È stato posto
un quesito inteso a conoscere se una donna di cittadinanza svedese, coniugata
con un suo concittadino, la quale ha perso (secondo il proponente il quesito[1])
il proprio cognome di nascita per assumere quello del marito secondo la
legislazione svedese, debba essere costituita in atto e dotata di codice
fiscale, con le generalità da nubile.
La regolamentazione
internazionalprivatistica del nome – si fa notare – è dettata dall’esigenza di
assicurare l’uniformità di regolamento e quindi la certezza del diritto[2].
A tale riguardo, la Convenzione adottata nell’ambito della Commissione
Internazionale di Stato Civile[3]
a Monaco il 5 settembre 1980 sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi [4]che,
ai sensi dell’articolo 2 legge 218/1995, trova applicazione al posto delle
norme di conflitto italiane, entrata in vigore il 1° gennaio 1990
(provvedimento di esecuzione italiano: legge 19 novembre 1984, n. 950) dispone,
all’art. 1°, che i nomi e cognomi di una persona vengono determinati dalla
legge dello Stato di cui è cittadino; a questo solo scopo, le situazioni da cui
dipendono i cognomi e nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato[5].
Si è preso
atto che questa convenzione, che si applica indistintamente a tutte le persone
fisiche, senza aver riguardo alla loro cittadinanza o al loro domicilio, si
sostituisce alle regole comuni di diritto internazionale privato in materia di
nomi[6].
Poiché la
convenzione di Monaco è imperniata sulla cittadinanza, lo Stato investito di
problematiche inerenti al nome potrà procedere direttamente ad applicare le sue
norme ai propri cittadini. Ciò sta a significare che, ad esempio, se un
cittadino tedesco sposasse una cittadina italiana e la loro vita matrimoniale
fosse prevalentemente localizzata in Svezia, si applicherebbe alla cittadina
italiana, come vedremo appresso, l’art. 24 della legge 218/1995[7],
e quindi la legge svedese[8].
La ragione di
questa scelta convenzionale sarebbe da ascrivere alla volontà di disancorare il
nome da criteri di collegamento ritenuti espressione di un vincolo meramente
fittizio o comunque non così significativo come la cittadinanza[9],
attribuendo alla materia una regolamentazione uniforme, nel senso che prescinde
da eventuali rapporti che possono incidere sulla sua disciplina provocando
mutamenti nel corso della vita di una persona[10].
Invece,
l’articolo 24, comma primo, della legge 31 maggio 1995, n. 218 (riforma del
sistema italiano di diritto internazionale privato) dispone che l’esistenza ed
il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale
del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono
regolati dalla legge applicabile a tale rapporto[11].
Il congegno dovrebbe avere questo sviluppo: la legge dello stato A stabilisce
che la cittadina Mevia debba portare, anche dopo il matrimonio, il solo cognome
da nubile. Avendo però contratto matrimonio con Sempronio, ed essendo la loro
vita matrimoniale prevalentemente localizzata[12]
(art. 29 l. 218/1995) nello stato B, secondo il quale costei deve invece
portare il solo cognome del marito Sempronio, Mevia dovrebbe seguire la legge
di tale ultimo stato. Quindi, secondo la nostra norma di conflitto, si porta il
nome secondo le regole dello Stato di cui si è cittadini, a meno che il
rapporto di famiglia porti a diversa soluzione. Sennonché, come prima
accennato, l’articolo 2, comma 1° della legge 218/1995 (“Le disposizioni della
presente legge non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali
in vigore per l’Italia”[13])
comporta l’applicazione, nel nostro caso, della Convenzione di Monaco anziché
delle disposizioni dell’articolo 24 l. 218/1995[14].
Ai fini
notarili, giova ricordare che “sono riconosciuti i nome e i cognomi di una
persona così come sono stati determinati dalle autorità dello Stato di origine
che hanno applicato le norme di diritto internazionale privato e, ove
necessario, le norme di diritto materiale di questo Stato. O ancora: se si
presume fino a prova contraria che le autorità che rilasciano un passaporto
applicano con conoscenza di causa le loro norme giuridiche, si può fare
affidamento sui cognomi iscritti nel passaporto”[15].
Nel caso di
cambiamento di nazionalità, la Convenzione di Monaco dispone (art. 1° comma 2)
che si applichi la legge dello Stato della nuova nazionalità. La legge indicata
dalla Convenzione viene applicata anche se si tratta della legge di uno Stato
non contraente (art. 2).
L’art. 5 della
Convenzione di Monaco dispone che se l’ufficiale di stato civile si trovasse
nell’impossibilità di conoscere il diritto da applicare per determinare i
cognomi e i nomi della persona interessata, potrà applicare la propria legge
nazionale, dandone notizia all’autorità dalla quale dipende. Possiamo
considerare che questa norma sia espressione di un principio generale e che, in
quanto tale, possa trovare applicazione anche nei riguardi di altri pubblici
ufficiali, quali i notai; di conseguenza, se ad esempio, un notaio nutrisse
perplessità sulla corretta formazione di un nome straniero di persona
coniugata, potrebbe legittimamente applicare l’art. 143 bis c.c.. Tutto ciò,
beninteso, qualora con l’ordinaria diligenza non sia stato possibile acquisire
i dati necessari.
La disciplina
convenzionale dell’attribuzione di nomi e cognomi, benché sufficientemente
chiara ed equa, può portare a conseguenze involute. Ad esempio, se un cittadino
dello Stato A sposa la cittadina dello Stato B, nel quale stabilisce la sua
residenza e, seguendo la legge locale, decide di adottare il nome della moglie,
il notaio italiano in tesi dovrebbe accertarsi che la norma di conflitto dello
Stato A accetti la soluzione prescelta dal suo cittadino. Un ulteriore problema
potrebbe discendere dalla necessità di identificare correttamente un soggetto.
A tal fine dovrebbe sopperire la convenzione dell’Aia dell’8 settembre 1982
concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi,
(provvedimento di esecuzione italiano: legge 11 febbraio 1989, n. 71; in vigore
per l’Italia dal 1° ottobre 1989), che istituisce un certificato di diversità
(espressamente esentato da legalizzazione) dei cognomi avente il solo scopo
(sic) di constatare che i diversi cognomi menzionati designano, secondo diverse
legislazioni, una medesima persona. Ai sensi della dichiarazione effettuata
dall’Italia al momento della ratifica, tale certificato viene rilasciato: a) in
Italia dall’ufficiale dello Stato civile del luogo di residenza in Italia della
persona in oggetto nel caso che vi siano in tale luogo degli atti a suo nome
oppure, in mancanza, dall’ufficiale di Stato civile del luogo di nascita; b)
per i residenti all’estero dall’autorità consolare.
La materia,
per quanto possa apparire complessa e tale da richiedere il ricorso a ricerche
e indagini, è peraltro consona alla funzione del notariato di tipo latino, il
quale possiede, all’interno degli Stati i cui Notariati fanno parte dell’Unione
Internazionale del Notariato latino, gli strumenti per sciogliere eventuali
dubbi. Nel caso sottoposto, peraltro, la questione non pone particolari
difficoltà, in quanto si tratta pur sempre di applicare una legge nazionale che
coincide anche con quella applicabile ai rapporti fra coniugi. La parte
richiamata va quindi costituita in atto secondo la normativa dello Stato di cui
è cittadina e quindi con il cognome del marito.
[1]
La perdita del cognome deriva da scelta: i coniugi possono scegliere il cognome
dell’altro coniuge, col suo consenso oppure possono continuare a portare il
proprio. La scelta va dichiarata al
pubblico ufficiale competente (B. Linden,
Suède, Juris – Classeur de droit Comparé,
Paris m.à.j. 1997, par. 34: “Les époux
peuvent à leur choix employer comme nom patronymique celui de l’un ou de
l’autre ou bien continuer à porter chacun son propre nom. Le choix doit être
déclaré au pasteur ou à l’administration fiscale compétente à la célébration du
mariage (…) Une telle acquisition n’aura lieu qu’avec le consentement exprès du
conjoint (…) Après notification l’un des époux pourra porter devant le nom de
son conjoint celui qu’il employait
lui – même imédiatement avant le mariage: si les époux ont choisi de continuer
à porter chacun son propre nom, l’un des époux pourra avec le consentement de
l’autre employer devant son propre nom celui de con conjoint ( L. n° 670, 24
juin 1982,sur les noms). Dans certains cas les époux pourront choisir comme nom
patronymique commun le dernier nom employé par la femme en tant que célibataire
(L. n° 261, 5 mai 1988)”.
[2] M. E. Corrao, Nome nel diritto internazionale privato, Digesto delle Discipline Privatistiche – Sezione Civile, XII, Torino, 1995, p. 144.
[3] Si fa notare che il contributo più significativo sul piano dell’uniformità delle soluzioni in materia di nome è quello realizzato a livello internazionale per iniziativa degli Stati membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile - C.I.E.C. (Corrao, Nome nel diritto internazionale privato, cit., p. 146). Fra l’altro, la regolamentazione convenzionale della materia non è scevra d’incidenza sugli atti notarili; in particolare, la Convenzione di Berna del 13 settembre 1973 (l. 23 luglio 1980, n. 508) relativa all’indicazione dei nomi e cognomi nei registri dello stato civile contiene indicazioni che si possono riflettere sulla stesura dei nomi stranieri negli atti pubblici (cfr. M. Di Fabio, Manuale di Notariato, Milano, 1981, p. 140, nota 140). Da rilevare che “i soggetti nati all’estero, siano o meno cittadini italiani, devono essere identificati nell’atto sia in base alla città che al paese estero di nascita” (così, G. Santarcangelo, La compravendita, I. La compravendita immobiliare, Milano, 2000, p.36).
[4] Sulla convenzione, A. V.M. Struycken, La Convenzione di Monaco sulla legge applicabile ai cognomi e nomi, Riv. Dir. Int. Priv. e Proc., 1991, p. 573.
[5] Per “legge dello Stato di cui è cittadino” si intende anche la norma di conflitto (A. Di Blase, Commento alla legge 218/1995 (sub art. 24), Riv. Dir. Int. Priv. e Proc., 1995, p. 1030; A. Gattini, Diritto al nome e scelta del nome nei casi di plurima cittadinanza, Riv. Dir. Int., 1996, p. 99. Vedi anche F. Seatzu, Sulla tutela del nome e della personalità nel nuovo diritto internazionale privato italiano, Dir. Fam.,1997, 375.
[6] Struycken, La Convenzione di Monaco sulla legge applicabile ai cognomi e nomi, cit., p. 577.
[7] Va sottolineato che si applicherà l’art. 13 l. 218/1995, in quanto l’art. 1 della Convenzione di Monaco “prevede ora che il nome di una persona è disciplinato dalla legge dello Stato di cui è cittadina, non dalle norme materiali di questo Stato” (Struycken, La Convenzione di Monaco, cit., p. 580).
[8] Cfr. sull’argomento in generale A. Di Blase, Nome (dir. int. priv.), Enc. Giur. Treccani, XXI, Roma, 1998, p. 3.
[9] Così, Corrao, Nome nel diritto internazionale privato, cit., p. 148.
[10] Corrao, Nome nel diritto internazionale privato, cit., p. 151; Di Blase, Nome (dir. int. priv.), cit., p. 2.
[11] Sul dibattito in costanza del regime internazionalprivatistico dettato delle Preleggi, E. Vitta, Diritto internazionale Privato, II, Torino, 1973, p. 21 ss. Sul problema in diritto comparato, E. Jayme, Cognome e protezione dell’identità della persona, Riv. Dir. Civ., 1994, p. 853.
[12] Cfr. A. Di Blase, Commento alla legge 218/1995 (sub art. 24), cit., p. 1027 ss. nonché T. Ballarino (coll. A. Bonomi), Diritto Internazionale Privato, Padova, 1999, p. 345. Vedi anche Gattini, Diritto al nome e scelta del nome nei casi di plurima cittadinanza, cit., p. 93.
[13] In tema, v. P. Picone, La riforma italiana del diritto internazionale privato, Padova, 1998, p. 220 ss., con rilevanti indicazioni sul rinvio formale e sul rinvio ricettizio (p. 222).
[14] Cfr. S.M. Carbone, Commento alla legge 218/1995 (sub art. 2), Riv. Dir. Int. Priv. e Proc., 1995, p. 912 ss.
[15] Struycken, La Convenzione di Monaco sulla legge applicabile ai cognomi e nomi, op. loc. ult. cit. ; vedi anche E. Calò, Comparsa in atto di cittadini extracomunitari: questioni derivanti dalla mancata indicazione del giorno e mese di nascita, Consiglio Nazionale Notariato – Studi e materiali n° 4, a cura della Commissione Studi, Milano, 1995, p. 22. Un’esauriente trattazione generale in G. Casu, L’atto notarile tra forma e sostanza, Roma- Milano, 1996, p. 176 ss.