Studio n. 4404
QUESTIONI AFFERENTI AD UNA SUCCESSIONE ESTERA DEVOLUTA
AD UN INCAPACE DOMICILIATO ALL’ESTERO
Approvato dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del
Notariato
il 16 settembre 2003
I) Fattispecie
Un cittadino italiano, residente in Francia, muore lasciando
quali suoi unici eredi i fratelli, tutti residenti all’estero. Uno degli eredi
è dichiarato interdetto dall’autorità francese (1) dopo l’apertura della
successione. Il defunto era proprietario di un unico immobile in Italia, che deve essere venduto.
Il Juge des Tutelles presso il Tribunal
d’Instance di Tolosa, ha autorizzato il “gérant de tutelle”
dell’interdetto ad accettare la successione di suo padre con beneficio
d’inventario ed ha delegato un notaio italiano a redigere l’inventario nonché
ad assicurare la gestione dei conti della successione (sic).
Nel quesito pervenuto, si domanda:
a) se sia necessario procedere all’accettazione dell’eredità
con beneficio d’inventario;
b) quale sia l’autorità giudiziaria competente a delegare il
Notaio per l’inventario;
c) ai fini della pubblicità quale sia il Tribunale dove effettuare il deposito dei predetti documenti;
d) l’autorità giudiziaria competente ad autorizzare la vendita
del bene immobile;
e) l’autorità giudiziaria
competete ad esprimere il parere tutorio;
f) se sia corretto far intervenire in tutti i predetti atti il tutore nominato dal Tribunale francese.
II) Legge applicabile
Fermo restando quanto sostenuto in altri studi (2), il
punto d’inizio del discorso è naturalmente l’art. 46 l. 31 maggio 1995, n. 218
(riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (3)), il quale
dispone che la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale
del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte, norma della
quale bisogna però stabilire la portata (4).
Certamente, in questo caso, si applicherebbe la legge
italiana a tutto lo statuto successorio. Ciò posto, tuttavia, vi è chi
considera che anche l’accettazione con beneficio d’inventario rientri nello
statuto successorio (5),
anche se vi sarebbe da registrare (ancorché sotto l’abrogata
disciplina) la contraria opinione che, qualificando il beneficio d’inventario
come forma di pubblicità, lo faceva regolare dalla lex
rei sitae ex art. 26 Prel.
(6). Appare opportuno accostare a tale dibattito la più recente opinione
secondo la quale “il contemperamento tra la legge successoria e la legge di
situazione dei beni si attua assegnando alla competenza della lex successionis le
questioni relative al titolo d’acquisto dei beni
ereditari e considerando sottoposto alla lex
rei sitae il modo di acquisto dei beni stessi. In
questo modo restano assegnate alla legge del luogo di situazione (e quindi
inglobate nello statuto dell’amministrazione) le questioni relative
alle modalità ed alle formalità di trasferimento dei beni caduti in
successione, definendo, in relazione ad esse, i poteri ed i doveri del soggetto
cui spetta di curarle. Sarà pertanto la lex
rei sitae straniera, pur in
presenza di una successione completamente regolata dal diritto italiano,
a fornire la disciplina dell’amministrazione dei beni ereditari, almeno sotto
il profilo delle vicende relative alle modalità del loro trasferimento.” (7).
III) Giudice competente per
l’accettazione dell’eredità
Ai sensi dell’art. 456 c.c., la successione si apre al momento della morte, nel luogo
dell’ultimo domicilio del defunto. Come giustamente si rileva in dottrina, La
disposizione ha importanza per la determinazione del luogo in cui va fatta la
rinunzia all’eredità, va resa la dichiarazione di accettazione
dell’eredità con beneficio d’inventario, vanno pubblicati il testamento
olografo e il segreto, e ai fini della competenza per le azioni di petizione e
divisione dell’eredità, e per qualunque altra azione far coeredi fino alla
divisione (8).
In principio, quindi, se una successione è attratta
nell’ambito di una giurisdizione estera, sarà questa a far rientrare nella sua
specifica procedura lo sviluppo che porta a soddisfare i creditori e ad
attribuire i beni residui agli aventi diritto. In
questo senso, le norme sulla giurisdizione e gli istituti che disciplinano le
successioni a causa di morte nel nostro ordinamento, vengono in causa quando vi siano, per motivi di fatto o di diritto,
delle ragioni che ostano al raggiungimento degli scopi dell’istituto, basato
sull’unità della successione e quindi sull’attrazione nell’ambito di un’unica
giurisdizione dello svolgimento della procedura che porta, come dicevamo, a
soddisfare i creditori e ad attribuire i beni agli aventi diritto. Qualora (ed
è il nostro caso), la procedura rientri senza scarti
nell’alveo del nostro ordinamento e non ricorrano impedimenti al suo
svolgimento, non vi saranno ragioni valide per chiamare in causa la nostra
giurisdizione. Altrimenti, in ogni caso che interessi uno dei milioni di italiani all’estero, diventerebbe improrogabile chiamare
in causa la nostra giurisdizione, anche laddove non ve ne sia il pur minimo
bisogno. Tale non è lo scopo della nostra disciplina, la quale contiene
peraltro sì “norme di chiusura” (9), che consentono di ricondurre a
diritto non ogni fattispecie, ma quelle che richiedano,
appunto, siffatta chiusura.
IV) Ambito della
giurisdizione
L’art. 9. della l. 218/1995
(Giurisdizione volontaria) dispone che “In materia di giurisdizione
volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei casi specificamente
contemplati dalla presente legge e in quelli in cui è prevista la competenza
per territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto
concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso
riguarda situazioni o rapporti ai quali e' applicabile la legge italiana.”
Questa disposizione, naturalmente, non comporta, per così
dire, un obbligo di attrazione automatica nella nostra
giurisdizione di qualsiasi fattispecie prodottasi all’estero. Come giustamente
rileva Luzzatto (10), la nuova disciplina
risolve dei problemi stabilendo una vasta gamma di ipotesi
nelle quali la giurisdizione italiana in materia volontaria può essere
esercitata. Ovviamente, “può” essere esercitata: non si tratta certo di una
giurisdizione universale obbligatoria. Anche se ovvio,
è il caso di rammentare che possono esservi situazioni concorrenti, come si
evince dall’art. 7 l. 218/1995. In ogni caso, sarebbe sbagliato considerare che
l’art. 9 sopra richiamato possa escludere nel nostro caso l’esclusiva
giurisdizione straniera, in quanto tale norma si applica esplicitamente ad ogni
cittadino italiano: se si trattasse di norma che esclude la giurisdizione
estera, ci troveremmo con un’assurda situazione in cui nessun giudice straniero
potrebbe mai pronunciarsi sui milioni di italiani
all’estero.
Le diverse situazioni in qualche modo rientranti nella
problematica allo studio sono state scandite da diverse pronunce, la cui
lettura può fornire una qualche guida ai diversi approcci possibili, spesso
alla luce della peculiarità del caso e delle difficoltà anche
di fatto che via via si sono incontrate. Si
tratta di:
I) Pretura Genova, decreto 16 settembre 1978, stabilisce che
“competente a pronunciarsi sull’autorizzazione alla vendita di un immobile
ereditario appartenente ad un minore residente all’estero, è il giudice
tutelare del luogo ove è sito l’immobile stesso” (11). La decisione è
basata sulla legge consolare (D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200), la quale prevede,
all’art. 34 (12), che il tutore, protutore, curatore e curatore speciale
nominati dal console, possano provvedere alla
protezione degli interessi che l’incapace abbia in Italia, “previa
autorizzazione del giudice tutelare competente per territorio” (nella
fattispecie, il giudice .ritiene di estendere alla
potestà genitoriale quanto previsto per tutori e
curatori).
II) Tribunale Roma, decreto 7 novembre 1991 (13)
stabiliva che “nel caso di vendita da parte di un minore (residente in Italia)
di beni ereditari quando la successione si sia aperta all’estero, è competente
a concedere l’autorizzazione il giudice del luogo in cui si trova la maggior
parte dei beni, intendendosi con tale espressione il
luogo in cui si trovano i beni di maggior valore”. Questa decisione era stata
assunta sulla base dell’art. 22 c.p.c., (Foro per le cause ereditarie), laddove dispone che, se
la successione si è aperta fuori della Repubblica, determinate cause siano di
competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni
situati nella Repubblica, o in mancanza di questi, del luogo di residenza del
convenuto o di alcuno dei convenuti (14).
III) Cass.,
11 ottobre 1971, n. 2836 (15) ha disposto che la nomina del curatore
dell’eredità giacente di un cittadino, la cui successione si è aperta
all’estero spetta al giudice italiano del luogo in cui è posta la maggior parte
dei beni situata in Italia.
IV) Tribunale Brescia, 25 novembre 1999: "secondo la dottrina assolutamente prevalente, rientrano
nell’ambito dell’art. 46 (l. 218/1995) le questioni relative all’individuazione
degli eredi e dei legatari, la determinazione dei beni oggetto della
successione, le conseguenze dell’acquisto dei diritti successori, ecc., mentre
non vi rientrano tutte le questioni relative alla successiva fase in cui
concretamente si realizzano le modalità di acquisizione dei beni facenti parte
della massa ereditaria, che resterebbero soggette alla lex
loci” (…) ... evidente che si apre, come si è appunto aperta nel caso in
esame, una procedura di amministrazione – liquidazione del patrimonio
ereditario, che non può essere regolata che dalla legge del luogo in cui la
procedura si svolge. In altri termini, l’istituto dell’amministrazione
dell’eredità previsto dal diritto svizzero è un istituto che può essere
definito, lato sensu, processuale: per cui facoltà ed obblighi dell’amministratore non possono
che essere desunti dalla normativa che regola la procedura e, quindi, dalla
legge del luogo (16)”.
Posto che ciascuna fattispecie potrebbe ubbidire ad una sua
logica autonoma, non è sempre possibile e legittimo ricondurle tutte, in ogni
caso, ad unici principi. Il citato decreto della Pretura di Genova, ad esempio,
riguardava una cittadina italiana residente in Inghilterra con la figlia
minore, la quale giurisdizione si considera
tradizionalmente aliena dall’assumere provvedimenti concernenti fattispecie che
coinvolgano altre giurisdizioni. A sua volta, il decreto emanato dal Tribunale
di Roma, parimenti sopra citato, aveva ad oggetto una successione apertasi nel
Sultanato dell’Oman; non sembra azzardato ipotizzare che non sia agevole
pretendere che tale giurisdizione si pronunci sulla
fattispecie poi affrontata dal foro nostrano. Infine, il caso afferente
all’eredità giacente riguardava una misura che per sua natura richiede interventi indilazionabili,che rientrano nella
conservazione dei beni. Tribunale Brescia, invece, enuncia un criterio generale
e, a nostro sommesso parere, largamente condivisibile, secondo il quale deve
essere privilegiata la lex
loci e la relativa procedura estera laddove, naturalmente, non vi sia una
situazione di inerzia.
Nel caso in esame, invece, si è in presenza
di una giurisdizione (quella francese) che inizia ad intraprendere tutti i
passi necessari per portare a compimento quanto necessario. D’altronde,
trattandosi di successione aperta all’estero, i diversi soggetti coinvolti, fra
i quali i creditori, dovrebbero sempre far capo alla giurisdizione straniera,
salvo che l’adeguamento al nostro ordinamento si riveli
impossibile sia per ragioni oggettive oppure perché la giurisdizione adita si
consideri incompetente o comunque sia inerte. Non è possibile ignorare che, nel
nostro caso, il giudice straniero: a) non versa in una situazione di inerzia. b) non applica un ordinamento
incompatibile con quello italiano, i quali due presupposti, a ben guardare,
mancavano in molte delle pronunce sopra richiamate.
V) Qualificazione dello
specifico intervento notarile
La delega del giudice straniero al notaio italiano viene fatta secondo il diritto che regola il processo, vale
a dire, secondo il diritto francese. Naturalmente, il notaio italiano, quale
pubblico ufficiale, non può essere assoggettato ad una giurisdizione straniera,
e quindi la sua opera nel nostro caso non avrà luogo
come ausiliare della giustizia bensì quale corrente svolgimento della funzione
notarile come prevista dall’ordinamento professionale vigente. La legittimità
di tale operato può anche misurarsi in forma
speculare. Assunta un’accettazione con beneficio d’inventario di una
successione apertasi in Italia, nel cui asse ereditario vi siano beni
all’estero, non vi sarebbero ragioni per escludere la nomina di un notaio
straniero, ove la redazione dell’inventario rientrasse fra le sue funzioni.
Non sarebbe ozioso soggiungere che il fatto che un magistrato
straniero ritenga di ufficiare un notaio italiano comporta un implicito
giudizio sulla professione notarile in generale ma su quella italiana
in particolare. Poiché sovente si insiste –e non a
torto – sull’esigenza di liberare la giurisdizione da compiti non essenziali,
non si vede come possa non considerarsi con favore questo tipo di incarico (17).
Questa problematica, in ogni caso, può senz’altro
semplificarsi e trovare un filo conduttore, quale guida alla sua comprensione,
ove si rammenti sempre che la base sua è costituita dal nostro principio di unità della successione. Una volta assunto siffatto punto
di partenza, appare chiaro che la successione non può che ricondursi ad unità
in seno ad una unica procedura, in quanto un diverso
approccio avrebbe quale corollario la concorrenza di creditori non già su un
unico asse ereditario (con la globale considerazione di attività e passività)
bensì su diversi rivoli, ciascuno dall’altro indipendente ed autonomo,
conseguenza sicuramente contraria alle basi del nostro sistema.
In diritto francese, si applica agli immobili la legge del
luogo in cui si trovano e ai beni mobili la legge del domicilio del defunto.
Sennonché, il criterio del rinvio (18) fa sì che la legge francese
consideri che la legge italiana applica a sua volta la legge nazionale del
defunto (ossia, nel nostro caso, la legge italiana (19)). Si segnala, inoltre, che “la loi nationale de l’incapable est encore
compétente pour l’administration des biens de l’incapable, même si les biens
sont situés dans un autre pays” (20).
VI) Competenza ad
autorizzare l’alienazione
Poiché si tratta di successione
aperta all’estero, l’accettazione non può essere fatta in Italia. Se compatibile col diritto del luogo dell’aperta
successione, tale accettazione deve essere fatta col beneficio d’inventario. Si
consideri, infatti, che sarà la giurisdizione estera a stabilire il punto,
senza che rilevi una nostra presa di posizione, quale che essa sia.
Una volta assunto, come dianzi esposto:
a) che il nostro sistema è imperniato sul principio di unità della successione (fatti salvi, ovviamente i casi
di depeçage provocati dall’introduzione
dell’istituto del rinvio (21)),
b) che la successione si apre nel luogo dell’ultimo domicilio
del de cuius sarebbe incoerente con siffatte
premesse accettare (senza che ricorrano pressanti ragioni, quali l’inerzia del
foro competente), che alla relativa procedura siano preposti giudici diversi,
col rischio sia di pronunce contraddittorie sia di incrinare una fattispecie
basata, come detto, sia sull’unità della successione sia sulla conseguente
necessità di far convergere attività e passività sotto un unico foro.
La norma di riferimento, in sostanza, è costituita dal
principio codicistico che riferisce l’apertura della
successione al luogo dell’ultimo domicilio del
defunto. In un sistema come il nostro, imperniato sull’unità della successione,
assunti siffatti principi diviene necessario assumerne
anche le ricadute su un sistema che mal si concilierebbe con una pluralità di
procedure nazionali, soprattutto laddove non ve ne fosse l’esigenza.
Sarà quindi l’autorità giudiziale del luogo dell’aperta
successione a valutare se delegare o meno il notaio
italiano o altro pubblico ufficiale. Ai fini della pubblicità, non si considera
che vi siano adempimenti da svolgere presso la giurisdizione italiana (22).
Sembra coerente con le suddette premesse ritenere che non si
ponga l’esigenza di ricercare vie alternative, laddove la giurisdizione
francese: 1) si ritenga investita del potere di autorizzare la vendita, 2) si
ritenga anche investita del potere di autorizzare il
rappresentante dell’incapace e 3) consideri, inoltre, che il tutore sia
investito dei relativi poteri.
Infatti, le diverse soluzioni esperibili si dischiudono quando la giurisdizione straniera non ritiene di
accogliere i principi del nostro ordinamento che devolvono ogni potere alla
giurisdizione del luogo dell’aperta successione e del domicilio dell’incapace,
per i provvedimenti concernenti i rispettivi ambiti.
NOTE
(1) Cfr. E. Calò,
Italiano interdetto all’estero, CNN Studi e Materiali, 6.1, 2001, p. 318
ss.
(2) Calò, Italiano interdetto
all’estero, CNN Studi e Materiali, cit.; A. Ruotolo, E. Calò, Eredità beneficiata concernente successione
apertasi all’estero, 6.1, 2001. p.
328; E. Calò, Successione
aperta all’estero: pretura competente per la comunicazione del testamento, CNN,
Studi e Materiali, 5.1, 1998, p. 63.
(3) Cfr. C.
Caccavale, La volontaria giurisdizione nel diritto internazionale
privato, in Manuale di volontaria giurisdizione, a cura di V. Salafia, Milano, 1999, p. 729
ss.
(4) Cfr. D. Damascelli, La legge
applicabile alla successione per causa di morte secondo il diritto
internazionale privato italiano, Riv.
Dir. Int. Priv. e Proc., 2003, p. 85.
(5) T. Ballarino, Diritto Internazionale
Privato (coll. A. Bonomi),
Padova, 1999, p. 522; M.B. Deli, Commento alla legge 31 maggio
1995, n. 218, a cura di S. Baratti,
Nuove Leggi Civili Commentate, 1996, p. 1293. . Cfr.
altresì F. P. Lops,
Le successioni per causa di morte, in: La condizione di reciprocità –
La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato – Aspetti di
interesse notarile (Quaderni del Notariato), n. 10, a cura di M. Ieva, p. 225.
(6) E. Vitta, Diritto Internazionale
Privato, III, Torino, 1975, p. 184 ss.
(7) L. Fumagalli, Questioni di diritto
internazionale privato delle successioni in una giurisprudenza recente, Riv. Dir. Int.
Priv. e Proc., 2000, p. 942.
(8) Così, F.S. Azzariti, G.
Martinez, G. Azzariti, Successioni per causa di morte e donazioni,
Padova, 1979, p. 18.; G. Capozzi, Successioni e donazioni, I, Milano, 1983, p. 17; L. Ferri, Commentario Scialoja
Branca al codice civile, Bologna – Roma, 1997, p. 74. In
giurisprudenza, vedi Appello Ancona 19 settembre 1968
(Giur. Merito, 1969, I, p. 11) per la quale “Se il cittadino emigrato e
domiciliato all’estero è colà deceduto, l’apertura della successione non può
considerarsi avvenuta in Italia ancorché nella successione cadano immobili siti
in territorio nazionale, e il giudice italiano non può applicare alla
successione stessa le norme sull’eredità giacente dettate dalla legge
italiana”.
(9) Vedi C. Honorati, Commento alla legge di
riforma del d.internazionale
privato, Nuove Leggi Civili Commentate, 1996, p. 982.
(10) R. Luzzatto, Commento alla legge 31
maggio 1995, n. 218, sub art. 3, Riv. Dir. Int. Priv.
e Proc., 1995, p. 948.
(11) Dir. Fam., 1979, p.
811, con nota redazionale.
(12) Si
riproducono appresso alcune norme del citato D.P.R. 200/1967
34. Tutela, curatela,
assistenza, affiliazione.
Il capo di ufficio
consolare di I categoria esercita nei confronti dei cittadini minorenni,
interdetti, emancipati e inabilitati residenti nella circoscrizione le funzioni
ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e
privata nonché di affiliazione, che le leggi dello Stato attribuiscono al
giudice tutelare.
Il tutore, il produttore, il curatore e il curatore speciale nominati in virtù dei poteri di cui al
comma precedente, provvedono anche alla protezione degli interessi che la
persona sottoposta alla tutela o alla curatela abbia in Italia, previa
autorizzazione del giudice tutelare competente per territorio. Essi cessano
dall'ufficio dal giorno in cui è loro notificata la nomina, rispettivamente,
d'un nuovo tutore, protutore, curatore o curatore speciale, tanto se la
sostituzione, venga decisa dall'autorità consolare
quanto se, in caso di rientro del minore o incapace in Italia, essa venga
decisa dalla competente autorità nazionale. A tal fine, è considerata
competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del
minore o dell'incapace.
L'accettazione degli uffici di
cui al precedente comma è obbligatoria per i cittadini nella circoscrizione,
salvo i casi di dispensa previsti dalla legislazione nazionale.
35. Altri provvedimenti di
volontaria giurisdizione.
Il capo dell'ufficio consolare di I categoria, anche al di fuori delle ipotesi previste dal
presente decreto, può emanare nei confronti dei cittadini residenti nella
circoscrizione, e quando particolari circostanze ciò consiglino, i
provvedimenti di volontaria giurisdizione, in materia di diritto di famiglia e
di successione, che per le leggi dello Stato sono di competenza del giudice
tutelare, del pretore e del presidente di tribunale, ivi compreso quello per i
minorenni.
36. Tribunali competenti.
Dei ricorsi avverso i
provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati dall'autorità consolare,
nonché per la omologazione degli stessi, è competente a decidere il tribunale
del luogo di ultima residenza in Italia dell'interessato.
In materia di affiliazione,
è competente il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia
dell'affiliante o, se questi non ha mai avuto residenza i Italia,
dell'affiliato.
Ove non sia possibile
determinare la competenza ai sensi dei precedenti commi, è competente il
Tribunale di Roma.
(13) Riv. Not., 1991, p. 1025,con nota adesiva di A. Cardarelli, L’apertura della successione all’estero di
cittadino italiano. L’a. rileva che se il minore
risiede in Italia non è possibile applicare la su richiamata legge consolare.
(14) 22.
Foro per le cause ereditarie.
E' competente il giudice del luogo della aperta successione per le cause:
relative a petizione o
divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;
relative alla
rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purché proposte entro
un biennio dalla divisione;
relative a crediti
verso il defunto o a legati dovuti dall'erede, purché proposte prima della
divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione;
contro l'esecutore
testamentario, purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.
Se la successione si è
aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate
sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei
beni situati nella Repubblica, o in mancanza di questi, del luogo di residenza
del convenuto o di alcuno dei convenuti.
(15) Giur. it.,
1972, I, 486, nota di G. Franchi, Giurisdizione
e competenza per la nomina del curatore dell’eredità giacente.
(16) Riv. Dir. Int. Priv. e Proc., 2000, p. 1045.
(17) Su
una problematica attinente alla cooperazione, finalizzata però a compiti
prettamente giurisdizionali, vedi Regolamento (CE) n. 1206/2001 del
Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità
giudiziarie degli Stati.
(18)
“….la jurisprudence française est resté fidèle
au renvoi” (H. Batiffol, P. Lagarde,
Traité de Droit International Privé, Tome 1, 8° Édition, Paris, 1993, p.
494 ss.
(19)
M. Revillard, Droit
international privé et pratique notariale, Paris, 2001, p. 275.
(20)
D. Gutmann, Droit
International Privé, Dalloz, Paris, 2002, p. 129.
(21) L. Fumagalli, Rinvio e unità della
successione nel nuovo diritto internazionale privato italiano, in: Divenire
sociale e adeguamento del diritto, Studi in onore di F. Capotorti, II, Milano, 1999, p.
669 ss., e, in particolare, p. 679 ss.
(22)
E. Calò, Successione
aperta all’estero: pretura competente per la comunicazione del testamento, CNN,
Studi e Materiali, 5.1, 1998, p. 63.