Studio 1185/5
La disciplina delle obbligazioni contrattuali nel nuovo diritto INTERNAZIONALE PRIVATO
Approvato dalla Commissione
Studi del Consiglio Nazionale del Notariato
il 15 ottobre 1996
1. E’ noto che con la legge 31 maggio
1995, n. 218 è stato riformato il sistema italiano di diritto internazionale
privato.
L’art. 57
di questa legge riguarda le obbligazione contrattuali e statuisce che le stesse
sono “in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ...”.
Secondo
una tecnica cui si informano anche altre norme della nuova legge (v. in
particolare l’art. 42 comma 1, sulla protezione dei minori, il quale rinvia
anch’esso, in ogni caso, alla Convenzione dell’AJA del 5 ottobre 1961
sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di
protezione dei minori; l’art. 45, il quale stabilisce che le obbligazioni
alimentari nella famiglia sono “in ogni caso” regolate dalla convenzione
dell’AJA del 2 ottobre 1975 sulla legge applicabile alle obbligazioni
alimentari; l’art. 59 in materia di titoli di credito, il quale per la
disciplina della cambiale, del vaglia cambiario e dell’assegno bancario rinvia
“in ogni caso” alle convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930 sui conflitti di
legge in materia. Un rinvio ricettizio o materiale solo parziale è invece
operato dall’art. 3 comma 2 alla Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
e protocollo firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968), questa disposizione
opera un rinvio ricettizio o materiale alla normativa convenzionale,
ampliandone poi l’ambito di applicazione in modo da estenderne l’efficacia
anche alle fattispecie di contratti che essa, in base al suo art. 1, comma 2, non
regola.
Le norme
convenzionali divengono, quindi, il diritto comune in materia di legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Una simile
soluzione fu accolta solamente nella fase di revisione del progetto presentato
dalla commissione ministeriale (la quale si era orientata per riformulare, non
senza consistenti tagli e modifiche, la normativa contenuta nella Convenzione
di Roma, ed aveva dedicato alle obbligazioni contrattuali diverse disposizioni
“ispirate peraltro a quelle della convenzione stessa”).
Si
introduce così una disciplina generale della legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali fortemente innovativa rispetto al regime delle
preleggi.
La
priorità del regime pattizio sulle norme interne di pari rango si ha in virtù
del principio della successione delle leggi nel tempo (lex posterior derogat
legi priori).
2. Ma osserviamo ora in concreto qualche
disposizione della convenzione: l’art. 3 stabilisce che il contratto può essere
regolato innanzi tutto dalla legge scelta dalle parti. Fin qui niente di
strano. Il numero 2 di detto articolo prosegue, però, riconoscendo alle parti
il potere di scegliere e quindi di modificare la legge regolatrice del
contratto anche successivamente alla sua conclusione.
Su questo
punto, la Cassazione, con sentenza n. 1680 del 28 giugno 1966, l’unica nella
quale essa si è occupata in maniera diffusa ed articolata del problema relativo
alla possibilità di scegliere la legge regolatrice delle obbligazioni
contrattuali successivamente alla conclusione del contratto, ha dato risposta
negativa, affermando che una volta che le parti abbiano determinato, ai sensi
dell’art. 25 disp. gen., la legge regolatrice del loro contratto, devono
ritenersi irrilevanti le successive pattuizioni tra le stesse parti intese a
modificare tale primitiva designazione.
Allo
stesso modo, ma con un obiter dictum, si è pronunciata una Cassazione
più recente (sent. n. 3873, 11 giugno 1986).
La
soluzione accolta dalla giurisprudenza è coerente con il principio della
gerarchia delle fonti nel senso che la modificabilità o anche la scelta
successiva della legge applicabile ad un contratto già concluso muta la stessa
fisionomia giuridica del contratto.
Si è
constatato che tale potere si riconnette ad una prassi corrente in taluni paesi
(l’Inghilterra ed anche la Germania) giustificata da similitudini organiche e
da una storica interscambiabilità dei relativi ordinamenti con quelli di paesi
satelliti o vicini per tradizione (rispettivamente del Commonwealth e del
Benelux) (E. VITTA, La convenzione C.E.E. sulle obbligazioni contrattuali e
l’ordinamento italiano, in Riv. dir. int. priv. e proc., 1981, p.
841).
Difficilmente
giustificabile ed, anzi, piuttosto contraddittoria può apparire invece la norma
in esame per il giurista di tradizione latina e specialmente per il nostro
ordinamento (v. R. PERCHINUNNO, Appunti sulla modificabilità della legge
regolatrice del contratto secondo la Convenzione di Roma sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali, in Riv. not., 1993).
Tra
l’altro questa disposizione accentua il fenomeno del depeçage (cioè il
frazionamento della legge applicabile al medesimo contratto) che, invece, da
più parti si avverte l’esigenza di combattere.
3. L’art. 4 (legge applicabile in mancanza
di scelta) interviene, invece, nella misura in cui la legge che regola il
contratto non sia stata scelta a norma dell’art. 3. Questo intervento si
esplica attraverso il principio del collegamento più stretto (v. R. BARATTA, Il
collegamento più stretto nel diritto internazionale privato dei contratti,
Milano, 1991).
Ciò
significa che il contratto è regolato dalla legge del paese con il quale
presenta, appunto, il collegamento più stretto.
Secondo il
numero 2 dell’art. 4 “si presume che il contratto presenti il collegamento più
stretto con il paese in cui la parte che deve fornire la prestazione
caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria
residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona
giuridica, la propria amministrazione centrale”.
Nell’ipotesi
invece di contratto avente ad oggetto un diritto reale su un bene immobile, si
presume (art. 4 n. 3) che il contratto presenti il collegamento più stretto con
il paese in cui l’immobile è situato (opera, quindi, il principio della lex
rei sitae).
Per
terminare con i riferimenti testuali, è bene ricordare che il numero 5 esclude
l’applicazione del numero 2 (siamo sempre nell’art. 4) quando la prestazione
caratteristica non può essere determinata. Ed in ogni caso le presunzioni dei
paragrafi 2, 3 e 4 non si applicano quando dal complesso delle circostanze
risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro
paese.
4. La serie di disposizioni appena citate
rivela il carattere molto elastico delle stesse e soprattutto il notevole
margine di discrezionalità che si è voluto conferire al giudice nella
determinazione della legge applicabile in mancanza di una scelta espressa o
implicita ad opera delle parti.
Siamo di
fronte a criteri di collegamento ben più duttili di quelli cui eravamo abituati
quando vigeva l’art. 25 disp. prel., i cui criteri di collegamento
individuavano meccanicamente lo Stato con cui il rapporto era collegato e
quindi il diritto competente a disciplinare il contratto.
L’art. 25
prevedeva un procedimento in cui l’accertamento della legge regolatrice
avveniva in modo pressoché automatico. E’ invece sull’esclusione di qualsiasi
automatismo che si fonda il criterio del “collegamento più stretto”. Esso
richiede un procedimento logico di riconduzione o iscrizione della fattispecie
concreta al sistema di norme destinato a regolarla (R. BARATTA, op. cit.,
p. 64).
Pertanto
l’idea su cui si fonda tale principio è di attribuire alla giurisprudenza una
funzione centrale nella formazione del diritto internazionale privato dei
contratti.
Viene così
demandato al giudice il compito di concretizzare il principio normativo con
riguardo alla fattispecie contrattuale dedotta in giudizio.
5. Merita adesso soffermarsi un poco sul
concetto di prestazione caratteristica cui si è fatto prima riferimento.
La
prestazione caratteristica è solitamente quella non monetaria.
Questa
nozione ha dato luogo a due scuole di pensiero: i sostenitori, da un lato, ed i
critici, dall’altro.
I primi ne
sottolineano il pregio principale che si crede sia quello di sottoporre il
contratto alla legge dell’ambiente economico-sociale nel quale esso si
inserisce (GIULIANO, DI MARCO, MAGAGNI).
Gli altri,
invece, muovono le critiche in più direzioni.
Si
sostiene, ad esempio, che la teoria in questione finisce per assoggettare il
contratto alla legge del contraente più forte, perché di regola è tale chi
fornisce la prestazione non monetaria (GIARDINA, POCAR).
Inoltre si
ritiene che, almeno per talune categorie contrattuali, la prestazione monetaria
è più importante della controprestazione: la prima dovrebbe quindi ritenersi
determinante e non la seconda, come vuole il criterio interpretativo dettato
dalla relazione esplicativa (ALPA e BESSONE, La Convenzione di Roma sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Aspetti civilistici, in
Giur. it., 1983, IV, p. 114 e ss.).
Infine, si
afferma che spesso la prestazione caratteristica non è individuabile in modo
sicuro.
Sembrerebbe,
comunque, che dell’inserimento del concetto di prestazione caratteristica gli
stessi redattori della convezione non fossero molto convinti, visto che essi,
da un lato, hanno riconosciuto che non di rado è impossibile determinare la
prestazione caratteristica di un contratto e, dall’altro lato, hanno stabilito
che la legge del prestatore caratteristico non si applica qualora dall’insieme
delle circostanze inerenti alla vicenda contrattuale risulti che essa “presenta
un collegamento più stretto con un altro paese” (art. 4, par. 5).
6. L’art. 15 stabilisce che, quando la
“convenzione prescrive l’applicazione della legge di un paese, essa di
riferisce alle norme giuridiche in vigore in questo paese, ad esclusione delle
norme di diritto internazionale privato”.
Ciò non
significa altro che escludere la possibilità sia del “rinvio indietro”, sia del
“rinvio oltre”, che hanno luogo rispettivamente nel caso in cui le norme di
conflitto dell’ordinamento statale richiamato rimettano la soluzione della
controversia alla legge del foro (rinvio indietro) oppure a quella di uno stato
terzo (rinvio oltre).
La
mancanza di questo limite avrebbe potuto condurre ad una infinita serie di
rinvii e controrinvii, senza via d’uscita, qualora il diritto straniero, per
mezzo delle proprie disposizioni di conflitto, si fosse privato della
competenza attribuitagli per restituirla alla stessa lex fori. Allo
stesso modo, una lunga serie di rinvii si sarebbe potuta verificare anche nel
caso del rinvio “oltre”, fintanto che non si fosse reperita una legge
accertativa della competenza.
In
effetti, se fosse permesso al diritto straniero, richiamato dalla disciplina
convenzionale, di spogliarsi, per mezzo delle proprie disposizioni di
conflitto, della competenza attribuitagli, affidandola alla stessa lex fori
o ad altra legge, ciò rimetterebbe inevitabilmente in discussione la soluzione
accolta in sede convenzionale (R. BARATTA, op. cit., p. 257).
Si
consideri inoltre che, per ciò che concerne il collegamento più stretto, si
tratta di un meccanismo di determinazione della legge regolatrice che, in sé
considerato, si presta ben poco ad armonizzarsi con l’accettazione del rinvio,
sia esso “indietro” che “oltre”.
Si può
quindi concludere affermando che l’esistenza del sopracitato art. 15
(esclusione del rinvio ulteriore) costituisce la garanzia affinché non sia
frustrato ed anzi possa pienamente operare il fondamentale principio del
collegamento più stretto.