Studio n. 1185/1
APPUNTI SULLA EFFICACIA
DI SENTENZE E ATTI
STRANIERI(*)
Approvato dalla Commissione Studi del
Consiglio Nazionale del Notariato
il 15 ottobre 1996
1. Premessa.
La disciplina ch’è
stata delineata nella riforma ultima del diritto internazionale privato, per
quanto specificamente attiene alla efficacia delle sentenze e degli atti
stranieri, esige d’essere qui esaminata, in vista dei suoi principali risvolti,
non di per sé sola, ma, oltre che in raccordo con altre norme complementari (e
veramente importanti ancorché sovente completamente trascurate), anche nel
solco della tradizione che s’è venuta a sviluppare, per un tema così
impegnativo, nella storia del nostro ordinamento unitario. E, quindi, secondo
una scansione che, rapportata alle vicende normative che più hanno influito sul
trattamento internazionalistico, utilmente possa poi orientare, contro il
rischio di interpretazioni veramente deformanti (e addirittura eversive agli
effetti operativi), per darsi infine adeguatamente conto, insieme con la
complessiva logica della materia, delle impostazioni che vi si sono via via delineate,
in corrispondenza con le diverse istanze volta a volta adottate, per la
soluzione della connessa problematica. Nella convinzione, tra l’altro, che sia
appunto una tale verifica, nel segnalare l’evoluzione dell’ordinamento e
mettere a confronto le impostazioni stesse, a potersi vieppiù e meglio aprire,
nell’interesse per un serio e comune approfondimento, all’altrui controllo
critico, sino, per ciò stesso, a poterne addirittura guadagnare, in quanto
almeno si mostri sorretta da motivazioni e riscontri plausibili, anche e
soprattutto in evidenza dimostrativa.
2. Sistema codicistico 1865.
2.1. E’ noto, per stare almeno
all’esperienza giuridica più avanzata, che ciascuno ordinamento, nel risolvere
con proprie regole virtuali conflitti di competenza con altri ordinamenti per
la disciplina delle medesime fattispecie, giunge al punto, oltre che di
determinare la sfera di vigore spaziale delle proprie norme, anche di
ammettere, a proprio detrimento, l’eventuale competenze altrui. Ma,
chiaramente, è altra cosa, ancorché per le stesse fattispecie sia stata
riconosciuta o venga presupposta la competenza di altro ordinamento, quella di
ammettere che atti giudiziali o ufficiali, promananti da istituzioni di altro
ordinamento, siano resi immediatamente operativi, senza cioè un particolare e
preventivo esame (o, almeno, senza condizionamento alcuno), nel nostro [1].
Né è difficile, proprio a lume di logica, intuirne la differenza radicale:
dipende, se non altro, dal fatto che, mentre si profila piuttosto ovvio
riconoscere l’altrui competenza normativa come altri riconosce la nostra,
comporta invece una problematicità ulteriore, che può richiedere criteri e
procedimenti appropriati, ammettere siccome impegnativi gli atti d’altrui
autorità, qualunque sia la legge che vi s’assuma applicata, nella sfera della
nostra sovranità [2].
Sta, comunque, che il
nostro passato sistema codicistico, pur nella piena consapevolezza di una tale
differenza, ebbe ad adottare, per il tema che qui interessa, un atteggiamento
di grande liberalità, che veniva addirittura qualificato, con qualche voluta
esagerazione (ma, per ciò stesso, non senza velenosa ironia), “della porta
aperta” [3].
Ciò, come a noi tuttora sembra, si poteva con sicurezza argomentare, nel
generale presupposto d’una richiesta compatibilità con le nostre norme
proibitive e l’ordine pubblico e il buon costume (C. Civ. 1865 disp. prel. art.
12), in base al raccordo tra C. Proc. Civ. 1865 art. 559 (requisito della
previa autorizzazione giudiziale per l’esecutività nel nostro Regno di sentenze
dei tribunali stranieri e di atti pubblici ricevuti fuori del Regno stesso) e
artt. 941 ss. (sulla corrispondente procedura ai fini dell’autorizzazione per
la “esecuzione degli atti delle autorità straniere”). E, precisamente,
nell’intesa che, come si ha concettualmente a distinguere tra iurisdictio
(autorità) e imperium (esecuzione) [4],
così doveva apparire abbastanza evidente che, se si era posta una espressa
esigenza, quanto appunto agli atti promananti da autorità straniere, di
un’autorizzazione preventiva (C. Proc. Civ. 1865 art. 559) nello stile della
delibazione (art. 941), la si doveva però intendere siccome appunto
ineludibile, non anche ai fini dell’efficacia degli stessi (quale cosa
giudicata), ma solo a quelli della loro esecutorietà (quale, per l’appunto, in
funzione addirittura espropriativa) [5].
Ma, d’altra parte, non
va perduto di vista che l’art. 941, poi sostituito attraverso una disciplina
meglio puntualizzata nel R.D. 20.07.1919 n. 1272 [6],
veniva altresì a determinare, ai fini della autorizzazione per l’esecutorietà,
una serie di condizioni a portata generale. E, precisamente, condizioni che,
andando oltre il fondamentale principio del non contrasto col nostro ordine
pubblico (ex disp. prel. art. 12), avevano una puntuale attinenza, come per
garanzie di meritata rispettabilità della pronuncia straniera, alla osservanza
dei principi internazionali per la competenza della autorità giudicante, al non
contrasto della pronuncia stessa con altra formatasi o in via di formazione nel
nostro Stato (criterio della prevalenza della sentenze e del processo italiano
sulla sentenza e sul processo straniero), all’avvenuta salvaguardia di regole
essenziali per la buona riuscita del processo straniero (come, ad esempio,
circa la competenza del giudice, i presupposti del contraddittorio, la valida
costituzione delle parti), nonché alla irrevocabilità della pronuncia stessa
(da vieppiù farle meritare, proprio in quanto non più modificabile nello stesso
suo luogo d’origine, l’esecuzione anche in luogo altrui) [7].
E, quindi, condizioni che, se dovevano essere necessariamente e giudizialmente
accertate ai fini dell’operatività di una pronuncia straniera in funzione
esecutiva nel nostro paese (accertamento costitutivo), ben anche potevano
essere chiamate in questione, in via principale o in via incidentale, al fine
d’un superamento d’eventuali contestazioni, in ordine ad altra utilizzabilità,
sempre nel nostro paese e con valore di cosa giudicata, della pronuncia stessa
(accertamento meramente dichiarativo) [8].
2.2. Ne dovrebbe così risultare, a
stregua sempre del passato sistema codicistico, che le sentenze straniere,
potendo contare sull’automatico riconoscimento della loro autorità di cosa
giudicata, non dovevano aver bisogno d’autorizzazione giudiziale preventiva
nemmeno ai fini di conseguenti formalità pubblicitarie, come apparirebbe
comprovato, se non altro, dallo stesso C. Civ. 1865 art. 1935/3 (“Le sentenze e
gli atti eseguiti in paese estero devono essere debitamente legalizzati”), il
quale, se veniva a richiedere la legalizzazione (come documentazione della
identità ufficiale dell’autore), doveva anche prescindere, ovviamente, da ogni
requisito di previa delibazione [9].
Ma, posto che nella stessa norma apparivano affiancati altri atti, vuol dire
che anche per quest’altri, non diversamente che per le sentenze straniere,
doveva intendersi esaurita ogni questione? Non pare proprio. Tenuto conto,
dall’una parte, che l’eventuale documentazione ufficiale per essi occorsa non
mai potrebbe comportare la garanzia e l’efficacia di una cosa giudicata,
nonché, dall’altra parte, che essi, in quanto principalmente rimessi
all’iniziativa e volontà degli stessi interessati, facilmente potrebbero
tradursi, rispetto ad altri ordinamenti pur a vario titolo coinvolti, in una
massa d’urto notevole, doveva tornare piuttosto facile - o almeno ragionevole -
argomentarne che gli stessi, per poter essere convenientemente utilizzati in
altro paese, avessero bisogno, per parte del paese destinatario, d’un qualche
controllo. E, più precisamente, di un controllo che, seppur non destinato ad
elevarsi e formalizzarsi a livello di quanto richiesto ai fini dell’esecutività
[10],
avesse comunque a rispondere, per svariati e notevoli riflessi, ad apprezzabili
requisiti. Quale, appunto, il meccanismo già previsto dalla L.N. 25.7.1875 n.
2786 ed al T.U. 25.5.1879 n. 4900 (s. 2a) art. 91/1 (“Nell’Archivio sono
depositati e conservati ... 3) gli originali e le copie degli atti notarili
rogati in un paese estero, prima di farne uso nel Regno, sempreché non siano
già depositati presso un notaro esercente ...”), poi ribadito da L.N. 16.2.1913
n. 89 art. 106 (“Nell’Archivio notarile distrettuale sono depositati e
conservati ... 4) gli originali e le copie degli atti rogati in paese estero
prima di farne uso nello Stato, sempreché non siano già depositati presso un
notaro esercente ...”), infine puntualizzato dal R.D. 10.9.1914 n. 1326
(Regolamento Notarile) art. 68 (agli effetti, per quanto richiesto, di
legalizzazione e di traduzione) e art. 146 (per il formale adeguamento del
deposito presso Archivio a quello presso Notaio) [11].
Sono, come si vede,
norme che, nel prospettare il requisito del deposito dell’atto rogato
all’estero presso un Notaio o Archivio notarile italiano, lo profilano,
testualmente, per “prima di farne uso nello Stato”. Ma, ciò posto, come
intendere l’“uso” stesso, a cui il deposito veniva preordinato? E’ sembrato
ragionevole precisare, in altra occasione, che un tale requisito, lungi
dall’avere una portata generale, fosse stato concepito solo in vista d’un uso
consequenziale, come cioè unito da un nesso di stretta complementarità, alla
destinazione propria dell’atto medesimo (come, ad esempio, in vista delle
connesse formalità pubblicitarie) [12].
Ma, di là da questa messa a punto, più ancora merita considerare che, nella
prevista funzionalizzazione del deposito dell’atto pubblico estero agli effetti
dell’indicato uso, lo stesso deposito, lungi dal potersi ridurre a una
operazione pressoché estrinseca - come, per certi versi, ex R.D. 14.7.1937 n.
1666 art. 1 (“... ai notari è concessa anche la facoltà di .... 1) ricevere in
deposito atti pubblici, in originale od in copia, scritture private, carte e
documenti, anche se redatte all’estero ...”), deve ben comportare, in ordine al
contenuto dell’atto che si tratta di depositare per farlo valere in Italia, un
controllo di legittimità non diverso che per gli atti direttamente ricevuti
nell’Italia stessa [13],
posto che altrimenti sarebbe sin troppo facile espediente, in vista di eludere
la applicazione di norme pur necessarie, ricorrere a notai stranieri più o meno
ignari o compiacenti, per poi riversare nel nostro commercio giuridico, in
guisa da gravemente inquinarlo, atti viziati da contrarietà a nostre norme non
derogabili [14].
Mentre è logicamente secondaria, ma, quanto ai risvolti pratici, nemmeno
trascurabile, l’ulteriore finalità, cui doveva intendersi preordinato il
deposito dell’atto estero per l’uso nel nostro Stato, quale appunto
rappresentata, come rilevato da più parti, dall’esigenza (od opportunità) che,
non diversamente da quanto stabilito per gli atti ricevuti dai nostri notai,
anche per quelli sì esteri ma da far valere tra noi, ne venisse adeguatamente
assicurata (o almeno favorita), insieme con la materiale conservazione, anche
la possibilità di successivi riscontri.
Preme aggiungere, per
completezza, che s’è sempre parlato, in conformità al testo normativo, di “atti
notarili rogati in paese estero”. Questo, tuttavia, non deve far perdere di
vista, soprattutto per gli atti pubblici non notarili ma a questi equiparati,
che il profilo decisivo doveva intendersi però dato, assai più puntualmente,
non tanto dalla nazionalità del luogo (es. console italiano operante
all’estero) quanto da quella dell’ufficiale documentatore (es. console estero
operante in Italia), come per l’appunto, messo in rilievo, oltre che in un
nostro precedente saggio [15],
anche e già da altro studioso.[16].
2.3. Abbiamo già avuto occasione di
segnalare che il C. Proc. Civ. 1865, nel profilare l’essenzialità di una
preventiva autorizzazione giudiziale ai fini d’una utilizzazione in funzione
esecutiva di titoli non nazionali, ha avuto espresso riguardo, in una evidente
prospettiva di parallelismo tra i due ordini di titoli considerati, così a “le
sentenze dei tribunali stranieri” come a “gli atti autentici ricevuti fuori del
Regno” (art. 559). Ma, nonostante ciò, sta poi di fatto che nelle ulteriori
norme codicistiche, che tornavano a occuparsi delle modalità dell’autorizzazione
stessa, venne sì uniformemente indicata nella stessa delibazione, per gli uni e
per gli altri, la necessaria tecnica procedurale (artt. 941 e 944), ma con
competenze diverse, che comportavano il coinvolgimento, rispettivamente, della
Corte d’Appello (art. 941) e del Tribunale Civile (art. 944).
Né sembrano esservi
state, a giustificazione d’una tale diversità, ragioni effettive, se non,
appunto, quella meramente estrinseca, quindi razionalmente insoddisfacente, del
fatto che l’art. 944 ebbe a riprodurre, quasi alla lettera, il precedente del
Codice sardo (art. 686) [17].
Ma, pur così ammessa l’incoerenza in ordine alle competenze, poteva rimanere
ugualmente valida, come poi vedremo effettivamente avvenuto, giusto quella
ch’era l’istanza, ai fini del loro trattamento complessivo, d’un accorto e
calibrato parallelismo.
3. Sistema
codicistico 1940/42.
3.1. L’impostazione liberale del passato
sistema codicistico, oltre a non apparire troppo coerentemente o
esaurientemente svolta, ebbe anche a esporsi, in termini di realismo giuridico,
a critiche piuttosto gravi, nel senso ch’esso, semmai da prendere completamente
sul serio, avrebbe portato a considerare sullo stesso piano, “senza distinzione
di civiltà e di istituzioni giuridiche”, tutti gli Stati stranieri [18].
Troviamo così che, in vista d’un più congruo svolgimento della razionalità, che
pur doveva esservi sottesa, un giurista autorevole non si peritava di
sostenere, in onta al tenore delle norme dianzi citate, che l’insistita
allusione all’esecutività, lungi dal poter essere presa nella accezione sua
propria, andava piuttosto interpretata in senso lato, siccome cioè espressiva,
per tutti gli effetti che le sono possibili, dell’“autorità della cosa giudicata”
[19].
Altri, con maggiore cautela, argomentava nella stessa direzione, ma non in via
diretta, posto che anzi di per sé sola la lettera della legge avrebbe dovuto
condurre a conclusione diversa, sibbene in via analogica, quindi cercando di
far leva sulla logica delle valutazioni sottostanti [20].
Altri, infine, non solo ribadiva una tale conclusione [21],
ma amava altresì illudersi, a quanto pare, che la stessa, lungi dall’essere
rimasta piuttosto marginale, avrebbe corrisposto al pensiero dominante [22].
Troviamo, inoltre, che
il susseguente movimento di idee, oltre a ispirarsi a una rigorizzazione della
disciplina qui interessata (ne abbiamo veduto una espressione cospicua nel R.D.
1272/1919), era poi e altresì destinato, per via della crescente conflittualità
tra le stesse potenze europee, addirittura a radicalizzarsi. Né, pertanto, può
stupire se, nel solco di quei precedenti più lontani e sotto l’incalzare delle
ansie più vicine, il successivo sistema codicistico, nel ridisegnare
interamente la materia, venne a mutarvi completamente l’impostazione stessa [23].
Ma, tutto ciò posto, non metterebbe conto, per quanto qui più interessa, di
fermarsi per una disamina veramente dettagliata.
Basterà - per lo
svolgimento del nostro discorso - una segnalazione sommarissima. Si tratta di
prendere atto, a stregua del C. Proc. Civ. 1940 art. 796 ss., che questo veniva
a estendere il requisito della previa delibazione, come accertamento
costitutivo, che abbiamo visto già operante in vista d’una utilizzazione della
sentenza straniera in funzione esecutiva, anche in vista della sua mera efficacia
quale res iudicata. E, peraltro, nell’intesa che, come lo stesso
requisito già valeva anche per l’utilizzazione d’atti negoziali esteri sempre
in funzione esecutiva, così il parallelismo tra i due ordini di atti,
limitatamente a questo punto, doveva continuare a operare [24].
Quindi, anche per quest’altro quadro, in modo da doversene tenere fuori, come
destinati ad un trattamento a sé stante, gli atti che, ricevuti in paese
straniero, fossero però da far valere nel nostro, invece che a scopo
dell’esecuzione stessa, per altro “uso” pur ad essi strettamente complementare.
3.2. Non sembra, in alcun modo, che il C.
Proc. Civ. 1940, con l’avere generalizzato il requisito della delibazione per
un qualsivoglia riconoscimento d’efficacia alle sentenze straniere, possa avere
alterato il diverso regime che, per gli atti stranieri da utilizzare per
formalità pubblicitarie nel nostro paese, era loro tradizionale (ex L.N. 1913
art. 106 e R.N. 1914 artt. 68 e 146). E, precisamente, né nel senso d’un
aggravamento del controllo, posto che la generalizzazione della delibazione
riguardava solo le sentenze (art. 796), né in quello d’un suo annullamento,
posto che la delibazione era invece mantenuta per gli atti in funzione
esecutiva (art. 804). Vuol dire, piuttosto, che la vecchia impostazione, per il
trattamento degli atti notarili esteri da pubblicizzare in Italia, ne veniva a
risultare, per il suo insieme, assolutamente inalterata.
Troviamo, anzi, che lo
stesso regime, in dipendenza da chiarimenti normativi sopravvenuti per punti
singoli, ha ricevuto convalide veramente cospicue. Prima, in specie, era
astrattamente discutibile, in ragione del fatto che la legge notarile, nel
prospettare il requisito del previo deposito presso un notaio o Archivio
distrettuale italiano, aveva parlato solo di “atti notarili rogati in paese
estero”, se esso avesse a valere anche per le scritture autenticate all’estero,
atteso che, come nell’interno il principio di conservazione opera
inderogabilmente solo per gli atti ricevuti da notaio, ma non anche per quelli
meramente autenticati, così si poteva essere tentati di argomentare che, tra i
corrispondenti atti provenienti dall’estero, lo stesso avrebbe avuto senso, sì
per gli uni, ma non anche per gli altri. Ma, a parte che una simile deduzione
avrebbe intaccato altre istanze, nonché aperto un varco gravissimo per
l’inquinamento del commercio giuridico nel nostro paese (si noti che nel nostro
ordinamento la scrittura privata autenticata costituisce il normale surrogato
dell’atto pubblico), va poi rimarcato che la questione, conforme a quanto
esigeva una razionalità giuridica piuttosto evidente, deve intendersi ormai risolta,
implicitamente ma univocamente, in via di sopravvenute norme [25].
Interessano, per questo
riguardo, la L. 23/12/1977 n. 952 art. 2/2 (“Le formalità, di cui all’art. 1,
relative ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, devono
essere richieste entro il termine di 30 giorni dalla data in cui la
sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le
private scritture formate all’estero il termine è elevato a 90 giorni, ferma
restando l’applicazione dell’art. 106, n. 4, della L. 16/2/1913 n. 89 per le
scritture estere”) e la L. 13/3/1980 n. 73 art. unico (“Per gli atti ricevuti
od autenticati all’estero, i termini, di cui agli artt. 2295, 2300, 2330, 2411,
2443, 2450-bis e 2671 del C. Civ., decorrono dalla data del deposito da
effettuarsi a norma dell’art. 106 n. 4 della L. 16/2/1913 n. 89 e successive
modificazioni”). Sono, chiaramente, norme che, oltre a confermare la positiva
soluzione della questione circa l’operatività del requisito del deposito anche
per gli atti esteri meramente autenticati, soprattutto servono a ribadire, di
là da ogni possibile dubbio, il perdurante vigore del requisito stesso in sé
considerato. Cosa, questa, da avere ben presente, come un dato veramente
notevole, anche in relazione agli sviluppi normativi ultimi, di cui per
l’appunto a più oltre.
3.3. Ma, prima di passare a tali
sviluppi, merita inoltre considerare, per un’ovvia esigenza di completezza, che
lo stesso C. Proc. Civ. 1940, nel ribadire il requisito della delibazione anche
per gli atti pubblici esteri da far valere nel nostro paese in funzione
esecutiva, ebbe a comportare non trascurabili progressi. E, precisamente, sia
nel senso d’uniformare la competenza nella Corte d’Appello (non diversamente,
quindi, che per la delibazione delle sentenze), sia in quello di esplicitare
che l’utilizzabilità d’essi atti in funzione esecutiva doveva intendersi
subordinata, oltre che alla non contrarietà del loro contenuto all’ordine
pubblico, anche al loro avere forza esecutiva già nel paese d’origine (art.
804). E, come si vede, sono precisazioni piuttosto ovvie, ma a maggior ragione
da tenere in conto, soprattutto per il secondo verso, nel nostro seguito immediato.
4. Riforma della L. 218/1995.
4.1. I critici dell'impostazione
liberalizzante non escludevano affatto, ma piuttosto auspicavano, l'eventualità
che vi fossero accordi fra Stati singoli, volti a facilitare l'operatività per
l'uno di sentenze e atti formati nell'altro [26].
Tale, per esempio, la Convenzione tra l'Italia e la Francia del 3/6/1930 (resa
esecutiva, presso di noi, con L. 7/1/1932 n. 45), ispirata all'idea che, mentre
per il riconoscimento della cosa giudicata si poteva prescindere da
qualsivoglia controllo giudiziale preventivo nell'altro Stato (art. 1), un tale
controllo continuava a essere necessario per le sentenze, cui allo stesso
effetto erano equiparati gli "actes authentiques exécutoires"
(art. 6), da utilizzare in funzione esecutiva (art. 2). E, per di più,
nell'intesa che avesse a procedersi analogamente - e, più precisamente, nella
via d'una preventiva verifica giudiziale del fatto che "les actes et
les procurations, qui en sont le complément, réunissent toutes les conditions
nécessaires pour leur validité dans le pays où ils ont été reçu" -
anche per le "hypothéques terrestres conventionnelles" che,
"consenties dans l'un de deux Etas", fossero destinate a
iscrizione nell'altro (in ciò, presumibilmente, si muoveva dalla netta
propensione, che sembra essere stata propria del pensiero giuridico francese, a
considerare la costituzione volontaria d'ipoteca, non a stregua di un normale
atto dispositivo, ma a quella, piuttosto, d'un momento iniziale o anticipativo
dell'eventuale esecuzione futura).
Ma, non solo per
astratte considerazioni d'ordine cronologico, ben più a noi interessano,
comprensibilmente, la Convenzione di Bruxelles del 27.8.1968 (successivamente
modificata nel 1978, 1982 e 1989) e quella di Lugano del 10.2.1992 n. 198 [27].
Le quali, per i punti qui trattati, concordemente ammettono, in subordine alle
solite condizioni per la regolarità del processo che ne sia stato alla base e
ad altre condizioni simili (art. 27), l'automatico riconoscimento della cosa
giudicata formatasi in un altro degli Stati aderenti (art. 26/1), ma non senza
altresì prevedere, per il caso di contestata autorità della cosa stessa, che
ogni parte interessata possa chiederne il riconoscimento espresso, in via
principale (art. 26/2, con procedura snellita nelle corrispondenti
disposizioni) o incidentale (art. 26/3), né senza ribadire, come era da
attendersi, l'esigenza consueta e ineludibile, per le sentenze e gli atti
pubblici da utilizzare in funzione esecutiva in altro degli Stati contraenti,
che siano sempre previamente muniti, per intervento dell'Autorità Giudiziaria
nello Stato stesso, dell'apposita formula per l'esecuzione (art. 31 ss. e 50
ss.).
Ne è risultata, per
l'insieme, un'impostazione sufficientemente equilibrata, anche se non ha tenuto
conto in maniera più specifica, di qualche aspetto ulteriore, che sappiamo essere
- o poter essere - correlato a un diverso uso degli atti pubblici stranieri.
Ma, nella consapevolezza dell'uno e dell'altro dato, conviene ora considerare
gli esiti normativi, che la stessa impostazione ha ultimamente maturato, nel
quadro della L. 31/5/1995 n. 218 ("Riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato").
4.2. I primi
commentatori non hanno mancato di richiamare il movimento di pensiero che, nel
solco delle citate Convenzioni, ha portato alla nuova disciplina della L.
218/1995, Tit. IV ("Efficacia di sentenze e atti stranieri"), artt.
64-71 (la cui entrata in vigore è stata differita - in via del D.L. 23.12.1995
n. 547 art. 12/1-2, successivamente reiterato - al 1° giugno 1996) [28].
E, quindi, per mettere in luce come il principale obiettivo, che vi è stato
perseguito, sia stato quello di "semplificare il controllo, che deve dar
luogo ad un provvedimento del giudice solo quando le parti dissentano intorno
all'efficacia in Italia della sentenza straniera, mentre nel caso di efficacia
riconosciuta anche spontaneamente non v'è ragione di instaurare un apposito
processo" [29].
Donde, per l'appunto, l'impostazione adottata, per cui le sentenze straniere
(art. 64), non meno che i provvedimenti stranieri sulla capacità delle persone
(art. 65) e di volontaria giurisdizione (art. 66), sono destinati a immediata
efficacia nel nostro paese, sì sempreché obiettivamente vi ricorrano i
rispettivi presupposti di regolarità, ma a prescindere da ogni previo
accertamento giudiziale (art. 64 "...senza che sia necessario il ricorso
ad alcun provvedimento..."). E, coerentemente, nell'ulteriore intesa che
l'accertamento stesso - sempre possibile, ma con un valore meramente
dichiarativo, a fine di rimuovere, su iniziativa in positivo o in negativo
d'alcuna tra le parti interessate, un eventuale contrasto tra le parti stesse -
resti tuttora necessario, quindi con valore autenticamente costitutivo, solo
per l'utilizzazione della pronuncia estera in funzione esecutiva (art. 67).
Ma, tutto ciò posto, quid
iuris ai fini dell'utilizzazione del provvedimento giudiziale estero,
anziché in funzione propriamente esecutiva, per formalità meramente
pubblicitarie ? Sembra, per questo riguardo, che si sia mossi dal presupposto
erroneo, che l'art. 941 C. Proc. Civ. 1865, alla cui impostazione
liberalizzante la normativa ultima si è certo riportata, avesse chiaramente
inteso riferirsi, col provvedere "ai casi in cui una sentenza straniera
doveva essere eseguita in Italia", tanto "alle sentenze di
condanna" quanto "alle altre soggette a pubblicità legale" [30].
E, in perfetta coerenza, qualche autore ha poi sostenuto, con toni piuttosto
decisi, che anche il sistema ultimo, in modo da vieppiù conformarsi a
un'istanza di razionalità giuridica, comporterebbe la necessità della previa
delibazione, prima ancora che ai fini d'una esecuzione forzata, già a quelli
della mera pubblicità legale [31].
Ma, pur dovendosi ammettere che nel riferimento a "l'attuazione" e a
"l'esecuzione forzata" si sia inteso alludere a una diversità di
possibili utilizzazioni (art. 67 /2), quali, appunto, in funzione pubblicitaria
e in funzione esecutiva [32],
va nondimeno obiettato che, con l'adagiarsi nell'argomentazione dianzi
riportata, si è completamente frainteso, oltre che il precedente storico
lontano (sopra, § 2.2), anche la portata della norma ultima (art. 67).
A noi pare che,
all'interno della norma stessa, l'ordine logico, per le sue reali e possibili
implicazioni, vada così risvolto. Essa, in prima battuta, ha voluto precisare
che, per quanto sempre su iniziativa di parte e avanti alla Corte d'Appello del
luogo d'attuazione, la delibazione del provvedimento giudiziale straniero,
mentre può essere opportuna ai fini dell'effettività del suo puro riconoscimento
(art. 67/1 "in caso di mancata ottemperanza o di contestazione del
riconoscimento ..."), sia invece indispensabile solo agli effetti più
propriamente esecutivi (art. 67/1 "...quando sia necessario procedere ad
esecuzione forzata..."). E, in ulteriore battuta, che la delibazione
stessa, una volta e comunque intervenuta (purché in accertamento principale),
sia sempre destinata a (o suscettibile di) formare corpo, agli effetti della
costituzione del "titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata",
col provvedimento giudiziale di base [33].
Quindi, a conti fatti, sempre nella presupposta idoneità del provvedimento
stesso, a prescindere da qualunque delibazione nel nostro paese, a per sé solo
formarvi titolo, purché al solito debitamente legalizzato (salvo equipollenti o
particolari esoneri), per eventuali formalità pubblicitarie. Ma, beninteso,
anche con la possibilità, per chi voglia non esporsi al rischio di
invalidazioni successive, di premunirsi in via di un accertamento preventivo,
in modo che questo, col fare corpo col titolo stesso, valga appunto a
rafforzarne la portata. Cosa, a sua volta, tanto più da tenere ferma, in
quanto, a ragionare in senso contrario, in non altro sbocco poi si finirebbe
che in quello, contradditorio, di veramente frustrare, almeno in gran parte, il
senso stesso della voluta riforma (sino, ad esempio, a richiedere la
delibazione persino ai fini d’una misera voltura nell’intestazione d’un
autoveicolo).
4.3. Risulta inoltre
evidente, in relazione alla precedente disamina della legge ultima, che questa,
col regolare portata e modalità della delibazione degli atti giudiziali
stranieri, non può avere in alcun modo alterato il regime tradizionale, che
abbiamo visto proprio degli atti negoziali ricevuti o autenticati all’estero,
per cui quest’ultimi, al fine di trovare esplicazione in formalità
pubblicitarie nel nostro paese, abbisognano d’essere previamente depositati
presso un notaio o Archivio notarile italiano (ex L.N. 1913 art. 106 e R.N.
1914 artt. 68 e 146) (sopra, § 3). Né, d’altra parte, si dovrebbe mai temere
che nondimeno la stessa legge, in via del profilare il consueto parallelismo di
atti giudiziali e negoziali stranieri in funzione esecutiva, possa avere
coinvolto quest’ultimi, come pur preteso da taluno, anche ai fini del loro uso
per la pubblicità legale (art. 68 “Le norme di cui all’art. 67 si applicano
anche rispetto all’attuazione e all’esecuzione forzata in Italia di atti
pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva”).
Il dubbio sembra
ispirato - a quanto sentito esprimere in una conferenza autorevole [34]-
dal ricorrente riferimento, anche per gli atti negoziali, “all’attuazione e
all’esecuzione forzata”. Ma, a una più attenta riflessione, non dovrebbe
sfuggire che lo stesso articolo, se ha parlato non semplicemente di “atti pubblici”
esteri, ma di atti, oltre che “ricevuti in uno Stato estero”, anche “ivi muniti
di forza esecutiva”, avrà certamente inteso alludere, proprio perché abbia
senso questo suo insieme rapportarsi a pubblicità ed esecutorietà già nel paese
d’origine, solo a un’“attuazione” che sia anche “esecuzione”. E, quindi, non
mai se ne potrebbe ricavare, in via di pura illazione, che la delibazione
stessa, che è ivi richiesta solo per gli atti ricevuti all’estero da utilizzare
a fini d’esecuzione, vi debba anche valere per quelli da utilizzare solo a fini
di pubblicità. Tanto più che, come a suo luogo veduto, possono venire in
questione, ai fini della pubblicità stessa, oltre agli atti che siano ricevuti
all’estero, anche quelli che all’estero siano stati meramente autenticati (L.
634/1972 e L. 73/1980). E, comunque, nell’intesa che, a pretendere la
delibazione anche per la pubblicità dei predetti atti, si verrebbe chiaramente
a provocare, ancor più di quanto lamentato a proposito dell’analoga ed erronea
pretesa per gli atti giudiziali esteri (sopra, § 4.2), complicazioni veramente
esorbitanti.
Ma, poste tutte queste
precisazioni, quid iuris per quando, realizzatasi la delibazione d’un
atto ricevuto all’estero per esecuzione forzata in Italia (art. 68), si voglia
utilizzare la documentazione così ottenuta, oltre che per quello scopo, anche
in vista della pubblicità? Non basterà, anche per quest’altra, che la
delibazione abbia investito, oltre che l’idoneità del titolo stesso a valere in
funzione esecutiva nel paese d’origine, anche la sua non contrarietà col nostro
ordine pubblico [35]?
A noi pare che, a rispondere in senso affermativo, non potrebbero sollevarsi
critiche sotto il profilo di possibili abusi o elusioni. E, tuttavia, non
andrebbe taciuto che, ad adattarsi senz’altro a una tale soluzione, si
verrebbe, sicuramente, non solo a frustrare la non trascurabile istanza di
conservazione dell’atto in Italia in vista d’eventuali futuri riscontri anche
nell’interesse di terzi (sopra, § 2.2), ma altresì a comportare, oltre che la
privazione per le parti d’uno strumento utile a eventuali integrazioni giusto
in sede di deposito [36],
anche la compromissione dell’oggettiva istanza per la cura stessa della
pubblicità (ex C. Civ. art. 2652). E, quindi, sì plausibilità d’una risposta
affermativa, ma, almeno per il momento, non senza riserve [37].
5. Valutazione conclusiva.
Risulta anzi tutto
evidente che - conformemente a C. Proc. Civ. 1865 artt. 559 e 941 ss.
(limitante la necessità della previa delibazione alla utilizzazione del
provvedimento straniero in funzione esecutiva) ma difformemente da C. Proc.
Civ. 1940 art. 796 ss. (richiedente sempre la delibazione stessa) - la L.
218/1995 ha ben ammesso per le sentenze straniere (art. 64), cui sono
tendenzialmente equiparati i provvedimenti stranieri sulla capacità delle
persone (art. 65) e di volontaria giurisdizione (art. 66), l’immediata
efficacia nel nostro paese, a stregua di cosa giudicata (o provvedimento
comunque facente stato), senza bisogno d’un preventivo accertamento giudiziale
(sopra, § 4.2). E, altresì, nell’intesa ch’essi, conformemente a quanto
univocamente previsto e presupposto in C. Civ. 1865 art. 1935/3, siano
perfettamente idonei, seppur subordinatamente al normale requisito della
legalizzazione (salvo - in quanto eccezionalmente previsti - esclusioni o
equipollenti), anche ai fini delle formalità pubblicitarie, che debbano esser
loro eventualmente complementari (sopra, § 2.2 e § 4.2). Ma, a sua volta, senza
escludere che, in seguito a insorti contrasti, l’interessato possa utilmente
promuovere, come già ammesso a stregua di C. Proc. Civ. 1865 art. 941 ss., un
accertamento (dichiarativo) dell’efficacia dell’atto giudiziario straniero
(sopra, § 2.1 e § 4.2), poi concretamente utilizzabile, col suo far corpo con
l’atto di base (titolo complesso), anche ai fini della pubblicità legale (in
guisa, come a suo luogo osservato, da premunirsi contro il rischio
d’invalidazioni successive: sopra, § 4.2).
Risulta inoltre che gli
atti pubblici stranieri - mentre originariamente potevano di per sé solo
bastare, a parte il requisito della legalizzazione, ai fini della pubblicità
legale nel nostro paese (C. Civ. 1865 art. 1935/3) - devono ora intendersi, ai
fini d’una utilizzazione siffatta, siccome giuridicamente subordinati,
conformemente a quanto già previsto da L.N. 1875 e T.U. 1879 art. 91/1 e poi
ribadito da L.N. 1913 art. 106 (con R.N. 1914 artt. 68 e 146), al previo
deposito, che comporta un controllo anche di legalità, presso un notaio o
Archivio notarile italiano (sopra, § 2.2). E, per questo stesso riguardo, non
senza l’intesa che, ai fini sempre della pubblicità legale, stesso requisito
deve altresì valere anche per gli atti che, seppur non ricevuti all’estero,
all’estero stesso siano stati però autenticati, come univocamente
argomentabile, oltre che a lume di logica, anche in ragione di recenti
specificazioni normative (L. 952/1977 art. 2/2 e L. 73/1980 art. unico: sopra,
§ 3.2).
Risulta infine che, in
quanto da utilizzare le une e gli altri in funzione esecutiva, il parallelismo
tra sentenze straniere e atti pubblici stranieri, ch’era già profilato in C.
Proc. Civ. 1865 artt. 559 e 941 ss. e poi ribadito in C. Proc. Civ. 1940 art.
804, trovasi confermato in L. 218/1995 art. 68, siccome sempre soggetti,
entrambi, alla previa delibazione (sopra, §§ 2.3, 3.3, 4.3). E, ulteriormente,
nell’intesa che la norma ultima citata, in quanto allusiva a una “attuazione”
che sia anche “esecuzione”, non mai potrebbe reagire, in guisa da alterare il
già visto regime, agli effetti della utilizzazione degli atti stessi, come
anche di quelli meramente autenticati, per scopi di mera pubblicità legale.
Sono, nel complesso,
precisazioni piuttosto ovvie. Precisazioni, comunque, che non mai potrebbero
essere disattese, se non al costo assai pesante, oltre che d’una forzatura alla
lettera stessa delle norme interessate, anche d’una vera eversività, con
riflessi sociali gravemente negativi, sullo stesso piano dell’operatività
giuridica.
(*) Destinato agli Scritti in onore di Giuseppe Guarino.
[1] V., orientativamente, L. BORSARI, Il codice italiano di procedura civile annotato, Torino 1865, ad art. 941, § 1, p. 1014.
[2] ib., p. 1015.
[3] Ragguagli in G. MORELLI, Il riconoscimento delle sentenze straniere e il nuovo codice di procedura civile (1941), in Studi di diritto processuale civile internazionale, Milano 1961, p. 207 ss.
[4] Giusta una terminologia convenzionale ma utilmente ripresa da D. ANZILLOTTI, Dei casi in cui è necessario il giudizio di delibazione di una sentenza straniera (1901), in Studi di diritto processuale internazionale e di filosofia del diritto, II, Padova 1963, p. 199.
[5] Così - oltre che nel citato commento (nt. 1) - G.G. LEVI, Manuale del codice di procedura civile, Milano, 1866, ad art. 941, p. 766, nonché E. CUZZERI, Il codice italiano di procedura civile illustrato, II, Verona, 1877, p. 718 e ss., per stare sempre alla commentaristica d’uso corrente.
[6] Su cui - estesamente - L. MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, V, Milano, 1922, app. III, pp. 784-794.
[7] Fondamentale - per lo stile delle formulazioni - F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale civile, Padova, 1933 (ristampa), § 361, pp. 353 ss.
[8] Conforme alla distinzione di qualifiche - meditatamente messa a profitto per questo specifico riguardo - in F. CARNELUTTI (nt. 7), § 360 ss., p. 347 ss.
[9] L. BORSARI, Commentario del codice civile italiano, IV, Torino 1881, § 4126 ss. Basti rinviare, per questo specifico riguardo, ai seguenti autori: J. MATTEI, Annotazione al C. Proc. Civ. it., Venezia 1869, ad art. 944, p. 1168 ss.; Il codice civile italiano, VI, Venezia 1874, p. 220; C. MAGNI, Codice Proc. Civ. annotato, II, Firenze 1880, ad art. 944, p. 648 s.; E. PACIFICI - MAZZONI, Istituzioni di diritto civile italiano, II, Firenze 1881, p. 293; F. RICCI, Corso teorico-pratico di diritto civile, X, Torino 1884, p. 54 s.; G. SBOLCI, Commento al diritto civile italiano, VI, Napoli 1891, p. 68; G. LOMONACO, Istituzioni di diritto civile italiano, VII, 2a ed., Napoli 1895, p. 45 ss.
[10] Come pur preteso, in età pur recente, da E. REDENTI, Diritto processuale civile, III, Milano, 1957, pp. 441 e ss., seguito, a quanto sembra, da S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, IV, Napoli, 1964, p. 160. Erano, entrambi, palesemente ignari dell’esistenza - e della perdurante operatività - delle norme dell’ordinamento notarile.
[11] Per una trattazione organica, quanto ai principali risvolti, S. TONDO, Deposito di atti esteri, in Vita Not. 1980, pp. 1050-1060 (nonché, con ulteriori sviluppi, Controllo notarile su atti a rilevanza internazionale, in La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Milano 1983 p. 254 e ss.). Tale requisito - presupposto non ancora esistente da C. Civ. 1865 art. 1935/3 - deve ritenersi una novità della citata L.N. 1875 art. 91/1 (V. CONTI, Comm. teorico-pratico della nuova legge sul notariato, II, Napoli 1880, p. 200; C. MICHELOZZI, Il notariato nella nuova legge italiana, Firenze 1880, 4a ed., p 455).
[12] S. TONDO, Deposito, p. 1052; Controllo, p. 256 e ss.; Sull’uso in Italia di scritture private autenticate all’estero, in Studi e Materiali CNN, I, Milano, 1986, p. 96. Precisazione, a sua volta, che è stata riconosciuta, oltre che in sé opportuna, anche perfettamente valida, da P. BOERO, La legge notarile commentata, Torino, 1993, p. 563 e ss.
[13] Vedere - con G. SOLIMENA, Commento alla legislazione notarile, Milano 1918, p. 273 - C. FALZONE e A. ALIBRANDI, Dizionario Enciclopedico del Notariato, II, Roma 1974, p. 75.
[14] TONDO, Deposito, p. 1054; Controllo, p. 255; BOERO (nt. 12), p. 564. D’altro canto, è giusto dal fatto che il deposito dell’atto estero presso notaio italiano in vista dell’“uso nello Stato” sia equiparato a quello presso un Archivio notarile italiano (L.N. 1913 art. 106 e R.N. 1914 art. 146), a farne vieppiù argomentare che il deposito presso il primo, lungi dal doversi o potersi confondere con il comune deposito di qualsivoglia documento (R.D. 1666/1937), deve anzi sottostare al medesimo regime, per una conservazione definitiva, che è notoriamente proprio del deposito presso il secondo.
[15] TONDO, Controllo, p. 254.
[16] G. MORELLI, Diritto processuale civile internazionale, Padova 1954, (II ed.), p. 356; meno preciso V. ANDRIOLI, Commentario al codice di procedura civile, IV, Napoli 1964, (3a ed.), § 804, p. 741.
[17] MORTARA (nt. 6), § 49, p. 73.
[18] MORELLI (nt. 3), p. 207.
[19] MORTARA (nt. 3), p. 27 ss. e 38 ss.
[20] ANZILLOTTI (nt. 4), p. 204 ss.
[21] MORELLI, Diritto processuale civile internazionale, 1a ed., p. 289, nt. 1 (richiamato - con ulteriori e utili ragguagli - da P. D’ONOFRIO, Commentario al codice di procedura civile, II, Torino 1957, § 1238, p. 445).
[22] MORELLI (nt. 3), p. 213.
[23] F. CARNELUTTI, Istituzioni del processo civile italiano, II, Roma 1966 (5a ed.), § 67 ss., p. 71 ss.
[24] Per una perspicua disamina complessiva, A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli 1994, cap. XVI, § 2, p. 849 ss.
[25] TONDO, Deposito, p. 1055 ss.; Controllo, p. 257; BOERO (nt. 12) p. 564.
[26] MORTARA (nt. 3), p. 44.
[27] PROTO PISANI (nt. 24), p. 856 ss.. E, per un’analisi più puntuale, G. CAMPEIS e A. DE PAULI, La procedura civile internazionale, Padova 1991, 114 ss., p. 387 ss.
[28] Così - oltre che nel Dossier Provvedimenti A.C. 1286 (a cura del Servizio Studi della Camera Deputati) p. 35 ss. - V. FRANCESCHELLI, Il nuovo diritto internazionale privato - La legge D. 218/1995 di riforma del sistema italiano, in Il sole 24 Ore - Libri 1995, pp. 95-101. Aggiungere, per ultimo, F. MOSCONI, Diritto internazionale privato e processuale, Torino 1996, cap. V, p. 145 ss.
[29] Relazione all’originario Disegno di Legge governativo (presentato al Senato il 29.4.1993, Atto Senato n. 1192, XI Legislatura), riportato nel cit. Dossier (nt. 28), p. 35 ss..
[30] Relaz. l. c. (ad art. 64), testualmente ed adesivamente richiamata già da A. SAGGIO, Efficacia di sentenze e atti stranieri (artt. 64-71), in Il Corriere giuridico, 11/1995, p. 1260.
[31] SAGGIO (nt. 30), p. 1262; non conta l’ulteriore richiamo di quest’autore (p. 1268), perché manifestamente fuori strada, a C. Civ. 1942 art. 2820, che concerne l’ipoteca giudiziale in base a sentenza straniera. Il tema non è specificamente trattato da MOSCONI (nt. 28), p. 153 ss., il cui discorso complessivo, tuttavia, potrebbe essere in linea con quanto svolto in questa sede.
[32] Tale implicazione di senso - malgrado il diverso avviso di CARNELUTTI (nt. 23), § 69, p. 71 (che propone l’interpretazione correttiva in ‘esecuzione’) - doveva essere già in C. Proc. Civ. 1940 art. 796/1 (questo - nell’indicare, per la competenza territoriale all’accertamento principale, la Corte “del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione” - sembrava implicare una nozione più ampia, quindi differente, che quella dell’esecuzione stessa).
[33] Ciò, peraltro, difficilmente potrebbe aver segnato, malgrado SAGGIO (nt. 30), p. 1263, “una novità di notevole interesse, anche teorica”, posto che l’idea d’un titolo esecutivo complesso era addirittura già usuale (F. CARNELUTTI, Istituzioni del processo civile italiano, I, Roma 1951, 4a ed., § 175, p. 173 ss.).
[34] G. GAJA, Gli effetti delle sentenze e degli atti pubblici stranieri, Conferenza del 17.2.1996 presso la Scuola “A. Anselmi” di Roma (inaugurazione del corso 1996).
[35] Avere presenti, come trattazioni più recenti, V. STARACE, Intorno alla dichiarazione di efficacia esecutiva degli atti pubblici stranieri (nota ad App. Bari 22.3.1962), in Riv. dir. int. 1963, pp. 674-680, nonché M. MORELLI, A proposito dei requisiti per la delibazione degli atti pubblici stranieri e dell’esecuzione forzata in forma specifica (nota a Cass. 5.3.1982 n. 1380 in Riv. not. 1984, p. 362 ss.), ib. pp. 365-370.
[36] S. TONDO, Atti esteri relativi a immobili in Italia, in Riv. not. 1989, pp. 489-503.
[37] Va richiamato, per ultimo, il Disegno di Legge n. 2404 (iniziativa del Ministro Giustizia ad interim), presentato al Senato il 2.1.1996. Esso, per quanto appropriato nel volere esteso alla delibazione il rito camerale (su cui, in generale, M.G. CIVININI, I procedimenti in camera di consiglio, in Giur. sist. di dir. proc. civ., dir. A. Proto Pisani, Torino 1994), merita il più reciso contrasto, per tutte le ragioni sopra enunciate, quando si volge, in quella che ne è la parte principale, a postulare la necessità della delibazione, in guisa da rischiare di compromettere persino la portata del richiamo nella norma sugli atti pubblici (art. 68), anche ai fini della pubblicità legale (art. 67).