Studio n. 525
LE PERSONE GIURIDICHE STRANIERE
Approvato dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del
Notariato il 20 aprile 1993
I) Nozione
Le persone giuridiche straniere sono gli enti, diversi dalle
società e non aventi per scopo principale l'esercizio di un'attività economica
(1), che hanno conseguito all'estero il riconoscimento della loro personalità,
a prescindere dall'origine nazionale degli associati e dalla provenienza del
patrimonio.
Ciò sta a significare che vi e` una netta differenza a tale
riguardo col regime delle società, in quanto il criterio della nazionalità
degli associati non dovrebbe, in linea generale, esplicare una specifica
rilevanza, poiche` l'atto di riconoscimento da parte dello Stato italiano ed i
successivi controlli dovrebbero esaurire i profili attinenti all'eventuale
partecipazione straniera (2). I poteri dello Stato sulle persone giuridiche,
per quanto in concreto discussi (3) e discutibili, sono quindi di natura ta le
da surrogarsi ad altre verifiche, talvolta menzionate nella dottrina italiana e
soprattutto straniera, che si rifanno all'unico criterio del controllo
effettivo (4) dell'ente ai fini dell'applicazione delle norme sul trattamento
dello straniero (5).
II) Il riconoscimento
Le persone giuridiche "acquistano la personalità giuridica
mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della
Repubblica", mentre " per determinate categorie di enti che
esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può
delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto" (art. 12
c.c.) (6). L'esercizio di questa funzione e` attualmente delegato alle Regioni
dall'art. 14 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, per le persone giuridiche che
operano esclusivamente nelle materie di cui al decreto medesimo e le cui
finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione.
In materia, e` da ultimo intervenuta la legge 12 gennaio 1991, n.
13 ( Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma di
decreto del Presidente della Repubblica) che, all'art. 2, ha stabilito che gli
atti non elencati all'art. 1 ( fra i quali non figura il riconoscimento delle
persone giuridiche), per i quali era adottata la forma del decreto del
Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a
formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di entrata
in vigore della stessa legge.
Non dovrebbero sorgere, infine, soverchi problemi di compatibilità
con il nostro ordinamento, nel caso di persone giuridiche straniere non
sussumibili nelle categorie previste dal nostro ordinamento, atteso che la
citata norma fa specifico riferimento alle "associazioni, le fondazioni e
le altre istituzioni di carattere privato..", ammettendo finanche nel
nostro sistema l'esistenza di persone giuridiche da ascrivere al libro primo
del codice civile, diverse da associazioni e fondazioni.
Ora, tale compatibilità col nostro ordinamento e` stata largamente
esplorata, con i noti esiti, nel caso delle Anstalten, sulle quali non e`
opportuno soffermarsi, data la dovizia di fonti giurisprudenziali e dottrinarie
(7); ai nostri fini e` sufficiente porre in risalto che uno dei risultati cui
si addivenne e` stato quello di chiarire in via definitiva che non e`
necessario procedere ad un nuovo riconoscimento della persona giuridica
straniera (8). La persona giuridica straniera e` tale nel nostro ordinamento
sulla sola base del suo riconoscimento nell'ordinamento suo proprio, ed in tal
guisa potrà operare anche nel nostro Paese. Dovrebbe però considerarsi
l'opportunità di un confronto con gli artt. 2505/2510 c.c., dal quale
scaturisce che un conto e` l'attività occasionale svolta dall'ente straniero ed
un'altra la sua stabile presenza in Italia. In quest'ultimo caso, potrebbe
ipotizzarsi, argomentando dagli artt. 33 e 2505 c.c., la responsabilità
solidale di coloro che agiscano in nome e per conto dell'ente. Non sembra
invece che possano desumersi argomenti in favore del reciproco riconoscimento
delle persone giuridiche in ambito comunitario dagli artt. 58 e 220 del
Trattato C.E.E. ne` dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 (9), in quanto vi
e` l'esplicita esclusione degli enti privi di scopo di lucro.
E' opportuno considerare, inoltre, che nel caso delle persone
giuridiche diverse dalle società, non appare ipotizzabile una collocazione
analoga a quella prevista dall'art. 2506 c.c., come sostituito dal D. lgs. 29
dicembre 1992, n. 516, in forza del quale la sede secondaria di una società
straniera avente una rappresentanza stabile e` soggetta agli adempimenti
pubblicitari previsti per le sue omologhe italiane, senza la previsione di
controlli previsti dal testo precedente.
D'altro canto, l'eventuale riconoscimento dell'ente straniero da
parte dello Stato italiano, comporterebbe la nascita di un nuovo ente, di
nazionalità italiana (10) e quindi sottoposto ai controlli statali italiani,
non essendo ipotizzabile un riconoscimento che porti a conseguenze diverse da
quelle tipizzate dall'ordinamento.
Non sembra proponibile in ogni caso una iscrizione dell'ente
straniero al registro delle persone giuridiche, così come sarebbe improponibile
un'iscrizione di una società straniera al registro delle imprese senza le procedure
previste dal codice civile. Ma vi e` dell'altro, in quanto una tale iscrizione
implicherebbe, come accennato, l'esercizio di controlli statali che
presuppongono a loro volta l'esercizio della sovranità sulle persone giuridiche
italiane, il che e` incompatibile con la nazionalità estera dell'ente.
III) Gli acquisti
L'art. 17 c.c., il quale dispone che la persona giuridica non
possa acquistare beni immobili né accettare donazioni o eredità né conseguire
legati senza autorizzazione governativa, essendo altrimenti senza effetto
l'acquisto o l'accettazione, si applica anche alle persone giuridiche
straniere. Si tratta di una fattispecie affatto estranea al diritto
internazionale privato, onde non dovrebbe seguirne le sorti. Ne consegue
che,mentre l'ordinamento straniero verrà richiamato per quanto attiene alla
struttura interna dell'ente, l'eventuale assenza in siffatto ordinamento di una
norma che subordini gli acquisti immobiliari ad autorizzazione sarà scevra di
qualsiasi conseguenza, perche` l'art. 17 c.c. e` una norma di applicazione
necessaria (11), applicabile a prescindere dalla legge straniera (12).
Le origini di questo approdo sono alquanto risalenti, e si trovano
sia nella dottrina straniera (13) che italiana (14), già confortata dalla più
antica giurisprudenza (15); si ritrovano, pure, nella prima dottrina formatasi
sotto il vigente codice (16), così come in quella successiva (17).
Anzitutto si applica anche a costoro in quanto la legge non
distingue fra persone giuridiche italiane e straniere, e quindi soccorre
l'argomento letterale. Anche la ratio legis contribuisce a lumeggiare
l'argomento, perche` non si tratta di proteggere gli enti bensì di scongiurare
l'accumulo di beni non indirizzati a finalità produttive (18). La finalità di protezione
degli enti e` più confacente agli enti che perseguono finalità pubbliche che
non alla persone giuridiche private (19), nei cui confronti una siffatta
finalità configurerebbe un'ingerenza non facilmente giustificabile, in ispecie
alla luce della libertà di associazione tutelata dalla Carta costituzionale. In
ogni caso, anche la prassi e` in questo senso, come risulta dalle
autorizzazioni pubblicate in Gazzetta Ufficiale (20).
Nel caso degli acquisti per testamento, il ricorso
all'autorizzazione da parte dell'ente straniero e` reso ancor più necessario
dalla presenza di interessi contrapposti, rappresentati da "coloro ai
quali per successione sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona
giuridica" (art. 5 disp. att. c.c.) che non potrebbero certamente essere
ignorati col ritenere inapplicabile il regime autorizzatorio alle persone
giuridiche straniere.
Quanto alla competenza all'emanazione dell'atto di autorizzazione,
già del Presidente della Repubblica, nel caso delle persone giuridiche straniere
e` ora del dicastero degli Esteri, in base alla citata legge 13/1991.
IV) Capacità giuridica
La capacità giuridica dell'ente straniero discende dall'art. 16,
comma 2 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile ( c.d.
Preleggi), che pone il principio di reciprocità (21).
Appare indispensabile chiarire, però, che tale principio non e`
applicabile all'interno della Comunità Economica Europea (22).
Anche se le norme comunitarie non fanno menzione degli enti non
aventi scopo di lucro, ad es., nelle norme sul diritto di stabilimento, e` da
rilevare che il ricorso alla reciprocità comporterebbe una discriminazione
basata sulla nazionalità, vietata non soltanto dall'art. 7 del Trattato C.E.E.,
ma anche da fonti di diritto comunitario quali le sentenze della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee (23). Le limitazioni nei confronti dello
straniero, ispirate alla reciprocità, sono talvolta contemplate dal diritto
comunitario, ma soltanto nei confronti degli Stati non comunitari (24); in ambito
comunitario, invece, non e` assolutamente proponibile l'applicazione dell'art.
16 Prel. nei confronti di alcun soggetto comunitario, comprese le persone
giuridiche non aventi scopo di lucro.
NOTE
(1) Sulla distinzione fra società ed
associazione, v. da ultimo F. Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1992,
p. 32 ss., che rinviene il discrimen nello scopo ideale di quest'ultima,
mentre, su posizioni più tradizionali, si identifica il discrimen nel comune
esercizio dell'attività economica ( F. Ferrara jr., F. Corsi, Gli imprenditori
e le società, Milano, 1992, p. 243).
(2) Partiamo dall'assunto che vi sia uno
scarto fra il controllo delle società e quello degli enti di cui al libro primo
c.c., caratterizzato dalla maggior severità di quest'ultimo, come discende, ad
es. dall'art. 5 disp. att. c.c. (sul quale, v. nota 6), che contempla
esplicitamente ingerenze anche nel merito.
(3) Sul dibattito al riguardo, cfr. D.
Vittoria, Un'ipotesi di riforma per la disciplina degli enti del I libro del
codice civile, Diritto e Giurisprudenza, 1987, p. 297.
(4) Quanto al criterio del "legame
effettivo", v. l'art. 3 della Convenzione di Bruxelles del 29 febbraio
1968 ( legge 28 gennaio 1971, n. 220), peraltro mai entrata in vigore, ma
spesso menzionata anche in Cassazione, sull'implicito presupposto che in
qualche modo esplichi una qualche efficacia.
(5) In questo caso, sembrerebbe opportuna
una distinzione fra il citato ambito e quello proprio al diritto internazionale
privato.
(6) L'art. 5 disp. att. c.c. prevede che
la domanda per ottenere l'autorizzazione sia presentata al prefetto della
provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede, corredata dai documenti
necessari per dimostrare l'entità, le condizioni e l'opportunità dell'acquisto,
nonche` la destinazione dei beni, dopodiche` il prefetto, raccolte le opportune
informazioni, provvede alla trasmissione della domanda al ministero competente.
(7) Sul riconoscimento delle Anstalten,
cfr. A. Borgioli, Anstalt, Digesto delle Discipline Privatistiche, Sez.
Commerciale, I, Torino, 1987, p. 123; C. Stolfi, Anstalt, I) Diritto
Commerciale, Enc. Giur. Treccani, Roma, 1988, p. 3.
(8) Vedi nota precedente e la
giurisprudenza citata dagli AA. ivi riportati; in dottrina, vedi G. Biscottini,
Diritto Amministrativo Internazionale, in: Trattato di diritto internazionale
diretto da Balladore Pallieri, Morelli e Quadri , Padova, Tomo Primo 1964, p.
370).
(9) Su cui v. nota 4.
(10) Nel caso delle società straniere, il
punto e` assai discusso. Per le altre persone giuridiche, rimane fondamentale
il principio che considera non sufficiente che l'ente abbia sede nello Stato,
se le sue finalità si collocano altrove (Biscottini, cit., p. 369).
(11) Sulle norme di applicazione
necessaria, v. T. Ballarino, Diritto internazionale Privato, Padova, 1982, p.
497 ss..
(12) Sulla questione dell'applicabilità
dell'art. 17 c.c. agli stati stranieri, cfr. A. Migliazza, Successioni (
diritto internazionale privato), Novissimo Digesto, XVIII, Torino, 1971, p. 874
ss..
(13) F. Laurent asseriva che " la
manomorta non e` da favorirsi ... Noi preferiamo l'applicazione dell'art. 910 " ( a tenore del quale " Les dispositions
entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune,
ou d'e`tablissements d'utilite` publique, n'auront leur effet qu'autant
qu'elles seront autorise`es par une ordonnance royale") (Principii di
Diritto Civile, Napoli, Roma, Milano, 1881, Vol. XI, p. 196)
(14) ".. quid juris quando e` un
corpo morale estero che acquisti beni stabili, a titolo oneroso o gratuito, nel
territorio italiano?" ... Il legislatore ha avuto in mira soprattutto di
impedire l'immobilizzazione e l'accumulazione della proprietà fondiaria ... Che
questo danno si verifichi coll'immobilizzare e accumulare beni stabili nelle
mani di un Ente nazionale o di un ente straniero, il risultato e` lo stesso : e
la legge deve poter impedirlo " (G. Saredo, Acquisti dei corpi morali, Il
Digesto Italiano, Vo l. Secondo, Parte Prima, Torino, 1929, p. 80).
(15) La Corte d'Appello di Genova, con
sentenza 6 agosto 1881, aveva stabilito che occorresse l'autorizzazione agli
acquisti " Atteso che se altrettanto e` disposto per corpi morali del
Regno, a maggior ragione lo sarà per corpi morali esteri. La liberalità usata
dal patrio legislatore ... non può intendersi estesa fino al punto di francarli
da quelle limitazioni che furono poste al godimento degli stessi diritti ai
corpi morali nostrani" (La Legge, 1882, vol. I, p. 89).
(16) L'art. 17 c.c. si applica, secondo G.
Menotti De Francesco, " a tutte le persone giuridiche .. nazionali o
straniere" (Persona giuridica, Nuovo Digesto Italiano, Torino, 1939, p.
943); identica opinione viene espressa da F. Ferrara, Le Persone Giuridiche
(ristampa curata da F. Ferrara jr.), Trattato di Diritto Civile italiano
diretto da Vassalli, Vol. Secondo, Tomo Secondo, Torino, 1958, p. 320.
(17) S. Cassarino, Acquisto di enti, Enc.
del diritto, vol. I, Milano, 1958, p. 524; Biscottini, cit., p. 374 ss.; P.
Rescigno, La persona giuridica e la capacità di ricevere per testamento, Riv.
Dir. Civ., 1964, II, p. 343; F. Galgano, Delle Persone Giuridiche, Comm. al
codice civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1969, p. 249; id., da ultimo
(senza riferimenti, però, agli enti stranieri), Le associazioni, le fondazioni,
i comitati, I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale, 2,
Padova , 1987, p. 113 ss.
(18) Se si trattasse di tutelare l'ente
acquirente, sarebbe da domandarsi il perche` dell'ingerenza su un soggetto
straniero. In giurisprudenza si e` affermato che " Il fondamento giuridico
dell'autorizzazione agli acquisti delle persone giuridiche riposa su una
ragione di ordine pubblico, sulla necessità, cioe`, di esercitare una
permanente vigilanza ed un sistematico controllo sul patrimonio degli enti
morali, non essendo parso opportuno che una massa di beni, specie immobili,
possa liberamente concentrarsi in soggetti destinati ad operare per un lungo
periodo di tempo e si formi quindi una manomorta, che, sotto molteplici
riflessi, può, in definitiva, rivelarsi esiziale" (Cass. 30 ottobre 1959,
n. 3212, Riv. Not., 1960, p. 309); contra : Cass. 20 luglio 1966, n. 1954 (Foro
it., 1966, I, 1500) che invoca " un motivo di ordine pubblico
concretantesi nella necessità di esercitare una permanente sorveglianza ed un
sistematico controllo sul suo patrimonio". In questo caso, questa
posizione era strumentale alla tesi che identificava nell'autorizzazione "
un requisito di validità della dichiarazione di accettazione dell'acquisto,
mancando la quale sussisterebbe una assoluta ed insanabile nullità". Non a
caso, Cass. 4 giugno 1976, n. 2027 (Giur. it., 1978, I, 1, 657, con nota di P.
G. Caron), che rinviene nell'art. 17 c.c. una condicio iuris che incide
sull'efficacia del negozio, si rifà, ancora, all'esigenza di evitare la
manomorta, sia pure affiancata al controllo sull'effettivo perseguimento delle
finalità dell'ente. Da ultimo, Cass. 15 marzo 1991, n. 2782, (Vita Not., 1991,
p. 584) asserisce che " per gli acquisti dello Stato difetta la ratio
sulla quale poggia l'istituto del l' autorizzazione governativa, ossia, la
prevenzione della manomorta.."; mentre Cass. 7 settembre 1992, n. 10281
(inedita; v. Italgiure) si esprime in termini di "ratio
giustificatrice" che si esplica nell' " esigenza di ordine pubblico
di esercitare una permanente vigilanza ed un sistematico controllo sul
patrimonio degli enti morali per evitare il formarsi della manomorta". La
Corte Costituzionale, dal canto suo, ha stabilito che l'autorizzazione agli
acquisti immobiliari ex l. 5 giugno 1850, n. 1036 "non ha una funzione
tutoria ma e` rivolta a contenere, nei limiti del necessario, gli acquisti
patrimoniali degli Enti, onde evitare il fenomeno della manomorta.." ( Il
Consiglio di Stato, 1988, II, p. 961).
Sulle "ragioni politiche"
dell'art. 17 c.c., v. M. V. De Giorgi, Trattato di diritto privato, diretto da
P. Rescigno, 2, Persone e famiglia, Tomo Primo, Torino, 1982, p. 212 ss.
(19) Così, Galgano, cit., p. 244.
(20) Vedi ad es., il Decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, n. 372, recante
"Autorizzazione all'ente di diritto inglese "People's Dispensary for
Sick Animals", in Dorking, Surrey (Gran Bretagna) ad accettare un'eredità
nonche` il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1982, n. 374, recante
" Autorizzazione all'associazione tedesca denominata " Vereinigung
Der Katzenfreunde Deutschlands - Deutscher Katzenschutzbund E.V.", in
Berlino ovest (Repubblica Federale di Germania), ad accettare una
eredità", ambedue in G.U. n. 168 del 21 giugno 1982, p. 4449. Da ultimo,
v. Circolare Min. Interno, Servizio Culti, del 4 agosto 1992, n. 76 ( C.N.N.
Strumenti 1 marzo 1993), che attribuisce al Ministero dell'Interno la
competenza all'autorizzazione agli enti di culto stranieri " a condizione
di reciprocità".
(21) Sulla attualità e addirittura sulla
vigenza dell'art. 16 Prel. vi e` un vivace dibattito, la cui disamina però
esula dal nostro ambito; per riferimenti v. da ultimo S. Tondo, Acquisto
immobiliare dello straniero e reciprocità, Foro it., 1983, V, 235; E. Calò,
Reciprocità: un misleading case?, Giur. it., 1990.
(22) Sui profili generali, cfr. A.
Giardina, Disposizioni sulla legge in generale, sub. art. 16, Comm. al c.c.
Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p. 23 ss.. Sulle libertà all'interno della
C.E.E., v. E. Calò, L'influenza del diritto comunitario sugli ordinamenti
nazionali, (Comunicazione al XXXII Congresso Nazionale del Notariato), Roma,
1991.
(23) "Une etude des sources du droit communautaire
ne saurait pas ignorer la jurisprudence de la Cour de Justice. Ce serait se
faire une conception trop etroite de la theorie des sources du droit" (R.
Kovar, Ordre Juridique Communautaire, Traite` de Droit Europeen, 1, Paris,
fasc. 411 (1990), par. 28. Sulla inammissibilità del principio di reciprocità
in seno alla Comunità, vedi Corte di Giustizia C.E.E. 14 febbraio 1984 (causa
325/82), Raccolta della giurisprudenza della Corte, 1984, p. 777.
(24) Da ultimo, v. A. Barone, E. Calò,
Commentario alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela
della concorrenza e del mercato, diretto da A. Frignani, G. Patroni Griffi, R.
Pardolesi sub art. 25, comma 2, Bologna, 1993, Vol. II, in corso di stampa.