.M. BIANCA, Milano, 1989; V. PANDOLFINI La pubblicità dello scioglimento della comunione legale per effetto della separazione personale dei coniugi in Giust. Civ. 2000, p. 65.

(119) In tal senso, Tribunale di Firenze del 21 gennaio 1981 pubblicata in Dir. pers. e fam. 1984, p. 113; Tribunale di Monza del 22 maggio 1985 pubblicata in Dir. pers. e fam. 1985, p. 974; Cass. Civ. sez. I, 12 novembre 1998, n. 11418 in Nuova Giur. civ. comm. 1999, p. 637, con nota di commento di S. MOSCA Lo scioglimento della comunione legale a seguito della separazione personale dei coniugi e le ripercussioni dell’eventuale riconciliazione sul loro regime patrimoniale, riportata anche in Giust. Civ. 1999, p. 1033, ed in Foro It. 1999, I, 1953, con nota di A. NICOLUSSI Riconciliazione e comunione dei beni, nonché in Fam. e dir. 1999, n. 3, p. 252, ed in Riv. Not. 1999, 3, p. 686, con nota di M. FOCOSI Comunione legale e riconciliazione successiva alla separazione personale dei coniugi ed infine in Notariato 1999, 2, p. 111, con nota di G. ARICO’.

(120) In tal senso, sentenza del Tribunale di Monza del giorno 8 marzo 1984, pubblicata in Dir. pers. e fam. 1984, p. 103, in Foro It. 1985, I, 1202, in Giust. Civ. 1984, p. 3455; Corte di Appello di Genova decreto 22 novembre 1985 in Foro It.1986, I, 775 ed in Giur. It. 1987,II, 443.

(121) Fuoriescono dalla presente trattazione sia l’individuazione della natura giuridica dell’atto di riconciliazione, sia l’indagine sulla decorrenza degli effetti di un siffatto atto ex nunc (come sembra preferibile) o ex tunc.

(122) R. CARAVAGLIOS Gli effetti della riforma dello stato civile sulla pubblicità dei regimi patrimoniali della famiglia cit. p. 92, nota 59; F. COSCIA Risolta dal nuovo Ordinamento dello stato civile la questione della annotabilità della riconciliazione dei coniugi separati in Stato civ. it. 2001, ottobre p. 757. R. GATTUSO Riflessioni su riconciliazione dei coniugi e regime patrimoniale in Vita Notarile1989, p. 644, P. RESCIGNO Riconciliazione dei coniugi e regime patrimoniale in Dir. e Giur. 1986 p. 513, A. ZACCARIA La pubblicità del regime patrimoniale della famiglia: le posizioni della dottrina in Riv. Dir. civ. 1980 , II, p. 415 M. TAMBURELLO Riconciliazione dei coniugi e regime patrimoniale della famiglia in Dir. pers. e fam. 1981, p. 579.

(123) R. CARAVAGLIOS Gli effetti della riforma dello stato civile sulla pubblicità dei regimi patrimoniali della famiglia cit. p. 92, il quale afferma che la dichiarazione di riconciliazione può esser ricevuta dall’ufficiale dello stato civile o da “altro pubblico ufficiale”. B. MEOLI Capo V: della registrazione relativa agli atti di matrimonio in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile cit., p. 282, afferma invece la competenza diretta dell’ufficiale dello stato civile, tacendo qualsiasi richiamo ad altri pubblici ufficiali.

(124) Circolare MIACEL 2/2001 citata. Sul punto S. ARENA Registri dello stato civile: iscrizioni e trascrizioni secondo il nuovo Ordinamento dello stato civile con particolare riferimento al regime transitorio, cit. p. 339.

(125) M.C. ANDRINI Forma e pubblicità delle convenzioni matrimoniali e degli accordi di separazione tra coniugi in Familia, 2001, 1, p. 33.

(126) D. FEOLA La pubblicità del regime patrimoniale dei coniugi in AAVV Il diritto di famiglia, diretto da G. BONILINI e G. CATTANEO, cit. p. 428-429 e A. MORA Rassegna critica di tesi ed opinioni su alcuni aspetti della pubblicità del regime patrimoniale tra i coniugi ed in particolare sull’errata annotazione in Dir. fam. e pers. 1991, p. 274, i quali subordinano l’efficacia della riconciliazione erga omnes alla stipula di una apposita convenzione matrimoniale soggetta al regime di forma e pubblicità di quelle ordinarie. E’ necessaria un’apposita convenzione matrimoniale secondo F. CORSI Il regime patrimoniale della famiglia, in Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da A. CICU e F. MESSINEO , Milano, 1979, p. 179, tesi ribadita da A. CECCHERINI I rapporti patrimoniali nella crisi della famiglia e nel fallimento Milano 1996, p. 157-158

(127) O. VERCELLI Cosa è cambiato in materia di rettificazione degli atti di stato civile dopo l’entrata in vigore del d.P. R. 396/2000 (Regolamento per la revisione e semplificazione dell’Ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 12 comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) anche alla luce della recente circolare MIACEL 2/2001 in Stato civ.it.2001, aprile, p. 261; D. BERLOCO Il nuovo regolamento sullo stato civile cit. p. 350; G. M. RICCIO Delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile e delle correzioni in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile cit. p. 365 e ss., O. VERCELLI La nuova disciplina in materia di nomi e cognomi con riferimento alla normativa introdotta dal D.P. R. 396/2000 ed alle norme attuative contenute nella circolare MIACEL n. 2/2001 e nella circolare prot. n. 00103663/15100-397 dell’11 luglio 2001 – Direzione Generale dell’Amministrazione Civile – Direzione Centrale delle Autonomie (Servizio Enti Locali), cit. p. 589, M. ARSI’ La riforma dell’ordinamento dello stato civile, cit. p. 466, G. CALIENDO, Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, cit. p. 218-219, G. SABEONE, Revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, cit. p. 33; A. JANNUZZI e P. LOREFICE Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2002, p. 797.

(128) G. SABEONE, Revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, cit. p. 33-34, il quale delinea l’evoluzione della natura giuridica del giudizio di rettificazione da contenziosa a volontaria e segnala l’autonomia rispetto al procedimento in esame del giudizio di rettificazione del sesso disciplinato dalla Legge 14 aprile 1982, n. 164.

(129) R. MARICONDA Differenza tra la “correzione” per errore materiale di scrittura e la “rettificazione” secondo il nuovo Ordinamento dello stato civile in Stato civ.it.2001, luglio p. 505

(130) L’art. 100 o.s.c. è anch’esso una norma di chiusura del sistema. Vale la pena di ricordarlo, così recita: “ I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia, ed a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia, nei casi in cui non sia utilizzabile la procedura di cui all'articolo 20. La competenza spetta al tribunale nel cui circondario si sarebbe dovuto registrare l'atto ovvero al tribunale per i minorenni che ha pronunciato sull'adozione di minore straniero.”

(131) Si riportano di seguito per comodità anche gli articoli 106 e 107 o.s.c. concernenti gli estratti degli atti dello stato civile. Si rappresenta, al riguardo, che per il rilascio dell’estratto per copia integrale non è più necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica . Art. 106 o.s.c.“ (Estratti per riassunto) 1. Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell'atto stesso e nelle relative annotazioni. Se nell'atto sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il testo dell'atto, l'estratto è formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell'atto modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime.”; Art. 107 “(Estratti per copia integrale) 1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.

2. L'estratto per copia integrale deve contenere: a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi; b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale; c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale.

Sul punto cfr. A. MONICA Degli estratti degli atti dello stato civile e dei relativi certificati in in AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile,.cit. p. 403 –404..

(132) Con tale norma il legislatore ha novellato l’art. 15 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82. Si tratta di una disciplina del tutto peculiare che affida al Governo il potere di emanare sulla materia un decreto legislativo che regoli il procedimento del cambio di generalità in modo autonomo rispetto alla normativa vigente dello stato civile.

(133) Art. 12 decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82.

(134) Al collaboratore per il quale sia stata accolta la domanda di protezione, e che non abbia cambiato identità, può esser attribuito in via temporanea un documento di copertura. In tal caso, in realtà non mutando le generalità le finalità di uso del documento dovranno essere espressamente regolate da un apposito provvedimento e l’utilizzazione al di fuori delle ipotesi autorizzate è punita dalla legge penale (in tal senso art. 13 decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82).

(135) Il decreto legislativo 29 marzo 1993 n. 119 disciplina analiticamente l’intera materia del cambiamento delle generalità da parte dei collaboratori di giustizia. Il d.m. 24 novembre 1994, n. 687 è il Regolamento recante le norme per la formulazione del programma di protezione e disciplina rispettivamente agli articoli 10 e 11 la documentazione relativa al cambiamento delle generalità e l’individuazione dell’autorità designata per le richieste di atti e certificati relativa alla nuova identità.

(136) Art. 6 decreto legislativo 29 marzo 1993 n. 119. Tale norma recita altresì che “gli atti da annotarsi iscriversi o trascriversi nei registri dello stato civile contenenti i dati relativi alle precedenti generalità, continuano ad essere annotati, iscritti o trascritti sotto le precedenti generalità”.