Studio n. 1706

 

 

APPUNTO PRELIMINARE IN TEMA DI CONFERIMENTO IN SOCIETÀ DI BENI IN NATURA E DIRITTO DI PRELAZIONE

 

Approvato dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato

 il 21 luglio 1997

 

 

1.         La questione che occasiona questo appunto è la seguente: ci si chiede se sia possibile esercitare da parte dello Stato il diritto di prelazione, previsto dall'art. 31, I comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (recante tutela delle cose d'interesse artistico e storico)[1], su di un bene vincolato (attraverso la notifica prevista dagli artt. 3 e 5 della citata legge), qualora detto bene sia conferito in società (di capitali).

 

2.         Lo studio del tema potrebbe essere variamente impostato ed in ogni caso sembrerebbe, già a prima vista, portare a risultati coincidenti [2].

a.         Da un punto di vista strettamente letterale, interrogandosi sul significato, più o meno tecnico, dei termini “alienazione”, “prezzo”, “corrispettivo” contenuti in quella norma, nonché sul valore di altre disposizioni, pure significative, quali ad esempio quelle contenute nell'art. 28.

b.         In prospettiva teleologica, ricostruendo le finalità della legge e, ancor prima, la più generale temperie culturale di cui questa fu espressione; il che potrebbe portare a distinguere il trattamento della prelazione dei beni culturali da altri tipi di prelazione.

c.         In chiave sistematica, riflettendo:

c.1.      da un lato, sui generali rapporti tra conferimento in società e prelazione;

c.2.      dall'altro, sul rapporto tra prelazione e alienazione delle partecipazioni sociali.

 

3.         Tuttavia tutto ciò non è forse necessario, trovando la questione certa soluzione in quanto espressamente e chiaramente disposto nell'art. 33 della citata legge.

Prevede tale norma che «il diritto di prelazione può essere esercitato dal Ministero per l'educazione nazionale nei modi indicati negli articoli precedenti, anche quando la cosa sia a qualunque titolo data in pagamento».

La statuizione è di particolare nettezza ove si consideri che nel sistema del codice civile del 1865, a cui la presente legge si ispirava e riferiva (anche terminologicamente), il «pagamento» era, come è noto, ciò che attualmente il codice civile chiama anche «adempimento».  Lo si evince nettamente - solo per fare uno dei possibili esempi - dall'art. 1236 con cui si apriva il Capo IV (Dei modi con cui si estinguono le obbligazioni) del Titolo IV (Delle obbligazioni e dei contratti in generale) del Libro III (Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose): «Le obbligazioni si estinguono: Col pagamento, Colla novazione, Colla rimessione del debito, Colla compensazione, Colla perdita della cosa dovuta, Coll'annullamento e colla rescissione, Per effetto della condizione risolutiva, Colla prescrizione».

Il pagamento era, dunque, il generale adempimento, e non quello particolare di una obbligazione di un determinato contenuto.

 

4.         D'altro canto, anche dopo la codificazione del 1942 si è continuato ad utilizzare il termine pagamento come sinonimo di adempimento dell'obbligazione in genere.

Anzitutto, nel codice civile, dove a disposizioni in cui si parla di «adempimento» (in generale) seguono disposizioni in cui si parla, per descrivere il medesimo concetto, di «pagamento» (in senso lato, allora) e disposizioni in cui si parla di «pagamento» (in senso stretto), riferendolo ad adempimenti di natura particolare (di un obbligo di dare, di un obbligo avente ad oggetto una somma di danaro, ecc.)[3].

Quindi da parte della dottrina[4], la quale ha anzi sottolineato che tra il significato più ampio e quello più ristretto del termine adempimento non «è da ritenere che il secondo ... sia tecnicamente quello più proprio ... », e ciò sia per il ricordato uso che della parola fa la legge, sia per ragioni etimologiche: «pagamento deriva da appagamento e quindi vale genericamente soddisfazione del credito senza riguardo al suo contenuto».

Ne discende che, in forza dell'art. 33, l'opera vincolata resta soggetta alla prelazione quando essa sia a qualunque titolo data in adempimento (i.e. pagamento) di una obbligazione, e quindi anche quando l'obbligazione consista nel prestare il conferimento (in natura) in società promesso.



[1] Recita la norma: «Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro per l’educazione nazionale ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione».

[2] Ed infatti cfr., con soluzione conforme a quella qui raggiunta, ancorché sulla base di ulteriori argomentazioni: M. IEVA, Vincoli formali e corredo documentale nella fase costitutiva delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, in Riv. notar., 1989, p. 1063 ss., a p. 1077 ss., ove altre citazioni conformi (spec. nt. 46 di p. 1079).

[3] Si confrontino, ad esempio, gli artt. 1176 ss. «adempimento»), art. 1182, III co. («adempimento» e «pagamento» di un obbligo avente ad oggetto una somma di danaro), artt. 1185, II co., 1188 ss., 2033, 2036 «pagamento», con significato lato di generico adempimento).

[4] C. OPPO, Adempimento e liberalità, Milano, 1947, p. 5, nt. 1.