Studio
n. 1086
SUL TRASFERIMENTO DI UNA FARMACIA
Approvato dalla Commissione Studi del
Consiglio Nazionale del Notariato
il 24 ottobre 1995
Si è posto il problema
di determinare il momento in cui può ritenersi avvenuto il trasferimento della
titolarità di una farmacia; e ci si è chiesto se esso debba individuarsi in
quello nel quale le parti stipulano il relativo contratto oppure nell’altro del
“riconoscimento” amministrativo dello stesso. Ciò in relazione al disposto del
terzo comma dell’art. 12, legge 2 aprile 1968, n. 475, secondo cui “il
trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto
con decreto del medico provinciale”.
La questione è, come si
vedrà, largamente opinabile ed appare necessario, per una sua corretta
impostazione, muovere dal ruolo operativo che la precisazione di tale momento
può svolgere.
Deve tenersi conto cioè
che esso, nel sistema dell’art. 12 cit., può assumere rilievo ad una pluralità
di fini: da un lato in quanto, ai sensi del primo comma della disposizione, il
“trasferimento” può avvenire solo “decorsi tre anni dalla conseguita
titolarità”; da un altro in quanto non è consentito concorrere all’assegnazione
di una nuova farmacia “se non sono decorsi almeno dieci anni dall’atto del
trasferimento” (così il quarto comma); e da un altro ancora poiché “al
farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta
soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare
un’altra farmacia senza dover superare il concorso per l’assegnazione” (settimo
comma).
Ne risulta quindi una
situazione per la quale l’anticipazione di quel momento all’atto traslativo inter
partes per un verso, nel secondo caso, è tale da ampliare le possibilità
operative del privato, ma per l’altro, nel primo e nel terzo caso, vale a
restringerle.
E ne risulta di
conseguenza la fondamentale ambiguità, in sostanza l’impraticabilità, di una
linea interpretativa la quale volesse assumere come obiettivo giuspolitico
quello di agevolare le scelte in proposito dell’autonomia privata oppure, al
contrario, di accentuare la funzione del controllo pubblicistico.
Deve quindi prendersi
atto che ogni soluzione è inevitabilmente aleatoria. Ma deve anche tenersi
presente che, al di là della scelta di vertice tra una prospettiva
pubblicistica ed un’altra privatistica, l’angolo di visuale adottato dalla
norma deve probabilmente considerarsi quello che guarda all’effettività
della gestione dell’azienda farmaceutica e che esso sembra logicamente
collegato al momento del “riconoscimento” amministrativo.
Convince in tal senso
la regola posta nell’undicesimo comma dell’art. 12 cit., secondo il quale il
trasferimento della titolarità della farmacia non è ritenuto valido se non
accompagnato dal trasferimento dell’azienda commerciale. E convince soprattutto
la regola del sesto comma, per cui “il farmacista titolare al momento del
trasferimento decade dalla precedente titolarità”.
Sono questi infatti
indizi, a parere di chi scrive non trascurabili, nel senso che il
“trasferimento” della titolarità della farmacia deve realizzare una situazione
per cui, sia in termini effettuali sia in termini di legittimazione,
l’esercizio dell’attività è possibile per l’acquirente e non più consentita
all’alienante: una situazione la quale non sembra ravvisabile fin quando non è
avvenuto il “riconoscimento” amministrativo.
Questo del resto sembra
l’orientamento, pur manifestatosi per finalità tra loro spesso non coincidenti,
della prevalente giurisprudenza.
Così, per esempio, da
tale “riconoscimento”, e non dalla data di registrazione dell’atto privato, si
è ritenuto decorrere il termine per l’accertamento previsto dall’art. 43,
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600: ciò qualificando il primo come condizione
sospensiva del secondo (1).
Così ancora si è
ritenuto di qualificarlo come “autorizzazione legittimante che permette lo
svolgimento dell’attività farmaceutica, altrimenti preclusa ed al tempo stesso
la rende dovuta per il compimento di prestazioni essenziali alla comunità, cioè
per il perseguimento dell’interesse collettivo alla salute protetto dall’art.
32, cost.” (2).
Il che evidenzia una prospettiva la quale, ai nostri fini, può ritenersi
orientata alla ricerca del momento a partire dal quale l’esercizio
dell’attività cessa di essere dovuto da parte dell’alienante e diviene
consentito all’acquirente (3).
La prospettiva è in
sostanza quella per cui, essendo l’atto privato valido ed operante inter
partes, il suo effetto di consentire all’acquirente di esercitare
l’attività farmaceutica e quello di determinare il trasferimento della relativa
azienda restano subordinati all’adozione del provvedimento autorizzatorio della
pubblica amministrazione (4).
Non è forse azzardato
allora ritenere che, se i termini posti dall’art. 12 cit. guardano
fondamentalmente a tali effetti (l’esercizio cioè dell’attività), debba considerarsi
decisivo il momento in cui essi si determinano, quello appunto del
“riconoscimento”.
(1) V. Comm. trib. centrale, 15 febbraio 1990, in Dir. prat. trib., 1990, II, 522; cfr. anche nello stesso senso Comm. trib. II grado Frosinone, 2 giugno 1987, in Rass. trib., 1987, II, 889; per una qualificazione in termini di condizione sospensiva v. pure TAR Lombardia, 6 novembre 1986, in Rass. dir. farm., 1987, 108.
(2) Così Cass., 2 giugno 1988, n. 3766, in Rass. dir. farm., 1989, 733.
(3) E v. anche, nello stesso senso, TAR Valle d’Aosta, 26 ottobre 1988, in Trib. amm. reg., 1988, I, 3692.
(4) V. espressamente Cass. 8 novembre 1983, n. 6587, in Foro it., 1984, I, 465.