Studio n. 1185/8
la pubblicità degli atti relativi ai diritti
reali nel nuovo sistema di diritto internazionale privato
Approvato dalla
Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato
il 15 ottobre
1996
Né nel testo delle
preleggi del codice del 1865, né nel progetto delle preleggi del codice del
1942 era contenuta alcuna disposizione in merito alla pubblicità degli atti
relativi a diritti reali.
Il testo definitivo del
codice del 1942 conteneva, invece, la specifica previsione dell’art. 26, 2°
comma disp. prel. c.c., formulata in questi termini: “Le forme di pubblicità
degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle
cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano”.
Ora, l’art. 55 della l.
31/1995, n. 218 dispone: “La pubblicità degli atti di costituzione,
trasferimento ed estinzione dei diritti reali è regolata dalla legge dello
Stato in cui il bene si trova al momento dell’atto”.
Viene confermato,
dunque, nella sostanza, il criterio della lex rei sitae, già adottato in
precedenza; ma la nuova formulazione presenta alcune differenze, sulle quali è
opportuno soffermare brevemente l’attenzione (v., in argomento, le
considerazioni di ADAM in Corr. giur., 1995, 1254).
La dottrina che aveva
commentato il testo dell’art. 26, 2° comma disp. prel. c.c. ne aveva, quasi
unanimemente, sottolineato l’improprietà terminologica e l’infelice
collocazione sistematica. Le cosiddette “forme di pubblicità”, si rilevava, non
sono vere e proprie “forme” degli atti, ma concernono piuttosto la condizione
dei beni, per cui la relativa disciplina, anziché essere collocata in un
articolo, come il 26 cit., la cui rubrica recitava “Legge regolatrice della
forma degli atti”, si sarebbe dovuto più correttamente inserire nelle
disposizioni sui diritti reali: non, quindi, un’eccezione ai principi generali
(di cui al 1° comma dell’art. 26) in tema di forma degli atti, ma un logico
sviluppo del criterio della lex rei sitae, allora previsto per i diritti
reali dell’art. 22 disp. prel. c.c. (per questa impostazione, v., per tutti,
VITTA, Diritto internazionale privato, II, Torino, 1973, 161 s., nonché
QUADRI, Note sulla pubblicità nel diritto internazionale privato italiano,
in Studi Balladore Pallieri, II, Milano, 1978, 509 ss.).
Anche la giurisprudenza
si era posta in un analogo ordine di idee, affermando che l’art. 26, 2° comma
cit. non costituiva un’eccezione ai principi, ma anzi l’applicazione, per i
diritti reali, di una regola più generale di diritto internazionale privato, in
base alla quale le cosiddette forme di pubblicità vanno localizzate in
correlazione con la loro funzione di tutela dei terzi: tale localizzazione è
data dalla sede della persona giuridica, per gli atti che ne modificano l’atto
costitutivo o lo statuto, ovvero dalla situazione dei beni, per gli atti che li
concernono, anche per ciò che riguarda i diritti personali di godimento (v.
Cass., 29/7/1958, n. 2754, in Riv. dir. int., 1959, 333, con nota di
GERBINO, La tutela del diritto d’autore nel sistema italiano di diritto
internazionale privato comune e convenzionale).
Il nuovo art. 55 cit.
ha tenuto conto di quanto ora ricordato, ed infatti: - è collocato nel capo
VIII, dedicato ai diritti reali; - non contiene più l’impropria dizione “forme
di pubblicità”, ma parla, più esattamente, di “pubblicità degli atti”.
Ciò può avere rilievo
per confermare l’impostazione sistematica generale, sopra menzionata, per
quelle ipotesi che continuano a non trovare specifica previsione normativa
nell’art. 55 o in altre disposizioni della riforma. Nello stesso tempo, la
nuova formulazione serve a rendere inequivocabile - come è precisato, del
resto, dalla stessa relazione al progetto di riforma - che il principio della lex
rei sitae si applica non solo alle modalità tecniche di esecuzione delle
formalità pubblicitarie strettamente intese, ma anche all’individuazione dei
presupposti e degli effetti della pubblicità medesima.
L’art. 55 usa, poi,
l’espressione “bene” al posto di quella (“cose”) adoperata dall’art. 26, 2°
comma cit.: come è stato osservato in dottrina (ADAM, loc. cit.), ciò
dovrebbe servire ad eliminare ogni dubbio, che poteva invece essere suscitato
dal tenore letterale della normativa previgente, circa l’applicabilità del
principio di cui all’art. 55 anche ai beni immateriali.
Un’importante precisazione
è anche quella secondo cui il momento rilevante per individuare la lex rei
sitae è quello in cui viene stipulato l’atto e non quello in cui ne viene
richiesta la pubblicità.
Semplici miglioramenti
tecnici sono, invece, l’uso del termine “trasferimento” al posto di quello
“trasmissione” e l’uso del termine “diritti reali” al posto di quello “diritti
sulle cose”. Per la verità, quest’ultima espressione era stata, da alcuni
autori, ritenuta utile, nella sua genericità, per sottoporre alla disciplina dell’art.
26, 2° comma disp. prel. c.c. anche la pubblicità di taluni diritti - come
l’ipoteca - per i quali era controversa la qualificazione come veri e propri
diritti reali; ma il problema è ormai superato da generale consenso sulla
riconducibilità anche di tali diritti alla categoria dei diritti reali.
Come già il precedente
art. 26, 2° comma cit., l’art. 55 cit. pare a prima vista ricomprendere anche
la pubblicità sui beni mobili registrati.
Valgono, tuttavia, in
proposito le considerazioni già sviluppate dalla dottrina sotto il vigore della
normativa precedente, che portano invece a diverse conclusioni operative.
Per navi ed aeromobili,
continua ad applicarsi, come lex specialis, l’art. 6 disp. prel. cod.
nav., a norma del quale “la proprietà, gli altri diritti reali e i diritti di
garanzia sulle navi e sugli aeromobili, nonché le forme di pubblicità degli
atti di costituzione, trasmissione ed estinzione di tali diritti, sono regolati
dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile”.
Quanto agli autoveicoli,
la deroga all’art. 55 può continuare a ravvisarsi nell’art. 6 D.L. 15/3/1927,
n. 436, conv. in l. 19/2/1928, n. 510, che subordina alla registrazione nel
P.R.A. l’efficacia di fronte ai terzi dei trasferimenti di proprietà e dei
vincoli di privilegio sugli autoveicoli, con ciò consentendo di individuare un
collegamento fondato sul luogo di registrazione anziché sul luogo di situazione
dell’autoveicolo. Dovrebbe valere, tuttavia, la precisazione, sulla quale la
dottrina si è sempre mostrata sostanzialmente concorde (cfr., per tutti, VITTA,
op. cit., 163), secondo cui quanto appena detto si riferisce ai soli
autoveicoli in Italia, mentre per quelli registrati altrove ritornano
applicabili i princìpi generali.