Studio n. 1706
APPUNTO PRELIMINARE
IN TEMA DI CONFERIMENTO IN SOCIETÀ DI BENI IN NATURA E DIRITTO DI PRELAZIONE
Approvato dalla
Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato
il 21 luglio 1997
1. La
questione che occasiona questo appunto è la seguente: ci si chiede se sia possibile
esercitare da parte dello Stato il diritto di prelazione, previsto dall'art.
31, I comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (recante tutela delle cose d'interesse artistico e storico)[1], su di un bene vincolato (attraverso la
notifica prevista dagli artt. 3 e 5 della citata legge), qualora detto bene sia
conferito in società (di capitali).
2. Lo studio del tema potrebbe essere
variamente impostato ed in ogni caso sembrerebbe, già a prima vista, portare a
risultati coincidenti [2].
a. Da un punto di vista strettamente
letterale, interrogandosi sul significato, più o meno tecnico, dei termini
“alienazione”, “prezzo”, “corrispettivo” contenuti in quella norma, nonché sul
valore di altre disposizioni, pure significative, quali ad esempio quelle
contenute nell'art. 28.
b. In
prospettiva teleologica, ricostruendo le finalità della legge e, ancor prima,
la più generale temperie culturale di cui questa fu espressione; il che
potrebbe portare a distinguere il trattamento della prelazione dei beni
culturali da altri tipi di prelazione.
c. In chiave sistematica, riflettendo:
c.1. da
un lato, sui generali rapporti tra conferimento in società e prelazione;
c.2. dall'altro,
sul rapporto tra prelazione e alienazione delle partecipazioni sociali.
3. Tuttavia
tutto ciò non è forse necessario, trovando la questione certa soluzione in
quanto espressamente e chiaramente disposto nell'art. 33 della citata legge.
Prevede
tale norma che «il diritto di prelazione può essere esercitato dal Ministero
per l'educazione nazionale nei modi indicati negli articoli precedenti, anche quando la cosa sia a qualunque titolo
data in pagamento».
La
statuizione è di particolare nettezza ove si consideri che nel sistema del codice
civile del 1865, a cui la presente legge si ispirava e riferiva (anche
terminologicamente), il «pagamento» era,
come è noto, ciò che attualmente il codice civile chiama anche «adempimento». Lo si evince nettamente - solo per fare uno dei possibili
esempi - dall'art. 1236 con cui si apriva il Capo IV (Dei modi con cui si estinguono le obbligazioni) del Titolo IV (Delle obbligazioni e dei contratti in
generale) del Libro III (Dei modi di
acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose): «Le obbligazioni
si estinguono: Col pagamento, Colla novazione, Colla rimessione del debito,
Colla compensazione, Colla perdita della cosa dovuta, Coll'annullamento e colla
rescissione, Per effetto della condizione risolutiva, Colla prescrizione».
Il pagamento era,
dunque, il generale adempimento, e non quello particolare di una obbligazione
di un determinato contenuto.
4. D'altro
canto, anche dopo la codificazione del 1942 si è continuato ad utilizzare il
termine pagamento come sinonimo di adempimento dell'obbligazione in genere.
Anzitutto,
nel codice civile, dove a disposizioni in cui si parla di «adempimento» (in
generale) seguono disposizioni in cui si parla, per descrivere il medesimo
concetto, di «pagamento» (in senso lato, allora) e disposizioni in cui si parla
di «pagamento» (in senso stretto), riferendolo ad adempimenti di natura
particolare (di un obbligo di dare, di un obbligo avente ad oggetto una somma
di danaro, ecc.)[3].
Quindi da parte
della dottrina[4], la quale ha
anzi sottolineato che tra il significato più ampio e quello più ristretto del
termine adempimento non «è da ritenere che il secondo ... sia tecnicamente
quello più proprio ... », e ciò sia per il ricordato uso che della parola fa la
legge, sia per ragioni etimologiche: «pagamento deriva da appagamento e quindi vale genericamente soddisfazione del credito
senza riguardo al suo contenuto».
Ne
discende che, in forza dell'art. 33, l'opera vincolata resta soggetta alla prelazione
quando essa sia a qualunque titolo data
in adempimento (i.e. pagamento) di
una obbligazione, e quindi anche quando l'obbligazione consista nel prestare il
conferimento (in natura) in società promesso.
[1] Recita la norma: «Nel caso di alienazione a titolo
oneroso, il Ministro per l’educazione nazionale ha facoltà di acquistare la
cosa al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione».
[2] Ed infatti cfr., con soluzione conforme a quella qui
raggiunta, ancorché sulla base di ulteriori argomentazioni: M. IEVA, Vincoli formali e corredo documentale nella
fase costitutiva delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, in
Riv. notar., 1989, p. 1063 ss., a p.
1077 ss., ove altre citazioni conformi (spec. nt. 46 di p. 1079).
[3] Si confrontino, ad esempio, gli artt. 1176
ss. «adempimento»), art. 1182, III co. («adempimento»
e «pagamento» di un obbligo avente ad oggetto una somma di danaro), artt. 1185,
II co., 1188 ss., 2033, 2036 «pagamento», con significato lato di generico
adempimento).
[4] C. OPPO,
Adempimento e liberalità, Milano, 1947, p. 5, nt. 1.