Studio n. 4191
SULLA TRASCRIZIONE DEI MATRIMONI FRA STRANIERI CONTRATTI ALL’ESTERO
La nuova
disciplina
Ai sensi del comma 3 dell’art. 30 della legge 31
maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema
italiano di diritto internazionale privato), il regime dei rapporti
patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo
abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai
diritti reali su beni immobili, l'opponibilità è
limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità
prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
Nei riguardi della predetta pubblicità,
un’autorevolissima fonte (1) così si
esprime: “…. si ricorda che tale forma di pubblicità
per la convenzione di scelta stipulata ex
articolo 30, è stata recentemente introdotta dall'articolo 69 del D.P.R.
del 03 novembre 2000 n. 396. (G.U. del 30 dicembre
2000 n. 303, suppl. ord.) intitolato "Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2,
comma 12, della legge 15 maggio 1997 n. 127 (2)". È opportuno precisare che per effettuare
l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio occorre che il matrimonio sia
trascritto nei registri dello stato civile. Ciò è ammissibile soltanto per i
matrimoni contratti all'estero tra coniugi di cui almeno uno sia
cittadino italiano, ovvero contratti in Italia ancorché entrambi i coniugi
siano stranieri, ovvero per i matrimoni contratti tra stranieri all'estero (o,
in presenza di apposita convenzione, dinanzi l'autorità diplomatica o consolare
straniera in Italia) se i coniugi siano residenti in Italia e ne facciano
apposita richiesta. Per il matrimonio contratto all'estero tra cittadini
stranieri che non siano residenti in Italia non è
prevista la possibilità di trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri di
stato civile …”.
La circolare Miacel
La circolare MIACEL n. 2/2001
(Direzione Centrale delle Autonomie Servizio Enti Locali Divisione Servizi
Locali d'Interesse Statale N. 00102161-15100/397 - 26 marzo 2001), nei riguardi
degli atti formati all'estero, si è così espressa:
“L'art. 19 si
riferisce unicamente alla trascrizione, per intero, su
richiesta degli interessati, di atti formati all'estero relativi a cittadini
stranieri residenti in Italia.
Tali
trascrizioni sono meramente riproduttive di atti
riguardanti i predetti cittadini stranieri formati
secondo la loro legge nazionale da autorità straniere. Esse hanno il solo scopo
di offrire agli interessati la possibilità di ottenere dagli uffici dello stato
civile italiani la copia integrale degli atti che li riguardano così come
formati all'estero.
Dette
trascrizioni, attesa la loro estraneità all'ordinamento giuridico italiano non
possono, comunque, porsi in contrasto con quest'ultimo
per ragioni di ordine pubblico. Sono, pertanto, fuori dall'ambito
normativo dell'art. 18 del DPR.
Gli atti
trascritti sono comunicati all'ufficiale di anagrafe
del comune come prescritto dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
con l'avvertenza che trattasi di atti trascritti ai sensi dell'art. 19 del DPR.
L'ufficiale di anagrafe ne prende atto, ma non può,
riguardo al loro contenuto, rilasciare certificazioni.
La copia
integrale degli atti medesimi (relativi a stranieri e formati all'estero) può
essere rilasciata soltanto ai loro titolari, non potendo ammettersi che il
nostro ordinamento, per la sua estraneità alle vicende di stato civile di
stranieri, se pure residenti in Italia, supponga la esistenza
di altri interessati alla trascrizione o al rilascio di copia di tali atti.
L'art. 20 si
riferisce, invece, solo a cittadini italiani che risiedano in Italia o
all'estero e alla necessità che eventi relativi al
loro stato civile, accaduti all'estero, siano registrati in Italia.
Ove tali
eventi non siano stati registrati presso l'Autorità locale, o, benché
registrati, non sia possibile ottenerne copia e il Consolato Italiano non sia
in grado di accertare l'evento e, quindi, di emettere la dichiarazione
sostitutiva di cui all'art. 20 del DPR, gli atti devono essere formati secondo
quanto disposto dal tribunale della Repubblica nel cui circondario essi avrebbero dovuto essere registrati, ai sensi dell'art. 100
del DPR”.
Cenni sul
dibattito nei riguardi della posizione assunta dalla pubblica amministrazione
Nei riguardi della circolare in parola, si è
autorevolmente osservato (3) che
“Tale interpretazione, particolarmente rigorosa, tanto da far sembrare del
tutto irrilevante la trascrizione dei detti atti nel nostro ordinamento da
parte dello straniero, suscita qualche perplessità. La
richiesta di trascrizione tesa ad ottenere in fondo, secondo tale impostazione,
la mera possibilità successiva di copia conforme da parte dell’ufficiale di stato civile dell’atto estero trascritto, non sembra
costituire allora una novità copernicana nel sistema dello stato civile ormai
consolidato quale risultante dalle varie norme succedutesi nel tempo. La rara
dottrina che ha affrontato la questione, infatti,
dubita che ad una “trascrizione” sia pure di un atto estero, da parte di uno
straniero residente, non possano riconnettersi effetti di tipo pubblicitario e
che il terzo comma dell’art. 19 o.s.c., costituisca
invero il limite del potere del pubblico ufficiale che ha proceduto alla
trascrizione e contestualmente anche del diritto dello straniero.
L’impiego del termine “trascrizione” infatti richiama una funzione pubblicitaria dell’atto, il
cui inserimento nei registri dello stato civile può sempre esser inibito,
proprio in forza del generale potere di rifiuto di cui all’art. 7 o.s.c.. “Trascrivere” un atto nei registri di stato civile
prelude poi alla possibilità di successive attività, ed in specie alla
possibilità di annotare ulteriori successivi atti di stato civile a margine
appunto del primo come trascritto. La facoltà del rilascio della copia dell’atto inserito nei registri solo all’interessato e non
ad altri (come disciplinata dal 3° comma) concerne non la pubblicità dell’atto
medesimo, bensì il mero fatto del rilascio stesso. Il
riferimento alla trascrizione dei matrimoni celebrati – anche solo fra
stranieri – purché dinanzi all’autorità diplomatica o consolare straniera in
Italia, già prevista da alcune specifiche convenzioni internazionali, inserito
nella medesima disposizione dell’ordinamento ha un senso solo ove alla
“trascrizione” si dia un significato “pieno” …”. Sempre nei riguardi
della tematica in questione, un compianto Maestro (4), nella sua opera postuma, dà
giustamente per scontata la novità che discende dalla riforma dell’ordinamento
di stato civile.
Conclusioni
I principi ermeneutici non consentono di seguire
l’interpretazione data dalla pubblica amministrazione, dianzi
citata. Se, ex art. 12 Preleggi,
“nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire
altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole
secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore” , non si
vede come si possa inferire che il ricorso al termine “trascrizione” nell’art.
20, secondo comma O.S.C. possa avere un significato giuridico diverso da quello
noto, in assenza di alcuna deroga o comunque di qualsivoglia altra indicazione
che possa, anche indirettamente, emergere dall’ordinamento. Così come non si
capisce perché l’art. 69 O.S.C., laddove prevede
l’annotazione della professio iuris (comma
primo, lett. b), ai sensi della legge
218/1995, debba escludere il caso degli stranieri coniugatisi all’estero e
residenti in Italia.
A parte l’indecifrabile periodo riferito all’ordine
pubblico contenuto nella circolare MIACEL in parola, per il quale rinviamo a
quanto già esaurientemente spiegato da autorevole dottrina (5), resterebbero comunque da chiarire
taluni punti. Ad esempio, si è detto che
“l’imprecisione del termine “traduzione” contenuto nel citato art. 19
lascerebbe aperta la possibilità di corredare la richiesta di trascrizione da
una traduzione non ufficiale (6).
Basterebbe al riguardo ricordare come non esista in
Italia la traduzione ufficiale per fugare ogni dubbio (7).
Quanto alla ratio legis richiamata (“... hanno il solo scopo di offrire agli interessati la possibilità di
ottenere dagli uffici dello stato civile italiani la copia integrale degli atti
che li riguardano così come formati all'estero”) non si vede proprio per
quale ragione il legislatore si sarebbe dovuto disturbare per creare una
siffatta fattispecie, a sua volta, al solo scopo di sottrarre ai notai il
compito di rilasciare loro una copia dell’atto.
Possiamo ipotizzare che alla radice di questa poco
decifrabile interpretazione possa trovarsi la differenza non da poco fra
matrimonio contratto fra stranieri all’estero e nella nostra giurisdizione. La quale differenza è tutta nell’art. 86 c.c. (richiamato dall’art.
116 c.c.), che fungerebbe da frangiflutti nei riguardi del temutissimo
matrimonio poligamico. Argomento, quest’ultimo, che meriterebbe un apposito approfondimento e che esula da questa sede (8); basterebbe però rilevare come il
citato art. 18 O.S.C., che pone l’espressa barriera dell’ordine pubblico,
appaia più che sufficiente alla bisogna. Certo, sarà necessario farne
applicazione, e semmai con mezzi più idonei che quello
di arrestare il matrimonio contratto fra stranieri all’estero sulla battigia e
dello stato civile e dell’efficacia della sua trascrizione.
A tale riguardo, sarà d’uopo
rilevare che la citata normativa del nuovo ordinamento dello stato civile,
rappresenta il punto d’approdo di un movimento d’idee inteso a consentire di
rendere efficace la professio iuris
prevista dal nostro nuovo sistema internazionalprivatistico. Naturalmente, la circolare
in parola vanifica non solo il sospirato sbocco, ma anche buona parte del
valore e della portata della professio iuris stessa, per di più, senza che alla base vi sia
una norma che lo consenta, quasi che in un sistema di diritto bastasse una
circolare per isterilire nei fatti quanto dal legislatore deciso. Fra l’altro,
bloccando in sostanza la migliore opponibilità della professio iuris da
parte di stranieri coniugati all’estero, vengono a porsi dei limiti
all’autonomia privata, comprimendo di fatto un diritto
fondamentale. Non bisogna dimenticare, inoltre, che se la posizione Miacel s’imponesse, verrebbe a
crearsi un incomprensibile divario di trattamento fra matrimoni fra stranieri
contratti in Italia e matrimoni fra stranieri (residenti in Italia) contratti
all’estero.
Non sarebbe certo peregrino ipotizzare che la presa
di posizione qui esaminata possa costituire una discriminazione, col senso e la
portata previsti dal testo unico contenente disciplina dell’immigrazione e
della condizione dello straniero (artt. 43 e 44 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) (9).
Non si tratta, certamente, di parificare cittadini e
stranieri in ogni campo, anche a dispetto di ogni
logica bensì: a) di far valere la
legge nei riguardi di tutti senza discriminazioni, b) di imporre il principio della certezza del diritto e del ricorso
legittimo alla pubblicità, a fronte di una norma e di un sistema che
chiaramente lo consentono.
(1) F. Salerno Cardillo, Regime
patrimoniale tra coniugi nel diritto internazionale privato italiano,
Collana Studi Consiglio Nazionale Notariato, n. 12, Milano, 1998,
(dall’aggiornamento presso Notartel).
(2) Le norme richiamate sono le
seguenti:
19. Trascrizioni.
1. Su richiesta dei
cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune
dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati
all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in
lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta,
da parte della competente autorità straniera.
2. Possono altresì essere trascritti gli atti dei
matrimoni celebrati fra cittadini stranieri dinanzi all'autorità diplomatica o
consolare straniera in Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in
materia con il Paese cui detta autorità appartiene.
3. L'ufficiale dello stato civile può rilasciare
copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati.
20. Certificazione
sostitutiva.
1. L'autorità diplomatica o consolare che non è in
grado di ottenere dalle autorità locali copie degli atti di stato civile
formati all'estero, che devono essere trascritti in Italia, può rilasciare, ai
sensi dell'articolo 49 del d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 200 dopo avere effettuato gli accertamenti del caso, una certificazione
sostitutiva della documentazione non potuta acquisire che verrà trascritta
presso i comuni italiani.
69. Annotazioni.
1. Negli atti di matrimonio si fa annotazione:
a) della trasmissione al
ministro di culto della comunicazione dell'avvenuta
trascrizione dell'atto di matrimonio da lui celebrato;
b) delle convenzioni
matrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di
omologazione di cui all'articolo 163 del codice civile, delle sentenze
di separazione giudiziale dei beni di cui all'articolo 193 del codice civile, e
della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218
c) dei ricorsi per lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e delle
relative pronunce;
d)
delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la
pronuncia straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio; di quelle che
dichiarano efficace nello Stato la pronuncia dell'autorità ecclesiastica di
nullità del matrimonio; e di quelle che pronunciano la separazione personale
dei coniugi o l'omologazione di quella consensuale;
e) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della
trascrizione dell'atto di matrimonio;
f) delle dichiarazioni con le
quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione;
g) delle sentenze
dichiarative di assenza o di morte presunta di uno
degli sposi e di quelle che dichiarano l'esistenza dello sposo di cui era stata
dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
h) dei provvedimenti che
determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di
entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad uno degli
sposi;
i) dei provvedimenti di
rettificazione.
(3) G. Trapani, Il regolamento per la revisione
e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile. Considerazioni generali e riflessi sull’attività notarile. o l’art. 12 o.s.c. che detta le
modalità di redazione degli atti (Commissione Studi Civilistici del
Consiglio Nazionale del Notariato).
(4) V. De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia nel
sistema del diritto privato, Tomo Primo, Milano, 2002, p. 98 ss.
(5) Trapani, Il regolamento …, cit.
(6) G. M. Riccio (citato da
Trapani, Il regolamento ..., cit.)
(7) Cfr. E. Calò, Traduzione
(aspetti giuridici della), Contratto e Impresa, 1987, p. 325.
(8) Indicazioni bibliografiche e
normative in: E. Calò , Diritto
Internazionale Privato - Regimi patrimoniali della famiglia nel mondo Volume I
America Latina Prefazione di Luigi Ferrari Bravo,
Collana Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2002.
(9) G. Baralis,
La condizione di reciprocità, in: La
condizione di reciprocità – La riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato – Aspetti di interesse
notarile, a cura di M. Ieva, Quaderni del Notariato,
Collana diretta da P. Rescigno, F. Galgano, M. Ieva, vol. 10, Milano, 2001, p. 3 ss.
E. Calò, La nuova disciplina della condizione dello
straniero, Quaderno di Notariato, Ipsoa, n. 3,
Milano, 2000, passim, E. Cicchitti, L’azione civile contro la discriminazione ex
art. 44 TU 286/98, Il lavoro nella giurisprudenza 2000, p. 734; M. G. Garofalo, M. Mc Britton, Immigrazione e lavoro: note al T.U. 286/1998, Riv.
Giur. Lav. e Prev. Soc., 2000, (n° 3), p 505.
In giurisprudenza, vedi Tribunale Firenze, ordinanza 30 dicembre 1999, Diritto Immigrazione Cittadinanza,
20001, p. 111, commento di L. Mughini,
(p. 82) e Tribunale Milano, ordinanza 30 marzo 2000, Questione Giustizia, 2000, p. 596, commento di M. Bouchard. La norma in parola è stata sperimentata,
notoriamente, soprattutto in sede sportiva, al riguardo cfr. E. Calò Sport e diritti fondamentali, nota a
Trib. Pescara, 14 dicembre 2001, ord., Corriere Giuridico,
2002, p. 223; Revista Juridica del deporte, 2002, p. 177.
P. Morozzo
Della Rocca, Gli atti discriminatori nel
diritto civile, alla luce degli artt. 43 e 44 del T.U. sull’immigrazione, Dir.
Fam., 2002, p. 112.