E’ stato posto un quesito circa gli aspetti
civilistici del trasferimento in Italia della sede legale di una società avente
attualmente sede in Lussemburgo.
Quanto al dato normativo, l’art. 25 della legge 31
maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato), così dispone:
1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed
ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono
disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il
procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la
sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova
l'oggetto principale di tali enti.
2. In particolare sono disciplinati dalla legge
regolatrice dell'ente:
a) la natura giuridica;
b) la denominazione o ragione sociale;
c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
d) la capacità;
e) la formazione, i poteri e le modalità di
funzionamento degli organi;
f) la rappresentanza dell'ente;
g) le modalità di acquisto e di perdita della
qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale
qualità;
h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
i) le conseguenze delle violazioni della legge o
dell'atto costitutivo.
3. I trasferimenti della sede statutaria in altro
Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto
se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.
L’art. 25 della legge 218/1995, il cui secondo comma
è stato talvolta accostato all’art. 155 della legge svizzera, fa riferimento ad
ogni soggetto diverso dalle persone fisiche, con una dizione onnicomprensiva
che riguarda le società, le associazioni, le fondazioni e qualsiasi altro ente,
pubblico o privato, anche se privo di natura associativa. La norma quindi
comprende sia gli enti a scopo di lucro, sia quelli che ne sono privi (1), sia
le persone giuridiche che i soggetti privi di personalità, sia gli enti
collettivi che quelli privi di natura associativa (società unipersonali (2),
Anstalten (3) e GEIE (4)).
La riforma compie una scelta di campo e, fra il
principio della sede (Sitzstheorie) e quello della costituzione (Grundunstheorie,
che fa capo alla "incorporation (5)"), opta anzitutto per
quest’ultima (6), ma questa scelta viene poi decisamente ridimensionata.
Si è anche osservato che la nuova legge avrebbe
potuto utilmente far capo alla sede effettiva (7), quale criterio
supplementare, da valere nel caso che una società muti la propria sede,
trasferendola in un altro Stato (8).
Questo criterio comunque non è assente dalla
normativa (9), perché la scelta del criterio dell’incorporazione vale soltanto
per le società costituite all’estero la cui sede od oggetto sociale si trovino
in altro Stato (che non sia l’Italia), nel qual caso appare chiara la scelta di
campo, in quanto la legge regolatrice sarà non quella dello Stato ove sono la
sede o l’oggetto sociale, bensì quella dello stato dove è sorto l’ente. Per
contro, si dovrà applicare la legge italiana se l’ente fosse sorto all’estero
ma nel nostro Paese avesse la sua sede amministrativa o l’oggetto principale.
Avremmo quindi una norma bilaterale, che fa perno sull’incorporation,
corredata da una norma d’applicazione necessaria, ispirata ad esigenze
nazionalistiche e di difficile applicazione pratica.
Appare comunque significativo che autorevole dottrina
(10) sostenga che le diverse teorie sulla disciplina di conflitto delle società
finiscano per coincidere nelle soluzioni, e ciò sia per quelle sostenute nella
vigenza del passato ordinamento che per le prevedibili interpretazioni di
quella corrente. Tale osservazione appare ricca di implicazioni non solo
culturali, in quanto possa spingere in favore di un'ermeneutica funzionale,
aderente alla disciplina societaria, contraddistinta dalla sua ricchezza e
dinamicità (11).
In questa luce, appare significativo, come detto,
che l’art. 25, al comma primo, ultima parte, con una norma di applicazione
necessaria disponga che la legge italiana sia comunque applicabile qualora la
sede dell’amministrazione ovvero l’oggetto principale dell’ente si trovino in
Italia.
Nei riguardi dell’oggetto, si osserva che tale
norma, che proviene dall’abrogato ordinamento "non è mai stata realmente
applicata" (12), osservazione non priva, a nostro avviso, di ricadute
operative.
Società straniere e "adeguamento
necessario"
In ogni caso, le società straniere che rispondano a
queste ultime caratteristiche (sede dell’amministrazione o oggetto principale
situati in Italia), dovrebbero sottoporsi ad una sorta di "trasformazione
giuridica (13) " o adeguamento "necessario" (14), attuati mediante
il deposito presso un notaio italiano, corredato dalla necessaria integrazione
della documentazione della società (da sottoporre poi, sotto l’abrogata
normativa, al giudizio di omologazione).
Nel caso di atto estero che rivesta una forma
diversa da quella dell’atto pubblico, si considera che il deposito presso un
notaio italiano consenta di superare il problema della forma pubblica richiesta
invece dal nostro ordinamento (15). Non occorrerà provvedere al versamento dei
tre decimi del capitale sociale se ciò sia previsto dal tipo societario
italiano al quale l’ente straniero si dovrà adeguare, ma sarà necessario che
esista una situazione patrimoniale che attesti l’esistenza di un capitale
sociale versato ed esistente non inferiore ai minimi richiesti dalla legge
italiana. Sarà anche necessario provvedere agli adempimenti pubblicitari
previsti dal nostro ordinamento (16).
L’art. 25 contiene un’elencazione dei profili
disciplinati dalla legge regolatrice dell’ente, la quale elencazione però non è
considerata tassativa (17). Appare però significativo che nell'elenco non ci
sia la forma, il che depone a favore della ammissibilità di un atto estero
rogato secondo la lex loci in forma diversa da quella pubblica, comunque
integrato dal predetto atto pubblico di deposito presso notaio previsto dalla
legge italiana (18).
In questo contesto, si inserisce la problematica
afferente al rinvio introdotto dalla legge di riforma, e che costituisce una
novità in quanto, ai sensi dell’art. 30 delle Disposizioni sulla legge in
generale (19), il richiamo alla legge straniera prescindeva dal rinvio da essa
fatto ad altra legge, vale a dire, dalle sue disposizioni
internazionalprivatistiche. Del pari, l’art. 13 del progetto di legge (20) di
riforma del diritto internazionale privato stabiliva: "Quando negli
articoli successivi è richiamata la legge straniera, questa si applica senza
tener conto del rinvio che essa faccia alla legge di un altro Stato". In
dottrina si era tuttavia osservato che tale scelta isolava l’Italia, in quanto
otto delle recenti legislazioni europee ammettevano sia il rinvio altrove che
il rinvio indietro, mentre le altre quattro ammettono almeno il rinvio
indietro; peraltro, anche Francia e Inghilterra, ancorché prive di un sistema
scritto di diritto internazionale privato, sono favorevoli al rinvio (21); ciò
premesso, si auspicava l’accoglimento del rinvio oltre accettato, facendo
l’esempio in cui il diritto nazionale di un soggetto richiami il diritto del
domicilio che a sua volta si riconosca competente, nonché del rinvio indietro
(22).
L’art. 13 della legge 31 maggio 1995, n. 218
(Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), scioglie,
quindi, in modo positivo, il quesito concernente la portata del richiamo alla
legge straniera, onde decidere se tale richiamo comprenda anche le norme di
diritto internazionale privato (23), sconvolgendo, quindi, il sistema finora
applicato (24). D’altronde, era anche stata rilevata l’inutilità di essere più
realisti del re nell’ostinarsi ad applicare la legge di un altro stato contro
la sua volontà (25).
Il rinvio, tuttavia, non opera nei seguenti casi:
a) quando la legge straniera sia stata scelta dalle
parti interessate, in quanto si deve considerare che tale scelta riguardi il
diritto materiale e non la norma di conflitto (26);
b) nei riguardi della disciplina della forma degli
atti;
c) nei confronti delle obbligazioni non contrattuali
(e quindi, promesse unilaterali, titoli di credito, rappresentanza volontaria,
obbligazioni nascenti dalla legge, responsabilità per fatto illecito e
responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto).
Nel caso delle società, si fa giustamente notare
(27) che la portata del rinvio viene notevolmente ridimensionata dai risultati
cui conduce la norma di conflitto sulle persone giuridiche, il che non toglie
che si tratti pur sempre di un dato legislativo che non può essere estraniato
dal congegno, quale che ne siano gli esiti.
Nella vigenza del controllo giudiziale delle società
di capitali, si è sostenuto che si sarebbe potuto concedere l'omologazione
dell'atto costitutivo della società estera che avessero in Italia l'oggetto
principale dell'impresa anche in mancanza dei requisiti richiesti alle società
italiane, quali la specificità dell'oggetto sociale o lo scopo di lucro (28).
Sennonché, ora la chiara lettera dell'art. 25 rende necessario un adeguamento
ai requisiti previsti dal nostro sistema societario. Tale compito dovrà far
capo al notaio italiano (29), e l'occasione necessaria è data dal deposito ai
suoi atti (30), istituto che dimostra una nuova vitalità per la sua
potenzialità quale prezioso strumento per il collegamento con altri ordinamenti
e per l'adeguamento al diritto italiano.
Se la società straniera dovesse considerarsi nulla
per i nostri parametri, tale sanzione riguarderebbe la sua configurazione quale
società, per così dire, nazionalizzata, ma non la sua giuridica esistenza, in
quanto la società resterebbe in via quale società straniera (31), con l'unica
sanzione della responsabilità illimitata sia della società straniera sia di chi
ha agito in suo nome ex art. 2508 c.c. (32).
Si è talvolta considerato che il trasferimento della
sede sociale all'estero fosse causa d'estinzione della società, mentre la
dottrina e la giurisprudenza più recenti considerano invece che vi sia una
continuità della fattispecie societaria (33). A favore della continuità della
società milita, in ogni caso, anche il dato testuale, laddove l’art. 2437 c.c.
annovera fra le cause di recesso il trasferimento della sede sociale all’estero,
la quale disposizione presuppone che la vicenda in parola non rivesta natura
estintiva.
Poiché ora la legge italiana stabilisce che i
trasferimenti della sede statutaria in altro Stato hanno efficacia soltanto se
posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati, si è
giustamente osservato che se l’ordinamento di provenienza impone la
dissoluzione, la fattispecie traslativa è anche estintiva e la dissoluzione
dell’ente estero comporta la ricostituzione nella giurisdizione d’arrivo (34).
Nei riguardi del trasferimento di una società
all’estero, la giurisprudenza registra queste posizioni:
- "È illegittima la deliberazione che, a
seguito del trasferimento della sede legale all'estero, stabilisce di
convertire la società in un tipo societario diverso da quelli regolati dalle
leggi italiane. Qualora un atto sociale abbia contenuto complesso e si presenti
soltanto in parte contrastante con disposizioni di legge, non è possibile disporne
l'omologazione parziale con riferimento ai punti ritenuti legittimi" (35).
- "È illegittimo che, a seguito del
trasferimento all'estero della sede sociale, la società italiana si trasformi
in un tipo non contemplato dall'ordinamento nazionale. Nulla osta
all'omologazione parziale di un verbale di assemblea straordinaria ove le
deliberazioni contrarie a legge o allo statuto sociale non siano
indissolubilmente collegate alle altre (nella specie è stata omologata la
delibera di una s.r.l. italiana quanto al trasferimento della sede in Svizzera,
e non quanto alla trasformazione in società anonima di diritto svizzero)"
(36).
- "Il trasferimento della sede sociale
all’estero, pure legittimo, non può determinare la perdita della nazionalità
italiana e quindi il venir meno degli obblighi e dei controlli previsti
dall’ordinamento italiano sulla vita delle società di capitali. La società deve
pertanto rimanere iscritta nel competente registro delle imprese italiano e
rimane soggetta, anche per il futuro, alla iscrizione, al deposito e alla
pubblicità degli atti previsti dalla legge italiana" (37).
- È ammissibile il trasferimento all’estero della
sede di una società costituita in Italia, ai sensi dell’art. 25, comma terzo,
legge n. 218 del 1995 (La società trasferita all’estero continua ad essere
regolata dalla legge italiana) (38).
- "La delibera di trasferimento della sede
sociale all’estero che comporti la perdita della nazionalità italiana si
configura – a tutti gli effetti, ed in particolare rispetto alla previsione
dell’art. 25, comma 2, lettera c), della legge n. 218/1995 – quale vera e
propria estinzione della società; dal punto di vista dell’ordinamento giuridico
italiano infatti, tale "denazionalizzazione" avrebbe implicazioni
ancor più drastiche e trancianti rispetto alle ordinarie ipotesi di
scioglimento e di liquidazione di cui agli artt.2448 e ss. c.c., considerando
ad esempio come la conseguente cancellazione della società – siccome non
preceduta dalla procedura di liquidazione – renderebbe inoperante, tra l’altro,
la garanzia a favore dei creditori prevista dall’art. 2456, comma 2, c.c. (39).
Si considera comunque che il trasferimento della
sede di una società italiana all’estero, previsto dall’articolo 2437 c.c.,
determina per la società il mantenimento della legge italiana, quale disciplina
applicabile, ai sensi dell’articolo 25 della Legge 218/95, non essendo
ipotizzabile, in caso di trasferimento di sede all’estero da parte di una
società italiana, una delibera che elimini ogni rapporto con lo Stato Italiano,
perché si creerebbe un’ulteriore ipotesi di estinzione della società al di
fuori dei casi previsti dal Codice.
Nei riguardi delle società estere e della loro sede
legale in Italia, si è così espressa la giurisprudenza:
- " La società costituita all’estero che
stabilisca la propria sede nel territorio dello stato deve sottoporre l’atto
costitutivo e lo statuto al controllo del tribunale in sede di
omologazione" (40).
- "La delibera di una società anonima, con sede
legale in Lussemburgo e sede amministrativa in Italia, di trasferire la propria
sede legale in Italia, può essere omologata quando lo statuto sia conforme alla
normativa italiana" (41) In questo caso, il Tribunale di Pordenone omologava
la deliberazione con la quale una società costituita in Lussemburgo decideva di
trasferire la sede sociale ed amministrativa in Pordenone, passando dal tipo
società anonima a quello (italiano) della società per azioni. Il Tribunale
esentava nella fattispecie dal versamento dei tre decimi, in quanto la
fattispecie veniva qualificata come trasferimento e trasformazione anziché come
costituzione ex
novo (42).
Ai sensi dell'art. 25, terzo comma, il
riconoscimento della continuità societaria (43), nel trasferimento di sede
all'estero, è condizionato alla verifica della sua ammissibilità nei due
ordinamenti coinvolti, quello di partenza e quello d'arrivo.
In ambito comunitario, la giurisprudenza di
Lussemburgo (sentenza Daily Mail) ha considerato che non vi sia un diritto di
spostare liberamente la sede dall'uno all'altro Stato, materia che sarebbe
rimasta di competenza nazionale (44). La Corte stabilì che:
"1) Gli artt. 52 e 58 del trattato vanno
interpretati nel senso che allo stato attuale del diritto comunitario non
attribuiscono ad una società, costituita secondo la legislazione di uno Stato
membro e con sede legale in detto Stato, il diritto di trasferire in altro
Stati membro la sede della direzione.
2) La direttiva 73/148 del Consiglio, 21 maggio 9173, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi va interpretata nel senso che essa non attribuisce ad una società il diritto di trasferite in altro Stato membro la sede della direzione".
Questi ragionamenti sono applicabili, beninteso, al
caso di trasferimento della sede e non all’istituzione di sedi secondarie di
società estere (45), nel qual caso, per quanto attiene all’ambito comunitario,
si rinvia alla c.d. sentenza Centros (46), ed alle osservazioni al riguardo
elaborate (47). Possiamo quindi concludere nel senso che al trasferimento di
sede in Italia di una società estera, si dovrà applicare la legge italiana, in
quanto le società italiane non possono appartenere a più tipi societari, a
seconda dello Stato di costituzione, ma debbono afferire agli schemi e
tipologie previsti dalla legge italiana (48).
(1) M. V. Benedettelli, La legge regolatrice delle persone giuridiche dopo la riforma del diritto internazionale privato, Riv. Soc., 1997, p. 44.
(2) L. Milone, Il nuovo Diritto Internazionale Privato ed il Notaio, Vita Not., 1996, p. 658.
(3) Sulla questione in generale, v. F. Pocar, Il nuovo diritto internazionale privato italiano, Milano, 1997, p. 73.
(4) G. Ramondelli, L’attuale d.i.p. italiano in materia di società e sua influenza in sede di omologazione, Riv. Not., 1996, p. 1406.
(5) Rule 154 (1)"The domicile of a
corporation is in the country under whose law it is incorporated. (2) A
corporation is resident in the country where its central managements and
control is exercises. If the exercise of central management and control is
divided between two or more countries then the corporation is resident in each
of these countries"(Dicey and Morris on Conflict of Laws, 12th
edition, vol. 2, London, 1993, p. 1103).
(6) La quale può essere diversa da quella del luogo dove è stato sottoscritto l’atto costitutivo (così, Ramondelli, L’attuale d.i.p. in materia di società.., loc. cit. Si è scritto al riguardo che "L’article 25 se caractérise autant pour sa forme complètement bilatèrale que par l’adhésion au principe de la law of incorporation" (T. Ballarino, Personnes, famille, régimes matrimoniaux et successions dans la loi de réforme du droit international privé italien, Rev. critique d. int. privé, 1996, p. 36). Si è anche rilevato che "… anche per quanto concerne la scelta del "criterio di collegamento" l'art. 25 pare porsi nel solco della tradizione". Esso infatti è chiaramente ispirato al dibattito ormai classico tra quelle che generalmente (e, forse, genericamente) si designano come Gründungstheorie e Sitztheorie: un dibattito cui si sono riferiti anche altri legislatori moderni e che si è manifestato nel corso stesso dei lavori preparatori della nostra legge.
Si trattava in sostanza della nota alternativa tra un approccio sostanzialmente "difensivo" delle scelte politiche cui si ispira il singolo ordinamento (approccio alla base fondamentalmente della Sitztheorie e che con essa tende ad eliminare il problema stesso delle pseudo-foreign corporations) ed un altro invece "espansivo", quello appunto che si esprimerebbe nella Gründungstherie, il quale anzi, se considerato in una dimensione internazionale, si traduce in un rapporto di concorrenzialità tra gli ordinamenti ed in tal modo in un ampliamento delle possibilità di scelta per i privati. E la soluzione accolta, corrispondente del resto a quanto già autorevolmente sostenuto nell'interpretazione degli artt. 2505-2509 cod. civ. si caratterizza appunto per un compromesso in virtù del quale la regola "bilaterale" adottata riproduce fondamentalmente i dettami della Gründungstherie, mentre alle esigenze "difensive" caratteristiche della Sitztheorie viene riconosciuto rilievo al solo fine di una tutela dei valori propri della lex fori italiana (C. Angelici, Le società nel nuovo diritto internazionale privato, in: A.A.V.V., La riforma del sistema di diritto internazionale privato e processuale, Quaderni della Riv. trim. dir. proc. civ., n°1, Milano, 1996, p. 112.
Nei riguardi del bilateralismo, vedi l’esauriente trattazione di E. Vitta, Diritto Internazionale Privato, I, Torino, 1972, p. 206 ss.
Per quanto attiene alla situazione ante riforma, vedi l’esauriente analisi di Benedettelli, La legge regolatrice delle persone giuridiche dopo la riforma del diritto internazionale privato, cit., p. 47 ss. e di R. LUZZATTO, C. AZZOLINI, Società (nazionalità e legge regolatrice), Digesto discipline privatistiche, Sez. commerciale, XIV, Torino, 1997, p. 137 ss.
Nei riguardi dell'analisi del problema della nazionalità, cfr. E. CALÒ, Il principio di reciprocità, Milano, 1994, p. 94 ss. e bibliografia ivi citata.
(7) Sul punto vedi anche S. Annibale, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, Padova, 1997, p. 154.
(8) Milone, Il nuovo Diritto Internazionale Privato ed il Notaio, cit., p. 659, il quale soggiunge che al criterio della sede effettiva come criterio supplementare si sarebbe potuto ricorrere nei casi in cui il criterio principale non possa funzionare normalmente, in quanto l’ente straniero abbia perso ogni contatto con lo Stato d’origine o rappresenti in realtà solo un collegamento di comodo, posto in essere con intenti fraudolenti.
(9) Si osserva in effetti che il "criterio utilizzato è in ogni caso quello della sede sociale, e la differenza s'impernia sulla circostanza, politicamente spiegabile, che quando entra in giuoco il diritto nazionale assume rilievo non soltanto la sede statutaria, ma anche quella effettiva, quella che l'art. 25 denomina "sede dell'amministrazione"." (Angelici, op. loc. cit.).
(10) LUZZATTO, AZZOLINI, Società (nazionalità e legge regolatrice), loc. ult. cit..
(11) Malgrado il testo dell'art. 25, si asserisce che laddove una società, ad esempio, si costituisca per il solo consenso in un certo Stato, ma intenda esserne regolata da un altro, l'indicazione letterale della norma dovrebbe cedere di fronte alla sua ratio LUZZATTO, AZZOLINI, Società (nazionalità e legge regolatrice), cit., p. 140 e ivi ulteriori puntuali riferimenti.
(12) T. Ballarino, Diritto Internazionale Privato, (coll. A. Bonomi), 1999, p. 365.
(13) "Se è certo che la trasmigrazione di ordinamento giuridico è assimilabile alla trasformazione in quanto si riflette in un mutamento interno della struttura dell’ente, è altrettanto vero che nella nostra ipotesi non può aversi in alcun modo disintegrazione della società …" (E. Simonetto, Delle Società, Commentario del codice civile a cura di A. Scialoja- G. Branca, artt. 2498 – 2510, 2a. ed., Bologna – Roma, 1976, p. 370; vedi anche F. Capotorti, Il trasferimento di sede di una società da uno Stato all’altro, Foro it., 1958, IV, 209).
(14) Così, Milone, Il nuovo Diritto Internazionale Privato ed il Notaio, cit., p. 660; P. Piccoli, G. Zanolini, Le persone giuridiche nella riforma del diritto internazionale privato, Riv. Not., 1996, p. 176.
(15) "In altre parole, la forma libera si trasfonde con l’atto di deposito nella forma vincolata prevista dall’ordinamento italiano" (Ramondelli, L’attuale d.i.p. italiano in materia di società, cit., p. 1411).
(16) In questi termini, Milone, Il nuovo Diritto Internazionale Privato ed il Notaio, cit., p.661.
(17) Milone, Il nuovo Diritto
Internazionale Privato ed il Notaio, cit., p. 659; Benedettelli, La legge
regolatrice delle persone giuridiche dopo la riforma del diritto internazionale
privato, cit., p. 48. Anche nei
riguardi della citata legge svizzera, si osserva che "l’art. 155 LDIP
contient … une énumeration non exhaustive des principales questions tombant
dans le statut de la société" ( B. Dutoit, Commentaire de la loi fédérale
du 18 décembre 1987, Bâle, 1996, p. 422).
(18) Cfr. T. BALLARINO, La società per azioni nella disciplina internazionalprivatistica, Trattato delle s.p.a. diretto da G. E. COLOMBO e G. B. PORTALE, 9, Torino, 1994, p. 111.
(19) L’art. 30 era considerato "conforme al carattere anelastico del sistema internazionalprivatistico italiano" (M. Miele, Diritto Internazionale Privato, Padova, 1966, p. 61).
(20) Vedi in: La riforma del diritto internazionale privato e processuale, a cura di G. Gaja, Milano, 1994, p. 401.
(21) A. Davì, Le questioni generali di diritto internazionale privato nel progetto di riforma, in: La riforma ..., a cura di Gaja, cit., p. 99.
(22) Davì, Le questioni ..., cit., p. 108 ss.
(23) Ed in ciò consiste "la notissima questione del rinvio" (E. Vitta, Memoriale e progetto di legge, in: Consiglio Nazionale Notariato, Problemi di riforma del diritto internazionale privato italiano, Atti del Convegno tenutosi a Roma i gg. 1/2 giugno 1984, Milano, 1986, p. 36).
(24) Non a caso, si dice che "la découverte du problème du renvoi
allait bouleverser la théorie générale du droit international privé, ... il
remet en cause ce qui constitue un principe traditionnel ... à savoir la
prépondérance de la règle de rattachement du tribunal saisi" (F. Rigaux,
Droit International Privé, Bruxelles, 1968, p. 174).
(25) Sauveplanne, Renvoi, cit., p. 7.
(26) Mosconi, Commento …, loc. ult. cit.
(27) LUZZATTO, AZZOLINI, Società (nazionalità e legge regolatrice), p. 149. Nello stesso senso, Ballarino, Diritto Internazionale Privato, cit., p. 366 ss.
(28) BALLARINO, La società per azioni nella disciplina internazionalprivatistica, cit., p. 68.
(29) BALLARINO, La società per azioni nella disciplina internazionalprivatistica, cit., p. 71.
(30) S. TONDO, Controllo notarile su atti a rilevanza internazionale, in: La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, C.N.N. Collana Studi n. 5, Milano, 1994, p. 252 ss.).
(31) Al riguardo si asseriva che "il nostro ordinamento, come ogni ordinamento moderno, non sia concepibile come un sistema affatto chiuso che non ammette relazioni e che accentra nel proprio interno ogni capacità creativa di entità giuridiche vere e proprie, tanto che al di fuori di esso per esso medesimo esista il nulla e il vuoto" (Simonetto, Delle Società, cit., p. 364).
(32) BALLARINO, La società per azioni nella disciplina internazionalprivatistica, cit., p. 71 e 75. Tale responsabilità però non dovrebbe gravare sia sulle società comunitarie che su quelle di Stati coi quali vi siano trattati bilaterali sul reciproco riconoscimento delle società (Ballarino, Diritto Internazionale Privato, cit., p. 363 366).
(33) LUZZATTO, AZZOLINI, Società (nazionalità e legge regolatrice),cit., p. 153.
(34) C. Licini, Persone giuridiche, in: La condizione di reciprocità – La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato – Aspetti di interesse notarile, a cura di M. Ieva, Quaderni del Notariato, Collana diretta da P. Rescigno, F. Galgano, M. Ieva, vol. 10, Milano, 2001, p. 161.
(35) Trib. Alessandria, decreto 18 agosto 1995, Giur. Comm., 1996, II, 415; Nuova Giur. Civ. Comm., 1996, I, p. 855, nota di A. Santus. Un’elencazione della giurisprudenza seriore in: F. Capotorti, V. Starace, La giurisprudenza italiana di diritto internazionale privato e processuale, repertorio 1967 – 1990, Milano, 1991, p. 1505 ss.
(36) App. Torino, decreto 1 dicembre 1995, in Giur. comm., 1996, II, 415; Nuova Giur. Civ. Comm., 1996, I, p. 855, nota di A. Santus.
(37) Trib. Verona, decreto 5 dicembre 1996, in Società, 1997, 574, con nota di F. Fimmanò.
(38) Tribunale Udine, decreto 8 dicembre 1997, in: G. Bellagamba, G. Cariti, Il sistema italiano di diritto internazionale privato - Rassegna della giurisprudenza, Milano, 2000, p. 145.
(39) App. Trieste, decreto 9 ottobre 1999, Riv. Not., 2000, p. 167. Vedi trascritto il reclamo del notaio rogante, Paolo Alberto Amodio, con utili indicazioni, il quale asserisce che "non trattasi di ipotesi di estinzione di società commerciale, ma semplicemente di mutamento della legge regolatricce del rapporto fra soci" (p. 174).
(40) Trib. Roma, decreto 10 luglio 1987, Foro it., 1987, 2592.
(41) Trib. Pordenone, 28 settembre 1990, Foro Pad., 1991, p. 188.
(42) BALLARINO, La società per azioni nella disciplina internazionalprivatistica, cit., p. 67.
(43) LUZZATTO, AZZOLINI, Società (nazionalità e legge regolatrice), cit., p. 154.
(44) LUZZATTO, AZZOLINI, Società (nazionalità e legge regolatrice), cit., p. 154 ss., in riferimento alla sentenza del 27 settembre 1998, causa 81/87, (caso Daily Mail), Raccolta, 1988, p. 5483; al riguardo vedi anche BALLARINO, La società per azioni nella disciplina internazionalprivatistica, cit., p. 24.
(45) Nel qual caso, si considera che, per quanto riguarda le società estere che costituiscono una sede secondaria in Italia, esse debbano assoggettarsi alle disposizioni della Legge Italiana sulla pubblicità degli atti sociali, dei nomi, della firma e dei poteri attribuiti ai rappresentanti della società in Italia, con obbligo quindi di depositare, presso il Registro delle imprese del luogo ove è stata costituita la sede secondaria, copia dell’atto costitutivo e delle modificazioni intervenute sia all’atto costitutivo stesso che al rappresentante e ai suoi poteri. Per tale ipotesi la normativa introdotta dal decreto legislativo 29/12/1992, numero 516, non prevede e non richiede quindi alcun controllo preventivo di legalità, trattandosi di società la cui soggettività deriva da un ordinamento straniero che fissa e disciplina i requisiti di validità dell’atto costitutivo, non assoggettabili ad alcun controllo da parte dell’ordinamento Italiano. La disciplina delle s.p.a. per la pubblicità, ai sensi dell’art. 2507 c. .è applicabile nei riguardi della pubblicità.
(46) Corte CE 9 marzo 1999, causa C-212/97, Foro it., 2000, IV, 317, con nota di S. Fortunato; edita anche in Giur. Comm., 2000, II, p. 553, nota di F. M. Mucciarelli, Libertà di stabilimento e concorrenza fra ordinamenti societari. In argomento, v. M. Gestri, Mutuo riconoscimento delle società comunitarie, norme di conflitto nazionali e frode alla legge: il caso Centros, Riv. Dir. Int., 2000.
(47) Cfr. A. Barone, Diritto comunitario e disciplina applicabile alle sedi secondarie di società estere, nota CNN del 27 marzo 2001, prot. 655.
(48) Autorevole dottrina (ancor valida ancorché formatasi sotto l’abrogata disciplina) sosteneva che "Non sembra però impossibile, con riferimento almeno alla fattispecie prevista dall’art. 2505 c.c., qualificarla sul piano di un adeguamento della società "straniera" alla disciplina italiana, in termini tali quindi da non pregiudicarne l’identità e continuità (…) Secondo la soluzione qui preferita, infatti, la regola dell’art. 2505 c.c. non necessariamente comporta un’applicazione in via esclusiva della legge italiana (il che significherebbe non poter tenere conto della disciplina straniera sulla cui base la società si è costituita); essa inoltre, e soprattutto, non esprime un interesse dell’ordinamento italiano nei confronti del fatto storico della società considerato in quanto tale. Non avrebbe senso, da questo punto di vista, pretendere una sua rinnovazione. Per l’ordinamento italiano il problema è, in ultima analisi, quello di una compatibilità dell’assetto organizzativo societario che si vuole in esso introdurre con i tipi societari ivi previsti e con i requisiti essenziali di volta in volta stabiliti per il singolo tipo. Un problema che, a ben guardare, si rivela sostanzialmente omogeneo con quello previsto per le ipotesi di trasformazione e che allora pare corretto risolvere secondo le tecniche per tali ipotesi dettate.." (C. Angelici, Società costituite o operanti all’estero, Enc. Giur. Treccani, XXIX, 1988, p. 7 ss.).