COMMISSIONE STUDI CIVILISTICI
La norma fiscale (vedi art. 5, comma 4 d.p.r. 22
dicembre 1986, n. 917) può contribuire a modellare norme che gravitano anche in
altri ambiti. Ne costituisce esempio l’impresa familiare (1) (art. 230-bis c.c.),
la cui enunciazione, fatta principalmente a scopo fiscale, costituisce
obiettivamente un elemento necessario per lo svolgimento con criteri di economicità - essendovi i presupposti - di un’attività
economica.
Ove si assuma, quindi, che il ricorso all’impresa
familiare costituisca uno strumento necessario, in determinate oggettive
ipotesi, per l’esercizio in Italia di una determinata attività, non si potrà
che concludere che tale istituto prescinde dalla
cittadinanza dei soggetti coinvolti. Basta quindi che ricorra il fatto
oggettivo dello svolgimento in Italia di una determinata attività perché, quali
che siano le cittadinanze dei diversi soggetti, si renda opportuno il ricorso a
tale istituto oppure, per dirla in altro modo, perché diventi economicamente
irragionevole non farvi ricorso.
La capacità giuridica per partecipare all’impresa
familiare, disciplinata dal punto di vista civilistico dall’art. 230-bis c.c., è la
stessa che inerisce ad un qualsivoglia rapporto di lavoro, ed quindi sottratta
al principio di reciprocità (2).
Mentre la norma di conflitto (v.
art. 30 l. 31 maggio 1995, n. 218) possiede una ovvia
valenza anche extraterritoriale, nel caso dell’impresa familiare non sembra
legittimo ipotizzare una sua applicazione in una giurisdizione diversa da
quella italiana, trattandosi di istituto residuale, applicabile laddove non sia
configurabile un diverso rapporto, che difficilmente potrebbe essere un
rapporto straniero, se non altro per l’inammissibile alternativa fra un
istituto residuale di diritto italiano (l’impresa familiare) ed eventuali altri
istituti prevalenti (afferenti al diritto locale). Non è senza rilievo
considerare che, trattandosi di prestazioni di lavoro, occorrerà tener conto
dell’art. 6 della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali (3), il
quale privilegia il criterio di territorialità.
Anche nella vigenza delle
abrogate Preleggi, l’obbligato ricorso alla legge del contratto (art. 25 Prel.) era in realtà temperato dall’applicazione del
parametro dell’ordine pubblico internazionale (4), senza il quale il ricorso alla professio iuris avrebbe isterilito la protezione
accordata ai lavoratori.
La nostra giurisprudenza di legittimità ha
giustamente asserito che “è da escludere che l’impresa familiare
di cui all’art. 230-bis c.c. dia
luogo a rapporti riconducibili a quelli di famiglia (…) tant’è vero che la
costante giurisprudenza di questa Corte attribuisce alla competenza dei giudici
del lavoro le relative controversie, le quali hanno ad oggetto diritti
patrimoniali derivanti dalla continuativa prestazione di attività lavorative,
ossia diritti di obbligazione” (5).
Il Supremo Collegio però, per ragioni inerenti alle
connotazioni della causa (le parti sul punto non avevano impugnato la decisione
di merito), considera astrattamente ammissibile l’applicazione della legge
britannica (che però in questo caso si sarebbe dovuta leggere quale
applicazione della legge di una delle giurisdizioni
del Regno Unito). Anche se detta ipotesi non si è in
quel caso verificata, sarebbe da soggiungere che l’istituto in parola sembra
veramente irriducibile all’applicazione di leggi straniere, anche perché è
(salvo nostra lacuna euristica) un unicum.
L’applicazione che fa la Cassazione della disciplina
contrattuale avrebbe anche postulato, a nostro avviso,
la cennata sussunzione in seno ai contratti di
lavoro, più adeguata alla fattispecie, connotata ad esempio dal ricorso al rito
del lavoro. In ogni caso, non è senza rilievo che, nella
giurisprudenza costante di legittimità si legga che “l'istituto dell'impresa
familiare (art. 230-bis cod. civ.) ha
natura residuale o suppletiva, in quanto è diretto ad apprestare una tutela
minima e inderogabile a quei rapporti di lavoro che si svolgono nell'ambito
degli aggregati familiari (6).”.
Questa ratio legis è illuminante sull’istituto, che si propone di
stabilire, appunto, una tutela “minima e inderogabile”, la quale tutela si pone
a nostro avviso come norma di applicazione necessaria (7), di quelle norme cioè, che in
considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate
nonostante il richiamo alla legge straniera” (art. 17 l. 218/1995 (8)).
Come abbiamo accennato, già sotto il previgente sistema, nella richiamata giurisprudenza si era già giustamente espunto l’istituto, in sede di
qualificazione internazionalprivatistica, dall’ambito
dei rapporti di famiglia. Meritava senz’altro attenzione
la cennata lettura dell’istituto (fatta in appello)
come afferente alle obbligazioni non contrattuali. Tuttavia,
nel vigore della citata Convenzione di Roma, la sua possibile riconduzione ai
rapporti giuslavoristici appare altrettanto
(empiricamente) risolutiva perché consente un’identità di soluzioni.
Sennonché, la forte connotazione d’ordine tributaria di cui è permeato l’istituto costituisce un ulteriore importante
elemento che porta a considerare che l’impresa familiare rivesta natura di
disciplina d’applicazione necessaria, non solo per la sua natura (sulla quale
vi è un noto dibattito, estraneo però al contenuto della presente nota, anche
se collegabile alla soluzione qui accolta) ma anche in considerazione della sua
cennata ratio.
In quanto tale, la sua applicazione nell’ambito
della giurisdizione italiana prescinde dalla considerazione della cittadinanza
dei partecipanti. Infine, questa vicenda appare alquanto illustrativa
dell’influenza, anche se indiretta, del diritto tributario sulla conformazione
della fattispecie in ambiti diversi da quelli in cui l’istituto è sorto oppure
è stato comunque originariamente conformato.
(1) Sulla quale v. V. De Paola, (aggiornamento S. De Paola) Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato,
Tomo Terzo, Milano, 2002, p. 129 ss.
(2) E. Calò, Il principio di reciprocità, Milano, 1994, p. 212. Naturalmente,
occorre anche tener conto dell’applicazione della nuova disciplina sulla
condizione dello straniero di cui al T.U. 286/1998,
d.p.r. 394/1998 e l. 30 luglio 2002, n. 189. Cfr. G. Baralis,
La condizione di reciprocità, in: La
condizione di reciprocità – La riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato – Aspetti di interesse
notarile, a cura di M. Ieva, Quaderni del Notariato,
Collana diretta da P. Rescigno, F. Galgano, M. Ieva, vol. 10, Milano, 2001, p. 3 ss.
(3) Cfr. L. Ficari Masi, in: Convenzione
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, a cura di C. M.
Bianca e A. Giardina, Nuove Leggi Civ. Comm.,
1995, sub art. 7, p. 1009 ss.; T. Ballarino,
Diritto Internazionale Privato (coll.
A. Bonomi), Padova, 1999, p. 686 ss.; R. Plender, The European Contracts
Convention, 2nd. Edition, London, Sweet & Maxwell,
2001, p. 169 ss.
(4) Vedi ad esempio Cass. 5
settembre 1988, n. 5021, in F. Capotorti – V. Starace, La
giurisprudenza italiana di diritto internazionale privato e processuale,
Milano, 1991, p. 1134.
(5) Cass. 6 marzo 1999, n. 1917, Riv. Not., 1999, p. 982. Nello stesso senso, Calò, Il principio di reciprocità, op. cit.
In prime cure si è era ritenuto che “Posta l'applicabilità della legge inglese,
rispetto alla quale non è dato sapere, in mancanza di allegazione
o prova alcuna, se sussista un istituto analogo all'impresa familiare, va
rigettata l'istanza di tutela cautelare atipica presentata dai familiari di un
imprenditore, tutti di nazionalità inglese”. (Pretore
Firenze, 8 febbraio 1990, Foro it.,
1990; I, 3015, nota R. Carosella.
Indi, il tribunale aveva ritenuto che “L'art. 230 bis cod. civ. costituisce
fonte non negoziale di obbligazioni, con la conseguenza che, ai sensi del previgente art. 25 secondo comma delle Preleggi, il
criterio di collegamento é dato dal luogo in cui é avvenuto il fatto; con
l'ulteriore conseguenza che anche gli stranieri che hanno realizzato in Italia
un'impresa familiare sono soggetti alla legge italiana indipendentemente dalla
circostanza che nel paese di appartenenza detto istituto sia sconosciuto. poiché il presupposto dei diritti derivanti dall'impresa
familiare consiste nella prestazione continuativa di attività di lavoro, nulla
compete al familiare che ha svolto saltuariamente compiti complementari. poiché il capitale, il rischio d'impresa, la responsabilità
ex lege nonché la direzione ed imputazione dei
risultati dell'impresa sono tutti elementi riconducibili all'attività del
proprietario-imprenditore..” (Tribunale Firenze 2
gennaio 1997, Toscana lavoro e giurisprudenza, 1997, p. 765, nota D. Marcucci).
(6) Cass. 9 agosto 1997, n.
7438, Giur. It., 1998,
2062, nota G. Monaco.
(7) Calò, Il principio di reciprocità, cit., p. 214.
(8) Cfr. T. Treves,
Commento alla legge 2181995, Riv. Dir. Int. Priv.
e Proc., 1995, p. 986.